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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5746 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 09/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16938/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 16938/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 9 giugno
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16938 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore p.t , rappresentata e difesa dall'avv.to Mimmo Napoletano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla G. Porzio, 4 Isola G/8, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv.to Alfredo Affaitati, presso il cui studio elettivamente Controparte_1 domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo n. 71, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3882 del 12.05.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 110.000,00, oltre interessi e spese della procedura. A sostegno della pretesa creditoria venivano prodotte dalla ricorrente le fatture n.03bis/2009, n.08/2009, n.10/2009, 13/2009, n.16/2009, tutte emesse nell'anno 2009 dalla Ditta EDIL.IMPIANTI di NA RO per lavorazioni eseguite in favore dell'ingiunta in forza del contratto di appalto del 12.09.2008. Deduceva la ricorrente che tale credito era stato, di seguito, a lei ceduto con scrittura privata del 25.05.2013 dalla IL Impianti di
NA RO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, disconoscendo, in via preliminare, la firma apposta dalla precedente amministratrice della , Sig.ra Pt_1 Persona_1
, sulla scrittura portante la cessione del credito del 25.05.2013. Deduceva, inoltre,
[...]
l'opponente che: (i) l'atto di cessione non era mai stato notificato né accettato, per cui la cessione era inefficace ed ad essa inopponibile;
(ii) il credito vantato dall'opposta, risalente al 2009, in mancanza di validi atti interruttivi, era da considerarsi in ogni caso prescritto;
(iii) non sussisteva prova dell'esistenza del credito, essendosi limitata la ricorrente a depositare unicamente le fatture che, in quanto atti predisposti unilateralmente dalla parte che intende avvalersene, non sono idonee a costituire fonte di prova.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la , contestando l'avversa opposizione e Controparte_1 deducendo che:
1. alcun disconoscimento era stato effettuato dall'opponente, ex art. 2719 c.c., avverso l'atto di cessione del credito, depositato in copia riprodotta e, pertanto, doveva ritenersi inammissibile il disconoscimento operato ex art. 214 c.p.c. anche perché riguardante la sottoscrizione di un terzo;
il contratto di appalto e la scrittura privata di cessione del credito, contenete anche un riconoscimento dello stesso, costituivano piena prova della pretesa creditoria;
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era infondata, stante detto riconoscimento e il pagamento parziale del debito ricevuto dal cedente.
In ogni caso, l'opposta formulava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 15.05.2023 il GOP, allora assegnatario del fascicolo, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla parti e rinviava la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni. Dopo successivo rinvio, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa, incardinata innanzi a diverso Istruttore della XI Sez. Civile del
Tribunale di Napoli, veniva assegnata a questo Giudice in data 16.04.2025 e, quindi, previa fissazione di anticipata udienza ex art 281 sexies c.p.c. e disposizione della trattazione scritta, veniva decisa in data odierna con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva. Giova anzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Per tale ragione, sarà necessario vagliare la fondatezza del credito vantato dall'opposta, da intendersi quale attrice in senso sostanziale, spettando a quest'ultima la prova del titolo della pretesa.
Orbene, a sostegno del proprio credito l'opposta ha prodotto il contratto di appalto stipulato tra l'opponente e la Ditta IL.Impianti di NA RO in data 12.09.2008 e il contratto di cessione del credito del 25.05.2013 con cui quest'ultima cedeva ad essa opposta il credito di euro 110.000,00 vantato nei confronti dell'opponente, in forza di fatture emesse nell'anno 2009, anch'esse depositate agli atti del presente giudizio (cfr. parte opposta).
A fronte di tale documentazione, l'opponente ha contestato l'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, provvedendo all'espresso e specifico disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata recante “ contratto di cessione del credito” del 25 maggio 2013, in quanto non riferibile all'allora amministratrice della società opponente, oggi in liquidazione, sig.ra
. Ha eccepito, pertanto, l'inefficacia dell'atto di cessione e la prescrizione del Persona_1 credito oggetto di ingiunzione.
Ha comunque contestato l'opponente l'esistenza del credito ceduto, per omessa prova del rapporto e dell'esecuzione del lavori su cui lo stesso è fondato.
Orbene, rileva il Giudice che, nel caso in cui la parte in giudizio sia una persona giuridica, legittimato al disconoscimento è il legale rappresentante della società, anche se persona fisica diversa da colui che ha apposto la sottoscrizione.
Invero, il legale rappresentante di una società può contestare l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta ex art 214 c.p.c. anche nel caso in cui la firma sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza della società.
Nella specie, le eccezioni dell'opposta circa l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente si rilevano, allora, infondate: invero tale disconoscimento è espresso ( non essendosi limitata l'opponente a negare la conoscenza della scrittura di cui trattasi, quanto specificamente la paternità della sottoscrizione sulla stessa apposta), nonché specifico, avendo assolto l'opponente all'onere di specificare il soggetto rivestente la legale rappresentanza dell'ente, cui le firme non sono riconducibili.
Né tale disconoscimento potrebbe ritenersi inammissibile, perché formulato su documento prodotto in copia e non in originale, posto che, come già evidenziato dal precedente Istruttore assegnatario del fascicolo, il disconoscimento di cui all'art 214 c.p.c. e quello di cui all'art 2719 c.c. hanno presupposti, funzione ed effetti totalmente distinti per il diritto ( v. ordinanza del 24 marzo 2022, in atti). Tanto chiarito, deve osservarsi che l'istanza di verificazione, di cui ha proposto richiesta parte opposta, è stata dichiarata inammissibile dal precedente Istruttore, il quale rilevava che tale parte, non comparendo all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, non aveva prodotto l'originale della scrittura disconosciuta ( v. ordinanza del 15 maggio 2023).
Invero, rileva questo Giudice che parte opposta non è più comparsa neanche alle successive udienze ( non depositando tempestivamente a tal proposito le note di trattazione sostitutive di udienza), così non contestando in nulla detta ordinanza, anche nella parte in cui non ha provveduto sulle istanze di prova orale formulate dalla convenuta, stante il rinvio diretto della causa per la precisazione delle conclusioni ( v. ordinanza del 15/05/2023).
Le istanze istruttorie non reiterate devono, quindi, ritenersi tacitamente rinunciate ( v. ex multis
Cass. n. 16886/2016).
Ne discende che parte opposta non ha fornito prova del suo credito.
Tanto stante la assoluta inutilizzabilità della scrittura privata oggetto di disconoscimento e non oggetto di positiva verificazione, nemmeno per il tramite dell'assunzione di mezzi istruttori diversi dalla perizia grafologica.
Invero, alcun riconoscimento del debito può trarsi dal tenore della scrittura privata del 25 maggio 2013, essendo la stessa oggetto di disconoscimento ex art 214 c.p.c. da parte della
[...]
sicché irrilevante è la dichiarazione, in essa riportata, alla quale nemmeno può Parte_1 assegnarsi alcun valore confessorio.
L'esistenza poi del rapporto di appalto, da cui sarebbe originato il credito, seppur desumibile dal contratto non prova la debenza delle somme reclamate dall'opposta, poiché la sua esecuzione non può desumersi da nessuna prova in atti, risultando, a tal proposito, del tutto insufficiente, nella presente fase di opposizione la produzione delle fatture emesse da IL Impianti di RO NA, peraltro non corredate da alcuna produzione di prova di annotazione delle stesse nella scritture contabili.
Va rimarcato, al riguardo, l'insegnamento granitico della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. n. 9685/2000).
Peraltro, trattandosi di un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori di frazionamento di un'unità immobiliare ad uso non abitativo (divisioni interne in tre ambienti, opere edili e impiantistiche), si rileva che alcun documento è stato depositato a riprova dello svolgimento di una qualche attività, poiché alcuna contabilità dei lavori è stata prodotta.
Né i pagamenti eseguiti dall'opponente alla cedente provano l'esecuzione del rapporto di appalto, posto che tale causale non può desumersi dagli assegni prodotti a comprova di tali pagamenti (
v. fasc. parte opposta).
Ed allora, anche a voler ritenere dimostrata la cessione del credito tra la Ditta IL Impianti di
NA RO e l'opposta e tanto sulla base della scrittura provata del 25 maggio 2013 ( CP_1 prova utilizzabile nella sola misura in cui comprovate i rapporti tra l'opposta ed il terzo, risultando valido l'atto di cessione indipendentemente dall'intervento del ceduto, nella specie la , deve ad Pt_1 ogni buon conto evidenziarsi, per le ragioni sopra esposte, che la cessionaria non ha fornito prova dell'esistenza del credito ceduto e comunque della relativa debenza, stante l'assenza di prova circa l'esecuzione dell'appalto.
In disparte tali considerazioni, va poi ritenuta comunque fondata l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente: ed infatti, posto che tutte le fatture azionate attengono a crediti risalenti al 2009 e considerata l'inutilizzabilità della scrittura privata del 25 maggio 2013 nei confronti dell'opponente ( e dunque del riconoscimento del debito in essa riportato), in assenza di validi atti interruttivi antecedenti, non prodotti, risulta pertanto ampiamente decorso, alla data della notifica del decreto ingiuntivo del 13/05/2021, il termine prescrizionale decennale di cui all'art 2946 c.c. Peraltro, giova rilevare che detta scrittura nemmeno risulta notificata alla opponente.
L'opposizione è, dunque, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal DM 147/22 ( in vigore per le prestazioni esaurite dopo la data della sua entrata in vigore), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le successive due, tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata e della assenza di nuove e complesse questioni affrontate ( scaglione, cause di valore da euro 52.001,00 a 260.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite della Controparte_1 presente opposizione, in favore di , che liquida in Parte_1 euro 406,50 per esborsi ed euro 9.142,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to
Mimmo Napoletano, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 09/06/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
UDIENZA DEL 09/06/2025
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 16938/2021
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che la celebrazione dell'udienza è sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate in atti entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state ribadite le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero N. 16938/2021 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, in data 9 giugno
2025, pronuncia ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 16938 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021
TRA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 liquidatore p.t , rappresentata e difesa dall'avv.to Mimmo Napoletano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla G. Porzio, 4 Isola G/8, come da mandato in atti
OPPONENTE
E
(P.I. , in persona del titolare Controparte_1 P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv.to Alfredo Affaitati, presso il cui studio elettivamente Controparte_1 domicilia in Napoli, al Viale Michelangelo n. 71, come da mandato in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 3882 del 12.05.2021, il Tribunale di Napoli ingiungeva a
[...]
di pagare in favore della la Parte_1 Controparte_1 somma di euro 110.000,00, oltre interessi e spese della procedura. A sostegno della pretesa creditoria venivano prodotte dalla ricorrente le fatture n.03bis/2009, n.08/2009, n.10/2009, 13/2009, n.16/2009, tutte emesse nell'anno 2009 dalla Ditta EDIL.IMPIANTI di NA RO per lavorazioni eseguite in favore dell'ingiunta in forza del contratto di appalto del 12.09.2008. Deduceva la ricorrente che tale credito era stato, di seguito, a lei ceduto con scrittura privata del 25.05.2013 dalla IL Impianti di
NA RO.
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva tempestiva opposizione avverso il suindicato decreto ingiuntivo, disconoscendo, in via preliminare, la firma apposta dalla precedente amministratrice della , Sig.ra Pt_1 Persona_1
, sulla scrittura portante la cessione del credito del 25.05.2013. Deduceva, inoltre,
[...]
l'opponente che: (i) l'atto di cessione non era mai stato notificato né accettato, per cui la cessione era inefficace ed ad essa inopponibile;
(ii) il credito vantato dall'opposta, risalente al 2009, in mancanza di validi atti interruttivi, era da considerarsi in ogni caso prescritto;
(iii) non sussisteva prova dell'esistenza del credito, essendosi limitata la ricorrente a depositare unicamente le fatture che, in quanto atti predisposti unilateralmente dalla parte che intende avvalersene, non sono idonee a costituire fonte di prova.
Pertanto, l'opponente chiedeva revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si costituiva la , contestando l'avversa opposizione e Controparte_1 deducendo che:
1. alcun disconoscimento era stato effettuato dall'opponente, ex art. 2719 c.c., avverso l'atto di cessione del credito, depositato in copia riprodotta e, pertanto, doveva ritenersi inammissibile il disconoscimento operato ex art. 214 c.p.c. anche perché riguardante la sottoscrizione di un terzo;
il contratto di appalto e la scrittura privata di cessione del credito, contenete anche un riconoscimento dello stesso, costituivano piena prova della pretesa creditoria;
l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente era infondata, stante detto riconoscimento e il pagamento parziale del debito ricevuto dal cedente.
In ogni caso, l'opposta formulava istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo emesso, con vittoria di spese.
Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I opposto, all'esito del deposito delle memorie ex art 183 comma 6 c.p.c., con ordinanza del 15.05.2023 il GOP, allora assegnatario del fascicolo, rigettava le istanze istruttorie formulate dalla parti e rinviava la causa direttamente per la precisazione delle conclusioni. Dopo successivo rinvio, a seguito di provvedimento presidenziale di scardinamento, la causa, incardinata innanzi a diverso Istruttore della XI Sez. Civile del
Tribunale di Napoli, veniva assegnata a questo Giudice in data 16.04.2025 e, quindi, previa fissazione di anticipata udienza ex art 281 sexies c.p.c. e disposizione della trattazione scritta, veniva decisa in data odierna con la presente sentenza.
Il Tribunale osserva. Giova anzitutto premettere che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (v. Cass. S.U. sent. n. 13533/2001).
Per tale ragione, sarà necessario vagliare la fondatezza del credito vantato dall'opposta, da intendersi quale attrice in senso sostanziale, spettando a quest'ultima la prova del titolo della pretesa.
Orbene, a sostegno del proprio credito l'opposta ha prodotto il contratto di appalto stipulato tra l'opponente e la Ditta IL.Impianti di NA RO in data 12.09.2008 e il contratto di cessione del credito del 25.05.2013 con cui quest'ultima cedeva ad essa opposta il credito di euro 110.000,00 vantato nei confronti dell'opponente, in forza di fatture emesse nell'anno 2009, anch'esse depositate agli atti del presente giudizio (cfr. parte opposta).
A fronte di tale documentazione, l'opponente ha contestato l'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale tra le parti, provvedendo all'espresso e specifico disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata recante “ contratto di cessione del credito” del 25 maggio 2013, in quanto non riferibile all'allora amministratrice della società opponente, oggi in liquidazione, sig.ra
. Ha eccepito, pertanto, l'inefficacia dell'atto di cessione e la prescrizione del Persona_1 credito oggetto di ingiunzione.
Ha comunque contestato l'opponente l'esistenza del credito ceduto, per omessa prova del rapporto e dell'esecuzione del lavori su cui lo stesso è fondato.
Orbene, rileva il Giudice che, nel caso in cui la parte in giudizio sia una persona giuridica, legittimato al disconoscimento è il legale rappresentante della società, anche se persona fisica diversa da colui che ha apposto la sottoscrizione.
Invero, il legale rappresentante di una società può contestare l'autenticità della sottoscrizione disconosciuta ex art 214 c.p.c. anche nel caso in cui la firma sia attribuita ad altra persona fisica, già investita della rappresentanza della società.
Nella specie, le eccezioni dell'opposta circa l'inammissibilità del disconoscimento operato dall'opponente si rilevano, allora, infondate: invero tale disconoscimento è espresso ( non essendosi limitata l'opponente a negare la conoscenza della scrittura di cui trattasi, quanto specificamente la paternità della sottoscrizione sulla stessa apposta), nonché specifico, avendo assolto l'opponente all'onere di specificare il soggetto rivestente la legale rappresentanza dell'ente, cui le firme non sono riconducibili.
Né tale disconoscimento potrebbe ritenersi inammissibile, perché formulato su documento prodotto in copia e non in originale, posto che, come già evidenziato dal precedente Istruttore assegnatario del fascicolo, il disconoscimento di cui all'art 214 c.p.c. e quello di cui all'art 2719 c.c. hanno presupposti, funzione ed effetti totalmente distinti per il diritto ( v. ordinanza del 24 marzo 2022, in atti). Tanto chiarito, deve osservarsi che l'istanza di verificazione, di cui ha proposto richiesta parte opposta, è stata dichiarata inammissibile dal precedente Istruttore, il quale rilevava che tale parte, non comparendo all'udienza fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, non aveva prodotto l'originale della scrittura disconosciuta ( v. ordinanza del 15 maggio 2023).
Invero, rileva questo Giudice che parte opposta non è più comparsa neanche alle successive udienze ( non depositando tempestivamente a tal proposito le note di trattazione sostitutive di udienza), così non contestando in nulla detta ordinanza, anche nella parte in cui non ha provveduto sulle istanze di prova orale formulate dalla convenuta, stante il rinvio diretto della causa per la precisazione delle conclusioni ( v. ordinanza del 15/05/2023).
Le istanze istruttorie non reiterate devono, quindi, ritenersi tacitamente rinunciate ( v. ex multis
Cass. n. 16886/2016).
Ne discende che parte opposta non ha fornito prova del suo credito.
Tanto stante la assoluta inutilizzabilità della scrittura privata oggetto di disconoscimento e non oggetto di positiva verificazione, nemmeno per il tramite dell'assunzione di mezzi istruttori diversi dalla perizia grafologica.
Invero, alcun riconoscimento del debito può trarsi dal tenore della scrittura privata del 25 maggio 2013, essendo la stessa oggetto di disconoscimento ex art 214 c.p.c. da parte della
[...]
sicché irrilevante è la dichiarazione, in essa riportata, alla quale nemmeno può Parte_1 assegnarsi alcun valore confessorio.
L'esistenza poi del rapporto di appalto, da cui sarebbe originato il credito, seppur desumibile dal contratto non prova la debenza delle somme reclamate dall'opposta, poiché la sua esecuzione non può desumersi da nessuna prova in atti, risultando, a tal proposito, del tutto insufficiente, nella presente fase di opposizione la produzione delle fatture emesse da IL Impianti di RO NA, peraltro non corredate da alcuna produzione di prova di annotazione delle stesse nella scritture contabili.
Va rimarcato, al riguardo, l'insegnamento granitico della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui: “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. n. 9685/2000).
Peraltro, trattandosi di un contratto d'appalto avente ad oggetto la realizzazione di lavori di frazionamento di un'unità immobiliare ad uso non abitativo (divisioni interne in tre ambienti, opere edili e impiantistiche), si rileva che alcun documento è stato depositato a riprova dello svolgimento di una qualche attività, poiché alcuna contabilità dei lavori è stata prodotta.
Né i pagamenti eseguiti dall'opponente alla cedente provano l'esecuzione del rapporto di appalto, posto che tale causale non può desumersi dagli assegni prodotti a comprova di tali pagamenti (
v. fasc. parte opposta).
Ed allora, anche a voler ritenere dimostrata la cessione del credito tra la Ditta IL Impianti di
NA RO e l'opposta e tanto sulla base della scrittura provata del 25 maggio 2013 ( CP_1 prova utilizzabile nella sola misura in cui comprovate i rapporti tra l'opposta ed il terzo, risultando valido l'atto di cessione indipendentemente dall'intervento del ceduto, nella specie la , deve ad Pt_1 ogni buon conto evidenziarsi, per le ragioni sopra esposte, che la cessionaria non ha fornito prova dell'esistenza del credito ceduto e comunque della relativa debenza, stante l'assenza di prova circa l'esecuzione dell'appalto.
In disparte tali considerazioni, va poi ritenuta comunque fondata l'eccezione di prescrizione del credito, formulata dall'opponente: ed infatti, posto che tutte le fatture azionate attengono a crediti risalenti al 2009 e considerata l'inutilizzabilità della scrittura privata del 25 maggio 2013 nei confronti dell'opponente ( e dunque del riconoscimento del debito in essa riportato), in assenza di validi atti interruttivi antecedenti, non prodotti, risulta pertanto ampiamente decorso, alla data della notifica del decreto ingiuntivo del 13/05/2021, il termine prescrizionale decennale di cui all'art 2946 c.c. Peraltro, giova rilevare che detta scrittura nemmeno risulta notificata alla opponente.
L'opposizione è, dunque, fondata e il decreto ingiuntivo va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal DM 147/22 ( in vigore per le prestazioni esaurite dopo la data della sua entrata in vigore), con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, e minimi per le successive due, tenuto conto dell'effettiva attività processuale espletata e della assenza di nuove e complesse questioni affrontate ( scaglione, cause di valore da euro 52.001,00 a 260.000,00)
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite della Controparte_1 presente opposizione, in favore di , che liquida in Parte_1 euro 406,50 per esborsi ed euro 9.142,00, per compensi di avvocato, oltre IVA, CPA e rimb. spese forf. nella misura del 15% di detto compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to
Mimmo Napoletano, per dichiarato anticipo.
Così deciso in Napoli, 09/06/2025
Il Giudice
dott. ssa Flora Vollero