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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 281/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6600/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023107111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023107111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Non sussistono vizi dell'atto né, tenuto conto di quanto condivisibilmente rappresentato dall'ente impositore in memoria, è spirato l'eccepito termine prescrizionale, unica doglianza avanzata dal contribuente in ricorso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti opposti delle spese di lite, liquidate in €500,00 oltre accessori per ciascuno di essi.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:20 in composizione monocratica:
MAINENTI TOMMASO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6600/2024 depositato il 11/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023107111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240023107111000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021 a seguito di discussione in camera di consiglio
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata.
Non sussistono vizi dell'atto né, tenuto conto di quanto condivisibilmente rappresentato dall'ente impositore in memoria, è spirato l'eccepito termine prescrizionale, unica doglianza avanzata dal contribuente in ricorso.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'opposizione;
condanna l'opponente al pagamento in favore degli enti opposti delle spese di lite, liquidate in €500,00 oltre accessori per ciascuno di essi.