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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA - 1^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, in funzione di giudice del lavoro, dr.ssa Elisabetta Capaccioli a seguito dell'udienza di trattazione scritta del 3/6/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta sotto il numero 12522 R.G. dell'anno 2024, e vertente tra
Parte_1
(Avv.ti Ciro Castaldo e Vania Serena Oliverio) ricorrente
e
Controparte_1
(Avv. Cristiana Giordano) nonchè
Controparte_2
(Avv. Massimo Curcio)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/3/2024 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe, impugnava l'intimazione di pagamento n. 09720249024053852000 avente ad oggetto, tra gli altri, gli avvisi di addebito n. 09720160004516620000, n. 09720170006175740000, n.
09720180003129464000, n. 09720180020470126000, n. 09720190005983335000, n.
09720190023029528000, per la complessiva somma di Euro 20.549,10, per il presunto mancato pagamento, dei contributi;
dei contributi I.V.S. relativi alle annualità 2015/2019 CP_1
(doc. 1 ricorso).
Argomentava sulla intervenuta prescrizione non avendo ricevuto alcun atto prima della intimazione opposta e sul fatto che uno degli avvisi di addebito impugnati fosse oggetto di azione esecutiva immobiliare.
Concludeva chiedendo: in via preliminare e cautelare, sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento e l'attività di recupero dell'Agente della Riscossione;
- nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza delle pretese dell'Ente Creditore e dell' e disporre l'annullamento CP_1 Controparte_3 dell'intimazione di pagamento n.09720249024053852000 notificata in data 19/02/2024, revocando la richiesta di pagamento in esso contenuta, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data sconosciuti alla ricorrente nonché disporre tutti quei provvedimenti che riterrà più opportuni e necessari per la tutela dei diritti di parte ricorrente.
Si costituiva contestando che la procedura esecutiva Controparte_4
mobiliare alla quale faceva riferimento parte ricorrente si riferisse ai crediti di cui all'intimazione opposta e contestando , altresì, la maturazione della prescrizione . Concludeva chiedendo il rigetto della domanda con vittoria di spese da distrarsi .
Si costituiva deducendo la tardività dell'opposizione per la mancata impugnazione CP_1
tempestiva degli avvisi di addebito regolarmente notificati, la carenza di legittimazione passiva e la mancata maturazione della prescrizione.
Autorizzato il deposito di note, rinviata la causa all'udienza del 3/6/2025 con la modalità della trattazione scritta ,la causa viene decisa l'odierna controversia ha ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento n.
09720249024053852000 pacificamente notificata il 19/02/2024, nonchè dei seguenti avvisi di addebito ad essa sottesi
- AVA n. 39720160004516620000;
- AVA n. 39720170006175740000;
- AVA n. 39720180003129464000;
- AVA n. 39720180020470126000;
- AVA n. 39720190005983335000;
- AVA n. 39720190023029528000;
Quanto all'avviso di addebito n. 09720160004516620000 notificato il 20.06.2016, si osserva che lo stesso , contrariamente a quanto sostenuto dall' , Controparte_2
risulta essere già stato oggetto di atto di intervento ex art. 499 cpc presso il Tribunale di Roma
(doc. 2 ricorso). La documentazione versata in atti da non può valere a contestare il CP_5
documento prodotto da parte ricorrente : invero, si limita a richiamare la corrispondenza CP_5
, ( interna e quindi comunque poriva di rilievo probatorio ) intercorsa tra l'ufficio relativo al settore “atti introduttivi del giudizio” e quello relativo a “procedure cautelari e immobiliari” per avere informazioni sulla procedura immobiliare citata e sapere se il credito era stato soddisfatto (doc. 12 memoria .Quindi deve dichiararsi l'illegittimità dell'intimazione CP_5 di pagamento relativamente all'avviso di addebito n. 09720160004516620000 già oggetto di precedente procedura esecutiva.
Quanto agli ulteriori avvisi di addebito si rileva che parte ricorrente ha contestato la notifica solo relativamente agli avvisi : n. 39720170006175740000 , n. 39720190005983335000 , n.
39720190023029528000. Relativamente all'AVA n. 39720170006175740000, relativo a contributi fissi anno 2016, risulta agli atti notifica del 10/06/2021 con attestazione di deposito dell'atto da parte del messo notificatore presso la casa comunale e invio di raccomandata ex art. 140 cpc (doc. 2 bis memoria ); parte ricorrente ha contestato la mancanza dell'avviso CP_1
della raccomandata inviata a parte ricorrente . Secondo recente giurisprudenza della S.C. ( cfr ordinanza n. 15782 del 17 maggio 2022, Cassazione Sezioni Unite del 10021/2021) in caso di notifica al contribuente in assenza “relativa” ex art. 140 c.p.c. perché si completi la notificazione , non è sufficiente che il soggetto notificatore attesti di aver spedito la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. ma è necessaria la produzione delle raccomandata da dove si possa individuare, oltre al numero della raccomandata, anche le verifiche poste in essere “sull'esistenza e sul contenuto della ricevuta di spedizione”,
“l'indirizzo al quale la raccomandata è stata spedita”, “il destinatario della medesima” poiché la circostanza che la raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. sia stata effettivamente spedita all'indirizzo corretto, non è coperta da pubblica fede non essendo stata personalmente eseguita dal notificatore. Pertanto in difetto di rituale notifica il relativo credito è prescritto .
In ordine agli AVA n. 39720190005983335000 e n. 39720190023029528000 parte
CP_ ricorrente ha contestato che la documentazione versata in atti dall' non sia riconducibile a CP_ detti AV;
la contestazione è infondata atteso che dalla documentazione versata in atti dall'
, rispettivamente sub 5bis e 6 bis alla memoria , reca l'indicazione del numero di raccomandata segnatamente indicato negli avvisi di addebito predetti. Per quanto attiene poi l'eventuale prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito sottesi deve evidenziarsi che il decorso del termine di prescrizione è stato sospeso dalla normativa emergenziale emanata in costanza della pandemia da covid-19. L'art. 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, ha previsto: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma
9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Successivamente, l'art. 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, entrato in vigore il 31 dicembre 2020 e convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, ha previsto un nuovo periodo di sospensione: “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3 comma 9 della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione". Il decorso del termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria è rimasto, pertanto, normativamente sospeso per 129 giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e, ancora, per
182 giorni dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, per un totale di 311 giorni.Ciò posto, attesa la notifica dell'intimazione di pagamento opposta il 19/2/2024 nessuna prescrizione risulta essere maturata Conclusivamente deve dichiararsi non dovuto il credito di cui all'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito n. 09720160004516620000
e n. 39720170006175740000 e per il resto il ricorso deve essere respinto . L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti .
PQM
Definitivamente pronunciando , così provvede :
- dichiararsi non dovuto il credito non dovuto il credito di cui all'intimazione di pagamento limitatamente agli avvisi di addebito n. 09720160004516620000 e n.
39720170006175740000;
- respinge per il resto il ricorso;
-- compensa le spese di lite tra le parti .
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Giuditta Calderaro.
Roma, 3/6/2025 IL G.L.
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli