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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 2848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2848 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6665/2024 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dagli avv.ti Cursano Parte_1
AN e De PE VI
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Belli AN Romana CP_1
Resistente
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver ricevuto:
- un provvedimento emesso il 3.11.2023, con cui l' richiedeva la restituzione della somma di CP_1
€ 17.657,62 erogata a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo da luglio 2020 a dicembre 2021, non dovuta in conseguenza alla revoca/decadenza dal predetto beneficio richiesto con domanda prot. n. comunicata con nota del 18.05.2023 per “Mancanza del requisito Controparte_2 di residenza (art.2 co.1, a), 2) L. 26/2019) - non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”;
- un provvedimento emesso il 6.03.2023, con cui l' richiedeva la restituzione della somma di CP_1
€ 10.350,00 erogata a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo da febbraio 2022 a dicembre
2022, non dovuta in conseguenza alla revoca/decadenza dal predetto beneficio richiesto con domanda prot. n. INPS-RDC-2022-5224028 comunicata con nota del 21.12.2022 per “Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art.2 co.1, a), 1), 2) L. 26/2019) - non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
Ritenendo infondate tali richieste restitutorie, avendo risieduto stabilmente sul territorio nazionale CP_ sin dal 2008, la ricorrente chiedeva di annullare i provvedimenti del 3.11.2023 e del 6.03.2023,
e condannare l' all' del reddito di cittadinanza (domanda n. INPS-RDC-2022- CP_3 CP_4
1 5224028) e del relativo beneficio economico in favore della ricorrente sin dalla data della sospensione (gennaio 2023), nella misura e per la durata come per legge e con interessi legali o rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali.
Con memoria del 30.10.2025, l' si costituiva in giudizio e deduceva che dalla consultazione CP_1 degli archivi informatici le somme indebite a carico della sig.ra rispettivamente Parte_1 per € 17.657,62 ed € 10.350,00 risultavano già abbandonate con provvedimento del 10.05.2024 e CP_ pertanto, annullate. Per tali motivi, l' chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 12.11.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * * CP_ Va dichiarata cessata la materia del contendere per quanto riguarda le richieste restitutorie dell' CP_ Infatti, l' ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta in giudizio) che, in data 10.05.2024, l' procedeva all'abbandono degli indebiti accertati;
tanto ha comportato la CP_1 sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti in ordine alla restituzione delle somme di
€ 17.657,62 ed € 10.350,00 da parte dell' , sul punto va dichiarata la cessazione Controparte_5 della materia del contendere.
Parte ricorrente ha, tuttavia, dedotto che la domanda introduttiva dell'odierno giudizio ha per CP_ oggetto anche l'accertamento dell'illegittimità della condotta dell' per aver lo stesso nel gennaio
2023 illegittimamente sospeso l'erogazione del RdC in favore della ricorrente, con richiesta di condanna del convenuto all'erogazione in favore della signora del Reddito di Parte_1
Cittadinanza e del relativo beneficio economico sin dalla data della sospensione (gennaio 2023) ovvero, in subordine, al pagamento dell'equivalente pari ad €. 8.280,00 a titolo di risarcimento del danno. CP_ Nel caso di specie, l' ha riconosciuto l'errore e annullato gli indebiti nei confronti della ricorrente con la seguente dicitura “Somme non più dovute a seguito di diverso orientamento amministrativo” senza però procedere al ripristino della prestazione dalla data di sospensione dell'erogazione ossia dal gennaio 2023. CP_ Sulla base di ciò va accertata l'illegittimità della condotta con condanna dell' a CP_3 corrispondere alla ricorrente il beneficio economico del Reddito di cittadinanza dalla data di sospensione (gennaio 2023) nella misura e per la durata come per legge con interessi legali o rivalutazione monetaria.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
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P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposto con atto depositato il 4.06.2024 da contro disattesa ogni diversa istanza Parte_1 CP_1 ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle richieste di accertamento dell'irripetibilità delle somme di € 17.657,620 ed € 10.350,00 rivendicate dall con CP_1 provvedimenti di indebito rispettivamente del 3.11.2023 e del 6.03.2023; CP_
- condanna l' a corrispondere alla ricorrente il beneficio economico del Reddito di Cittadinanza
(n. INPS-RDC-2022-5224028) dalla data della sospensione (gennaio 2023) nella misura e per la durata come per legge, oltre interessi legali;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2.000,00 oltre CP_1 spese generali IVA e CPA se dovuti, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario.
Lecce, 20.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa AN Costa
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