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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 31/05/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2395 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' Avv. Angela Cortese
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Carmelo Fiore
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 06.08.2006 Parte_1 CP_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castrovillari (CS), Anno 2006 -
Numero 48 - Parte II - Serie A); dalla loro unione è nata una FI, , il 20.12.2007. Per_1
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 19.12.2024, Pt_1
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando che, da
[...] qualche tempo, tra i coniugi sono sorti contrasti di che hanno reso impossibile la prosecuzione convivenza.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 04.04.2025, con la quale ha preso atto della richiesta di separazione presentata della moglie e si è associato alla stessa, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità allo stesso, in base al quale: “
1. La FI minore , in affido condiviso, abiterà con Per_1
la madre in Castrovillari alla Via Ciminito n. 16/A;
2. il diritto di visita paterno, stante l'età della minore, è rimesso all'accordo tra quest'ultima
e il padre;
3. verserà ad la somma di euro 200,00 mensili per CP_1 Parte_1
il mantenimento della FI , entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_1
4. rinuncia alla sua quota di assegno unico che verrà, pertanto, CP_1
percepito al 100% da;
Parte_1
5. concorrerà al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e CP_1
ludiche, ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6. le parti rinunciano a ogni ulteriore domanda”.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Pace Parte_1
. CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2395 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 06.08.2006 (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Castrovillari (CS), Anno 2006 - Numero 48 - Parte II - Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2395 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall' Avv. Angela Cortese
RICORRENTE
E
(c.f: ) rappresentato e difeso, giusta procura in CP_1 C.F._2 atti, dall'Avv. Carmelo Fiore
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in data 06.08.2006 Parte_1 CP_1
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Castrovillari (CS), Anno 2006 -
Numero 48 - Parte II - Serie A); dalla loro unione è nata una FI, , il 20.12.2007. Per_1
Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 19.12.2024, Pt_1
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, rappresentando che, da
[...] qualche tempo, tra i coniugi sono sorti contrasti di che hanno reso impossibile la prosecuzione convivenza.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, il resistente si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 04.04.2025, con la quale ha preso atto della richiesta di separazione presentata della moglie e si è associato alla stessa, chiedendo l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti hanno raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione e hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità allo stesso, in base al quale: “
1. La FI minore , in affido condiviso, abiterà con Per_1
la madre in Castrovillari alla Via Ciminito n. 16/A;
2. il diritto di visita paterno, stante l'età della minore, è rimesso all'accordo tra quest'ultima
e il padre;
3. verserà ad la somma di euro 200,00 mensili per CP_1 Parte_1
il mantenimento della FI , entro il giorno 5 di ogni mese;
Per_1
4. rinuncia alla sua quota di assegno unico che verrà, pertanto, CP_1
percepito al 100% da;
Parte_1
5. concorrerà al 50 % delle spese straordinarie, mediche, scolastiche e CP_1
ludiche, ed in particolare:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio
Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento
e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche
e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida
(corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6. le parti rinunciano a ogni ulteriore domanda”.
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e Pace Parte_1
. CP_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative e conformi all'interesse della minore.
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 2395 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio in data 06.08.2006 (atto trascritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Castrovillari (CS), Anno 2006 - Numero 48 - Parte II - Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/5/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Graziuso Simona Dott. Gaetano Laviola