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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/06/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nel procedimento iscritto al nr. 217/2025 R.G.L. promosso
d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dalia Lo Burgio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Misilmeri, Viale Europa, 198.
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
con sede legale in Contrada Capo Plaia snc, 90015 Cefalù
E NEI CONFRONTI
DI
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, con gli avvocati Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura generale alle liti rogata dal notaio in data 22.03.2024. Persona_1
- resistenti –
Oggetto: impugnativa di licenziamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di:
1 -aver lavorato alle dipendenze della società “ ”, dal mese di Controparte_3
gennaio 2020 in assenza di un regolare contratto e, a far data dal 13.06.2020, con contratto a tempo determinato convertito in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'01/12/2021, con mansioni di addetto al ricevimento e inquadrato al 3° livello del
CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria turistica;
-di aver appreso, nel mese di giugno 2024, dall'esame del certificato UNILAV e dalla consegna dell'ultima busta paga, che il proprio rapporto di lavoro era definitivamente cessato a far data dal 31.05.2024, senza che fosse mai intervenuta alcuna comunicazione formale;
conveniva in giudizio la società datrice di lavoro e l' chiedendo, in via CP_2
principale, dichiararsi l'inefficacia del licenziamento orale, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, in via subordinata, condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La , sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso Controparte_3
e del decreto di fissazione d'udienza, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 16.04.2025).
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva, previo accertamento della CP_2
sussistenza e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la condanna della società datrice al pagamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione, gravata di sanzioni ed interessi come per legge.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione, alla scadenza del termine del 25.06.2025 per il deposito delle note scritte.
2 Il ricorso è fondato.
Il , come anticipato in narrativa, ha contestato l'atto di recesso datoriale Pt_1
perché intimato oralmente;
ebbene, in merito, deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro, così come sostenuto dal ricorrente, si è interrotto per iniziativa del datore ed in difetto di un provvedimento scritto.
Infatti, come è noto, nel caso di licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore concerne unicamente la sussistenza e la cessazione del rapporto di lavoro mentre l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta resta a carico del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. sent. n.18087/07).
Nella specie, il ricorrente ha fornito la prova della cessazione del rapporto di lavoro, come emerge dal certificato UNILAV versato in atti (cfr. doc. n. 5) nonché dalla busta paga di maggio 2024 indicante la quantificazione del TFR dovuto e la data di risoluzione del rapporto, individuata nel 31 maggio 2024 (cfr. doc. n. 4).
Viceversa, in merito al rispetto del requisito della forma scritta, è mancata ogni allegazione in punto di fatto, poiché la società datrice non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
La disposizione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 604 del 1966 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, della legge n.108/90) prevede, invero, l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, con espressa deroga al principio generale della libertà di forma del negozio giuridico (art. 1325, n. 4 e 1350 c.c.).
L'art. 2 cit. prevede, inoltre, che il licenziamento intimato oralmente è inefficace.
Pertanto, in assenza di prova da parte del datore del rispetto del requisito della forma scritta del licenziamento (art. 2 L. n. 604/66), va ritenuta l'inefficacia dell'impugnato licenziamento orale e, per l'effetto, la società datrice va condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei
3 contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia della società Controparte_1
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato dalla società convenuta a e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_1
a reintegrarlo nel posto di lavoro nonché a versargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (31 maggio 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna la al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre, IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Dalia
Lo Burgio, quale procuratore antistatario e in favore dell' in € 900,00, oltre IVA, CP_2
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 26.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Chiara Gagliano
4
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nel procedimento iscritto al nr. 217/2025 R.G.L. promosso
d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Dalia Lo Burgio ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Misilmeri, Viale Europa, 198.
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
con sede legale in Contrada Capo Plaia snc, 90015 Cefalù
E NEI CONFRONTI
DI
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana
n. 59, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, con gli avvocati Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo, che lo rappresentano e difendono in virtù della procura generale alle liti rogata dal notaio in data 22.03.2024. Persona_1
- resistenti –
Oggetto: impugnativa di licenziamento.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2025, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di:
1 -aver lavorato alle dipendenze della società “ ”, dal mese di Controparte_3
gennaio 2020 in assenza di un regolare contratto e, a far data dal 13.06.2020, con contratto a tempo determinato convertito in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dall'01/12/2021, con mansioni di addetto al ricevimento e inquadrato al 3° livello del
CCNL per i dipendenti da aziende dell'industria turistica;
-di aver appreso, nel mese di giugno 2024, dall'esame del certificato UNILAV e dalla consegna dell'ultima busta paga, che il proprio rapporto di lavoro era definitivamente cessato a far data dal 31.05.2024, senza che fosse mai intervenuta alcuna comunicazione formale;
conveniva in giudizio la società datrice di lavoro e l' chiedendo, in via CP_2
principale, dichiararsi l'inefficacia del licenziamento orale, con conseguente reintegra nel posto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, ed in ogni caso non inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, in via subordinata, condannarsi la convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La , sebbene regolarmente citata mediante la notifica del ricorso Controparte_3
e del decreto di fissazione d'udienza, non si costituiva in giudizio, sicché ne va dichiarata la contumacia (cfr. nota di deposito del 16.04.2025).
Si costituiva in giudizio l' , il quale chiedeva, previo accertamento della CP_2
sussistenza e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la condanna della società datrice al pagamento della contribuzione omessa, nei limiti della prescrizione, gravata di sanzioni ed interessi come per legge.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione, alla scadenza del termine del 25.06.2025 per il deposito delle note scritte.
2 Il ricorso è fondato.
Il , come anticipato in narrativa, ha contestato l'atto di recesso datoriale Pt_1
perché intimato oralmente;
ebbene, in merito, deve ritenersi provato che il rapporto di lavoro, così come sostenuto dal ricorrente, si è interrotto per iniziativa del datore ed in difetto di un provvedimento scritto.
Infatti, come è noto, nel caso di licenziamento orale, la prova gravante sul lavoratore concerne unicamente la sussistenza e la cessazione del rapporto di lavoro mentre l'onere della prova concernente il requisito della forma scritta resta a carico del datore di lavoro (cfr., tra le altre, Cass. sent. n.18087/07).
Nella specie, il ricorrente ha fornito la prova della cessazione del rapporto di lavoro, come emerge dal certificato UNILAV versato in atti (cfr. doc. n. 5) nonché dalla busta paga di maggio 2024 indicante la quantificazione del TFR dovuto e la data di risoluzione del rapporto, individuata nel 31 maggio 2024 (cfr. doc. n. 4).
Viceversa, in merito al rispetto del requisito della forma scritta, è mancata ogni allegazione in punto di fatto, poiché la società datrice non ha provveduto a costituirsi in giudizio.
La disposizione dell'art. 2, comma 1, della legge n. 604 del 1966 (nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, della legge n.108/90) prevede, invero, l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, con espressa deroga al principio generale della libertà di forma del negozio giuridico (art. 1325, n. 4 e 1350 c.c.).
L'art. 2 cit. prevede, inoltre, che il licenziamento intimato oralmente è inefficace.
Pertanto, in assenza di prova da parte del datore del rispetto del requisito della forma scritta del licenziamento (art. 2 L. n. 604/66), va ritenuta l'inefficacia dell'impugnato licenziamento orale e, per l'effetto, la società datrice va condannata al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonché al versamento dei
3 contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, nella contumacia della società Controparte_1
- in accoglimento del ricorso, dichiara l'inefficacia del licenziamento orale intimato dalla società convenuta a e, per l'effetto, condanna la convenuta Parte_1
a reintegrarlo nel posto di lavoro nonché a versargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (31 maggio 2024) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo;
- condanna la al pagamento, in favore della parte Controparte_1
ricorrente, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.800,00, oltre, IVA, CPA e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Dalia
Lo Burgio, quale procuratore antistatario e in favore dell' in € 900,00, oltre IVA, CP_2
CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 26.06.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Chiara Gagliano
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