Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 10/06/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Civile e Penale di Massa, composto dai Signori Magistrati:
Giulio Giuntoli Presidente est.
Valentina Prudente Giudice
Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato il seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 412 Reg. Gen.
anno 2023 e promossa da
( ) elettivamente domiciliata presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. Roberta Volpi, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
) CP_1 C.F._2
non comparso né rappresentato
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento di: PUBBLICO MINISTERO
All'udienza del 19.5.2025. la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, statuire come di seguito: 1) AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove preferisce, con reciproco onere di comunicarne ogni variazione nell'interesse dei
Part figli minori;
2) ASSEGNARE la casa familiare, di proprietà , sita in Massa Villaggio San
Leonardo n. 16 int. 2, con il relativo mobilio, alla madre affinché vi abiti Parte_1
pagina 1 di 6
3) AFFIDARE i figli minori della coppia, nato Persona_1
a Belgrado il 29.2.2016 e nato a Massa il [...], in [...] condivisa ad entrambi Per_2
i genitori, prevedendo la loro collocazione di fatto ed a fini anagrafici presso la madre, nella casa famigliare sita in Massa Villaggio San Leonardo n. 16; 4) STATUIRE che il padre possa tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato all'uscita di scuola ( o dalle 15.00 se non vi è scuola ) fino alle ore 20.00 della domenica nonché il mercoledì, nelle settimane in cui non trascorrerà con i figli il fine settimana, dall'uscita da scuola ( o dalle 15.00 quando non vi
è scuola ) fino al ritorno a scuola il giorno successivo ( o fino alle 09.00 quando non vi è scuola
Per_
). Il suddetto regime di frequentazioni si applicherà al figlio solo a partire dal compimento del terzo anno di età; prima di tale momento il padre potrà tenere con sé il figlio a settimane alterne nei pomeriggi di sabato e domenica e nei pomeriggi del mercoledì della settimana a conclusione della quale non terrà con sé il figlio. 5) PORRE a carico del padre,
, di corrispondere alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la CP_1
somma mensile di euro 400, 00 ( euro 200, 00 per ciascun figlio ), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, senza necessità
di richiesta da parte della sig.ra 6) STATUIRE che la misura denominata Parte_1
“assegno unico” sarà percepita dalla sig.ra , nella misura del 100%, in Parte_1
quanto genitore collocatario dei minori e tenuto conto che sino ad oggi, il padre non ha mai corrisposto il contributo di mantenimento per i figli e non risulta svolgere né attività lavorativa,
né avere beni e/o risorse aggredibili esecutivamente dalla madre per recuperare gli arretrati e per ottenere il mantenimento corrente;
7) PORRE a carico del padre, , l'obbligo di CP_1
contribuire, nella misura del 50%, alle spese straordinarie riguardanti i figli minori, come da protocollo del consiglio nazionale forense, qui di seguito trascritte: SPESE EXTRA ASSEGNO
OBBLIGATORIE, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: libri scolastici,
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di assicurazione e di bollo per il mezzo di trasporto,
pagina 2 di 6 quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori. SPESE EXTRA ASSEGNO, da documentare, che richiedono il preventivo accordo, suddivise nelle seguenti categorie: a)
scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative,
ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o sulla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, per scuola, dopo scuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b) spese di natura ludica o parascolastica: corsi,
attività artistiche (musica disegno, pittura), corsi d'informatica, centri estivi, viaggi d'istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
conseguimento della patente presso autoscuole private;
c) spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività
agonistica; d) spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche,
oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, vistite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. ' In considerazione del fatto che il convenuto é contumace e dalle indagini della GDF non risulta svolgere attività lavorativa, né avere beni e/o risorse aggredibili esecutivamente per ottenere il recupero delle spese di lite e che parte ricorrente é
ammessa al beneficio del gratuito patrocinio a spese dello Stato, si chiede procedersi alla liquidazione del compenso dello scrivente difensore, come da separata istanza e nota spese che verrano depositate dopo le memorie conclusionali
FATTO E DIRITTO
1.
pagina 3 di 6 premesso che in data 14.6.2018 in Massa aveva contratto Parte_1
matrimonio con , dalla quale unione erano nati i figli CP_1 Per_1
(29.2.2016, prima del matrimonio, riconosciuto dal padre successivamente) e
(18.5.2022); che la prosecuzione della convivenza era diventata Per_2
intollerabile, a causa dei comportamenti contrari ai doveri matrimoniali posti in essere dal marito;
tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Massa di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del resistente.
Il Tribunale di Massa, con sentenza n. 12/2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi, rimettendo la causa davanti al giudice istruttore per l'ulteriore corso.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte.
2.
A seguito della pronuncia in punto di status, occorre procedere unicamente allo scrutinio delle ulteriori domande pendenti tra la parti (va osservato che la domanda in punto di addebito, non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, devesi intendere implicitamente rinunciata).
3.
In aderenza alle stesse rassegnate conclusioni, va disposto l'affidamento congiunto dei minori, con collocazione prevalente ed anagrafica presso la madre.
La casa coniugale va assegnata alla madre.
Va previsto che il padre possa vedere e tenere con sé i figli quando vorrà,
previo accordo con la madre;
in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato all'uscita dalla scuola
(o dalle ore 15,00 se non vi è scuola) sino alle ore 20,00 della domenica,
quando il padre provvederà a riaccompagnare i figli dalla madre entro le ore pagina 4 di 6 20,30; il mercoledì, per le settimane in cui il padre non trascorrerà con i figli il fine settimana, dall'uscita dalla scuola (o dalle ore 15,00 quando non vi è
scuola) sino al giorno successivo, quando il padre riaccompagnerà i figli a scuola (ovvero dalla madre entro le ore 9,00, quando non vi è scuola); per i giorni di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1 gennaio i figli rimarranno con i genitori secondo criteri di alternanza, analogamente per le festività di Pasqua e di Pasquetta. Per il periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore un periodo, anche non continuativo, di giorni 10, previo accordo tra le parti entro il 31.5.2025 di ogni anno.
Va posto a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, la somma mensile complessiva (minimale ed autoresponsabilizzate,
tenuto conto delle dichiarazioni rese all'udienza del 19.5.2023 e degli esiti dei disposti accertamenti tributari) di € 400,00 (€ 200,00 per figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi alla madre entro il giorno 5 di ciascun mese;
va posto inoltre a carico del padre il pagamento del
50% delle spese straordinarie, in coerenza al Protocollo d'Intesa stipulato tra il
Tribunale di Massa e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Massa.
L'assegno unico, in ragione della collocazione prevalente dei minori con la madre (per utili riferimenti: Cass., n. 4672/2025), va attribuito in via esclusiva alla ricorrente.
4.
Stimasi equo compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Massa, definitivamente pronunciando, così provvede:
regola i profili in punto di: affidamento dei figli minori;
collocazione prevalente ed anagrafica degli stessi;
assegnazione della casa coniugale;
diritto di visita e di permanenza dei figli minori col padre;
contributo al mantenimento dei figli a pagina 5 di 6 carico del padre e regime di partecipazione alle spese straordinarie;
assegno unico, come da parte motiva;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Massa il 30.5.2025, dal Tribunale di Massa come sopra composto e riunito in Camera di Consiglio.
Il Presidente est.
Giulio Giuntoli
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