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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/02/2024, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. 11119/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 TER C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11119/2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to MEZZACAPO DARIO e dall'avv. BRUNI Parte_1
FRANCESCO
Ricorrente
CONTRO
in eprsona del lrot rappresentato e difeso dall'avv. PECO GIULIO CP_1
Resistente
Con ricorso del 16/09/2023 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza ma che nonostante l'invio di tutta la documentazione ed il possesso di tutti i requisiti la presentazione non le era stata ancora riconosciuta.
Chiedeva pertanto la condanna dell'istituto al pagamento della summenzionata prestazione, oltre accessori come per legge.
Costituitosi in giudizio l evidenziava che la prestazione era in regolare pagamento da giugno CP_1
2023, molto prima quindi della presentazione del ricorso, ed era stata regolarmente erogata sino al dicembre 2023 come previsto.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza.
Preliminarmente va rilevato che di fronte all'eccezione dell' che ha allegato e provato come la CP_1
prestazione richiesta sia stata regolarmente erogata a decorrere da giugno 2023 e sino a dicembre 2023, parte ricorrente nulla abbia eccepito in contrario, limitandosi a richiedere nelle note la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia tuttavia, stante l'adempimento prima della presentazione del ricorso (settembre 2023),
è quella del rigetto della domanda di condanna, di cui non sussistevano ab origine i presupposti.
Quanto alle spese, stante la configurabilità di una colpa grave nella proposizione della domanda, sussistono i presupposti per disapplicare il disposto di cui all'art. 152 c.p.c. e porre le stesse a carico della ricorrente liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 5.2.2024 Il Giudice
Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 TER C.P.C. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 11119/2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to MEZZACAPO DARIO e dall'avv. BRUNI Parte_1
FRANCESCO
Ricorrente
CONTRO
in eprsona del lrot rappresentato e difeso dall'avv. PECO GIULIO CP_1
Resistente
Con ricorso del 16/09/2023 parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza ma che nonostante l'invio di tutta la documentazione ed il possesso di tutti i requisiti la presentazione non le era stata ancora riconosciuta.
Chiedeva pertanto la condanna dell'istituto al pagamento della summenzionata prestazione, oltre accessori come per legge.
Costituitosi in giudizio l evidenziava che la prestazione era in regolare pagamento da giugno CP_1
2023, molto prima quindi della presentazione del ricorso, ed era stata regolarmente erogata sino al dicembre 2023 come previsto.
Disposta trattazione scritta ai sensi dell'art. all'art. 127 ter c.p.c., all'esito del deposito delle stesse la causa è stata decisa come da sentenza.
Preliminarmente va rilevato che di fronte all'eccezione dell' che ha allegato e provato come la CP_1
prestazione richiesta sia stata regolarmente erogata a decorrere da giugno 2023 e sino a dicembre 2023, parte ricorrente nulla abbia eccepito in contrario, limitandosi a richiedere nelle note la cessazione della materia del contendere.
La pronuncia tuttavia, stante l'adempimento prima della presentazione del ricorso (settembre 2023),
è quella del rigetto della domanda di condanna, di cui non sussistevano ab origine i presupposti.
Quanto alle spese, stante la configurabilità di una colpa grave nella proposizione della domanda, sussistono i presupposti per disapplicare il disposto di cui all'art. 152 c.p.c. e porre le stesse a carico della ricorrente liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott. Matilde
Pezzullo definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1200,00 oltre IVA CPA e rimborso come per legge
Aversa 5.2.2024 Il Giudice
Matilde Pezzullo