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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1334/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1334/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARINONI ILARIA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. IEMOLI ROBERTA GIULIA e dell'avv. BONI MASSIMO ( ) C/O ; , C.F._2 Email_1 C.F. ), Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FERRARI ATTILIO e dell'avv. ,
(C.F. , CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN e dell'avv. LETTENMAYER FLORA CP_4
( ) C/O AVV. GORINI S. VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
[...] C.F._5
( ) C/O AVV GORINI VIA BELVEDERE 10 Parte_3 C.F._6 BOLOGNA;
( ) C/O AVV. GORINI S. - VIA Parte_4 C.F._7 BELVEDERE 10 BOLOGNA;
( ) C/O AVV. Parte_5 C.F._8 IA GORINI - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
Parte_6 ( ) C/O AVV. IA GORINI - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
, C.F._9
(C.F. ), CP_5 P.IVA_3 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione, accogliere per i motivi tutti dedotti il presente appello e per l'effetto, in integrale pagina 1 di 13 riforma della sentenza n. 1556/2022 (n. 6491/2019 RG) emessa dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa
NE NO, in data 09/06/2022, pubblicata/depositata in data 15/06/2022, notificata in data
16/06/2022, con repertorio n. 2489/2022 del 15/06/2022 oggi appellata, premesse le declaratorie del caso e di legge, accogliere le conclusioni svolte in primo grado che qui si ritrascrivono:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, per i motivi esposti in narrativa, disattesa ogni contraria istanza: in via principale, accertare e dichiarare il carattere simulato della compravendita in data 11.11.2016 per atto a rogiti del Notaio Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 di Persona_1
Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668 RG
e n. 13762 RP, con cui il Sig. ha alienato ai Sigg.ri e CP_1 Parte_2
il diritto di proprietà per l'intero sui seguenti beni immobili: - porzione di CP_6 fabbricato ad uso civile abitazione facente parte del complesso edilizio “FARFALLA 2”, costituita da un appartamento al piano terra con portico (contraddistinto con il n.31) della consistenza di vani utili
3 più accessori, dotato di area cortiliva esclusiva, il tutto sito in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, Viale Alaska n.2 e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 29, mappali
=1793 sub 1 – 1791 di Cat. A/7- Cl.2 – vani 5 – R.C. Euro 542,28, nonché al Catasto Terreni Foglio
29 Mappale 1791 la corte con ogni consequenziale effetto di legge;
in via alternativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc della compravendita in data
11.11.2016 per atto a rogiti del Notaio Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 Persona_1 di Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668
RG e n. 13762 RP, con cui il Sig. ha alienato ai Sigg.ri e CP_1 Parte_2
il diritto di proprietà per l'intero sui seguenti beni immobili - porzione di fabbricato CP_6 ad uso civile abitazione facente parte del complesso edilizio “FARFALLA 2”, costituita da un appartamento al piano terra con portico (contraddistinto con il n.31) della consistenza di vani utili 3 più accessori, dotato di area cortiliva esclusiva, il tutto sito in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, Viale Alaska n.2 e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 29, mappali
=1793 sub 1 – 1791 di Cat. A/7-Cl.2 – vani 5 – R.C. Euro 542,28, nonché al Catasto Terreni Foglio 29
Mappale 1791 la corte con ogni consequenziale effetto di legge;
Con vittoria di spese ed onorari relativi al presente giudizio.
In via Istruttoria. Avute per richiamate tutte le produzioni documentali offerte, si insiste per
l'ammissione degli ulteriori documenti prodotti in data 01/07/2021 (sub doc.16) e 17) del fascicolo di primo grado). Con ogni e più ampia riserva di produrre e dedurre e articolare mezzi di prova, opponendosi sin d'ora a quelli dedotti da controparte.
Con vittoria di spese, compensi oltre Iva e Cpa come per legge del doppio grado di giudizio.”. pagina 2 di 13 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, rigettata ogni contraria CP_1 domanda, eccezione ed istanza,
A) In via principale
Rigettare l'appello proposto da (C.F. ), e per essa da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), contro l'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna Controparte_7 P.IVA_4
n. 1556/2022 (R.G. 6491/2019) pubb. il 15/06/2022, accertata e dichiarata l'infondatezza dei motivi
d'appello proposti, nonché dei motivi d'appello e delle conclusioni formulate da (C.F. Controparte_3
), la carenza di legittimazione attiva dell'appellante e di e la tardività del suo P.IVA_2 CP_3 appello, nonché per tutti gli altri motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare la predetta Sentenza;
B) In via subordinata
Nella negata ipotesi di riforma, anche parziale, della impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n.
1556/2022 (R.G. 6491/2019) pubb. il 15/06/2022, accogliere le seguenti conclusioni del sig. già CP_1 formulate in primo grado che si riportano di seguito:
” A. IN VIA PRINCIPALE IN RITO
A.1 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice nonché Parte_7 in capo ai terzi intervenuti e per le ragioni Parte_1 Controparte_7 esposte in atti, con rigetto delle relative domande e con ordine al Conservatore di cancellazione della eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., ed ogni conseguente provvedimento;
A.2 Accertare e dichiarare la mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del sig. , per l'effetto, dichiarare la nullità della citazione e l'improcedibilità di tutte le CP_6 domande ivi svolte nei confronti del sig. , del sig. (i.e. suoi eredi) e della CP_1 CP_6 sig.ra relativamente alla compravendita del 11/11/2016 a ministero del Notaio dott. Parte_2
Rep. n. 121311, Racc. 28951, con ordine al Conservatore di cancellazione della Persona_2 eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., ed ogni conseguente provvedimento.
B. NEL IT
In via subordinata, per la sola ipotesi di rigetto delle domande sub A) in rito, rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte da e per essa da nonché da Controparte_3 Parte_7 Parte_1
e per essa da non sussistendo e non risultando provati,
[...] Controparte_7 né l'allegata simulazione ex art. 1414 c.c., né i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c., con ordine al Conservatore di cancellazione della eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., ed ogni conseguente provvedimento.
C. IN OGNI CASO
pagina 3 di 13 Condannare e per essa e e per essa Controparte_3 Parte_7 Parte_1 [...]
tutte solidalmente, al pagamento delle spese di lite, dovute a titolo di Controparte_7 compensi, rimborso forfetario, IVA, CPA, con distrazione delle stesse a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.;
D. IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni riserva di chiedere l'ammissione e/o la concessione di ogni opportuno strumento probatorio
e mezzo istruttorio, anche in considerazione delle difese avversarie nei termini dal rito consentiti.”
D. In ogni caso
Con vittoria di spese di lite, inclusi rimb.forf. 15%, IVA e CPA, oneri di registrazione e successive occorrende, con distrazione delle stesse a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nulla è dovuto a titolo di C.U. poiché la presente comparsa di costituzione in appello del sig. CP_1 non modifica il valore della controversia e non contiene appello incidentale.”.
Per : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, rigettata ogni contraria Parte_2 domanda, eccezione ed istanza,
A) In via principale
Rigettare l'appello proposto da (C.F. ), e per essa da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), contro l'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna Controparte_7 P.IVA_4
n. 1556/2022 (R.G. 6491/2019) pubb. il 15/06/2022, nonché da (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 per i medesimi motivi, e relative conclusioni, per tutte le ragioni di cu in atti, confermata la Sentenza del Tribunale di Bologna 1556/2022 (R.G. 6491/2019), pubb. il 15/06/2022;
B) In via subordinata
Nella negata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, accogliere le conclusioni della sig.ra già formulate in primo grado che si riportano di seguito: Pt_2
“A. IN VIA PRINCIPALE IN RITO
A.1 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, nonché in capo ai terzi intervenuti e per le ragioni esposte in Parte_1 Controparte_7 atti, con rigetto delle relative domande e ordine di cancellazione della eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., adottato ogni conseguente provvedimento;
A.2 Accertare e dichiarare la mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del sig. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della citazione e l'improcedibilità di tutte le CP_6 domande ivi svolte nei confronti del sig. , del sig. (e suoi eredi) e della CP_1 CP_6 sig.ra relativamente alla compravendita del 11/11/2016 a ministero del Notaio dott. Parte_2
pagina 4 di 13 Rep. n. 121311, Racc. 28951, con ordine di cancellazione della eventuale trascrizione Persona_2 della domanda ai RR.II., adottato ogni conseguente provvedimento.
B. IN SUBORDINE NEL IT
(per la negata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali in rito)
Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte e per essa da nonché Controparte_3 Parte_7 da e per essa da non sussistendo, e non Parte_1 Controparte_7 risultando provati, né l'allegata simulazione ex art. 1414 c.c., né i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c., e per le altre ragioni di cui in atti, con ordine al competente Conservatore di annotare la cancellazione di eventuali iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di domanda giudiziale e qualsivoglia altra iscrizione/trascrizione pregiudizievole a favore di e/o di e/o di Controparte_3 Parte_7 [...]
e/o di gravante sull'immobile di cui è causa Parte_1 Controparte_7 acquistato dalla sig.ra con atto di compravendita del 11/11/2016 a rogito del Notaio dott. Pt_2 Per_2
Rep. n. 121311, Racc. 28951, Catasto Fabbricato del Comune di Comacchio (FE) foglio 29,
[...] part. 1793, sub. 1 (Cat A/7) e Catasto terreni del predetto comune foglio 29, part, 1791, con liberazione del Conservatore dei RR.II. da ogni sua possibile responsabilità.
C. IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva dal rito consentita e opposizione alle istanze istruttorie formulate da attrice e terzi intervenuti, da intendersi superate ed irrilevanti.
D. IN OGNI CASO
Condannare l'attrice e terzi intervenuti al pagamento delle spese di lite, dovute a titolo di compensi, rimborso forfetario, IVA, CPA., con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore della sig. il quale si dichiara antistatario”. Pt_2
D. In ogni caso
Con condanna di SPV e al rimborso di compensi professionali, inclusi rimb.forf. 15%, IVA e CP_3
CPA, oneri di registrazione e successive occorrende, con distrazione delle stesse a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
La presente comparsa di costituzione in appello non contiene appello incidentale, dunque, il C.U. non
è dovuto”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_3 eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado così giudicare:
In via principale pagina 5 di 13 - riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1556/2022 per le ragioni in atti, accogliendo le domande proposte dall'odierna appellante ovvero, in via principale, accertare e dichiarare il carattere simulato della compravendita in data 11.11.2016 per atto a rogito del Notaio
Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 di Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Persona_1
Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668 RG e n. 13762 RP e, in via alternativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc della compravendita stipulata in data 11.11.2016 per atto a rogito del Notaio Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 di Persona_1
Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668 RG
e n. 13762 RP.
In ogni caso:
- condannare i sig.ri , e alla rifusione di spese e CP_1 Parte_2 CP_2 compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO
1. a mezzo della mandataria assumendo di essere creditrice di oltre Controparte_3 Parte_7
460.000 euro nei confronti di in ragione di una fideiussione da questi rilasciata per la CP_1
RM s.r.l. - debitrice, in forza di decreto ingiuntivo, dell'importo di € 467.054,92 per rate insolute di mutuo chirografario - conveniva in giudizio nonché CP_1 Controparte_8 Parte_2
e , rispettivamente ex moglie e genitori del fideiussore convenuto, chiedendo di
[...] CP_6 accertare il carattere simulato o, in subordine, revocabile, degli atti di cessione di quota indivisa e vendita posti in essere dal primo in data 26.9.2016 e 11.11.2016.
2. Si costituivano con separate difese i convenuti, sollevando eccezioni in rito e in merito.
3. Disposta la separazione della domanda nei confronti di e , avente ad Parte_2 CP_6 oggetto l'atto dell'11.11.2016, in seguito al decesso di , il processo proseguiva nei CP_6 confronti dell'erede di quest'ultimo, e nella dichiarata contumacia di Parte_2 CP_2
Si costituiva in giudizio assumendo di essere successore di a Parte_1 CP_3 titolo particolare in forza di atto di cessione di crediti in blocco. Il giudizio è proseguito tra le parti originarie in difetto dell'estromissione della cedente.
4. Con sentenza n. 6491/2019 il Tribunale di Bologna dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di
Il giudice, infatti, riteneva che la formula “crediti anomali” contenuta nel mandato non Parte_7 permettesse di individuare, in concreto, i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale e che la difesa di si fosse limitata a richiamare la procura notarile depositata in giudizio, senza fornire Pt_7 alcun ulteriore documento proveniente dalla mandante atto a specificare la lacuna eccepita.
pagina 6 di 13 Dalla suddetta carenza di legittimazione ad agire discendeva, inoltre, secondo il giudice di prime cure, Part anche la decadenza dell'intervento volontario della cessionaria del credito , in quanto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue fra le parti originarie, anche se il diritto controverso si trasferisce per atto fra vivi a titolo particolare nel corso del processo, atto tra l'altro prodotto tardivamente in giudizio.
5. Contro la suddetta sentenza SPV ha proposto appello;
hanno resistito CP_1 Parte_2
e
[...] Controparte_9
è rimasto contumace.
[...]
Dopo l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione in data 03.12.2024.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1346, 1365, 1324 c.c. per aver dichiarato il tribunale nulla la procura di cui è causa per indeterminatezza dell'oggetto.
7. Con il secondo motivo censura la mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 182 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, L. n.69 del 2009 da parte del giudice di prime cure.
8. Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata in violazione degli artt. 105, 111 e
112 c.p.c. laddove il primo giudice, esaminata in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a ha poi omesso qualsivoglia pronuncia circa la Parte_7 posizione dell'odierna titolare del credito, limitandosi a constatare che il difetto di legittimazione ad agire della mandataria di travolgeva l'intervento della cessionaria del credito. Inoltre, Controparte_3
Part censura la constatazione del tribunale secondo cui avrebbe tardivamente chiesto di essere autorizzata a produrre il contratto di cessione, sostenendo che possa essere prodotta in ogni stato e grado del procedimento.
9. L'appellante ha, quindi, richiamato le allegazioni e deduzioni - relative al presunto carattere simulato o in subordine all'inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita di cui è causa - riportate da nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado che il giudice ha disatteso CP_3 omettendo di pronunciarsi nel merito. Part 10. Preliminarmente, è necessario soffermarsi sulla presunta mancata legittimazione da parte di a proporre appello, eccepita da e nella loro comparsa di costituzione e Parte_2 CP_1 risposta.
Sebbene il processo prosegua tra le parti originarie in quanto la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, con conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di pagina 7 di 13 intervento di quest'ultimo, la sentenza emessa produce effetti anche nei confronti dell'intervenuta cessionaria. Ed inoltre, visto che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata si sono limitate a provvedere unicamente in merito alla asserita carenza di legittimazione ad agire di oggi Parte_7
Part
senza nulla decidere circa la posizione di , cessionaria, quest'ultima è perfettamente CP_5 legittimata a proporre appello avverso la suddetta sentenza.
11. Il primo motivo è infondato.
L'eccezione di nullità della procura rilasciata da a favore di è fondata, come CP_3 Pt_7 correttamente statuito dal giudice di primo grado, in quanto il riferimento in essa contenuto a non meglio definiti “crediti anomali” cui sarebbero connessi i poteri gestori di viola il requisito Pt_7 della specificità del conferimento dei poteri richiesto dall'art. 77 c.p.c. (in tal senso vedi Cass., n.
28803/2019: “E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale”), deve tuttavia ritenersi che detta nullità non abbia concrete conseguenze nel presente giudizio.
12. Come infatti affermato da Cass., n. 21533/2015, il mancato rilascio di una valida procura alle liti non costituisce una causa di inesistenza dell'atto di citazione, poiché, nonostante l'art. 163, co. 2, n. 6,
c.p.c. preveda la necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità.
L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, sicché la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente (con conseguente necessità del giudice di appello di decidere nel merito, non trattandosi di uno dei casi comportanti la rimessione al giudice di primo grado ex artt. 353, 354 c.p.c.).
13. Il secondo motivo è infondato.
Infatti, il potere officioso del giudice di cui all'art. 182 comma 2 c.p.c. di fissare un termine perentorio entro il quale la parte possa sanare, con effetti ex tunc, il difetto di procura alle liti, senza il limite delle pagina 8 di 13 preclusioni processuali, sussiste quando sia il giudice a rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione attiva, non invece quando siano direttamente la parti a sollevare l'eccezione.
In tal senso, la S.C. afferma, come correttamente riportato nella sentenza di primo grado, che “[…] qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, […] ovvero un vizio di “procura ad litem” è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria al fine di sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (vedi in tal senso Cass, Sez. 1, Sentenza n. 29244/2021, nonché Cass. n. 12525/2018
e n. 23940/2019).
14. Nel caso di specie, e eccepivano il difetto di legittimazione ad Parte_2 CP_1 agire di fin dalla comparsa di costituzione, mentre né né producevano alla Pt_7 CP_3 Pt_7 prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il suddetto vizio. Al contrario, e CP_3
con prima e terza memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c. si limitavano a richiamare la procura Pt_7 depositata, senza fornire il mandato rilasciato da che individuasse il credito oggetto della CP_3 presente controversia ovvero un atto di ratifica da parte di sebbene fossero già in possesso CP_3 del documento di ratifica (doc.1), datato 20 maggio 2020, tardivamente prodotto nel giudizio di appello da e pertanto inammissibile, che avrebbero potuto benissimo produrre in primo grado nelle CP_3 memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c., depositate nei successivi mesi di ottobre e dicembre 2020.
Pertanto, in virtù di quanto finora affermato, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 182 comma 2 c.p.c.
15. Il terzo motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza della S.C., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
Al riguardo, deve ritenersi che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. pagina 9 di 13 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass., n. 4277/2023; vedi anche Cass. n. 31118/2017; Cass. n.
15884/2019).
16. Nel caso di specie, si osserva in primo luogo che nel linguaggio tecnico bancario si è in presenza di un credito “deteriorato” (NPL) quando si ritiene improbabile che lo stesso possa essere rimborsato, oppure qualora siano trascorsi oltre 90 giorni dal termine entro il quale il debitore avrebbe dovuto rimborsare le rate prestabilite;
quindi il credito vantato da nei confronti del debitore CP_3 principale RM, relativo a rate di mutuo chirografario rimaste insolute, rientra senz'altro in questa definizione.
Deve inoltre rilevarsi che nella Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione è possibile, attraverso l'accesso al link https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx - che, tra le altre cessioni, annovera quella oggetto di causa, denominata - pervenire a un file Controparte_10 pdf contenente l'intero elenco delle posizioni cedute, ove a pagina 7, riga 14, è riportato il codice alfanumerico NDG 19510710, ossia quello relativo al rapporto con RM s.r.l., che risulta indicato nella lettera di revoca del mutuo prodotta dall'odierna appellante come doc. 7.
In proposito, la corrispondenza tra il suddetto codice NDG e il credito nei confronti del debitore principale RM (la cessione del quale comporta, ex art. 1263 c.c., l'automatico trasferimento a favore del cessionario delle relative garanzie personali, quali la fideiussione, che allo stesso accedono) è stata contestata soltanto tardivamente da nella comparsa conclusionale di primo grado, CP_1 sicché la circostanza deve considerarsi ammessa ex art. 115 c.p.c.
Pertanto, l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti deve ritenersi provata, e Part conseguentemente sussistente la legittimazione a intervenire in giudizio di , erroneamente negata dal primo giudice.
17. Occorre dunque procedere all'esame del merito delle domande di simulazione e di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, datato 11.11.2016, con il quale ha alienato a CP_1
e il diritto di proprietà sull'immobile sito nel Comune di Comacchio, Parte_2 CP_6 località Lido delle Nazioni, Viale Alaska n. 2.
18. Ciò posto, la domanda di simulazione è infondata, in quanto non provata.
Va premesso che “in considerazione della diversità dei presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli elementi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia dei creditori, ma è necessario che l'attore provi specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass., n. 13345/2015; Cass. n 25490/2008). pagina 10 di 13 Tanto precisato, secondo l'appellante gli elementi indiziari della natura simulata sono: i tempi della compravendita, disposta quando il debitore principale RM s.r.l. era già in difficoltà finanziarie;
il rapporto di parentela tra i convenuti , figlio, e madre;
il presunto corrispettivo CP_1 Parte_2 disposto un anno prima della compravendita.
In proposito si osserva che non vi è prova dell'esistenza di uno stato di crisi di RM antecedente all'atto, tenuto conto che la revoca del finanziamento chirografario è avvenuto in epoca successiva all'atto impugnato, nel febbraio 2017; il rapporto di parentela non è in sé sufficiente a provare che gli non volessero effettivamente acquistare l'immobile di cui è causa;
inoltre, la data del pagamento CP_1 anteriore rispetto alla compravendita, nulla prova se non l'avvenuto pagamento di euro 300.000,00
(prezzo di mercato del bene), poi imputati al prezzo di vendita dell'immobile sito nel Comune di
Comacchio, località Lido delle Nazioni, in Viale Alaska n. 2, così come dichiarato dal notaio nell'atto di compravendita.
A questo si aggiunga che il trasferimento della proprietà dell'immobile sito a Comacchio ai genitori da parte di altro non era che la legittima estinzione del prestito infruttifero concesso dagli CP_1 stessi nel dicembre 2015 pari ad euro 300.000,00, in adempimento di un accordo verbale intervenuto al momento dell'erogazione del prestito per ragioni di equità nei confronti del fratello di CP_1
(cfr. interrogatorio sig.ra verbale ud. del 22/11/2018, R.G. 4838/2017, Trib. Bologna, doc. 5, Pt_2 pag. 8).
Dunque, gli elementi presuntivi allegati risultano inconsistenti, irrilevanti e comunque inidonei, anche se considerati nel loro complesso, a dimostrare che la compravendita in questione non fosse effettivamente voluta.
19. Quanto all'azione revocatoria, va preliminarmente ricordato che la stessa presuppone, per la sua legittima esperibilità, 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, 2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, 3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
20. Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, deve ritenersi che, nel caso di specie, il debitore non fosse consapevole della lesione della garanzia patrimoniale che avrebbe potuto provocare l'atto di compravendita, in quanto parte appellante non prova che nel 2016 vi fosse alcuno stato di crisi della società, anzi, proprio nel 2016, stessa concedeva il mutuo chirografario per euro 450.000 CP_3 oggetto di causa: se vi fossero stati sintomi di crisi, la banca non avrebbe mai erogato detto importo, ma pagina 11 di 13 avrebbe immediatamente risolto ogni rapporto, evento che si realizzerà solo nel 2017, successivamente alla compravendita contestata.
21. Inoltre, l'appellante non ha provato che e fossero a conoscenza del Parte_2 CP_6 presunto pregiudizio subito da in ragione della compravendita de qua, come previsto dall'art. CP_3
2901, co. 1°, n. 2 c.c. Infatti, gli non potevano conoscere il grave indebitamento della società CP_1
RM s.r.l., né tanto meno che il figlio, avesse sottoscritto una fideiussione che lo CP_1 rendeva personalmente responsabile dei debiti di detta società di capitali, alla quale erano estranei.
Come già ricordato, poi, gli avevano realmente intenzione di acquistare l'immobile sia per CP_1 goderne la disponibilità, sia per ottenere l'estinzione del prestito concesso al figlio per ragion CP_1 di equità nei confronti dell'altro figlio.
Deve pertanto concludersi che l'appellante, anche sotto questo profilo, non abbia adempiuto anche in al proprio onere probatorio, limitandosi ad addure, come prova della consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del terzo, il mero rapporto di parentela che intercorre tra venditore ed acquirenti.
Conseguentemente, non potendo considerarsi sussistente in capo ai genitori di la CP_1 scientia damni, requisito essenziale della proposta azione revocatoria, quest'ultima deve essere rigettata.
22. L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado nella sostanza confermata, sebbene con motivazione corretta.
Le spese di lite del grado sostenute dagli appellati vanno poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...] nei confronti di e e Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_3 condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA, CPA e CU, disponendone la distrazione a favore dei difensori di e CP_1 Parte_2
i quali si dichiarano antistatari.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente pagina 12 di 13 dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. Manuela Velotti Consigliere Relatore dott. Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1334/2022 promossa da:
C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. MARINONI ILARIA e dell'avv. ,
APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. IEMOLI ROBERTA GIULIA e dell'avv. BONI MASSIMO ( ) C/O ; , C.F._2 Email_1 C.F. ), Parte_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. FERRARI ATTILIO e dell'avv. ,
(C.F. , CP_2 C.F._4 con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. ,
(C.F. ), CP_3 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN e dell'avv. LETTENMAYER FLORA CP_4
( ) C/O AVV. GORINI S. VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
[...] C.F._5
( ) C/O AVV GORINI VIA BELVEDERE 10 Parte_3 C.F._6 BOLOGNA;
( ) C/O AVV. GORINI S. - VIA Parte_4 C.F._7 BELVEDERE 10 BOLOGNA;
( ) C/O AVV. Parte_5 C.F._8 IA GORINI - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
Parte_6 ( ) C/O AVV. IA GORINI - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
, C.F._9
(C.F. ), CP_5 P.IVA_3 APPELLATI
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Bologna, disattesa ogni contraria Parte_1 istanza ed eccezione, accogliere per i motivi tutti dedotti il presente appello e per l'effetto, in integrale pagina 1 di 13 riforma della sentenza n. 1556/2022 (n. 6491/2019 RG) emessa dal Tribunale di Bologna, Dott.ssa
NE NO, in data 09/06/2022, pubblicata/depositata in data 15/06/2022, notificata in data
16/06/2022, con repertorio n. 2489/2022 del 15/06/2022 oggi appellata, premesse le declaratorie del caso e di legge, accogliere le conclusioni svolte in primo grado che qui si ritrascrivono:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, per i motivi esposti in narrativa, disattesa ogni contraria istanza: in via principale, accertare e dichiarare il carattere simulato della compravendita in data 11.11.2016 per atto a rogiti del Notaio Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 di Persona_1
Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668 RG
e n. 13762 RP, con cui il Sig. ha alienato ai Sigg.ri e CP_1 Parte_2
il diritto di proprietà per l'intero sui seguenti beni immobili: - porzione di CP_6 fabbricato ad uso civile abitazione facente parte del complesso edilizio “FARFALLA 2”, costituita da un appartamento al piano terra con portico (contraddistinto con il n.31) della consistenza di vani utili
3 più accessori, dotato di area cortiliva esclusiva, il tutto sito in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, Viale Alaska n.2 e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 29, mappali
=1793 sub 1 – 1791 di Cat. A/7- Cl.2 – vani 5 – R.C. Euro 542,28, nonché al Catasto Terreni Foglio
29 Mappale 1791 la corte con ogni consequenziale effetto di legge;
in via alternativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc della compravendita in data
11.11.2016 per atto a rogiti del Notaio Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 Persona_1 di Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668
RG e n. 13762 RP, con cui il Sig. ha alienato ai Sigg.ri e CP_1 Parte_2
il diritto di proprietà per l'intero sui seguenti beni immobili - porzione di fabbricato CP_6 ad uso civile abitazione facente parte del complesso edilizio “FARFALLA 2”, costituita da un appartamento al piano terra con portico (contraddistinto con il n.31) della consistenza di vani utili 3 più accessori, dotato di area cortiliva esclusiva, il tutto sito in Comune di Comacchio, località Lido delle Nazioni, Viale Alaska n.2 e distinto al Catasto Fabbricati di detto Comune al Foglio 29, mappali
=1793 sub 1 – 1791 di Cat. A/7-Cl.2 – vani 5 – R.C. Euro 542,28, nonché al Catasto Terreni Foglio 29
Mappale 1791 la corte con ogni consequenziale effetto di legge;
Con vittoria di spese ed onorari relativi al presente giudizio.
In via Istruttoria. Avute per richiamate tutte le produzioni documentali offerte, si insiste per
l'ammissione degli ulteriori documenti prodotti in data 01/07/2021 (sub doc.16) e 17) del fascicolo di primo grado). Con ogni e più ampia riserva di produrre e dedurre e articolare mezzi di prova, opponendosi sin d'ora a quelli dedotti da controparte.
Con vittoria di spese, compensi oltre Iva e Cpa come per legge del doppio grado di giudizio.”. pagina 2 di 13 Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, rigettata ogni contraria CP_1 domanda, eccezione ed istanza,
A) In via principale
Rigettare l'appello proposto da (C.F. ), e per essa da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), contro l'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna Controparte_7 P.IVA_4
n. 1556/2022 (R.G. 6491/2019) pubb. il 15/06/2022, accertata e dichiarata l'infondatezza dei motivi
d'appello proposti, nonché dei motivi d'appello e delle conclusioni formulate da (C.F. Controparte_3
), la carenza di legittimazione attiva dell'appellante e di e la tardività del suo P.IVA_2 CP_3 appello, nonché per tutti gli altri motivi di cui in atti, e per l'effetto confermare la predetta Sentenza;
B) In via subordinata
Nella negata ipotesi di riforma, anche parziale, della impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna n.
1556/2022 (R.G. 6491/2019) pubb. il 15/06/2022, accogliere le seguenti conclusioni del sig. già CP_1 formulate in primo grado che si riportano di seguito:
” A. IN VIA PRINCIPALE IN RITO
A.1 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice nonché Parte_7 in capo ai terzi intervenuti e per le ragioni Parte_1 Controparte_7 esposte in atti, con rigetto delle relative domande e con ordine al Conservatore di cancellazione della eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., ed ogni conseguente provvedimento;
A.2 Accertare e dichiarare la mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del sig. , per l'effetto, dichiarare la nullità della citazione e l'improcedibilità di tutte le CP_6 domande ivi svolte nei confronti del sig. , del sig. (i.e. suoi eredi) e della CP_1 CP_6 sig.ra relativamente alla compravendita del 11/11/2016 a ministero del Notaio dott. Parte_2
Rep. n. 121311, Racc. 28951, con ordine al Conservatore di cancellazione della Persona_2 eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., ed ogni conseguente provvedimento.
B. NEL IT
In via subordinata, per la sola ipotesi di rigetto delle domande sub A) in rito, rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte da e per essa da nonché da Controparte_3 Parte_7 Parte_1
e per essa da non sussistendo e non risultando provati,
[...] Controparte_7 né l'allegata simulazione ex art. 1414 c.c., né i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c., con ordine al Conservatore di cancellazione della eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., ed ogni conseguente provvedimento.
C. IN OGNI CASO
pagina 3 di 13 Condannare e per essa e e per essa Controparte_3 Parte_7 Parte_1 [...]
tutte solidalmente, al pagamento delle spese di lite, dovute a titolo di Controparte_7 compensi, rimborso forfetario, IVA, CPA, con distrazione delle stesse a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.;
D. IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni riserva di chiedere l'ammissione e/o la concessione di ogni opportuno strumento probatorio
e mezzo istruttorio, anche in considerazione delle difese avversarie nei termini dal rito consentiti.”
D. In ogni caso
Con vittoria di spese di lite, inclusi rimb.forf. 15%, IVA e CPA, oneri di registrazione e successive occorrende, con distrazione delle stesse a favore degli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
Nulla è dovuto a titolo di C.U. poiché la presente comparsa di costituzione in appello del sig. CP_1 non modifica il valore della controversia e non contiene appello incidentale.”.
Per : Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna adita, rigettata ogni contraria Parte_2 domanda, eccezione ed istanza,
A) In via principale
Rigettare l'appello proposto da (C.F. ), e per essa da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), contro l'impugnata Sentenza del Tribunale di Bologna Controparte_7 P.IVA_4
n. 1556/2022 (R.G. 6491/2019) pubb. il 15/06/2022, nonché da (C.F. Controparte_3 P.IVA_2 per i medesimi motivi, e relative conclusioni, per tutte le ragioni di cu in atti, confermata la Sentenza del Tribunale di Bologna 1556/2022 (R.G. 6491/2019), pubb. il 15/06/2022;
B) In via subordinata
Nella negata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, accogliere le conclusioni della sig.ra già formulate in primo grado che si riportano di seguito: Pt_2
“A. IN VIA PRINCIPALE IN RITO
A.1 Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'attrice, nonché in capo ai terzi intervenuti e per le ragioni esposte in Parte_1 Controparte_7 atti, con rigetto delle relative domande e ordine di cancellazione della eventuale trascrizione della domanda ai RR.II., adottato ogni conseguente provvedimento;
A.2 Accertare e dichiarare la mancata instaurazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti del sig. e, per l'effetto, dichiarare la nullità della citazione e l'improcedibilità di tutte le CP_6 domande ivi svolte nei confronti del sig. , del sig. (e suoi eredi) e della CP_1 CP_6 sig.ra relativamente alla compravendita del 11/11/2016 a ministero del Notaio dott. Parte_2
pagina 4 di 13 Rep. n. 121311, Racc. 28951, con ordine di cancellazione della eventuale trascrizione Persona_2 della domanda ai RR.II., adottato ogni conseguente provvedimento.
B. IN SUBORDINE NEL IT
(per la negata ipotesi di mancato accoglimento delle domande principali in rito)
Rigettare tutte le domande ed eccezioni svolte e per essa da nonché Controparte_3 Parte_7 da e per essa da non sussistendo, e non Parte_1 Controparte_7 risultando provati, né l'allegata simulazione ex art. 1414 c.c., né i presupposti per la revocatoria ex art. 2901 c.c., e per le altre ragioni di cui in atti, con ordine al competente Conservatore di annotare la cancellazione di eventuali iscrizioni ipotecarie, trascrizioni di domanda giudiziale e qualsivoglia altra iscrizione/trascrizione pregiudizievole a favore di e/o di e/o di Controparte_3 Parte_7 [...]
e/o di gravante sull'immobile di cui è causa Parte_1 Controparte_7 acquistato dalla sig.ra con atto di compravendita del 11/11/2016 a rogito del Notaio dott. Pt_2 Per_2
Rep. n. 121311, Racc. 28951, Catasto Fabbricato del Comune di Comacchio (FE) foglio 29,
[...] part. 1793, sub. 1 (Cat A/7) e Catasto terreni del predetto comune foglio 29, part, 1791, con liberazione del Conservatore dei RR.II. da ogni sua possibile responsabilità.
C. IN VIA ISTRUTTORIA
Con ogni più ampia riserva dal rito consentita e opposizione alle istanze istruttorie formulate da attrice e terzi intervenuti, da intendersi superate ed irrilevanti.
D. IN OGNI CASO
Condannare l'attrice e terzi intervenuti al pagamento delle spese di lite, dovute a titolo di compensi, rimborso forfetario, IVA, CPA., con distrazione delle stesse ex art. 93 c.p.c. a favore dello scrivente procuratore della sig. il quale si dichiara antistatario”. Pt_2
D. In ogni caso
Con condanna di SPV e al rimborso di compensi professionali, inclusi rimb.forf. 15%, IVA e CP_3
CPA, oneri di registrazione e successive occorrende, con distrazione delle stesse a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
La presente comparsa di costituzione in appello non contiene appello incidentale, dunque, il C.U. non
è dovuto”
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, Controparte_3 eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado così giudicare:
In via principale pagina 5 di 13 - riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Bologna n. 1556/2022 per le ragioni in atti, accogliendo le domande proposte dall'odierna appellante ovvero, in via principale, accertare e dichiarare il carattere simulato della compravendita in data 11.11.2016 per atto a rogito del Notaio
Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 di Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Persona_1
Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668 RG e n. 13762 RP e, in via alternativa, accertare e dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 cc della compravendita stipulata in data 11.11.2016 per atto a rogito del Notaio Dott. n. 121.311 di Repertorio e n. 28.951 di Persona_1
Raccolta, trascritto presso l'Agenzia del Territorio di Ferrara il successivo 07.12.2016 al n. 20668 RG
e n. 13762 RP.
In ogni caso:
- condannare i sig.ri , e alla rifusione di spese e CP_1 Parte_2 CP_2 compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
IN FATTO
1. a mezzo della mandataria assumendo di essere creditrice di oltre Controparte_3 Parte_7
460.000 euro nei confronti di in ragione di una fideiussione da questi rilasciata per la CP_1
RM s.r.l. - debitrice, in forza di decreto ingiuntivo, dell'importo di € 467.054,92 per rate insolute di mutuo chirografario - conveniva in giudizio nonché CP_1 Controparte_8 Parte_2
e , rispettivamente ex moglie e genitori del fideiussore convenuto, chiedendo di
[...] CP_6 accertare il carattere simulato o, in subordine, revocabile, degli atti di cessione di quota indivisa e vendita posti in essere dal primo in data 26.9.2016 e 11.11.2016.
2. Si costituivano con separate difese i convenuti, sollevando eccezioni in rito e in merito.
3. Disposta la separazione della domanda nei confronti di e , avente ad Parte_2 CP_6 oggetto l'atto dell'11.11.2016, in seguito al decesso di , il processo proseguiva nei CP_6 confronti dell'erede di quest'ultimo, e nella dichiarata contumacia di Parte_2 CP_2
Si costituiva in giudizio assumendo di essere successore di a Parte_1 CP_3 titolo particolare in forza di atto di cessione di crediti in blocco. Il giudizio è proseguito tra le parti originarie in difetto dell'estromissione della cedente.
4. Con sentenza n. 6491/2019 il Tribunale di Bologna dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di
Il giudice, infatti, riteneva che la formula “crediti anomali” contenuta nel mandato non Parte_7 permettesse di individuare, in concreto, i rapporti giuridici oggetto dell'impegno negoziale e che la difesa di si fosse limitata a richiamare la procura notarile depositata in giudizio, senza fornire Pt_7 alcun ulteriore documento proveniente dalla mandante atto a specificare la lacuna eccepita.
pagina 6 di 13 Dalla suddetta carenza di legittimazione ad agire discendeva, inoltre, secondo il giudice di prime cure, Part anche la decadenza dell'intervento volontario della cessionaria del credito , in quanto ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il processo prosegue fra le parti originarie, anche se il diritto controverso si trasferisce per atto fra vivi a titolo particolare nel corso del processo, atto tra l'altro prodotto tardivamente in giudizio.
5. Contro la suddetta sentenza SPV ha proposto appello;
hanno resistito CP_1 Parte_2
e
[...] Controparte_9
è rimasto contumace.
[...]
Dopo l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, la causa è stata trattenuta in decisione in data 03.12.2024.
IN DIRITTO
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione degli artt. 1346, 1365, 1324 c.c. per aver dichiarato il tribunale nulla la procura di cui è causa per indeterminatezza dell'oggetto.
7. Con il secondo motivo censura la mancata applicazione della disposizione di cui all'art. 182 c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, L. n.69 del 2009 da parte del giudice di prime cure.
8. Con il terzo motivo deduce l'erroneità della sentenza impugnata in violazione degli artt. 105, 111 e
112 c.p.c. laddove il primo giudice, esaminata in via preliminare l'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in capo a ha poi omesso qualsivoglia pronuncia circa la Parte_7 posizione dell'odierna titolare del credito, limitandosi a constatare che il difetto di legittimazione ad agire della mandataria di travolgeva l'intervento della cessionaria del credito. Inoltre, Controparte_3
Part censura la constatazione del tribunale secondo cui avrebbe tardivamente chiesto di essere autorizzata a produrre il contratto di cessione, sostenendo che possa essere prodotta in ogni stato e grado del procedimento.
9. L'appellante ha, quindi, richiamato le allegazioni e deduzioni - relative al presunto carattere simulato o in subordine all'inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita di cui è causa - riportate da nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado che il giudice ha disatteso CP_3 omettendo di pronunciarsi nel merito. Part 10. Preliminarmente, è necessario soffermarsi sulla presunta mancata legittimazione da parte di a proporre appello, eccepita da e nella loro comparsa di costituzione e Parte_2 CP_1 risposta.
Sebbene il processo prosegua tra le parti originarie in quanto la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, con conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di pagina 7 di 13 intervento di quest'ultimo, la sentenza emessa produce effetti anche nei confronti dell'intervenuta cessionaria. Ed inoltre, visto che le statuizioni contenute nella sentenza impugnata si sono limitate a provvedere unicamente in merito alla asserita carenza di legittimazione ad agire di oggi Parte_7
Part
senza nulla decidere circa la posizione di , cessionaria, quest'ultima è perfettamente CP_5 legittimata a proporre appello avverso la suddetta sentenza.
11. Il primo motivo è infondato.
L'eccezione di nullità della procura rilasciata da a favore di è fondata, come CP_3 Pt_7 correttamente statuito dal giudice di primo grado, in quanto il riferimento in essa contenuto a non meglio definiti “crediti anomali” cui sarebbero connessi i poteri gestori di viola il requisito Pt_7 della specificità del conferimento dei poteri richiesto dall'art. 77 c.p.c. (in tal senso vedi Cass., n.
28803/2019: “E' nulla, per indeterminatezza dell'oggetto, la procura con la quale una banca conferisce ad una società il potere di gestione anche stragiudiziale dei propri crediti, definiti semplicemente come "crediti anomali", poiché tale espressione non consente di individuare i rapporti oggetto dell'impegno negoziale, senza che possa utilmente richiamarsi la definizione di "crediti anomali" formulata dalla Banca d'Italia nelle proprie circolari, atteso che si tratta di disposizioni rivolte unicamente agli istituti di credito, quale espressione del suo potere di vigilanza, senza alcun riflesso sul piano negoziale”), deve tuttavia ritenersi che detta nullità non abbia concrete conseguenze nel presente giudizio.
12. Come infatti affermato da Cass., n. 21533/2015, il mancato rilascio di una valida procura alle liti non costituisce una causa di inesistenza dell'atto di citazione, poiché, nonostante l'art. 163, co. 2, n. 6,
c.p.c. preveda la necessità di indicare il nome ed il cognome del procuratore e la procura, se già rilasciata, il difetto non è ricompreso tra quelli elencati nel successivo art. 164 c.p.c., che ne producono la nullità.
L'atto di citazione privo della procura della parte è, quindi, idoneo a introdurre il processo e ad attivare il potere dovere del giudice di decidere, sicché la sentenza emessa a conclusione del processo introdotto con un atto di citazione viziato per difetto di procura alle liti è nulla, per carenza di un presupposto processuale necessario ai fini della valida costituzione del giudizio, ma non inesistente (con conseguente necessità del giudice di appello di decidere nel merito, non trattandosi di uno dei casi comportanti la rimessione al giudice di primo grado ex artt. 353, 354 c.p.c.).
13. Il secondo motivo è infondato.
Infatti, il potere officioso del giudice di cui all'art. 182 comma 2 c.p.c. di fissare un termine perentorio entro il quale la parte possa sanare, con effetti ex tunc, il difetto di procura alle liti, senza il limite delle pagina 8 di 13 preclusioni processuali, sussiste quando sia il giudice a rilevare d'ufficio la carenza di legittimazione attiva, non invece quando siano direttamente la parti a sollevare l'eccezione.
In tal senso, la S.C. afferma, come correttamente riportato nella sentenza di primo grado, che “[…] qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto di rappresentanza, […] ovvero un vizio di “procura ad litem” è onere della controparte interessata produrre immediatamente, con la prima difesa utile, la documentazione necessaria al fine di sanare il difetto o il vizio, senza che operi il meccanismo di assegnazione del termine ai sensi dell'art. 182 c.p.c., prescritto solo per il caso di rilievo officioso” (vedi in tal senso Cass, Sez. 1, Sentenza n. 29244/2021, nonché Cass. n. 12525/2018
e n. 23940/2019).
14. Nel caso di specie, e eccepivano il difetto di legittimazione ad Parte_2 CP_1 agire di fin dalla comparsa di costituzione, mentre né né producevano alla Pt_7 CP_3 Pt_7 prima difesa utile la documentazione necessaria a sanare il suddetto vizio. Al contrario, e CP_3
con prima e terza memoria ex art. 183, co. 6° c.p.c. si limitavano a richiamare la procura Pt_7 depositata, senza fornire il mandato rilasciato da che individuasse il credito oggetto della CP_3 presente controversia ovvero un atto di ratifica da parte di sebbene fossero già in possesso CP_3 del documento di ratifica (doc.1), datato 20 maggio 2020, tardivamente prodotto nel giudizio di appello da e pertanto inammissibile, che avrebbero potuto benissimo produrre in primo grado nelle CP_3 memorie ex art. 183 co. 6° c.p.c., depositate nei successivi mesi di ottobre e dicembre 2020.
Pertanto, in virtù di quanto finora affermato, nel caso in esame, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 182 comma 2 c.p.c.
15. Il terzo motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza della S.C., la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass. 22/02/2022, n. 5857; Cass. 05/11/2020, n. 24798).
Al riguardo, deve ritenersi che la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" sia sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. pagina 9 di 13 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass., n. 4277/2023; vedi anche Cass. n. 31118/2017; Cass. n.
15884/2019).
16. Nel caso di specie, si osserva in primo luogo che nel linguaggio tecnico bancario si è in presenza di un credito “deteriorato” (NPL) quando si ritiene improbabile che lo stesso possa essere rimborsato, oppure qualora siano trascorsi oltre 90 giorni dal termine entro il quale il debitore avrebbe dovuto rimborsare le rate prestabilite;
quindi il credito vantato da nei confronti del debitore CP_3 principale RM, relativo a rate di mutuo chirografario rimaste insolute, rientra senz'altro in questa definizione.
Deve inoltre rilevarsi che nella Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione è possibile, attraverso l'accesso al link https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti.aspx - che, tra le altre cessioni, annovera quella oggetto di causa, denominata - pervenire a un file Controparte_10 pdf contenente l'intero elenco delle posizioni cedute, ove a pagina 7, riga 14, è riportato il codice alfanumerico NDG 19510710, ossia quello relativo al rapporto con RM s.r.l., che risulta indicato nella lettera di revoca del mutuo prodotta dall'odierna appellante come doc. 7.
In proposito, la corrispondenza tra il suddetto codice NDG e il credito nei confronti del debitore principale RM (la cessione del quale comporta, ex art. 1263 c.c., l'automatico trasferimento a favore del cessionario delle relative garanzie personali, quali la fideiussione, che allo stesso accedono) è stata contestata soltanto tardivamente da nella comparsa conclusionale di primo grado, CP_1 sicché la circostanza deve considerarsi ammessa ex art. 115 c.p.c.
Pertanto, l'inclusione del credito oggetto di causa tra quelli ceduti deve ritenersi provata, e Part conseguentemente sussistente la legittimazione a intervenire in giudizio di , erroneamente negata dal primo giudice.
17. Occorre dunque procedere all'esame del merito delle domande di simulazione e di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita, datato 11.11.2016, con il quale ha alienato a CP_1
e il diritto di proprietà sull'immobile sito nel Comune di Comacchio, Parte_2 CP_6 località Lido delle Nazioni, Viale Alaska n. 2.
18. Ciò posto, la domanda di simulazione è infondata, in quanto non provata.
Va premesso che “in considerazione della diversità dei presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli elementi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l'alienazione del bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia dei creditori, ma è necessario che l'attore provi specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l'alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla” (Cass., n. 13345/2015; Cass. n 25490/2008). pagina 10 di 13 Tanto precisato, secondo l'appellante gli elementi indiziari della natura simulata sono: i tempi della compravendita, disposta quando il debitore principale RM s.r.l. era già in difficoltà finanziarie;
il rapporto di parentela tra i convenuti , figlio, e madre;
il presunto corrispettivo CP_1 Parte_2 disposto un anno prima della compravendita.
In proposito si osserva che non vi è prova dell'esistenza di uno stato di crisi di RM antecedente all'atto, tenuto conto che la revoca del finanziamento chirografario è avvenuto in epoca successiva all'atto impugnato, nel febbraio 2017; il rapporto di parentela non è in sé sufficiente a provare che gli non volessero effettivamente acquistare l'immobile di cui è causa;
inoltre, la data del pagamento CP_1 anteriore rispetto alla compravendita, nulla prova se non l'avvenuto pagamento di euro 300.000,00
(prezzo di mercato del bene), poi imputati al prezzo di vendita dell'immobile sito nel Comune di
Comacchio, località Lido delle Nazioni, in Viale Alaska n. 2, così come dichiarato dal notaio nell'atto di compravendita.
A questo si aggiunga che il trasferimento della proprietà dell'immobile sito a Comacchio ai genitori da parte di altro non era che la legittima estinzione del prestito infruttifero concesso dagli CP_1 stessi nel dicembre 2015 pari ad euro 300.000,00, in adempimento di un accordo verbale intervenuto al momento dell'erogazione del prestito per ragioni di equità nei confronti del fratello di CP_1
(cfr. interrogatorio sig.ra verbale ud. del 22/11/2018, R.G. 4838/2017, Trib. Bologna, doc. 5, Pt_2 pag. 8).
Dunque, gli elementi presuntivi allegati risultano inconsistenti, irrilevanti e comunque inidonei, anche se considerati nel loro complesso, a dimostrare che la compravendita in questione non fosse effettivamente voluta.
19. Quanto all'azione revocatoria, va preliminarmente ricordato che la stessa presuppone, per la sua legittima esperibilità, 1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, 2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, 3) la ricorrenza, in capo al debitore, ed eventualmente in capo al terzo, della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
20. Per quanto riguarda il presupposto soggettivo, deve ritenersi che, nel caso di specie, il debitore non fosse consapevole della lesione della garanzia patrimoniale che avrebbe potuto provocare l'atto di compravendita, in quanto parte appellante non prova che nel 2016 vi fosse alcuno stato di crisi della società, anzi, proprio nel 2016, stessa concedeva il mutuo chirografario per euro 450.000 CP_3 oggetto di causa: se vi fossero stati sintomi di crisi, la banca non avrebbe mai erogato detto importo, ma pagina 11 di 13 avrebbe immediatamente risolto ogni rapporto, evento che si realizzerà solo nel 2017, successivamente alla compravendita contestata.
21. Inoltre, l'appellante non ha provato che e fossero a conoscenza del Parte_2 CP_6 presunto pregiudizio subito da in ragione della compravendita de qua, come previsto dall'art. CP_3
2901, co. 1°, n. 2 c.c. Infatti, gli non potevano conoscere il grave indebitamento della società CP_1
RM s.r.l., né tanto meno che il figlio, avesse sottoscritto una fideiussione che lo CP_1 rendeva personalmente responsabile dei debiti di detta società di capitali, alla quale erano estranei.
Come già ricordato, poi, gli avevano realmente intenzione di acquistare l'immobile sia per CP_1 goderne la disponibilità, sia per ottenere l'estinzione del prestito concesso al figlio per ragion CP_1 di equità nei confronti dell'altro figlio.
Deve pertanto concludersi che l'appellante, anche sotto questo profilo, non abbia adempiuto anche in al proprio onere probatorio, limitandosi ad addure, come prova della consapevolezza di arrecare un danno ai creditori del terzo, il mero rapporto di parentela che intercorre tra venditore ed acquirenti.
Conseguentemente, non potendo considerarsi sussistente in capo ai genitori di la CP_1 scientia damni, requisito essenziale della proposta azione revocatoria, quest'ultima deve essere rigettata.
22. L'appello va dunque respinto e la sentenza di primo grado nella sostanza confermata, sebbene con motivazione corretta.
Le spese di lite del grado sostenute dagli appellati vanno poste a carico dell'appellante.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da
[...] nei confronti di e e Parte_1 CP_1 Parte_2 Controparte_3 condanna l'appellante a rifondere agli appellati costituiti le spese di lite del grado, che liquida, per ciascuno di essi, in € 10.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali,
IVA, CPA e CU, disponendone la distrazione a favore dei difensori di e CP_1 Parte_2
i quali si dichiarano antistatari.
[...]
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il 18 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente pagina 12 di 13 dott. Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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