Articolo 2 della Legge 18 dicembre 1952, n. 2990
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 gennaio 1953
Art. 2.
Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.
Entrata in vigore il 28 gennaio 1953