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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 05/06/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2667/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2667/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 'avv. MORONI SANDRO ATTORI contro
(C.F. ) rappresentata da (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 avv. ini
CONVENUTO OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: non risultano depositate note di parte per parte convenuta: “come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c. p. c. (vecchio rito) - “Voglia l'Ill. ma Autorità giudiziaria adita, contrariis reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa, previa verifica della tempestiva costituzione in giudizio degli opponenti, A) ACCERTARE e DICHIARARE, in via principale, l'inammissibilità della opposizione con riferimento al motivo sub numero 1) dell'atto introduttivo, nonché la infondatezza di quello spiegato sub n. 2) del ridetto atto introduttivo e, per l'effetto, RIGETTARE la opposizione medesima. B) In via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE la infondatezza di entrambi i motivi e, per l'effetto, RIGETTARE la opposizione. Con vittoria di spese, diritti, onorario, rimborso forfetario del 12,50%, IVA e CPA, come per legge, da liquidarsi di giustizia in virtù dei Parametri Forensi Civili di cui agli artt. 1 – 11 D. M. 55/2014, come aggiornato ex D. M. n. 147 del 13/08/2022”, seppur tenendo conto del fatto che, al momento della sua redazione non era ancora intervenuto il pronunciamento delle SS. UU. 9479/2023, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. (vecchio rito)”.
* * * * *
Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, notificato in data 25.10.2022, e Parte_1 [...] premesso di aver avuto conoscenza dell'emissione in loro danno del decreto ingiuntivo n. Pt_2 lo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 07.10.2022, proponevano opposizione pagina 1 di 7 tardiva avverso il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto con il quale veniva loro intimato di pagare in favore di la complessiva somma di € 20.119,148 oltre interessi e le successive spese Controparte_1 oc orza di decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso in data 04.04.2022 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal Tribunale di Macerata per mancata opposizione nei termini di legge. Allegavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art 650 c.p.c.. A tal fine esponevano: che in data 01.01.2022 essi opponenti avevano cambiato la residenza all'interno del Comune di Civitanova: che la dichiarazione di cambio di residenza era stata effettuata sulla piattaforma online in data 31.03.2022 e in forma cartacea in data 06.09.2022 di talchè la notifica ex art 143c.p.c. eseguita presso la vecchia residenza in data 24.05.2022 doveva ritenersi nulla;
che avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione solo con la notifica del precetto, avvenuta in data 07.10.2022. Esponevano altresì l'applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, con sent. del 17/5/2022 e successivamente condivisa dalle SS.UU. della Cassazione con pronuncia n. 9479 del 6/4/23, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato tardivamente dai consumatori. A tal fine eccepivano: che il contratto di prestito era stato da essi sottoscritto nella qualità di consumatori e che le clausole contenute negli artt. 2 e 12 erano vessatorie. Concludevano, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sin qui spiegate, IN VIA PRELIMINARE, apprezzata la sussistenza dei gravi motivi ex art. 615 comma 1 c.p.c. concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo presupposto emesso dal Tribunale di Macerata;
IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento alla proposta opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. accertare e dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto e, nel contempo, dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento avanzata nei confronti della odierna parte opponente, giusta l'inesistenza del diritto della creditrice opposta a procedere ad esecuzione forzata per tutte le ragioni compiutamente esposte in narrativa, dichiarando altresì la nullità e/o inefficacia dell'intero processo esecutivo e l'invalidità degli eventuali atti successivi che ne sono dipendenti. In ogni caso con condanna della in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t. e per essa quale mandataria della in pers e rappresentante p.t. al CP_2 Parte_3 pagamento in solido tra loro dei compensi professionali e delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, in via pregiudiziale, eccepiva la improcedibilità della opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art 165 c.p.c. e la inammissibilità della opposizione in quanto il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art 641 c.p.c.. Nel merito contestava la fondatezza dei motivi di opposizione. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. ma Autorità giudiziaria adita, contrariis reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa, A) ACCERTARE e DICHIARARE, in via preliminare, la mancanza dei “gravi motivi”, di cui all'art. 615, comma 1, c. p. c., per disporsi ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo N. 328/2022 e, per l'effetto, RIGETTARE la relativa domanda;
B) ACCERTARE e DICHIARARE, in via pregiudiziale ed in rito, la violazione dell'art. 165, comma 1, c. p. c. e, dunque, la tardiva costituzione in giudizio degli opponenti e, per l'effetto, DICHIARARE l'improcedibilità della stessa opposizione. C) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di disporre come richiesto sub lett. B) che precede, ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della opposizione con riferimento al motivo sub numero 1) dell'atto introduttivo, nonché la infondatezza di quello spiegato sub n. 2) del ridetto atto introduttivo e, per l'effetto, RIGETTARE la opposizione medesima. Con vittoria di spese, diritti, onorario, rimborso forfetario del 12,50%, IVA e CPA, come per legge, da liquidarsi di giustizia in virtù dei Parametri Forensi Civili di cui agli artt. 1 – 11 D. M. 55/2014, come aggiornato ex D. M. n. 147 del 13/08/2022”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto La eccezione pregiudiziale sollevata dalla opposta va disattesa in quanto dalla documentazione prodotta pagina 2 di 7 e dalla disamina dello storico del fascicolo d'ufficio si evince che l'atto di opposizione è stato notificato in data 25.10.2022 e che l'opponente si è costituito in giudizio in data 04.11.2022 alle ore 18:26 e, quindi, nel termine di cui all'art 165 c.p.c. Come è noto, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni espressamente indicate dalla stessa norma. In particolare, tale forma di opposizione, può ammettersi solo se il debitore non ha avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito, per forza maggiore ovvero laddove nel contratto siano presenti clausole abusive (v. cass. sezioni unite ., Sent. n. 9479 del 6.4.2023). Gli opponenti hanno contestato la regolarità della notifica sostenendo di non aver avuto un'effettiva conoscenza del decreto;
a tal proposito si ricordi che come affermato dalla giurisprudenza: "ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (Cass. n. 15175/2022). Orbene, gli opponenti hanno dedotto e documentato che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata eseguita presso la precedente residenza anagrafica e di aver avito conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di precetto. Dalla documentazione prodotta si evince che l' opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato in data 25.10.2022 e, quindi, entro il termine di cui all'art 641 c.p.c. decorrente dal 07.10.2022 - data di notifica del precetto – L'opposizione tardiva è dunque ammissibile. Nel merito la opposizione è infondata. Quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali contenute nell'art. 2 e nell'art 12 del contratto di prestito vale quanto segue. L'art 2 del contratto recita testualmente: “Compass concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo: a) all'acquisizione della firma di un coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione”. Assumono gli opponenti la vessatorietà della clausola in quanto non sarebbe stato chiaro l'impegno assunto dal coniuge coobligato. La eccezione è infondata. Ed invero, nel contratto di prestito viene indicato come il soggetto richiedente Parte_2 il prestito personale e intestatario del ale l'importo di denaro mutuato è stato accreditato (v. contabile di accredito). è destinatario della comunicazione della banca Parte_2 di decadenza dal beneficio del term viene indicata come Parte_1 coobbligata. “Coobbligato” significa che vi è solidarietà passiva tra le obbligazioni di più soggetti, ma nulla dice sulla fonte dell'obbligazione, ossia sul titolo della stessa. Anche il fideiussore è “coobbligato”, in quanto obbligato in solido con il debitore principale (v. art. 1944, 1° co., c.c.). “Coobbligato” non indica, pertanto, un negozio di garanzia, ma il vincolo esistente tra più obbligazioni. Tanto premesso, escluso che fosse mutuataria e accertato, invece, che prestò garanzia, occorre individuare Parte_1 olidarietà passiva. Già s'è detto che “coobbligato” non designa un negozio di garanzia, ma esclusivamente un modo di essere delle obbligazioni, ossia la solidarietà passiva. Le garanzie personali sono prestate con la fideiussione, non esistendo altri negozi tipici cui è riconducibile l'assunzione della garanzia di adempimento di un'obbligazione altrui (e, nella specie, l'obbligazione era senz'altro altrui, poiché on era mutuataria). Parte_1 Ora, è senz'altro possibile che le parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma. Tuttavia, affinché ciò avvenga, non è certamente sufficiente chiamare il garante “coobbligato” (e nei modelli contrattuali utilizzati contrapporre il “coobligato” al “fideiussore”), poiché già si è detto che il fideiussore è senz'altro un coobbligato. Affinché la garanzia personale sia atipica è, dunque, necessario che i contraenti deroghino alle pagina 3 di 7 norme che caratterizzano la fideiussione e, segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c. (cfr. Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9862, nella cui parte motiva si può leggere: “la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione [art. 1957], non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo clausola incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.”). Nel caso di specie, il contratto non contiene alcuna deroga alla disciplina della fideiussione Priva di rilievo è la circostanza per cui nel contratto non si rinviene l'espressa manifestazione di prestare fideiussione (art. 1937 c.c.). Escluso che fosse mutuataria, la sottoscrizione del contratto sotto la Parte_1 dicitura “coobbligato” ha senz'altro comportato la prestazione di una fideiussione. La conferma si rinviene nelle dichiarazioni rese dalla opponente in sede di interrogatorio formale avendo la stessa dichiarato che essa “venne chiamata dal marito per prestare una garanzia” Se proprio si vuole dare un senso alla contrapposizione, presente nei modelli contrattuali impiegati da Banca Compass tra “fideiussore” e “coobbligato” (non corretta, per quanto già sopra detto, e in ogni caso non conforme ai precetti normativi che impongono il dovere di trasparenza e in particolare l'obbligo per il predisponente di redigere in modo chiaro e comprensibile il contratto concluso con il consumatore: v. art. 2, 2° co., lett. e) e art. 35 cod. cons.), occorre interpretare l'art. 2 delle condizioni generali (il quale prevede che la concessione del prestito possa essere subordinata: “a) all'acquisizione della firma di un Coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione”) nel senso che esso contempla due modalità alternative per acquisire la prestazione di garanzia e non due diversi negozi di garanzia. Con detta clausola si prevede allora che la garanzia richiesta dalla finanziatrice possa essere prestata dal fideiussore alternativamente con la sottoscrizione dello stesso contratto di finanziamento (come avvenuto nel caso di specie) oppure con autonomo atto all'uopo perfezionato. E' appena il caso di aggiungere che nulla vieta che la fideiussione sia prestata nello stesso documento che contiene il contratto da cui scaturisce l'obbligazione principale. Ne consegue che, esclusa la vessatorietà dell'art 2 ed applicato l'art 35 comma 2 del codice del consumo, l'impegno assunto dalla va correttamente qualificato come impegno fideiussorio. Parte_1
Parimenti deve escludersi la vessatorietà della clausola contenuta nell'art 12 del contratto di prestito.
pagina 4 di 7 Con tale clausola la banca si è riservata la facoltà di comunicare la decadenza dal beneficio del termine pagina 5 di 7 ovvero di ritenere risolto il contratto, con conseguente decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, oltre che nel caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal prestito (lettere a) e b)), anche nelle ipotesi rientranti nella previsione dell'art 1186 c.c. (lett. e), f) e g)). Tale clausola non è vessatoria ai sensi dell'art. 33 c. 1 del Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005. L'art. 33 comma 1 genericamente definisce vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene o servizio oggetto del contratto, nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o il contenuto di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34 c. II). Più nello specifico, il Codice del Consumo individua due tipologie di clausole vessatorie: quelle previste nell'art. 33 c. 2, rientranti nella lista c.d. "grigia" che si presumono vessatorie e che, pertanto, sono da considerarsi tali fino a prova contraria e quelle previste nell'art. 36 c. cons., rientranti nella lista c.d. "nera", da considerarsi sempre vessatorie e, quindi, nulle. La clausola oggetto di causa non rientra nella lista c.d. "nera". Deve verificarsi se tale clausola rientri nella lista c.d. "grigia", che si presume quindi vessatoria fino a prova contraria. Orbene la clausola in questione non determina alcuno squilibrio significativo giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti. Tale clausola si limita a garantire il soggetto mutuante, in caso di finanziamento a medio termine, quale è quello oggetto di causa (essendo convenuta la restituzione in 84 rate mensili di € 253,92 ognuna), dalle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento e/o dalla perdita/riduzione delle garanzie promesse. Peraltro, nella specie, gli opponenti non hanno contestato che alla data del 30.06.2020 in cui la banca si è effettivamente avvalsa della facoltà di comunicare la decadenza dal beneficio del termine risultavano non pagate ben sei rate (v. doc. 9 fascicolo opposta) Infine, non risulta in alcun modo allegata la rilevanza delle clausole n. 2 e 12 sulla esistenza e quantificazione del credito in base ai principi sanciti da Cass., Sez. U., Sent. n. 9479 del 6.4.2023. Da ultimo, gli opponenti hanno eccepito l'illegittima richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di IVA., in quanto per la opposta, quale soggetto passivo di imposta, l'iva non costituirebbe un costo. La contestazione è infondata. Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, infatti, "non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta (...)". A sua volta, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, nell'elencare le operazione esenti, contempla altresì "le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti (...)". In altre parole, quella posta in essere dalla opposta è un'operazione esente IVA, con conseguente impossibilità per la società di portarla in detrazione, traducendosi in un mero costo, poi correttamente addebitato dalla stessa agli opponenti. Alla luce delle superiori considerazioni va disposto il rigetta dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo e del conseguente precetto notificato agli opponenti Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, da dichiarare definitivamente esecutivo, e il conseguentemente precetto notificato agli opponenti
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 5 giugno 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2667/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 'avv. MORONI SANDRO ATTORI contro
(C.F. ) rappresentata da (C.F. ) CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 avv. ini
CONVENUTO OGGETTO: opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e opposizione a precetto CONCLUSIONI: all'udienza del 20.11.2024 sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. i procuratori delle parti costituite rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte attrice: non risultano depositate note di parte per parte convenuta: “come da memoria ex art. 183, comma VI, n. 1), c. p. c. (vecchio rito) - “Voglia l'Ill. ma Autorità giudiziaria adita, contrariis reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa, previa verifica della tempestiva costituzione in giudizio degli opponenti, A) ACCERTARE e DICHIARARE, in via principale, l'inammissibilità della opposizione con riferimento al motivo sub numero 1) dell'atto introduttivo, nonché la infondatezza di quello spiegato sub n. 2) del ridetto atto introduttivo e, per l'effetto, RIGETTARE la opposizione medesima. B) In via subordinata, ACCERTARE e DICHIARARE la infondatezza di entrambi i motivi e, per l'effetto, RIGETTARE la opposizione. Con vittoria di spese, diritti, onorario, rimborso forfetario del 12,50%, IVA e CPA, come per legge, da liquidarsi di giustizia in virtù dei Parametri Forensi Civili di cui agli artt. 1 – 11 D. M. 55/2014, come aggiornato ex D. M. n. 147 del 13/08/2022”, seppur tenendo conto del fatto che, al momento della sua redazione non era ancora intervenuto il pronunciamento delle SS. UU. 9479/2023, con contestuale concessione dei termini di cui all'art. 190 c. p. c. (vecchio rito)”.
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Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto Con atto di citazione, notificato in data 25.10.2022, e Parte_1 [...] premesso di aver avuto conoscenza dell'emissione in loro danno del decreto ingiuntivo n. Pt_2 lo con la notifica dell'atto di precetto avvenuta in data 07.10.2022, proponevano opposizione pagina 1 di 7 tardiva avverso il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto con il quale veniva loro intimato di pagare in favore di la complessiva somma di € 20.119,148 oltre interessi e le successive spese Controparte_1 oc orza di decreto ingiuntivo n. 328/2022 emesso in data 04.04.2022 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. dal Tribunale di Macerata per mancata opposizione nei termini di legge. Allegavano la sussistenza dei presupposti di cui all'art 650 c.p.c.. A tal fine esponevano: che in data 01.01.2022 essi opponenti avevano cambiato la residenza all'interno del Comune di Civitanova: che la dichiarazione di cambio di residenza era stata effettuata sulla piattaforma online in data 31.03.2022 e in forma cartacea in data 06.09.2022 di talchè la notifica ex art 143c.p.c. eseguita presso la vecchia residenza in data 24.05.2022 doveva ritenersi nulla;
che avevano avuto conoscenza del decreto ingiuntivo posto a fondamento della preannunciata esecuzione solo con la notifica del precetto, avvenuta in data 07.10.2022. Esponevano altresì l'applicabilità dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione, con sent. del 17/5/2022 e successivamente condivisa dalle SS.UU. della Cassazione con pronuncia n. 9479 del 6/4/23, chiedendo preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo impugnato tardivamente dai consumatori. A tal fine eccepivano: che il contratto di prestito era stato da essi sottoscritto nella qualità di consumatori e che le clausole contenute negli artt. 2 e 12 erano vessatorie. Concludevano, dunque, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni sin qui spiegate, IN VIA PRELIMINARE, apprezzata la sussistenza dei gravi motivi ex art. 615 comma 1 c.p.c. concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo presupposto emesso dal Tribunale di Macerata;
IN VIA PRINCIPALE, in accoglimento alla proposta opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c. accertare e dichiarare nullo ed inefficace l'atto di precetto opposto e, nel contempo, dichiarare nulla e di nessun effetto l'intimazione di pagamento avanzata nei confronti della odierna parte opponente, giusta l'inesistenza del diritto della creditrice opposta a procedere ad esecuzione forzata per tutte le ragioni compiutamente esposte in narrativa, dichiarando altresì la nullità e/o inefficacia dell'intero processo esecutivo e l'invalidità degli eventuali atti successivi che ne sono dipendenti. In ogni caso con condanna della in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t. e per essa quale mandataria della in pers e rappresentante p.t. al CP_2 Parte_3 pagamento in solido tra loro dei compensi professionali e delle spese di lite in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto. In particolare, in via pregiudiziale, eccepiva la improcedibilità della opposizione per mancato rispetto del termine di cui all'art 165 c.p.c. e la inammissibilità della opposizione in quanto il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo per mancata opposizione nel termine di cui all'art 641 c.p.c.. Nel merito contestava la fondatezza dei motivi di opposizione. Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill. ma Autorità giudiziaria adita, contrariis reiectis, per i titoli e le causali di cui in narrativa, A) ACCERTARE e DICHIARARE, in via preliminare, la mancanza dei “gravi motivi”, di cui all'art. 615, comma 1, c. p. c., per disporsi ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo N. 328/2022 e, per l'effetto, RIGETTARE la relativa domanda;
B) ACCERTARE e DICHIARARE, in via pregiudiziale ed in rito, la violazione dell'art. 165, comma 1, c. p. c. e, dunque, la tardiva costituzione in giudizio degli opponenti e, per l'effetto, DICHIARARE l'improcedibilità della stessa opposizione. C) in via subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse di disporre come richiesto sub lett. B) che precede, ACCERTARE e DICHIARARE l'inammissibilità della opposizione con riferimento al motivo sub numero 1) dell'atto introduttivo, nonché la infondatezza di quello spiegato sub n. 2) del ridetto atto introduttivo e, per l'effetto, RIGETTARE la opposizione medesima. Con vittoria di spese, diritti, onorario, rimborso forfetario del 12,50%, IVA e CPA, come per legge, da liquidarsi di giustizia in virtù dei Parametri Forensi Civili di cui agli artt. 1 – 11 D. M. 55/2014, come aggiornato ex D. M. n. 147 del 13/08/2022”. La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2024 con assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito di conclusionali e repliche. Diritto La eccezione pregiudiziale sollevata dalla opposta va disattesa in quanto dalla documentazione prodotta pagina 2 di 7 e dalla disamina dello storico del fascicolo d'ufficio si evince che l'atto di opposizione è stato notificato in data 25.10.2022 e che l'opponente si è costituito in giudizio in data 04.11.2022 alle ore 18:26 e, quindi, nel termine di cui all'art 165 c.p.c. Come è noto, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. è ammissibile solo se ricorrono determinate condizioni espressamente indicate dalla stessa norma. In particolare, tale forma di opposizione, può ammettersi solo se il debitore non ha avuto conoscenza tempestiva del decreto ingiuntivo per irregolarità della notificazione, per caso fortuito, per forza maggiore ovvero laddove nel contratto siano presenti clausole abusive (v. cass. sezioni unite ., Sent. n. 9479 del 6.4.2023). Gli opponenti hanno contestato la regolarità della notifica sostenendo di non aver avuto un'effettiva conoscenza del decreto;
a tal proposito si ricordi che come affermato dalla giurisprudenza: "ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (Cass. n. 15175/2022). Orbene, gli opponenti hanno dedotto e documentato che la notificazione del decreto ingiuntivo è stata eseguita presso la precedente residenza anagrafica e di aver avito conoscenza del decreto ingiuntivo solo con la notifica dell'atto di precetto. Dalla documentazione prodotta si evince che l' opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato in data 25.10.2022 e, quindi, entro il termine di cui all'art 641 c.p.c. decorrente dal 07.10.2022 - data di notifica del precetto – L'opposizione tardiva è dunque ammissibile. Nel merito la opposizione è infondata. Quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali contenute nell'art. 2 e nell'art 12 del contratto di prestito vale quanto segue. L'art 2 del contratto recita testualmente: “Compass concede il finanziamento a suo insindacabile giudizio e può subordinarlo: a) all'acquisizione della firma di un coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione”. Assumono gli opponenti la vessatorietà della clausola in quanto non sarebbe stato chiaro l'impegno assunto dal coniuge coobligato. La eccezione è infondata. Ed invero, nel contratto di prestito viene indicato come il soggetto richiedente Parte_2 il prestito personale e intestatario del ale l'importo di denaro mutuato è stato accreditato (v. contabile di accredito). è destinatario della comunicazione della banca Parte_2 di decadenza dal beneficio del term viene indicata come Parte_1 coobbligata. “Coobbligato” significa che vi è solidarietà passiva tra le obbligazioni di più soggetti, ma nulla dice sulla fonte dell'obbligazione, ossia sul titolo della stessa. Anche il fideiussore è “coobbligato”, in quanto obbligato in solido con il debitore principale (v. art. 1944, 1° co., c.c.). “Coobbligato” non indica, pertanto, un negozio di garanzia, ma il vincolo esistente tra più obbligazioni. Tanto premesso, escluso che fosse mutuataria e accertato, invece, che prestò garanzia, occorre individuare Parte_1 olidarietà passiva. Già s'è detto che “coobbligato” non designa un negozio di garanzia, ma esclusivamente un modo di essere delle obbligazioni, ossia la solidarietà passiva. Le garanzie personali sono prestate con la fideiussione, non esistendo altri negozi tipici cui è riconducibile l'assunzione della garanzia di adempimento di un'obbligazione altrui (e, nella specie, l'obbligazione era senz'altro altrui, poiché on era mutuataria). Parte_1 Ora, è senz'altro possibile che le parti deroghino alle norme disciplinanti la fideiussione e addirittura creino una garanzia personale atipica, come nel caso della garanzia autonoma. Tuttavia, affinché ciò avvenga, non è certamente sufficiente chiamare il garante “coobbligato” (e nei modelli contrattuali utilizzati contrapporre il “coobligato” al “fideiussore”), poiché già si è detto che il fideiussore è senz'altro un coobbligato. Affinché la garanzia personale sia atipica è, dunque, necessario che i contraenti deroghino alle pagina 3 di 7 norme che caratterizzano la fideiussione e, segnatamente, alle disposizioni degli artt. 1939, 1945, 1955, 1956 e 1957 c.c. (cfr. Cass. civ. 26 maggio 2020, n. 9862, nella cui parte motiva si può leggere: “la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione [art. 1957], non può ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo clausola incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c.”). Nel caso di specie, il contratto non contiene alcuna deroga alla disciplina della fideiussione Priva di rilievo è la circostanza per cui nel contratto non si rinviene l'espressa manifestazione di prestare fideiussione (art. 1937 c.c.). Escluso che fosse mutuataria, la sottoscrizione del contratto sotto la Parte_1 dicitura “coobbligato” ha senz'altro comportato la prestazione di una fideiussione. La conferma si rinviene nelle dichiarazioni rese dalla opponente in sede di interrogatorio formale avendo la stessa dichiarato che essa “venne chiamata dal marito per prestare una garanzia” Se proprio si vuole dare un senso alla contrapposizione, presente nei modelli contrattuali impiegati da Banca Compass tra “fideiussore” e “coobbligato” (non corretta, per quanto già sopra detto, e in ogni caso non conforme ai precetti normativi che impongono il dovere di trasparenza e in particolare l'obbligo per il predisponente di redigere in modo chiaro e comprensibile il contratto concluso con il consumatore: v. art. 2, 2° co., lett. e) e art. 35 cod. cons.), occorre interpretare l'art. 2 delle condizioni generali (il quale prevede che la concessione del prestito possa essere subordinata: “a) all'acquisizione della firma di un Coobbligato;
b) alla prestazione di idonea fideiussione”) nel senso che esso contempla due modalità alternative per acquisire la prestazione di garanzia e non due diversi negozi di garanzia. Con detta clausola si prevede allora che la garanzia richiesta dalla finanziatrice possa essere prestata dal fideiussore alternativamente con la sottoscrizione dello stesso contratto di finanziamento (come avvenuto nel caso di specie) oppure con autonomo atto all'uopo perfezionato. E' appena il caso di aggiungere che nulla vieta che la fideiussione sia prestata nello stesso documento che contiene il contratto da cui scaturisce l'obbligazione principale. Ne consegue che, esclusa la vessatorietà dell'art 2 ed applicato l'art 35 comma 2 del codice del consumo, l'impegno assunto dalla va correttamente qualificato come impegno fideiussorio. Parte_1
Parimenti deve escludersi la vessatorietà della clausola contenuta nell'art 12 del contratto di prestito.
pagina 4 di 7 Con tale clausola la banca si è riservata la facoltà di comunicare la decadenza dal beneficio del termine pagina 5 di 7 ovvero di ritenere risolto il contratto, con conseguente decadenza del mutuatario dal beneficio del termine, oltre che nel caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal prestito (lettere a) e b)), anche nelle ipotesi rientranti nella previsione dell'art 1186 c.c. (lett. e), f) e g)). Tale clausola non è vessatoria ai sensi dell'art. 33 c. 1 del Codice del Consumo, d.lgs. 206/2005. L'art. 33 comma 1 genericamente definisce vessatorie le clausole che determinano uno squilibrio giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti, vale a dire uno squilibrio dei reciproci diritti e obblighi in misura significativa, considerata la natura del bene o servizio oggetto del contratto, nonché le circostanze esistenti al tempo della sua conclusione, le altre clausole presenti o il contenuto di un altro contratto al primo collegato o da esso dipendente (cfr. art 34 c. II). Più nello specifico, il Codice del Consumo individua due tipologie di clausole vessatorie: quelle previste nell'art. 33 c. 2, rientranti nella lista c.d. "grigia" che si presumono vessatorie e che, pertanto, sono da considerarsi tali fino a prova contraria e quelle previste nell'art. 36 c. cons., rientranti nella lista c.d. "nera", da considerarsi sempre vessatorie e, quindi, nulle. La clausola oggetto di causa non rientra nella lista c.d. "nera". Deve verificarsi se tale clausola rientri nella lista c.d. "grigia", che si presume quindi vessatoria fino a prova contraria. Orbene la clausola in questione non determina alcuno squilibrio significativo giuridico delle posizioni contrattuali tra le parti. Tale clausola si limita a garantire il soggetto mutuante, in caso di finanziamento a medio termine, quale è quello oggetto di causa (essendo convenuta la restituzione in 84 rate mensili di € 253,92 ognuna), dalle conseguenze negative derivanti dall'inadempimento e/o dalla perdita/riduzione delle garanzie promesse. Peraltro, nella specie, gli opponenti non hanno contestato che alla data del 30.06.2020 in cui la banca si è effettivamente avvalsa della facoltà di comunicare la decadenza dal beneficio del termine risultavano non pagate ben sei rate (v. doc. 9 fascicolo opposta) Infine, non risulta in alcun modo allegata la rilevanza delle clausole n. 2 e 12 sulla esistenza e quantificazione del credito in base ai principi sanciti da Cass., Sez. U., Sent. n. 9479 del 6.4.2023. Da ultimo, gli opponenti hanno eccepito l'illegittima richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di IVA., in quanto per la opposta, quale soggetto passivo di imposta, l'iva non costituirebbe un costo. La contestazione è infondata. Ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 2, infatti, "non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta (...)". A sua volta, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, nell'elencare le operazione esenti, contempla altresì "le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento;
l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti (...)". In altre parole, quella posta in essere dalla opposta è un'operazione esente IVA, con conseguente impossibilità per la società di portarla in detrazione, traducendosi in un mero costo, poi correttamente addebitato dalla stessa agli opponenti. Alla luce delle superiori considerazioni va disposto il rigetta dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato definitivamente esecutivo e del conseguente precetto notificato agli opponenti Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 7 1. rigetta l'opposizione ex art. 650 c.p.c. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, da dichiarare definitivamente esecutivo, e il conseguentemente precetto notificato agli opponenti
2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 5 giugno 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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