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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 13/10/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento
Sezione Distaccata di Bolzano
Sezione civile riunita in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
EL AR Presidente
Tullio Joppi Consigliere
Federico Paciolla Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta sub n. 63/2024 R.G.
promossa
da
- (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. DE GIUSEPPE MARK ANTONIO
(C.F. ) C.F._2
- appellante -
contro
- (C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._3
difesa dall'Avv. BUTTI MARA (C.F. ) C.F._4
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 268/2024 del
Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 29.02.2024.
1
Causa decisa all'udienza dell'8.10.2025 ex art. 437 c.p.c. con lettura del dispositivo in pubblica udienza sulle seguenti
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bolzano,
A) in via preliminare: pronunciare con ordinanza la sospensione
della provvisoria esecutività della sentenza n. 268-2024 pubbl. il
29-02-2024 - RG 1212-2022 - Tribunale Ordinario di Bolzano;
B) nel merito:
per i motivi esposti, in riforma dell'impugnata sentenza, accertare
e dichiarare infondata la pretesa attorea alla restituzione della
cosa oggetto di comodato ex art. 1809 comma 2 c.c. e respingere
tutte le domande da questa formulate in primo grado;
C) In via istruttoria:
Si chiede l'ammissione della prova per testi nonché
l'interrogatorio formale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che i Signori / dagli inizi del Parte_2 Parte_3
2021 vivono in Sicilia nella Provincia di Palermo?
2) Vero che i Signori e sono proprietari Parte_3 Parte_2
di n. 2 villini, n. 4 appartamenti e n. 1 magazzino nella Provincia
di Palermo (vedi docc. 7-12)?
3) Vero che dall'immobile iscritto catastalmente come magazzino
recentemente il Sig. ne ha ricavato ulteriori n. 4 Parte_3
appartamenti?
Si indicano a testimoni, allo stato attuale, i signori:
2
1) ; Testimone_1
2) . Testimone_2
Come richiesto in occasione dell'udienza del 29.06.2023 si
chiede di essere autorizzati a depositare le osservazioni
presentate dal proprio CTP, geometra il quale Persona_1
esaminata la versione finale della CTU, ha redatto una ulteriore
relazione (cfr. allegato 4 - Osservazioni del CTP, geometra Per_1
dd. 29.06.2023)
[...]
D) spese di lite:
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa in
entrambi i gradi di giudizio.
del procuratore di parte appellata Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza
disattesa e reietta,
in via principale e di merito: rigettare integralmente l'appello
avversario e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in
tutte le parti ex adverso appellate;
in via istruttoria: respingere tutte le richieste istruttorie formulate
e/o riproposte dall'appellante in appello, per i motivi tutti già
dedotti in primo grado.
in ogni caso: con vittoria di compenso professionale e spese di
causa, e quindi sia del procedimento di primo grado, che del
presente secondo grado di giudizio, oltre Cap ed Iva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'oggetto della controversia e l'iter del procedimento di
3
primo grado sono delineati nella sentenza impugnata nei seguenti termini:
Con ricorso depositato in data 13/04/2022 espone Parte_2
di essere proprietaria di due appartamenti, siti entrambi a
RA in via Schaffer n. 64 e identificati nella p.m. 1 della p.ed.
852 in PT 2563/II CC Maia (avente 122 mq di superficie), abitato
dalla convenuta unitamente ai figli minorenni e al marito Per_2
, nonché nella p.m. 11 della medesima particella edificiale
[...]
(avente 77 mq di superficie), abitato dalla stessa ricorrente
unitamente al marito e al figlio . Parte_3 Controparte_2
La ricorrente espone altresì che l'abitazione identificata con la
p.m. 1 veniva a suo tempo destinata a casa familiare del figlio
e dell'allora sua compagna Persona_3 Parte_1
, odierna convenuta, e che, a seguito della cessazione
[...]
della loro convivenza, ai fini della regolamentazione dell'affido
dei figli comuni, con decreto emesso in data 30/11/2011 dal
Tribunale per i Minorenni di Bolzano nell'ambito del
procedimento ivi iscritto sub R.G. N. 672/11 V.G., detta casa
familiare veniva assegnata alla madre con Parte_1
collocamento prevalente dei figli presso la stessa;
specifica
inoltre che le statuizioni sulla regolamentazione dell'affido dei
figli comuni venivano poi modificate dal Tribunale di Bolzano
con i decreti emessi a definizione dei procedimenti ivi iscritti sub
R.G. N. 2207/2018 e N. 1022/2020.
A fondamento della richiesta formulata in ricorso ai fini della
4
restituzione dell'abitazione concessa in comodato d'uso gratuito
per le esigenze abitative della famiglia del figlio
[...]
, la ricorrente deduce che siano “venuti meno i Per_3
presupposti dell'assegnazione della casa coniugale/familiare,
in quanto l'appartamento diversamente da previsione del
giudice è abitato anche da terzi, ovvero dal nuovo marito della
sig.ra . Al pari di quanto succede nel caso di Pt_1
assegnazione della casa coniugale di proprietà dei coniugi, la
nuova convivenza della madre con un nuovo uomo – in questo
caso addirittura marito – fa venire meno il diritto alla casa in
comodato, assegnata dal Giudice e la suocera può procedere per
ottenere la restituzione dell'immobile (Cassazione
21785/2019)”; inoltre, “il collocamento paritario dei figli presso
entrambi i genitori, accertato dal Tribunale nel decreto n.
4197/2018 (doc. 4) ha fatto venir meno il presupposto
dell'assegnazione della casa consistente nel collocamento dei
figli presso la madre” e, “in aggiunta a quanto sopra evidenziato
la signora ha diritto a richiedere la restituzione Pt_2
dell'immobile per una propria esigenza sopravvenuta ed
urgente”, ossia l'accertata condizione di invalidità civile della
ricorrente stessa e del marito, tale da rendere difficoltoso
l'accesso all'appartamento da loro abitato, mentre
l'accessibilità all'appartamento abitato dai convenuti verrebbe
assicurata dall'agevole esecuzione di opere volte
all'eliminazione delle barriere architettoniche presenti.
5
La ricorrente, infine, chiede disporsi la condanna della
convenuta al pagamento delle spese Parte_1
condominiali decorrenti dal giorno 11/03/2020, prima a carico
del figlio . Persona_3
In data 13/06/2023 si è costituita in giudizio la sola convenuta
depositando comparsa di costituzione e Parte_1
risposta, con la quale chiede il rigetto delle domande spiegate
dalla ricorrente essendo stata la casa familiare, dalla
medesima ancora abitata unitamente ai figli, a lei assegnata
“tenendo prioritariamente conto dell'interesse di quest'ultimi a
permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per
garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle
relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate”.
La convenuta contesta altresì la sussistenza di ragioni di
necessità e urgenza a fondamento della richiesta di restituzione
dell'abitazione formulata dalla ricorrente deducendo che “per la
giurisprudenza solamente motivi economici possono
determinare un elemento urgente e sopravvenuto rilevante ai
sensi dell'art. 1809 comma 2 c.c. Pertanto, il proprietario
(comodante) può ottenere la restituzione del bene solamente nel
caso in cui la sua situazione economica vada peggiorando,
infatti, in tale circostanza, egli può optare per la vendita o per
una redditizia locazione (Cass. 17332/2018)” nonché rilevando
come, in realtà, i coniugi nemmeno dimorerebbero Per_4
abitualmente nella loro abitazione di RA, trascorrendo
6
invece lunghi periodi in Sicilia, ove sono proprietari di numerosi
immobili e come, comunque, le loro condizioni di salute non
sarebbero adeguatamente riscontrate nell'attualità.
La convenuta deduce, infatti, che entrambi gli appartamenti, tra
loro adiacenti e posti al piano seminterrato, siano accessibili
unicamente utilizzando delle scale, motivo per cui sussisterebbe
la medesima tipologia di barriere architettoniche, quindi
analoga possibilità di loro eliminazione.
Infine, la convenuta rileva la carenza di legittimazione attiva
della ricorrente in ordine alle richieste da questa rivolte ai fini
dell'accertamento del venir meno dei presupposti per
l'assegnazione della casa familiare, la cui revoca potrebbe
essere disposta unicamente nell'ambito di procedimento di
diritto di famiglia.
In ordine al mancato pagamento delle spese condominiali, la
convenuta non contesta la circostanza, bensì motiva detto
inadempimento “in quanto l'amministratore condominiale ad
oggi non ha ancora trasmesso il calcolo e/o la somma corretta
alla Sig.ra ”, impegnandosi a provvedervi “appena questi Pt_1
avrà fatto il conteggio corretto”.
Il convenuto , nonostante regolare notifica, non si è Per_2
costituito in giudizio, quindi dichiarato contumace all'udienza
tenutasi in data 23/06/2022.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Bolzano, con la sentenza impugnata, ha accertato e dichiarato la cessazione
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del contratto di comodato avente ad oggetto l'immobile sito in
RA, via Schaffer n. 64, p.m. 1 della p.ed. 852 in PT 2563/II
C.C. Maia, di proprietà della signora Parte_2
riconoscendo il legittimo recesso della comodante ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., per sopravvenuto urgente e impreveduto bisogno, e per l'effetto ha condannato la signora ed il signor alla restituzione Parte_1 Per_2
del bene immobile detenuto. Il Tribunale ha in particolare ritenuto che il sopravvenuto bisogno dedotto dalla comodante costituisse valido motivo di recesso, avuto riguardo alle difficoltà
di accesso all'immobile attualmente da lei occupato, in considerazione della ridotta capacità di deambulazione propria e del coniuge, nonché alla più agevole realizzazione degli adeguamenti necessari per consentire l'accesso privo di barriere architettoniche all'appartamento concesso in comodato e attualmente abitato dalla convenuta, rispetto a quello in cui vive la comodante. Veniva, invece, rigettata la domanda attorea di condanna al pagamento delle spese condominiali, ritenuta non adeguatamente provata, sia in punto di an che di quantum. Il
primo giudice ha infine disposto l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, in considerazione della reciproca soccombenza.
Avverso la suddetta sentenza, l'odierna appellante,
[...]
, ha interposto appello articolato in quattro Parte_1
motivi, così rubricati:
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I. Sull'inesistenza del presupposto di un urgente e impreveduto
bisogno ex art. 1809 co. 2 c.c. per la restituzione della cosa
oggetto di comodato.
II. Sull'errato giudizio di proporzionalità e adeguatezza tra i
bisogni del comodante e le esigenze del comodatario -
effettuato dal Giudice di primo grado, in ordine a quanto
statuito dalla Corte di Cassazione SS.UU n. 20448/2014.
III. Sull'inammissibilità dei documenti n. 20-28 i. Grado di
controparte poiché depositati tardivamente.
IV. Sulla compensazione delle spese legali e/o sulla condanna
alle spese del CTU Ing. nel procedimento di primo Per_5
grado.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data
26.6.2024, l'appellata ha resistito Parte_2
all'impugnazione domandandone la reiezione e, in via incidentale, ha proposto appello avverso la statuizione della sentenza impugnata relativa alle spese di lite, chiedendo che la l'appellante fosse condannata al pagamento integrale delle stesse, in ragione della totale soccombenza sostanziale.
Risulta agli atti che la sentenza di primo grado n. 268/2024 del
Tribunale di Bolzano, pubblicata in data 29.2.2024, è stata notificata convenuto contumace in primo grado, in Per_2
data 12.3.2024 (doc. A3 di parte appellata). Non avendo costui interposto gravame nei termini di legge e trattandosi di cause scindibili, la decisione è divenuta definitiva nei suoi confronti.
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All'udienza di discussione l'appellante eccepiva la decadenza di controparte dall'appello incidentale, per omessa notificazione della memoria di costituzione ex art. 436, comma 3, c.p.c.,
deducendo altresì l'inammissibilità della documentazione prodotta (sub A7-A10), sul rilievo che la stessa avrebbe dovuto essere depositata già nel giudizio di primo grado, nella prima difesa utile. All'esito, la Corte, accolta l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, fissava nuova udienza per la lettura del dispositivo per il 24.9.2025, con assegnazione di termine per il deposito di note conclusionali fino al 21.7.2025;
l'udienza veniva successivamente rinviata all'8.10.2025.
2. Preliminarmente si rende necessario esaminare l'eccezione di inammissibilità riferita ai documenti depositati da parte appellata per la prima volta in sede di appello.
Con riguarso ai documenti sub A7-A10, sostiene l'appellante che il deposito sarebbe tardivo, essendo controparte onerata di produrli già nel giudizio di primo grado, nella prima difesa utile successiva alla loro formazione.
L'eccezione non merita accoglimento.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, al quale questo Collegio intende dare continuità, dal vigente regime processuale non si desume alcun onere della parte, sanzionato a pena di decadenza, di introdurre in primo grado documenti formatisi dopo lo spirare dei termini istruttori,
ancorché anteriormente alla rimessione della causa in decisione.
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Tali documenti rientrano infatti tra i nuovi mezzi di prova,
espressamente ammessi in appello dall'art. 345, comma 3, c.p.c.,
indipendentemente dal fatto che la parte abbia avuto la possibilità materiale di acquisirli e produrli già in primo grado,
prima della spedizione della causa a sentenza (Cass., Sez. II, 11
marzo 2022, n. 7977, Rv. 664235-01).
La produzione dei documenti in esame, formatisi successivamente al maturare delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado, va pertanto ritenuta ammissibile nella presente fase di gravame.
Per contro, non può giungersi alla medesima conclusione con riferimento alla certificazione d.d. 24.9.2025, depositata dall'appellata all'udienza dell'8.10.2025.
Trattasi, in particolare, di certificazione a firma del dott.
, con cui viene attestato che il sig. Persona_6
“a seguito di patologie invalidanti, necessita Parte_3
di adeguamenti alla propria abitazione per abbattere le barriere architettoniche che ne impediscono l'accesso e la fruibilità”.
La produzione di tale documento è tardiva, avendo ad oggetto circostanze di fatto (le condizioni sanitarie e abitative del ricorrente) che l'appellata afferma sussistere già prima dell'inizio del procedimento di primo grado, ed essendo stato il documento formato solo successivamente, senza che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità di produrlo in precedenza.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. L.,
11
27.7.2006, n. 17178, Rv. 591828 – 01), nel rito del lavoro l'indisponibilità che consente la produzione tardiva di documenti postula che, al momento fissato per la loro produzione, fosse oggettivamente impossibile disporne, trattandosi di documenti la cui formazione risulti necessariamente successiva a tale momento. Ne restano, pertanto, escluse le certificazioni relative a circostanze di fatto preesistenti ma formate successivamente,
come nel caso di specie.
Ne consegue che la certificazione in parola deve essere dichiarata inammissibile e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione ai fini della decisione sul presente gravame.
3. Per ragioni di connessione i primi due motivi di appello possono essere scrutinati unitariamente.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza di primo grado per avere ritenuto sussistenti i presupposti del recesso ex
art. 1809, comma 2, c.c., deducendo che le condizioni di salute della sig.ra e del marito, valorizzate dal Tribunale, non Pt_2
integrerebbero i requisiti di urgenza e imprevedibilità, trattandosi di circostanze risalenti e già note al tempo della concessione in comodato.
Sostiene che la documentazione medica prodotta non attesterebbe alcun aggravamento improvviso né la necessità di rilascio immediato dell'immobile e che, comunque, la sig.ra Pt_2
disporrebbe di ulteriori soluzioni abitative, sia a RA (ove disporrebbe di altri appartamenti), sia in Sicilia, dove
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risiederebbe stabilmente.
Lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto della possibilità, accertata dal CTU, di permettere ai coniugi di raggiungere la p.m. 11 mediante l'installazione di una piattaforma elevatrice o di un servoscala, né avrebbe considerato che, anche per rendere accessibile la p.m. 1, sarebbero necessari interventi sulle parti comuni dell'edificio.
Contesta infine la quantificazione dei costi operata dal CTU,
ritenuta eccessiva rispetto ai preventivi prodotti e comunque riducibile grazie a contributi pubblici e benefici fiscali, sicché non sussisterebbe alcuna significativa differenza di onerosità tra le soluzioni prospettate.
Conclude pertanto per l'erroneità della pronuncia di primo grado nella parte in cui ha dichiarato cessato il contratto di comodato.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto corretto il giudizio di proporzionalità e adeguatezza tra i bisogni del comodante e le esigenze del comodatario, così come richiesto dalle Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 20448 del
29/09/2014, Rv. 633004 - 01). L'appellante censura la statuizione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto che le abitudini di vita dei figli minori si sarebbero già modificate a seguito del collocamento paritetico presso entrambi i genitori,
rilevando invece che i medesimi hanno sempre convissuto stabilmente con la madre nell'appartamento adibito a casa
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familiare, frequentano le scuole in RA e vi hanno consolidato il loro centro di interessi affettivi e sociali. Contesta, altresì,
l'ipotesi di uno scambio di appartamenti, assumendo che l'immobile di proprietà della sig.ra (p.m. 11) risulterebbe Pt_2
affetto da gravi problemi di umidità e comunque inadeguato, per dimensioni e caratteristiche, ad accogliere due adolescenti.
Evidenzia, inoltre, che le condizioni economiche e patrimoniali della sig.ra e del marito non giustificherebbero la Pt_2
compressione del diritto della madre e dei figli a permanere nella casa familiare, essendo costoro proprietari di altri immobili e potendo provvedere con soluzioni alternative. Conclude
sostenendo l'erroneità del bilanciamento effettuato dal
Tribunale, dovendosi accordare prevalenza all'interesse dei minori rispetto alle esigenze addotte dal comodante.
I motivi sono infondati, per le ragioni che seguono.
In via preliminare, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di comodato di bene immobile destinato ad abitazione familiare, come delineato dalle
Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza 29
settembre 2014, n. 20448 (Rv. 633004 ss.), che costituisce il punto di riferimento in materia di comodato di immobile destinato a casa familiare. Secondo tale arresto, qualora tra il comodante e almeno uno dei coniugi o conviventi sia intercorso un contratto di comodato avente ad oggetto un immobile destinato all'uso familiare, il rapporto è qualificabile come
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comodato a termine, pur in assenza di una espressa pattuizione sul punto, in quanto la destinazione dell'immobile alla casa familiare comporta la determinazione del termine per relationem
riferito alla durata delle esigenze abitative della famiglia. Il
comodato così configurato, dunque, non è precario, ma destinato a persistere sino al venir meno delle necessità familiari che ne avevano giustificato la concessione, sorgendo l'obbligo restitutorio in favore del comodante solo al cessare di tali esigenze. In tale prospettiva, la concessione del bene per finalità
di casa familiare trova la propria causa nella tutela dell'interesse superiore dei figli minori o non autosufficienti a conservare l'habitat domestico nel quale sono cresciuti, con la conseguenza che l'eventuale recesso del comodante, ai sensi dell'art. 1809,
secondo comma, c.c., è ammissibile solo in presenza di un bisogno sopravvenuto, impreveduto e urgente, idoneo a giustificare l'anticipata cessazione del rapporto. La necessità che legittima il recesso non deve essere “grave”, ma deve presentare i caratteri della sopravvenienza e dell'attualità, restando irrilevanti i bisogni meramente potenziali o risalenti. Le Sezioni
Unite hanno, inoltre, evidenziato che, nell'ipotesi di comodato di casa familiare, il giudice deve procedere ad un attento bilanciamento di interessi tra il bisogno del comodante e la tutela del nucleo familiare del comodatario, esercitando un controllo di proporzionalità e adeguatezza che tenga conto delle concrete condizioni di vita delle parti, della presenza di figli minori e delle
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possibilità abitative alternative. Quanto all'onere della prova,
spetta al comodatario che si oppone alla restituzione dimostrare che la concessione dell'immobile era avvenuta con specifica destinazione a casa familiare;
grava invece sul comodante che invochi la cessazione del rapporto l'onere di provare il venir meno delle esigenze familiari ovvero il sopraggiungere di un proprio bisogno urgente e impreveduto, ai sensi dell'art. 1809, secondo comma, c.c. Alla luce di tali principi, risulta chiaro che l'esame dei primi due motivi di gravame – concernenti rispettivamente la sussistenza dei presupposti del recesso e la valutazione del giudizio di proporzionalità tra le contrapposte esigenze delle parti
– deve essere condotto verificando, da un lato, se l'esigenza dedotta dall'appellata integri effettivamente un bisogno sopravvenuto, impreveduto e urgente, e, dall'altro, se il Tribunale
abbia correttamente operato il bilanciamento tra tale esigenza e l'interesse dei figli minori dell'appellante alla conservazione dell'ambiente domestico.
Tanto premesso, sulla base documenti in atti, non può essere condiviso l'assunto dell'appellante secondo cui la sig.ra on Pt_2
avrebbe dimostrato la sussistenza di un bisogno sopravvenuto,
impreveduto e urgente idoneo a giustificare il recesso. Invero, pur dovendosi riconoscere che la documentazione sanitaria relativa alla sig.ra – in particolare i docc. 10, 23, 24 e 25 del Pt_2
fascicolo di parte appellata di primo grado, nonché il doc. A8
depositato in appello – attesta il riconoscimento di un'invalidità
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civile compresa tra il 74% e il 99%, correlata a plurime patologie croniche (diabete mellito con polineuropatia, cardiopatia, esiti di frattura vertebrale L3 e sindrome di Brugada), non emerge dagli atti un quadro clinico idoneo a dimostrare specifiche difficoltà di deambulazione o l'impossibilità di accesso all'appartamento attualmente occupato.
La documentazione prodotta, in larga parte risalente (2012 e
2021), descrive condizioni di salute di carattere generale, prive di indicazioni funzionali relative alla mobilità o alla capacità di autosufficienza della sig.ra né risulta agli atti alcuna Pt_2
attestazione medica recente che certifichi la necessità di ausili o l'impossibilità di superare le barriere architettoniche esistenti.
Deve pertanto escludersi che sia dimostrata in capo alla sig.ra una concreta e attuale esigenza abitativa correlata a Pt_2
difficoltà di deambulazione o di accesso all'appartamento in cui risiede. Diversamente, risulta sufficientemente documentata la condizione del marito, sig. , nato nel 1950 e Parte_3
oggi settantacinquenne, il quale, alla luce delle risultanze istruttorie, versa in uno stato fisico incompatibile con la permanenza in un immobile privo di idonei ausili per la mobilità.
Come risulta dalla documentazione prodotta in primo grado (in particolare, doc. 12 di parte appellata), già nel 2021 il sig.
presentava difficoltà di deambulazione tali da richiedere Pt_3
l'uso del bastone e, in alcune circostanze, della sedia a rotelle.
Contestualmente, la documentazione medica ne attestava la
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presenza di plurime patologie di rilievo, tra cui linfoma alla colonna vertebrale, cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa cronica e artrosi diffusa.
Alla luce di tali elementi, e considerato il contenuto della documentazione sopravvenuta depositata in appello (doc. A9),
dalla quale si evince che nel giugno 2024 il sig. è stato Pt_3
destinatario di presidi specifici – tra cui scooter elettrico a quattro ruote, letto regolabile elettricamente, materasso antidecubito e rialzo WC – è verosimile ritenere, secondo il criterio del “più
probabile che non”, che le sue difficoltà motorie si siano ulteriormente aggravate, anche in ragione dell'età avanzata e della natura cronica delle patologie. Tale complessivo quadro consente dunque di affermare, con sufficiente grado di probabilità, che il sig. versi oggi in una condizione di Pt_3
grave limitazione della mobilità, tale da rendere necessaria la disponibilità di un'abitazione priva di barriere architettoniche o comunque agevolmente accessibile.
Sulla base di tali considerazioni, deve dunque ritenersi provato un bisogno sopravvenuto, serio, attuale e non procrastinabile,
conforme ai requisiti previsti dall'art. 1809, comma 2, c.c.
Pertanto, la valutazione del Tribunale va confermata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti del recesso con riferimento alle condizioni del sig. , mentre non può Pt_3
essere condivisa nella misura in cui ha attribuito analoga rilevanza alla situazione della sig.ra la quale, pur affetta Pt_2
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da patologie croniche e portatrice di invalidità, non ha fornito prova di specifiche difficoltà di deambulazione tali da incidere in modo determinante sull'utilizzo dell'abitazione attualmente occupata. Nondimeno, l'esigenza accertata in capo al marito, per la sua serietà e attualità, è di per sé sufficiente a integrare il bisogno sopravvenuto che legittima il recesso della comodante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1809, comma 2, c.c.
Ciò posto, non meritano seguito le deduzioni dell'appellante circa la possibilità di rendere accessibile l'appartamento p.m. 11
mediante l'installazione di un servoscala o di una piattaforma elevatrice, né la pretesa equivalenza di onerosità tra tale soluzione e quella relativa all'immobile p.m.
1. Le conclusioni dell'ing. , consulente tecnico d'ufficio, sono sul Per_5
punto chiare, coerenti e logicamente argomentate. Il CTU ha accertato che gli interventi necessari per l'eliminazione delle barriere architettoniche nella p.m. 11 sono tecnicamente più
complessi e di costo sensibilmente superiore rispetto a quelli ipotizzabili per la p.m. 1, anche in ragione della diversa collocazione dell'appartamento, del maggiore dislivello rispetto al piano strada e dei vincoli edilizi e di tutela storico-artistica gravanti sull'edificio. Le contestazioni dell'appellante, fondate su preventivi alternativi o sull'eventuale possibilità di accedere a contributi pubblici e benefici fiscali, si risolvono in mere valutazioni ipotetiche e non idonee a infirmare le conclusioni del
CTU, che appaiono logiche e aderenti alla situazione di fatto. Né
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rileva, come eccepito, che anche per rendere più facilmente accessibile la p.m. 1 siano necessari interventi su parti comuni,
atteso che il CTU ne ha evidenziato la limitata entità e la pronta fattibilità, sottolineando comunque la maggiore semplicità
esecutiva rispetto alla p.m. 11.
Ancora, non trova riscontro l'assunto dell'appellante secondo cui la sig.ra disporrebbe di ulteriori soluzioni abitative a Pt_2
RA. Dalla documentazione in atti, e in particolare dalla relazione del CTU e dalle stesse allegazioni delle parti, risulta che la sig.ra proprietaria dei due appartamenti siti in RA, Pt_2
via Schaffer n. 64, p.m. 1 e p.m. 11. Non è stata prodotta alcuna prova dell'esistenza di ulteriori immobili di proprietà o disponibilità dell'appellata a RA.
Quanto alle allegazioni di parte appellante relative a presunti immobili ubicati in Sicilia, esse non assumono rilevanza ai fini del presente giudizio. Le risultanze anagrafiche e sanitarie dimostrano infatti che i coniugi risiedono Parte_4
stabilmente a RA, ove hanno da tempo il centro dei propri interessi familiari, sociali e sanitari, nonché la sede delle necessarie cure e dell'assistenza medica continuativa.
L'eventuale disponibilità di immobili in altra regione non integra,
pertanto, un'alternativa concretamente praticabile, tenuto conto delle condizioni di salute del sig. e della radicata Pt_3
residenza meranese dei coniugi. La mera titolarità di beni lontani dal luogo di residenza e non idonei a soddisfare l'attuale esigenza
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abitativa non è, dunque, idonea a escludere la sussistenza del bisogno sopravvenuto ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.
Le deduzioni di parte appellante sul punto restano quindi sfornite di riscontro probatorio e in parte inconferente, non potendo pertanto trovare accoglimento.
Alla luce di tali elementi, il bisogno abitativo prospettato dall'appellata deve ritenersi effettivo, sopravvenuto e attuale, e quindi idoneo a legittimare il recesso dal contratto di comodato,
secondo quanto correttamente ritenuto dal Tribunale, sia pure con le precisazioni sopra indicate.
Parimenti infondata è la censura riferita al bilanciamento tra le esigenze della comodante e quelle dell'appellante e dei figli operato dal primo giudicante.
Come correttamente osservato dal Tribunale, il criterio di proporzionalità e adeguatezza impone di valutare in concreto le contrapposte posizioni, tenendo conto dell'età dei figli, del grado di autonomia personale e della possibilità di garantire agli stessi un ambiente di vita stabile e adeguato.
Nel caso di specie, risulta che i figli , nato il Per_7
23.11.2006, e , nato il 161.2009, abbiano oggi Per_8
rispettivamente diciotto e sedici anni. Come si evince dai decreti del Tribunale di Bolzano nn. 2207/2018 e 1022/2020,
richiamati nella sentenza di primo grado, nonché dal tenore delle difese di entrambe le parti, i minori sono collocati in regime di affidamento condiviso con collocamento paritetico presso
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entrambi i genitori (docc. 4 e 6 di parte appellata). Tale
circostanza attenua sensibilmente l'incidenza del mutamento dell'abitazione e attenua il rilievo del vincolo affettivo con l'immobile destinato a casa familiare, posto che i figli trascorrono periodi equivalenti di permanenza con ciascun genitore e hanno consolidato un equilibrio di vita fondato sulla doppia dimora.
Non è stata, inoltre, fornita prova dell'asserita inadeguatezza della p.m. 11 sotto il profilo dimensionale, né della lamentata presenza di gravi problemi di umidità, circostanza rimasta indimostrata e non riscontrata dal CTU. L'appartamento risulta,
per dimensioni e caratteristiche, idoneo ad accogliere la coppia e, se del caso, a consentire un'adeguata ospitalità ai figli nei periodi di permanenza con la madre;
ne consegue che il rifiuto di procedere allo scambio degli appartamenti prospettato dall'appellata non appare giustificato.
Tenuto conto dell'età e del grado di autonomia dei figli, della non indispensabilità del mantenimento dell'attuale immobile quale unico riferimento domestico, nonché della comprovata necessità
della comodante di disporre di un'abitazione accessibile per il marito, il bilanciamento degli interessi operato dal Tribunale
appare corretto, proporzionato e conforme ai principi di diritto sopra richiamati, come delineati dalla sentenza delle Sezioni
Unite n. 20448/2014.
Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di gravame, con conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha
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dichiarato cessato il contratto di comodato, avendo il Tribunale
operato un apprezzamento delle risultanze istruttorie immune da vizi logici e conforme a diritto.
4. Con la terza censura l'appellante deduce l'errore del
Tribunale per avere ritenuto ammissibile la documentazione medica depositata telematicamente il giorno antecedente alla prima udienza del 23.06.2022 (docc. nn. 20-28). Espone che, nel ricorso introduttivo, era stata prodotta unicamente la tessera di invalidità civile della sig.ra priva di indicazioni circa le Pt_2
patologie e i problemi di deambulazione, sicché le successive produzioni non potevano qualificarsi come mere controdeduzioni o documenti di controprova. Rileva che, nel rito del lavoro, tutti i fatti, i documenti e le istanze istruttorie devono essere introdotti con il ricorso, a pena di decadenza. Conclude, pertanto, per la dichiarazione di inammissibilità dei documenti tardivamente prodotti e delle relative nuove allegazioni.
Il motivo è inammissibile per difetto di decisività.
Invero, la documentazione in oggetto, pur acquisita agli atti,
risulta in concreto non concludente e dunque inidonea a determinare una riforma della sentenza gravata, la quale resiste in ogni caso alle critiche dell'appellante per le ragioni esposte nei paragrafi che precedono. La questione di ammissibilità dei documenti medesimi resta pertanto assorbita, non potendo comunque incidere sull'esito del giudizio.
5. Con la quarta e ultima doglianza, l'appellante censura
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la statuizione sulle spese, deducendo che le stesse non avrebbero dovuto essere compensate, ma integralmente poste a carico della controparte, unitamente alle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
La censura non è fondata.
L'esito complessivo del presente grado di giudizio – che conferma la decisione di primo grado quanto alla cessazione del comodato ed al rilascio dell'immobile, senza tuttavia incidere sul rigetto della domanda attorea di condanna alla rifusione delle spese condominiali – configura una reciproca soccombenza delle parti,
idonea a giustificare la disposta compensazione integrale delle spese di lite.
6. Va infine esaminato l'appello incidentale spiegato da vverso l'impugnata sentenza. Parte_2
Con l'unico motivo di appello incidentale l'appellata censura la statuizione del Tribunale in punto spese di lite e di CTU,
deducendo l'erroneità della disposta compensazione tra le parti.
Sostiene che, avendo il primo giudice accolto integralmente la domanda principale di cessazione del comodato e rilascio dell'immobile, non sarebbe configurabile un'ipotesi di soccombenza reciproca;
rileva, in particolare, che il rigetto della domanda accessoria di condanna alle spese condominiali non incide sul carattere sostanzialmente vittorioso della parte ricorrente, sicché le spese avrebbero dovuto essere poste a carico esclusivo della controparte.
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L'appello è improcedibile per le ragioni di cui appresso.
L'art. 436, comma 3, c.p.c., applicabile anche al rito locatizio ai sensi dell'art. 447-bis c.p.c., stabilisce espressamente che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza,
nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellante, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza di discussione. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, nei giudizi soggetti al rito del lavoro,
l'appello incidentale, pur se tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile se non è stato affatto notificato alla controparte (Cass. Sez. U., 30/07/2008, n. 20604,
Rv. 604555 – 01; Cass. Sez. L., 27/08/2024, n. 23159, Rv.
672227-01).
Nel caso di specie, la comparsa di costituzione contenente l'appello incidentale è stata sì depositata in data 26.6.2024, ma non risulta essere stata notificata all'appellante principale nei termini di legge. Ne consegue che l'appello incidentale proposto da eve essere dichiarato improcedibile, restando Parte_2
assorbito ogni profilo di merito.
7. La reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano,
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di appellante Parte_1 Parte_2
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incidentale -, avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano n.
268/2024, pubblicata in data 29/02/2024, così provvede:
1. disattende l'appello principale;
2. dichiara improcedibile l'appello incidentale;
3. compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
4. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante , ai sensi del Parte_1
co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto;
5. dà atto che ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale ai sensi del Parte_2
co. 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002, inserito con l'art. 1 co. 17 l. 24.12.2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione in oggetto.
8.10.2025
La Presidente EL AR
Il Consigliere est. Federico Paciolla
Il Funzionario Giudiziario
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