Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 3.4.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 19691/'23 del ruolo generale, avente ad oggetto: pagamento spettanze lavorative
T R A
rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_1
Vincenzo Di Guida e Luigi Frascogna, elett.te dom.to presso lo studio di quest'ultimo in Giugliano in Campania, alla via G.C. Abba n. 3
C O N T R O
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Luigi Granato e Raffaele Locantore, elett.te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, Via Carlo Poerio n. 89/A
Ragioni di fatto e di diritto
L'istante in epigrafe esponeva: di aver lavorato quale vigilante/responsabile, alle dipendenze della soc. dal 1°.08.2017 al 1°/01/2023, con Controparte_1 inquadramento nel III livello e con svolgimento di attività lavorativa in Napoli
1
di aver osservato orario di lavoro di lavoro dalle 6,00 alle 18,00, con un solo giorno di riposo alla settimana;
di aver provveduto alla predisposizione dei turni del personale;
di aver percepito le retribuzioni indicate in ricorso;
di non aver percepito indennità di trasferta e compenso per lavoro straordinario. Tanto premesso, concludeva per la condanna della ., in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1 pagamento della somma di € 18055,37 al netto delle trattenute erariali, di cui 983,44 a titolo di TFR. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva parte resistente, che concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorso merita parziale accoglimento. Occorre preliminarmente osservare che con il ricorso in oggetto parte attrice ha inteso azionare domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di indennità di trasferta, di differenze per lavoro straordinario prestato e t.f.r. e di indennità di vigilanza armata, difettando, a fronte della generica deduzione dello svolgimento di “prestazione lavorativa non libera ma vincolata alle strategie direttive impartitegli”, domanda di accertamento del diritto a superiore inquadramento.
Orbene, quanto alla domanda avente ad oggetto pretesa indennità di trasferta, la stessa va respinta. Invero ai sensi dell'art. 100 CCNL applicabile al rapporto, “ Per giustificate e verificabili necessità di carattere transitorio o di breve durata, il lavoratore può essere inviato in servizio in luoghi diversi dalle normali località di lavoro. Il lavoratore inviato temporaneamente in servizio oltre almeno dieci chilometri (o diversa distanza già prevista o da contrattarsi localmente) dai confini dei comuni considerati come normale località di lavoro e sempre che il lavorator non venga con ciò ad essere favorito da un avvicinamento, avrà diritto al trattamento economico contrattualmente previsto per le ore di servizio effettivamente prestate e l rimborso delle spese di viaggio per il maggior percorso – con i mezzi autorizzati – rispetto alla distanza abitualmente percorsa dal lavoratore medesimo per recarsi alla sede o comando dell'Istituto o alla normale attività di lavoro”. Nella specie, il ricorrente stesso ha dedotto di aver svolto la propria attività lavorativa, per l'intera durata del rapporto, in Napoli presso l'azienda Sanitaria Nazionale A. Cardarelli. Neanche risulta allegato, dunque, l'invio in servizio dello stesso in luoghi diversi dalla normale attività di lavoro. La domanda di condanna al pagamento delle somme a titolo di trattamento ex art 100 CCNL.
In ragione dell'assoluta genericità della domanda avente ad oggetto la cd
“indennità di vigilanza armata”, con riferimento alla quale difetta ogni
2 allegazione in punto di fatto in ordine alle modalità di svolgimento dell'attività, deve concludersi per il rigetto del relativo capo di domanda.
L'istante aziona infine domanda di condanna al pagamento di somme a titolo di differenze per il lavoro straordinario svolto, assumendo l'erroneità del calcolo effettuato da parte datoriale “a giornata” e non “ad ore”. Dispone l'articolo 116 del C.C.N.L. che: "le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105, con le seguenti percentuali:
a) 35% per le ore di lavoro normale - nei limiti dell'orario giornaliero contrattuale - prestate nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88; b) 25% fino al 31 marzo 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ª ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
c) 30% dal primo aprile 2006 per le ore prestate in giorni feriali, secondo quanto previsto dall'art. 79, dal personale del ruolo tecnico-operativo e oltre la 40ª ora settimanale, dal personale del ruolo amministrativo;
d) 35% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nel giorno di riposo settimanale con diritto al recupero;
e) 40% per tutte le ore prestate, oltre i limiti dell'orario giornaliero contrattuale, nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali di cui al precedente art. 88. Tutte le maggiorazioni previste dal presente Contratto non sono cumulabili tra loro, nel senso che la percentuale maggiore assorbe la minore. Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono ogni altra norma in contrario” .
Orbene, con recentissima pronuncia (n. 853/'23), la Corte d'Appello di Milano ha osservato: “che l'adozione del sistema su base giornaliera deve necessariamente prevedere un coefficiente convenzionale, proprio perché lo straordinario viene sempre individuato dal CCNL in ore e non in quote di giornata lavorativa. Appare allora al Collegio più corretta la soluzione proposta dall'appellante, rispetto a quella fatta propria dal Tribunale, perché questa si basa comunque su una proporzione implicitamente prevista dal contratto collettivo ovvero 173 ore e 26 giorni mensili, mentre la soluzione individuata dalla società arriva a quantificare una “giornata tipo effettiva di lavoro straordinario” che obiettivamente non trova appiglio in alcuna norma contrattuale né appare aderente alla volontà delle parti sociali. Si osserva inoltre che, qualora i contraenti collettivi avessero inteso effettivamente conferire al datore di lavoro una scelta sostanziale nel calcolo della maggiorazione per lo straordinario, sì da ottenere -in pratica- un importo minore (e quindi sfavorevole per il lavoratore)
3 calcolando tale maggiorazione su base giornaliera anziché oraria, avrebbero espresso tale volontà in termini più espliciti e circostanziati, mentre l'art. 116 si limita a prevedere “le maggiorazioni per lavoro festivo e lavoro straordinario si calcolano sulla quota giornaliera od oraria della normale retribuzione di cui all'art. 105”; appare quindi più aderente ai criteri ermeneutici legali ritenere che, se di alternativa si tratta, questa sia solo formale e non debba portare ad esiti sostanziali diversi. Sarebbe altresì illogico che le parti sociali rimettessero il calcolo più sfavorevole al lavoratore alla libera scelta del datore di lavoro senza alcuna contropartita contrattuale. Ed ancora, come correttamente rileva l'appellante, nel caso di turno effettivo 5+1 il lavoro straordinario verrebbe compensato in modo superiore rispetto al turno 6+1+1, il che non trova alcuna giustificazione né logica, né in base alle previsioni delle parti sociali: infatti è illogico che per il lavoratore come ., il cui orario giornaliero è 7 ore e quindici minuti anziché 7, l'ora Pt_2 straordinaria “valga meno” rispetto a quella di un lavoratore la cui giornata lavorativa è di 7 ore”. Tenuto conto che la questione controversa riguarda unicamente il criterio di calcolo e non l'an della pretesa, va condannata al Controparte_1 pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di differenze per lavoro straordinario prestato, della somma di euro 8.505,50, sulla base delle relative poste di cui ai conteggi attorei, non oggetto di espressa contestazione contabile. Deve inoltre riconoscersi al lavoratore, a titolo di differenze sul t.f.r. maturate in ragione dell'inserimento nella base di computo delle sole poste oggetto di riconoscimento giudiziale (differenze lavoro straordinario), della complessiva somma di euro 111,38 (euro 8.904,81 dovuto a seguito del ricalcolo – 7.983,43 indicato dallo stesso ricorrente come già percepiti). Deve dunque concludersi per la condanna di parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli di cui sopra, della complessiva somma di euro 8.616,88, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: A) in parziale accoglimento del ricorso, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per i titoli di cui in motivazione, della somma di euro 8.616,88, di cui euro 111,38 a titolo di t.f.r., oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo;
4 D) Condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come legge. Napoli, 3.4.2025 Il GIUDICE (dott.ssa M. Fontana)
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