Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice dott.ssa Maria Paduano Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2320/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MELCHIORRE ROBERTO, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
02/10/1987, contumace;
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO-
Oggetto: separazione giudiziale
Data della decisione: 24.1.2025
Per : Parte_1
a) autorizzare i coniugi a vivere separati, nel reciproco rispetto;
b) disporre l'affido super-esclusivo della figlia minore con collocazione Persona_1 presso l'abitazione della madre;
c) disporre a carico del signor il versamento in favore della signora Controparte_1 Pt_1 dell'importo mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore e non autosufficiente;
Per_1
d) disporre che il signor provveda al pagamento del 100% delle spese Controparte_1
straordinarie sostenute nell'interesse della minore sino a quando la figlia non raggiungerà
l'indipendenza economica;
e) con vittoria di competenze e spese di giudizio. A tal fine si rammenta che la ricorrente è stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera n. 164/2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como (all. 1 in atti)
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che:
1. e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ROVELLASCA il 9.4.2019.
2. Dal matrimonio nasceva la figlia (nata a [...] il [...]). Per_1
3. Con ricorso depositato il 29.6.2023 chiedeva la separazione giudiziale ex art. Parte_1
151 comma 1° c.c., l'affidamento super-esclusivo della figlia minore, con collocamento presso di sé, la liberazione della casa coniugale da parte del resistente, nonché la determinazione in €
300 del contributo mensile che il resistente doveva ritenersi obbligato a corrisponderle a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie.
4. All'udienza di comparizione delle parti del 7.12.2023, sentita la ricorrente e rilevata l'irregolarità della notifica effettuata al resistente ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la casa coniugale, ne disponeva la rinnovazione.
5. Alla successiva udienza del 19.6.2024 il resistente non compariva in giudizio, nonostante la regolare notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; sentita nuovamente la ricorrente, il
Giudice dichiarava la contumacia del resistente, disponeva l'affidamento super-esclusivo della minore alla madre, regolamentava le visite padre e figlia su richiesta del padre tramite i Servizi
Sociali competenti, inizialmente in spazio neutro, nonché poneva a carico del padre l'assegno di mantenimento per la figlia di € 200 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, disponendo, altresì, ordine agli Enti competenti di esibizione ex art. 210 e 213 c.p.c. della documentazione reddituale del resistente.
6. Il Tribunale di Como, con sentenza non definitiva n. 1120/2024, emessa in data 12.7.2024 e pubblicata il 18.10.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi;
con separata ordinanza disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice istruttore per le ulteriori questioni controverse.
7. Acquisita la relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati, nonché la documentazione economica relativa al resistente, all'udienza del 22.1.2025, tenutasi in forma cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso in punto svolgimento del processo, il Collegio osserva quanto segue.
a) SUL MATERIALE PROBATORIO
Dal punto di vista istruttorio osserva il Tribunale che la controversia in oggetto sia pienamente matura per la decisione, condividendo il Collegio le considerazioni svolte sotto il profilo istruttorio dal GI. In particolare, i documenti acquisiti in atti e l'istruttoria espletata risultano elementi più che idonei a fondare un'adeguata decisione su tutti gli aspetti della controversia.
Quanto agli aspetti genitoriali, le dichiarazioni delle parti, le relazioni trasmesse dai Servizi delegati e le risultanze acquisite offrono al Collegio elementi di giudizio adeguati a decidere nell'interesse della figlia minore della coppia.
Il Tribunale ritiene di non dover procedere all'ascolto di in quanto superfluo ed oltremodo Per_1 pregiudizievole, tenuto conto dell'età della minore e degli esiti degli accertamenti e dell'attività di osservazione svolti dai Servizi Sociali e delle risultanze in atti. Ciò appare in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore (Cass., Sez., I 24.5.2018 n. 12957; Cass. Sez.
I 29.9.2015 n. 19327).
Quanto agli aspetti economici, il Tribunale evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare, attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi
(Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass. Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263, Cass. Sez. I 6.6.2013
n. 14336, Cass. Sez. I 28.1.2011 n. 2098). Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base della documentazione prodotta dalle parti, anche per ordine del Giudice relatore.
b) SULLA PRONUNZIA DI SEPARAZIONE
Per la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di separazione si rimanda alla sentenza parziale n. 1120/2024, emessa dal Tribunale di Como in data 12.7.2024 e pubblicata il
18.10.2024.
c) SULL'AFFIDAMENTO della PROLE e sulle modalità di esercizio del DIRITTO DI
VISITA
In punto responsabilità genitoriale, la ricorrente ha chiesto la conferma dell'affido super- esclusivo della figlia minore , con collocamento presso di sé. Per_1
Orbene, con la L. 8.2.2006, n. 54 il legislatore ha modificato la disciplina riguardante gli effetti della crisi matrimoniale nei confronti dei figli, prevedendo la cd. "bigenitorialità" quale regola generale e relegando quale eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. Più in particolare, secondo la giurisprudenza la scelta può cadere sull'affidamento esclusivo, se ciò risponde alla migliore realizzazione dell'interesse della prole. Tale decisione impone al giudice una doppia motivazione: in positivo, sulla idoneità del genitore affidatario;
in negativo, sulla inidoneità educativa (cfr. Cass. Civ. 24841/2010), ovvero sulla manifesta carenza, dell'altro genitore. Ne consegue che l'affidamento ad un solo genitore ha carattere eccezionale e può essere disposto solo con provvedimento motivato. Costituiscono ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, e, quindi, consentono di disporre l'affidamento ad un solo genitore, a titolo esemplificativo: il rifiuto del figlio verso uno dei genitori, la compromissione dei rapporti genitore-figlio, l'aver ridotto per anni, da parte di uno dei genitori, i rapporti con il figlio con cui non si conviveva più o l'avere il genitore dimostrato la sua inidoneità educativa.
Quanto all'affidamento della figlia minore, ritiene il tribunale che, alla luce delle emergenze processuali, risulti maggiormente rispondente all'interesse di l'affidamento esclusivo Per_1
della medesima alla madre con specifica attribuzione alla di tutte le decisioni che attengono alla educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza della figlia minore, come peraltro già previsto con provvedimento del 19.6.2024 ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. (cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.).
E invero, emerge chiaramente dagli atti la totale assenza del padre nella vita della figlia, il quale non ha mai dimostrato –e continua a non dimostrare- per alcun interesse o affezione: egli Per_1
infatti non la frequenta e non chiede di frequentarla e non condivide in alcun modo le esigenze di crescita, educazione ed istruzione della minore. Peraltro, il resistente non si è neanche costituito nel presente giudizio, mostrando anche in questa sede un totale disinteresse alla regolamentazione dei suoi rapporti con la figlia.
Al contrario, la madre appare essere una figura genitoriale accudente, collaborante, attenta alle esigenze della figlia e appare, altresì, in grado di garantire alla minore l'accesso alla figura paterna;
riferisce il Servizio che la signora racconta di aver chiesto l'affido super esclusivo in quanto, di fatto, non ha mai conosciuto il padre che non l'ha mai cercata, riportando la Per_1
preoccupazione che se ci fosse bisogno per , ad esempio di una firma o volesse recarsi Per_1 all'estero a fare visita al padre, non saprebbe come rintracciarlo. Racconta che, sino ad adesso,
non mai chiesto del padre e che, quando in futuro porrà delle domande, le racconterà la Per_1 storia in modo chiaro ma adeguato all'età. Si dichiara anche disponibile, qualora il sig. un domani dovesse chiederlo, a far incontrare il padre alla minore ma in sua Controparte_1
Cont presenza (cfr. relazione del 14.11.2024). Il ha evidenziato che appare CP_2 Per_1
timida con le persone estranee ma, nonostante l'iniziale ritrosia, attraverso il gioco, ha pian piano interagito, grazie alla mediazione della madre con la quale emerge un buon legame affettivo e alla quale ha continuato a rivolgersi in modo preferenziale. La madre, durante
l'attività ludica, ha adeguatamente fornito stimoli alla figlia incoraggiandone al contempo
l'autonomia (cfr. relazione del 14.11.2024). CP_2
Alla luce di tutto quanto esposto, di fronte all'assenza del padre dalla vita della figlia, da un lato,
e all'adeguatezza genitoriale della madre, dall'altro, risulta necessario, al fine di tutelare il preminente interesse della minore, confermare l'affidamento super-esclusivo della medesima alla madre, come già stabilito in via provvisoria, e disporre altresì la concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni che attengono alla educazione, istruzione, salute, residenza della minore, stante l'assenza di fatto del resistente dalla quotidianità della figlia che, da un lato, non consente in alcun modo la condivisione tra i genitori neanche delle decisioni più rilevanti per la minore e dall'altro esporrebbe la stessa ad un grave pregiudizio ogni qualvolta risultasse necessario assumere una decisione nel suo interesse. In tal modo la madre assumere in modo tempestivo e utile tutte le decisioni riguardanti la figlia.
Con riferimento al collocamento della minore, al fine di garantire e tutelare anzitutto la stabilità emotiva di e il diritto della stessa a vivere in un contesto familiare conosciuto e a veder Per_1
salvaguardate le proprie abitudini di vita ed affettive, deve essere disposto che la minore resti collocata in via prevalente presso la madre, con cui ha sempre convissuto e condiviso la sua quotidianità.
Alla luce delle criticità esistenti nella relazione tra padre e figlia, al fine comunque di favorire la ripresa di un dialogo funzionale tra i medesimi con l'obiettivo di ricostruire una sana relazione tra gli stessi, appare opportuno disporre che, qualora il padre chiedesse di incontrare la figlia, lo stesso prenderà accordi diretti con la madre, la quale presenzierà agli incontri quantomeno nella prima fase;
qualora sorgessero conflitti al riguardo, la regolamentazione delle visite sarà curata dai Servizi Sociali, dietro richiesta paterna, previa valutazione delle migliori modalità e tempistiche, a tutela della minore.
d) OBBLIGAZIONI ACCESSORIE DI NATURA ECONOMICA: CONTRIBUTO AL
MANTENIMENTO DELLA PROLE
Con le conclusioni rassegnate in via definitiva la ricorrente ha chiesto che sia determinato in €
300 il contributo mensile a carico del marito a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 100% delle spese straordinarie riferibili alla medesima.
Orbene, all'udienza del 19.6.2024 aveva dichiarato di percepire € 400 mensili Parte_1
a titolo di assegno unico per i figli e gli ultimi avuti da una precedente Per_1 Per_2 Per_3 relazione per cui riceve € 180 al mese come mantenimento dal padre. All'epoca la ricorrente non svolgeva alcuna attività lavorativa, veniva aiutata economicamente dai genitori, mentre la stessa risulta oggi aver iniziato una prova di lavoro come estetista in un centro vicino a casa (cfr. relazione del 14.11.2024). La ricorrente vive in casa di proprietà, non gravata da CP_2
mutuo, unitamente ai tre figli.
Quanto a , dalle indagini reddituali effettuate il medesimo Controparte_1
risulta aver svolto attività lavorativa come dipendente dal 2003, in modo non sempre continuo, sino al 2011 e successivamente qualche mensilità nell'anno 2018 e nell'anno 2021 (estratto previdenziale ); nel 2021, in particolare, il resistente risulta aver percepito redditi esenti per CP_3
€ 1.920 e redditi da lavoro per € 1.422,01 annui (cfr. CU 2022). La ricorrente ha riferito che il marito ha lavorato anche in Svizzera nel settore traslochi (cfr. verbale d'udienza del 7.12.2023).
Tanto premesso, sulla base della posizione reddituale e patrimoniale delle parti come rappresentata e documentata in atti, tenuto conto che il resistente, essendo persona giovane e dotata di integra capacità lavorativa, dovrà necessariamente attivarsi e impegnarsi nella ricerca di un'attività lavorativa remunerativa, onde contribuire al mantenimento della figlia minore, considerati i costi connessi ai bisogni di mantenimento rapportati all'età della minore, alla sua socialità e all'assenza di effettivi periodi di permanenza presso il padre- reputa il Collegio congruo porre a carico di quest'ultimo l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile pari a €
300,00 a titolo di mantenimento indiretto della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie riferibili alla medesima, con applicazione del Protocollo in uso presso il Tribunale di Como.
e) SPESE PROCESSUALI Quanto alle spese processuali, devono, a giudizio del Collegio, essere integralmente compensate tra le parti, attesa la natura necessaria del presente giudizio, la contumacia del resistente e alla parziale soccombenza della ricorrente in punto economico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, dato atto della pronuncia di separazione emessa in data 12.7.2024 con sentenza non definitiva n. 1120/2024, pubblicata il 18.10.2024, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
1. AFFIDA la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via super- Per_1 esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater comma 3 c.c., con specifica attribuzione alla stessa di tutte le decisioni che attengono l'educazione, l'istruzione, la salute e la residenza della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
2. DISPONE che il padre, qualora ne faccia richiesta, possa incontrare la figlia, previ accordi diretti con la madre, la quale presenzierà agli incontri quantomeno nella prima fase;
qualora sorgessero conflitti al riguardo, la regolamentazione delle visite sarà curata dai Servizi Sociali del Comune di Como, dietro richiesta paterna, previa valutazione delle migliori modalità e tempistiche, a tutela della minore;
3. PONE a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1
, a titolo di mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 300,00 Parte_1
-somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici
Istat a partire da gennaio 2026- oltre al 50% delle spese straordinarie con applicazione del
Protocollo in uso presso il Tribunale di Como;
4. COMPENSA le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e ai
Servizi Sociali del Comune di Como.
Così deciso in data 24.1.2025 nella Camera di Consiglio della sezione I civile del TRIBUNALE
ORDINARIO di Como.
Il Presidente relatore dott.ssa Barbara Cao