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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 16/12/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PERUGIA
VERBALE D'UDIENZA in VIDEOCONFERENZA
Parte_1
Rg 1213/2022
Oggi 16 dicembre 2015 ore 10.11 innanzi al got CE IL Di OR sono comparsi:
Per i ricorrenti è presente l'avv. LEDIA REXHO
Per il resistente è presente l'avv. PULA
Si dà atto della avvenuta comunicazione afferente alla odierna udienza. Si dà atto, inoltre, della modalità di partecipazione con funzioni video-audio attive (Microsoft Teams) e si dà atto anche dell'assenza di collegamento con soggetti non legittimati. Le parti sono già edotte in relazione al divieto di registrazione della odierna videoconferenza.
I difensori nel precisare le conclusioni si riportano ciascuno ai propri atti difensivi. I difensori discutono la causa e chiedono darsi lettura del dispositivo ovvero chiedono provvedersi al deposito in cancelleria della sentenza pronunciata in prosieguo d'udienza con esonero dal comparire nuovamente da remoto a seguito della camera di consiglio.
I presenti dichiarano di avere partecipato effettivamente alla odierna udienza ed attestano che le dichiarazioni rese sono state rilette e che lo svolgimento della stessa -mediante l'applicativo predetto- è compiutamente avvenuto.
Il got Dispensa le parti dal comparire nuovamente da remoto e si ritira per deliberare.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice onorario CE IL Di OR ha pronunciato in data 16.12.25 la seguente
SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.
(rito locazione)
Nella causa civile di I° Grado iscritta al N. 1213/22 R.G.
Promossa da
( ) e Parte_2 C.F._1 Parte_3 ( ) rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv. C.F._2 Salvatore Orlando, Agostino Clemente e Ledia Rexho con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
RICORRENTI
Contro
( ) in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Pula con domicilio digitale elettivamente indicato in atti
RESISTENTE
2
CONSIDERATO in FATTO e in DIRITTO
Che il presente giudizio ha preso le mosse dall' atto di citazione notificato il 4.3.22 con cui i ricorrenti hanno evocato la predetta società al fine di sentire accogliere Pt_2 le seguenti conclusioni: accertare il grave inadempimento di agli obblighi del Contratto supra indicati;
Controparte_1
ii. per l'effetto, dichiarare risolto il Contratto e condannare alla restituzione, in Controparte_1 favore del Sig. , della complessiva somma di Euro 36.000,00 addebitata Parte_3 sulla carta di credito intestata a quest'ultimo; iii. in subordine, previo accertamento dell'inadempimento di agli obblighi del Contratto supra indicati, condannare la Controparte_1 stessa al risarcimento del danno cagionato agli attori quantificabile nell'importo Controparte_1 di Firmato Da: CLEMENTE AGOSTINO Emesso Da: Namirial CA Firma Qualificata Serial#:
11 Euro 36.000,00 addebitato al sig. ovvero nella diversa misura C.F._3 Pt_2 ritenuta di giustizia, da corrispondere agli stessi attori, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Vinte le spese”;
Che la prima udienza è stata differita ex art. 168-bis, co. 5° c.p.c. al 18.1.23;
Che la società si è tardivamente costituita in data 30.4.24 ed ha chiesto quanto segue:
“in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo a per i motivi di cui in narrativa con ogni conseguenza di Parte_3 legge;
nel merito, respingere integralmente tutte le domande avversarie in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate, visti i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge;
Vinte le spese”;
Che, in seno alla prima udienza, il Giudice Dott.ssa Zampolini ha dichiarato la contumacia della parte convenuta ritualmente evocata ed ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni;
Che la causa è stata assegnata a questo giudice onorario il quale ha pronunciato ordinanza di modifica del precedente provvedimento con mutamento dal rito ordinario al rito locatizio ai fini della fissazione dell'udienza di discussione del 6.3.24 con assegnazione di termine perentorio ai fini della integrazione degli atti introduttivi;
Che in data 14.5.25 è stata disposto l'espletamento del procedimento di mediazione;
Che, a seguito di successivi rinvii, la causa è stata differita al 16.12.25;
Che in punto di diritto e nella prospettiva di una soluzione, questo giudice onorario ha ritenuto prioritario l'inquadramento della domanda attorea nel novero della fattispecie della locazione (recte, sublocazione) sulla base della interpretazione (ex artt. 1362 e ss.
3 c.c. c.c.) del contenuto dell'accordo conchiuso tra i contendenti;
Che tale scrittura privata dà atto della concessione da parte della società convenuta e in favore dei coniugi dell'immobile sita in TERNI loc. Ripalvella VB n.9 dal Pt_2
15.1.21 al 31.5.21 al canone di locazione (ex art. 1571 c.c.) prestabilito all'art. 3 di cui al documento sottoscritto dai contendenti (v. doc. 1 libello introduttivo);
Che il godimento esclusivo dell'immobile ha costituito il patto integrante l'intero contenuto della predetta scrittura privata in conseguenza della quale le parti hanno concordato il canone di locazione per l'intera durata del rapporto locativo con obbligo di restituzione del bene nello stesso stato in cui fu consegnato;
Che per il motivo anzidetto il rapporto obbligatorio intercorso tra i contendenti è sussumibile nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 27 della Legge del 27 luglio 1978
n. 392 (locazione di immobili ad uso alberghiero cioè ad uso diverso dall'abitazione);
Che, a seguito di tale inquadramento normativo, questo giudice onorario ha ritenuto di dovere aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità alla stregua del quale in tema di locazioni, il criterio di radicamento della competenza territoriale del giudice al “locus rei sitae” sancito dall'art. 21 cod. proc. civ. ha natura cogente ed inderogabile, con la conseguente invalidità, rilevabile anche “ex officio” in sede di regolamento di competenza, di una eventuale clausola difforme inserita nel regolamento negoziale, con conseguente irrilevanza di un'adesione di una parte all'eccezione di incompetenza territoriale “ex adverso” sollevata, potendo incidere gli accordi tra le parti unicamente sui criteri di competenza per territorio derogabile (Cass. 25138/24).
Che in ordine alle spese di lire la giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, dà luogo alla statuizione ai sensi dell'art. 91 c.p.c. in tutti i casi in cui la lite è definita in relazione alla incompetenza per territorio del giudice adito (Cass. 31619/24). Le spese di lite vanno poste a carico dei coniugi in ragione dei minimi inderogabili di cui alle Tariffe Pt_2
Forensi (Cass. 29925/25).
P.Q.M.
Il Tribunale in persona del giudice onorario CE IL Di OR ogni altra istanza disattesa, rigettata o assorbita, così provvede:
DECLINA la propria competenza per territorio in favore del Tribunale di Terni;
CONDANNA
e al pagamento in favore della società Parte_2 Parte_3 convenuta dei compensi di lite per € 2695,00 oltre accessori, iva e cap come per legge.
Così deciso in Perugia, il 16 dicembre 2025
Il giudice onorario
CE IL Di OR
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