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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/08/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 24/1/2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2906/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02/09/1956 e residente in [...], rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Maria Federica
Cadili (C.F. ), presso il cui studio in Patti via CodiceFiscale_2
Pasubio n. 85 è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
, (P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore Speciale, Dott. giusta procura Controparte_2
speciale autenticata per atto dal Notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n.45/G, presso lo studio dell'avv. Paolo Lauretta ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_3
difende giusta procura agli atti.;
Controparte_3
(C.F. ) con sede in Roma alla Piazza
[...] P.IVA_2
Vittorio Emanuele II n. 78, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. rappresentato e difeso, Controparte_4
sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Angelo Ascanio
Benevento del Foro di Roma (C.F.: – n. iscrizione C.F._4
Albo Avvocati di Roma/Elenco Speciale: A46050) e dall'Avv. Alberto
Vella (C.F. ) del Foro di Catania, ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Napoli 116
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, conveniva in Parte_1
giudizio e , proponendo Controparte_1 CP_3
opposizione avverso intimazione di pagamento n. 295 2023 90078961
81/000 del 26/06/2023 notificata il 06/07/2023, emessa dall CP_1
, per l'importo complessivo di 7.083,07 di cui € 5.822,16 quali oneri
[...]
previdenziali dovuti all limitando l'impugnazione alle CP_3
seguenti cartelle esattoriali presupposte:
1) cartella n. 29520110013158902000, che si assume notificata il
04/01/2012 anno 2010 per un importo pari ad € 1.507,67;
Pag. 2 di 11 2) cartella n. 29520120017251281000, che si assume notificata il
22/11/2012 anno 2011 per un importo pari ad € 1.466,80;
3) cartella n. 29520130019598912000, anno 2012 che si assume notificata il 06/08/2013 € 1.461,55;
4) cartella n. 29552140019063838000, che si assume notificata il
21/11/2014 anno 2013 per un importo pari ad € 1.386,14;
A sostegno di tale opposizione deduceva l'illegittimità dell'anzidetta intimazione, sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti dall'intimazione e la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti richiesti.
Dopo aver premesso che l'opposizione era limitata soltanto alle predette cartelle poiché le altre erano state sospese a seguito della sua adesione alle procedure di definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater), esponeva che per le anzidette quattro cartelle l Controparte_1
aveva iniziato procedura esecutiva attraverso il pignoramento del quinto dello stipendio erogato dall' CP_5
Rilevava nel merito l'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale, sostenendo che i crediti di tali quattro cartelle (aventi ad oggetto contributi previdenziali risalenti agli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013, notificate rispettivamente in data 04/01/2012, 22/11/2012, 06/08/2013, 21/11/2014) erano da ritenersi prescritti, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla l. 335/95.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con ripetizione delle somme riscosse e/o che verranno coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Pag. 3 di 11 L si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1
del 7.12.2023, deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie, tenuto conto sia della regolare notifica delle cartelle presupposte, sia dell'interruzione della prescrizione a seguito dell'istanza di definizione agevolata, presentata dall'odierna ricorrente in data 29.04.2019 per le seguenti cartelle: 29520110013158902, 29520120017251281,
29520130019598912 e 29552140019063838, con la quale l'odierna ricorrente si impegnava a pagare il credito previdenziale in oggetto, mediante versamento di n.10 rate, senza tuttavia onorare tale impegno.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il 6.1.2023, CP_3
deducendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a seguito della presentazione delle istanze di definizione agevolata prot.
242530 del 15.05.2018, prot. 293897 del 29.04.2019.
Sosteneva, comunque, l'inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte dall'intimazione, regolarmente notificate dall Controparte_1
, nonché l'inammissibilità dell'opposizione, anche
[...]
recuperatoria, per mancato rispetto del termine di cui agli artt. 29 del d.lgs.n. 46 del 1999 e 617 c.p.c..
Sosteneva, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, posto che la questione non era stata tempestivamente proposta con l'opposizione avverso il primo atto esattivo utile a promuovere la relativa impugnazione, che nel caso in esame dovrebbe identificarsi con le cartelle presupposte, regolarmente notificate e non impugnate.
Pag. 4 di 11 Eccepiva, ancora, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'oggetto del giudizio riguarderebbe dei vizi di legittimità propri di un atto dell'agente della riscossione nell'ambito della sua attività.
In ogni caso, sosteneva l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione, atteso che le anzidette istanze di definizione agevolata avrebbero il valore di atti interruttivi della prescrizione, non ancora maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso o, in via subordinata, la compensazione delle spese con la ricorrente, atteso che l'eventuale maturazione della prescrizione sarebbe da imputare integralmente alla negligenza di . Controparte_1
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre rilevare la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , va rilevato Controparte_6
che, a fronte di un ricorso avverso una procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito, che in questo caso è l' (cfr. Cass. sentenza n.3990/2020; v., da CP_3
ultimo, Cass. sent. n.7514/2022).
Inoltre, appare pure infondata l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per “difetto di interesse” in relazione alle due istanze di adesione a definizione agevolata (prot. 242530 del 15/05/2018 e prot. 293897 del 29/04/2019) e ha eseguito alcuni versamenti a titolo di acconto nelle date del 02/08/2019 – 02/12/2019 - 02/03/2020 – 28/09/2023.
Pag. 5 di 11 Ed infatti, la declaratoria di estinzione del giudizio, a seguito della adesione del contribuente alla definizione agevolata, è strettamente legata all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che la presentazione dell'istanza testualmente presuppone.
Dunque, tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio certamente non era pendente all'epoca della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, è evidente che non ricorre la carenza di interesse ad agire invocata dall . CP_3
Va pure rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, atteso che la ricorrente ha dedotto radicalmente l'inesistenza o l'irregolarità della notificazione degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, eccependo la sopravvenuta prescrizione del relativo credito.
Conseguentemente, non rilevano i termini indicati per l'impugnazione di merito dell'intimazione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 e per l'opposizione agli atti esecutivi all'art. 617 c.p.c., posto che, essendosi eccepito un fatto estintivo del credito, il ricorso è qualificabile quale opposizione anticipata all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c..
Tanto premesso, nel merito risulta palesemente infondato il motivo di impugnazione connesso all'inesistenza del credito ed alla mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione oggi opposta e specificamente oggetto di rilievi nel corpo del ricorso.
A tal proposito, giova premettere l' ha tempestivamente e CP_7
ritualmente fornito copia delle relate di notifica delle seguenti cartelle di pagamento:
Pag. 6 di 11 1. cartella n. 29520110013158902, notificata in data 04.01.2012 personalmente all'odierna ricorrente, mediante raccomandata a/r n.
610123672709 del 2012.2011;
2. cartella n. 29520120017251281 notificata in data 22.11.2012 al marito convivente mediante raccomandata a/r n.611207006702 del
20.11.2012;
3. cartella n. 29520130019598912 notificata in data 06.08.2013 personalmente all'odierna ricorrente;
4. cartella n. 29552140019063838 notificata in data 21.11.2014 personalmente all'odierna ricorrente.
A fronte di ciò, parte ricorrente alla prima udienza utile nelle successive difese non ha mosso alcuna specifica contestazione, limitandosi a dedurre sull'impossibilità di attribuire all'istanza di definizione agevolata il valore di atto interruttivo ella prescrizione.
Tutto ciò premesso, va rilevato che deve ritenersi raggiunta la prova della notifica delle cartelle di pagamento e la constatazione del dato pacifico della loro mancata impugnazione.
Quanto alle istanze di definizione agevolata, che secondo le parti resistenti avrebbero valore di atto interruttivo della prescrizione, deve anzitutto rilevarsi che può prendersi in considerazione soltanto l'istanza di definizione agevolata del 29/04/2019, atteso che della presentazione della stessa si dà conto nell'atto di accoglimento allegato alla produzione dell , mentre non vi è traccia documentale dell'altra istanza del CP_3
15/05/2018, peraltro disconosciuta dalla ricorrente e nemmeno menzionata da . CP_1
Pag. 7 di 11 Ciò detto, pur condividendosi in questa sede l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui "la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi (ma ciò vale anche per le sanzioni di cui si tratta) … configura un riconoscimento di debito al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito" (Cass. 8.4.2024,
n. 9221), deve rilevarsi che l'anzidetto atto interruttivo nei casi in esame è intervenuto quando la prescrizione era già maturata e spirata per i crediti di cui alle cartelle indicate ai numeri 1, 2 e 3.
Ed infatti, per la cartella n. 29520110013158902, notificata in data
04.01.2012, la prescrizione quinquennale è maturata in data 4.1.2017; per la cartella n. 29520120017251281 notificata in data 22.11.2012, la prescrizione è maturata in data 22.11.2017; per la cartella n.
29520130019598912, notificata in data 06.08.2013, la prescrizione è maturata in data 6.8.2018.
A fronte di ciò, va rammentato che la prescrizione dei crediti per contributi previdenziali si fonda su un principio di assoluta indisponibilità, sicché ha efficacia estintiva automatica (Cass., 10 agosto 2020, n. 16865, Rv.
658584; Cass., 15 ottobre 2014, n. 21830, Rv. 632887), ed è molto più simile a una decadenza, perché è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., 4 dicembre
2018, n. 313455).
Conseguentemente, visto che all'epoca della presentazione dell'istanza di definizione agevolata la prescrizione dei predetti crediti era già maturata,
Pag. 8 di 11 non si potrebbe nemmeno invocare il principio generale secondo cui il riconoscimento di un debito vale come rinuncia a fare valere gli effetti della prescrizione ex art. 2937 cod. civ. (Cass. 5.12.2023, n. 33948).
Di contro, al momento della presentazione dell'istanza in oggetto
(24.9.2019), non era maturata la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 29552140019063838 notificata in data 21.11.2014.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, avvenuta in data 6/07/2023, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta con riferimenti ai crediti portati dalle cartelle indicate ai nn. 1, 2 e 3, mentre deve essere rigettata in riferimento ai crediti portati dalla cartella n. 4.
Conseguentemente, l'intimazione di pagamento deve essere annullata in riferimento ai crediti indicati alle seguenti cartelle:
1) cartella n. 29520110013158902000, notificata il 04/01/2012 anno 2010 per un importo pari ad € 1.507,67;
2) cartella n. 29520120017251281000, notificata il 22/11/2012 anno 2011 per un importo pari ad € 1.466,80;
3) cartella n. 29520130019598912000, anno 2012 notificata il 06/08/2013 €
1.461,55;
Inoltre, tenuto conto della specifica domanda avanzata da parte ricorrente di “ripetizione delle somme riscosse e/o che verranno coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.”, va in questa sede accertata la non dovutezza dei crediti portati dalle anzidette cartelle ed il diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme eventualmente pagate in riferimento ai predetti titoli,
Pag. 9 di 11 Avuto riguardo all'esito del giudizio, ricorrono le condizioni per compensare le spese di lite nella misura di un quarto, mentre e CP_3
devono essere condannate a pagare alla Controparte_1
ricorrente, i rimanenti tre quarti di tali spese, che si liquidando ex D.M. n.
147/22 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da in parziale Parte_1
accoglimento del ricorso:
Annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 295 2023
90078961 81/000 del 26/06/2023 notificata il 06/07/2023, esclusivamente in riferimento ai crediti indicati alle seguenti cartelle:
1) cartella n. 29520110013158902000, notificata il 04/01/2012 anno
2010 per un importo pari ad € 1.507,67;
2) cartella n. 29520120017251281000, notificata il 22/11/2012 anno
2011 per un importo pari ad € 1.466,80;
3) cartella n. 29520130019598912000, anno 2012 notificata il
06/08/2013 € 1.461,55;
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese di lite nella misura di un quarto, mentre condanna e a pagare alla CP_3 Controparte_1
ricorrente, i rimanenti tre quarti di tali spese, che liquida in complessivi € 32,25 per spese ed €1.425,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Patti, 20/8/2025.
Pag. 10 di 11 Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
Pag. 11 di 11
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
All'udienza del 24/1/2024, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2906/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
02/09/1956 e residente in [...], rappresentata e difesa, per mandato in calce al presente atto dall'Avv. Maria Federica
Cadili (C.F. ), presso il cui studio in Patti via CodiceFiscale_2
Pasubio n. 85 è elettivamente domiciliata.
RICORRENTE
CONTRO
, (P.I. ) in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Procuratore Speciale, Dott. giusta procura Controparte_2
speciale autenticata per atto dal Notaio in Roma, elettivamente Per_1 domiciliata in Catania, Viale XX Settembre n.45/G, presso lo studio dell'avv. Paolo Lauretta ( ) che la rappresenta e CodiceFiscale_3
difende giusta procura agli atti.;
Controparte_3
(C.F. ) con sede in Roma alla Piazza
[...] P.IVA_2
Vittorio Emanuele II n. 78, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Dott. rappresentato e difeso, Controparte_4
sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Angelo Ascanio
Benevento del Foro di Roma (C.F.: – n. iscrizione C.F._4
Albo Avvocati di Roma/Elenco Speciale: A46050) e dall'Avv. Alberto
Vella (C.F. ) del Foro di Catania, ed elettivamente C.F._5
domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Catania, via Napoli 116
RESISTENTI
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.9.2023, conveniva in Parte_1
giudizio e , proponendo Controparte_1 CP_3
opposizione avverso intimazione di pagamento n. 295 2023 90078961
81/000 del 26/06/2023 notificata il 06/07/2023, emessa dall CP_1
, per l'importo complessivo di 7.083,07 di cui € 5.822,16 quali oneri
[...]
previdenziali dovuti all limitando l'impugnazione alle CP_3
seguenti cartelle esattoriali presupposte:
1) cartella n. 29520110013158902000, che si assume notificata il
04/01/2012 anno 2010 per un importo pari ad € 1.507,67;
Pag. 2 di 11 2) cartella n. 29520120017251281000, che si assume notificata il
22/11/2012 anno 2011 per un importo pari ad € 1.466,80;
3) cartella n. 29520130019598912000, anno 2012 che si assume notificata il 06/08/2013 € 1.461,55;
4) cartella n. 29552140019063838000, che si assume notificata il
21/11/2014 anno 2013 per un importo pari ad € 1.386,14;
A sostegno di tale opposizione deduceva l'illegittimità dell'anzidetta intimazione, sostenendo l'omessa notifica degli atti presupposti dall'intimazione e la sopravvenuta prescrizione quinquennale dei crediti richiesti.
Dopo aver premesso che l'opposizione era limitata soltanto alle predette cartelle poiché le altre erano state sospese a seguito della sua adesione alle procedure di definizione agevolata (c.d. Rottamazione quater), esponeva che per le anzidette quattro cartelle l Controparte_1
aveva iniziato procedura esecutiva attraverso il pignoramento del quinto dello stipendio erogato dall' CP_5
Rilevava nel merito l'infondatezza della pretesa dell'ente previdenziale, sostenendo che i crediti di tali quattro cartelle (aventi ad oggetto contributi previdenziali risalenti agli anni 2010 – 2011 – 2012 – 2013, notificate rispettivamente in data 04/01/2012, 22/11/2012, 06/08/2013, 21/11/2014) erano da ritenersi prescritti, essendo decorso il termine quinquennale di cui alla l. 335/95.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato, con ripetizione delle somme riscosse e/o che verranno coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.
Pag. 3 di 11 L si costituiva in giudizio con memoria Controparte_1
del 7.12.2023, deducendo l'infondatezza delle pretese avversarie, tenuto conto sia della regolare notifica delle cartelle presupposte, sia dell'interruzione della prescrizione a seguito dell'istanza di definizione agevolata, presentata dall'odierna ricorrente in data 29.04.2019 per le seguenti cartelle: 29520110013158902, 29520120017251281,
29520130019598912 e 29552140019063838, con la quale l'odierna ricorrente si impegnava a pagare il credito previdenziale in oggetto, mediante versamento di n.10 rate, senza tuttavia onorare tale impegno.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.
L si costituiva in giudizio con memoria depositata il 6.1.2023, CP_3
deducendo anzitutto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a seguito della presentazione delle istanze di definizione agevolata prot.
242530 del 15.05.2018, prot. 293897 del 29.04.2019.
Sosteneva, comunque, l'inammissibilità del ricorso in relazione alla mancata tempestiva impugnazione delle cartelle presupposte dall'intimazione, regolarmente notificate dall Controparte_1
, nonché l'inammissibilità dell'opposizione, anche
[...]
recuperatoria, per mancato rispetto del termine di cui agli artt. 29 del d.lgs.n. 46 del 1999 e 617 c.p.c..
Sosteneva, inoltre, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, posto che la questione non era stata tempestivamente proposta con l'opposizione avverso il primo atto esattivo utile a promuovere la relativa impugnazione, che nel caso in esame dovrebbe identificarsi con le cartelle presupposte, regolarmente notificate e non impugnate.
Pag. 4 di 11 Eccepiva, ancora, il proprio difetto di legittimazione passiva atteso che l'oggetto del giudizio riguarderebbe dei vizi di legittimità propri di un atto dell'agente della riscossione nell'ambito della sua attività.
In ogni caso, sosteneva l'infondatezza nel merito dell'eccezione di prescrizione, atteso che le anzidette istanze di definizione agevolata avrebbero il valore di atti interruttivi della prescrizione, non ancora maturata al momento della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso o, in via subordinata, la compensazione delle spese con la ricorrente, atteso che l'eventuale maturazione della prescrizione sarebbe da imputare integralmente alla negligenza di . Controparte_1
Indi, la causa veniva decisa all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, occorre rilevare la infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' , va rilevato Controparte_6
che, a fronte di un ricorso avverso una procedura esecutiva, sono legittimati passivi sia colui che è incaricato alla riscossione, sia il titolare del credito, che in questo caso è l' (cfr. Cass. sentenza n.3990/2020; v., da CP_3
ultimo, Cass. sent. n.7514/2022).
Inoltre, appare pure infondata l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità del ricorso per “difetto di interesse” in relazione alle due istanze di adesione a definizione agevolata (prot. 242530 del 15/05/2018 e prot. 293897 del 29/04/2019) e ha eseguito alcuni versamenti a titolo di acconto nelle date del 02/08/2019 – 02/12/2019 - 02/03/2020 – 28/09/2023.
Pag. 5 di 11 Ed infatti, la declaratoria di estinzione del giudizio, a seguito della adesione del contribuente alla definizione agevolata, è strettamente legata all'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti che la presentazione dell'istanza testualmente presuppone.
Dunque, tenuto conto del fatto che l'odierno giudizio certamente non era pendente all'epoca della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, è evidente che non ricorre la carenza di interesse ad agire invocata dall . CP_3
Va pure rilevata l'infondatezza dell'eccezione di tardività del ricorso, atteso che la ricorrente ha dedotto radicalmente l'inesistenza o l'irregolarità della notificazione degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento impugnata, eccependo la sopravvenuta prescrizione del relativo credito.
Conseguentemente, non rilevano i termini indicati per l'impugnazione di merito dell'intimazione ex art. 24 d.lgs. n. 46/99 e per l'opposizione agli atti esecutivi all'art. 617 c.p.c., posto che, essendosi eccepito un fatto estintivo del credito, il ricorso è qualificabile quale opposizione anticipata all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c..
Tanto premesso, nel merito risulta palesemente infondato il motivo di impugnazione connesso all'inesistenza del credito ed alla mancata o irregolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione oggi opposta e specificamente oggetto di rilievi nel corpo del ricorso.
A tal proposito, giova premettere l' ha tempestivamente e CP_7
ritualmente fornito copia delle relate di notifica delle seguenti cartelle di pagamento:
Pag. 6 di 11 1. cartella n. 29520110013158902, notificata in data 04.01.2012 personalmente all'odierna ricorrente, mediante raccomandata a/r n.
610123672709 del 2012.2011;
2. cartella n. 29520120017251281 notificata in data 22.11.2012 al marito convivente mediante raccomandata a/r n.611207006702 del
20.11.2012;
3. cartella n. 29520130019598912 notificata in data 06.08.2013 personalmente all'odierna ricorrente;
4. cartella n. 29552140019063838 notificata in data 21.11.2014 personalmente all'odierna ricorrente.
A fronte di ciò, parte ricorrente alla prima udienza utile nelle successive difese non ha mosso alcuna specifica contestazione, limitandosi a dedurre sull'impossibilità di attribuire all'istanza di definizione agevolata il valore di atto interruttivo ella prescrizione.
Tutto ciò premesso, va rilevato che deve ritenersi raggiunta la prova della notifica delle cartelle di pagamento e la constatazione del dato pacifico della loro mancata impugnazione.
Quanto alle istanze di definizione agevolata, che secondo le parti resistenti avrebbero valore di atto interruttivo della prescrizione, deve anzitutto rilevarsi che può prendersi in considerazione soltanto l'istanza di definizione agevolata del 29/04/2019, atteso che della presentazione della stessa si dà conto nell'atto di accoglimento allegato alla produzione dell , mentre non vi è traccia documentale dell'altra istanza del CP_3
15/05/2018, peraltro disconosciuta dalla ricorrente e nemmeno menzionata da . CP_1
Pag. 7 di 11 Ciò detto, pur condividendosi in questa sede l'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo cui "la domanda di rateazione e di definizione agevolata dei tributi (ma ciò vale anche per le sanzioni di cui si tratta) … configura un riconoscimento di debito al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, che non richiede in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, ma soltanto la volontarietà e la consapevolezza dell'esistenza del debito" (Cass. 8.4.2024,
n. 9221), deve rilevarsi che l'anzidetto atto interruttivo nei casi in esame è intervenuto quando la prescrizione era già maturata e spirata per i crediti di cui alle cartelle indicate ai numeri 1, 2 e 3.
Ed infatti, per la cartella n. 29520110013158902, notificata in data
04.01.2012, la prescrizione quinquennale è maturata in data 4.1.2017; per la cartella n. 29520120017251281 notificata in data 22.11.2012, la prescrizione è maturata in data 22.11.2017; per la cartella n.
29520130019598912, notificata in data 06.08.2013, la prescrizione è maturata in data 6.8.2018.
A fronte di ciò, va rammentato che la prescrizione dei crediti per contributi previdenziali si fonda su un principio di assoluta indisponibilità, sicché ha efficacia estintiva automatica (Cass., 10 agosto 2020, n. 16865, Rv.
658584; Cass., 15 ottobre 2014, n. 21830, Rv. 632887), ed è molto più simile a una decadenza, perché è sottratta alla disponibilità delle parti ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., 4 dicembre
2018, n. 313455).
Conseguentemente, visto che all'epoca della presentazione dell'istanza di definizione agevolata la prescrizione dei predetti crediti era già maturata,
Pag. 8 di 11 non si potrebbe nemmeno invocare il principio generale secondo cui il riconoscimento di un debito vale come rinuncia a fare valere gli effetti della prescrizione ex art. 2937 cod. civ. (Cass. 5.12.2023, n. 33948).
Di contro, al momento della presentazione dell'istanza in oggetto
(24.9.2019), non era maturata la prescrizione dei crediti portati dalla cartella n. 29552140019063838 notificata in data 21.11.2014.
Pertanto, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggi impugnata, avvenuta in data 6/07/2023, il termine di prescrizione quinquennale non era ancora maturato.
L'opposizione deve essere, pertanto, accolta con riferimenti ai crediti portati dalle cartelle indicate ai nn. 1, 2 e 3, mentre deve essere rigettata in riferimento ai crediti portati dalla cartella n. 4.
Conseguentemente, l'intimazione di pagamento deve essere annullata in riferimento ai crediti indicati alle seguenti cartelle:
1) cartella n. 29520110013158902000, notificata il 04/01/2012 anno 2010 per un importo pari ad € 1.507,67;
2) cartella n. 29520120017251281000, notificata il 22/11/2012 anno 2011 per un importo pari ad € 1.466,80;
3) cartella n. 29520130019598912000, anno 2012 notificata il 06/08/2013 €
1.461,55;
Inoltre, tenuto conto della specifica domanda avanzata da parte ricorrente di “ripetizione delle somme riscosse e/o che verranno coattivamente riscosse in pendenza di giudizio.”, va in questa sede accertata la non dovutezza dei crediti portati dalle anzidette cartelle ed il diritto della ricorrente alla ripetizione delle somme eventualmente pagate in riferimento ai predetti titoli,
Pag. 9 di 11 Avuto riguardo all'esito del giudizio, ricorrono le condizioni per compensare le spese di lite nella misura di un quarto, mentre e CP_3
devono essere condannate a pagare alla Controparte_1
ricorrente, i rimanenti tre quarti di tali spese, che si liquidando ex D.M. n.
147/22 come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro, intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sulle domande come sopra proposte da in parziale Parte_1
accoglimento del ricorso:
Annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n. 295 2023
90078961 81/000 del 26/06/2023 notificata il 06/07/2023, esclusivamente in riferimento ai crediti indicati alle seguenti cartelle:
1) cartella n. 29520110013158902000, notificata il 04/01/2012 anno
2010 per un importo pari ad € 1.507,67;
2) cartella n. 29520120017251281000, notificata il 22/11/2012 anno
2011 per un importo pari ad € 1.466,80;
3) cartella n. 29520130019598912000, anno 2012 notificata il
06/08/2013 € 1.461,55;
Rigetta per il resto il ricorso
Compensa le spese di lite nella misura di un quarto, mentre condanna e a pagare alla CP_3 Controparte_1
ricorrente, i rimanenti tre quarti di tali spese, che liquida in complessivi € 32,25 per spese ed €1.425,00 per onorari, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Patti, 20/8/2025.
Pag. 10 di 11 Il Giudice Unico del Lavoro dr. Fabio Licata
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