Articolo 3 della Legge 30 giugno 1912, n. 740
Articolo 2Articolo 4
Versione
1 agosto 1912
Art. 3.

Il divieto di cui all'art. 1 si estende anche ai marchi, insegne o contrassegni in uso all'entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i marchi, le insegne o i contrassegni in uso da un anno almeno all'entrata in vigore della presente legge, potranno ancora essere adoperati fino al 1° gennaio 1915.

Entrata in vigore il 1 agosto 1912