Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'esito dell'udienza di discussione del 25 febbraio 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 510 R.G. 2024 TRA
, nato a [...] il [...] Parte_1
elett.te dom.to in Ischia alla Via M. Mazzella n. 223, presso lo studio dell'Avv. Catello
Ruopoli, da cui è rappresentato e difeso, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t.
[...] elettivamente domiciliata in Aversa (NA), alla via Pisacane n. 1, presso lo studio legale dell'avv. Giuseppe Mazzarella, da cui è rappresentata e difesa giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: pensione vecchiaia FATTO E DIRITTO
IL RICORSO INTRODUTTIVO
Parte ricorrente in epigrafe indicata deduce di essere iscritto alla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, nonché all'Albo dei Geometri, dal 15.03.1971 a tutt'oggi e di essere già titolate della pensione d'invalidità dal 1.2.2011. Deduce che in data 14.01.2021, a 70 anni compiuti e con 36 anni di effettiva contribuzione alla ha inoltrato la richiesta di liquidazione della pensione di vecchiaia reddituale, CP_1 ex art 2 del Regolamento di Previdenza e Assistenza “Cipag” al momento in vigore, ma che la ha archiviato la domanda riferendosi alla pensione di vecchiaia contributiva e CP_1 asserendo che per i 26 anni contributivi riconosciuti l'importo della stessa è di molto inferiore all'importo della pensione d'invalidità. Asserisce la sussistenza del proprio diritto alla prestazione pensionistica e l'illegittimità del diniego della istanza, in quanto in possesso sia del requisito anagrafico che di quello contributivo richiesto dalla normativa di settore. Deduce, in particolare, che ai fini di tale requisito contributivo deve essere considerata utile ai fini pensionistici anche quella contribuzione annuale corrisposta in maniera “incompleta”, ovvero “parziale”, richiamando un orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi in tal senso. Conclude quindi per l'accertamento e la declaratoria della sussistenza dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia e del relativo diritto, con conseguente condanna della
LA COSTITUZIONE DELLA CASSA CP_1
Si è costituita la Controparte_1
resistendo al ricorso con diversi argomenti.
[...]
Deduce, in particolare, che il ricorrente non ha maturato il requisito contributivo per accedere alla pensione di vecchiaia reddituale, tenuto conto della irregolarità dei versamenti contributivi per diversi anni e della conseguente inutilizzabili dei relativi periodi ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Contributi della che considera utili solo gli anni di CP_1 effettivo e integrale versamento entro i limiti della prescrizione. Richiama la normativa di disciplina dell'ordinamento delle Casse previdenziali private nonché precedenti giurisprudenziali di merito e di legittimità favorevoli alla tesi sostenuta dall'Ente. Conclude per il rigetto del ricorso.
LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E LA DECISIONE Costituito il contraddittorio, all'udienza del 25 giugno 2024, sentite le parti, ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa è stata rinviata per la discussione con concessione di termine per il deposito di note difensive. Pervenuta quindi la causa all'udienza odierna, all'esito della discussione, viene decisa con la presente sentenza. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei sensi dettati dalla seguente motivazione.
Ritiene il Tribunale, in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità
( vedi Cass n. 15643\2018 e i precedenti ivi richiamati nonché Cass. n. 25333\2023 che conferma il principio sia pure in riferimento all'ordinamento di altra Cassa previdenziale privata), che il principio generale dell'automatismo delle prestazioni previdenziali vigente, ai sensi dell'art. 2116 c.c., nel rapporto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro, da un lato, ed ente previdenziale, dall'altro, non trova applicazione nel rapporto fra lavoratore autonomo (e, segnatamente, libero professionista, come nella specie) ed ente previdenziale
- nel difetto di esplicite norme di legge (o di legittima fonte secondaria) che eccezionalmente dispongano in senso contrario - con la conseguenza che il mancato versamento dei contributi obbligatori impedisce, di regola, la stessa costituzione del rapporto previdenziale e, comunque, la maturazione del diritto alle prestazioni.
Ciò premesso, la questione oggetto del presente giudizio attiene al diverso problema del riconoscimento delle annualità di contribuzione, ai fini della pensione di vecchiaia, ove i versamenti contributivi siano stati non integrali e i relativi crediti siano prescritti.
Tale questione deve essere decisa in relazione alla regolamentazione normativa speciale dettata per l'Ente convenuto per il riconoscimento e il calcolo della pensione. L'art. 2, L. n. 773 del 1982 stabilisce, al comma 1, che "La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla in relazione a regolamentare iscrizione CP_1 all'albo"; al comma 2: "La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione". Il Regolamento della per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a CP_1 favore degli iscritti e dei loro familiari, vigente ratione temporis in considerazione della data di presentazione dell'istanza di pensione di vecchiaia reddituale – 14.1.2021- e versato in atti dalle difese di entrambe le parti, prevede inoltre all'art. 2 che “La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: compimento del settantesimo anno di età; effettivo versamento di contributi alla per almeno trentacinque anni in relazione a CP_1 regolare iscrizione all'Albo….”
In applicazione del principio richiamato nei precedenti di legittimità di cui sopra, va ritenuto che l'uso dell'aggettivo "effettiva" riferito, nelle disposizioni normative richiamate, alla sola contribuzione, laddove per l'iscrizione è richiesto che sia "regolamentare", priva di fondamento la tesi difensiva della che ritiene necessario anche l'integrale CP_1 versamento della contribuzione. L'uso dell'aggettivo 'effettiva' solo per la contribuzione induce ad attribuire ad esso un significato diverso da 'regolamentare', impiegato a proposito dell'iscrizione, dovendosi intendere l'espressione adoperata nel comma 2 come riassuntiva di quanto più dettagliatamente descritto nel comma 1; il termine 'effettivo' non può interpretarsi come tale da esigere che la contribuzione debba essere 'integrale', in quanto esso non contiene alcun riferimento alla 'misura' della contribuzione stessa. Detto aggettivo introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione
"effettivamente" versata e sancisce, in tal modo, l'esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione concretamente versata, ma non fa leva sulla integralità della contribuzione bensì sulla effettività della stessa.
Né argomenti favorevoli alla tesi della convenuta possono trarsi dalla disposizione di cui all'art. 24 del Regolamento contributi della che così dispone : “ Art. 24 CP_1 Particolari conseguenze dell'omesso o incompleto versamento dei contributi 24.1 Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di omesso versamento della intera contribuzione dovuta, oltre il termine di prescrizione, il relativo periodo è considerato come mancanza od interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziali.
24.2 Salvo quanto previsto nel Capo II, in caso di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione, l'interessato potrà presentare, anche contestualmente alla domanda di pensione, richiesta di regolarizzazione dietro versamento della riserva matematica ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1338.” La disposizione, invero, contiene una evidente diversità di trattamento tra le ipotesi di omesso integrale versamento della contribuzione dovuta, di cui al comma 1, per la quale si considera il relativo periodo come mancante o interruzione della iscrizione e contribuzione anche ai fini previdenziale e di incompleto versamento della contribuzione dovuta oltre il termine di prescrizione per il quale non è prevista l'inutilizzabilità della contribuzione parziale ma la facoltà di regolarizzazione con versamento della riserva matematica.
È evidente che la contribuzione effettivamente versata costituirà la base di computo del trattamento pensionistico maturato.
Tanto premesso, va ritenuto che, nel caso di specie, risulta non contestato tra le parti e, in ogni caso, documentato con l'estratto conto contributivo previdenziale rilasciato dalla CP_1 che il ricorrente ha maturato, al momento della domanda di pensione del 14.1.2021, 26 anni di contributi con iscrizione e pagamento in regola, nonché ulteriori 10 anni di iscrizione con pagamenti incompleti. In applicazione dei principi di cui sopra e nei limiti degli stessi, tali anni devono essere considerati utili a integrare il requisito contributivo dei 35 anni per conseguire la prestazione di pensione di vecchiaia.
Deve pertanto ritenersi che, sussistendo pacificamente anche il concorrente requisito anagrafico, il ricorso sia fondato e vada riconosciuto il diritto del ricorrente al predetto trattamento pensionistico, con decorrenza dal 1.2.2021 – primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza amministrativa - con condanna della resistente alla CP_1 costituzione dello stesso e al pagamento dei relativi ratei, nella misura di legge, che non è possibile determinare in questa sede, stante il contenuto delle allegazioni di cui al ricorso che va pertanto riferito ad una richiesta di condanna generica. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza, con la condanna di parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle stesse, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del DM 147\2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente alla pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.2.2021, con la condanna di parte resistente alla costituzione del trattamento pensionistico e al pagamento dei relativi ratei, nella misura di legge, da determinare in altra sede;
condanna parte resistente alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro per esborsi da contributo unificato e in euro 1.700,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
Napoli, 25.2.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo