Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 35/2025
L a C o r t e d i A p p e l l o d i B a r i
Prima Sezione Civile
nella seguente composizione:
1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
2) dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore riunita in camera di consiglio per decidere sul reclamo ex art. 473 bis n.24 c.p.c. promosso da Parte_1 nei confronti di , iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G.V.G. 35/2025,
[...] Controparte_1 avverso l'ordinanza del 17.12.2024 emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento ivi iscritto con il n. di R.G. 5857/2024, pendente inter partes; letti gli atti di causa e il provvedimento reclamato;
lette le note di trattazione depositate dalle parti;
letto il parere formulato in data 14.01.2025 dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede;
sciolta la riserva assunta all'udienza dell'11.03.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Con la reclamata ordinanza il Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari in via provvisoria ed urgente revocava, a decorrere dal giugno 2024 (ossia dal mese successivo al deposito del ricorso) l'assegno di mantenimento muliebre pari ad €.300 mensili, spiegando che tale decisione fosse gemmata dall'attuale condizione lavorativa della , sebbene costei avesse sostenuto di Pt_1 svolgere, fina dal 2017, un'attività di mero volontariato in una scuola calcio, di cui è la responsabile di segreteria, ricevendo all'uopo un mero rimborso spese di €.300 mensili.
Trattavasi di allegazione difensiva ritenuta inverosimile dal Giudice Delegato il quale, a tal proposito, aveva rilevato come i redditi dichiarati al fisco dalla donna fossero ben maggiori rispetto all'ammontare annuo di tale rimborso.
In secondo luogo, la non sosteneva alcun onere locatizio e, stante detta attività espletata per Pt_1 così lungo tempo presso la scuola calcio di TR, avrebbe potuto certamente mettere a frutto l'esperienza fatta in tale campo per potersi affrancare dalla dipendenza economica dal Ritorno.
Tale ordinanza veniva reclamata dalla ai sensi dell'art. 708 c.p.c. (trattasi, a ben vedere, di Pt_1 una erronea qualificazione giuridica del procedimento di guisa che, in applicazione del principio della
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L'attività di volontariato presso un'associazione sportiva, peraltro senza fini di lucro, non poteva a suo dire essere equiparata ad un'attività lavorativa, con la conseguenza che detto importo mensile non sarebbe stato bastevole per il raggiungimento dell'autosufficienza economica, né detta funzione apicale sarebbe stata “spendibile” nel mondo del lavoro.
La reclamante, oltretutto, evidenziava come l'assegno divorzile richiedesse una pronuncia sullo status, avente efficacia costitutiva, oltre che l'accertamento di tutte le componenti oggettive e soggettive di cui al noto arresto giurisprudenziale delle SS.UU. della Suprema Corte (Sentenza n. 18287/2018), espletabile nella fase di merito del giudizio di primo grado, e chiariva che l'inserimento nel mondo del lavoro sarebbe stato oltremodo difficoltoso a cagione della sua età (55 anni) e del mancato suo conseguimento di un titolo di studio.
Da ultimo, censurava l'ordinanza de qua nella parte in cui il Giudice Delegato aveva dato un inopinato rilievo alle condizioni di salute del Ritorno comunque in fase di miglioramento, che non CP_1 aveva avuto alcuna incidenza negativa sulle di lui condizioni reddituali, ed alla prospettata astratta possibilità per cui sarebbe stato corretto che ella s'impegnasse per reperire migliori occasioni di lavoro, sicché concludeva affinché la Corte volesse ripristinare l'assegno di mantenimento nella misura di €.300 mensili, da aumentarsi fino ad €.600 mensili (ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia) a far data dal deposito della sentenza di divorzio.
E al fine di supportare le sue attività assertive in punto di fatto, chiedeva ammettersi la prova per testi sulle circostanze capitolate con l'atto di reclamo.
Con comparsa depositata il 9.03.2024 il SI. si costituiva innanzi la Corte e si Controparte_1 opponeva a tutte le avverse richieste e conclusioni evidenziando come, già all'epoca del giudizio separativo, la avesse assunto una sleale condotta processuale, producendo dichiarazioni Pt_1 reddituali incomplete e comunque illeggibili;
inoltre, deduceva che la predetta fosse autosufficiente dal punto di vista economico, oltre che priva di problemi di salute, e perfettamente capace dì inserirsi nel mondo del lavoro.
Che la fosse responsabile della segreteria di detta scuola calcio era oltretutto notizia di Pt_1 dominio pubblico sicché, al fine di appurare le sue disponibilità economiche, proprio il reclamato aveva formulato istanza di accesso agli atti all'Agenzia delle Entrate, sicché era entrato nella disponibilità dei CUD della donna relativi al triennio 2021-2023, da cui emergevano redditi annui per
€.
4.900 lordi.
Il Ritorno aveva poi dimostrato che sul conto corrente della moglie fossero stati bonificati importi alquanto corposi con la conseguenza che, del tutto correttamente, il Giudice Delegato non aveva
Pagina 2 ritenuto verosimile che lei percepisse soltanto €.300 mensili a titolo di rimborso spese per l'espletamento di una semplice attività di volontariato, tenuto conto che era intestataria anche di un conto deposito di titoli e di obbligazioni presso Banca Intesa, e di altri rapporti con e con CP_2
Lys Banca, oltre ad aver avuto accesso a diversi contratti di finanziamento.
Senza sottacere che, anche nel giudizio separativo, aveva inverosimilmente sostenuto di aver lavorato gratuitamente per circa 20 anni presso un'azienda agrituristica intestata ad alcuni suoi amici.
Anche le ulteriori evidenze fattuali sulle quali il Giudice Delegato aveva lumeggiato nell'ordinanza in parola erano state correttamente poste a fondamento della gravata decisione: ed invero, la Pt_1 viveva presso l'abitazione materna, di cui è nuda proprietaria, ed ha in uso due autovetture.
Del pari corretta era poi la valutazione delle problematiche di salute del reclamato il quale, a seguito dell'emissione della sentenza di separazione, risalente all'anno 2020, aveva subito un grave incidente stradale che gli aveva comportato la perdita quasi totale della vista all'occhio sinistro, per cui era stato costretto a sottoporsi a diversi interventi chirurgici senza conseguire la sperata completa guarigione.
Ma vi è di più: il reclamato aveva recentemente scoperto di essere affetto da un tumore al fegato in stato avanzato, per cui è stato sottoposto a chemioterapia ed è costretto a sottoporsi a continue visite specialistiche e ad esami di routine, comportando con ciò una netta riduzione delle sue disponibilità economiche;
egli non è poi proprietario di alcun cespite immobiliare, lavora alle dipendenze di una società e, sebbene nel passato avesse goduto di un reddito netto mensile di €.1.700, a causa delle attuali difficoltà derivanti dalle sue condizioni di salute, aveva subito una sensibile riduzione della sua retribuzione, ridotta a soli €.
1.300 mensili, gravandosi di due finanziamenti per poter acquistare una autovettura di seconda mano e per pagare le spese legali per il giudizio separativo.
E dunque, nel rilevare come le istanze istruttorie articolate dalla reclamante fossero inammissibili per la precipuità del rito, concludeva affinché la Corte volesse rigettare il gravame;
vinte le spese.
L'udienza dell'11.03.2025 veniva celebrata in modalità cartolare sicché, acquisite le note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti, all'esito della relativa camera di consiglio il procedimento veniva riservato per la decisione.
Infine, con nota del 14.01.2025 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede comunicava di non formulare alcun parere in merito al reclamo in mancanza, nel caso di specie, di figli minori e/o di questione controverse aventi carattere pubblicistico.
Riepilogate le deduzioni, eccezioni e conclusioni delle parti, in punto di rito giova ricordare che, secondo una corretta interpretazione sistematica dell'art. 473-bis n.24, il reclamo ha il solo effetto d'investire la Corte di Appello del riesame dei provvedimenti provvisori ed urgenti assunti dal
Presidente del Tribunale o dal Giudice Delegato, ove siano affetti da errori manifesti, laddove spetta allo stesso Giudice di prime cure provvedere all'eventuale modifica o revoca (conseguente al mutamento delle circostanze) a seguito delle ulteriori deduzioni delle parti e dei necessari approfondimenti istruttori espletati nel giudizio di merito ivi pendente.
Chiarito ciò, devesi in primo luogo sgomberare il campo dalle istanze istruttorie formulate dalla
Pagina 3 nel suo atto di reclamo, giacché costei ha invocato l'ammissione della prova per testi sui Pt_1 numerosi capitoli articolati in atti, volti a supportare la formulata richiesta di riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del marito, sebbene fosse ben consapevole che tali accertamenti fossero acquisibili nella fase di merito del giudizio pendente innanzi al Tribunale di Bari.
E dunque, proprio per la precipuità del rito, l'istanza in parte qua deve essere dichiarata in questa sede irricevibile, posto peraltro che proprio il Giudice Delegato avrebbe riferito al Collegio per l'emissione della sentenza non definitiva sullo status, riservandosi altresì di decidere sulle richieste istruttorie avanzate da entrambe le parti.
Relativamente poi all'unico motivo di doglianza, appare invece opportuno precisare quanto segue:
l'assegno divorzile è disciplinato dall'art. 5 della L. 898/1970 che prevede che il Tribunale, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, possa obbligare un coniuge a somministrare all'altro un assegno, tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, della ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e/o di quello comune, oltre che del reddito di entrambi.
E ciò a motivo della funzione propria dell'assegno divorzile tesa all'esplicazione del valore della solidarietà post-coniugale, che si concreta a seguito dell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge richiedente e dell'impossibilità di procacciarseli per ragioni oggettive.
Detto assegno, però, aveva originariamente una funzione assistenziale, volta cioè a colmare l'inadeguatezza dei mezzi di sussistenza del coniuge economicamente più debole al fine di consentirgli di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto durante l'unione coniugale, sebbene la
Cassazione, già con la sentenza n. 11504/2017, avesse inteso superare tale parametro in applicazione del principio di auto-responsabilità di ciascun coniuge.
Tali principi sono poi stati temperati con l'arresto giurisprudenziale di cui alla nota sentenza n.
18287/2018 delle SS. UU. della Suprema Corte che ha valorizzato la funziona compensativa, perequativa, riequilibratrice e risarcitoria dell'assegno divorzile, divenuta prevalente rispetto a quella assistenziale ed alimentare.
Pertanto, ogni Tribunale chiamato ad adottare una decisione sul punto, è oggi tenuto ad accertare prima se tale diritto possa essere riconosciuto al coniuge richiedente (an), per poi giungere alla determinazione dell'esatto ammontare di tale assegno (quantum), senza sottovalutare l'importanza dei comportamenti assunti dalle parti a seguito del manifestarsi della crisi coniugale (fra cui l'inizio di una nuova convivenza), stante il rilievo da attribuirsi ai principi di libertà ed auto-responsabilità che incidono parimenti sugli effetti economici gemmati dallo scioglimento del vincolo.
E tuttavia, tali accertamenti sono conseguenti agli approfondimenti istruttori propri della fase di merito del divorzio di guisa che, solo con la sentenza che definirà il giudizio, avente carattere costitutivo, potrà stabilirsi se il coniuge richiedente avrà diritto o meno di beneficiare di tale assegno trattandosi, per l'appunto, di decisione connessa indefettibilmente allo scioglimento del vincolo.
Pagina 4 Da tali principi deriva il seguente corollario: nella fase sommaria del procedimento divorzile il
Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio riguardante la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di tale assegno, ma solo ad accertare se, medio tempore rispetto alla fase separativa, si siano verificati fatti nuovi che abbiano comportato la modifica delle determinazioni ivi assunte (cfr. Corte di Appello de L'Aquila, decreto 04.10.2018).
Corollario di tanto è la totale infondatezza della richiesta rivolta dalla reclamante a questa Corte mirante al riconoscimento fin d'ora del suo diritto di percepire un assegno divorzile che, oltretutto, vincoli il Tribunale di Bari in vista dell'adozione della sentenza nella quale esiterà il giudizio di primo grado.
Ebbene, nel caso di specie il matrimonio tra le parti è stato celebrato nel 1988 ed è stato allietato dalla nascita di un solo figlio, ormai adulto ed autosufficiente dal punto di vista economico.
Nel 2017 è stato esperito il procedimento separativo, conclusosi anche con la dichiarazione di addebito della crisi coniugale al Ritorno e, fin dall'emissione dell'ordinanza ex art. 708 c.p.c., risalente a detto anno, costui è stato gravato del versamento di un assegno di mantenimento muliebre pari ad €.300 mensili, poi confermato dal Tribunale con la sentenza n. 2111/2020.
Infine, con l'ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., oggetto dell'odierno reclamo, tale importo è stato eliso in ragione della ponderazione delle circostanze sopravvenute innanzi elencate.
Giova evidenziare, sul punto, come la non avesse assolto all'onere di depositare tutti i Pt_1 documenti attestanti le sue specifiche condizioni reddituali e patrimoniali, con la conseguenza che il
Ritorno aveva formulato all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente istanza di accesso agli atti della donna, avverso la quale costei aveva proposto formale opposizione, parzialmente disattesa.
Il Ritorno, pertanto, aveva potuto dimostrare che la moglie avesse ricevuto due certificazioni uniche da due diverse società sportive, ossia da SD TE BI e da Sport e Salute S.p.A., dichiarando redditi pari ad €.
4.200 nel 2020, €.
4.900 nel 2021, ed €.
4.900 nel 2022, non compatibili con la deduzione per cui avrebbe semplicemente goduto di rimborsi spese mensili nella sua qualità di responsabile di segreteria della scuola calcio di TR (ruolo, quest'ultimo, emergente dall'organigramma di tale associazione, la cui stampa acquisita dal relativo sito internet è stata depositata in giudizio dal reclamato).
In secondo luogo, erano emersi vari rapporti bancari e finanziamenti a nome della , con la Pt_1 conseguenza che la mera attività di volontariato espletata ormai da anni risultava incompatibile con le risorse economiche evincibili dai documenti rilasciati dall'Agenzia delle Entrate, oltre che stridente con i principi di indipendenza e di auto-responsabilità che dovrebbero indirizzare le scelte di vita di ogni soggetto adulto.
Ed allora, il Giudice Delegato ha attribuito un corretto rilievo alla circostanza per cui la , Pt_1 anziché impiegare il suo tempo nella ridetta funzione asseritamente gratuita, ben avrebbe potuto e dovuto impegnarsi per la ricerca di una occupazione, all'uopo non sussistendo in lei alcun impedimento di natura oggettiva.
Pagina 5 Il , peraltro, a seguito della separazione ha subito un incidente stradale, da cui gli è Controparte_1 derivata la grave riduzione del visus dall'occhio sinistro e, soprattutto, gli è stato diagnosticato un adenocarcinoma epatico a profilo immunofenotipico, maggiormente coerente con primitività biliare/bilio-pancreatica, per cui si è sottoposto a cicli di chiemioterapia.
Anche tali circostanze sopravvenute alla sentenza separativa sono state correttamente ponderate dal
Giudice Delegato ai fini della censurata decisione, non potendosi sottovalutare gli impegni economici in capo al Ritorno per i periodici controlli sanitari e per le terapie del caso. CP_1
Il reclamo deve pertanto essere respinto e la deve essere condannata al pagamento delle Pt_1 relative spese, che si liquidano in favore del reclamato nella misura di €.1.923,00 per onorario, con l'aggiunta del rimborso forfettario al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge.
Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile
1. Rigetta il reclamo proposto dalla SI.ra e, per l'effetto, conferma in ogni sua Parte_1 statuizione l'ordinanza del 7.12.2024, emessa dal Giudice Delegato della Prima Sezione Civile del
Tribunale di Bari nell'ambito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. 5857/2024;
2. condanna la reclamante al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in favore del reclamato nella misura di €.1.923,00, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo, a carico della SI.ra , in Parte_1 osservanza dell'art. 13 co.
1-quater del D.P.R. n.115/2002, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° della L. 228/2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.
Così deciso in Bari l'11.03.2025
Il G.A. estensore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Dinisi Dott.ssa Maria Mitola
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