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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11011 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- ( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Vellone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in data 12.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig.
adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con la signora in data 18.07.1998 nel Comune di CP_1
Nerola (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Nerola atto n.8, parte II, Seria A, anno 1998), dal quale era nato il figlio (03.09.1999); a Per_1 causa di incompatibilità di carattere e di vedute divergenti circa la conduzione familiare risalenti nel tempo, il matrimonio era entrato in crisi, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la comunione materiale e spirituale era venuta meno già nel 2016, acuendosi durante il periodo pandemico;
ulteriore elemento scatenante era stata la delicata situazione del figlio;
per l'effetto, egli si era allontanato dalla Per_1 casa familiare nel mese di aprile 2023 andando a vivere assieme alla propria madre in un immobile di proprietà della sorella.
Tanto premesso, parte ricorrente, chiedeva la separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, ove quest'ultima avrebbe vissuto unitamente al figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo;
si Per_1 dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento del figlio di € 400 mensili e chiedeva dichiararsi che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento. Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, , aderendo CP_1 alla domanda di separazione e divorzio formulata dal marito, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché, di contro, che la separazione fosse addebitata al marito a causa delle condotte poste in essere da quest'ultimo in spregio ai doveri di assistenza familiare;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare, ove avrebbe vissuto unitamente a
, un contributo per il mantenimento del figlio di € 600 mensili, oltre all'80% Per_1 delle spese straordinarie, nonché un assegno per il proprio mantenimento di € 400 mensili.
All'udienza del 10.12.2024 comparivano le parti e i loro procuratori i quali, dopo ampia discussione, formulavano proposte conciliative:
- in via meramente transattiva, il sig. sarebbe disponibile a riconoscere le Parte_1 seguenti somme: € 400 per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
€ Per_1 200 per la moglie;
€ 200 forfettizzando le spese per utenze, condominio e assicurazione auto;
- in via meramente transattiva la signora si dichiara disponibile ad accettare le CP_1 seguenti condizioni: € 400 per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
€ 200 per la moglie;
€ 300 forfettizzando le spese per utenze, condominio e assicurazione auto. Al termine dell'udienza, vagliate le proposte formulate, la signora si dichiarava CP_1 disponibile ad accettare la proposta formulata da parte ricorrente.
A questo punto il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, e, preso atto dell'accordo di massima raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, concedeva termine di due giorni per la formalizzazione dell'accordo, riservando all'esito la causa al Collegio per la decisione. In data 12.12.2024 entrambe le parti depositavano note scritte: parte ricorrente chiedeva fossero accolte le condizioni rassegnate all'udienza del 10.12.2024, su cui si era raggiunta un'intesa di massima, mentre parte resistente, rivedeva la iniziale posizione rispetto all'udienza e si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri atti.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti l'addebito della separazione, richiesta da entrambe le parti, nonché le ulteriori domande afferenti all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, il contributo per il mantenimento del figlio
, maggiorenne non autonomo, e, infine, la domanda di assegnazione della casa Per_1 familiare, non essendoci statuizioni riguardanti l'affidamento.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
I contrasti tra le parti hanno radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento ancor prima dell'inizio di tale procedimento. Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Addebito della separazione Le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti devono essere respinte, in quanto sia il sig. sia la signora non hanno dato prova, se Parte_1 CP_1 non in maniera generica e non circostanziata, delle ragioni determinanti la fine della relazione. Come emerso dalle dichiarazioni delle stesse parti (udienza del 10.12.2024), il rapporto matrimoniale era già di fatto compromesso negli anni 2016 e 2017, vivendo peraltro continui alti e bassi nei periodi precedenti, e la situazione si era aggravata a causa delle problematiche vissute dal figlio , che, durante il periodo Covid-19 e a seguito Per_1 della perdita del suo impiego, si era lentamente ritirato, soffrendo di ansia e paura (cfr. all. 5 certificato medico del 16.11.2023 rilasciato dal Dott. , “il paziente Persona_2 nato a [...] il [...], da oltre due anni (05.2021) non esce Persona_3 di casa per patologia psichiatrica da definire con visita specialistica”). In tale situazione le parti avevano continuato a vivere sotto lo stesso tetto come separati in casa fino al mese di aprile 2023, quando il sig. si era allontanato andando Parte_1
a vivere presso un immobile di proprietà della sorella unitamente alla madre.
Con riguardo alla dedotta relazione extraconiugale intrattenuta dalla signora , il CP_1 ricorrente si è limitato a riferire condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio senza offrire un valido riscontro probatorio, se non una conversazione whatsapp avuta con il figlio nel dicembre del 2020, durante la quale il figlio gli riferiva che la Per_1 madre intratteneva una relazione extraconiugale (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo, “… Lo faccio per svegliarti. Mi pare che certe cose che non le vedi proprio o fai finta Ma non meriti di essere trattato così, Preso per il culo Ti ha preso per il culo alla grande, Tu il terzo incomodo. Andavate insieme dal carrozziere E loro se la spassavano. Se non fosse stato per te, passavamo per pazzi. E lei se lo scopava. Doveva stare muta questi giorni, ed invece ancora parla di questo fatto, Non chiedendoti scusa, Ma accusando me di non aver fatto il suo complice E accusando te di aver detto cazzate Perchè se tu non avessi detto delle foto, lui negava . … OMISSIS … Stai perdonando una persona che non riconosce il suo errore, Che accusa il figlio Di non essere stato complice”). Invero, il Collegio ritiene che le condotte denunciate (relazione extraconiugale con un altro uomo) non possano comunque considerarsi la causa esclusiva della fine del matrimonio, in quanto – come precisato dal marito e confermato dalla moglie – il loro rapporto era entrato in crisi già prima nel 2016-2017.
Anche con riguardo alle dedotte condotte prevaricatrici del marito (emarginate nella denuncia querela presentata in data 14 giugno 2023) le stesse non possono essere ricondotte a causa esclusiva della fine della relazione coniugale. Peraltro, la stessa signora – interrogata in merito alle condotte violative dei doveri nascenti dal CP_1 matrimonio poste in essere dallo – non è stata in grado di fornire prove Parte_1 sufficienti ad avvalorare la propria tesi, confermando di fatto quanto riferito dal marito, che il loro rapporto era naufragato già nel 2016. Né tantomeno può costituire ragione di addebito l'allontanamento dalla casa coniugale del sig. che, al più, costituisce Parte_1 la conseguenza della crisi familiare, certo non la causa. Nel caso in esame, non solo non è stato provato il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale, ma è emersa anche l'antecedenza della crisi. Per i motivi come sopra esposti, entrambe le domande di addebito proposta sia dal sig.
sia dalla signora devono considerarsi infondate e devono essere Parte_1 CP_1 rigettate.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un CP_1 assegno per il suo mantenimento di € 400 mensili, il Tribunale osserva quanto segue. La signora , durante la vita matrimoniale, ha dedotto di essersi sempre occupata CP_1 della cura della casa e dell'accudimento dell'unico figlio , ad oggi maggiorenne, Per_1 consentendo al marito di focalizzare tutte le proprie energie sulla attività lavorativa.
In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti il Tribunale osserva quanto segue. Il sig. – come dallo stesso dichiarato all'udienza del 10.12.2024 e nella Parte_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio – è dipendente della Guardia di Finanza, svolgendo mansioni presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della
Repubblica di Roma, rivestendo il grado di Luogotenente con una Controparte_2 retribuzione mensile di circa € 2.200,00 che può arrivare a € 2.400,00/2.450,00 con gli straordinari (redditi netti anno 2021: € 30.440; redditi anno 2022: € 31.779; redditi anno 2023: € 32.656). Oltre a ciò, è proprietario al 50% della casa familiare (sita in Roma, Via Francesco Cocco Ortu 12, acquistata nel 2002, il cui mutuo è stato estinto in data
02.05.2022).
Di contro la signora – come dalla stessa dichiarato all'udienza del 10.12.2024 CP_1 e nell'atto notorio – è disoccupata e non percepisce altre fonti di reddito se non piccoli emolumenti lavorando saltuariamente come lavapiatti presso alcune attività di ristorazione. La signora è comproprietaria con il marito della casa coniugale.
Pertanto, avuto riguardo della situazione economica e reddituale di entrambe le parti, dell'impostazione tradizionale della famiglia, nonché della circostanza che il signor si è da tempo allontanato dalla casa familiare trasferendosi presso un Parte_1 immobile di proprietà della sorella (sito in Roma, in Via Val di Non n. 88), convivendo con la di lui madre, il Collegio dispone che il ricorrente corrisponda alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di € 300, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Mantenimento del figlio maggiorenne e assegnazione casa familiare Le parti sono genitori di (25 anni), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente. Il ragazzo, dopo aver frequentato l'Istituto Nautico e conseguita la maturità, abbandonava i propositi di entrare in Marina decidendo di far ingresso nel mondo del lavoro come addetto alla vigilanza.
Tuttavia, a causa di problematiche di natura psichiatrica (cfr. certificato medico del 16.11.2023 Dott. , all. 5 comparsa di costituzione), dall'esplosione della Persona_2 pandemia Covid-19 ha volontariamente abbandonato qualsivoglia proposito lavorativo, decidendo di dimettersi dal proprio impiego, alienandosi dal mondo – come riferito dal padre trascorrendo le giornate a casa davanti alla televisione e al pc –, rinunciando a reperire una nuova occupazione o riprendere gli studi. A seguito dell'intervento del Servizio sociale territorialmente competente (Municipio III), nella persona del dirigente medico psichiatra dr. così come CP_3 disposto dal decreto del 30.10.2024, emergeva che, stante l'età del ragazzo (25 anni), vi erano “… pensieri da contenuto ossessivo per cui – il ragazzo – riferisce di non riuscire a portare a termine nessuna operazione a meno che non sia effettuata secondo criteri di perfezione autoimposti e mai raggiunti”; tali elementi, come osservato dal medico intervenuto, aggravatisi a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare,
“conducono a un ingravescente ritiro sociale e vissuti di ansia anticipatoria all'idea di affrontare qualsiasi tipi di attività fuori casa”. Ad oggi il ragazzo, come riferito dalle parti all'udienza del 10.12.2024, vive assieme alla madre nella casa familiare della quale deve disporsi l'assegnazione a . CP_1 L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. Ad oggi, infatti, l'abitazione di via Francesco Cocco Ortu n 12 costituisce habitat domestico per . Per_1
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, avuto riguardo - come in precedenza precisato - alla situazione delle parti e all'assenza di reddito della madre, tenuto conto dell'età del ragazzo e delle sue problematiche, il Collegio dispone che il sig. Parte_1 corrisponda alla signora per il mantenimento di la somma mensile di CP_1 Per_1
€ 580, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Il Tribunale dispone che il padre si faccia inoltre carico del 50% delle spese straordinarie, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014
Spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento RG 11011/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...] e C.F._1 CP_1
( ), nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in data 18.07.1998 nel Comune di Nerola (RM);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerola di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto n.8, parte II, Seria A, anno 1998);
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il di lei mantenimento Parte_1 CP_1 un assegno di € 300 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di gennaio 2025;
- dispone l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, via Francesco Cocco Ortu n
12) a;
CP_1
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, un assegno mensile Per_1 di € 580, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di gennaio 2025;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
- dispone con separata ordinanza la trattazione della causa di divorzio
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11011 del 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- ( ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Laura Vellone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
- ( ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Annafranca Coppola, giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: separazione e divorzio giudiziale.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate dalle parti in data 12.12.2024.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, il sig.
adiva questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio Parte_1 con rito concordatario con la signora in data 18.07.1998 nel Comune di CP_1
Nerola (RM) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Nerola atto n.8, parte II, Seria A, anno 1998), dal quale era nato il figlio (03.09.1999); a Per_1 causa di incompatibilità di carattere e di vedute divergenti circa la conduzione familiare risalenti nel tempo, il matrimonio era entrato in crisi, divenendo intollerabile la prosecuzione della convivenza;
la comunione materiale e spirituale era venuta meno già nel 2016, acuendosi durante il periodo pandemico;
ulteriore elemento scatenante era stata la delicata situazione del figlio;
per l'effetto, egli si era allontanato dalla Per_1 casa familiare nel mese di aprile 2023 andando a vivere assieme alla propria madre in un immobile di proprietà della sorella.
Tanto premesso, parte ricorrente, chiedeva la separazione con addebito alla moglie, l'assegnazione della casa familiare alla moglie, ove quest'ultima avrebbe vissuto unitamente al figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo;
si Per_1 dichiarava disponibile ad un contributo per il mantenimento del figlio di € 400 mensili e chiedeva dichiararsi che ciascun coniuge avrebbe provveduto autonomamente al proprio mantenimento. Con comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, , aderendo CP_1 alla domanda di separazione e divorzio formulata dal marito, chiedeva il rigetto delle domande attoree nonché, di contro, che la separazione fosse addebitata al marito a causa delle condotte poste in essere da quest'ultimo in spregio ai doveri di assistenza familiare;
chiedeva inoltre l'assegnazione della casa familiare, ove avrebbe vissuto unitamente a
, un contributo per il mantenimento del figlio di € 600 mensili, oltre all'80% Per_1 delle spese straordinarie, nonché un assegno per il proprio mantenimento di € 400 mensili.
All'udienza del 10.12.2024 comparivano le parti e i loro procuratori i quali, dopo ampia discussione, formulavano proposte conciliative:
- in via meramente transattiva, il sig. sarebbe disponibile a riconoscere le Parte_1 seguenti somme: € 400 per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
€ Per_1 200 per la moglie;
€ 200 forfettizzando le spese per utenze, condominio e assicurazione auto;
- in via meramente transattiva la signora si dichiara disponibile ad accettare le CP_1 seguenti condizioni: € 400 per il figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie;
Per_1
€ 200 per la moglie;
€ 300 forfettizzando le spese per utenze, condominio e assicurazione auto. Al termine dell'udienza, vagliate le proposte formulate, la signora si dichiarava CP_1 disponibile ad accettare la proposta formulata da parte ricorrente.
A questo punto il Giudice Delegato, letti gli atti e sentite le parti, autorizzava i coniugi a vivere separati, e, preso atto dell'accordo di massima raggiunto dalle parti, ai sensi dell'art. 473 bis.51 cpc, concedeva termine di due giorni per la formalizzazione dell'accordo, riservando all'esito la causa al Collegio per la decisione. In data 12.12.2024 entrambe le parti depositavano note scritte: parte ricorrente chiedeva fossero accolte le condizioni rassegnate all'udienza del 10.12.2024, su cui si era raggiunta un'intesa di massima, mentre parte resistente, rivedeva la iniziale posizione rispetto all'udienza e si riportava alle conclusioni rassegnate nei propri atti.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti l'addebito della separazione, richiesta da entrambe le parti, nonché le ulteriori domande afferenti all'assegno di mantenimento richiesto dalla moglie, il contributo per il mantenimento del figlio
, maggiorenne non autonomo, e, infine, la domanda di assegnazione della casa Per_1 familiare, non essendoci statuizioni riguardanti l'affidamento.
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
I contrasti tra le parti hanno radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento ancor prima dell'inizio di tale procedimento. Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Addebito della separazione Le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti devono essere respinte, in quanto sia il sig. sia la signora non hanno dato prova, se Parte_1 CP_1 non in maniera generica e non circostanziata, delle ragioni determinanti la fine della relazione. Come emerso dalle dichiarazioni delle stesse parti (udienza del 10.12.2024), il rapporto matrimoniale era già di fatto compromesso negli anni 2016 e 2017, vivendo peraltro continui alti e bassi nei periodi precedenti, e la situazione si era aggravata a causa delle problematiche vissute dal figlio , che, durante il periodo Covid-19 e a seguito Per_1 della perdita del suo impiego, si era lentamente ritirato, soffrendo di ansia e paura (cfr. all. 5 certificato medico del 16.11.2023 rilasciato dal Dott. , “il paziente Persona_2 nato a [...] il [...], da oltre due anni (05.2021) non esce Persona_3 di casa per patologia psichiatrica da definire con visita specialistica”). In tale situazione le parti avevano continuato a vivere sotto lo stesso tetto come separati in casa fino al mese di aprile 2023, quando il sig. si era allontanato andando Parte_1
a vivere presso un immobile di proprietà della sorella unitamente alla madre.
Con riguardo alla dedotta relazione extraconiugale intrattenuta dalla signora , il CP_1 ricorrente si è limitato a riferire condotte violative dei doveri nascenti dal matrimonio senza offrire un valido riscontro probatorio, se non una conversazione whatsapp avuta con il figlio nel dicembre del 2020, durante la quale il figlio gli riferiva che la Per_1 madre intratteneva una relazione extraconiugale (cfr. doc. 5 ricorso introduttivo, “… Lo faccio per svegliarti. Mi pare che certe cose che non le vedi proprio o fai finta Ma non meriti di essere trattato così, Preso per il culo Ti ha preso per il culo alla grande, Tu il terzo incomodo. Andavate insieme dal carrozziere E loro se la spassavano. Se non fosse stato per te, passavamo per pazzi. E lei se lo scopava. Doveva stare muta questi giorni, ed invece ancora parla di questo fatto, Non chiedendoti scusa, Ma accusando me di non aver fatto il suo complice E accusando te di aver detto cazzate Perchè se tu non avessi detto delle foto, lui negava . … OMISSIS … Stai perdonando una persona che non riconosce il suo errore, Che accusa il figlio Di non essere stato complice”). Invero, il Collegio ritiene che le condotte denunciate (relazione extraconiugale con un altro uomo) non possano comunque considerarsi la causa esclusiva della fine del matrimonio, in quanto – come precisato dal marito e confermato dalla moglie – il loro rapporto era entrato in crisi già prima nel 2016-2017.
Anche con riguardo alle dedotte condotte prevaricatrici del marito (emarginate nella denuncia querela presentata in data 14 giugno 2023) le stesse non possono essere ricondotte a causa esclusiva della fine della relazione coniugale. Peraltro, la stessa signora – interrogata in merito alle condotte violative dei doveri nascenti dal CP_1 matrimonio poste in essere dallo – non è stata in grado di fornire prove Parte_1 sufficienti ad avvalorare la propria tesi, confermando di fatto quanto riferito dal marito, che il loro rapporto era naufragato già nel 2016. Né tantomeno può costituire ragione di addebito l'allontanamento dalla casa coniugale del sig. che, al più, costituisce Parte_1 la conseguenza della crisi familiare, certo non la causa. Nel caso in esame, non solo non è stato provato il nesso di causalità fra tali condotte e la fine dell'unione coniugale, ma è emersa anche l'antecedenza della crisi. Per i motivi come sopra esposti, entrambe le domande di addebito proposta sia dal sig.
sia dalla signora devono considerarsi infondate e devono essere Parte_1 CP_1 rigettate.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un CP_1 assegno per il suo mantenimento di € 400 mensili, il Tribunale osserva quanto segue. La signora , durante la vita matrimoniale, ha dedotto di essersi sempre occupata CP_1 della cura della casa e dell'accudimento dell'unico figlio , ad oggi maggiorenne, Per_1 consentendo al marito di focalizzare tutte le proprie energie sulla attività lavorativa.
In merito alla situazione reddituale e patrimoniale delle parti il Tribunale osserva quanto segue. Il sig. – come dallo stesso dichiarato all'udienza del 10.12.2024 e nella Parte_1 dichiarazione sostitutiva di atto notorio – è dipendente della Guardia di Finanza, svolgendo mansioni presso la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della
Repubblica di Roma, rivestendo il grado di Luogotenente con una Controparte_2 retribuzione mensile di circa € 2.200,00 che può arrivare a € 2.400,00/2.450,00 con gli straordinari (redditi netti anno 2021: € 30.440; redditi anno 2022: € 31.779; redditi anno 2023: € 32.656). Oltre a ciò, è proprietario al 50% della casa familiare (sita in Roma, Via Francesco Cocco Ortu 12, acquistata nel 2002, il cui mutuo è stato estinto in data
02.05.2022).
Di contro la signora – come dalla stessa dichiarato all'udienza del 10.12.2024 CP_1 e nell'atto notorio – è disoccupata e non percepisce altre fonti di reddito se non piccoli emolumenti lavorando saltuariamente come lavapiatti presso alcune attività di ristorazione. La signora è comproprietaria con il marito della casa coniugale.
Pertanto, avuto riguardo della situazione economica e reddituale di entrambe le parti, dell'impostazione tradizionale della famiglia, nonché della circostanza che il signor si è da tempo allontanato dalla casa familiare trasferendosi presso un Parte_1 immobile di proprietà della sorella (sito in Roma, in Via Val di Non n. 88), convivendo con la di lui madre, il Collegio dispone che il ricorrente corrisponda alla moglie per il di lei mantenimento la somma mensile di € 300, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Mantenimento del figlio maggiorenne e assegnazione casa familiare Le parti sono genitori di (25 anni), maggiorenne non economicamente Per_1 autosufficiente. Il ragazzo, dopo aver frequentato l'Istituto Nautico e conseguita la maturità, abbandonava i propositi di entrare in Marina decidendo di far ingresso nel mondo del lavoro come addetto alla vigilanza.
Tuttavia, a causa di problematiche di natura psichiatrica (cfr. certificato medico del 16.11.2023 Dott. , all. 5 comparsa di costituzione), dall'esplosione della Persona_2 pandemia Covid-19 ha volontariamente abbandonato qualsivoglia proposito lavorativo, decidendo di dimettersi dal proprio impiego, alienandosi dal mondo – come riferito dal padre trascorrendo le giornate a casa davanti alla televisione e al pc –, rinunciando a reperire una nuova occupazione o riprendere gli studi. A seguito dell'intervento del Servizio sociale territorialmente competente (Municipio III), nella persona del dirigente medico psichiatra dr. così come CP_3 disposto dal decreto del 30.10.2024, emergeva che, stante l'età del ragazzo (25 anni), vi erano “… pensieri da contenuto ossessivo per cui – il ragazzo – riferisce di non riuscire a portare a termine nessuna operazione a meno che non sia effettuata secondo criteri di perfezione autoimposti e mai raggiunti”; tali elementi, come osservato dal medico intervenuto, aggravatisi a seguito dell'allontanamento del padre dalla casa familiare,
“conducono a un ingravescente ritiro sociale e vissuti di ansia anticipatoria all'idea di affrontare qualsiasi tipi di attività fuori casa”. Ad oggi il ragazzo, come riferito dalle parti all'udienza del 10.12.2024, vive assieme alla madre nella casa familiare della quale deve disporsi l'assegnazione a . CP_1 L'istituto dell'assegnazione della casa coniugale ha lo scopo di preservare la continuità delle abitudini domestiche dei figli nell'immobile costituente l'habitat familiare, al fine di non far gravare sui figli stessi il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza. Ad oggi, infatti, l'abitazione di via Francesco Cocco Ortu n 12 costituisce habitat domestico per . Per_1
Quanto ai provvedimenti di carattere economico, avuto riguardo - come in precedenza precisato - alla situazione delle parti e all'assenza di reddito della madre, tenuto conto dell'età del ragazzo e delle sue problematiche, il Collegio dispone che il sig. Parte_1 corrisponda alla signora per il mantenimento di la somma mensile di CP_1 Per_1
€ 580, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Il Tribunale dispone che il padre si faccia inoltre carico del 50% delle spese straordinarie, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014
Spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando nel procedimento RG 11011/2024, con l'intervento del Pubblico Ministero, riservata al prosieguo la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra Parte_1
( ), nato a [...] il [...] e C.F._1 CP_1
( ), nata a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 concordatario in data 18.07.1998 nel Comune di Nerola (RM);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Nerola di provvedere all'annotazione della presente sentenza (atto n.8, parte II, Seria A, anno 1998);
- rigetta le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti;
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il di lei mantenimento Parte_1 CP_1 un assegno di € 300 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di gennaio 2025;
- dispone l'assegnazione della casa familiare (sita in Roma, via Francesco Cocco Ortu n
12) a;
CP_1
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento del Parte_1 CP_1 figlio , maggiorenne ma non economicamente autonomo, un assegno mensile Per_1 di € 580, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese di gennaio 2025;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
- dispone con separata ordinanza la trattazione della causa di divorzio
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 20.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi