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21 giugno 2011
21 giugno 2011
ART.67
(Composizione delle controversie in materia di turismo)
La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, e' disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , e costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale o arbitrale se cio' e' previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell' articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta' di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
(Composizione delle controversie in materia di turismo)
La procedura di mediazione, finalizzata alla conciliazione delle controversie in materia di turismo, e' disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 , e costituisce condizione di procedibilita' della domanda giudiziale o arbitrale se cio' e' previsto da una clausola del contratto di fornitura dei servizi. Tale clausola deve essere specificamente approvata per iscritto dal turista. Resta salva la facolta' del turista di ricorrere a procedure di negoziazione volontaria o paritetica o alla procedura di conciliazione innanzi alle commissioni arbitrali o conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici, istituite ai sensi dell' articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Nella procedura di conciliazione i turisti hanno facolta' di avvalersi delle associazioni dei consumatori. Tale procedura di conciliazione e' disciplinata dagli articoli 140 e 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 .
Commentari • 115
- 1. Ritardo aereo, responsabilita del vettore, danno risarcibile, e foro competentePescarollo Marco · https://www.diritto.it/ · 12 gennaio 2012 · 6.1618767
[…] Non si ritiene che tale tipo di controversia vada sottoposta alla preliminare domanda di attivazione del procedimento di mediazione previsto dal D Lgs 4.3.2010 nr 28, mentre qualora il trasporto aereo sia stato acquistato nell'ambito di un contratto turistico di cui all'art 34 del nuovo Codice del turismo, il successivo articolo 67 del Codice del Turismo prevede il ricorso alla procedura di mediazione così come disciplinata dal D. […]
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Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2526Provvedimento: […] - CP_1 rispondeva con pec del 24 novembre 2021 negando ogni responsabilità e offrendo un voucher di € 200,00; - con pec del 30 novembre 2021 il legale degli attori dichiarava di non accettare l'offerta di cortesia e restituiva il voucher; - anche la procedura di mediazione promossa ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del Codice del Turismo aveva esito negativo; tanto premesso gli attori hanno invocato la responsabilità contrattuale dell'organizzatore del viaggio, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Codice del Turismo, per mancato o inesattoLeggi di più...
- riduzione del prezzo·
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