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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 7317/2024 del R.G.
Tra
nella qualità di amministratrice di sostegno del Sig. Parte_1 Pt_2 nato il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario
[...]
Santella;
ricorrente
E
in persona del suo Presidente p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti
Motivi in fatto e diritto della decisione
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott.
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo - in cui aveva chiesto Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento - presentava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente parte ricorrente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione adeguata delle patologie da cui è affetta così come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire della prestazione richiesta.
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
L'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
2. L'indennità di accompagnamento è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
1 Il CTU dott. , nominato CTU nel procedimento di accertamento tecnico Persona_1 preventivo, nel proprio elaborato – da intendersi qui integralmente richiamato – ha analizzato in maniera esaustiva le condizioni psicofisiche del ricorrente, esponendo quanto segue:
“…CONSIDERAZIONI MEDICO-LEGALI
La consulenza in oggetto riguarda le problematiche di salute del signor e se le Parte_2 sue condizioni di salute siano idonee al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ed in subordine al riconoscimento di una percentuale invalidante del 100%. Egli ha beneficiato di questa prestazione dal maggio 2021 sino alla revisione del maggio 2023, come da CTU del dottor Per_2 del marzo 2022 (che ancorava la decorrenza della prestazione proprio al maggio 2021). Nel maggio
2023 fu sottoposto a visita di revisione e fu riconosciuto invalido al 75% con conseguente revoca della prestazione precedentemente attribuita.
Per questi motivi
la madre, amministratrice di sostegno del ha adito le vie legali. Pt_2
Per poter discutere dell'indennità di accompagnamento occorre acclarare, preliminarmente, un'invalidità di grado grave. Il 100% costituisce il presupposto, in assenza del quale, non sarà possibile discutere della prestazione richiesta.
Trattandosi di un soggetto infra67enne il suo complesso menomativo in ottemperanza andrà valutato in ottemperanza ai riferimenti tabellari di cui al D.M. 5-2-1992.
- La disabilità intellettiva di grado medio è valutabile nella misura del 70% in ottemperanza al riferimento tabellare n. 1006: “insufficienza mentale media, 61-70%”.
Non si condividono le valutazioni della dottoressa (che nel certificato del 6-12-2023 ritiene Per_3 che la disabilità intellettiva sia di grado grave) per i motivi che qui di seguito verranno esposti.
1) Nella certificazione medica versata in atti vi è una valutazione del MMSE con score di 20,59. Si tenga in debita considerazione che il punteggio di 20,59 rientra nel range valutativo 18-24 a cui corrisponde una disabilità intellettiva di grado medio/lieve.
2) Secondo il DSMV rientrano nella disabilità intellettiva di grado moderato i soggetti con le seguenti caratteristiche: “Nei bambini in età prescolare il linguaggio e le abilità prescolastiche si sviluppano lentamente;
i progressi nelle abilità scolastiche si verificano lentamente e sono limitati rispetto ai coetanei e negli adulti si fermano a livello elementare (ambito concettuale). La capacità di relazione è evidente, ma la capacità di giudizio sociale e di prendere decisioni è limitata e il personale di supporto deve assistere la persona nelle decisioni della vita (ambito sociale).
L'individuo può prendersi cura dei bisogni personali, sebbene sia richiesto un lungo periodo di insegnamento affinché possa diventare indipendente;
l'indipendenza lavorativa può essere raggiunta in lavori che richiedono limitate abilità concettuali, ma è necessario un notevole sostegno;
possono essere sviluppate svariate capacità ricreative;
in una minoranza significativa di individui è presente un comportamento disadattivo che causa problemi sociali (ambito pratico)”. Quanto obiettivato in sede di visita aderisce perfettamente alle indicazioni di cui sopra ed avvalora la scelta di adoperare il codice 1006 ed attribuire una corrispondente percentuale invalidante del 70%.
- Gli esiti della chiusura del forame ovale di TA è equiparabile ad una cardiopatia in I classe
NYHA e valutabile nella misura del 25% in analogia al codice tabellare n. 6441: “miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve, I classe NYHA 21-30%”. -Lo strabismo corretto chirurgicamente determinerebbe il riconoscimento di una percentuale invalidante inferiore al 10% che, essendo in coesistenza (non concorrenza) con le altre patologie non può essere introdotta nel computo valutativo.
2 Orbene integrando le singole percentuali invalidanti con il calcolo riduzionistico di LT si ottiene una percentuale invalidante del 77%; essa è sostanzialmente sovrapponibile alla percentuale riconosciuta dai sanitari dell' e non permette l'attribuzione della pensione di inabilità. CP_1
Naturalmente in assenza del presupposto (riconoscimento di una percentuale invalidante del 100%) non è possibile alcuna discussione relativa all'indennità di accompagnamento.
LE CONCLUSIONI
Il signor di anni 23, è affetto da: disabilità intellettiva di grado medio;
esiti di Parte_2 chiusura di forame ovale di TA e strabismo bilaterale trattato chirurgicamente. Per via di questo complesso menomativo il soggetto è da ritenersi invalido al 77%; percentuale sovrapponibile al 75% riconosciuto in fase amministrativa.
In assenza del presupposto (100%) non è possibile discutere dell'indennità di accompagnamento”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto.
Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Emerge pertanto che le motivazioni in base alle quali la parte ricorrente deduce di non condividere le conclusioni del CTU integrano un dissenso diagnostico.
In merito si richiama per completezza quanto affermato dalla Corte di Legittimità (cfr. sentenza
Cassazione civile sez. lav. n. 7341 del 2004) in materia di dissenso diagnostico.
La Corte di Legittimità nella suddetta sentenza afferma in merito al dissenso diagnostico: “E' appena il caso di richiamare in proposito la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove il giudice del merito si basi sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, il difetto di motivazione della sentenza denunciabile in cassazione deve consistere nella indicazione delle carenze e deficienze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, o nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass.
n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995).”
Pertanto deve dichiararsi che il ricorrente non è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.. Stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel procedimento Persona_1 di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-nulla per le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. nel Persona_1 procedimento di accertamento tecnico preventivo, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Si comunichi.
Così deciso il 12.03.2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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