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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 09/12/2024, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1263 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1263 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
LI ZI ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) con Parte_2 C.F._3
ED CO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/07/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3.04.1993, a Messina (ME), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_ Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale
C. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina (ME) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 03/04/1993 con rito civile a Messina (ME), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Messina con atto n. 72 P. I anno 1993;
D. dare atto che la casa coniugale completa di arredi sita in Rimini (RN), Via Cesare Pavese n. 2, è rimasta nella disponibilità del SI. che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli Pt_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Persona_3 Per_2
E. dare atto che tutti gli oneri ordinari e straordinari inerenti l'immobile sito in Rimini (RN) alla Via
Cesare Pavese n. 2 graveranno interamente sul sig. Pt_2
F. dare atto che la sig.ra si è già trasferita di fatto altrove, e precisamente in Parte_1
Verucchio (RN), Via Valle n. 1401;
G. dare atto che i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_ Persona_4
H. dare atto che le parti concordemente stabiliscono che, qualora i figli dovessero avere problemi di salute o impedimenti che dovessero vederli costretti a rimanere a casa, la SInora viene Pt_1
sin da ora autorizzata ad accedere presso l'abitazione del SI. presso il quale i figli ancora Pt_2
abitano, per prestare loro eventuale assistenza;
I. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento né di assegno divorzile;
J. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
K. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. L. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti, essendo peraltro la SI.ra ammessa a godere del beneficio del Patrocinio a Spese Pt_1
dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 30/05/2024.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 72 Parte I Anno 1993 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore Dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1263 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) Parte_1 CodiceFiscale_1
LI ZI ( CodiceFiscale_2
e nato a [...] ) con Parte_2 C.F._3
ED CO (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 25/07/2024 con il quale e Parte_1 Pt_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché,
[...]
contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 3.04.1993, a Messina (ME), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente Per_ Per_2
autosufficienti;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 25.11.2024, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
B. pronunciare la separazione personale dei coniugi e, decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale
C. ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Messina (ME) l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 03/04/1993 con rito civile a Messina (ME), trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Messina con atto n. 72 P. I anno 1993;
D. dare atto che la casa coniugale completa di arredi sita in Rimini (RN), Via Cesare Pavese n. 2, è rimasta nella disponibilità del SI. che ivi continuerà a vivere unitamente ai figli Pt_2
maggiorenni ed economicamente autosufficienti e Persona_3 Per_2
E. dare atto che tutti gli oneri ordinari e straordinari inerenti l'immobile sito in Rimini (RN) alla Via
Cesare Pavese n. 2 graveranno interamente sul sig. Pt_2
F. dare atto che la sig.ra si è già trasferita di fatto altrove, e precisamente in Parte_1
Verucchio (RN), Via Valle n. 1401;
G. dare atto che i figli e sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
Per_ Persona_4
H. dare atto che le parti concordemente stabiliscono che, qualora i figli dovessero avere problemi di salute o impedimenti che dovessero vederli costretti a rimanere a casa, la SInora viene Pt_1
sin da ora autorizzata ad accedere presso l'abitazione del SI. presso il quale i figli ancora Pt_2
abitano, per prestare loro eventuale assistenza;
I. dare atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui non vi è richiesta di mantenimento né di assegno divorzile;
J. dare atto che le parti, fatto salvo quanto previsto e disciplinato nel presente atto, hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e non hanno, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
K. pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre 1970 n.
898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, lo scioglimento del matrimonio, alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. L. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti, essendo peraltro la SI.ra ammessa a godere del beneficio del Patrocinio a Spese Pt_1
dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini del 30/05/2024.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e Parte_1 Pt_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina (ME) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 72 Parte I Anno 1993 );
c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi