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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2827/2016 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Matteotti, 74 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Calabria Giuseppe (PEC: , che lo/a Email_1 rappresenta e difende con l'avv. Vincenzo Massara, giusta procura acclusa al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, Via E. P.
Murmura con l'avv. Grandizio Valeria e Triolo Ettore (PEC: avv.valeria.
[...] CP_ gov.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura acclusa alla memoria di Email_2 costituzione
RESISTENTE
Oggetto: trattamento pensionistico
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, censurando le determinazioni adottate da in applicazione del meccanismo di CP_1 rivalutazione automatica normativamente scaturito in attuazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 70/2015, a motivo dell'esclusione – ivi contemplata – dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo dal proprio raggio d'operatività. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare il diritto del ricorrente:
1Per l'anno 2012 alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dall' 1.1.2012, come previsto dall'art. 34, co. 1, L. 448/1998 nella misura indicata dall'art. 69 L. 388/2000 per effetto della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale;
2 – per l'anno 2013 alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dall' 1.1.2013, come previsto dall'art. 34, co. 1, L. 448/1998 nella misura indicata dall'art. 69 L. 388/2000 per effetto della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale sulla prestazione pensionistica già rivalutata per
1 l'0anno 2012 di cui la punto a); 3 – per l'anno 2014 all'adeguamento della misura prevista dall'art.1, co. 483, lett. e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) sulla prestazione pensionistica già rivalutata per l'anno 2013 di cui al punto b); a- per l'anno 2015 all'adeguamento della misura prevista dall'art.1, co. 483, lett. e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) sulla prestazione pensionistica già rivalutata per l'anno 2014 di cui al punto c)”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea, preliminarmente constatando l'appartenenza della cognizione ad altra giurisdizione, alla luce della natura di ex dipendente pubblico del ricorrente. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione formulata dall'istituto resistente appare fondata e pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, adito in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, per essere munito di giurisdizione il Giudice contabile.
2.Non nuoce infatti rammentare che l'art. 13 RD 12 luglio 1934 n. 1214 prevede, tra l'altro, che la Corte dei Conti “Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
3.L'art. 62 RD 1214 cit. stabilisce altresì che “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della
Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.
4.Egualmente l'art. 5 legge 21 luglio 2000, n. 205 attribuisce alla Corte dei Conti i ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra.
5.Come già più volte statuito dai giudici di legittimità e di merito, rientrano nella giurisdizione contabile tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (Cass. SS.UU. 27 febbraio 2013
n. 4853).
6.In altre parole, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo ed attrae tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, pertanto, non solo quelle aventi ad oggetto la determinazione dell'an o del quantum della prestazione pensionistica, totalmente o parzialmente a carico dello Stato, ma anche le domande di risarcimento del danno per inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (v. chiaramente Cass. SS.UU. 7 gennaio 2013 n. 153), ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190).
7.Ed il giudice della pensione è competente a conoscere “anche dei relativi contributi (ex plurimis
Cass. ez. Un, 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione”.
2 8.Tanto è stato di recente statuito dalla S.C. di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 11849 del 09/06/2016, ove si è anche chiarito che la giurisdizione della Corte dei Conti “ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate. A1 contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR.”
9.Avendo l'istante espletato – antecedentemente al proprio pensionamento – attività lavorativa alle dipendenze di un'Amministrazione pubblica, e vertendo il procedimento qui delibato in materia di determinazione dell'ammontare del trattamento di quiescenza, la potestà giurisdizionale a conoscere della disputa è incardinata presso la Corte dei Conti.
10.Tale conclusione è, peraltro, conforme alle indicazioni formulate da Cass., SS. UU., ord. n. 8929/2014, secondo la quale «La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia alla competenza della Corte dei conti. La giurisprudenza di queste sezioni unite, infatti, è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n,
1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass. sez. un., nn. 12722 del 2005, 2298 del 2008, 153 del 2013 e 4853 del 2013)».
11.Deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti.
12.La definizione della lite in punto di rito – e segnatamente di riparto giurisdizionale – consiglia, nondimeno, l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 16/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela
Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia alla Via Matteotti, 74 presso lo Parte_1 studio dell'avv. Calabria Giuseppe (PEC: , che lo/a Email_1 rappresenta e difende con l'avv. Vincenzo Massara, giusta procura acclusa al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale sita in Vibo Valentia, Via E. P.
Murmura con l'avv. Grandizio Valeria e Triolo Ettore (PEC: avv.valeria.
[...] CP_ gov.it) che lo rappresenta e difende, giusta procura acclusa alla memoria di Email_2 costituzione
RESISTENTE
Oggetto: trattamento pensionistico
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 24/11/2016, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, censurando le determinazioni adottate da in applicazione del meccanismo di CP_1 rivalutazione automatica normativamente scaturito in attuazione della pronuncia della Corte costituzionale n. 70/2015, a motivo dell'esclusione – ivi contemplata – dei trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo dal proprio raggio d'operatività. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “dichiarare il diritto del ricorrente:
1Per l'anno 2012 alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dall' 1.1.2012, come previsto dall'art. 34, co. 1, L. 448/1998 nella misura indicata dall'art. 69 L. 388/2000 per effetto della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale;
2 – per l'anno 2013 alla rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento a decorrere dall' 1.1.2013, come previsto dall'art. 34, co. 1, L. 448/1998 nella misura indicata dall'art. 69 L. 388/2000 per effetto della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale sulla prestazione pensionistica già rivalutata per
1 l'0anno 2012 di cui la punto a); 3 – per l'anno 2014 all'adeguamento della misura prevista dall'art.1, co. 483, lett. e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) sulla prestazione pensionistica già rivalutata per l'anno 2013 di cui al punto b); a- per l'anno 2015 all'adeguamento della misura prevista dall'art.1, co. 483, lett. e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27.12.2013 n. 147) sulla prestazione pensionistica già rivalutata per l'anno 2014 di cui al punto c)”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea, preliminarmente constatando l'appartenenza della cognizione ad altra giurisdizione, alla luce della natura di ex dipendente pubblico del ricorrente. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'eccezione formulata dall'istituto resistente appare fondata e pertanto deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario, adito in funzione di Giudice del Lavoro e della
Previdenza, per essere munito di giurisdizione il Giudice contabile.
2.Non nuoce infatti rammentare che l'art. 13 RD 12 luglio 1934 n. 1214 prevede, tra l'altro, che la Corte dei Conti “Giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge sulle istanze tendenti a conseguire la sentenza che tiene luogo del decreto di collocamento a riposo, ai termini dell'articolo 174 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.
3.L'art. 62 RD 1214 cit. stabilisce altresì che “Contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato è ammesso il ricorso alla competente Sezione della
Corte, la quale giudica con le norme di cui agli articoli seguenti. Alla medesima Sezione sono devoluti anche tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti, nonché le istanze dirette ad ottenere la sentenza che tenga luogo del decreto di collocamento a riposo o in riforma e dichiari essersi verificate nell'impiegato dello Stato o nel militare le condizioni dalle quali, secondo le leggi vigenti, sorge il diritto a pensione, assegno o indennità. In materia di riscatto di servizi il ricorso è ammesso soltanto contro il decreto concernente la liquidazione del trattamento di quiescenza nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo seguente.
4.Egualmente l'art. 5 legge 21 luglio 2000, n. 205 attribuisce alla Corte dei Conti i ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra.
5.Come già più volte statuito dai giudici di legittimità e di merito, rientrano nella giurisdizione contabile tutte le controversie riguardanti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo e comprese altresì quelle di risarcimento danni per l'inadempimento delle suddette obbligazioni (Cass. SS.UU. 27 febbraio 2013
n. 4853).
6.In altre parole, la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo ed attrae tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, pertanto, non solo quelle aventi ad oggetto la determinazione dell'an o del quantum della prestazione pensionistica, totalmente o parzialmente a carico dello Stato, ma anche le domande di risarcimento del danno per inadempimento o inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto (v. chiaramente Cass. SS.UU. 7 gennaio 2013 n. 153), ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (ex plurimis Cass. sez. un. 16 gennaio 2003 n. 573, idem 7 novembre 2000 n. 1149, idem 14 ottobre 1998 n. 10149, idem 11 gennaio 1997 n. 190).
7.Ed il giudice della pensione è competente a conoscere “anche dei relativi contributi (ex plurimis
Cass. ez. Un, 21 marzo 1997 n. 2519, idem 28 novembre 1996 n. 10618), e quindi della sufficienza od eccedenza degli stessi rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione”.
2 8.Tanto è stato di recente statuito dalla S.C. di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 11849 del 09/06/2016, ove si è anche chiarito che la giurisdizione della Corte dei Conti “ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate. A1 contrario, rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR.”
9.Avendo l'istante espletato – antecedentemente al proprio pensionamento – attività lavorativa alle dipendenze di un'Amministrazione pubblica, e vertendo il procedimento qui delibato in materia di determinazione dell'ammontare del trattamento di quiescenza, la potestà giurisdizionale a conoscere della disputa è incardinata presso la Corte dei Conti.
10.Tale conclusione è, peraltro, conforme alle indicazioni formulate da Cass., SS. UU., ord. n. 8929/2014, secondo la quale «La giurisdizione va regolata con l'attribuzione della controversia alla competenza della Corte dei conti. La giurisprudenza di queste sezioni unite, infatti, è consolidata nel ritenere che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni (R.D. 12 luglio 1934, n,
1214, artt. 13 e 62) ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico (Cass. sez. un., nn. 12722 del 2005, 2298 del 2008, 153 del 2013 e 4853 del 2013)».
11.Deve dunque dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti.
12.La definizione della lite in punto di rito – e segnatamente di riparto giurisdizionale – consiglia, nondimeno, l'integrale compensazione fra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore della Corte dei Conti;
- compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Vibo Valentia, 16/01/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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