Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 27/05/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
1251/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 1251/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Valente ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1. Il figlio minore è affidato a entrambi i genitori, con residenza e Persona_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione familiare sita a Fratta Polesine in via Maestro Piero Corsi n.192.
2. La casa familiare, sita a Fratta Polesine (RO) in Maestro Piero Corsi n.192, di proprietà esclusiva di è assegnata ad che ivi Parte_1 Parte_2 continuerà ad abitare con il figlio , con l'uso di arredi, corredi e suppellettili, Per_1 come già stabilito nell'accordo di separazione.
3. Fermo restando ogni altro diverso e migliore accordo, il padre potrà tenere con sé un fine settimana ogni quindici giorni, dal venerdì all'uscita di scuola al Per_1 lunedì mattina, con rientro a scuola a sua cura nei periodi scolastici, mentre nei periodi estivi presso l'abitazione materna;
un pomeriggio alla settimana con il relativo pernottamento, indicativamente il martedì, con rientro a sua cura nei periodi scolastici mentre nei periodi estivi presso l'abitazione materna. Inoltre,
potrà vedere il padre ogni qual volta lo desideri, compatibilmente agli Per_1
1
Per_1 riaccompagnerà presso l'abitazione materna prima di recarsi al lavoro
Per_1 serale. Nel corso delle vacanze natalizie, il minore trascorrerà con un genitore dal 23 dicembre al pomeriggio del 31 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 31 dicembre al 6 gennaio. Le parti concordano che - compatibilmente con i programmi di vacanza del genitore cui spetta la prima settimana di vacanza natalizia -
Per_1 trascorrerà con il padre la Vigilia e con la madre il pranzo di Natale. Per quanto concerne le vacanze pasquali, - salvo diversi accordi tra i genitori - potrà
Per_1 trascorrerle ad anni alterni con ciascun genitore. Nel periodo estivo, i genitori trascorreranno con due settimane, anche continuative, con impegno di
Per_1 comunicarsi il periodo feriale prescelto entro il 31 maggio di ogni anno. Qualora, il padre per problemi di lavoro non possa trascorrere le settimane indicate con il figlio, provvederà a corrispondere alla madre il costo da quest'ultima sostenuto per portare in vacanza in un luogo concordato. Ogni altro periodo feriale e/o
Per_1 religioso e ponti saranno trascorsi da ad anni alterni con ciascun genitore.
Per_1
4. si obbliga a versare ad a titolo di contributo Parte_1 Parte_2 al mantenimento del figlio , la somma mensile di € 400,00, da Per_1 corrispondersi mediante bonifico bancario entro il giorno 15 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, come indicate nel protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.17, che di seguito si allega quale doc.19, a cui le parti aggiungono le spese di abbigliamento e quelle del corredo scolastico di inizio anno.
5. Le parti contribuiranno, al 50% ciascuno, alle spese di mantenimento e sanitarie dei due cani che attualmente vivono con il figlio nell'abitazione familiare;
Per_1
6. L'assegno per il nucleo familiare (c.d. assegno unico e universale per il figlio a carico, ovvero, altro futuro contributo sostitutivo del predetto) sarò attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via esclusiva. presta il consenso all'erogazione diretta di detto assegno, in Parte_1 misura intera, ad quale genitore collocatario del figlio . Parte_2 Per_1
7. Le parti si impegnano a mantenere tra loro un rapporto di reciproco rispetto e di collaborazione al fine di garantire al figlio un sano e costruttivo rapporto Per_1 genitoriale.
8. Le parti prestano fin d'ora il loro consenso al rilascio da parte delle Autorità competenti dei documenti validi per l'espatrio per loro e per il figlio minore.
9. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti in ragione delle rispettive attività lavorative e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
10. Spese legali compensate tra le parti.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 28-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Parte_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 12-5-
2 2007 a Rovigo, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 16, Parte II, Serie A, anno 2007, e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 28-9-2010; Per_1
- con decreto n. 9014/2021, depositato in data 22-11-2021, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 16-11-2021;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di cameriere di V° livello e aveva percepito Parte_1 un reddito pari a 5.848,68 euro netti nell'anno d'imposta 2024, mentre Parte_2
impiegata, aveva percepito un reddito pari a 24.316,45 euro netti
[...] nell'anno d'imposta 2024.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 27-5-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 9014/2021, depositato in data 22-11-2021, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 16-11-2021, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano all'interesse del figlio , minore d'età. Per_1
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
3 definitivamente decidendo nella causa n. 1251/ 2025 R.G. promossa da Parte_1
e da con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 12-5-2007 a Rovigo, trascritto nel
[...] Parte_2 registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rovigo al n. 16, Parte II, Serie A, anno 2007;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 27 maggio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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