Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1960, n. 1624
Articolo 1Articolo 3
Versione
22 gennaio 1961
Art. 2.
Al Comitato di cui all'articolo precedente e' concesso un contributo di lire 20.000.000, che sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.
Entrata in vigore il 22 gennaio 1961