CA
Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 11/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.35/2022 R.G. promossa
da
, Pt_1 Parte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Catania, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Cecilia Licitra giusta procura in atti
1 appellato
Avente ad oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.11.2018 conveniva l' Controparte_1 Pt_1
innanzi al tribunale di Ragusa, al fine di vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie “infarto del miocardio” che lo aveva colpito il
4.1.2013 e del “disturbo dell'adattamento cronico” e sentire condannare l'Istituto assicurativo al pagamento dell'indennizzo o rendita in relazione alla percentuale di danno biologico in misura non inferiore al 70% o in quella diversa ritenuta equa, nonché al pagamento dei ratei pregressi, oltre agli accessori di legge.
A tal fine il ricorrente esponeva di essere stato soggetto a notevole stress lavorativo dovuto all'avanzamento della carriera con conseguente crescita di responsabilità e mansioni;
che tali fattori avevano determinato o contribuito a determinare l'episodio infartuale, oltre a favorire l'insorgenza di ulteriori patologie (ipertensione, ansia, diabete,…) e del “disturbo dell'adattamento cronico” correlato al fatto ischemico e alle variate condizioni psico-fisiche; che la domanda di riconoscimento della malattia professione era stata disattesa dall' che giudicava insufficiente la Pt_1
documentazione acquisita.
Si costituiva l' che negava la sussistenza del nesso causale tra Pt_2
l'attività lavorativa e la patologia denunziata dal ricorrente, sostenendo che
2 questa traeva origine da fattori di rischio extralavorativi;
inoltre, rilevava che successivamente all'episodio infartuale il era stato adibito a CP_1
(minori) mansioni di addetto all'amministrazione del personale, per cui non era riscontrabile alcuna situazione di stress lavorativo ad esse riconducibile.
Espletata perizia medico-legale il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha ritenuto che le patologie in questione fossero collegate causalmente all'elevato stress da lavoro, per le modalità e la mole delle attività svolte dal 2012, implicanti un grave disturbo dell'adattamento con ansia e depressione. Ha riconosciuto quindi al ricorrente il diritto alla rendita per malattia professionale commisurata ad una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%, risalente a gennaio 2013, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellato
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l' si duole che il Tribunale, nel recepire Pt_1
totalmente il parere espresso dal CTU, abbia escluso cause extra lavorative nel determinismo della patologia denunciata.
3 Evidenzia che il affetto da obesità, ipertensione arteriosa e CP_1
diabete mellito, tutti elementi determinanti della cardiopatia ischemica, era stato sottoposto ad intervento di angioplastica coronarica con applicazione di stent nel corso del quale non era stato riscontrato alcun fattore riconducibile allo stress.
Piuttosto lo stato di stress, a giudizio dell'appellante, era ricollegabile all'episodio ischemico acuto di cui ha sofferto l'assicurato, nonché al condizionamento psico-fisico correlato.
Poiché, inoltre, successivamente all'episodio ischemico, l'appellato è
stato adibito a mansioni amministrative e quindi ad un lavoro meno stressante, appare evidente che lo stress fosse riconducibile alla patologia sofferta piuttosto che a ragioni lavorative.
2. Con il secondo motivo l'appellante denunzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui fa decorrere la costituzione della rendita dal 2013
anziché dal 2016 al quale risale la domanda di riconoscimento della malattia.
In base all'art. 74 del T.U. 1164/65 che accomuna, quanto alla decorrenza della rendita, l'infortunio professionale alla malattia, la rendita è
costituita dal momento successivo a quello della cessazione dell'inabilità
temporanea. La norma presuppone quindi che vi sia stata una denunzia della malattia appositamente certificata e ciò nella fattispecie, risale al
30.10.2016, per cui l'erogazione della rendita non può che essere successiva.
4 2.1 Trattandosi peraltro di malattia non tabellata, si esige maggior rigore nella prova delle sue origini professionali.
3. Visto che le contestazioni riguardano le conclusioni della CTU,
l'appellante chiede in via istruttoria il rinnovo della stessa.
4. Il gravame è incentrato principalmente sulla dedotta insussistenza di un rapporto di causalità tra la patologia denunziata dal e l'attività CP_1
lavorativa svolta da quest'ultimo. L'appellante sostiene a tal fine che già al momento dell'evento morboso l'assicurato era affetto da obesità,
ipertensione arteriosa e diabete mellito, ovvero da fattori di rischio per cardiopatia ischemica.
La tesi dell'appellante non è fondata in quanto priva di supporto probatorio.
Come, infatti, evidenziato dal CTU, non si rinviene tra gli atti di causa documentazione medica che abbia certificato le predette patologie (v. in particolare doc. 7, esami del sangue, risalenti al 2010 da cui non emergono valori anomali) in epoca anteriore all'IMA.
Al contrario, una diagnosi di “diabete mellito tipo 2 -Scompensato”,
“ipertensione arteriosa non controllata” “dislipidemia” viene fatta per la prima volta in occasione del ricovero per l'intervento al cuore (v. doc. 27 e successive cartelle mediche) e dei successivi controlli ospedalieri.
Il CTU, escluso sulla base della documentazione medica in atti ed in particolare quella antecedente all'episodio di IMA, che le indicate patologie siano state causa dell'evento ischemico, ha tenuto conto dell'anamnesi
5 dell'assicurato per concludere che la “cardiopatia ischemica II – III classe
NHYA (F.E.48-50) è verosimilmente in diretto rapporto causale con
l'attività lavorativa svolta dal ricorrente”.
Specificamente il CTU ha dichiarato: “le condizioni di lavoro svolto dal
ricorrente a causa dei molteplici ruoli ricoperti nell'organizzazione, delle
responsabilità ad essi connessi, dei carichi e dei ritmi di lavoro, hanno
prodotto nel ricorrente “una percezione di squilibrio tra le capacità dal
lavoratore e le richieste dell'ambiente lavorativo producendo di
inadeguatezza a fronteggiare tali richieste. Lo stress non scaturisce
necessariamente da aspetti del lavoro oggettivamente qualificabili quali
“avversi e nocivi”, quanto piuttosto da una valutazione che il lavoratore
compie circa lo squilibrio tra richieste percepite e capacità percepite di
fronteggiarle e adattarvisi.”
4.1 Non si perverrebbe ad una diversa conclusione circa il nesso di derivazione causale tra la malattia professionale ed attività lavorativa anche ammettendo il concorso dei c.d. fattori extralavorativi indicati dall'appellante.
Ed invero, nell'ipotesi di malattia professionale, il nesso causale tra malattia e causa lavorativa non è escluso da una precedente predisposizione morbosa del lavoratore e quindi dal concorso di altre cause aventi origine extralavorativa. In tal caso, la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere ridotta nella misura percentuale corrispondente alla entità patologica esplicata dalla sola malattia professionale, ma deve
6 essere riconosciuta per l'intero, non essendo possibile distinguere tra cause professionali e cause non professionali, in forza del principio di equivalenza causale.
Il principio della equivalenza causale nell'accertamento del rapporto eziologico nelle malattie professionali indennizzabili dall' è stato più Pt_1
volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 4 giugno 2008, n. 14770, Cass.,
16 giugno 2001, n. 8165, Cass., 29 maggio 2004, n. 10448 e Cass., 8
ottobre 2007 n. 21021).
Vale cioè il principio di diritto per il quale, nell'ipotesi di malattia professionale derivata da causa lavorativa e da causa extralavorativa –
aventi entrambe natura efficiente e causale, si applicano le disposizioni previste dall'art 41 del codice penale, ovvero quelle dell'equivalenza causale per le quali “il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione, l'omissione e l'evento” .
Tale nesso causale deve essere escluso solo se viene dimostrato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé
sufficiente a produrre l'infermità (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.
07.11.2018, n. 28454), circostanza questa non riscontrata nella fattispecie.
4.2 L'Istituto riconduce lo stress e il conseguente “disturbo dell'adattamento cronico” all'evento ischemico in sè e al mutamento delle
7 mansioni lavorative cui era stato adibito successivamente, in quanto percepito dal lavoratore come demansionamento.
Tale deduzione, oltre ad essere smentita dalla ricostruzione del curriculum lavorativo dell'assicurato, non trova riscontro nella documentazione allegata. In particolare, dalla lettura del questionario per la valutazione e gestione del rischio da stress lavorativo dell'ottobre del 2016
(doc. all. n. 27), documento valorizzato dal CTU, si evincono fattori di rischio evidenti in relazione all'entità delle prestazioni lavorative rese,
all'assenza di supporto nel contesto lavorativo, alle responsabilità connesse,
ai tempi imposti per espletarle.
5. Per quanto concerne la decorrenza della rendita, la sentenza si limita a precisare che la menomazione permanente, determinata nella misura del
20%, risale a gennaio del 2013, senza tuttavia specificare il dies a quo della prestazione.
Sul punto il motivo di gravame è fondato.
L'art. 74 del d.P.R. n. 1125/1965 cit., richiamato dall'art. 13, n. 2,
lettera b) del d.lgs. n. 38/2000, stabilisce: “Quando sia accertato che
dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità
permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al
dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di
malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a
quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, un rendita
d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa”.
8 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 16722/2017),
in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro,
ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità
permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità
temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente.
Ne consegue che nella fattispecie la rendita decorre dal mese di novembre 2016, successivo all'inoltro della certificazione di malattia professionale, avvenuta il 30-10-16.
5. Tanto precisato, l'appello è parzialmente fondato.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Deve pertanto essere confermata statuizione Pt_1
contenuta nella sentenza appellata quanto alle spese di primo grado e quanto al presente grado, deve disporsi la condanna dell' a Pt_1
pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della parte appellata disponendo la distrazione in favore degli avvocati Federico Brullo
9 e Mario Giglio – che hanno reso la prescritta dichiarazione - limitatamente all'attività processuale dagli stessi svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma,
condanna l' a corrispondere all'appellato la prestazione dovuta con Pt_1
decorrenza da novembre 2016, ed a erogare i ratei arretrati, oltre alla maggior somma tra valutazione ed interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
in ordine alle spese, conferma la relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado;
condanna l' a pagare le spese del presente grado che liquida in € Pt_1
2906,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA, disponendo la distrazione di € 1028,00 in favore dei procuratori antistatari Federico Brullo e Mario
Giglio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione lavoro,
all' esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano
10 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott. Valeria Di Stefano Presidente
Dott. Viviana Urso Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.35/2022 R.G. promossa
da
, Pt_1 Parte_2
(P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato presso la sede di Catania, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Maccarrone, giusta procura generale alle liti in atti;
appellante
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Cecilia Licitra giusta procura in atti
1 appellato
Avente ad oggetto: malattia professionale
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 7.11.2018 conveniva l' Controparte_1 Pt_1
innanzi al tribunale di Ragusa, al fine di vedersi riconosciuta l'origine professionale delle patologie “infarto del miocardio” che lo aveva colpito il
4.1.2013 e del “disturbo dell'adattamento cronico” e sentire condannare l'Istituto assicurativo al pagamento dell'indennizzo o rendita in relazione alla percentuale di danno biologico in misura non inferiore al 70% o in quella diversa ritenuta equa, nonché al pagamento dei ratei pregressi, oltre agli accessori di legge.
A tal fine il ricorrente esponeva di essere stato soggetto a notevole stress lavorativo dovuto all'avanzamento della carriera con conseguente crescita di responsabilità e mansioni;
che tali fattori avevano determinato o contribuito a determinare l'episodio infartuale, oltre a favorire l'insorgenza di ulteriori patologie (ipertensione, ansia, diabete,…) e del “disturbo dell'adattamento cronico” correlato al fatto ischemico e alle variate condizioni psico-fisiche; che la domanda di riconoscimento della malattia professione era stata disattesa dall' che giudicava insufficiente la Pt_1
documentazione acquisita.
Si costituiva l' che negava la sussistenza del nesso causale tra Pt_2
l'attività lavorativa e la patologia denunziata dal ricorrente, sostenendo che
2 questa traeva origine da fattori di rischio extralavorativi;
inoltre, rilevava che successivamente all'episodio infartuale il era stato adibito a CP_1
(minori) mansioni di addetto all'amministrazione del personale, per cui non era riscontrabile alcuna situazione di stress lavorativo ad esse riconducibile.
Espletata perizia medico-legale il Tribunale, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha ritenuto che le patologie in questione fossero collegate causalmente all'elevato stress da lavoro, per le modalità e la mole delle attività svolte dal 2012, implicanti un grave disturbo dell'adattamento con ansia e depressione. Ha riconosciuto quindi al ricorrente il diritto alla rendita per malattia professionale commisurata ad una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 20%, risalente a gennaio 2013, oltre alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Le spese processuali seguivano la soccombenza.
Avverso la sentenza l' ha proposto appello al quale ha resistito Pt_1
l'appellato
La causa è stata posta in decisione in data 9.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l' si duole che il Tribunale, nel recepire Pt_1
totalmente il parere espresso dal CTU, abbia escluso cause extra lavorative nel determinismo della patologia denunciata.
3 Evidenzia che il affetto da obesità, ipertensione arteriosa e CP_1
diabete mellito, tutti elementi determinanti della cardiopatia ischemica, era stato sottoposto ad intervento di angioplastica coronarica con applicazione di stent nel corso del quale non era stato riscontrato alcun fattore riconducibile allo stress.
Piuttosto lo stato di stress, a giudizio dell'appellante, era ricollegabile all'episodio ischemico acuto di cui ha sofferto l'assicurato, nonché al condizionamento psico-fisico correlato.
Poiché, inoltre, successivamente all'episodio ischemico, l'appellato è
stato adibito a mansioni amministrative e quindi ad un lavoro meno stressante, appare evidente che lo stress fosse riconducibile alla patologia sofferta piuttosto che a ragioni lavorative.
2. Con il secondo motivo l'appellante denunzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui fa decorrere la costituzione della rendita dal 2013
anziché dal 2016 al quale risale la domanda di riconoscimento della malattia.
In base all'art. 74 del T.U. 1164/65 che accomuna, quanto alla decorrenza della rendita, l'infortunio professionale alla malattia, la rendita è
costituita dal momento successivo a quello della cessazione dell'inabilità
temporanea. La norma presuppone quindi che vi sia stata una denunzia della malattia appositamente certificata e ciò nella fattispecie, risale al
30.10.2016, per cui l'erogazione della rendita non può che essere successiva.
4 2.1 Trattandosi peraltro di malattia non tabellata, si esige maggior rigore nella prova delle sue origini professionali.
3. Visto che le contestazioni riguardano le conclusioni della CTU,
l'appellante chiede in via istruttoria il rinnovo della stessa.
4. Il gravame è incentrato principalmente sulla dedotta insussistenza di un rapporto di causalità tra la patologia denunziata dal e l'attività CP_1
lavorativa svolta da quest'ultimo. L'appellante sostiene a tal fine che già al momento dell'evento morboso l'assicurato era affetto da obesità,
ipertensione arteriosa e diabete mellito, ovvero da fattori di rischio per cardiopatia ischemica.
La tesi dell'appellante non è fondata in quanto priva di supporto probatorio.
Come, infatti, evidenziato dal CTU, non si rinviene tra gli atti di causa documentazione medica che abbia certificato le predette patologie (v. in particolare doc. 7, esami del sangue, risalenti al 2010 da cui non emergono valori anomali) in epoca anteriore all'IMA.
Al contrario, una diagnosi di “diabete mellito tipo 2 -Scompensato”,
“ipertensione arteriosa non controllata” “dislipidemia” viene fatta per la prima volta in occasione del ricovero per l'intervento al cuore (v. doc. 27 e successive cartelle mediche) e dei successivi controlli ospedalieri.
Il CTU, escluso sulla base della documentazione medica in atti ed in particolare quella antecedente all'episodio di IMA, che le indicate patologie siano state causa dell'evento ischemico, ha tenuto conto dell'anamnesi
5 dell'assicurato per concludere che la “cardiopatia ischemica II – III classe
NHYA (F.E.48-50) è verosimilmente in diretto rapporto causale con
l'attività lavorativa svolta dal ricorrente”.
Specificamente il CTU ha dichiarato: “le condizioni di lavoro svolto dal
ricorrente a causa dei molteplici ruoli ricoperti nell'organizzazione, delle
responsabilità ad essi connessi, dei carichi e dei ritmi di lavoro, hanno
prodotto nel ricorrente “una percezione di squilibrio tra le capacità dal
lavoratore e le richieste dell'ambiente lavorativo producendo di
inadeguatezza a fronteggiare tali richieste. Lo stress non scaturisce
necessariamente da aspetti del lavoro oggettivamente qualificabili quali
“avversi e nocivi”, quanto piuttosto da una valutazione che il lavoratore
compie circa lo squilibrio tra richieste percepite e capacità percepite di
fronteggiarle e adattarvisi.”
4.1 Non si perverrebbe ad una diversa conclusione circa il nesso di derivazione causale tra la malattia professionale ed attività lavorativa anche ammettendo il concorso dei c.d. fattori extralavorativi indicati dall'appellante.
Ed invero, nell'ipotesi di malattia professionale, il nesso causale tra malattia e causa lavorativa non è escluso da una precedente predisposizione morbosa del lavoratore e quindi dal concorso di altre cause aventi origine extralavorativa. In tal caso, la prestazione assicurativa spettante al lavoratore non può essere ridotta nella misura percentuale corrispondente alla entità patologica esplicata dalla sola malattia professionale, ma deve
6 essere riconosciuta per l'intero, non essendo possibile distinguere tra cause professionali e cause non professionali, in forza del principio di equivalenza causale.
Il principio della equivalenza causale nell'accertamento del rapporto eziologico nelle malattie professionali indennizzabili dall' è stato più Pt_1
volte ribadito dalla Suprema Corte (Cass., 4 giugno 2008, n. 14770, Cass.,
16 giugno 2001, n. 8165, Cass., 29 maggio 2004, n. 10448 e Cass., 8
ottobre 2007 n. 21021).
Vale cioè il principio di diritto per il quale, nell'ipotesi di malattia professionale derivata da causa lavorativa e da causa extralavorativa –
aventi entrambe natura efficiente e causale, si applicano le disposizioni previste dall'art 41 del codice penale, ovvero quelle dell'equivalenza causale per le quali “il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità tra l'azione, l'omissione e l'evento” .
Tale nesso causale deve essere escluso solo se viene dimostrato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé
sufficiente a produrre l'infermità (v. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord.
07.11.2018, n. 28454), circostanza questa non riscontrata nella fattispecie.
4.2 L'Istituto riconduce lo stress e il conseguente “disturbo dell'adattamento cronico” all'evento ischemico in sè e al mutamento delle
7 mansioni lavorative cui era stato adibito successivamente, in quanto percepito dal lavoratore come demansionamento.
Tale deduzione, oltre ad essere smentita dalla ricostruzione del curriculum lavorativo dell'assicurato, non trova riscontro nella documentazione allegata. In particolare, dalla lettura del questionario per la valutazione e gestione del rischio da stress lavorativo dell'ottobre del 2016
(doc. all. n. 27), documento valorizzato dal CTU, si evincono fattori di rischio evidenti in relazione all'entità delle prestazioni lavorative rese,
all'assenza di supporto nel contesto lavorativo, alle responsabilità connesse,
ai tempi imposti per espletarle.
5. Per quanto concerne la decorrenza della rendita, la sentenza si limita a precisare che la menomazione permanente, determinata nella misura del
20%, risale a gennaio del 2013, senza tuttavia specificare il dies a quo della prestazione.
Sul punto il motivo di gravame è fondato.
L'art. 74 del d.P.R. n. 1125/1965 cit., richiamato dall'art. 13, n. 2,
lettera b) del d.lgs. n. 38/2000, stabilisce: “Quando sia accertato che
dall'infortunio o dalla malattia professionale sia derivata un'inabilità
permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al
dieci per cento per i casi di infortunio e al venti per cento per i casi di
malattia professionale, è corrisposta, con effetto dal giorno successivo a
quello della cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, un rendita
d'inabilità rapportata al grado dell'inabilità stessa”.
8 Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 16722/2017),
in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'indennità per inabilità temporanea assoluta ha il preciso scopo di ricomporre l'equilibrio economico infranto dall'infortunio e dalla conseguente assenza dal lavoro,
ossia la funzione di integrare la capacità di guadagno del lavoratore venuta meno a causa della temporanea perdita dell'attitudine al lavoro, sicché tale indennità è corrisposta oltre quella eventualmente spettante per inabilità
permanente, cessando nello stesso momento in cui viene meno la inabilità
temporanea e, nel caso in cui dall'infortunio siano residuati postumi di inabilità permanente, dal giorno della guarigione clinica, dal quale incomincia a decorrere, ove sussistano le condizioni di legge, l'indennità per inabilità permanente.
Ne consegue che nella fattispecie la rendita decorre dal mese di novembre 2016, successivo all'inoltro della certificazione di malattia professionale, avvenuta il 30-10-16.
5. Tanto precisato, l'appello è parzialmente fondato.
6. Le spese processuali di entrambi i gradi seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' Deve pertanto essere confermata statuizione Pt_1
contenuta nella sentenza appellata quanto alle spese di primo grado e quanto al presente grado, deve disporsi la condanna dell' a Pt_1
pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore della parte appellata disponendo la distrazione in favore degli avvocati Federico Brullo
9 e Mario Giglio – che hanno reso la prescritta dichiarazione - limitatamente all'attività processuale dagli stessi svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello
Definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata che per il resto conferma,
condanna l' a corrispondere all'appellato la prestazione dovuta con Pt_1
decorrenza da novembre 2016, ed a erogare i ratei arretrati, oltre alla maggior somma tra valutazione ed interessi dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
in ordine alle spese, conferma la relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado;
condanna l' a pagare le spese del presente grado che liquida in € Pt_1
2906,00 oltre rimborso spese generali, cpa e IVA, disponendo la distrazione di € 1028,00 in favore dei procuratori antistatari Federico Brullo e Mario
Giglio.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio della sezione lavoro,
all' esito dell'udienza del 9.1.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott.ssa Stefania Interdonato Dott.ssa Valeria Di Stefano
10 11