Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 2170/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ha pronunciato la seguente dott. Fulvio Dacomo Presidente
dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
dr. ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 2170/2019 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “espropriazione – occupazione illegittima e
risarcimento danni”, fissato per la trattazione scritta all'udienza collegiale del
5.2.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Roma, Via Colli della Farnesina n. 124, c.f. , e CodiceFiscale_1
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
del Gesù n. 89, c.f. , entrambe rappresentate, CodiceFiscale_2
assistite e difese dall'Avv. Gennaro Contardi, c.f. , CodiceFiscale_3
iscritto all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma al n. A 13197, che, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., autorizza comunicazioni e notifiche a mezzo fax al N. 06/8083533 e/o e-mail PEC:
, e dell'Avv. Marina Valentinetti, Email_1
iscritta all'Albo degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Roma al n. A 46891, che, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., autorizza comunicazioni e notifiche a mezzo fax al N. 06/5881925 e/o e-mail PEC:
e con essi elettivamente domiciliate in Email_2
NA, Via Giovanni Bausan n.. 36, presso lo studio dell'Avv. Attilio Doria,
come da mandato in calce all'atto di citazione notificato il 9/12 aprile 2018 e da ulteriore mandato in calce al presente atto di citazione in riassunzione.
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE
E
con sede legale in Roma, viale Regina Controparte_1
Margherita 125, c.f., Partita IVA e iscrizione al registro delle imprese di Roma
n. , in persona dell'Avv. Teodoro Maurizio Giuseppe Matteis, P.IVA_1
nella sua qualità di procuratore di in forza di procura Controparte_1
in data 6.11.2018, Rep. 57647, Racc. 29207, per atto Notaio di Persona_1
Roma, nonché per con sede in Roma, Viale Regina Margherita CP_1
n. 137, c.f. e numero iscrizione Registro delle Imprese di Roma P.IVA_2
REA n. 756032, P.I. , in persona dell'Avv. Giuseppe Conti, nella P.IVA_3
qualità di procuratore di in virtù di Procura per atto Notaio CP_1 [...]
in data 28 luglio 2017, Rep. 54886, Racc. 27545, Persona_2
rappresentate e difese, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Gianfranco
Mazzullo, c.f. , e Antonio Di Caprio, c.f. CodiceFiscale_4 [...] [...]
, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'Avv. Antonio C.F._5
Di Caprio, in NA, Viale Augusto n. 148, in virtù di procure in calce alla comparsa di costituzione e risposta. Per comunicazioni: Avv. Gianfranco
Mazzullo: PEC: - fax Email_3
063014495, Avv. Antonio Di Caprio: PEC: - fax Email_4
0815580019.
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE
NONCHÉ
, c.f. , in persona del Commissario Controparte_2 P.IVA_4
Straordinario dott.ssa , giusta nomina Prefetto di Catanzaro Controparte_3
prot. n. 82258 del 19.8.19, domiciliato in Soverato via Frà Giacomo n.5 nello studio dell'avv. Francesco Carello, c.f. , il quale lo CodiceFiscale_6
rappresenta in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione, giusta determina n. 223 del 25.10.19 FAX 0967/21273, PEC
Email_5
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
E
A2A S.P.A., con sede in Brescia, Via Lamarmora n. 230, cod. fisc. e P.IVA:
, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e P.IVA_5
legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Renzo Rossi, c.f. , con studio in CodiceFiscale_7
Piacenza, Galleria Santa Maria n. 6, fax 0523-334464; PEC:
il quale elegge domicilio in NA, Viale Email_6
Gramsci, n. 5 presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Marotta, fax 081-
7641351; PEC: Email_7 4
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per le ricorrenti e , come da Parte_1 Parte_2
ricorso in riassunzione e, quindi:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso l'Ecc.ma Corte di Appello di NA (competente per il Distretto della
Corte di Appello di Catanzaro), respinta ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, accertato e dichiarato che l' ha occupato in via CP_1
d'urgenza temporaneamente l'area in agro di AN (Catanzaro) e AV
(Catanzaro), contrada VINGIALE”, di mq. 2.120 (di cui mq. 1200 riportati
nel Catasto del Comune di al foglio 18, particella 348, e mq. 920 al CP_2
foglio 18, particella 354) - di cui soltanto mq. 780 della particella 348 e mq.
220 della particella 354 trasferiti con atto 15 aprile 1992 Notaio Per_3
di Catanzaro all' che li ha indennizzati - costruendo ivi
[...] CP_1
abusivamente un fabbricato dall' dibito a stazione di pompaggio CP_1
e captando dall'area l'acqua potabile, che viene immessa negli acquedotti
comunali a servizio della collettività, realizzando la strada di servizio, e che
l'area è stata irreversibilmente trasformata, condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, e, ove necessario, l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
solidalmente tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_3
e della Sig.ra del Parte_1 Parte_4
valore venale di mq. 1120 (mq. 2120 – mq. 780 – mq. 220) dell'area al 17
luglio 1993, pari ad € 267.158,06=
(duecentosessantasettemilacentocinquantotto/06) (€ 158.490,56 valore 5
venale dei mq. 1120 dell'area + € 93.667,50 valore venale del fabbricato + €
15.000,00 valore venale della strada di servizio), oltre € 1.040,75=
(millequaranta/75) per sanzioni irrogate, oltre il risarcimento del danno per
svalutazione monetaria e gli interessi legali dal 17 luglio 1993 fino
all'effettivo soddisfo, nonché l'indennità di occupazione, pari ad 1/12 annuo
del valore venale dell'area come sopra determinato, dal 18 luglio 1984 al 17
luglio 1993, oltre il risarcimento del danno per svalutazione monetaria e gli
interessi legali calcolati di anno in anno sulla somma rivalutata fino
all'effettivo soddisfo;
accertato e dichiarato che l' ha apposto un CP_1
palo in cemento per la distribuzione dell'energia elettrica, con relativa servitù
di passaggio di elettrodotto, sulla residua area di proprietà delle attrici, ed
ha attraversato la residua area di proprietà delle attrici con una tubazione
della portata di 50 litri/secondo, con relativa servitù di passaggio di
acquedotto, condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, e, ove necessario, l' in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, solidalmente tra loro, al pagamento in
favore della Sig.ra Prof. dott. e della Sig.ra Prof. dott. Parte_1
, della diminuzione del valore di tale residua area al 18 Parte_2
luglio 1984, pari ad € 10.000,00= (diecimila/00), oltre il risarcimento del
danno per svalutazione monetaria e gli interessi legali dal 1984 fino
all'effettivo soddisfo;
accertato e dichiarato che la A2A S.p.a. ha concesso in
comodato gratuito al Comune di AN (Catanzaro) la predetta stazione di
pompaggio dal 1° ottobre 2010 e che la stessa A2A S.p.a., pur avendo
riconosciuto che tale stazione di pompaggio non ricade su proprietà
dell' non l'ha restituita alla Sig.ra Prof. dott. CP_1 Parte_1 6
ed alla Sig.ra Prof. dott. , condannare la Parte_1 Parte_2
A2A S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il
[...]
in persona dell'On. Sig. Sindaco pro-tempore, Controparte_4
solidalmente tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Prof. dott.
e della Sig.ra Prof. dott. Parte_1 Parte_2
dell'indennità di occupazione della predetta area, pari ad € 10.000,00=
(diecimila/00) mensili dal 1° ottobre 2010 fino all'effettivo rilascio o al
pagamento dell'area da parte dell' oltre il risarcimento del CP_1
danno per svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati di mese in
mese fino all'effettivo soddisfo;
accertato e dichiarato che il
[...]
ha realizzato sulla residua area di proprietà delle attrici Controparte_4
una fontana pubblica per l'approvvigionamento di acqua potabile, con
relativa servitù di passaggio della conduttura idrica, condannare il
[...]
in persona dell'On. Sig. Sindaco pro-tempore, al Controparte_4
pagamento in favore della Sig.ra Prof. e della Parte_5
Sig.ra Prof. dott. della diminuzione del valore di tale Parte_2
residua area al 18 luglio 1984, pari ad € 10.000,00= (diecimila/00), oltre il
risarcimento del danno per svalutazione monetaria e gli interessi legali dal
18 luglio 1984 fino all'effettivo soddisfo, oltre € 1.040,75= (millequaranta/75)
per sanzioni irrogate, e, così, per complessivi € 1.119.531,31=
(unmilionecentodiciannovemilacinquecentotrentuno/31). Con vittoria di
spese - compreso il contributo unificato di cui appresso, anche nel dannato
caso di integrale compensazione delle spese – funzioni ed onorari del presente
giudizio. Con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi di legge. In via
istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio”. 7
Per i resistenti e in Controparte_1 CP_1
persona dei rispettivi legali rapp.ti pro - tempore, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.19.2019 e, quindi:
a) dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per le CP_1
ragioni sopra esposte;
b) dichiarare il difetto di legittimazione di per Controparte_1
le ragioni sopra esposte;
c) dichiarare in ogni caso infondata l'avversa domanda nei confronti
delle convenute non essendo ad esse imputabili la mancata tempestiva CP_1
emissione del decreto prefettizio di esproprio e della determinazione delle
relative indennità, e comunque respingere le avverse domande per intervenuta
prescrizione del diritto azionato;
Per il resistente in persona del legale Controparte_5
rapp.te pro - tempore, come da comparsa di costituzione e risposta depositata il 28.10.2019 e, quindi:
“a) IN RITO ed via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione
in favore del T.A.R. CALABRIA sede di Catanzaro;
NEL MERITO:
a) rigettare la domanda proposta per difetto di legittimazione attiva o
passiva, inesistenza dei presupposti giudici posti a fondamento della domanda
e /o la prescrizione del diritto;
b) in via subordinata, nella sola e denegati ipotesi di accoglimento nel
merito della domanda risarcitoria nei confronti del ridurre il danno CP_4
entro i limiti di giustizia, previa ctu tecnica. In ogni caso, con vittoria di spese
e compensi del presente giudizio, oltre che di quello definito con ordinanza 8
decisoria di incompetenza per materia del 1.4.19 Rg..a.c 1892/2018 presso il
Tribunale di Catanzaro, con aggiunta di rimb. forf. e cap da distrarsi ex art
93 c.p.c.”.
Per la resistente A2A S.P.A., in persona del legale rapp.te pro –
tempore, come da comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.6.2020 e,
quindi:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
presso la Corte di Appello di NA, contrariis reiectis, emessa ogni più
opportuna declaratoria, così giudicare:
• in via principale, rigettare la domanda delle ricorrenti poiché
infondata in fatto e diritto, nonché in ogni caso prescritta e non
provata;
• in subordine, nella non creduta ipotesi della condanna di A2A
S.p.A. al pagamento di qualsivoglia somma in favore delle
ricorrenti, dire tenuti a condannare il ed Controparte_4 [...]
in via solidale o, in subordine, parziaria tra di loro, a CP_1
tenere indenne A2A S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole,
per tutte le ragioni supra dedotte e, in ogni caso, a titolo di
restituzione dell'ingiustificato arricchimento.
• Con vittoria di spese e compensi di causa, nonché con condanna
delle attrici per responsabilità processuale aggravata ex art. 96
c.p.c.”.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con citazione innanzi al Tribunale di Catanzaro del 9/12.4.2018, le 9
Sig.re e premettevano di essere Parte_1 Parte_2
proprietarie in parti uguali ed indivise (1/2 ciascuna), fra l'altro, dei terreni in agro di AN (Catanzaro) e AV (Catanzaro), contrada "Vingiale",
riportati nel Catasto Terreni del Comune di AN (Catanzaro) al foglio 18,
particella 348, seminativo, 3^ classe, di h.a. 0,31.20, reddito dominicale lire
20,28 e reddito agrario lire 10,92, e particella 354, pascolo, 1^ classe, h.a.
4,57.00, reddito dominicale lire 182,80, reddito agrario lire 45,70.
Deducevano quindi che, con decreto del Prefetto della Provincia di
Catanzaro del 4.6.1984, n. 1760/Div. 2° AES, in atti allegato, su istanza dell' di NA Controparte_6
22 maggio 1984, n. 0566 - 0619 - GR, era stata decretata l'autorizzazione in favore di quest'ultima ad occupare temporaneamente, in via d'urgenza, per la durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di immissione nel possesso,
l'estensione pari a mq. 2.120 (duemilacentoventi) dei predetti terreni, di cui mq.
1.200 della particella 348 e mq. 920 della particella 354, per la costruzione della finestra intermedia 2 d'accesso alla galleria di derivazione di II CP_2
salto - tratto terminale galleria di derivazione di II salto - pozzo CP_2
piezometrico di II' salto - strada di accesso alla zona pozzo CP_2
piezometrico ed alle opere complementari di II salto, degli impianti CP_2
idroelettrici sul fiume Ancinale, denominati di I e II salto, di cui al CP_2
Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 30.5.1983, N. 805 Div. III / AE, che aveva autorizzato l' , in via Controparte_6
provvisoria, ad iniziare i lavori degli Impianti Idroelettrici di I e II CP_2
con derivazione d'acqua dai fiumi Ancinale, Bruca o Brusca, Usito,
Fiumarella, Pisterino, Ancinalesca, Alaco, Beltrame e Turriti. 10
I predetti terreni erano quindi stati occupati in via d'urgenza temporaneamente dall' Controparte_6
di NA, il 18.7.1984, come da allegato avviso notificato alle
[...]
attrici il 15.6.1984 e relativo verbale di consistenza e di immissione in possesso;
detta occupazione temporanea ed urgente, per effetto delle leggi succedutesi nel tempo, era quindi terminata il 18.7.1993.
Alle proprietarie Sig.re e non Parte_1 Parte_2
erano mai state corrisposte le indennità di occupazione temporanea e di esproprio, né i relativi danni che, con il predetto decreto del 4.6.1984, il Sig.
Prefetto della Provincia di Catanzaro si era riservato di determinare, né alcuna comunicazione relativa alla determinazione di tali indennità era mai pervenuta.
Inoltre, il Prefetto della Provincia di Catanzaro (l' Tecnico CP_7
Erariale di Catanzaro, cui era succeduta l'Agenzia Controparte_8
Provinciale di Catanzaro Provinciale Territoriale) aveva omesso di CP_7
effettuare il frazionamento delle aree e di determinare l'indennità di occupazione e l'indennità di esproprio, come pure di pronunciare il decreto di esproprio.
Peraltro, l' - aveva Controparte_6
costruito abusivamente e senza alcun titolo abilitativo all'attività edilizia
(concessione edilizia) e, quindi, in difformità dalle normative edilizie ed urbanistiche, un fabbricato da esso adibito a stazione di pompaggio, all'interno del quale erano presenti macchinari ed impianti, di proprietà dell' per CP_1
la presa d'acqua potabile, immessa poi negli acquedotti comunali a servizio della collettività; infatti, il Comune di corrispondeva all' ogni CP_2 CP_1 11
anno - per il funzionamento dei predetti macchinari ed impianti - una quota per il consumo elettrico.
Inoltre, sul residuo terreno di proprietà delle attrici, l'ENEL
Distribuzione S.p.a. aveva apposto un palo in cemento per la distribuzione dell'energia elettrica, con servitù di elettrodotto, ed attraversava fin dal 1984,
con una tubazione della portata di 50 litri/secondo, il residuo terreno di proprietà delle attrici, con servitù di acquedotto e realizzazione di strada di servizio, mentre il Comune di AN (Catanzaro) aveva realizzato una fontana pubblica per l'approvvigionamento di acqua potabile.
La predetta stazione di pompaggio, alimentata da una tubazione posta a tergo del rivestimento in calcestruzzo della finestra di accesso alla galleria di derivazione in AN I e AN II salto, e che captava l'acqua proveniente da alcune scaturigini rinvenute sul terreno di proprietà delle attrici durante lo scavo della predetta galleria di accesso, costruito dall'
[...]
, sarebbe stata consegnata al di Controparte_6 CP_4
AN (Catanzaro) il 7.11.1989.
La captazione dell'acqua sul terreno di proprietà delle attrici era avvenuta con concessione di derivazione ad uso idroelettrico ad opera della
A2A S.p.a., che, con contratto di comodato del 10.10.2010, registrato il
10.10.2010 al n. 2181, Serie 3, aveva concesso in comodato al CP_4
(Catanzaro), a titolo gratuito per 20 (venti) anni, l'area su cui insisteva
[...]
la predetta stazione di pompaggio, con facoltà di accesso all'area con tutti i mezzi necessari attraverso le vie di accesso realizzate sui terreni di proprietà
delle attrici.
A nulla erano valsi i solleciti delle attrici, fin dal 1990, per ottenere 12
l'indennità di occupazione e l'indennità per l'accessione invertita, da ultimo,
tramite l'Avv. Gennaro Contardi e l'Avv. Marina Valentinetti, con lettera raccomandata a.r. anticipata via PEC 20.2.2017 all' alla A2A S.p.A. ed CP_1
al atanzaro), pervenuta il 27.2.2017, come anche la Controparte_4
PEC del 7.7.2017 della A2A S.p.A. (v. documento 5).
Quest'ultima aveva sostenuto di aver stipulato il predetto contratto di comodato con il Comune di AN (Catanzaro) sull'erroneo presupposto che l'immobile destinato a stazione di pompaggio insistesse sulla particella cedutale dall' e che, alla luce del documento alla stessa inviato (lettera CP_1
raccomandata a.r. anticipata via PEC 20.2.2017, inviata alla A2A S.p.a. dalle attrici, tramite l'Avv. Gennaro Contardi e l'Avv. Marina Valentinetti) a seguito dell'accertamento di ADE e dalle verifiche svolte in proposito, era invece emerso che detto non era proprietario del manufatto in questione e, CP_4
pertanto, non aveva alcuna legittimazione al rapporto con essa intercorrente;
peraltro, la A2A S.p.A. non aveva risolto finora il predetto contratto di comodato, continuando invece ad occupare l'area.
Peraltro, non solo le attrici avevano continuato e continuano a pagare a tutt'oggi le imposte (IRPEF, ICI, IMU, contributo Consorzio Bonifica, etc.
...) sui predetti terreni, ed avevano addirittura ricevuto dall'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catanzaro - Ufficio Provinciale del
Territorio, l'atto di contestazione per violazione delle norme tributarie del
5.12.2016, N. CZ 105704/2016, relativo alla rilevazione della "presenza di
fabbricati non dichiarati in catasto", cui l'Agenzia delle Entrate aveva attribuito "una rendita presunta, assegnando loro i seguenti dati identificativi di Catasto Edilizio Urbano: foglio 18, particella 583, sub 1, rendita € 61,97=, 13
rendita presunta attribuita che sarebbe stata notificata alle attrici con avviso di accertamento 12.10.2012, n. , con applicazione di una CodiceFiscale_8
sanzione di € 1.032,00=, oltre 8,75= per spese di notifica e, così, per complessivi € 1.040,75= (millequaranta/75).
Il valore della predetta area di mq. 2.120, con relativa captazione era stata determinata dall'Arch. in € 300.000,00, quella del locale CP_9
pompa in € 93.667,50 e quella della strada di servizio in € 15.000,00, mentre la diminuzione del valore della residua area per l'apposizione del palo in cemento per la distribuzione dell'energia elettrica, con relativa servitù di passaggio di elettrodotto, e per l'attraversamento dei terreni con tubazione della portata di 50 litri/secondo, con relativa servitù di passaggio di acquedotto, era stata determinata dal predetto tecnico in € 10.000,00; la diminuzione del valore della residua area per la realizzazione di una fontana pubblica per l'approvvigionamento di acqua potabile, con relativa servitù di passaggio della conduttura idrica, era stata analogamente determinata in €
10.000,00.
L'indennità di occupazione temporanea, in via d'urgenza della predetta area, dal 18.7.1984 al 17.7.1993 (9 anni) andava poi determinata in 1/12 annuo del valore venale dell'area come sopra determinato.
Le istanti convenivano quindi innanzi al predetto Tribunale di
Catanzaro l' il CP_1 Controparte_10 CP_4
e la A2A S.p.A., ciascuno in persona del legale rapp.te pro –
[...]
tempore, al fine di veder accolte le conclusioni ivi indicate, come di seguito riportate:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Catanzaro - Sezione Civile, in 14
persona dell'Ill.mo Sig. Giudice Unico, dichiarata la propria competenza per
valore e per territorio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
accertato e dichiarato che l' ha occupato in via d'urgenza CP_1
temporaneamente l'area in agro di AN (Catanzaro) e AV
(Catanzaro), contrada V1NGIALE", di mq. 2.120, di cui mq. 1200 riportati
nel Catasto Terreni del Comune di AN (Catanzaro) al foglio 18,
particella 348, e mq. 920 al foglio 18, particella 354, costruendo ivi
abusivamente un fabbricato dall' dibito a stazione di pompaggio CP_1
e captando dall'area l'acqua potabile, che viene immessa negli acquedotti
comunali a servizio della collettività, realizzando la strada di servizio, e che
l'area è stata irreversibilmente trasformata, condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, e, ove necessario, l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
solidalmente tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Prof. dott.
e della Sig.ra Prof. dott. del Parte_1 Parte_2
valore venale dell'area al 17 luglio 1993, pari ad 408.667,50=
(quattrocentottomilasessantasette/50), (E 300.000,00= valore venale
dell'area + 93.667,50= valore venale del fabbricato + E 15.000,00 valore
venale della strada di servizio), oltre 1.040,75= (millequaranta/75) per
sanzioni irrogate, oltre il risarcimento del danno per svalutazione monetaria
e gli interessi legali dal 17 luglio 1993 fino all'effettivo soddisfo, nonché
l'indennità di occupazione, pari ad 1/12 annuo del valore venale dell'area
come sopra determinato, dal 18 luglio 1984 al 17 luglio 1993, oltre il
risarcimento del danno per svalutazione monetaria e gli interessi legali
calcolati di anno in anno sulla somma rivalutata fino all'effettivo soddisfo;
15
accertato e dichiarato che l' ha apposto un palo in cemento per CP_1
la distribuzione dell'energia elettrica, con relativa servitù di passaggio di
elettrodotto, sulla residua area di proprietà delle attrici, ed ha attraversato la
residua area di proprietà delle attrici con una tubazione della portata di 50
litri/secondo, con relativa servitù di passaggio di acquedotto, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, e, ove CP_1
necessario, l' in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, solidalmente tra loro, al pagamento in favore
della Sig.ra Prof. dott. e della Sig.ra Prof. dott. Parte_1 [...]
, della diminuzione del valore di tale residua area al 18 luglio Parte_2
1984, pari ad E 10.000,00= (diecimila/00), oltre il risarcimento del danno per
svalutazione monetaria e gli interessi legali dal 1984 fino all'effettivo
soddisfo; accertato e dichiarato che la A2A S.p.a. ha concesso in comodato
gratuito al Comune di AN (Catanzaro) la predetta stazione di
pompaggio dal 1° ottobre 2010 e che la stessa A2A S.p.a., pur avendo
riconosciuto che tale stazione di pompaggio non ricade su proprietà
dell' non l'ha restituita alla Sig.ra Prof. dott. CP_1 Parte_1
ed alla Sig.ra Prof. dott. , condannare la A2A
[...] Parte_6
S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ed il
[...]
in persona dell'On. Sig. Sindaco pro-tempore, Controparte_4
solidalmente tra loro, al pagamento in favore della Sig.ra Prof.
[...]
e della Sig.ra Prof. dott. Parte_5 Parte_7
dell'indennità di occupazione della predetta area, pari ad E 10.000,00=
(diecimila/00) mensili dal l° ottobre 2010 fino all'effettivo rilascio o al
pagamento dell'area da parte dell' oltre il risarcimento del danno CP_1 16
per svalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati di mese in mese fino
all'effettivo soddisfo;
accertato e dichiarato che il Controparte_4
ha realizzato sulla residua area di proprietà delle attrici una
[...]
fontana pubblica per l'approvvigionamento di acqua potabile, con relativa
servitù di passaggio della conduttura idrica, condannare il
[...]
in persona dell'On. Sig. Sindaco pro-tempore, al Controparte_4
pagamento in favore della Sig.ra e della Parte_8
Sig.ra Prof. della diminuzione del valore di tale Pt_5 Parte_7
residua area al 18 luglio 1984, pari ad E 10.000,00= (diecimila/00), oltre il
risarcimento del danno per svalutazione monetaria e gli interessi legali dal
18 luglio 1984 fino all'effettivo soddisfo, oltre 1.040,75= (millequaranta/75)
per sanzioni irrogate, e, così, per complessivi 499.708,25=
(quattrocentonovantanovemilasettecentootto/25).
Con vittoria di spese - compreso il contributo unificato di cui appresso,
anche nel dannato caso di integrale compensazione delle spese - funzioni ed
onorari del presente giudizio.
Con sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi di legge”.
In via istruttoria, ammettere consulenza tecnica d'ufficio".
Nel detto giudizio si costituivano le parti convenute, le quali eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito, per essere competente l'intestato TRAP, ai sensi dell'art. 140, comma 1, lett. d). R.D. 11 dicembre
1933, n. 1755.
Con ordinanza dell'1.4.2019 il Tribunale di Catanzaro accoglieva l'eccezione di cui sopra e dichiarava la propria incompetenza
In conseguenza, con ricorso depositato il 3.5.2019 e successivamente 17
notificato, unitamente al provvedimento presidenziale del 22.5.2019 di fissazione della prima udienza di comparizione ai resistenti indicati in epigrafe, in persona dei rispettivi rappresentanti pro - tempore, le Sig.re
e riassumevano dinanzi a questo Parte_1 Parte_2 CP_11
il già citato giudizio in precedenza instaurato innanzi al Tribunale di
Catanzaro, chiedendo accogliersi le conclusioni sopra indicate.
In data 28.10.2029 si costituiva in giudizio il , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro - tempore, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a., evidenziando che l'occupazione del terreno traeva origine da un provvedimento ablativo della e rientrava, pertanto, nella giurisdizione Controparte_12
esclusiva del TAR.
In subordine, eccepiva il difetto di legittimazione attiva delle ricorrenti, contestando la titolarità del diritto di proprietà sulle particelle di terreno oggetto di causa, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva,
affermando di essere estranea all'originaria occupazione e di aver utilizzato la stazione di pompaggio esclusivamente in forza di un contratto di comodato d'uso.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda, sostenendo che l'occupazione risalisse al 1984 e che, a distanza di oltre trent'anni, l' o CP_1
i suoi successori avessero maturato un diritto di proprietà sull'area per usucapione, escludendo quindi ogni responsabilità del CP_4
Rilevava, inoltre, l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento per decorso del termine quinquennale ex art. 2947 c.c., nonché l'assenza di 18
prova del nesso eziologico tra la condotta del e il danno lamentato. CP_4
Contestava, infine, la quantificazione del danno, ritenendo l'importo richiesto sproporzionato rispetto al reale valore del fondo, trattandosi di terreno agricolo di modesto valore.
In data 29.10.2019 si costituivano in giudizio anchel' e CP_1
l'ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. riportandosi a quanto dedotto innanzi al
Tribunale di Catanzaro e, quindi,eccependo il difetto di legittimazione passiva rilevando che, in seguito alla liberalizzazione del mercato elettrico e al conferimento degli impianti a società terze, la titolarità del rapporto giuridico controverso non fosse più in capo alle resistenti, le quali risultavano estranee ai fatti di causa. Evidenziavamo, infatti che la cessione del ramo d'azienda a
(poi acquisita da aveva determinato una Controparte_13 CP_14
successione a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi inerenti agli impianti oggetto di causa.
Nel merito, contestavano la fondatezza della domanda, sostenendo che l'occupazione del fondo trovava origine in un provvedimento prefettizio di occupazione d'urgenza emesso il 4.6.1984, in forza del quale spettava alla la determinazione delle relative indennità, mai Controparte_12
adottata; ne derivava, pertanto, l'assenza di responsabilità in capo alle resistenti, essendo la mancata conclusione del procedimento espropriativo imputabile esclusivamente alla e al CP_12 CP_4
In data 8.6.2020 si costituiva infine la A2A S.P.A, eccependo il proprio il difetto di legittimazione passiva, affermando la propria estraneità ai rapporti giuridici dedotti in giudizio, in quanto mai divenuta proprietaria né occupante del fabbricato adibito a stazione di pompaggio insistente sulla particella 348, 19
il cui possesso e utilizzo sono sempre stati in capo al Comune di . CP_2
Evidenziava, altresì, che la stazione di pompaggio venne realizzata da CP_1
e consegnata al nel 1989, senza che A2A S.p.A. avesse mai acquisito CP_4
alcun titolo su tale bene, né esercitato poteri di fatto o di diritto su di esso.
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che il contratto di comodato stipulato tra A2A S.p.A. e il Comune di CP_2
nel 2010 era frutto di un errore materiale, in quanto il bene oggetto del contratto non rientrava nella proprietà di A2A S.p.A. e il manufatto risultava già nella piena disponibilità del Pertanto, l'asserita occupazione del CP_4
terreno e l'utilizzo della stazione di pompaggio non erano imputabili ad A2A
S.p.A., ma al stesso, il quale ne deteneva il possesso e ne beneficiava CP_4
ai fini della distribuzione idrica.
Eccepiva, inoltre, l'intervenuta prescrizione di ogni eventuale diritto risarcitorio, essendo decorsi oltre trent'anni dalla costruzione della stazione di pompaggio e dalla sua consegna al nel 1989, nonché la prescrizione CP_4
quinquennale ex art. 2947 c.c. di qualsiasi pretesa risarcitoria per fatto illecito.
Infine, contestava la quantificazione del danno richiesta dalle ricorrenti, ritenendola priva di adeguata prova, nonché sproporzionata rispetto al valore effettivo dell'area, trattandosi di un terreno agricolo privo di edificabilità e senza particolare pregio economico.
Per tali motivi, chiedeva il rigetto della domanda attorea con condanna delle ricorrenti alle spese processuali, oltre alla condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in ragione della manifesta infondatezza delle pretese avanzate.
Disposta con decreto del 20.1.2025 la trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note depositate delle parti, il 20
Tribunale all'udienza collegiale del 5. 2.2025 riservava la causa in decisione.
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La domanda non è fondata e va quindi rigettata, non avendo le istanti dato prova della propria legittimazione attiva,
Ed invero, sia innanzi al Tribunale di Catanzaro, poi dichiaratosi incompetente, che innanzi all'intestato TRAP, le Sig.re Parte_1
e hanno semplicemente dedotto di agire in quanto Parte_2
proprietarie in parti uguali ed indivise (1/2 ciascuna), fra l'altro, dei terreni in agro di AN (Catanzaro) e AV (Catanzaro), contrada "Vingiale",
riportati nel Catasto Terreni del Comune di AN (Catanzaro) al foglio 18,
particella 348, seminativo, 3^ classe, di h.a. 0,31.20, reddito dominicale lire
20,28 e reddito agrario lire 10,92, e particella 354, pascolo, 1^ classe, h.a.
4,57.00, reddito dominicale lire 182,80, reddito agrario lire 45,70.
Né nell'originaria citazione né negli atti successivi le attrici hanno mai precisato sulla base di quale titolo le stesse sarebbero divenute proprietarie del fondo di cui all'atto introduttivo;
ciò, in particolare, non è stato precisato neanche a seguito della specifica eccezione sul punto sollevata da parte del resistente già in comparsa di costituzione, ed ancora una Controparte_4
volta ribadita con le proprie note di trattazione scritta relative all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2025.
Detto comparente ha infatti esplicitamente e specificamente eccepito che le istanti non avevano “titolo sostanzialmente legittimante la loro
domanda, per non essere titolari di alcun diritto di proprietà o altro, tale da
supportare l'istanza risarcitoria relativamente alle aree su cui insistono le
opere edificate da , poi, date in comodato al nel lontano 1989”. CP_1 CP_4 21
Ciò posto, neanche a livello di mera deduzione le Sig.re Parte_1
hanno specificato quale sarebbe, invece, il titolo che - attribuendo loro la titolarità comune del fondo in questione - le legittimerebbe a richiedere non solo la indennità per la mera occupazione del fondo in questione, ma anche quella relativa alla relativa perdita della proprietà.
Gli unici elementi forniti da parte attrice sono esclusivamente derivanti dalle risultanze catastali.
Ed invero, dall'esame del fascicolo telematico depositato all'atto dell'iscrizione a ruolo risulta che il decreto prefettizio risulta notificato a e esclusivamente in quanto soggetti Parte_1 Parte_2
risultanti quali ditte catastali;
si tratta di circostanza che di per sé, ed in presenza di una specifica eccezione sul punto, non assume valore probatorio determinante.
Infatti, come chiarito dalla Suprema, anche in epoca recente (v. Cass.
Civ., Sez. Un., ord. n. 17445 del 19/06/2023; sent. n. 2539 del 10/02/2015,
“per il rispetto del principio di partecipazione degli interessati al
procedimento di espropriazione è sufficiente che la P.A. provveda alla notifica
degli atti ai proprietari dei terreni come risultanti dai certificati catastali, non
essendo prescritta alcuna ulteriore indagine finalizzata ad accertare l'identità
degli effettivi proprietari, senza che per tale ragione risulti compromessa la
legittimità della procedura ablativa, in quanto la notifica al solo intestatario
catastale del decreto di espropriazione impedisce soltanto il decorso del
termine di decadenza per la sua impugnazione, non per quella di colui che
risulti proprietario del bene oggetto del provvedimento”.
Ad analoga conclusione deve giungersi per quanto attiene all'atto 22
dell'Agenzia delle Entrate datato 5.12.2016, denominato “atto di
contestazione per violazione della norme tributarie”, notificato a Parte_1
, dalla quale risulta esclusivamente ancora una volta la sola
[...]
intestazione catastale.
Nessun altro elemento, come pure nessun'altra deduzione sul punto,
sono stati forniti dalle ricorrenti, che nulla hanno controdedotto a fronte dell'eccezione sollevata dal . Controparte_4
Ciò posto, ritiene questo TRAP che, come già affermato peraltro in giurisprudenza (v. Cassazione civile, sez. I, 18/05/2012, n. 7904), “Ai fini
della individuazione del titolare del diritto al risarcimento del danno per la
perdita della proprietà di un immobile (conseguente, nella specie, ad una
occupazione usurpativa), così come dell'avente diritto all'indennità di
espropriazione, l'interessato deve dimostrare in giudizio di essere
proprietario del fondo, indipendentemente dalle risultanze catastali e, a tal
fine, il giudice può formare il proprio convincimento circa la legittimazione
di chi agisce sulla base di qualsiasi elemento, documentale o presuntivo,
sufficiente ad escludere una erronea destinazione del pagamento;
oggetto del
giudizio non è, infatti, l'accertamento diretto di detta proprietà, dovendo il
relativo diritto essere dimostrato al solo fine di individuare l'avente diritto al
risarcimento”; v. anche, per il merito, Tribunale Reggio Calabria, Sez. II,
5/3/2019, n. 361, ipotesi in cui l'attrice aveva prodotto le visure catastali e l'atto di divisione, cioè documenti che sono privi di quella adeguata seppur non rigorosa efficacia probatoria del diritto di proprietà).
D'altra parte, la stessa consulenza di parte in atti depositata, a firma dell'Arch. si limita ad una serie di considerazione riguardanti CP_9 23
il presunto valore del bene oggetto di occupazione, del quale non ricostruisce minimamente la provenienza, al fine di attribuirne eventualmente la proprietà
alle ricorrenti;
né d'altra parte potrebbe in tali condizioni superarsi detta questione attraverso l'espletamento della chiesta c.t.u., che assumerebbe funzione sostanzialmente esplorativa e di ingiustificata “supplenza” rispetto all'onere probatorio spettante alle parti attrici.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dunque, aventi carattere del tutto assorbente rispetto ad ogni altra questione proposta dalle parti, la domanda va certamente rigettata, per carenza di legittimazione attiva delle parti ricorrenti.
Le spese e competenze relative al presente giudizio (quelle relative al procedimento definito con ordinanza decisoria di incompetenza per materia presso il Tribunale di Catanzaro sono state già regolamentate in tale sede)
seguono la soccombenza di e , e vanno Parte_1 Parte_2
quindi poste a carico delle stesse, in solido tra loro, e liquidate in favore di ciascuna delle parti resistenti come da dispositivo che segue, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, recante: "Determinazione dei parametri per
la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13
comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del
13/08/2022; in particolare quelle sostenute dai ricorrenti vanno liquidate in importi prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (causa di valore indeterminabile, di media difficoltà) in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni trattate.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., dette spese e competenze vanno distratte, quanto a quelle liquidate per il Comune di , in favore CP_2 24
dell'Avv. Francesco Carello, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di
Appello di NA, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
e , con ricorso depositato il 3.5.2019 e Parte_1 Parte_2
successivamente notificato, nei confronti dell' dell' CP_1 [...]
dell'A2A S.p.A. e del , ciascuno Controparte_1 Controparte_4
in persona del suo legale rapp.te pro - tempore, disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Condanna e , al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore dell' dell' CP_1 Controparte_1
dell'A2A S.p.A. e del , ciascuno in persona del Controparte_4
suo legale rapp.te pro – tempore, di spese e competenze di lite, che liquida, per ciascuno di essi, in complessivi € 6.500,00, oltre Iva e Cpa,
se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
3) Dispone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c., la distrazione di dette spese e competenze, quanto a quelle liquidate per il CP_4
, in favore dell'Avv. Francesco Carello, dichiaratosi
[...]
antistatario;
Così deciso in NA, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE 25
Fulvio Dacomo