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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/03/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5437/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di II grado iscritta al n. 5437 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo”
Tra
(P.I. Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti p.t. P.IVA_1 Parte_1
e rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Parte_2 Parte_3
Frenguelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Cesarei n. 4, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
e
(P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Amato, ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo
n. 13, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 637/2018, notificata in data 11/09/2018, con cui veniva rigettata l'opposizione proposta dall'appellante al decreto ingiuntivo n. 469/2017, con il quale era intimato il pagamento in favore del della somma di euro Controparte_1
2.484,00, oltre spese e interessi, per il mancato saldo delle fatture nn. 92/2014 e
46/2014.
A fondamento dell'opposizione di primo grado,
[...]
aveva eccepito in compensazione il controcredito Parte_1 dalla medesima vantato nei confronti dell' in bonis per Controparte_1
l'importo di euro 6.296,05 di cui alle fatture n. 11 del 28/02/2015 e n. 26 del
30/04/2015 in relazione a forniture rese in suo favore.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Controparte_1 contestando la sussistenza del preteso controcredito vantato da
[...]
sull'assunto che lo stesso non Parte_1 risultava dalla contabilità del e che l'opponente non si era insinuata al CP_1 passivo per il riconoscimento del proprio credito.
Eccepiva, altresì, che la compensazione di un credito nei confronti del Fallimento può essere fatta valere soltanto in sede fallimentare e richiamava sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità Cass. nn. 18691/2014,
7967/2008, 13769/2007.
Scambiate le memorie di cui all'art. 320 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi.
All'esito, a seguito del deposito delle note conclusive, il Giudice di Pace di Perugia, con la sentenza gravata, respingeva l'opposizione, ritenendo che la compensazione del preteso controcredito dovesse essere fatta valere in sede fallimentare e che non risultasse sufficientemente provato il credito dell'opponente; compensava le spese tra le parti, ritenendo integrata l'ipotesi di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c.
Avverso la sentenza n. 637/2018, ha proposto appello
[...]
sostenendo che il Giudice di Pace aveva errato Parte_1
pagina 2 di 9 nel ritenere non dimostrato il proprio controcredito, sia alla luce della documentazione versata in atti, sia all'esito della prova per testi, da cui era emerso che l'opponente aveva effettuato la fornitura di merce che aveva dato origine al credito, a nulla rilevando, di contro, che la documentazione relativa al credito dell'opponente non era stata fornita al in sede stragiudiziale. CP_1
Ha poi lamentato l'erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto che la compensazione poteva operare soltanto in sede fallimentare, sostenendo che la compensazione ex art. 56 legge fallimentare costituisce una forma speciale di compensazione che se proposta in via di eccezione riconvenzionale – e non di domanda riconvenzionale – può essere fatta valere anche in sede ordinaria per paralizzare la pretesa di credito vantata dal fallimento.
La società appellante ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti.
All'udienza di comparizione delle parti del 05/02/2019, si è costituito nel giudizio di appello il il quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ha poi ribadito le difese spiegate in primo grado e ha osservato come l'art. 56 della legge fallimentare, pur configurando un'ipotesi speciale di compensazione legale perché non richiede l'esigibilità del credito che deve ritenersi scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, presuppone comunque la certezza del credito portato in compensazione, facendone discendere l'inammissibilità dell'eccepita compensazione stante, sotto questo profilo, l'insussistenza di tale requisito per essere il credito contestato.
All'udienza del 17/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- l'appellante, come da atto di citazione in appello, ovvero “in via preliminare
e cautelare, stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi sopra esposti, sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'esecutorietà della sentenza appellata;
nel merito, in compiuta riforma della sentenza appellata, accogliere le domande proposte dagli odierni appellanti e, per l'effetto, accertata e dichiarata la compensazione tra il credito sussistente in capo al
pagina 3 di 9 nei confronti del Parte_1
e d il minor credito che dovesse risultare Parte_4 in capo alla società fallita nei confronti dell'opponente, giusto quanto dedotto in narrativa, conseguentemente revocare e/o annullare e/o comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto comunque assolvendo
[...] dalle pretese avversarie tutte in Parte_1 quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto dichiarando altresì che nulla è da questa dovuto al Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge”;
- il come da comparsa di costituzione in Controparte_1 appello, ovvero “Rigettare l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 637/18, perché Parte_1 inammissibile, nullo, nonché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
Confermare la sentenza n. 637/18 in ogni sua parte e, per l'effetto,
Confermare il decreto ingiuntivo 496/17 emesso dal Giudice di Pace di
Perugia in data 03.03.2017; Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. L'appellante assume la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex art. 56 della legge fallimentare del credito vantato dal fallimento appellato con il proprio controcredito derivante dalla fornitura di porte di cui alle fatture n. 11 e n. 26 del 2015 chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza impugnata perché fondata sull'erroneo presupposto che la compensazione dovesse essere fatta valere in sede fallimentare e sull'assunto che non sia stata comunque offerta prova del credito eccepito in compensazione.
L'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento ancorché per un motivo diverso da quelli posti a fondamento della decisione di primo grado.
pagina 4 di 9 Ha ragione, infatti, l'appellante quando sostiene l'erroneità della sentenza di prime cure nella misura in cui ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che l'eccezione di compensazione dovesse essere spesa in sede fallimentare.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, per l'appunto, come nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto ben può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il , atteso che tale eccezione è diretta CP_1 esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt.
93 e ss. L.F. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (Cass. Sez. III, 14/05/2024, n. 13345, Rv. 671151, e anche Cass.
Civ. n. 12255/2022, Cass., 18/12/2017, n. 30298; Cass., 7/6/2013, n. 14418).
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale, nella specie di compensazione, va condotta alla stregua del petitum richiesto.
Mentre in caso di domanda riconvenzionale la parte intende ottenere la pronuncia
-idonea al passaggio in giudicato- a sé favorevole di accertamento o di condanna in relazione all'importo vantato all'esito dell'operata compensazione, in ipotesi di eccezione riconvenzionale la parte intende solo neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto, e pertanto ottenere la declaratoria che nulla spetta a quest'ultimo o che gli spetta la somma decurtata del controcredito, con accertamento pertanto non richiesto dalla parte con efficacia di giudicato (v.
Cass., 7/6/2013, n. 14418).
In tale ipotesi non opera invero il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 ss. L.F., e l'eccezione va esaminata dal giudice della lite, in quanto il credito opposto in compensazione, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda (v. Cass., 14/7/2011, n.
15562).
Nel caso di specie, è stato formulata solo un'eccezione riconvenzionale e non una domanda.
pagina 5 di 9 Non di meno, però, come anche osservato da parte appellante, l'art. 56 della legge fallimentare costituisce una forma speciale di compensazione legale che consente ai creditori di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
La norma, quindi, in deroga all'art. 1243 c.c., consente al creditore del fallimento di eccepire in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento anche ove questo non sia scaduto al momento della dichiarazione di fallimento, derogando, in altri termini, al requisito dell'esigibilità del credito.
Rispetto, allora, alla compensazione legale disciplinata dal codice civile, la compensazione ex art. 56 legge fallimentare si connota per non richiedere, ai fini della sua operatività, il presupposto dell'esigibilità.
Non è tuttavia prevista alcuna deroga alla ricorrenza del presupposto della liquidità del credito che – come noto – implica anche la sussistenza della certezza del credito.
Ed infatti, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, se il titolo dell'obbligazione è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 23225 del 2016).
Attesa, allora, la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca – non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza.
Da qui l'ormai consolidato principio che, per l'operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell' an, quid, quale, quantum debeatur).
Accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito (credito litigioso).
Ciò sta evidentemente a significare che, affinché operi la compensazione legale, anche quella prevista dall'art. 56 della legge fallimentare, è necessario che il credito opposto in compensazione sia certo e determinato nel suo ammontare.
pagina 6 di 9 Così, d'altra parte si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 legge fall., non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell'art. 55 della legge predetta e dell'art. 1186 cod. civ., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall'art. 1243 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di compensazione sollevata dal creditore del fallito, sul presupposto che il credito opposto fosse privo del requisito della certezza in quanto oggetto di contestazione giudiziale)” (Cass. Sez. II, 30/12/2014, n. 27441, Rv. 633885).
È, poi, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità il ricorso anche alla compensazione giudiziale tra il debito verso il fallito e il credito nei suoi confronti vantato ma, in tale ipotesi, è necessario, ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c., che il credito ancorché non liquido sia certo, nel senso di non contestato, e di facile e pronta liquidazione.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'esprimere il principio secondo cui se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (cfr. Cass. Civ. S. U. n. 23225 del 2016).
Nel caso di specie, il controcredito eccepito in compensazione dall'appellante è stato contestato dal fallimento e difetta, quindi, del requisito della certezza.
Si potrebbe discutere, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, sulla pretestuosità della contestazione al fine di verificare se possa comunque o meno darsi luogo alla compensazione legale.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la contestazione del
contro
-credito vantato dalla nei confronti del fallimento non possa dirsi pretestuosa. Parte_1
Quanto al credito di cui alla fattura n. 31/2015, va detto che parte appellante ha prodotto in giudizio due documenti di trasporto relativi alla medesima fornitura,
l'uno che su cui risulta apposta la sottoscrizione del legale rappresentante della società sia nello spazio dedicato alla firma del conducente Controparte_1
pagina 7 di 9 che in quello dedicato alla firma del destinatario, e l'altro sottoscritto solo nello spazio dedicato alla firma del conducente da Parte_3
A fronte, quindi, della mancanza di documentazione che attesti l'avvenuto ordine della merce di cui alla fattura n. 26/2015 e della duplicità nonché contraddittorietà tra i documenti di trasporto prodotti, in cui uno non reca la sottoscrizione del destinatario e quindi non prova l'avvenuta ricezione della merce, la contestazione del credito da parte del fallimento non si appalesa meramente pretestuosa, risultando invece necessario un approfondimento in ordine all'effettivo adempimento della prestazione di cui alla fattura richiamata.
Quanto al credito di cui alla fattura n. 11/2015, ancorché preceduta da un ordine in tal senso (cfr. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c.), non vi è prova dell'effettivo adempimento della prestazione e, quindi, della consegna della merce, atteso che il relativo documento di trasporto risulta sottoscritto solo da quale conducente e non risulta, invece, sottoscritto dal Parte_3 destinatario.
Ne discende, quindi, anche in questo caso, come la contestazione del fallimento nella persona del curatore fallimentare – estraneo ai rapporti commerciali tra la società in bonis e l'appellante – non si appalesi meramente pretestuosa.
Per le ragioni espresse, allora, non è possibile far luogo né alla compensazione legale né a quella giudiziale.
2. L'esito del giudizio vede il rigetto dell'appello.
Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con la sola precisazione che si procederà all'applicazione della riduzione massima stante la natura non complessa della causa.
Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza la sentenza di primo grado n. 637/2018 del Giudice di Pace di Perugia;
- Condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite del giudizio d'appello che liquida in euro
2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1 contributo unificato ai sensi delll'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso, in Perugia il 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, II Sezione Civile, in persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile di II grado iscritta al n. 5437 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto “appello avverso sentenza del
Giudice di Pace in materia di opposizione a decreto ingiuntivo”
Tra
(P.I. Parte_1
), in persona dei legali rappresentanti p.t. P.IVA_1 Parte_1
e rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Parte_2 Parte_3
Frenguelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via
Cesarei n. 4, come da procura a margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
e
(P. I. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Curatore p.t. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Amato, ed CP_2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Fiorenzo di Lorenzo
n. 13, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
Appellato
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto tempestivo Parte_1 appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Perugia n. 637/2018, notificata in data 11/09/2018, con cui veniva rigettata l'opposizione proposta dall'appellante al decreto ingiuntivo n. 469/2017, con il quale era intimato il pagamento in favore del della somma di euro Controparte_1
2.484,00, oltre spese e interessi, per il mancato saldo delle fatture nn. 92/2014 e
46/2014.
A fondamento dell'opposizione di primo grado,
[...]
aveva eccepito in compensazione il controcredito Parte_1 dalla medesima vantato nei confronti dell' in bonis per Controparte_1
l'importo di euro 6.296,05 di cui alle fatture n. 11 del 28/02/2015 e n. 26 del
30/04/2015 in relazione a forniture rese in suo favore.
Si costituiva nel giudizio di primo grado il Controparte_1 contestando la sussistenza del preteso controcredito vantato da
[...]
sull'assunto che lo stesso non Parte_1 risultava dalla contabilità del e che l'opponente non si era insinuata al CP_1 passivo per il riconoscimento del proprio credito.
Eccepiva, altresì, che la compensazione di un credito nei confronti del Fallimento può essere fatta valere soltanto in sede fallimentare e richiamava sul punto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità Cass. nn. 18691/2014,
7967/2008, 13769/2007.
Scambiate le memorie di cui all'art. 320 c.p.c., la causa veniva istruita a mezzo di prova per testi.
All'esito, a seguito del deposito delle note conclusive, il Giudice di Pace di Perugia, con la sentenza gravata, respingeva l'opposizione, ritenendo che la compensazione del preteso controcredito dovesse essere fatta valere in sede fallimentare e che non risultasse sufficientemente provato il credito dell'opponente; compensava le spese tra le parti, ritenendo integrata l'ipotesi di cui all'art. 92, comma 2 c.p.c.
Avverso la sentenza n. 637/2018, ha proposto appello
[...]
sostenendo che il Giudice di Pace aveva errato Parte_1
pagina 2 di 9 nel ritenere non dimostrato il proprio controcredito, sia alla luce della documentazione versata in atti, sia all'esito della prova per testi, da cui era emerso che l'opponente aveva effettuato la fornitura di merce che aveva dato origine al credito, a nulla rilevando, di contro, che la documentazione relativa al credito dell'opponente non era stata fornita al in sede stragiudiziale. CP_1
Ha poi lamentato l'erroneità della sentenza, laddove ha ritenuto che la compensazione poteva operare soltanto in sede fallimentare, sostenendo che la compensazione ex art. 56 legge fallimentare costituisce una forma speciale di compensazione che se proposta in via di eccezione riconvenzionale – e non di domanda riconvenzionale – può essere fatta valere anche in sede ordinaria per paralizzare la pretesa di credito vantata dal fallimento.
La società appellante ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per intervenuta compensazione tra i rispettivi crediti.
All'udienza di comparizione delle parti del 05/02/2019, si è costituito nel giudizio di appello il il quale, in via preliminare, ha Controparte_1 eccepito l'inammissibilità dell'atto di appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ha poi ribadito le difese spiegate in primo grado e ha osservato come l'art. 56 della legge fallimentare, pur configurando un'ipotesi speciale di compensazione legale perché non richiede l'esigibilità del credito che deve ritenersi scaduto alla data della dichiarazione di fallimento, presuppone comunque la certezza del credito portato in compensazione, facendone discendere l'inammissibilità dell'eccepita compensazione stante, sotto questo profilo, l'insussistenza di tale requisito per essere il credito contestato.
All'udienza del 17/09/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- l'appellante, come da atto di citazione in appello, ovvero “in via preliminare
e cautelare, stante la sussistenza dei gravi e fondati motivi sopra esposti, sospendere ex artt. 283 e 351 c.p.c. l'esecutorietà della sentenza appellata;
nel merito, in compiuta riforma della sentenza appellata, accogliere le domande proposte dagli odierni appellanti e, per l'effetto, accertata e dichiarata la compensazione tra il credito sussistente in capo al
pagina 3 di 9 nei confronti del Parte_1
e d il minor credito che dovesse risultare Parte_4 in capo alla società fallita nei confronti dell'opponente, giusto quanto dedotto in narrativa, conseguentemente revocare e/o annullare e/o comunque porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto comunque assolvendo
[...] dalle pretese avversarie tutte in Parte_1 quanto illegittime ed infondate in fatto ed in diritto dichiarando altresì che nulla è da questa dovuto al Con vittoria di Controparte_1 spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge”;
- il come da comparsa di costituzione in Controparte_1 appello, ovvero “Rigettare l'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. 637/18, perché Parte_1 inammissibile, nullo, nonché infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
Confermare la sentenza n. 637/18 in ogni sua parte e, per l'effetto,
Confermare il decreto ingiuntivo 496/17 emesso dal Giudice di Pace di
Perugia in data 03.03.2017; Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
1. L'appellante assume la sussistenza dei presupposti per la compensazione ex art. 56 della legge fallimentare del credito vantato dal fallimento appellato con il proprio controcredito derivante dalla fornitura di porte di cui alle fatture n. 11 e n. 26 del 2015 chiedendo, pertanto, la riforma della sentenza impugnata perché fondata sull'erroneo presupposto che la compensazione dovesse essere fatta valere in sede fallimentare e sull'assunto che non sia stata comunque offerta prova del credito eccepito in compensazione.
L'eccezione di compensazione non può trovare accoglimento ancorché per un motivo diverso da quelli posti a fondamento della decisione di primo grado.
pagina 4 di 9 Ha ragione, infatti, l'appellante quando sostiene l'erroneità della sentenza di prime cure nella misura in cui ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo ritenendo che l'eccezione di compensazione dovesse essere spesa in sede fallimentare.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha evidenziato, per l'appunto, come nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto ben può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il , atteso che tale eccezione è diretta CP_1 esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt.
93 e ss. L.F. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione (Cass. Sez. III, 14/05/2024, n. 13345, Rv. 671151, e anche Cass.
Civ. n. 12255/2022, Cass., 18/12/2017, n. 30298; Cass., 7/6/2013, n. 14418).
La distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale, nella specie di compensazione, va condotta alla stregua del petitum richiesto.
Mentre in caso di domanda riconvenzionale la parte intende ottenere la pronuncia
-idonea al passaggio in giudicato- a sé favorevole di accertamento o di condanna in relazione all'importo vantato all'esito dell'operata compensazione, in ipotesi di eccezione riconvenzionale la parte intende solo neutralizzare la domanda del curatore e ad ottenerne il rigetto, e pertanto ottenere la declaratoria che nulla spetta a quest'ultimo o che gli spetta la somma decurtata del controcredito, con accertamento pertanto non richiesto dalla parte con efficacia di giudicato (v.
Cass., 7/6/2013, n. 14418).
In tale ipotesi non opera invero il rito speciale per l'accertamento del passivo, previsto dagli artt. 93 ss. L.F., e l'eccezione va esaminata dal giudice della lite, in quanto il credito opposto in compensazione, pur ampliando il tema della controversia, non forma oggetto di alcuna domanda (v. Cass., 14/7/2011, n.
15562).
Nel caso di specie, è stato formulata solo un'eccezione riconvenzionale e non una domanda.
pagina 5 di 9 Non di meno, però, come anche osservato da parte appellante, l'art. 56 della legge fallimentare costituisce una forma speciale di compensazione legale che consente ai creditori di compensare con i loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
La norma, quindi, in deroga all'art. 1243 c.c., consente al creditore del fallimento di eccepire in compensazione un proprio controcredito verso il fallimento anche ove questo non sia scaduto al momento della dichiarazione di fallimento, derogando, in altri termini, al requisito dell'esigibilità del credito.
Rispetto, allora, alla compensazione legale disciplinata dal codice civile, la compensazione ex art. 56 legge fallimentare si connota per non richiedere, ai fini della sua operatività, il presupposto dell'esigibilità.
Non è tuttavia prevista alcuna deroga alla ricorrenza del presupposto della liquidità del credito che – come noto – implica anche la sussistenza della certezza del credito.
Ed infatti, come osservato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, se il titolo dell'obbligazione è controverso la liquidità e l'esigibilità sono temporanee e a rischio del creditore (cfr. Cass. Civ. S.U., n. 23225 del 2016).
Attesa, allora, la finalità dell'istituto della compensazione - estinzione satisfattoria reciproca – non ricorre il requisito della liquidità del credito non solo quando esso non sia certo nel suo ammontare, ma anche quando ne sia contestata l'esistenza.
Da qui l'ormai consolidato principio che, per l'operatività della compensazione legale, il titolo del credito deve essere incontrovertibile, non solo nella sua esattezza, ma anche nella sua esistenza (credito certus nell' an, quid, quale, quantum debeatur).
Accanto ad una nozione di liquidità sostanziale del credito in base al titolo, si è aggiunta una nozione di liquidità processuale stabilizzata che non sussiste se il creditore principale contesta, non pretestuosamente, nell' an e/o nel quantum, il titolo che accerta il controcredito (credito litigioso).
Ciò sta evidentemente a significare che, affinché operi la compensazione legale, anche quella prevista dall'art. 56 della legge fallimentare, è necessario che il credito opposto in compensazione sia certo e determinato nel suo ammontare.
pagina 6 di 9 Così, d'altra parte si è espressa la giurisprudenza di legittimità secondo cui “ai fini dell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e crediti verso il fallito, prevista dall'art. 56 legge fall., non occorre che i secondi presentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell'art. 55 della legge predetta e dell'art. 1186 cod. civ., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezza e liquidità, richiesti in generale dall'art. 1243 cod. civ. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato l'eccezione di compensazione sollevata dal creditore del fallito, sul presupposto che il credito opposto fosse privo del requisito della certezza in quanto oggetto di contestazione giudiziale)” (Cass. Sez. II, 30/12/2014, n. 27441, Rv. 633885).
È, poi, ammesso dalla giurisprudenza di legittimità il ricorso anche alla compensazione giudiziale tra il debito verso il fallito e il credito nei suoi confronti vantato ma, in tale ipotesi, è necessario, ai sensi dell'art. 1243 comma 2 c.c., che il credito ancorché non liquido sia certo, nel senso di non contestato, e di facile e pronta liquidazione.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità è chiara nell'esprimere il principio secondo cui se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale (cfr. Cass. Civ. S. U. n. 23225 del 2016).
Nel caso di specie, il controcredito eccepito in compensazione dall'appellante è stato contestato dal fallimento e difetta, quindi, del requisito della certezza.
Si potrebbe discutere, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata, sulla pretestuosità della contestazione al fine di verificare se possa comunque o meno darsi luogo alla compensazione legale.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la contestazione del
contro
-credito vantato dalla nei confronti del fallimento non possa dirsi pretestuosa. Parte_1
Quanto al credito di cui alla fattura n. 31/2015, va detto che parte appellante ha prodotto in giudizio due documenti di trasporto relativi alla medesima fornitura,
l'uno che su cui risulta apposta la sottoscrizione del legale rappresentante della società sia nello spazio dedicato alla firma del conducente Controparte_1
pagina 7 di 9 che in quello dedicato alla firma del destinatario, e l'altro sottoscritto solo nello spazio dedicato alla firma del conducente da Parte_3
A fronte, quindi, della mancanza di documentazione che attesti l'avvenuto ordine della merce di cui alla fattura n. 26/2015 e della duplicità nonché contraddittorietà tra i documenti di trasporto prodotti, in cui uno non reca la sottoscrizione del destinatario e quindi non prova l'avvenuta ricezione della merce, la contestazione del credito da parte del fallimento non si appalesa meramente pretestuosa, risultando invece necessario un approfondimento in ordine all'effettivo adempimento della prestazione di cui alla fattura richiamata.
Quanto al credito di cui alla fattura n. 11/2015, ancorché preceduta da un ordine in tal senso (cfr. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 320 c.p.c.), non vi è prova dell'effettivo adempimento della prestazione e, quindi, della consegna della merce, atteso che il relativo documento di trasporto risulta sottoscritto solo da quale conducente e non risulta, invece, sottoscritto dal Parte_3 destinatario.
Ne discende, quindi, anche in questo caso, come la contestazione del fallimento nella persona del curatore fallimentare – estraneo ai rapporti commerciali tra la società in bonis e l'appellante – non si appalesi meramente pretestuosa.
Per le ragioni espresse, allora, non è possibile far luogo né alla compensazione legale né a quella giudiziale.
2. L'esito del giudizio vede il rigetto dell'appello.
Le spese di lite sono poste a carico di parte appellante e sono liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i. tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con la sola precisazione che si procederà all'applicazione della riduzione massima stante la natura non complessa della causa.
Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 8 di 9 - rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza la sentenza di primo grado n. 637/2018 del Giudice di Pace di Perugia;
- Condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite del giudizio d'appello che liquida in euro
2.540,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento da parte di del doppio del Parte_1 contributo unificato ai sensi delll'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso, in Perugia il 28 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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