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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 24/07/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA SEZIONE CIVILE – CONTROVERSIE DEL LAVORO
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22 luglio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 341/2020 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari via Muroni 5/C, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Campus
( , ed Ettore Fais ( , C.F._2 Email_1 C.F._3
fax 1782734317 che la rappresentano e difendono, Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del in carica CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Spiga
( e-mail: e dall'Avv. Roberto Di Tucci (c.fisc. C.F._4 Email_3
- e-mail: , ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_4 presso gli stessi in Cagliari, Via Sonnino 96,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento malattia professionale da mobbing.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Previa occorrenda CTU, CP_1 accerti e dichiari la natura professionale della patologia lamentata dall'odierna ricorrente. 2)
Accerti e dichiari il diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita o in capitale per
l'inabilità permanente da malattia contratta in occasione e per l'effetto dell'attività lavorativa svolta. 3) Per l'effetto condanni L (c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 con sede in Piazza Marconi 8 a Sassari, a corrispondere all'odierna ricorrente i relativi ratei nell'ammontare previsti dalla vigente normativa. 4) Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori del giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stata assunta nel dicembre del 2015 presso il Comune di Palau come responsabile del settore socioculturale;
- Che una volta insediatasi ha riscontrato che molte delle procedure ordinarie (gare d'appalto, concessioni di strutture e immobili comunali, contributi economici per indigenti, concorsi pubblici, alloggi popolari ecc.) del settore nel quale operava non erano, dal proprio punto di vista, gestite come la legge prescriveva;
- Che tra dicembre 2015 e gennaio 2016, ha dettagliato la situazione riscontrata sia alla
Segretaria Comunale , Responsabile Anticorruzione che al Sindaco Parte_2
e al Vicesindaco oltre che al proprio Responsabile Persona_1 Persona_2
Persona_3
- Che a seguito di dette segnalazioni, è stata “invitata” da amministratori comunali e alcuni dipendenti a disinteressarsi della questione e a non denunciare i fatti alla Procura, poiché altrimenti avrebbero provveduto a sanzionarla disciplinarmente sino a licenziarla;
- Che tra gennaio e marzo del 2016, benché impaurita dalle minacce ricevute e dalle denigrazioni avvenute anche in pubblico, ha deciso comunque di scrivere una denuncia da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, denuncia che fece visionare agli amministratori comunali e ai superiori gerarchici;
- Che a marzo 2016 il Settore della è stato effettivamente accorpato a quello degli T_
Affari generali ed è stato individuato un altro Responsabile, Per_4
- Che nel corso di una riunione tenutasi negli uffici del Sindaco a fine marzo, alla quale erano presenti oltre ad alcuni amministratori anche il Sindaco, il Vicesindaco, la
2 Per_ Segretaria ed i Responsabili Piga e la è stata informata che sarebbe stata T_ sostituita da due assistenti sociali, e entrambe presenti Persona_5 Persona_6 alla stessa riunione;
pertanto, già in seguito a tale riunione, ma ufficialmente solo a maggio, la ricorrente è stata di fatto privata delle sue mansioni che sono state affidate alle due citate assistenti sociali;
- Che tra febbraio e agosto del 2016, per la grave situazione riscontrata e a seguito di gravi e ripetuti scontri con gli organi politici ed amministrativi dell'Ente, è stata colta al lavoro da vari malori, quali attacchi di ansia, panico e svenimenti che ne hanno causato la caduta al suolo provocando in due occasioni dei traumi cranici, cervicali ed altre lesioni che hanno richiesto in una occasione anche l'intervento del 118. Tali malori hanno causato lunghi periodi di infortunio e malattia oltre alla presa in carico della ricorrente dal Centro di Salute Mentale dove le è stato riconosciuto un Disturbo
Depressivo Reattivo in commorbilità con attacchi di panico per il quale la stessa ha iniziato ad assumere sonniferi, antidepressivi e ansiolitici. In seguito a tali avvenimenti, il medico del lavoro di Palau, Dott. , ha revocato alla ricorrente l'idoneità Persona_7 alla mansione per stress da lavoro correlato per oltre un anno;
- Di essere stata sanzionata ingiustamente con due distinti provvedimenti disciplinari impugnati dinanzi all'intestato Tribunale con procedimento avente R.G. n. 578/2016;
- Che nel marzo del 2017, a seguito delle denunce presentate dalla ricorrente, la Guardia di Finanza di Olbia, delegata per le indagini dalla Procura di Tempio Pausania, ha arrestato Sindaco e Vicesindaco del , con il conseguente scioglimento Controparte_3 del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario Straordinario, , Parte_3 oltre all'iscrizione nel registro degli indagati della Segretaria Comunale, e di vari
Responsabili di Settore oltre che varie ditte e privati;
- Che condotte demansionanti e vessatorie sono proseguite anche dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale nel 2018;
- Che in data 02/11/2016 ha inoltrato, richiesta all' per il riconoscimento come CP_1 malattia professionale del disturbo depressivo reattivo grave, in comorbilità con attacchi di panico da cui era affetta. Sottoposta a visita medica da parte dell' con CP_1 provvedimento datato 23.02.2017, l' ha respinto la domanda sostenendo che “gli CP_4 accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta e la malattia denunciata”.
3 Cotituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così concluso: CP_1
“Voglia il Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa: - in via principale, rigettare il ricorso per mancata prova dei fatti costitutivi del proprio eventuale diritto e, quindi, per infondatezza;
- in subordine, rigettare il ricorso per mancata esposizione ad un concreto rischio professionale.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU ed escussione testi di parte ricorrente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Secondo il risalente e costante orientamento giurisprudenziale della suprema Corte in materia di assicurazione sociale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. Lo stesso orientamento è stato riaffermato dalla stessa corte, a proposito dell'art. 3 dello stesso D.P.R., nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela, ancorché certamente non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come “rischio assicurato”), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.
L'evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normativo nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto, apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (cfr. Cass. 7313/2016).
Ulteriore estensione dell'ambito della tutela assicurativa è stata realizzata sulla scorta della nozione centrale di rischio ambientale, che vale oggi a delimitare tanto oggettivamente le attività protette dall'assicurazione (lo spazio entro il quale esse si esercitano, a prescindere dalla diretta adibizione ad una macchina), quanto ad individuare i soggetti che sono tutelati nell'ambito dell'attività lavorativa (tutti i soggetti che frequentano lo stesso luogo a prescindere dalla “manualità” della mansione e a prescindere dal fatto che siano addetti alla stessa macchina). Tanto in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui a parità di rischio occorre riconoscere parità di tutela (con riferimento al rischio ambientale, Corte Cost.
4.7.74 n. 206; 9.7.1977 n. 114). In tal senso la suprema Corte si è espressa a Sez. Unite con la pronuncia 3476/1994 rapportando la tutela
4 assicurativa "al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine", essendo appunto la pericolosità data dall'ambiente di lavoro.
Ed ancora, nella stessa direzione muove, soprattutto, la nota sentenza della Corte Cost.
n. 179/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del Testo Unico n. 1124 del 1965, art. 3, comma 1, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”, talché, come riconosciuto anche dalla corte di Cassazione con sentenza n.
5577/1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla L. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4, dal quale risulta che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”. L'approdo, cui conduce questo lungo excursus, porta dunque ad affermare che, nell'ambito del sistema del TU 1124/1965, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica
(come peraltro prevede oggi a fini preventivi del T.U. n. 81/2008 art. 28, comma 1).
Pertanto, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, CP_1 dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia. A tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore considerato in quanto persona, dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla Corte Cost. l'“oggetto della tutela dell'art. 38, non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di
5 tutela” (sentenza n. 100 del 2.3.1991).
In tale ottica, pertanto, non può neppure sostenersi che il premio assicurativo abbia CP_1 la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle tabelle, assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui ricostruiti.
Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento del ricorso deve essere accertata la sussistenza del nesso di causa tra l'attività lavorativa e la malattia, precisando che tale onere probatorio, trattandosi di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore.
La prima verifica da effettuarsi è se le condotte allegate dalla ricorrente possano essere definite come persecutorie e mobbizzanti. Tali condotte troverebbero il loro movente nella volontà della di denunciare la precedente illegale gestione delle procedure concorsuali T_
e di gestione dell'amministrazione del . Controparte_3
E' noto che per mobbing si intende comunemente una condotta della parte datoriale, del superiore gerarchico o di altri colleghi di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nell'ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva sono quindi rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
L'onere della prova circa la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito grava sul lavoratore che si dichiari vittima dello stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Va fatta una premessa, il periodo che viene in rilievo ai fini della decisione del presente giudizio è quello che va indicativamente da gennaio ad agosto del 2016, risultando dai certificati allegati e dalle stesse conclusioni del CTU (pag. 11), che il disturbo ansioso depressivo che affligge la si è manifestato a seguito del suddetto periodo. T_
Dalle dichiarazioni dei testi escussi di parte ricorrente, e Testimone_1
, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova della emarginazione della Testimone_2 ricorrente. Rispondendo al capitolo di prova n. 4 (“Vero che nel 2016 il dottor e Per_4 chiesero alla dottoressa e alla dottoressa , non ancora assunte, Persona_2 Per_6 Per_5
6 se avessero voluto prendere il posto della dottoressa lasciando la ricorrente senza T_ nessun incarico”), l'unico - tra i capi di prova articolati - utile a provare lo stato di emarginazione e il demansionamento della ricorrente nel primo semestre del 2016, la teste ha riferito “questo è quello che si diceva nei corridoi del ”. Tes_1 Controparte_3
Il teste , convivente della ricorrente, ha dichiarato rispondendo al medesimo Tes_2 capitolo: “è vero. Io lo so perché all'epoca ero assessore presso il . ADR: io Controparte_3 non ero presente al momento della richiesta fatta da e alle Per_4 Persona_2 dottoresse e . Lo so perché c'era stato un confronto tra noi amministratori ed era Per_6 Per_5 emersa la volontà di estromettere la .” T_
Le dichiarazioni ora riportate risultano troppo generiche e inoltre, per ciò che concerne il , non pienamente indifferenti dato il rapporto affettivo esistente con la ricorrente, e Tes_2 comunque non provano nulla circa il fatto che la sia stata effettivamente emarginata e T_ lasciata senza incarichi.
Tale conclusione non muta neppure a fronte delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dalla dott.ssa assunta presso il Comune di Palau nel maggio del 2016. Essa ha Persona_5 riferito: “Effettivamente ho notato che la dott.ssa si trovasse isolata rispetto ai vertici T_ dell'Ente, ma io, , e le siamo sempre state vicine come ad Parte_4 Persona_8 ogni altro collega. Non sono mai stata messa in guardia nei confronti della dott.ssa ma T_ veniva indicata come "quella lì" e ho capito, sin da subito, che non godesse del rispetto dei vertici. Ho subito immaginato fosse conseguenza degli articoli sul giornale che avevo potuto leggere che rivelavano il conflitto tra la dott.ssa , la cittadinanza e i vertici del T_
Comune.”.
Che certamente vi fosse uno stato di tensione tra la ricorrente e l'amministrazione comunale non può negarsi, ma che ciò si sia tradotto in condotte mobbizzanti non è stato provato. La , da ritenersi attendibile in quanto le sue dichiarazioni trovano un riscontro Per_5 anche in quanto allegato dalla ricorrente (ad esempio circa la sussistenza di un conflitto con i vertici dell'amministrazione, oppure circa il fatto che la suddivisione delle mansioni decisa all'esito della riunione dell'aprile del 2016 non era state formalizzata dal loro superiore in un documento), pur rappresentando un conflitto tra la e i vertici dell'amministrazione, ha T_ riferito che lei e altre colleghe le sono comunque state vicino e che mai nessuno l'ha messa in guardia nei confronti della , confermando quindi che, pur essendoci una situazione di T_ conflitto, a lei non risultavano condotte dei vertici finalizzate a isolarla dall'ambiente lavorativo.
7 Quanto al lamentato demansionamento subito, va evidenziato che esso non trova alcun convincente riscontro nemmeno nei documenti allegati. A tal proposito vengono in rilievo i doc. 3 (nominato “memorie difensive” relativo al procedimento giudiziale avente ad oggetto l'impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente) e 8 (nominato “ricorso all' ) contenuti nell'allegato n. 6 al ricorso. Nel doc. 3 la ricorrente afferma che dopo essere CP_1 stata assente per malattia, al suo rientro, nonostante le richieste di assegnazione di incarichi, solo il 24 maggio 2016 il suo superiore gliene assegnò due, i quali furono prontamente evasi il giorno successivo. Con il suddetto doc. 8, invece, la comunicò all' di essere stata T_ CP_1 assente dal lavoro per infortunio dal 1° aprile al 16 maggio 2016, con la conseguenza che l'assegnazione di incarichi avvenuta a distanza di una settimana dal suo rientro non può costituire una ipotesi di demansionamento.
Sempre nel doc. 3 ora richiamato, la ricorrente prosegue affermando che successivamente, in data 14 giugno 2016, ci fu un'altra assegnazione, ma a suo dire si trattava di mansioni inferiori rispetto a quelle di sua competenza.
Tali affermazioni non trovano alcun conforto nelle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dalla dott.ssa la quale ha dichiarato che a seguito di una riunione tenutasi nell'aprile del Per_5
2016 si era stabilito che la si sarebbe dovuta occupare degli appalti in scadenza e lei (la T_
) dei servizi al pubblico. Tale dichiarazione è viceversa riscontrata nel documento Per_5
“memorie difensive” appena sopra richiamato, in cui a pagina 7 è la stessa ricorrente a riferire che con la lettera del 24 maggio 2016 il suo superiore le chiese di predisporre due capitolati di gara, confermando quindi la suddivisione degli incarichi indicata dalla Carta in sede di s.i.t.
Quest'ultima ha poi confermato che nonostante durante la suddetta riunione fosse stata stabilita una assegnazione degli incarichi, essa non fu mai formalizzata dal responsabile.
Dall'esame di tutte le dichiarazioni sopra richiamate, comprese quelle rese dai testi escussi, non può dirsi provato il demansionamento della ricorrente. Le allegazioni della ricorrente, infatti, non trovano alcuno specifico riscontro in nessuna dichiarazione dei testi escussi, tra l'altro, le suddette allegazioni sono generiche e insufficienti, non essendo state specificate le mansioni a cui avrebbe dovuto essere adibita da inquadramento professionale e quelle a cui è stata concretamente adibita il 14 giugno 2016.
Quanto alle affermazioni rese nel corso del Consiglio comunale dell'aprile del 2016, si ritiene che, ad eccezione della frase “Noi non potevamo dare una posizione organizzativa ad una persona che non era normale”, che è da ritenersi certamente offensiva e denigratoria, tutte le altre frasi ed espressioni pronunciate non hanno una finalità persecutoria, ma integrano delle legittime valutazioni negative sull'operato della ricorrente. Anche la frase pronunciata dal
8 consigliere “La è diventata improvvisamente un mostro”, se ricondotta all'interno Per_9 T_ del suo discorso, non ha il significato di aggettivare in senso assoluto la ricorrente come un
“mostro”, bensì tale termine è utilizzato per schernire ed esagerare il cambio di opinione dell'amministrazione sulla reputazione della . T_
La pronuncia di una sola frase denigratoria non è ovviamente sufficiente a provare il mobbing.
Quanto, infine, all'episodio del minacciato trasferimento della ricorrente in un ufficio isolato presso il porto turistico, trasferimento poi non concretizzatosi, si ritiene che esso sia stato l'unico effettivamente in grado di integrare una condotta di mobbing, anche a prescindere dal fatto che alla fine non si è verificato. Tuttavia, trattasi di un episodio isolato, il quale, pertanto, in assenza della prova di altri episodi della stessa matrice, non è sufficiente a provare che la ricorrente sia stata vittima di mobbing.
Infine, va evidenziato che parte ricorrente, pur avendo sostenuto l'irrogazione di due provvedimenti disciplinari illegittimi, non ha documentato l'esito del procedimento d'impugnazione instaurato col procedimento R.G. n. 578/2016, conseguentemente tale allegazione non assume alcun rilievo ai fini della decisione.
La mancata prova di una molteplicità di comportamenti aventi carattere persecutorio, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato a danno della ricorrente, impone il rigetto del ricorso.
Relativamente alla CTU preme evidenziare che la conclusione a cui è arrivato il consulente, circa la sussistenza di condotte di mobbing, è irrilevante ai fini della decisione dello scrivente. Innanzitutto, perché l'accertamento del mobbing è di competenza esclusiva del giudice, trattandosi di un evento la cui valutazione concerne circostanze fattuali che devono essere provate dal lavoratore nel corso del processo e non presupponenti conoscenze mediche specifiche. Il consulente medico è chiamato a valutare l'esistenza di un danno biologico e il nesso tra questo e l'evento (ovverosia le condotte mobbizzanti) qualora il giudice lo ritenga provato. Tanto è vero che, correttamente, il quesito posto al CTU non contemplava l'accertamento della sussistenza di condotte di vessatorie. Inoltre, va evidenziato che le conclusioni a cui è pervenuto il medico sulla esistenza di condotte persecutorie si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni della ricorrente senza alcun riferimento a riscontri probatori emersi nel corso del giudizio, con la conseguenza che tali conclusioni sarebbero comunque inattendibili.
Considerato che all'esito dell'istruttoria sono emersi elementi indiziari circa quanto sostenuto da parte ricorrente, ma che il ricorso non può trovare accoglimento in quanto si crede
9 che non sia stata raggiunta la prova della perpetrazione di condotte mobbizzanti a danno della ricorrente, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 24/07/2025
Il giudice
Ugo Iannini
10
In persona del dott. Ugo Iannini in funzione di giudice del Lavoro, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 22 luglio 2025), ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 341/2020 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Sassari via Muroni 5/C, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Campus
( , ed Ettore Fais ( , C.F._2 Email_1 C.F._3
fax 1782734317 che la rappresentano e difendono, Email_2
RICORRENTE
E
(C.F. ), in persona del in carica CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Paolo Spiga
( e-mail: e dall'Avv. Roberto Di Tucci (c.fisc. C.F._4 Email_3
- e-mail: , ed elettivamente domiciliato C.F._5 Email_4 presso gli stessi in Cagliari, Via Sonnino 96,
RESISTENTE
OGGETTO: accertamento malattia professionale da mobbing.
CONCLUSIONI: come in atti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio Parte_1
l' chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Previa occorrenda CTU, CP_1 accerti e dichiari la natura professionale della patologia lamentata dall'odierna ricorrente. 2)
Accerti e dichiari il diritto alla costituzione dell'indennizzo in rendita o in capitale per
l'inabilità permanente da malattia contratta in occasione e per l'effetto dell'attività lavorativa svolta. 3) Per l'effetto condanni L (c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., CP_1 P.IVA_1 con sede in Piazza Marconi 8 a Sassari, a corrispondere all'odierna ricorrente i relativi ratei nell'ammontare previsti dalla vigente normativa. 4) Con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori del giudizio, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.”.
A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto:
- Di essere stata assunta nel dicembre del 2015 presso il Comune di Palau come responsabile del settore socioculturale;
- Che una volta insediatasi ha riscontrato che molte delle procedure ordinarie (gare d'appalto, concessioni di strutture e immobili comunali, contributi economici per indigenti, concorsi pubblici, alloggi popolari ecc.) del settore nel quale operava non erano, dal proprio punto di vista, gestite come la legge prescriveva;
- Che tra dicembre 2015 e gennaio 2016, ha dettagliato la situazione riscontrata sia alla
Segretaria Comunale , Responsabile Anticorruzione che al Sindaco Parte_2
e al Vicesindaco oltre che al proprio Responsabile Persona_1 Persona_2
Persona_3
- Che a seguito di dette segnalazioni, è stata “invitata” da amministratori comunali e alcuni dipendenti a disinteressarsi della questione e a non denunciare i fatti alla Procura, poiché altrimenti avrebbero provveduto a sanzionarla disciplinarmente sino a licenziarla;
- Che tra gennaio e marzo del 2016, benché impaurita dalle minacce ricevute e dalle denigrazioni avvenute anche in pubblico, ha deciso comunque di scrivere una denuncia da trasmettere all'Autorità Giudiziaria, denuncia che fece visionare agli amministratori comunali e ai superiori gerarchici;
- Che a marzo 2016 il Settore della è stato effettivamente accorpato a quello degli T_
Affari generali ed è stato individuato un altro Responsabile, Per_4
- Che nel corso di una riunione tenutasi negli uffici del Sindaco a fine marzo, alla quale erano presenti oltre ad alcuni amministratori anche il Sindaco, il Vicesindaco, la
2 Per_ Segretaria ed i Responsabili Piga e la è stata informata che sarebbe stata T_ sostituita da due assistenti sociali, e entrambe presenti Persona_5 Persona_6 alla stessa riunione;
pertanto, già in seguito a tale riunione, ma ufficialmente solo a maggio, la ricorrente è stata di fatto privata delle sue mansioni che sono state affidate alle due citate assistenti sociali;
- Che tra febbraio e agosto del 2016, per la grave situazione riscontrata e a seguito di gravi e ripetuti scontri con gli organi politici ed amministrativi dell'Ente, è stata colta al lavoro da vari malori, quali attacchi di ansia, panico e svenimenti che ne hanno causato la caduta al suolo provocando in due occasioni dei traumi cranici, cervicali ed altre lesioni che hanno richiesto in una occasione anche l'intervento del 118. Tali malori hanno causato lunghi periodi di infortunio e malattia oltre alla presa in carico della ricorrente dal Centro di Salute Mentale dove le è stato riconosciuto un Disturbo
Depressivo Reattivo in commorbilità con attacchi di panico per il quale la stessa ha iniziato ad assumere sonniferi, antidepressivi e ansiolitici. In seguito a tali avvenimenti, il medico del lavoro di Palau, Dott. , ha revocato alla ricorrente l'idoneità Persona_7 alla mansione per stress da lavoro correlato per oltre un anno;
- Di essere stata sanzionata ingiustamente con due distinti provvedimenti disciplinari impugnati dinanzi all'intestato Tribunale con procedimento avente R.G. n. 578/2016;
- Che nel marzo del 2017, a seguito delle denunce presentate dalla ricorrente, la Guardia di Finanza di Olbia, delegata per le indagini dalla Procura di Tempio Pausania, ha arrestato Sindaco e Vicesindaco del , con il conseguente scioglimento Controparte_3 del Consiglio Comunale e la nomina di un Commissario Straordinario, , Parte_3 oltre all'iscrizione nel registro degli indagati della Segretaria Comunale, e di vari
Responsabili di Settore oltre che varie ditte e privati;
- Che condotte demansionanti e vessatorie sono proseguite anche dopo l'insediamento della nuova amministrazione comunale nel 2018;
- Che in data 02/11/2016 ha inoltrato, richiesta all' per il riconoscimento come CP_1 malattia professionale del disturbo depressivo reattivo grave, in comorbilità con attacchi di panico da cui era affetta. Sottoposta a visita medica da parte dell' con CP_1 provvedimento datato 23.02.2017, l' ha respinto la domanda sostenendo che “gli CP_4 accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere il nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stata esposta e la malattia denunciata”.
3 Cotituitosi, ha contestato tutto quanto ex adverso rappresentato e ha così concluso: CP_1
“Voglia il Sig. Giudice, ogni contraria istanza disattesa: - in via principale, rigettare il ricorso per mancata prova dei fatti costitutivi del proprio eventuale diritto e, quindi, per infondatezza;
- in subordine, rigettare il ricorso per mancata esposizione ad un concreto rischio professionale.”.
La causa è stata istruita documentalmente e mediante CTU ed escussione testi di parte ricorrente.
Così sinteticamente riassunti i fatti di causa, il giudice osserva quanto segue.
Secondo il risalente e costante orientamento giurisprudenziale della suprema Corte in materia di assicurazione sociale di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 1, rileva non soltanto il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il c.d. rischio specifico improprio, ossia non strettamente insito nell'atto materiale della prestazione ma collegato con la prestazione stessa. Lo stesso orientamento è stato riaffermato dalla stessa corte, a proposito dell'art. 3 dello stesso D.P.R., nella sentenza n. 3227/2011, con la quale la protezione assicurativa è stata estesa alla malattia riconducibile all'esposizione al fumo passivo di sigaretta subita dal lavoratore nei luoghi di lavoro, ritenuta meritevole di tutela, ancorché certamente non in quanto dipendente dalla prestazione pericolosa in sé e per sé considerata (come “rischio assicurato”), ma soltanto in quanto connessa al fatto oggettivo dell'esecuzione di un lavoro all'interno di un determinato ambiente.
L'evoluzione in discorso si riallaccia pure a quella registrata a livello normativo nell'ambito dell'infortunio in itinere, ai sensi del D. Lgs. n. 38 del 2000, art. 12, il quale esclude in realtà qualsiasi rilevanza all'entità professionale del rischio o alla tipologia della specifica attività lavorativa cui l'infortunato sia addetto, apprestando tutela ad un rischio generico (quello della strada) cui soggiace, in realtà, qualsiasi persona che lavori (cfr. Cass. 7313/2016).
Ulteriore estensione dell'ambito della tutela assicurativa è stata realizzata sulla scorta della nozione centrale di rischio ambientale, che vale oggi a delimitare tanto oggettivamente le attività protette dall'assicurazione (lo spazio entro il quale esse si esercitano, a prescindere dalla diretta adibizione ad una macchina), quanto ad individuare i soggetti che sono tutelati nell'ambito dell'attività lavorativa (tutti i soggetti che frequentano lo stesso luogo a prescindere dalla “manualità” della mansione e a prescindere dal fatto che siano addetti alla stessa macchina). Tanto in conformità al principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui a parità di rischio occorre riconoscere parità di tutela (con riferimento al rischio ambientale, Corte Cost.
4.7.74 n. 206; 9.7.1977 n. 114). In tal senso la suprema Corte si è espressa a Sez. Unite con la pronuncia 3476/1994 rapportando la tutela
4 assicurativa "al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine", essendo appunto la pericolosità data dall'ambiente di lavoro.
Ed ancora, nella stessa direzione muove, soprattutto, la nota sentenza della Corte Cost.
n. 179/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del Testo Unico n. 1124 del 1965, art. 3, comma 1, nella parte in cui non prevede che “l'assicurazione contro le malattie professionali nell'industria è obbligatoria anche per le malattie diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate concernenti le dette malattie e da quelle causate da una lavorazione specificata”, talché, come riconosciuto anche dalla corte di Cassazione con sentenza n.
5577/1998, l'assicurazione contro le malattie professionali è obbligatoria per tutte le malattie anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al citato testo unico e da quelle causate da una lavorazione specificata o da un agente patogeno indicato nelle tabelle stesse, purché si tratti di malattie delle quali sia comunque provata la causa di lavoro.
Tale interpretazione è oggi confermata testualmente dalla L. n. 38 del 2000, art. 10, comma 4, dal quale risulta che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale”. L'approdo, cui conduce questo lungo excursus, porta dunque ad affermare che, nell'ambito del sistema del TU 1124/1965, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l'organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione, dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica
(come peraltro prevede oggi a fini preventivi del T.U. n. 81/2008 art. 28, comma 1).
Pertanto, ogni forma di tecnopatia che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa risulta assicurata all' anche se non è compresa tra le malattie tabellate o tra i rischi tabellati, CP_1 dovendo in tale caso il lavoratore dimostrare soltanto il nesso di causa tra la lavorazione patogena e la malattia. A tale ricostruzione fa altresì riscontro il fondamento della tutela assicurativa, il quale ai sensi dell'art. 38 Cost., deve essere ricercato, non tanto nella nozione di rischio assicurato o di traslazione del rischio, ma nella protezione del bisogno a favore del lavoratore considerato in quanto persona, dato che la tutela dell'art. 38 non ha per oggetto l'eventualità che l'infortunio si verifichi, ma l'infortunio in sé; ed è questo e non la prima l'evento generatore del bisogno tutelato, sia in termini individuali che sociali, posto che, come riconosciuto dalla Corte Cost. l'“oggetto della tutela dell'art. 38, non è il rischio di infortuni o di malattia professionale, bensì questi eventi in quanto incidenti sulla capacità di lavoro e collegati da un nesso causale con attività tipicamente valutata dalla legge come meritevole di
5 tutela” (sentenza n. 100 del 2.3.1991).
In tale ottica, pertanto, non può neppure sostenersi che il premio assicurativo abbia CP_1 la funzione di delimitare la tutela assicurativa a rischi precisamente individuati in base alle tabelle, assolvendo invece la precipua funzione di provvedere al finanziamento del sistema, in conformità ai requisiti costitutivi della tutela nei termini fin qui ricostruiti.
Ciò premesso, ai fini dell'accoglimento del ricorso deve essere accertata la sussistenza del nesso di causa tra l'attività lavorativa e la malattia, precisando che tale onere probatorio, trattandosi di malattia non tabellata, incombe sul lavoratore.
La prima verifica da effettuarsi è se le condotte allegate dalla ricorrente possano essere definite come persecutorie e mobbizzanti. Tali condotte troverebbero il loro movente nella volontà della di denunciare la precedente illegale gestione delle procedure concorsuali T_
e di gestione dell'amministrazione del . Controparte_3
E' noto che per mobbing si intende comunemente una condotta della parte datoriale, del superiore gerarchico o di altri colleghi di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nell'ambiente di lavoro, che si risolve in reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità.
Ai fini della configurabilità della condotta lesiva sono quindi rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio;
b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore;
d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio.
L'onere della prova circa la ricorrenza degli elementi costitutivi dell'illecito grava sul lavoratore che si dichiari vittima dello stesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Va fatta una premessa, il periodo che viene in rilievo ai fini della decisione del presente giudizio è quello che va indicativamente da gennaio ad agosto del 2016, risultando dai certificati allegati e dalle stesse conclusioni del CTU (pag. 11), che il disturbo ansioso depressivo che affligge la si è manifestato a seguito del suddetto periodo. T_
Dalle dichiarazioni dei testi escussi di parte ricorrente, e Testimone_1
, si ritiene che non sia stata raggiunta la prova della emarginazione della Testimone_2 ricorrente. Rispondendo al capitolo di prova n. 4 (“Vero che nel 2016 il dottor e Per_4 chiesero alla dottoressa e alla dottoressa , non ancora assunte, Persona_2 Per_6 Per_5
6 se avessero voluto prendere il posto della dottoressa lasciando la ricorrente senza T_ nessun incarico”), l'unico - tra i capi di prova articolati - utile a provare lo stato di emarginazione e il demansionamento della ricorrente nel primo semestre del 2016, la teste ha riferito “questo è quello che si diceva nei corridoi del ”. Tes_1 Controparte_3
Il teste , convivente della ricorrente, ha dichiarato rispondendo al medesimo Tes_2 capitolo: “è vero. Io lo so perché all'epoca ero assessore presso il . ADR: io Controparte_3 non ero presente al momento della richiesta fatta da e alle Per_4 Persona_2 dottoresse e . Lo so perché c'era stato un confronto tra noi amministratori ed era Per_6 Per_5 emersa la volontà di estromettere la .” T_
Le dichiarazioni ora riportate risultano troppo generiche e inoltre, per ciò che concerne il , non pienamente indifferenti dato il rapporto affettivo esistente con la ricorrente, e Tes_2 comunque non provano nulla circa il fatto che la sia stata effettivamente emarginata e T_ lasciata senza incarichi.
Tale conclusione non muta neppure a fronte delle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dalla dott.ssa assunta presso il Comune di Palau nel maggio del 2016. Essa ha Persona_5 riferito: “Effettivamente ho notato che la dott.ssa si trovasse isolata rispetto ai vertici T_ dell'Ente, ma io, , e le siamo sempre state vicine come ad Parte_4 Persona_8 ogni altro collega. Non sono mai stata messa in guardia nei confronti della dott.ssa ma T_ veniva indicata come "quella lì" e ho capito, sin da subito, che non godesse del rispetto dei vertici. Ho subito immaginato fosse conseguenza degli articoli sul giornale che avevo potuto leggere che rivelavano il conflitto tra la dott.ssa , la cittadinanza e i vertici del T_
Comune.”.
Che certamente vi fosse uno stato di tensione tra la ricorrente e l'amministrazione comunale non può negarsi, ma che ciò si sia tradotto in condotte mobbizzanti non è stato provato. La , da ritenersi attendibile in quanto le sue dichiarazioni trovano un riscontro Per_5 anche in quanto allegato dalla ricorrente (ad esempio circa la sussistenza di un conflitto con i vertici dell'amministrazione, oppure circa il fatto che la suddivisione delle mansioni decisa all'esito della riunione dell'aprile del 2016 non era state formalizzata dal loro superiore in un documento), pur rappresentando un conflitto tra la e i vertici dell'amministrazione, ha T_ riferito che lei e altre colleghe le sono comunque state vicino e che mai nessuno l'ha messa in guardia nei confronti della , confermando quindi che, pur essendoci una situazione di T_ conflitto, a lei non risultavano condotte dei vertici finalizzate a isolarla dall'ambiente lavorativo.
7 Quanto al lamentato demansionamento subito, va evidenziato che esso non trova alcun convincente riscontro nemmeno nei documenti allegati. A tal proposito vengono in rilievo i doc. 3 (nominato “memorie difensive” relativo al procedimento giudiziale avente ad oggetto l'impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate alla ricorrente) e 8 (nominato “ricorso all' ) contenuti nell'allegato n. 6 al ricorso. Nel doc. 3 la ricorrente afferma che dopo essere CP_1 stata assente per malattia, al suo rientro, nonostante le richieste di assegnazione di incarichi, solo il 24 maggio 2016 il suo superiore gliene assegnò due, i quali furono prontamente evasi il giorno successivo. Con il suddetto doc. 8, invece, la comunicò all' di essere stata T_ CP_1 assente dal lavoro per infortunio dal 1° aprile al 16 maggio 2016, con la conseguenza che l'assegnazione di incarichi avvenuta a distanza di una settimana dal suo rientro non può costituire una ipotesi di demansionamento.
Sempre nel doc. 3 ora richiamato, la ricorrente prosegue affermando che successivamente, in data 14 giugno 2016, ci fu un'altra assegnazione, ma a suo dire si trattava di mansioni inferiori rispetto a quelle di sua competenza.
Tali affermazioni non trovano alcun conforto nelle dichiarazioni rese in sede di s.i.t. dalla dott.ssa la quale ha dichiarato che a seguito di una riunione tenutasi nell'aprile del Per_5
2016 si era stabilito che la si sarebbe dovuta occupare degli appalti in scadenza e lei (la T_
) dei servizi al pubblico. Tale dichiarazione è viceversa riscontrata nel documento Per_5
“memorie difensive” appena sopra richiamato, in cui a pagina 7 è la stessa ricorrente a riferire che con la lettera del 24 maggio 2016 il suo superiore le chiese di predisporre due capitolati di gara, confermando quindi la suddivisione degli incarichi indicata dalla Carta in sede di s.i.t.
Quest'ultima ha poi confermato che nonostante durante la suddetta riunione fosse stata stabilita una assegnazione degli incarichi, essa non fu mai formalizzata dal responsabile.
Dall'esame di tutte le dichiarazioni sopra richiamate, comprese quelle rese dai testi escussi, non può dirsi provato il demansionamento della ricorrente. Le allegazioni della ricorrente, infatti, non trovano alcuno specifico riscontro in nessuna dichiarazione dei testi escussi, tra l'altro, le suddette allegazioni sono generiche e insufficienti, non essendo state specificate le mansioni a cui avrebbe dovuto essere adibita da inquadramento professionale e quelle a cui è stata concretamente adibita il 14 giugno 2016.
Quanto alle affermazioni rese nel corso del Consiglio comunale dell'aprile del 2016, si ritiene che, ad eccezione della frase “Noi non potevamo dare una posizione organizzativa ad una persona che non era normale”, che è da ritenersi certamente offensiva e denigratoria, tutte le altre frasi ed espressioni pronunciate non hanno una finalità persecutoria, ma integrano delle legittime valutazioni negative sull'operato della ricorrente. Anche la frase pronunciata dal
8 consigliere “La è diventata improvvisamente un mostro”, se ricondotta all'interno Per_9 T_ del suo discorso, non ha il significato di aggettivare in senso assoluto la ricorrente come un
“mostro”, bensì tale termine è utilizzato per schernire ed esagerare il cambio di opinione dell'amministrazione sulla reputazione della . T_
La pronuncia di una sola frase denigratoria non è ovviamente sufficiente a provare il mobbing.
Quanto, infine, all'episodio del minacciato trasferimento della ricorrente in un ufficio isolato presso il porto turistico, trasferimento poi non concretizzatosi, si ritiene che esso sia stato l'unico effettivamente in grado di integrare una condotta di mobbing, anche a prescindere dal fatto che alla fine non si è verificato. Tuttavia, trattasi di un episodio isolato, il quale, pertanto, in assenza della prova di altri episodi della stessa matrice, non è sufficiente a provare che la ricorrente sia stata vittima di mobbing.
Infine, va evidenziato che parte ricorrente, pur avendo sostenuto l'irrogazione di due provvedimenti disciplinari illegittimi, non ha documentato l'esito del procedimento d'impugnazione instaurato col procedimento R.G. n. 578/2016, conseguentemente tale allegazione non assume alcun rilievo ai fini della decisione.
La mancata prova di una molteplicità di comportamenti aventi carattere persecutorio, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato a danno della ricorrente, impone il rigetto del ricorso.
Relativamente alla CTU preme evidenziare che la conclusione a cui è arrivato il consulente, circa la sussistenza di condotte di mobbing, è irrilevante ai fini della decisione dello scrivente. Innanzitutto, perché l'accertamento del mobbing è di competenza esclusiva del giudice, trattandosi di un evento la cui valutazione concerne circostanze fattuali che devono essere provate dal lavoratore nel corso del processo e non presupponenti conoscenze mediche specifiche. Il consulente medico è chiamato a valutare l'esistenza di un danno biologico e il nesso tra questo e l'evento (ovverosia le condotte mobbizzanti) qualora il giudice lo ritenga provato. Tanto è vero che, correttamente, il quesito posto al CTU non contemplava l'accertamento della sussistenza di condotte di vessatorie. Inoltre, va evidenziato che le conclusioni a cui è pervenuto il medico sulla esistenza di condotte persecutorie si fondano esclusivamente sulle dichiarazioni della ricorrente senza alcun riferimento a riscontri probatori emersi nel corso del giudizio, con la conseguenza che tali conclusioni sarebbero comunque inattendibili.
Considerato che all'esito dell'istruttoria sono emersi elementi indiziari circa quanto sostenuto da parte ricorrente, ma che il ricorso non può trovare accoglimento in quanto si crede
9 che non sia stata raggiunta la prova della perpetrazione di condotte mobbizzanti a danno della ricorrente, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Spese di lite integralmente compensate.
Tempio Pausania, 24/07/2025
Il giudice
Ugo Iannini
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