Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 3860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3860 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 26 maggio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al. n. 5621/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. ANNARITA BILLWILLER e CERVO- Parte_1
IV
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore rappresentata e difesa dall'avv. PESSI ROBERTO GIAMMARIA FRANCESCO elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Pietro Pace
Resistente
. in persona del legale rappresentante pro-tempore Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv. FRANCESCO GIAMMARIA e SILVIA DE SANTIS
Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti la sig.ra esponeva: Parte_1
che era stata assunta dalla in data 11.10.2010, con contratto di lavoro a tempo indetermi- CP_1
nato e full time, presso la sede di Napoli;
che in data 01.06.2022 era transitata, a seguito di procedura ex art. 2112 c.c., alle dipendenze della
(procedura avverso la quale aveva proposto separato ricorso di- Controparte_2
nanzi al Tribunale di Roma); che sin dalla data di assunzione aveva rivestito la qualifica di impiegata 3, con progressione CP_3
dal livello 1 al livello 4, raggiunto in data 01.04.2016; che dal 01.12.2023 le era stato riconosciuto l'inquadramento quale QUADRO DIRETTIVO livello
1 da parte di Accenture Service;
che, tuttavia, sin dal marzo 2019 aveva di fatto svolto mansioni ascrivibili ad un livello di Pt_2
, occupandosi di distribuzione dei carichi di lavoro, rendicontazione dell'attività produttiva, as-
[...]
sistenza a colleghi interni ed esterni su tematiche complesse, gestione di tematiche specialistiche e nuove progettualità; che in particolare, dal 01.10.2015 aveva svolto la mansione di REFERENTE OPERATIVO, suppor- tando il responsabile della struttura, Gestione tematiche manageriali nei periodi di assenza del re- sponsabile di produzione diretto;
che da aprile a settembre 2019 aveva sostituito integralmente la sua diretta responsabile, dott.ssa
(livello QD 3), assente per maternità, occupandosi di autorizzazione Persona_1
assenze/presenze, assegnazione carichi, supporto interno/esterno, rendicontazione e partecipazione a progetti (“Dominio Mutui”), senza ricevere la corrispondente differenza retributiva prevista dall'art. 90 CCNL;
che al rientro della dott.ssa Avvisati aveva mantenuto di fatto compiti omogenei a quelli della re- sponsabile;
che dal luglio 2018 era entrata nella struttura Mutui Rete Partners (oltre 25 unità), sempre come Re- ferente Operativo, agendo quale in supporto alla dott.ssa Avvisati, coordinando ri- CP_4
sorse (anche di livello superiore), supervisionando attività, assegnando carichi, rendicontando volu- mi e fornendo assistenza interna ed esterna (notai, tecnici, etc.); che si era occupata della sottoscrizione di contratti di mutuo tramite procura notarile (asseritamente rilasciata solo a in e, dal 2022, di autorizzazioni di 2° livello per bonifici (parimenti Pt_3 Contr
asseritamente riservate ai;
Pt_3
che aveva nuovamente sostituito la dott.ssa Avvisati da ottobre 2020 a febbraio 2021, sempre senza percepire la relativa indennità sostitutiva;
che le mansioni descritte erano ascrivibili alla figura di QUADRO DIRETTIVO (QD 3, o in subor- dine QD 2 o QD 1) sin dal 01.10.2015, per elevata responsabilità funzionale, professionalità e coor- dinamento di altri lavoratori, richiamando la declaratoria del CCNL;
che aveva inviato messa in mora in data 18.07.2023 senza esito.
Ciò premesso, chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare che la ricorrente ha svolto la propria attività dapprima presso la
[...]
e, successivamente presso la con le CP_1 Controparte_2
modalità e nei termini di cui alla narrativa svolgendo, a far data dal 01.10.2015 ed a tutt'oggi man- sioni corrispondenti a quelle previste per inquadramento al QDIII del CCNL di appartenenza, e/o in via subordinata QDII e/o in via ulteriormente subordinata livello QD1” 3
“b) Per l'effetto, condannare le società in solido o ciascuna per quanto di diritto e di competenza, anche atteso il ricorso di cui si è detto in narrativa, al riconoscimento del corretto inquadramento, ed al pagamento delle differenze retributive quantificate come segue:”
“In caso di riconoscimento del livello QD3 condannare le società, in solido o ciascuna per quanto di competenza e di diritto, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., a corrispondere alla ricorrente l'impor- to di euro 129.398,40, come da allegato conteggio, o comunque al diverso importo che si riterrà di giustizia”
“In caso di riconoscimento del livello QD2 condannare le società, in solido o ciascuna per quanto di competenza a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 75.363,29, come da allegato con- teggio, o comunque al diverso importo che si riterrà di giustizia”
“In caso di riconoscimento del livello QD1 condannare le società, in solido o ciascuna per quanto di competenza e di diritto, anche atteso l'art. 2112 c.c. a corrispondere alla ricorrente l'importo di euro 49.075,11, come da allegato conteggio, o comunque al diverso importo che si riterrà di giusti- zia”
“In ogni caso, ed anche indipendentemente dall'accoglimento della domanda di riconoscimento li- vello superiore, condannare le società, in solido o ciascuna per quanto di diritto, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., a corrispondere, ai sensi e per gl effetti di cui all'art. 90 del CCNL alla ricorren- te, per i periodi di sostituzione del di Lei superiore alla dott.ssa dal Persona_1 CP_5
A SETTEMBRE 2019 per l'importo di € 6.550,13 e, per il periodo OTTOBRE 2020 A FEBBRAIO
20211'importo di € 6.529,03, giusti conteggi allegati al presente ricorso quale sua parte integrante
o comunque ai diversi importi che si riterranno di giustizia.”
“il tutto con vittoria spese e dei compensi della presente procedura, oltre accessori come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si costituiva la he rilevava: Controparte_1
che le attività citate in ricorso, assegnazione pratiche, reportistica, assistenza, erano ordinarie per la struttura e che eventuali deleghe da parte del Responsabile, previste dalle procedure interne GOP
54/2014, 33/2020, non trasferivano la responsabilità né i poteri del ruolo;
che il ruolo di Referente Operativo (Circ. 10/2019) consisteva nel supportare il responsabile gerar- chico;
che la ricorrente non era l'unica Referente Operativa nella struttura;
che la ricorrente non aveva mai svolto compiti di coordinamento e gestione delle risorse, attività esclusiva del Responsabile, dott.sa limitandosi a coadiuvare e fungere da interfaccia opera- Per_1
tiva senza poteri decisionali o discrezionali;
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la mancanza di maturità manageriale della ricorrente per un ruolo da Quadro Direttivo, rispetto ai responsabili e Tes_1 Per_1
che la ricorrente non gestiva le presenze/assenze se non una mera registrazione su delega e che l'autorizzazione bonifici non aveva una rilevanza discrezionale;
che non aveva sostituito integralmente la dott.ssa durante le maternità, in quanto anche altri Per_1
referenti avevano contribuito e che, in ogni caso, la sostituzione di personale con diritto alla conser- vazione del posto non dava diritto all'inquadramento superiore (art. 2103 c.c., art. 83 CCNL) e non aveva continuato a svolgere compiti della responsabile al suo rientro;
che la ricorrente non aveva una procura o sottoscriveva mutui per essendo la procura prodot- Contr
ta da AST;
che le mansioni svolte rientravano pienamente nella 3A Area Professionale, in particolare L4, che includeva il ruolo di Referente Operativo/coadiutore di QD/Dirigente, mancando l'elevata responsa- bilità, autonomia e/o poteri negoziali richiesti per la qualifica di Quadro Direttivo (art. 82/87
CCNL);
l' erroneità e la carenza di prova dei conteggi a causa delle poche buste paga prodotte, e delle di- screpanze negli importi “erogato”, RAL errate, giorni ferie errati, data finale errata.
Concludeva, pertanto, per:
“Rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e diritto e, comunque, Pt_1
perché sfornito di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si costituiva che rilevava: Controparte_6
che aveva conferito procura alla ricorrente e ad altri dipendenti per la sottoscrizione di atti di mutuo unilaterali, specificando che ciò non aveva rilievo ai fini dell'inquadramento; che la ricorrente, come Referente Operativo (ruolo ricoperto anche da altri due colleghi non QD), supportava la Responsabile Avvisati ma non la sostituiva né svolgeva compiti assimilabili, non avendo compiti di coordinamento/gestione risorse o poteri decisionali/discrezionali;
Che non sussisteva il diritto all'inquadramento nel livello QD3, richiamando la fungibilità ex art. 88
CCNL e l'inapplicabilità dei criteri per preposti di succursale;
che, anteriormente all'inquadramento come QD1 le mansioni svolte rientravano nella 3A Area Pro- fessionale, specie L4, mancando i requisiti di autonomia e responsabilità del Quadro Direttivo;
l'infondatezza, erroneità e carenza di prova dei conteggi.
Chiedeva quindi:
“Rigettare il ricorso proposto dalla sig.ra perché infondato in fatto e diritto e, comunque, Pt_1
perché sfornito di prova. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”. 5
In corso di causa era dichiarata l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate per il periodo successivo al trasferimento del ramo d'azienda ad Controparte_7
(01.06.2022), stante la genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in riferimento a tale periodo e l'inammissibilità della richiesta di integrazione, mediante richiamo alle deduzioni e ai capitoli di prova avversari, contenuta nelle note autorizzate.
All'udienza del 15 maggio 2025 tenutasi tramite collegamento da remoto la causa era decisa come da separato dispositivo.
La domanda è parzialmente fondata.
La presente controversia ha ad oggetto la domanda proposta dalla dott.ssa volta ad ottene- Pt_1
re l'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria dei Quadri Di- rettivi (livello III, o in subordine II o I) del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali, dipendenti dalle imprese creditizie , finanziarie e strumentali Credito con decorrenza dal 1 ottobre 2015 e per tutto il periodo di lavoro alle dipendenze di e, successivamen- CP_1
te, di con conseguente condanna delle società resistenti, in so- Controparte_7
lido tra loro, al pagamento delle relative differenze retributive. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva per i periodi in cui avrebbe sostituito il proprio superiore gerarchico assente per maternità.
In via preliminare la domanda deve essere dichiarata inammissibile relativamente al periodo succes- sivo al 01.06.2022, data di efficacia della cessione del ramo d'azienda da ad CP_1 [...]
(d'ora in avanti AST). Ed infatti, il ricorso introduttivo, pur menzionando Controparte_7
il transito alle dipendenze di AST, difetta di specifiche e puntuali allegazioni in merito all'organizza- zione del lavoro presso la società cessionaria, alla collocazione funzionale della ricorrente nel nuo- vo contesto e alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa successivamente al trasferimento. Le deduzioni e i capitoli di prova si riferiscono quasi esclusivamente all'assetto orga- nizzativo e alle dinamiche lavorative proprie di La carenza originaria di allegazione CP_1
non può essere sanata mediante il richiamo, operato nelle note autorizzate, alle difese e ai capitoli di prova articolati dalla società convenuta AST, trattandosi di integrazione assertiva tardiva rispetto alle preclusioni maturate con il deposito dell'atto introduttivo.
Ne consegue che l'odierna pronuncia ha ad oggetto esclusivamente le domande relative al periodo di lavoro intercorso alle dipendenze di dal 1 ottobre 2015 fino al 31 maggio 2022. CP_1
Nel merito la disciplina di riferimento è costituita dall'art. 2103 c.c. in materia di mansioni del lavo- ratore, nonché dalle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore Credito pro tempore vigente, con particolare riguardo alle declaratorie della 3ª Area Profes- sionale e della categoria dei Quadri Direttivi (artt. 82 e 87 dei CCNL 2015 e 2019 rispettivamente), 6
alla disciplina dell'assegnazione definitiva alla categoria superiore (art. 83 CCNL) e all'indennità per l'espletamento temporaneo di mansioni superiori (art. 90, comma V, CCNL).
{3.1} Fondata è la domanda di pagamento delle differenze retributive per sostituzione della superio- re assente per maternità.
La ricorrente ha rivendicato il pagamento delle differenze retributive per aver sostituito la sua diret- ta responsabile, dott.ssa (inquadrata come Quadro Direttivo di 3° livello), du- Persona_1
rante le assenze per maternità di quest'ultima, ai sensi dell'art. 90, comma V, del CCNL Credito
(corrispondente all'art. 94, comma 5, del CCNL 19 dicembre 2019 e successive modifiche).
Tale norma prevede: “Ove al lavoratore venga temporaneamente affidato attività proprie di un li- vello superiore, l'interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione”.
La nella propria memoria difensiva, pur contestando la prosecuzione di tali mansioni al rien- Contr
tro della titolare, ha sostanzialmente ammesso lo svolgimento delle superiori mansioni dedotte in ri- corso durante le sostituzioni effettuate nei periodi di astensione per maternità della responsabile Av- visati, contestando il loro svolgimento “fatta eccezione per le sostituzioni di maternita”.
La stessa nella memoria di costituzione, ha indicato i periodi di assenza per maternità della Contr
dott.ssa come segue: un primo periodo dal 27.03.2019 al 24.08.2019 e un secondo periodo Per_1
dal 14.11.2020 al 14.04.2021.
In ordine a tale periodo la responsabile dott.ssa Avvisati escussa come teste ha dichiarato: “Nelle mie due assenze per maternità ho delegato come mio sostituto la ricorrente anche per quanto ri- guarda le autorizzazioni, le ferie e i permessi. Tale delega era conferita da me di fatto attraverso
l'abilitazione della ricorrente ad accedere all'interno del sistema informatico per lo svolgimento di tali funzioni. In occasione della mia assenza comunque ho comunicato per iscritto alla struttura e al mio superiore gerarchico il nome del mio sostituto e tutte le funzioni che Persona_2
avrebbe dovuto svolgere la dott.ssa ” Pt_1
Anche il teste sig. ha confermato che “all'incirca nel 2018-2019 la dott.ssa Testimone_2 [...]
sostituiva la dott.ssa responsabile dell'ufficio Partners, assente per maternità e nei Per_3 Per_1
periodi di ferie. In tale periodo gestiva interamente il personale e le relative attività.”
Deve, inoltre, rilevarsi come non vi sia stata alcuna contestazione specifica sul fatto che le incom- benze assegnate alla dott.ssa Avvisati rientrassero effettivamente nella previsione contrattuale di quadro direttivo di terzo livello. Di conseguenza, la sostituzione nelle relative mansioni da parte della dott.ssa legittima il riconoscimento del differente trattamento retributivo, non emer- Pt_1
gendo elementi per ritenere che le residue incombenze eventualmente non affidate nel periodo di 7
sostituzione, fossero tali da escludere la riconducibilità dell'attività svolta al livello di inquadramen- to del lavoratore sostituito.
Deve, pertanto, essere riconosciuto alla ricorrente il diritto alle differenze retributive tra il tratta- mento economico di fatto percepito e quello superiore di Quadro Direttivo di 3° livello per i periodi di effettiva sostituzione della lavoratrice assente per maternità.
Tali periodi sono indicati da parte attrice da aprile a settembre 2019 e da ottobre 2020 a febbraio
2021.
Sul punto, però, deve farsi riferimento ai periodi di assenza della dott.ssa documentalmente Per_1
provati e non contestati dall'istituto di credito, ovvero dal 27 marzo 2019 al 24 agosto 2019 e dal
14 novembre 2020 al 14 aprile 2021.
Le società resistenti hanno contestato la quantificazione delle somme rivendicate, eccependo la mancata produzione delle buste paga relative a tutti i periodi e discrepanze negli importi indicati come percepiti.
Il rilievo è fondato. L'assenza delle buste paga per i periodi in oggetto, da cui desumere il trattamen- to economico effettivamente percepito, risulta necessario per la quantificazione delle differenze spettanti, per cui nel presente giudizio il riconoscimento del relativo credito potrà avvenire solo sot- to forma di condanna generica.
Trattandosi di crediti maturati in costanza di rapporto con e sussistenti al momento del CP_1
trasferimento d'azienda avvenuto in data 1° giugno 2022, ne rispondono in solido entrambe le socie- tà convenute, quale cedente e quale cessionaria, ai CP_1 Controparte_2
sensi dell'art. 2112, comma 2, c.c..
Dovrà, pertanto, essere dichiarato il diritto della sig.ra al riconoscimento delle diffe- Parte_1
renze retributive tra il trattamento economico corrispondente alla qualifica di Quadro Direttivo – 3° livello e quello di fatto percepito per i periodi dal 27 marzo 2019 al 24 agosto 2019 e dal 14 no- vembre 2020 al 14 aprile 2021, con la conseguente condanna in solido delle società convenute al pagamento del relativo credito da quantificarsi in separato giudizio.
Non può, invece, essere accolta la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria dei Quadri Direttivi (QDIII, o in subordine QDII o QDI) dal dal 1° ottobre 2015 al 31 maggio 2022.
L'art. 82, comma 2, del CCNL Credito 31 marzo 2015 (corrispondente all'art. 87 del CCNL 19 di- cembre 2019) stabilisce che: “Sono quadri direttivi i lavoratori/lavoratrici che, pur non apparte- nendo alla categoria dei dirigenti, siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via con- tinuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata prepa- razione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa 8
esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabili- tà nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di cresci- ta professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori.”
Il comma 3 aggiunge che “Tali funzioni e compiti possono prevedere l'effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti di terzi, in rappresentanza dell'impresa, da espletarsi con carattere di auto- nomia e discrezionalità...”.
Per contro, la 3ª Area Professionale, ai sensi dell'art. 93 del CCNL 2015 (corrispondente all'art. 97 del CCNL 2019), ricomprende “i lavoratori/lavoratrici che sono stabilmente incaricati di svolgere, in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o spe- cialistici anche di natura tecnica e/o commerciale e/o amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione”, le cui decisioni “nell'ambito di una de- limitata autonomia funzionale, sono di norma circoscritte da direttive superiori, prescrizioni nor- mative, modalità e/o procedure definite dall'impresa, ma possono anche concorrere a supportare i processi decisionali superiori”. Il 4° livello retributivo di tale area, in cui la ricorrente era inquadra- ta, include tra i profili esemplificativi: “— lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall'impresa di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro direttivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati.”
Dall'istruttoria svolta sono emerse le principali incombenze affidate alla dott.ssa nella sua Pt_1
qualità di Referente Operativo.
In particolare, la teste ha riferito che la ricorrente “coordinava le risorse e distribuiva le Per_1
pratiche mutuo in base ai carichi di lavoro e alle competenze degli addetti. Si occupava di rendi- contare ... verificando le performance dei colleghi ... Si occupava dell'assistenza dei colleghi nella lavorazione delle pratiche particolarmente complesse ... In alcuni casi la ricorrente autorizzava di- rettamente ... La ricorrente era stata abilitata presso i sistemi informatici con il profilo di responsa- bile produzione mutui ... La delega di funzioni conferita alla ricorrente era di carattere generale”.
Ha inoltre precisato che l'ufficio coordinato comprendeva “da 20 a 30” addetti.
Il teste sig. ha confermato tali aspetti, aggiungendo che la ricorrente “gestiva i carichi di la- Tes_2
voro del personale organizzando il lavoro per l'intera giornata” e “si interfacciava per le varie problematiche con gli organi interni ... nonché con gli utenti o partner esterni”. Ha anche riferito che “Nel caso vi fossero problematiche o necessità di autorizzazioni per effettuare alcune operazio- ni, ci rivolgevamo alla ricorrente o alla dott.ssa ” Per_1 9
Tuttavia, la stessa teste ha specificato di occuparsi personalmente della gestione del perso- Per_1
nale (concessione ferie e permessi), al di fuori dei periodi di sua assenza per maternità e, inoltre,
“Per quanto riguarda l'attività di valutazione del personale ad es. per il riconoscimento di qualifi- che superiori, bonus o eventuali segnalazioni disciplinari ero io che me ne occupavo direttamente e non ho mai delegato tali attività. Però era mia abitudine confrontarmi con la dott.ssa Pt_1
Quando mi sono assentata per maternità queste ultime attività sono state svolte dal mio superiore gerarchico.”.
Il sig. ha confermato che “La ricorrente non poteva, a differenza della Avvisati, formalizzare Tes_2
rilievi di natura disciplinare.”
Il teste ha, poi, dichiarato che “Il referente operativo svolge le medesime attività degli Tes_3
addetti nell'ambito della gestione delle pratiche di mutuo. Il referente è un gestore di attività e non di risorse umane” e che le procedure erano “standardizzate” e “prive di discrezionalità”.
Valutando complessivamente le testimonianze, emerge che la dott.ssa svolgeva mansioni Pt_1
di elevata professionalità, con coordinamento di un numero significativo di addetti (superiore a nove) e con un certo grado di autonomia operativa e responsabilità nel settore dei mutui, agendo come principale supporto della responsabile sig.ra Per_1
Le sue mansioni includevano la distribuzione dei carichi di lavoro, la rendicontazione, l'assistenza specialistica, l'autorizzazione di pratiche con profilo di responsabile nei sistemi informatici e la ge- stione di progetti specifici come i “mutui digitali”. Tuttavia, per l'integrazione della qualifica di
Quadro Direttivo, non è sufficiente il solo coordinamento di personale, pur numeroso, né lo svolgi- mento di compiti complessi e specialistici.
È necessario che concorrano “elevate responsabilità funzionali” e, soprattutto, quelle “responsabili- tà connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collabora- tori”, nonché un grado di autonomia e discrezionalità che possa estendersi, in via generale, a poteri negoziali verso terzi in rappresentanza dell'impresa.
Dall'istruttoria espletata non è emerso in modo univoco che la dott.ssa avesse la responsa- Pt_1
bilità della crescita professionale e della valutazione formale dei collaboratori, né che disponesse di poteri negoziali autonomi e discrezionali verso l'esterno in nome e per conto della banca. La sua au- tonomia, seppur ampia sul piano operativo, appare esercitata nell'ambito delle direttive e sotto la su- pervisione finale della responsabile di struttura, dott.ssa la quale ha espressamente escluso Per_1
di averle delegato le attività di valutazione e gestione disciplinare del personale.
Le mansioni descritte, pur eccedendo quelle di un mero impiegato esecutivo, paiono piuttosto collo- carsi nell'alveo della figura del 3° Area Professionale, 4° livello, come delineata dal CCNL, che contempla specificamente “lavoratori/lavoratrici che vengano stabilmente incaricati dall'impresa 10
di coadiuvare in via autonoma, con compiti qualificati di particolare responsabilità, un quadro di- rettivo o dirigente e a questi rispondano direttamente del proprio lavoro nonché di quello di almeno altri nove elementi da loro stessi coordinati”.
Tale declaratoria appare pienamente attagliarsi al ruolo svolto dalla sig.ra la quale coordi- Pt_1
nava un team di oltre nove persone e coadiuvava il responsabile quadro di terzo livello, con compiti di elevata responsabilità operativa. Anche la sostituzione della dott.ssa Avvisati durante le sue as- senze per maternità, se da un lato dà diritto alle differenze retributive, dall'altro non comporta auto- maticamente il diritto al superiore inquadramento definitivo, stante la previsione normativa nonché dell'art. 83, comma 2, del CCNL Credito 2015 (ora art. 88, comma 2), secondo cui l'assegnazione alla categoria dei quadri direttivi diviene definitiva dopo cinque mesi, “a meno che non sia avvenu- ta in sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto”, quale è pacificamente il caso dell'assenza della lavoratrice in congedo per maternità.
Pertanto, per il periodo di lavoro alle dipendenze di la domanda di riconoscimento della qua- Contr
lifica di Quadro Direttivo non può trovare accoglimento, dovendosi ritenere le mansioni svolte, pur qualificate e di responsabilità, riconducibili all'inquadramento di 3ª Area Professionale, 4° livello, con funzioni di Referente Operativo.
In conclusione, alla luce delle argomentazioni esposte e delle prove acquisite:
La domanda di pagamento delle differenze retributive per la sostituzione della dott.ssa Avvisati du- rante i periodi di maternità (ex art. 90/94 CCNL) deve essere accolta nei limiti dei periodi
27.03.2019-24.08.2019 e 14.11.2020-14.04.2021, con importi da quantificare in separato giudizio.
La domanda di riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria dei Quadri Direttivi
(QDIII, QDII o QDI) e delle conseguenti differenze retributive deve essere rigettata per il periodo di lavoro alle dipendenze di e dichiarata inammissibile per il periodo di lavoro alle di- CP_1
pendenze di CP_6
Le spese processuali, considerata la reciproca soccombenza si compensano integralmente.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto di a percepire le Parte_1
differenze retributive tra il trattamento economico corrispondente alla qualifica di Quadro Direttivo di 3° livello e quello di fatto percepito per i periodi dal 27 marzo 2019 al 24 agosto 2019 e dal 14 novembre 2020 al 14 aprile 2021 condannando in solido le società convenute al pagamento del relativo credito da quantificarsi in separato giudizio.
Dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento proposta nei 11
confronti di . Controparte_2
Rigetta la domanda di riconoscimento del superiore inquadramento nei confronti della
[...]
Controparte_1
Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Fissa per il deposito della motivazione il termine di sessanta giorni.
Napoli, 15 maggio 2025
Il Giudice dott. Ciro Cardellicchio