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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2789/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2789/2023 promossa da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], e residente a Parte_1 C.F._1
Realmonte in via Giuseppe Puglisi nr 51 ed elettivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'avv.to Teres'Alba Raguccia (CF: RGC – pec C.F._2
) sito in Agrigento alla via Fosse Ardeatine, 47 dalla quale è Email_1 rappresentata e difesa giusto mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE/I contro
, C.F. , nato in [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Porto Empedocle (AG) nella via Antonino Cassarà s.n., elettivamente domiciliato in Palma di
Montechiaro, nella via Garda n. 35, presso lo studio legale dell'AVV. ROSSANA AVANZATO – C.F.
- PEC – che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Nell'interesse della parte attrice: “l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni domanda avversa, Voglia: modificare le condizioni statuite nel ricorso congiunto di separazione personale dei coniugi e, per il
Per_ sopravvenire di giustificati motivi, disporre la modifica del collocamento prevalente della LI con la propria madre nell'abitazione coniugale sita in Porto Empedocle via Antonino Cassarà snc.; disporre in capo a la corresponsione alla sig.ra dell'assegno di Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento in favore della LI pari ad € 400,00 stante le mutate nuove condizioni con effetto retroattivo al mese di Luglio 2023; disporre in ordine al diritto di visita che il sig. potrà CP_1
Per_ incontrare liberamente la LI , in caso di disaccordo due volte la settimana il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e due fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera
Per_ entro le ore 21.00; disporre che il sig. trascorrerà con la LI le feste principali in via CP_1 alternativa e ventuno giorni nel periodo estivo anche in maniera frazionata”;
Nell'interesse della parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Agrigento nella persona del
Dott. Legnini -stante il comportamento irrispettoso ed ambiguo della ricorrente nell'adempiere ai provvedimenti esecutivi e a collaborare all'educazione dei figli insieme all'ex coniuge, così per come Per_ statuito dal Tribunale di Agrigento, si chiede preliminarmente affinchè la LI minore possa crescere con l'affetto e la presenza costante del padre accanto, confermare la collocazione semestrale della minore presso il domicilio del padre. In subordine - rendere effettivamente esecutivi i provvedimenti di modifica del 24.06.24 stabilendo per il futuro una sanzione amministrativa da pagare per colui che non ottempera i provvedimenti che celebrano il diritto alla bigenitorialità, curato, attenzionato e oggetto di legiferazione nella riforma nella L 142/22, art. 473 e seguenti;
per l'effetto, condannare la ricorrente, per il comportamento non collaborativo e di osticità tenuto verso il sig.
fino ad oggi, alla sanzione economica giornaliera calcolata secondo l'art 473bis 39 cpc3, CP_1 per ogni giorno di ritardo o violazione di provvedimento, da calcolarsi secondo l'art 614 bis cpc;
condannare la ricorrente o applicare un risarcimento a favore del sig. , che subisce tali CP_1
inadempienze senza una giusto motivo o giustificazione valida dal luglio 2023 ad oggi che calcolato secondo l'art614 cpc e calcolando le inadempienze profuse per 12 mesi , considerati i minimi previsti per legge(€75,00 per ogni violazione ), ammonta a €10.8800, che lo stesso destinerà ai bisogni dei figli
Si chiede mantenere i provvedimenti nell'assegnazione della casa al sig. , nel rispetto della CP_1
stabilità dei minori;
- rigettare tutte le domande e le eccezioni sollevate da contro parte perché illegittime e non supportata da presupposto giuridico di diritto né di fatto;
- per la temerarietà delle dichiarazioni contradditorie rese in ricorso prive di sostegno probatorio , condannare la ricorrente a tutte le spese e competenze del giudizio ex articolo 116 del c.p.c. Rigettare tutte le richieste sollevate
pagina 2 di 8 da controparte perché infondate in fatto e diritto, e perché danno fondata prova di mala fede e disprezzo delle regole normative”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023, ha esposto Parte_1
a. di aver contratto matrimonio in data 08/07/2003 con il sig. Controparte_1
b. che dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (nato ad [...] il Persona_2
11/11/2007) e (nata ad [...] il [...]); Persona_3
c. che nel 2022 i coniugi addivenivano a separazione consensuale convenendo le condizioni seguenti omologate dal Tribunale con provvedimento del 17/4/2023:
i. affidamento in via paritaria dei figli e ad entrambi i Per_2 Persona_3
genitori con collocamento semestrale alternato presso ciascun genitore da concordare congiuntamente:
ii. mantenimento dei figli e da parte di ciascun coniuge in natura per Per_2 Per_1
il periodo della rispettiva coabitazione, con obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie concordate nella misura del 50% ciascuno:
iii. esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nei periodi di collocazione presso l'altro, in conformità al piano genitoriale concordato;
d. che nel mese di giugno dell'anno 2023 la minore avrebbe deciso di stabilirsi Per_1
definitivamente a casa della madre e ciò a causa dei numerosi diverbi avuti con il padre;
e. che il convenuto vivrebbe nell'abitazione di proprietà comune dei coniugi CP_1 nonostante l'accordo raggiunto tra le parti di procedersi in tempi brevi alla divisione e alla vendita dell'immobile in comproprietà tra di essi;
f. che il resistente presterebbe attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato quale docente presso una scuola pubblica con retribuzione mensile netta di circa € 1.700,00 ed eserciterebbe attività di lavoro autonomo quale tecnico informatico;
la resistente invece presterebbe attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso la BRT SPA con sede in Milano, Via Tiziano nr° 32 con retribuzione mensile pari ad € 1129,86.
2. La ricorrente ha chiesto:
a. l'assegnazione a sé della casa familiare;
b. la previsione di un obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento della LI
, ormai stabilmente convivente con la madre, con un equivalente in denaro pari ad Per_1
Euro 400,00 mensili;
pagina 3 di 8 c. la regolamentazione del diritto di visita paterno con riferimento al rapporto con la LI minore . Per_1
3. Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti dinanzi al Giudice relatore sono stati notificati al resistente Controparte_1
4. Quest'ultimo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente poiché non si sarebbe verificata alcuna sopravvenuta modifica delle condizioni di fatto successiva all'omologa dell'accordo di separazione. Ha riferito, al riguardo, che la permanenza della minore presso il domicilio materno sarebbe temporanea e determinata solo da un Per_1
dissidio passeggero derivato dal divieto paterno di frequentare un ragazzo ritenuto poco raccomandabile. Ha aggiunto che i due figli minori sarebbero stati accuditi, sin da tenera età, solo dal padre poiché la madre, per esigenze lavorative ed inclinazioni caratteriali, avrebbe preferito non adoperarsi personalmente nelle cure genitoriali, tanto che gli stessi minori in sede di udienza presidenziale nella causa di separazione avrebbero espresso il desiderio di vivere con il padre, salvo un successivo ripensamento. Ha infine affermato che la minore avrebbe manifestato il suo desiderio di vivere con la madre poiché quest'ultima avrebbe fatto concessioni eccessive in favore della LI oltre a non aver esercitato a dovere la responsabilità genitoriale, non impartendo i necessari divieti alla LI e non seguendola nel percorso scolastico. La minore, infatti, avrebbe fatto troppe assenze a scuola, il suo rendimento scolastico sarebbe calato e avrebbe partecipato ad una rissa. Il resistente ha infine contestato la pretesa della ricorrente di attribuzione dell'assegno con effetto retroattivo dal mese di luglio 2023 e la richiesta di rimborso delle mensilità di gennaio e febbraio 2023. Ha dedotto a quest'ultimo riguardo di vantare un credito nei confronti della ricorrente ben più elevato in quanto quest'ultima avrebbe sottratto 9.500,00 euro su 13.000,00 depositati nel conto cointestato con il
. Con riferimento alle condizioni reddituali ha affermato di percepire uno stipendio di CP_1
€ 1.560,00 circa mensili, di essere gravato dalla rata di mutuo della casa coniugale di € 2.868,00 ogni sei mesi, oltre alle spese domestiche e al pagamento mensile di euro 100,00 per la definizione agevolata di carichi tributari.
5. Sono state sentite le parti e i minori e Sono stati adottati provvedimenti Per_1 CP_1
provvisori con cui è stato disposto il collocamento provvisorio di presso la madre, Per_1
l'obbligo del resistente di contribuire al suo mantenimento con il versamento della somma di
Euro 250.00 mensili ed è stato regolamentato il diritto di visita paterno.
6. La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi. La parte resistente ha chiesto la riduzione dell'assegno ad Euro 150 e la previsione pagina 4 di 8 di una sanzione amministrativa per l'inottemperanza agli ordini del Tribunale riferendo condotte dell'odierna ricorrente di intralcio all'effettivo esercizio del diritto di frequentazione paterno. Ha chiesto inoltre la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno quantificato in Euro €10.880.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che debbano essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori adottati all'udienza di prima comparizione.
8. Quanto all'affidamento dei due figli minori, deve prendersi atto che le parti non hanno formulato alcuna richiesta di modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso che deve essere confermato non essendo emersi elementi per i quali la sua applicazione potrebbe essere pregiudizievole per i due figli delle parti.
9. Quanto al collocamento dei minori, dev'essere confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre, odierna ricorrente. Per_1
10. Va dato atto che il previgente regime, di cui è stata chiesta la modifica con l'introduzione del presente giudizio, prevedeva il collocamento di entrambi i minori presso ciascuno dei genitori alternativamente per periodi di sei mesi.
11. La giovane , in seguito ad alcune divergenze con il padre, ha deciso, dal mese di giugno Per_1 dell'anno 2023, di rimanere stabilmente presso la madre dando seguito a tale proposito.
12. L'odierno resistente ha dedotto che tale decisione della LI sarebbe stata soltanto Per_1
momentanea e sarebbe dovuta al tentativo della minore di sottrarsi alle regole impartite dal padre e di reagire alla contrarietà di quest'ultimo rispetto alla frequentazione di un ragazzo ritenuto “poco raccomandabile”, frequentazione peraltro già cessata al momento dell'audizione della minore.
13. Osserva il Tribunale che la minore , sentita dal Giudice relatore all'udienza del 16/5/2024, Per_1
ha riferito di vivere ormai stabilmente presso la madre, di avere con quest'ultima un ottimo rapporto e di preferire tale collocazione rispetto al previgente regime alternato, che prevedeva la permanenza per sei mesi presso l'uno ed altri sei mesi presso l'altro genitore.
14. Ritiene il Tribunale che debba essere confermata la collocazione della minore presso la madre in considerazione dell'età della minore (ormai quindicenne), del fermo proposito di quest'ultima di rimanere collocata stabilmente presso la madre e della conformità all'interesse della minore di tale nuova sistemazione, connotata da maggiore stabilità e continuità nelle abitudini di vita.
15. Quanto al regime di frequentazione padre-LI, dev'essere confermato quanto già disposto con i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice relatore. Il padre eserciterà pertanto il pagina 5 di 8 diritto di visita della minore in accordo con la madre, tenendo conto della volontà Per_1
manifestata dalla minore medesima. In caso di mancato accordo tra le parti, il padre eserciterà il diritto di visita incontrandola i pomeriggi di tre giorni infrasettimanali (in caso di mancato accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 16,00 alle 21,00); a settimane alterne, inoltre, il finesettimana, dalle 10,00 del sabato, alle 21,00 della domenica. Restano fermi, invece, gli accordi già raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale in ordine al regime alternato della frequentazione della minore nei periodi festivi ed estivo.
16. Quanto alla casa coniugale, va osservato che le parti, in sede di accordo di separazione, hanno convenuto l'assegnazione dell'abitazione all'odierno resistente in attesa della divisione del cespite, attualmente in regime di comproprietà indivisa tra loro, previa sua stima, con l'eventuale acquisto da parte del della quota della Non risulta che le parti CP_1 Pt_1
abbiano ancora dato seguito a tale accordo con la divisione del bene.
17. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disporre l'assegnazione della casa familiare all'odierna ricorrente.
18. Va infatti considerato che la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'odierno resistente determinerebbe un rilevante mutamento della esperienza quotidiana di vita e del contesto relazionale di tutti i componenti della famiglia, compreso l'altro figlio minore della coppia, che continua ad essere collocato paritariamente presso i due genitori in conformità al regime alternato convenuto in sede di separazione. Deve ritenersi che tale mutamento non sia allo stato giustificato dalle esigenze di tutela della continuità dell'habitat domestico della minore Per_1
tenuto conto che questa è ormai quindicenne, ha deciso volontariamente la sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e mantiene, in ogni caso, una stabile frequentazione della casa familiare nell'ambito della frequentazione del padre e del fratello Per_2
19. Quanto al mantenimento indiretto della minore da parte del padre, ritiene il Tribunale che Per_1
debba essere confermata la previsione, già contenuta nei provvedimenti provvisori adottati, di contribuzione nella misura di Euro 250,00 mensili.
20. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che il padre dei due minori percepisce mensilmente la somma di circa Euro 1.600,00 a titolo di retribuzione per il suo lavoro di insegnante;
percepisce inoltre ulteriori entrate nell'esercizio di attività professionale autonoma di tecnico informatico e insegnante in corsi di alfabetizzazione informatica. Si tratta di emolumenti di entità variabili che, a titolo esemplificativo, per l'anno 2024, sono quantificabili in Euro 360,00 per il mese di gennaio 2024, in Euro 178 per il mese di febbraio 2024, in Euro
706,00 per il mese di marzo 2024. Nell'anno 2023 risultano invece accrediti per circa 7.500,00 pagina 6 di 8 Euro quale reddito ulteriore rispetto a quello da lavoro dipendente. Il resistente è gravato da spese mensili di Euro 460,00 per la rata del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, di Euro 110,37 ed Euro 106,88 per debiti erariali contratti in costanza di matrimonio e rateizzati. è inoltre gravato dalle spese necessarie per il mantenimento di auto e moto, utenze, spese condominiali. La ricorrente percepisce un reddito invece di Euro 1.200,00 mensili circa e non risulta titolare di altre fonti di reddito.
21. Ritiene il Tribunale che, considerando le maggiore capacità reddituale dell'odierno resistente, nonché le spese mensili di cui è gravato, sia congruo il contributo al mantenimento indiretto della minore stabilito in Euro 250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Per_1
Tenuto conto dell'espressa domanda di parte ricorrente e del disposto di cui all'art. 473-bis.22 la decorrenza dell'obbligo di versamento del predetto contributo economico va stabilita al momento della domanda (10/11/2025).
22. Da ultimo, non vi sono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti invocati dalla parte resistente ai sensi dell'art 473-bis.39 c.p.c.. Non risultano infatti dimostrate specifiche e puntuali inadempienze della odierna ricorrente rispetto ai provvedimenti provvisori adottati.
L'unico documento depositato, infatti, risulta essere un verbale d'intervento dei Carabinieri della Stazione di Siculiana dal quale emerge la difficoltà riscontrata dall'odierno resistente nell'incontro con la minore in data 31/7/2024, dovuta, tuttavia, alla volontà della minore Per_1 di non incontrare il padre e non ad inadempimenti dell'odierna ricorrente.
23. Tenuto conto dell'oggetto e dell'esito della controversia, conclusasi con l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni vigenti tra le parti,
o dispone che la minore fermo l'affidamento congiunto ad entrambi i Persona_3
genitori, sia collocata presso il domicilio materno;
o dispone che il padre eserciti il diritto di visita della minore in accordo con la Per_1
madre e che, in caso di mancato accordo tra le parti, il padre eserciti il diritto di visita nei confronti della LI minore incontrandola, compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici e con la volontà manifestata da quest'ultima, i pomeriggi di tre giorni pagina 7 di 8 infrasettimanali (in caso di mancato accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle
16,00 alle 21,00); a settimane alterne, inoltre, il finesettimana, dalle 10,00 del sabato, alle 21,00 della domenica;
o dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento indiretto della minore;
la somma va corrisposta in via anticipata, Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
o restano ferme tutte le altre condizioni vigenti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e e ai rapporti patrimoniali tra le parti. Per_1 Per_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della Sezione Civile del 15/5/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Enrico Legnini dott. Marco Salvatori
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marco Salvatori Presidente dott. Vincenza Bennici Giudice dott. Enrico Legnini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2789/2023 promossa da:
, C.F. , nata ad [...] il [...], e residente a Parte_1 C.F._1
Realmonte in via Giuseppe Puglisi nr 51 ed elettivamente domiciliata in Agrigento presso lo studio dell'avv.to Teres'Alba Raguccia (CF: RGC – pec C.F._2
) sito in Agrigento alla via Fosse Ardeatine, 47 dalla quale è Email_1 rappresentata e difesa giusto mandato in calce all'atto di citazione;
ATTORE/I contro
, C.F. , nato in [...] il [...], residente a Controparte_1 C.F._3
Porto Empedocle (AG) nella via Antonino Cassarà s.n., elettivamente domiciliato in Palma di
Montechiaro, nella via Garda n. 35, presso lo studio legale dell'AVV. ROSSANA AVANZATO – C.F.
- PEC – che lo rappresenta e difende C.F._4 Email_2
come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
pagina 1 di 8 Nell'interesse della parte attrice: “l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni domanda avversa, Voglia: modificare le condizioni statuite nel ricorso congiunto di separazione personale dei coniugi e, per il
Per_ sopravvenire di giustificati motivi, disporre la modifica del collocamento prevalente della LI con la propria madre nell'abitazione coniugale sita in Porto Empedocle via Antonino Cassarà snc.; disporre in capo a la corresponsione alla sig.ra dell'assegno di Controparte_1 Parte_1
Per_ mantenimento in favore della LI pari ad € 400,00 stante le mutate nuove condizioni con effetto retroattivo al mese di Luglio 2023; disporre in ordine al diritto di visita che il sig. potrà CP_1
Per_ incontrare liberamente la LI , in caso di disaccordo due volte la settimana il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e due fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera
Per_ entro le ore 21.00; disporre che il sig. trascorrerà con la LI le feste principali in via CP_1 alternativa e ventuno giorni nel periodo estivo anche in maniera frazionata”;
Nell'interesse della parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Agrigento nella persona del
Dott. Legnini -stante il comportamento irrispettoso ed ambiguo della ricorrente nell'adempiere ai provvedimenti esecutivi e a collaborare all'educazione dei figli insieme all'ex coniuge, così per come Per_ statuito dal Tribunale di Agrigento, si chiede preliminarmente affinchè la LI minore possa crescere con l'affetto e la presenza costante del padre accanto, confermare la collocazione semestrale della minore presso il domicilio del padre. In subordine - rendere effettivamente esecutivi i provvedimenti di modifica del 24.06.24 stabilendo per il futuro una sanzione amministrativa da pagare per colui che non ottempera i provvedimenti che celebrano il diritto alla bigenitorialità, curato, attenzionato e oggetto di legiferazione nella riforma nella L 142/22, art. 473 e seguenti;
per l'effetto, condannare la ricorrente, per il comportamento non collaborativo e di osticità tenuto verso il sig.
fino ad oggi, alla sanzione economica giornaliera calcolata secondo l'art 473bis 39 cpc3, CP_1 per ogni giorno di ritardo o violazione di provvedimento, da calcolarsi secondo l'art 614 bis cpc;
condannare la ricorrente o applicare un risarcimento a favore del sig. , che subisce tali CP_1
inadempienze senza una giusto motivo o giustificazione valida dal luglio 2023 ad oggi che calcolato secondo l'art614 cpc e calcolando le inadempienze profuse per 12 mesi , considerati i minimi previsti per legge(€75,00 per ogni violazione ), ammonta a €10.8800, che lo stesso destinerà ai bisogni dei figli
Si chiede mantenere i provvedimenti nell'assegnazione della casa al sig. , nel rispetto della CP_1
stabilità dei minori;
- rigettare tutte le domande e le eccezioni sollevate da contro parte perché illegittime e non supportata da presupposto giuridico di diritto né di fatto;
- per la temerarietà delle dichiarazioni contradditorie rese in ricorso prive di sostegno probatorio , condannare la ricorrente a tutte le spese e competenze del giudizio ex articolo 116 del c.p.c. Rigettare tutte le richieste sollevate
pagina 2 di 8 da controparte perché infondate in fatto e diritto, e perché danno fondata prova di mala fede e disprezzo delle regole normative”;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 10/11/2023, ha esposto Parte_1
a. di aver contratto matrimonio in data 08/07/2003 con il sig. Controparte_1
b. che dall'unione matrimoniale sono nati due figli: (nato ad [...] il Persona_2
11/11/2007) e (nata ad [...] il [...]); Persona_3
c. che nel 2022 i coniugi addivenivano a separazione consensuale convenendo le condizioni seguenti omologate dal Tribunale con provvedimento del 17/4/2023:
i. affidamento in via paritaria dei figli e ad entrambi i Per_2 Persona_3
genitori con collocamento semestrale alternato presso ciascun genitore da concordare congiuntamente:
ii. mantenimento dei figli e da parte di ciascun coniuge in natura per Per_2 Per_1
il periodo della rispettiva coabitazione, con obbligo alla contribuzione delle spese straordinarie concordate nella misura del 50% ciascuno:
iii. esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, nei periodi di collocazione presso l'altro, in conformità al piano genitoriale concordato;
d. che nel mese di giugno dell'anno 2023 la minore avrebbe deciso di stabilirsi Per_1
definitivamente a casa della madre e ciò a causa dei numerosi diverbi avuti con il padre;
e. che il convenuto vivrebbe nell'abitazione di proprietà comune dei coniugi CP_1 nonostante l'accordo raggiunto tra le parti di procedersi in tempi brevi alla divisione e alla vendita dell'immobile in comproprietà tra di essi;
f. che il resistente presterebbe attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato quale docente presso una scuola pubblica con retribuzione mensile netta di circa € 1.700,00 ed eserciterebbe attività di lavoro autonomo quale tecnico informatico;
la resistente invece presterebbe attività lavorativa con contratto a tempo indeterminato presso la BRT SPA con sede in Milano, Via Tiziano nr° 32 con retribuzione mensile pari ad € 1129,86.
2. La ricorrente ha chiesto:
a. l'assegnazione a sé della casa familiare;
b. la previsione di un obbligo per il resistente di contribuire al mantenimento della LI
, ormai stabilmente convivente con la madre, con un equivalente in denaro pari ad Per_1
Euro 400,00 mensili;
pagina 3 di 8 c. la regolamentazione del diritto di visita paterno con riferimento al rapporto con la LI minore . Per_1
3. Il ricorso e il decreto di convocazione delle parti dinanzi al Giudice relatore sono stati notificati al resistente Controparte_1
4. Quest'ultimo si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda della ricorrente poiché non si sarebbe verificata alcuna sopravvenuta modifica delle condizioni di fatto successiva all'omologa dell'accordo di separazione. Ha riferito, al riguardo, che la permanenza della minore presso il domicilio materno sarebbe temporanea e determinata solo da un Per_1
dissidio passeggero derivato dal divieto paterno di frequentare un ragazzo ritenuto poco raccomandabile. Ha aggiunto che i due figli minori sarebbero stati accuditi, sin da tenera età, solo dal padre poiché la madre, per esigenze lavorative ed inclinazioni caratteriali, avrebbe preferito non adoperarsi personalmente nelle cure genitoriali, tanto che gli stessi minori in sede di udienza presidenziale nella causa di separazione avrebbero espresso il desiderio di vivere con il padre, salvo un successivo ripensamento. Ha infine affermato che la minore avrebbe manifestato il suo desiderio di vivere con la madre poiché quest'ultima avrebbe fatto concessioni eccessive in favore della LI oltre a non aver esercitato a dovere la responsabilità genitoriale, non impartendo i necessari divieti alla LI e non seguendola nel percorso scolastico. La minore, infatti, avrebbe fatto troppe assenze a scuola, il suo rendimento scolastico sarebbe calato e avrebbe partecipato ad una rissa. Il resistente ha infine contestato la pretesa della ricorrente di attribuzione dell'assegno con effetto retroattivo dal mese di luglio 2023 e la richiesta di rimborso delle mensilità di gennaio e febbraio 2023. Ha dedotto a quest'ultimo riguardo di vantare un credito nei confronti della ricorrente ben più elevato in quanto quest'ultima avrebbe sottratto 9.500,00 euro su 13.000,00 depositati nel conto cointestato con il
. Con riferimento alle condizioni reddituali ha affermato di percepire uno stipendio di CP_1
€ 1.560,00 circa mensili, di essere gravato dalla rata di mutuo della casa coniugale di € 2.868,00 ogni sei mesi, oltre alle spese domestiche e al pagamento mensile di euro 100,00 per la definizione agevolata di carichi tributari.
5. Sono state sentite le parti e i minori e Sono stati adottati provvedimenti Per_1 CP_1
provvisori con cui è stato disposto il collocamento provvisorio di presso la madre, Per_1
l'obbligo del resistente di contribuire al suo mantenimento con il versamento della somma di
Euro 250.00 mensili ed è stato regolamentato il diritto di visita paterno.
6. La causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per gli scritti conclusivi. La parte resistente ha chiesto la riduzione dell'assegno ad Euro 150 e la previsione pagina 4 di 8 di una sanzione amministrativa per l'inottemperanza agli ordini del Tribunale riferendo condotte dell'odierna ricorrente di intralcio all'effettivo esercizio del diritto di frequentazione paterno. Ha chiesto inoltre la condanna della parte ricorrente al risarcimento del danno quantificato in Euro €10.880.
7. Tutto ciò premesso, ritiene il Tribunale che debbano essere integralmente confermati i provvedimenti provvisori adottati all'udienza di prima comparizione.
8. Quanto all'affidamento dei due figli minori, deve prendersi atto che le parti non hanno formulato alcuna richiesta di modifica dell'attuale regime di affidamento condiviso che deve essere confermato non essendo emersi elementi per i quali la sua applicazione potrebbe essere pregiudizievole per i due figli delle parti.
9. Quanto al collocamento dei minori, dev'essere confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre, odierna ricorrente. Per_1
10. Va dato atto che il previgente regime, di cui è stata chiesta la modifica con l'introduzione del presente giudizio, prevedeva il collocamento di entrambi i minori presso ciascuno dei genitori alternativamente per periodi di sei mesi.
11. La giovane , in seguito ad alcune divergenze con il padre, ha deciso, dal mese di giugno Per_1 dell'anno 2023, di rimanere stabilmente presso la madre dando seguito a tale proposito.
12. L'odierno resistente ha dedotto che tale decisione della LI sarebbe stata soltanto Per_1
momentanea e sarebbe dovuta al tentativo della minore di sottrarsi alle regole impartite dal padre e di reagire alla contrarietà di quest'ultimo rispetto alla frequentazione di un ragazzo ritenuto “poco raccomandabile”, frequentazione peraltro già cessata al momento dell'audizione della minore.
13. Osserva il Tribunale che la minore , sentita dal Giudice relatore all'udienza del 16/5/2024, Per_1
ha riferito di vivere ormai stabilmente presso la madre, di avere con quest'ultima un ottimo rapporto e di preferire tale collocazione rispetto al previgente regime alternato, che prevedeva la permanenza per sei mesi presso l'uno ed altri sei mesi presso l'altro genitore.
14. Ritiene il Tribunale che debba essere confermata la collocazione della minore presso la madre in considerazione dell'età della minore (ormai quindicenne), del fermo proposito di quest'ultima di rimanere collocata stabilmente presso la madre e della conformità all'interesse della minore di tale nuova sistemazione, connotata da maggiore stabilità e continuità nelle abitudini di vita.
15. Quanto al regime di frequentazione padre-LI, dev'essere confermato quanto già disposto con i provvedimenti provvisori adottati dal Giudice relatore. Il padre eserciterà pertanto il pagina 5 di 8 diritto di visita della minore in accordo con la madre, tenendo conto della volontà Per_1
manifestata dalla minore medesima. In caso di mancato accordo tra le parti, il padre eserciterà il diritto di visita incontrandola i pomeriggi di tre giorni infrasettimanali (in caso di mancato accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle 16,00 alle 21,00); a settimane alterne, inoltre, il finesettimana, dalle 10,00 del sabato, alle 21,00 della domenica. Restano fermi, invece, gli accordi già raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale in ordine al regime alternato della frequentazione della minore nei periodi festivi ed estivo.
16. Quanto alla casa coniugale, va osservato che le parti, in sede di accordo di separazione, hanno convenuto l'assegnazione dell'abitazione all'odierno resistente in attesa della divisione del cespite, attualmente in regime di comproprietà indivisa tra loro, previa sua stima, con l'eventuale acquisto da parte del della quota della Non risulta che le parti CP_1 Pt_1
abbiano ancora dato seguito a tale accordo con la divisione del bene.
17. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per disporre l'assegnazione della casa familiare all'odierna ricorrente.
18. Va infatti considerato che la revoca dell'assegnazione della casa familiare all'odierno resistente determinerebbe un rilevante mutamento della esperienza quotidiana di vita e del contesto relazionale di tutti i componenti della famiglia, compreso l'altro figlio minore della coppia, che continua ad essere collocato paritariamente presso i due genitori in conformità al regime alternato convenuto in sede di separazione. Deve ritenersi che tale mutamento non sia allo stato giustificato dalle esigenze di tutela della continuità dell'habitat domestico della minore Per_1
tenuto conto che questa è ormai quindicenne, ha deciso volontariamente la sua collocazione prevalente presso l'abitazione della madre e mantiene, in ogni caso, una stabile frequentazione della casa familiare nell'ambito della frequentazione del padre e del fratello Per_2
19. Quanto al mantenimento indiretto della minore da parte del padre, ritiene il Tribunale che Per_1
debba essere confermata la previsione, già contenuta nei provvedimenti provvisori adottati, di contribuzione nella misura di Euro 250,00 mensili.
20. Dalla documentazione versata in atti risulta infatti che il padre dei due minori percepisce mensilmente la somma di circa Euro 1.600,00 a titolo di retribuzione per il suo lavoro di insegnante;
percepisce inoltre ulteriori entrate nell'esercizio di attività professionale autonoma di tecnico informatico e insegnante in corsi di alfabetizzazione informatica. Si tratta di emolumenti di entità variabili che, a titolo esemplificativo, per l'anno 2024, sono quantificabili in Euro 360,00 per il mese di gennaio 2024, in Euro 178 per il mese di febbraio 2024, in Euro
706,00 per il mese di marzo 2024. Nell'anno 2023 risultano invece accrediti per circa 7.500,00 pagina 6 di 8 Euro quale reddito ulteriore rispetto a quello da lavoro dipendente. Il resistente è gravato da spese mensili di Euro 460,00 per la rata del mutuo stipulato per l'acquisto della casa familiare, di Euro 110,37 ed Euro 106,88 per debiti erariali contratti in costanza di matrimonio e rateizzati. è inoltre gravato dalle spese necessarie per il mantenimento di auto e moto, utenze, spese condominiali. La ricorrente percepisce un reddito invece di Euro 1.200,00 mensili circa e non risulta titolare di altre fonti di reddito.
21. Ritiene il Tribunale che, considerando le maggiore capacità reddituale dell'odierno resistente, nonché le spese mensili di cui è gravato, sia congruo il contributo al mantenimento indiretto della minore stabilito in Euro 250,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie. Per_1
Tenuto conto dell'espressa domanda di parte ricorrente e del disposto di cui all'art. 473-bis.22 la decorrenza dell'obbligo di versamento del predetto contributo economico va stabilita al momento della domanda (10/11/2025).
22. Da ultimo, non vi sono i presupposti per l'adozione dei provvedimenti invocati dalla parte resistente ai sensi dell'art 473-bis.39 c.p.c.. Non risultano infatti dimostrate specifiche e puntuali inadempienze della odierna ricorrente rispetto ai provvedimenti provvisori adottati.
L'unico documento depositato, infatti, risulta essere un verbale d'intervento dei Carabinieri della Stazione di Siculiana dal quale emerge la difficoltà riscontrata dall'odierno resistente nell'incontro con la minore in data 31/7/2024, dovuta, tuttavia, alla volontà della minore Per_1 di non incontrare il padre e non ad inadempimenti dell'odierna ricorrente.
23. Tenuto conto dell'oggetto e dell'esito della controversia, conclusasi con l'accoglimento solo parziale delle domande attoree, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- a parziale modifica delle condizioni vigenti tra le parti,
o dispone che la minore fermo l'affidamento congiunto ad entrambi i Persona_3
genitori, sia collocata presso il domicilio materno;
o dispone che il padre eserciti il diritto di visita della minore in accordo con la Per_1
madre e che, in caso di mancato accordo tra le parti, il padre eserciti il diritto di visita nei confronti della LI minore incontrandola, compatibilmente con gli impegni Per_1
scolastici e con la volontà manifestata da quest'ultima, i pomeriggi di tre giorni pagina 7 di 8 infrasettimanali (in caso di mancato accordo, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, dalle
16,00 alle 21,00); a settimane alterne, inoltre, il finesettimana, dalle 10,00 del sabato, alle 21,00 della domenica;
o dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente la somma di € 250,00 mensili per il mantenimento indiretto della minore;
la somma va corrisposta in via anticipata, Per_1
entro il giorno 10 di ogni mese e sarà soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici Istat;
o restano ferme tutte le altre condizioni vigenti in merito all'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori e e ai rapporti patrimoniali tra le parti. Per_1 Per_2
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della Sezione Civile del 15/5/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Enrico Legnini dott. Marco Salvatori
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