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Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/09/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De ha pronunciato la seguente all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2024 promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti Francesca Pucci e Gabriella Salerno Parte_1
ricorrente contro in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Mario Andreucci resistente Oggetto: Opposizione Ordinanza Fornero - Sentenza ex Legge 28 giugno 2012 n. 92
All'esito di udienza del 25 settembre 2025 fissata in modalità cartolare, previo deposito di note scritte, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito cd.
Fornero del 23 agosto 2024.
Nel ricorso di opposizione il ricorrente ribadisce essenzialmente le medesime motivazioni di cui alla prima fase del ricorso Fornero.
La società resistente si costituiva contestando le deduzioni avversarie chiedendo la conferma dell'ordinanza emessa nella fase sommaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata, pertanto, l'ordinanza va confermata.
In sede di opposizione il ricorrente ripropone le medesime doglianze oggetto del ricorso introduttivo della prima fase del giudizio.
1 Le richieste istruttorie avanzate, inoltre, ricalcano quelle già proposte nella precedente fase del giudizio, nell'ambito della quale è già stata svolta un'ampia e corposa attività istruttoria.
Esse risultano, in ogni caso, assolutamente superflue essendo stati dimostrati i fatti posti alla base del licenziamento.
Premesso quanto sopra, i capitoli di prova, così come formulati, inoltre, risultano in parte irrilevanti e in parte valutativi e/o documentali rispetto a quanto dedotto in ricorso.
In particolare, il capitolo n.1 risulta essere di natura documentale in quanto è teso a far confermare al teste quanto già attestato all'interno di un documento dallo stesso predisposto e già depositato in atti;
- anche i capitoli n. 2,4,5 e 6 sono anch'essi di natura documentale, più precisamente il capitolo 5 doveva e poteva essere provato documentalmente;
- capitolo n. 3 verte su una circostanza pacifica, in quanto confermata anche dalla controparte;
- Mentre, il capitolo 7 risulta essere del tutto irrilevante.
Infine, la richiesta di CTU medica, anche alla luce della documentazione prodotta ( già di per sé sufficiente per decidere in merito all'oggetto della domanda) e della particolarità della patologia ”sindrome bipolare” posta in relazione con i fatti oggetto della contestazione disciplinare, risulta essere esplorativa a maggior ragione se si considera che sono passati oltre tre anni rispetto alle condotte poste in essere dal ricorrente.
Deve, pertanto, ribadirsi quanto già espresso nell'ordinanza conclusiva della prima fase, che viene di seguito riportato anche ex art. 118 disp att c.p.c. quale parte integrante della presente sentenza: “ Giova rammentare che il licenziamento impugnato verte su una serie di contestazioni, che per ragioni di brevità deve essere così riassunta nelle condotte di seguito indicate: 1) molestie nei confronti della collega estrinsecatesi essenzialmente nel recarsi CP_2 continuamente nel magazzino dove opera la ragazza, abbandonando la macchina alla quale era addetto, mentre ella era intenta nelle operazioni di lavoro, offrendogli bibite e patatine e tartassandola di messaggi durante l'orario di lavoro, episodi, culminati in un tocco di mano tra le gambe della collega;
2) che nel compiere le richiamate condotte il ricorrente si esponeva al rischio di essere investito dal carello condotto dalla collega;
3) che in data 20 giugno 2022, durante l'orario di lavoro, il ricorrente ha deliberatamente sospeso l'attività produttiva, minacciando i colleghi, intenti a riattivare il macchinario, che finché sarebbe durato il suo turno di lavoro il macchinario non sarebbe ripartito.
Stante l'onere probatorio relativamente ai fatti contestati, onere gravante sulla parte convenuta, è stata disposta l'istruttoria testimoniale onde verificare la corrispondenza delle condotte contestate con quelle effettivamente tenute dal ricorrente, provvedendosi inoltre a un'attenta disamina della documentazione prodotta di cui si renderà di seguito conto nel prosieguo, al fine di verificare la legittimità della sanzione irrogata nonché la proporzionalità della stessa.
Orbene, dall'istruttoria testimoniale espletata è emerso con riferimento alle asserite molestie subite dalla sig.ra che le CP_2 predette si sono verificate.
La sig.a in sede di deposizione testimoniale ha inizialmente confermato di non avere rapporti extra-lavorativi con il CP_2 ricorrente e ha altresì confermato di essere stata oggetto di attenzioni indebite da parte del ricorrente, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente lavorativo. In particolare ella riferisce: “Sì succedeva che lui mi seguiva con questi bicchierini e finché
2 non andavo a mensa lui continuava a insistere. Io dicevo di no all'inizio poi però per paura a un certo punto dovevo per forza scendere alla mensa perché lui era insistente” ed ancora “E' vero: praticamente lui veniva in magazzino da me e mi seguiva dove andavo sia che fosse in magazzino, che nel piazzale, con la scusa di bere qualcosa insieme. Inoltre, mi mandava messaggi, qualcuno anche nell'orario di lavoro”. Sottolinea infine che “Faccio presente che non ricordo esattamente in che giorno, intorno alle 22 lui, mentre stavo andando a mettere il muletto in carica perché ero a fine turno, nella zona dietro dove ci sono le bobine”. ossia prima dell'uscita per andare a mettere il muletto sotto carica, mi si è avvicinato e mi ha messo una mano sulla coscia, sul ginocchio. Si è trattato di un comportamento non prevedibile che mi ha molto turbata. Non c'era nessun in quel luogo, si tratta di un luogo solamente di passaggio e poco frequentato”.
Le circostanze dichiarate dalla teste trovano conferma nella deposizione della sig.ra segnatamente nel CP_2 Tes_1 seguente passaggio: “Io un giorno nella settimana precedente al 20 giugno 2022 avevo portato dei fogli di carico alla sig.ra e vidi il intorno a lei con dei bicchieri ed io lo ripresi in quanto, lavorando lei sul muletto, lui poteva farsi del CP_2 Pt_1 male, ossia quel comportamento era pericoloso per lui” così confermando da un lato la condotta molesta tenuta dal ricorrente e, dall'altro, che lo stesso poneva in essere anche una condotta imprudente la quale lo esponeva al rischio di essere investito dal carello condotto dalla collega.
Per quanto concerne la terza condotta contestata al ricorrente (interruzione del macchinario) essa trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testi sentiti. Significativo è il contributo offerto in tal proposito dal sig. , collega del Tes_2 ricorrente, il quale afferma: “So che lui ha fermato la tubiera, io ricordo che quel giorno successe che lui aveva fermato la tubiera” e, ancora, “Io del giorno in cui fu fermata la tubiera non ricordo bene, però posso dire che era già successo in altre occasioni che lui aveva fermato la tubiera: noi fra colleghi si cercava sempre di coprire questa situazione.”
Questa dichiarazione e le altre dichiarazioni dello stesso segno rese dai testi e confermano che il ricorrente, CP_2 Tes_1 non solo il giorno in contestazione, ma anche in altre occasioni, era solito arrestare il macchinario.
Nessuna rilevanza ai fini della decisione hanno le dichiarazioni rese dal teste il quale ha deposto su circostanze Tes_3 avvenute in un giorno in cui è risultato che egli non era presente a lavoro, come attestato dalla documentazione prodotta dalla società e come dallo stesso dichiarato in un atto scritto di proprio pugno depositato in cancelleria il 21 febbraio 2024.
Una volta appurata la effettività delle condotte contestate, così come emerse in sede di istruttoria, questa Giudicante deve verificare la “gravità” o meno delle suddette condotte e se esse possano essere soggettivamente rimproverabili al ricorrente, stante lo stato di salute dello stesso come riportato nella documentazione medica prodotta.
Quanto all'onere probatorio la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione così si esprime: “per potere ritenere derogata la regola generale del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., occorre l'allegazione di determinati presupposti fattuali, quali il carattere ravvicinato degli episodi di acuzie in ragione del particolare andamento della patologia psichiatrica”.
Orbene sul punto la difesa del ricorrente afferma che la patologia cui era affetto il ricorrente era ben conosciuta dall'azienda, mentre la società espone che ignorava completamente qualsiasi profilo patologico, asseritamente così grave, che mai era stato segnalato dal/al medico competente nelle visite periodiche effettuate. Il punto nodale della vicenda verte per l'appunto sulla conoscenza o meno da parte della società dello stato patologico del dipendente tanto da poter rimproverare all'azienda, anche ai
3 sensi dell'art. 2087 c.c., di non aver messo il lavoratore in sicurezza, tenuto conto della patologia di cui egli lamenta di essere e di essere stato affetto.
Passando all'esame della documentazione medica dalla stessa si evince che il ricorrente aveva manifestato un generico disturbo dell'umore negli anni 2014/2015, e nel certificato del 20 gennaio 2015 il medico curante certifica che egli presentava “un discreto equilibrio psico-affettivo”. Sulla base della documentazione prodotta in questa sede emerge che il quadro clinico nel corso degli anni è andato via via peggiorando, e che il c.d. “disturbo bipolare” è stato diagnosticato solo a seguito degli episodi oggetto di contestazione sfociati poi nella sanzione disciplinare oggetto di impugnazione.
Premesso il quadro clinico del ricorrente come evincibile dalla documentazione presente in atti, occorre passare all'aspetto riguardante la conoscenza/conoscibilità da parte della società circa lo stato di salute psico-fisico del ricorrente.
Illuminante a tal proposito è il contributo offerto in sede testimoniale dalla sig.ra dipendente amministrativa della Tes_1
Società la quale sul punto dichiara “nulla si sapeva in azienda di questo disturbo: lo si seppe dopo il 20 giugno 2022, tramite il certificato pervenuto dall'ospedale”. Dunque la Società, non conoscendo la patologia del dipendente, non poteva porre in essere l'attività dovuta ex art. 2087, finalizzata a mettere in sicurezza anche gli altri lavoratori.
Il lavoratore non informando la Società della sua condizione di salute psichica, ha accettato consapevolmente il rischio di porre in essere le condotte che gli sono state contestate e quindi queste condotte sono a lui rimproverabili da un punto di vista soggettivo.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la sanzione del licenziamento per giusta causa deve essere confermata anche circa la proporzionalità, stante la gravità delle condotte tenute dal ricorrente che, si ricorda, ha posto in essere atti di molestia nei confronti della collega ha tenuto condotte tali da esporsi al rischio di essere investito dal carello condotto dalla sig. CP_2 CP_2
e ha deliberatamente sospeso l'attività produttiva, tutte condotte queste che sono gravi, foriere di possibile responsabilità per la datrice di lavoro e certamente atte a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.
A tal proposito si richiama l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche in tempi recenti per cui: “In tema di valutazione della proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari nel licenziamento per giusta causa è importante considerare il comportamento complessivo del dipendente e la gravità delle infrazioni nell'irrogare sanzioni disciplinari” (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17024) e ancora “In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17032) Si osserva inoltre che “In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice deve valutare complessivamente gli episodi contestati al dipendente sul piano disciplinare, anziché esaminarli singolarmente. Spetterà poi, al lavoratore dimostrare che, presi congiuntamente, i singoli episodi non giustificavano il licenziamento. Inoltre, il giudizio sulla proporzionalità tra licenziamento e addebito è competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.” (Cassazione civile sez. lav., 05/04/2024, n.9138).”
4 L'opposizione va pertanto rigettata e l'ordinanza impugnata va confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm
54/14
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi:
-rigetta l'opposizione;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro
4700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Lucca, 28 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella De ha pronunciato la seguente all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127ter cpc la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 981/2024 promossa da: con il patrocinio degli Avv.ti Francesca Pucci e Gabriella Salerno Parte_1
ricorrente contro in persona del proprio legale rappresentante pro tempore e con il patrocinio dell'Avv. CP_1
Mario Andreucci resistente Oggetto: Opposizione Ordinanza Fornero - Sentenza ex Legge 28 giugno 2012 n. 92
All'esito di udienza del 25 settembre 2025 fissata in modalità cartolare, previo deposito di note scritte, la causa veniva decisa come da sentenza contestuale.
Parte ricorrente propone opposizione avverso l'ordinanza conclusiva della fase sommaria del rito cd.
Fornero del 23 agosto 2024.
Nel ricorso di opposizione il ricorrente ribadisce essenzialmente le medesime motivazioni di cui alla prima fase del ricorso Fornero.
La società resistente si costituiva contestando le deduzioni avversarie chiedendo la conferma dell'ordinanza emessa nella fase sommaria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata, pertanto, l'ordinanza va confermata.
In sede di opposizione il ricorrente ripropone le medesime doglianze oggetto del ricorso introduttivo della prima fase del giudizio.
1 Le richieste istruttorie avanzate, inoltre, ricalcano quelle già proposte nella precedente fase del giudizio, nell'ambito della quale è già stata svolta un'ampia e corposa attività istruttoria.
Esse risultano, in ogni caso, assolutamente superflue essendo stati dimostrati i fatti posti alla base del licenziamento.
Premesso quanto sopra, i capitoli di prova, così come formulati, inoltre, risultano in parte irrilevanti e in parte valutativi e/o documentali rispetto a quanto dedotto in ricorso.
In particolare, il capitolo n.1 risulta essere di natura documentale in quanto è teso a far confermare al teste quanto già attestato all'interno di un documento dallo stesso predisposto e già depositato in atti;
- anche i capitoli n. 2,4,5 e 6 sono anch'essi di natura documentale, più precisamente il capitolo 5 doveva e poteva essere provato documentalmente;
- capitolo n. 3 verte su una circostanza pacifica, in quanto confermata anche dalla controparte;
- Mentre, il capitolo 7 risulta essere del tutto irrilevante.
Infine, la richiesta di CTU medica, anche alla luce della documentazione prodotta ( già di per sé sufficiente per decidere in merito all'oggetto della domanda) e della particolarità della patologia ”sindrome bipolare” posta in relazione con i fatti oggetto della contestazione disciplinare, risulta essere esplorativa a maggior ragione se si considera che sono passati oltre tre anni rispetto alle condotte poste in essere dal ricorrente.
Deve, pertanto, ribadirsi quanto già espresso nell'ordinanza conclusiva della prima fase, che viene di seguito riportato anche ex art. 118 disp att c.p.c. quale parte integrante della presente sentenza: “ Giova rammentare che il licenziamento impugnato verte su una serie di contestazioni, che per ragioni di brevità deve essere così riassunta nelle condotte di seguito indicate: 1) molestie nei confronti della collega estrinsecatesi essenzialmente nel recarsi CP_2 continuamente nel magazzino dove opera la ragazza, abbandonando la macchina alla quale era addetto, mentre ella era intenta nelle operazioni di lavoro, offrendogli bibite e patatine e tartassandola di messaggi durante l'orario di lavoro, episodi, culminati in un tocco di mano tra le gambe della collega;
2) che nel compiere le richiamate condotte il ricorrente si esponeva al rischio di essere investito dal carello condotto dalla collega;
3) che in data 20 giugno 2022, durante l'orario di lavoro, il ricorrente ha deliberatamente sospeso l'attività produttiva, minacciando i colleghi, intenti a riattivare il macchinario, che finché sarebbe durato il suo turno di lavoro il macchinario non sarebbe ripartito.
Stante l'onere probatorio relativamente ai fatti contestati, onere gravante sulla parte convenuta, è stata disposta l'istruttoria testimoniale onde verificare la corrispondenza delle condotte contestate con quelle effettivamente tenute dal ricorrente, provvedendosi inoltre a un'attenta disamina della documentazione prodotta di cui si renderà di seguito conto nel prosieguo, al fine di verificare la legittimità della sanzione irrogata nonché la proporzionalità della stessa.
Orbene, dall'istruttoria testimoniale espletata è emerso con riferimento alle asserite molestie subite dalla sig.ra che le CP_2 predette si sono verificate.
La sig.a in sede di deposizione testimoniale ha inizialmente confermato di non avere rapporti extra-lavorativi con il CP_2 ricorrente e ha altresì confermato di essere stata oggetto di attenzioni indebite da parte del ricorrente, sia all'interno che all'esterno dell'ambiente lavorativo. In particolare ella riferisce: “Sì succedeva che lui mi seguiva con questi bicchierini e finché
2 non andavo a mensa lui continuava a insistere. Io dicevo di no all'inizio poi però per paura a un certo punto dovevo per forza scendere alla mensa perché lui era insistente” ed ancora “E' vero: praticamente lui veniva in magazzino da me e mi seguiva dove andavo sia che fosse in magazzino, che nel piazzale, con la scusa di bere qualcosa insieme. Inoltre, mi mandava messaggi, qualcuno anche nell'orario di lavoro”. Sottolinea infine che “Faccio presente che non ricordo esattamente in che giorno, intorno alle 22 lui, mentre stavo andando a mettere il muletto in carica perché ero a fine turno, nella zona dietro dove ci sono le bobine”. ossia prima dell'uscita per andare a mettere il muletto sotto carica, mi si è avvicinato e mi ha messo una mano sulla coscia, sul ginocchio. Si è trattato di un comportamento non prevedibile che mi ha molto turbata. Non c'era nessun in quel luogo, si tratta di un luogo solamente di passaggio e poco frequentato”.
Le circostanze dichiarate dalla teste trovano conferma nella deposizione della sig.ra segnatamente nel CP_2 Tes_1 seguente passaggio: “Io un giorno nella settimana precedente al 20 giugno 2022 avevo portato dei fogli di carico alla sig.ra e vidi il intorno a lei con dei bicchieri ed io lo ripresi in quanto, lavorando lei sul muletto, lui poteva farsi del CP_2 Pt_1 male, ossia quel comportamento era pericoloso per lui” così confermando da un lato la condotta molesta tenuta dal ricorrente e, dall'altro, che lo stesso poneva in essere anche una condotta imprudente la quale lo esponeva al rischio di essere investito dal carello condotto dalla collega.
Per quanto concerne la terza condotta contestata al ricorrente (interruzione del macchinario) essa trova conferma nelle dichiarazioni rese dai testi sentiti. Significativo è il contributo offerto in tal proposito dal sig. , collega del Tes_2 ricorrente, il quale afferma: “So che lui ha fermato la tubiera, io ricordo che quel giorno successe che lui aveva fermato la tubiera” e, ancora, “Io del giorno in cui fu fermata la tubiera non ricordo bene, però posso dire che era già successo in altre occasioni che lui aveva fermato la tubiera: noi fra colleghi si cercava sempre di coprire questa situazione.”
Questa dichiarazione e le altre dichiarazioni dello stesso segno rese dai testi e confermano che il ricorrente, CP_2 Tes_1 non solo il giorno in contestazione, ma anche in altre occasioni, era solito arrestare il macchinario.
Nessuna rilevanza ai fini della decisione hanno le dichiarazioni rese dal teste il quale ha deposto su circostanze Tes_3 avvenute in un giorno in cui è risultato che egli non era presente a lavoro, come attestato dalla documentazione prodotta dalla società e come dallo stesso dichiarato in un atto scritto di proprio pugno depositato in cancelleria il 21 febbraio 2024.
Una volta appurata la effettività delle condotte contestate, così come emerse in sede di istruttoria, questa Giudicante deve verificare la “gravità” o meno delle suddette condotte e se esse possano essere soggettivamente rimproverabili al ricorrente, stante lo stato di salute dello stesso come riportato nella documentazione medica prodotta.
Quanto all'onere probatorio la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione così si esprime: “per potere ritenere derogata la regola generale del riparto dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., occorre l'allegazione di determinati presupposti fattuali, quali il carattere ravvicinato degli episodi di acuzie in ragione del particolare andamento della patologia psichiatrica”.
Orbene sul punto la difesa del ricorrente afferma che la patologia cui era affetto il ricorrente era ben conosciuta dall'azienda, mentre la società espone che ignorava completamente qualsiasi profilo patologico, asseritamente così grave, che mai era stato segnalato dal/al medico competente nelle visite periodiche effettuate. Il punto nodale della vicenda verte per l'appunto sulla conoscenza o meno da parte della società dello stato patologico del dipendente tanto da poter rimproverare all'azienda, anche ai
3 sensi dell'art. 2087 c.c., di non aver messo il lavoratore in sicurezza, tenuto conto della patologia di cui egli lamenta di essere e di essere stato affetto.
Passando all'esame della documentazione medica dalla stessa si evince che il ricorrente aveva manifestato un generico disturbo dell'umore negli anni 2014/2015, e nel certificato del 20 gennaio 2015 il medico curante certifica che egli presentava “un discreto equilibrio psico-affettivo”. Sulla base della documentazione prodotta in questa sede emerge che il quadro clinico nel corso degli anni è andato via via peggiorando, e che il c.d. “disturbo bipolare” è stato diagnosticato solo a seguito degli episodi oggetto di contestazione sfociati poi nella sanzione disciplinare oggetto di impugnazione.
Premesso il quadro clinico del ricorrente come evincibile dalla documentazione presente in atti, occorre passare all'aspetto riguardante la conoscenza/conoscibilità da parte della società circa lo stato di salute psico-fisico del ricorrente.
Illuminante a tal proposito è il contributo offerto in sede testimoniale dalla sig.ra dipendente amministrativa della Tes_1
Società la quale sul punto dichiara “nulla si sapeva in azienda di questo disturbo: lo si seppe dopo il 20 giugno 2022, tramite il certificato pervenuto dall'ospedale”. Dunque la Società, non conoscendo la patologia del dipendente, non poteva porre in essere l'attività dovuta ex art. 2087, finalizzata a mettere in sicurezza anche gli altri lavoratori.
Il lavoratore non informando la Società della sua condizione di salute psichica, ha accettato consapevolmente il rischio di porre in essere le condotte che gli sono state contestate e quindi queste condotte sono a lui rimproverabili da un punto di vista soggettivo.
Alla luce delle argomentazioni sopra esposte la sanzione del licenziamento per giusta causa deve essere confermata anche circa la proporzionalità, stante la gravità delle condotte tenute dal ricorrente che, si ricorda, ha posto in essere atti di molestia nei confronti della collega ha tenuto condotte tali da esporsi al rischio di essere investito dal carello condotto dalla sig. CP_2 CP_2
e ha deliberatamente sospeso l'attività produttiva, tutte condotte queste che sono gravi, foriere di possibile responsabilità per la datrice di lavoro e certamente atte a ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario tra le parti.
A tal proposito si richiama l'insegnamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, ribadito anche in tempi recenti per cui: “In tema di valutazione della proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari nel licenziamento per giusta causa è importante considerare il comportamento complessivo del dipendente e la gravità delle infrazioni nell'irrogare sanzioni disciplinari” (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17024) e ancora “In tema di licenziamento disciplinare, è necessario che il datore di lavoro fornisca adeguata e convincente prova della sussistenza della condotta contestata, della sua gravità e della proporzionalità della sanzione disciplinare. La valutazione dei fatti, l'interpretazione delle norme disciplinari e l'applicazione dei principi di giustizia devono essere effettuate con rigore e coerenza, escludendo qualsiasi forma di arbitrarietà e garantendo il rispetto dei diritti del lavoratore. (Cassazione civile sez. lav., 20/06/2024, n.17032) Si osserva inoltre che “In caso di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il giudice deve valutare complessivamente gli episodi contestati al dipendente sul piano disciplinare, anziché esaminarli singolarmente. Spetterà poi, al lavoratore dimostrare che, presi congiuntamente, i singoli episodi non giustificavano il licenziamento. Inoltre, il giudizio sulla proporzionalità tra licenziamento e addebito è competenza del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio.” (Cassazione civile sez. lav., 05/04/2024, n.9138).”
4 L'opposizione va pertanto rigettata e l'ordinanza impugnata va confermata integralmente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al dm
54/14
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi:
-rigetta l'opposizione;
-condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro
4700,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Lucca, 28 settembre 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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