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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8339 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. RG. 37981/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa CL ED Presidente
dott.ssa Vittorio Carlomagno Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37981 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM), elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n. 15 presso lo studio dell'Avv.
LE PA (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 rilasciata per atto separato all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
C.F. ), con sede legale in Siena Controparte_1 P.IVA_1
(SI), Piazza Salimbeni n. 3, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e per essa, quale mandataria, in suo nome e per suo conto, con sede in Via Aldo Moro 13/15 CP_2 CP_1
(C.F. P.IVA ) in persona del proprio procuratore e rappresentante, rappresentata e P.IVA_2 difesa, in virtù di procura ad litem in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Giuseppe Consolo ( C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Via Claudio C.F._3
Monteverdi 16, Roma;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, Via San Controparte_3 P.IVA_3
Prospero 4, per quest'atto rappresentata da (Codice Fiscale ) con sede in CP_4 P.IVA_4 Milano, via Soperga 9, quest'ultima in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem in calce all'atto di intervento, dal Prof.
Avv. Giuseppe Consolo del Foro di Roma (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio dello stesso, in Via Claudio Monteverdi 16, Roma.
codice fiscale, partita IVA n. ), con sede legale in Milano, Via V. Parte_2 P.IVA_5
Betteloni n. 2, in forza di procura speciale del 11.04.2022 nomina
[...]
(codice fiscale, partita IVA n. ), con sede in San Donato Parte_3 P.IVA_6
Milanese (MI), Via Dell'Unione Europea N. 6/A-6/B, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti, dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F.
) e MA DO (C.F. , elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 12.
TERZE INTERVENUTE
OGGETTO: contratto di conto corrente garantito da fideiussione.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di fideiussore Parte_1 omnibus, spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6197/2018 (R.G. 2897/2018), depositato in cancelleria il 13/03/2018 e notificato il 12/04/2018, emesso in solido nei confronti dell'odierna opponente e della dal Tribunale di Roma, con cui Controparte_5 veniva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 150.231,80 oltre compensi professionali ed esborsi, in forza del rapporto di conto corrente n. 10842,57 intrattenuto dalla società garantita con la e per il quale l'opponente rilasciava fideiussione Controparte_6 omnibus limitata sino alla concorrenza di lire 90.000.000 in favore della poi aumentata CP_1 sino alla concorrenza di euro 100.000,00.
2. Nello specifico parte opponente: eccepiva il difetto di procura per carenza dei poteri in capo al Dott. soggetto non legittimato ad incaricare professionisti per la difesa della Persona_1
Banca; in subordine, disconosceva il contratto di fideiussione apparentemente sottoscritto in data 06.02.2004 depositato in atti nel fascicolo monitorio, in quanto difforme dall'originale, non avendo mai parte opponente sottoscritto tale atto;
sempre in via subordinata, contestava l'efficacia probatoria dell'estratto autentico ex art. 50 TUB depositato da controparte in sede monitoria, perché mero saldaconto rilasciato dalla di cui la stessa aveva dichiarato la CP_1 non corrispondenza a quello attivato con ricorso per decreto ingiuntivo;
contestava la conformità dei contratti di conto corrente depositati dalla agli originali, nonché del doc. CP_1
6 del fascicolo monitorio, in quanto mai sottoscritto dall'opponente e privo di qualunque riferimento alla fideiussione o alla qualità di garante dei sottoscrittori;
eccepiva l'intervenuta decadenza della fideiussione per decorso dei termini di legge ex art. 1957 c.c.; inoltre, rilevava la violazione del principio di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto da parte della Banca, con conseguente liberazione del fideiussione ex art. 1956 c.c.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 giugno 2019, si costituiva in Contr giudizio la di seguito anche solo , Controparte_1 la quale contestava tutto quanto eccepito dall'opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In particolare, parte opposta ribadiva la legittimazione del Dott. in qualità di Persona_1
Responsabile di Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione “Recupero Crediti” a cui spetta, in base a quanto previsto nella procura del 12/5/2014, un livello di procura E5. Quanto al disconoscimento delle firme apposte in calce alla fideiussione,
l'opposta formulava istanza di verificazione;
inoltre, la stessa ribadiva l'efficacia probatoria dell'estratto conto autenticato ex art. 50 TUB per l'emissione del decreto ingiuntivo. Circa il disconoscimento della firma apposta al doc. 6, parte opposta rilevava la sua infondatezza, poiché l'opponente disconosceva la sottoscrizione solo in qualità di garante e non anche di rappresentante legale pro tempore della società garantita ed avanzava istanza di verificazione.
L'opposta deduceva, poi, l'infondatezza e la genericità delle contestazioni circa la presenza di anatocismo e/o della presunta violazione della normativa antiusura;
infine, qualificava la garanzia rilasciata dalla come contratto autonomo di garanzia, con conseguente Pt_1 inopponibilità all'istituto di credito beneficiario dell'eccezione di violazione degli artt. 1955
e ss. c.c. Tutto ciò considerato, parte opposta avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
5. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12.6.2019, il Giudice, considerato il disconoscimento della firma apposta alla fideiussione e la mancata produzione della corrispondente documentazione in originale, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
6. Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte opposta rilevava l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di cui, parte opponente con la propria memoria istruttoria n. 1 eccepiva la tardività. Parte opponente, poi, deduceva nello stesso atto, come ulteriore profilo di nullità della fideiussione, la violazione della normativa Antitrust, in quanto contratto stipulato a fronte di un'intesa ritenuta anticoncorrenziale.
7. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio, quale titolare del credito oggetto di giudizio in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 23/12/2019, la unipersonale, rappresentata da in persona CP_3 CP_4 dell'amministratore unico e rappresentante legale pro tempore, riportandosi a tutto quanto dedotto, dichiarato e richiesto in atti dalla CP_8
8. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 10 giugno 2020, il Giudice accoglieva l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni, disponendo CTU grafologica al fine di accertare la conformità all'originale dei documenti bancari contestati.
9. Alla successiva udienza del 17 settembre 2020, il procuratore di parte opponente rilevava come agli atti non risultava depositato il contratto di conto corrente in originale, di cui si eccepiva la non conformità delle copie parziali depositate nel monitorio, ritenendo che nessun accertamento peritale potesse essere condotto con conseguente decadenza di parte opposta dalla prova. Parte opposta eccepiva che non le era stato possibile produrre tempestivamente il contratto di conto corrente a causa della chiusura degli uffici della nel periodo di CP_3 pandemia, chiedendo di essere rimesso nei termini.
10. Ciò considerato, il Giudice, all'udienza del 5 ottobre 2020, invitava il procuratore di parte opposta a dare prova di aver richiesto tempestivamente il rilascio dei documenti alla CP_3
e, nel caso in cui ciò sia avvenuto, di depositare gli stessi per la loro acquisizione al
[...] fascicolo d'ufficio. 11. In data 24 novembre 2020, parte opposta depositava in Cancelleria gli originali richiesti dal
Giudice.
12. Tuttavia, con le note di trattazione scritta depositate da parte opponente per l'udienza del 10 dicembre 2020, la stessa contestava di non aver mai preso visione degli atti originali, depositati cartacei in data 2 marzo 2020, ossia in epoca ben precedente alla sospensione dei termini per la successiva pandemia da Covid-19 e prima del lock down, senza, quindi, addurre nessuna motivazione ostativa nella propria memoria istruttoria, decadendo dal diritto di prova del documento in originale, che dovrà essere dichiarato, pertanto, inammissibile, con impossibilità di svolgimento della CTU ammessa dal Giudice.
13. All'udienza del 18 marzo 2021, il Giudice dichiarava che si sarebbe pronunciato sull'eccezione di tardività del deposito degli originali dei documenti ove sono opposte le sottoscrizioni disconosciute unitamente al merito della causa e conferiva l'incarico al CTU.
14. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2021, parte opponente eccepiva la nullità della Consulenza tecnica, non avendo il CTU consentito lei di depositare tempestivamente le proprie note critiche, con conseguente violazione del diritto di difesa, depositando l'elaborato finale in spregio dei termini processuali concessi alle parti, tenuto conto che il termine per il deposito della consulenza cadeva nel periodo feriale senza che il Tribunale avesse acquisito alcun preventivo assenso delle parti costituite. Inoltre, ribadiva la tardività del deposito del contratto di c/c di cui erano state verificate le sottoscrizioni, nonché la difformità del contratto depositato nel monitorio all'originale.
15. All'esito dell'udienza del 18 novembre 2021, tenuta mediante scambio di note scritte, il
Giudice disponeva con ordinanza, a cura di parte opposta, il deposito in originale della documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente;
tuttavia, l'opposta eccepiva di aver già depositato in data 26 novembre 2020 l'originale del contratto di conto corrente disconosciuto e, in data 2 marzo 2020, le fideiussioni, allegate alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., come altresì confermato dal CTU;
dunque, chiedeva la revoca dell'ordinanza del 18 novembre 2021 nella parte in cui disponeva il deposito dei suddetti atti.
16. All'udienza del 13 gennaio 2022, il Giudice rinviava al merito della decisione sulle eccezioni di nullità della consulenza tecnica e, accertata l'assenza di documentazione contrattuale indicativa delle specifiche condizioni economiche pattuite, disponeva consulenza tecnica per la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
17. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio, quale attuale titolare del credito oggetto di giudizio in forza del contratto di cessione dei crediti pecuniari stipulato in data 31/3/2022, la rappresentata da Parte_2 Parte_3
in persona del procuratore speciale, riportandosi a tutto quanto dedotto, dichiarato e
[...] richiesto in atti dalla cedente.
18. Esperita la CTU, all'udienza del 5 ottobre 2022, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
19. Preliminarmente, parte opponente eccepisce il difetto di procura del Dott. quale Persona_1 soggetto non legittimato ad incaricare professionisti per la difesa della CP_1
20. Tale eccezione deve essere rigettata.
21. Ebbene, parte opposta depositava in sede monitoria la procura speciale (cfr. doc. 9 del fascicolo monitorio) con cui la Banca MPS S.p.A., all'art. sub39, conferiva disgiuntamente a tutti coloro in possesso del livello di procura E5 il potere di compiere gli atti relativi alla gestione del recupero dei crediti, ovvero: “
1. Tutte le attività di natura sostanziale e processuale inerenti alla gestione del recupero crediti nel confronto di qualsiasi controparte.
Conferire, per formulazione di qualificati pareri tecnici su questioni inerenti le posizioni gestite, mandato a terzi per affidare incarichi a professionisti esterni.
2. Proporre domande, anche in via riconvenzionale, e ricorsi in sede di giurisdizione civile, amministrativa e tributaria, promuovendo, proseguendo, riassumendo procedimenti di cognizione, esecutivi e cautelari ed ivi spiegando interventi o chiamando in causa terzi;
coltivare ricorsi ed opposizioni in sede amministrativa;
costituirsi parte civile in procedimenti penali;
resistere a domande o ricorsi presentati in ogni sede da terzi;
proporre impugnazioni in via autonoma o incidentale avverso provvedimenti e sentenze;
transigere, cedere crediti, apporre girata e quietanza su titoli, incassare e quietanzare somme e valori in genere con facoltà, in sede di quietanza, di surrogazione, rinunciare ed accettare rinunce alle liti anche stragiudizialmente, compiere tutti gli atti che si rendessero necessari o che si appalesassero opportuni nel corso dei singoli procedimenti.
3. Intervenire, in sede di comparizione personale delle parti, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 183 c.p.c. (prima udienza di trattazione) e 228 c.p.c. (interrogatorio formale delle parti) in tutti i citati procedimenti ed in ogni altro in cui si rendesse necessario ed opportuno, con il potere di conciliare o transigere le controversie nonché rilasciare procure speciali ai sensi del citato art. 183 c.p.c. per rappresentare la stessa
[...]
in giudizio con potere di conciliare e transigere le controversie.
4. Controparte_1
Eleggere domicili, nominare avvocati e revocarli, conferendo ad essi mandati generali o speciali alle liti per rappresentanza e difesa in tutti i gradi del giudizio, anche avanti le
Magistrature superiori e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei quali la
[...]
possa rivestire la qualità di attrice, convenuta o interventrice;
Controparte_1 nominare consulenti tecnici di parte, rendere interrogatori liberi o formali;
rendere le dichiarazioni di cui all'art. 547 c.p.c. nelle procedure in cui Controparte_1
dovesse assumere la qualità di terzo pignorato o sequestrato”.
[...] Per_ 22.
Considerato che
il Dott. aveva al tempo la qualifica di Preposto di reparto di Capogruppo
Bancaria con funzione “Recupero Crediti” e un livello di procura E5 (cfr. sub2 della suddetta procura) come confermato dall'attestato del ruolo (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta), con efficacia antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, deve ritenersi lo stesso legittimato al conferimento dell'incarico difensivo ai procuratori di parte.
23. Parte opponente disconosceva, poi, le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione apparentemente sottoscritto in data 6.2.2004 come depositato in atti, eccependo, poi, la non conformità della copia del contratto di conto corrente depositata nel fascicolo monitorio all'originale. Con comparsa di costituzione e risposta, parte opponente dichiarava di volersi avvalere dei documenti fideiussori disconosciuti, formulando istanza di verificazione. Pertanto, il Giudice, al fine di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, fissava udienza per il deposito degli originali dei documenti prodotti in copia e dei quali si contestava la conformità all'originale o si effettuava il disconoscimento della sottoscrizione. Alla successiva udienza, il procuratore di parte opponente eccepiva che agli atti non risultava il deposito del contratto di conto corrente in originale di cui si contestava la non conformità delle copie parziali depositate nel monitorio, con la conseguenza che alcun accertamento peritale potesse essere svolto con decadenza di parte opposta dalla prova. Solo in data
24.11.2020, oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte opposta produceva l'originale del contratto richiesto dal Giudice, giustificando il ritardo con le chiusure imposte durante il periodo pandemico terminato a maggio 2020. Tale deposito veniva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, da parte opponente, come rilevato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 dicembre 2020, la quale deduceva poi la nullità della
CTU redatta su documenti depositati irritualmente.
24. Ebbene, nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, quindi, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.; infatti “la produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è ammissibile il deposito anche in appello" (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/02/2016, Rv. 638327). Detto principio, certamente estensibile anche al caso, affine, di deposito dell'originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, non conosce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta. In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Sotto questo profilo, peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica;
il deposito dell'originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Ordinanza, Cass. civ., del 18.11.2021, n. 35167).
25. Tutto ciò considerato, il deposito tardivo dell'originale dei documenti richiesti all'opposta deve ritenersi ammissibile e, di conseguenza, la CTU grafologica redatta dalla Dott.ssa
[...]
deve essere considerata valida ed attendibile. Per_2
26. Dall'esame della CTU va rilevato come la Consulente sia riuscita ad individuare elementi certi tali da far ritenere la riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano di parte opponente, così affermando la natura autografa delle sottoscrizioni apposte ai documenti esaminati.
27. Va ribadito che laddove il Giudice debba vagliare diverse ipotesi ai fini della decisione debba rifarsi ai criteri della probabilità prevalente e del “più probabile che non”. Dunque, il giudice di merito è tenuto ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. 26.4.2023 n. 10978).
28. Successivamente, parte opponente eccepiva, con le note di trattazione scritta per l'udienza del
18.11.2021, la nullità della CTU per violazione del proprio diritto di difesa, in quanto il
Consulente non avrebbe consentito a parte opponente di depositare tempestivamente le proprie note critiche, depositando l'elaborato finale in spregio dei termini processuali concessi dal Giudice, non considerando che i termini per le osservazioni delle parti venivano a scadere durante il periodo di sospensione feriale. Ebbene, il Giudice indicava quale termine per l'invio della relazione peritale alle parti il 30 giugno 2021, poi prorogato di 20 giorni su richiesta del
Consulente.
29. Parte opponente eccepiva come in questo modo il termine per l'invio, spostandosi al 20 luglio
2021, determinava la decorrenza del termine per le osservazioni durante il periodo di sospensione feriale dei termini del procedimento, che, quindi, il CTU avrebbe dovuto considerare ai fini del deposito della relazione in atti.
30. Tale assunto non appare fondato. Invero, la sospensione dei termini durante il periodo feriale
(dal 1° agosto al 31 agosto) riguarda i soli termini processuali, ovvero quelli che incidono sulla fissazione dell'udienza, senza alcuna ripercussione sull'attività extraprocessuale che le parti sono tenute a svolgere.
31. Ciò considerato, la CTU si intende valida e non lesiva di alcun diritto di difesa delle parti.
32. Nel merito, parte opponente eccepiva che la documentazione posta dalla Banca creditrice a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe carente e inidonea a fondare la pretesa, avendo la stessa prodotto in sede monitoria soltanto il saldo conto certificato ex art. 50 TUB.
33. A tale riguardo, è noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (cfr. Cass. civ., Sez. I
22.5.2008, n. 13085).
34. Sulla base di tale principio, è altresì pacifico in giurisprudenza che, mentre nella fase monitoria l'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. costituisce prova del credito sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena trovano applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31920).
35. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che «in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito dall'ordinario estratto/conto funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca --, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l'istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano legittimamente state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell'opposizione)» (così, ex plurimis ,
Cass. civ., Sez. I, ord. 29.3.2018, n. 14640; nello stesso senso Cass. civ., Sez. III, 9.10.2016,
n. 21092).
36. Nel caso che occupa, con ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta chiedeva al Tribunale di ingiungere alla e al proprio fideiussore, nei limiti della fideiussione Controparte_5 prestata, la somma complessiva di euro 150.231,80, oltre interessi e spese, come da estratto conto ex art. 50 T.U.B. e dagli estratti conto analitici del rapporto.
37. Tuttavia, esaminata la documentazione depositata in atti, stante l'assenza di documentazione contrattuale indicativa delle specifiche condizioni economiche pattuite, veniva disposta consulenza tecnica contabile, al fine di ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
38. Invero, dalla Consulenza tecnica redatta dalla Dott.ssa emerge l'assenza degli estratti Per_3 conto dal 1.4.2009 al 30.6.2009, nonché dal 1.4.2012 al 30.6.2012 riferiti al contratto di conto corrente per cui è causa (n. 10842.70, poi n. 631252.58).
39. Alla luce di tali accertamenti, il CTU ha calcolato un saldo rettificato di -31.070,12 euro, in luogo della diversa somma originariamente ingiunta.
40. Parte opponente ha eccepito con la prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. la nullità della fideiussione del 6.2.2004 per contrarietà alla normativa c.d. Antitrust, chiedendo, quindi, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta, invece, contesta la natura di contratto di fideiussione del rapporto negoziale dedotto, sostenendo si tratti di un contratto autonomo di garanzia.
41. Ritiene il Tribunale che la garanzia in esame non possa essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, avendo natura di contratto di fideiussione.
42. Il contratto autonomo di garanzia presenta quale connotato fondamentale che lo distingue dalla fideiussione ordinaria l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, essendo la prima del tutto autonoma rispetto al rapporto principale garantito e talvolta qualitativamente diversa dalla seconda.
43. Difatti, il contratto autonomo di garanzia non ha la funzione di garantire l'adempimento altrui, ma piuttosto quella di far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione garantita, la quale non è rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
44. In ragione di ciò, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che un negozio è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, qualora le parti pattuiscano la duplice condizione che il pagamento avvenga “a prima richiesta” e senza la possibilità di porre alcuna eccezione, in quanto tale previsione risulta incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo nei casi in cui vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. SS.UU. n. 3947/2010).
45. Nel caso di specie, dall'analisi dei contratti di garanzia emerge che le parti hanno convenuto che il pagamento dovesse avvenire immediatamente e a semplice richiesta scritta, ovvero “a prima richiesta” (cfr. art. 7 del contratto di fideiussione all. 003 del fasc. monitorio). Non risulta, invece, che il garante abbia espressamente rinunciato alla facoltà, di cui all'art. 1945
c.c., di opporre al beneficiario tutte le eccezioni relative al rapporto principale. Non sussistono, quindi, entrambe le condizioni necessarie a qualificare come “autonoma” la garanzia concessa dagli opponenti.
46. Pertanto, stante l'assenza di una espressa rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., la garanzia prestata dall'opponente deve essere qualificata come fideiussione, con la conseguenza che il fideiussore è legittimato a sollevare nei confronti del creditore beneficiario tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, non essendo venuto meno il rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale. 47. Ciò posto, va esaminata l'eccezione di merito relativa alla nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione in contestazione per violazione della normativa antitrust, tenendo fin da ora presente che la fideiussione sottoscritta in data 6.2.2004 va qualificata come fideiussione omnibus.
48. La questione trae origine dal provvedimento n. 55 emesso il 02/05/2005 dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, la quale ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002 contenesse disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, co. II, lettera a) della legge n. 287/1990 (“Legge Antitrust”).
49. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza”, ovvero la clausola che imponeva al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto
(la più ricorrente, la dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 67 L.F.); l'art. 6 prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.; l'art. 8 estendeva la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. 50. L'anticoncorrenzialità di dette clausole è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
51. Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale
– una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
52. La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. 53. Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso (Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012;
Cass., n. 13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle
Norme Bancarie Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
54. Di conseguenza, si è posto il problema degli effetti prodotti sulle fideiussioni stipulate a valle dall'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca d'Italia; ovvero se, nel caso di fideiussioni omnibus rilasciate dai clienti alle banche in cui siano inserite le predette clausole di natura anticoncorrenziale, al garante spetti soltanto una tutela di tipo risarcitorio, oppure anche una tutela reale che colpisca la validità stessa del contratto di garanzia.
55. Riguardo a tale problematica, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato tre diverse soluzioni interpretative: 1) nullità assoluta della fideiussione a valle dell'intesa vietata a monte;
2) nullità parziale delle sole clausole della fideiussione a valle riproduttive di quelle dello schema
ABI di cui l'Autorità Garante ha accertato la natura anticoncorrenziale;
3) tutela meramente risarcitoria per il cliente che ha rilasciato alla banca la fideiussione riproduttiva delle medesime clausole anticoncorrenziali.
56. Nel solco della terza impostazione si era collocata la precedente giurisprudenza di questa
Sezione Specializzata. Tuttavia, nelle more della presente decisione sulla questione in esame
è stato pronunciato l'importante arresto delle Sezioni Unite civili n. 41994 del 30.12.2021 che, dopo aver tracciato il quadro normativo di riferimento e ripercorso le diverse opzioni interpretative, ha ritenuto, con approfondita e condivisibile motivazione, che tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, “quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di <>”.
57. Nel pervenire a tale conclusione, i Giudici di legittimità richiamano la precedente pronuncia delle medesime SS.UU. n. 2207/2005 laddove precisava che la legge antitrust “<
a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato>>, in particolare i consumatori, tenuto conto che il
< attuarne gli effetti>>” e sottolinea che, in tale prospettiva “la pronuncia legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria”. 58. Infatti, secondo il recente arresto delle SS.UU., “è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”. 59. La tutela reale riconosciuta dall'ordinamento interno in caso di illecito antitrust non trova ostacoli nemmeno nel diritto unionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia, atteso che, sempre secondo le SS.UU., “il diritto al risarcimento del danno derivante dalla contrattazione a valle dell'intesa vietata a monte, costituisce il comune denominatore – per l'intero spazio europeo – e la forma di tutela di base da assicurare ai consumatori, ferma restando la competenza interna degli Stati nell'assicurare le misure per la più completa tutela delle situazioni soggettive garantite dal diritto comunitario”.
60. Si tratta – proseguono le SS.UU. - di una “speciale” ipotesi di nullità funzionale prevista dalla normativa antitrust – l'art- 2, comma 3, della legge n. 287/1990 stabilisce che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” – che prescinde da un vero e proprio collegamento negoziale tra l'intesa illecita a monte e la fideiussione stipulata a valle.
61. Siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento, “in quanto colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un <>, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale”. La ratio di tale speciale regime va individuata “nell'esigenza si salvaguardia dell'<>, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust”.
62. Pertanto, “i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti
<> (Cass. Sez.
U. n. 2207/2005) – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità che colpisce i primi”.
63. Secondo le SS.UU., con tale forma di nullità, tanto il legislatore europeo, quanto quello nazionale, “intendendo sanzionare un <>, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza” hanno dato rilievo “anche a comportamenti < contrattuali>> o <>”.
64. In tale prospettiva, richiamano il risalente orientamento – ribadito anche dalla più recente ordinanza n. 29810 del 12/12/2017 – secondo il quale sotto il profilo della distorsione della concorrenza si rende rilevante “qualsiasi condotta di mercato (anche realizzante in forme che escludono una caratterizzazione negoziale), purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di <> rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici [n.d.r. come nel caso oggetto del presente giudizio] meramente unilaterali (Cass., 01/02/1999, n. 827)”.
65. Da ciò consegue “che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle <>, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo alla concorrenza>> (Cass., n. 827/1999)”.
66. La recente pronuncia delle SS.UU. ribadisce quindi che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust “è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti
<> a produrre un effetto anticoncorrenziale”. 67. Il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa a monte e il contratto a valle si riscontra proprio quando quest'ultimo (nella fattispecie, la fideiussione omnibus) “è interamente o parzialmente riproduttivo dell'<> a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, da quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca interamente o parzialmente il contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale”.
68. Ciò è evidente quando le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema ABI adottato a monte viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli Istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
69. In tale prospettiva, le SS.UU. tengono a precisare che la deroga isolata all'archetipo codicistico della fideiussione nei singoli contratti tra banca e cliente, in particolare, agli artt.
1939, 1941 e 1957 c.c., non determina alcun effetto anticoncorrenziale.
70. Una volta riconosciuto che a garanzia della realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust soccorrono tanto la tutela risarcitoria, quanto la tutela reale della nullità di tutta la complessiva situazione, anche a valle dell'intesa, che ostacola il libero gioco della concorrenza, le SS.UU. hanno ritenuto “che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata – appunto - a tali clausole”, posto che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde – per le ragioni suesposte – la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti”.
71. A tale riguardo i Giudici di legittimità richiamano la regola – ribadita in diverse pronunce della S.C. – della nullità parziale sancita dall'art. 1419, co. I, c.c., espressione del generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, per quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difforme dallo schema legale, dal quale discende il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce una parte dell'intero contratto, con la conseguenza che rimane a carico della parte interessata ad estendere la nullità all'intero negozio fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
72. Peraltro, le SS.UU. ribadiscono il principio secondo il quale, nel caso in esame, ben difficilmente potrebbero trovare riscontro i presupposti dell'estensione all'intero contratto di fideiussione della nullità delle singole clausole, dal momento che, “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore
(nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. […] Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”. 73. Quanto poi all'accertamento dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative ai contratti di fideiussione omnibus utilizzati dalle banche, le SS.UU. hanno richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione”. 74. Segnatamente, hanno richiamato la recente pronuncia secondo la quale “il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”
(Cass., 22/05/2019, n. 13846).
75. Ne consegue che il giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche hanno dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
76. A meno che nei singoli contratti tra banca e cliente non si rinvenga una deroga isolata all'archetipo codicistico della fideiussione, in particolare, agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., il quale – come innanzi detto – non determina alcun effetto anticoncorrenziale.
77. Applicati i principi sanciti da SS.UU. n. 41994 del 30.12.2021 alla fattispecie concreta, occorre sottolineare che essi trovano applicazione non soltanto con riferimento alla fideiussione omnibus del 26.04.2013, ma anche alla fideiussione specifica del 9.9.2013 rilasciata a garanzia della restituzione del mutuo chirografario, atteso che l'aspetto anticoncorrenziale rilevato dalla Banca d'Italia e confermato dalle SS.UU. cit., non è il fatto che la garanzia sia riferita ad obbligazioni future, piuttosto che ad obbligazioni specifiche, bensì l'uniforme applicazione di uno schema negoziale che presenta alcune clausole illecite in quanto in grado di alterare il gioco della libera concorrenza. Sicché l'uniforme applicazione di tali clausole risulta illecita anche se riferita a fideiussioni specifiche comunque redatte sulla base del medesimo modello ABI.
78. Ciò posto, esaminati i documenti a confronto, emerge che le clausole contenute nel modello contrattuale predisposti dalla Banca per una serie indeterminata di rapporti, con i quali CP_9 si è costituita fideiussore della in favore della
[...] Controparte_5 Controparte_10
(cfr. all.003 fasc. monitorio), costituiscono pedissequa o sostanziale
[...] applicazione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenute concorrenzialmente illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 in quanto in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
79. Sicché, rigettata la domanda principale di nullità del contratto di fideiussione, in accoglimento della subordinata, va accertata e dichiarata la nullità (derivata), per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 degli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione per cui è causa, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali. 80. La dichiarazione della nullità parziale dell'art. 6 del contratto di fideiussione che deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., determina l'applicazione, al caso di specie, della predetta disposizione codicistica.
81. Altresì, avendo la garanzia de quo natura di contratto di fideiussione e non di garanzia autonoma, neppure trova applicazione il principio secondo il quale sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, essendo al contrario necessaria la proposizione di una domanda giudiziale entro i termini dell'art. 1957 c.c. (Cass. n. 22346/2017; conf. Cass., n. 13078/2008).
82. Pertanto, non avendo la Banca opposta provato, né tantomeno dedotto, di avere con diligenza proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore principale o dei fideiussori nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., risulta fondata l'eccezione di decadenza del creditore, con conseguente liberazione del fideiussore.
83. Ciò comporta, l'accoglimento dell'opposizione avanzata e la revoca nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto.
84. Le spese per lo svolgimento della Consulenza tecnica contabile sono poste integralmente a carico di parte opposta mentre quelle per la consulenza grafologica restano a carico di parte opponente.
85. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, per lo scaglione di valore di riferimento e compensate pe un terzo stante il rigetto delle plurime eccezioni anche formulate nel corso del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei termini in cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 1694,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge nonché al pagamento delle spese della CTU contabile esperita;
- le spese per la consulenza tecnica in materia grafologica restano a carico di parte opponente.
Così deciso in Roma, 15.5.2025
IL PRESIDENTE
CL ED
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE - IMPRESE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa CL ED Presidente
dott.ssa Vittorio Carlomagno Giudice
dott.ssa Maria Pia De Lorenzo Giudice rel./est.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37981 del R.G.A.C.C. dell'anno 2018 e vertente
TRA
(C.F. ), nata a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
(RM), elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco Denza n. 15 presso lo studio dell'Avv.
LE PA (C.F. ), che la rappresenta e difende giusta procura C.F._2 rilasciata per atto separato all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
C.F. ), con sede legale in Siena Controparte_1 P.IVA_1
(SI), Piazza Salimbeni n. 3, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, e per essa, quale mandataria, in suo nome e per suo conto, con sede in Via Aldo Moro 13/15 CP_2 CP_1
(C.F. P.IVA ) in persona del proprio procuratore e rappresentante, rappresentata e P.IVA_2 difesa, in virtù di procura ad litem in calce al presente atto, dal Prof. Avv. Giuseppe Consolo ( C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Via Claudio C.F._3
Monteverdi 16, Roma;
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. e P.IVA con sede legale in Milano, Via San Controparte_3 P.IVA_3
Prospero 4, per quest'atto rappresentata da (Codice Fiscale ) con sede in CP_4 P.IVA_4 Milano, via Soperga 9, quest'ultima in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem in calce all'atto di intervento, dal Prof.
Avv. Giuseppe Consolo del Foro di Roma (C.F. ) ed elettivamente domiciliata C.F._3 presso lo studio dello stesso, in Via Claudio Monteverdi 16, Roma.
codice fiscale, partita IVA n. ), con sede legale in Milano, Via V. Parte_2 P.IVA_5
Betteloni n. 2, in forza di procura speciale del 11.04.2022 nomina
[...]
(codice fiscale, partita IVA n. ), con sede in San Donato Parte_3 P.IVA_6
Milanese (MI), Via Dell'Unione Europea N. 6/A-6/B, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa in forza di procura alle liti, dagli Avv.ti Marco Pesenti (C.F.
) e MA DO (C.F. , elettivamente C.F._4 C.F._5 domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 12.
TERZE INTERVENUTE
OGGETTO: contratto di conto corrente garantito da fideiussione.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , nella qualità di fideiussore Parte_1 omnibus, spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6197/2018 (R.G. 2897/2018), depositato in cancelleria il 13/03/2018 e notificato il 12/04/2018, emesso in solido nei confronti dell'odierna opponente e della dal Tribunale di Roma, con cui Controparte_5 veniva ingiunto loro il pagamento della somma di euro 150.231,80 oltre compensi professionali ed esborsi, in forza del rapporto di conto corrente n. 10842,57 intrattenuto dalla società garantita con la e per il quale l'opponente rilasciava fideiussione Controparte_6 omnibus limitata sino alla concorrenza di lire 90.000.000 in favore della poi aumentata CP_1 sino alla concorrenza di euro 100.000,00.
2. Nello specifico parte opponente: eccepiva il difetto di procura per carenza dei poteri in capo al Dott. soggetto non legittimato ad incaricare professionisti per la difesa della Persona_1
Banca; in subordine, disconosceva il contratto di fideiussione apparentemente sottoscritto in data 06.02.2004 depositato in atti nel fascicolo monitorio, in quanto difforme dall'originale, non avendo mai parte opponente sottoscritto tale atto;
sempre in via subordinata, contestava l'efficacia probatoria dell'estratto autentico ex art. 50 TUB depositato da controparte in sede monitoria, perché mero saldaconto rilasciato dalla di cui la stessa aveva dichiarato la CP_1 non corrispondenza a quello attivato con ricorso per decreto ingiuntivo;
contestava la conformità dei contratti di conto corrente depositati dalla agli originali, nonché del doc. CP_1
6 del fascicolo monitorio, in quanto mai sottoscritto dall'opponente e privo di qualunque riferimento alla fideiussione o alla qualità di garante dei sottoscrittori;
eccepiva l'intervenuta decadenza della fideiussione per decorso dei termini di legge ex art. 1957 c.c.; inoltre, rilevava la violazione del principio di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto da parte della Banca, con conseguente liberazione del fideiussione ex art. 1956 c.c.
3. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 7 giugno 2019, si costituiva in Contr giudizio la di seguito anche solo , Controparte_1 la quale contestava tutto quanto eccepito dall'opponente, in quanto infondato in fatto e in diritto.
4. In particolare, parte opposta ribadiva la legittimazione del Dott. in qualità di Persona_1
Responsabile di Settore Dipartimentale di Capogruppo Bancaria con funzione “Recupero Crediti” a cui spetta, in base a quanto previsto nella procura del 12/5/2014, un livello di procura E5. Quanto al disconoscimento delle firme apposte in calce alla fideiussione,
l'opposta formulava istanza di verificazione;
inoltre, la stessa ribadiva l'efficacia probatoria dell'estratto conto autenticato ex art. 50 TUB per l'emissione del decreto ingiuntivo. Circa il disconoscimento della firma apposta al doc. 6, parte opposta rilevava la sua infondatezza, poiché l'opponente disconosceva la sottoscrizione solo in qualità di garante e non anche di rappresentante legale pro tempore della società garantita ed avanzava istanza di verificazione.
L'opposta deduceva, poi, l'infondatezza e la genericità delle contestazioni circa la presenza di anatocismo e/o della presunta violazione della normativa antiusura;
infine, qualificava la garanzia rilasciata dalla come contratto autonomo di garanzia, con conseguente Pt_1 inopponibilità all'istituto di credito beneficiario dell'eccezione di violazione degli artt. 1955
e ss. c.c. Tutto ciò considerato, parte opposta avanzava istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato.
5. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 12.6.2019, il Giudice, considerato il disconoscimento della firma apposta alla fideiussione e la mancata produzione della corrispondente documentazione in originale, rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e concedeva alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
6. Con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte opposta rilevava l'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in mancanza dell'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, di cui, parte opponente con la propria memoria istruttoria n. 1 eccepiva la tardività. Parte opponente, poi, deduceva nello stesso atto, come ulteriore profilo di nullità della fideiussione, la violazione della normativa Antitrust, in quanto contratto stipulato a fronte di un'intesa ritenuta anticoncorrenziale.
7. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio, quale titolare del credito oggetto di giudizio in forza del contratto di cessione dei crediti stipulato in data 23/12/2019, la unipersonale, rappresentata da in persona CP_3 CP_4 dell'amministratore unico e rappresentante legale pro tempore, riportandosi a tutto quanto dedotto, dichiarato e richiesto in atti dalla CP_8
8. Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 10 giugno 2020, il Giudice accoglieva l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni, disponendo CTU grafologica al fine di accertare la conformità all'originale dei documenti bancari contestati.
9. Alla successiva udienza del 17 settembre 2020, il procuratore di parte opponente rilevava come agli atti non risultava depositato il contratto di conto corrente in originale, di cui si eccepiva la non conformità delle copie parziali depositate nel monitorio, ritenendo che nessun accertamento peritale potesse essere condotto con conseguente decadenza di parte opposta dalla prova. Parte opposta eccepiva che non le era stato possibile produrre tempestivamente il contratto di conto corrente a causa della chiusura degli uffici della nel periodo di CP_3 pandemia, chiedendo di essere rimesso nei termini.
10. Ciò considerato, il Giudice, all'udienza del 5 ottobre 2020, invitava il procuratore di parte opposta a dare prova di aver richiesto tempestivamente il rilascio dei documenti alla CP_3
e, nel caso in cui ciò sia avvenuto, di depositare gli stessi per la loro acquisizione al
[...] fascicolo d'ufficio. 11. In data 24 novembre 2020, parte opposta depositava in Cancelleria gli originali richiesti dal
Giudice.
12. Tuttavia, con le note di trattazione scritta depositate da parte opponente per l'udienza del 10 dicembre 2020, la stessa contestava di non aver mai preso visione degli atti originali, depositati cartacei in data 2 marzo 2020, ossia in epoca ben precedente alla sospensione dei termini per la successiva pandemia da Covid-19 e prima del lock down, senza, quindi, addurre nessuna motivazione ostativa nella propria memoria istruttoria, decadendo dal diritto di prova del documento in originale, che dovrà essere dichiarato, pertanto, inammissibile, con impossibilità di svolgimento della CTU ammessa dal Giudice.
13. All'udienza del 18 marzo 2021, il Giudice dichiarava che si sarebbe pronunciato sull'eccezione di tardività del deposito degli originali dei documenti ove sono opposte le sottoscrizioni disconosciute unitamente al merito della causa e conferiva l'incarico al CTU.
14. Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 18 novembre 2021, parte opponente eccepiva la nullità della Consulenza tecnica, non avendo il CTU consentito lei di depositare tempestivamente le proprie note critiche, con conseguente violazione del diritto di difesa, depositando l'elaborato finale in spregio dei termini processuali concessi alle parti, tenuto conto che il termine per il deposito della consulenza cadeva nel periodo feriale senza che il Tribunale avesse acquisito alcun preventivo assenso delle parti costituite. Inoltre, ribadiva la tardività del deposito del contratto di c/c di cui erano state verificate le sottoscrizioni, nonché la difformità del contratto depositato nel monitorio all'originale.
15. All'esito dell'udienza del 18 novembre 2021, tenuta mediante scambio di note scritte, il
Giudice disponeva con ordinanza, a cura di parte opposta, il deposito in originale della documentazione contrattuale relativa al contratto di conto corrente;
tuttavia, l'opposta eccepiva di aver già depositato in data 26 novembre 2020 l'originale del contratto di conto corrente disconosciuto e, in data 2 marzo 2020, le fideiussioni, allegate alla memoria n. 2 ex art. 183 co. 6 c.p.c., come altresì confermato dal CTU;
dunque, chiedeva la revoca dell'ordinanza del 18 novembre 2021 nella parte in cui disponeva il deposito dei suddetti atti.
16. All'udienza del 13 gennaio 2022, il Giudice rinviava al merito della decisione sulle eccezioni di nullità della consulenza tecnica e, accertata l'assenza di documentazione contrattuale indicativa delle specifiche condizioni economiche pattuite, disponeva consulenza tecnica per la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
17. Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio, quale attuale titolare del credito oggetto di giudizio in forza del contratto di cessione dei crediti pecuniari stipulato in data 31/3/2022, la rappresentata da Parte_2 Parte_3
in persona del procuratore speciale, riportandosi a tutto quanto dedotto, dichiarato e
[...] richiesto in atti dalla cedente.
18. Esperita la CTU, all'udienza del 5 ottobre 2022, la causa veniva rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
19. Preliminarmente, parte opponente eccepisce il difetto di procura del Dott. quale Persona_1 soggetto non legittimato ad incaricare professionisti per la difesa della CP_1
20. Tale eccezione deve essere rigettata.
21. Ebbene, parte opposta depositava in sede monitoria la procura speciale (cfr. doc. 9 del fascicolo monitorio) con cui la Banca MPS S.p.A., all'art. sub39, conferiva disgiuntamente a tutti coloro in possesso del livello di procura E5 il potere di compiere gli atti relativi alla gestione del recupero dei crediti, ovvero: “
1. Tutte le attività di natura sostanziale e processuale inerenti alla gestione del recupero crediti nel confronto di qualsiasi controparte.
Conferire, per formulazione di qualificati pareri tecnici su questioni inerenti le posizioni gestite, mandato a terzi per affidare incarichi a professionisti esterni.
2. Proporre domande, anche in via riconvenzionale, e ricorsi in sede di giurisdizione civile, amministrativa e tributaria, promuovendo, proseguendo, riassumendo procedimenti di cognizione, esecutivi e cautelari ed ivi spiegando interventi o chiamando in causa terzi;
coltivare ricorsi ed opposizioni in sede amministrativa;
costituirsi parte civile in procedimenti penali;
resistere a domande o ricorsi presentati in ogni sede da terzi;
proporre impugnazioni in via autonoma o incidentale avverso provvedimenti e sentenze;
transigere, cedere crediti, apporre girata e quietanza su titoli, incassare e quietanzare somme e valori in genere con facoltà, in sede di quietanza, di surrogazione, rinunciare ed accettare rinunce alle liti anche stragiudizialmente, compiere tutti gli atti che si rendessero necessari o che si appalesassero opportuni nel corso dei singoli procedimenti.
3. Intervenire, in sede di comparizione personale delle parti, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 183 c.p.c. (prima udienza di trattazione) e 228 c.p.c. (interrogatorio formale delle parti) in tutti i citati procedimenti ed in ogni altro in cui si rendesse necessario ed opportuno, con il potere di conciliare o transigere le controversie nonché rilasciare procure speciali ai sensi del citato art. 183 c.p.c. per rappresentare la stessa
[...]
in giudizio con potere di conciliare e transigere le controversie.
4. Controparte_1
Eleggere domicili, nominare avvocati e revocarli, conferendo ad essi mandati generali o speciali alle liti per rappresentanza e difesa in tutti i gradi del giudizio, anche avanti le
Magistrature superiori e la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei quali la
[...]
possa rivestire la qualità di attrice, convenuta o interventrice;
Controparte_1 nominare consulenti tecnici di parte, rendere interrogatori liberi o formali;
rendere le dichiarazioni di cui all'art. 547 c.p.c. nelle procedure in cui Controparte_1
dovesse assumere la qualità di terzo pignorato o sequestrato”.
[...] Per_ 22.
Considerato che
il Dott. aveva al tempo la qualifica di Preposto di reparto di Capogruppo
Bancaria con funzione “Recupero Crediti” e un livello di procura E5 (cfr. sub2 della suddetta procura) come confermato dall'attestato del ruolo (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione e risposta), con efficacia antecedente alla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, deve ritenersi lo stesso legittimato al conferimento dell'incarico difensivo ai procuratori di parte.
23. Parte opponente disconosceva, poi, le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di fideiussione apparentemente sottoscritto in data 6.2.2004 come depositato in atti, eccependo, poi, la non conformità della copia del contratto di conto corrente depositata nel fascicolo monitorio all'originale. Con comparsa di costituzione e risposta, parte opponente dichiarava di volersi avvalere dei documenti fideiussori disconosciuti, formulando istanza di verificazione. Pertanto, il Giudice, al fine di disporre la consulenza tecnica d'ufficio, fissava udienza per il deposito degli originali dei documenti prodotti in copia e dei quali si contestava la conformità all'originale o si effettuava il disconoscimento della sottoscrizione. Alla successiva udienza, il procuratore di parte opponente eccepiva che agli atti non risultava il deposito del contratto di conto corrente in originale di cui si contestava la non conformità delle copie parziali depositate nel monitorio, con la conseguenza che alcun accertamento peritale potesse essere svolto con decadenza di parte opposta dalla prova. Solo in data
24.11.2020, oltre il termine di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., parte opposta produceva l'originale del contratto richiesto dal Giudice, giustificando il ritardo con le chiusure imposte durante il periodo pandemico terminato a maggio 2020. Tale deposito veniva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, da parte opponente, come rilevato nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 10 dicembre 2020, la quale deduceva poi la nullità della
CTU redatta su documenti depositati irritualmente.
24. Ebbene, nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico-giuridico e può avvenire, quindi, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, co. 6 n. 2 c.p.c.; infatti “la produzione dell'originale di un documento prodotto in precedente in semplice copia non costituisce nuova produzione in senso tecnico giuridico, cosicché ne è ammissibile il deposito anche in appello" (cfr. Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 1366 del 26/02/2016, Rv. 638327). Detto principio, certamente estensibile anche al caso, affine, di deposito dell'originale nel corso del giudizio di primo grado, ma dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., comma 6, n. 2, non conosce eccezioni in relazione alla procedura di verificazione della scrittura che sia stata depositata in copia, la cui sottoscrizione venga disconosciuta dal soggetto nei cui confronti essa è stata prodotta. In tale ipotesi, anzi, la presenza dell'originale agli atti del giudizio è ancor più necessaria, in quanto la perizia grafica deve, preferibilmente, svolgersi su di esso, e non sulla copia, al fine di assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario. Sotto questo profilo, peraltro, entrambe le parti sono interessate, sia pure per opposti motivi, alla massima accuratezza dell'accertamento demandato al perito, posta la decisività degli esiti della perizia grafologica;
il deposito dell'originale, quindi, corrisponde ad una esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma dello stesso ordinamento giuridico, a garantire che la procedura di verificazione si svolga con modalità tali da rendere possibile l'accertamento dell'autenticità, o della falsità, della sottoscrizione o del documento disconosciuti, al di là di ogni ragionevole dubbio (cfr. Ordinanza, Cass. civ., del 18.11.2021, n. 35167).
25. Tutto ciò considerato, il deposito tardivo dell'originale dei documenti richiesti all'opposta deve ritenersi ammissibile e, di conseguenza, la CTU grafologica redatta dalla Dott.ssa
[...]
deve essere considerata valida ed attendibile. Per_2
26. Dall'esame della CTU va rilevato come la Consulente sia riuscita ad individuare elementi certi tali da far ritenere la riconducibilità delle sottoscrizioni alla mano di parte opponente, così affermando la natura autografa delle sottoscrizioni apposte ai documenti esaminati.
27. Va ribadito che laddove il Giudice debba vagliare diverse ipotesi ai fini della decisione debba rifarsi ai criteri della probabilità prevalente e del “più probabile che non”. Dunque, il giudice di merito è tenuto ad eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili, poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente (cfr. Cass. 26.4.2023 n. 10978).
28. Successivamente, parte opponente eccepiva, con le note di trattazione scritta per l'udienza del
18.11.2021, la nullità della CTU per violazione del proprio diritto di difesa, in quanto il
Consulente non avrebbe consentito a parte opponente di depositare tempestivamente le proprie note critiche, depositando l'elaborato finale in spregio dei termini processuali concessi dal Giudice, non considerando che i termini per le osservazioni delle parti venivano a scadere durante il periodo di sospensione feriale. Ebbene, il Giudice indicava quale termine per l'invio della relazione peritale alle parti il 30 giugno 2021, poi prorogato di 20 giorni su richiesta del
Consulente.
29. Parte opponente eccepiva come in questo modo il termine per l'invio, spostandosi al 20 luglio
2021, determinava la decorrenza del termine per le osservazioni durante il periodo di sospensione feriale dei termini del procedimento, che, quindi, il CTU avrebbe dovuto considerare ai fini del deposito della relazione in atti.
30. Tale assunto non appare fondato. Invero, la sospensione dei termini durante il periodo feriale
(dal 1° agosto al 31 agosto) riguarda i soli termini processuali, ovvero quelli che incidono sulla fissazione dell'udienza, senza alcuna ripercussione sull'attività extraprocessuale che le parti sono tenute a svolgere.
31. Ciò considerato, la CTU si intende valida e non lesiva di alcun diritto di difesa delle parti.
32. Nel merito, parte opponente eccepiva che la documentazione posta dalla Banca creditrice a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe carente e inidonea a fondare la pretesa, avendo la stessa prodotto in sede monitoria soltanto il saldo conto certificato ex art. 50 TUB.
33. A tale riguardo, è noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza” (cfr. Cass. civ., Sez. I
22.5.2008, n. 13085).
34. Sulla base di tale principio, è altresì pacifico in giurisprudenza che, mentre nella fase monitoria l'estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. costituisce prova del credito sufficiente all'emissione del decreto ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione a cognizione piena trovano applicazione le ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 6.12.2019, n. 31920).
35. La giurisprudenza di legittimità afferma costantemente che «in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel giudizio monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito dall'ordinario estratto/conto funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca --, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, mentre l'estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui la banca, dopo aver fondato l'istanza di decreto ingiuntivo su di un estratto di saldaconto, aveva poi prodotto, nel successivo giudizio di opposizione, la copia degli estratti conto registrati su microfilm, le cui risultanze erano legittimamente state poste, dal giudice di merito, a fondamento del rigetto dell'opposizione)» (così, ex plurimis ,
Cass. civ., Sez. I, ord. 29.3.2018, n. 14640; nello stesso senso Cass. civ., Sez. III, 9.10.2016,
n. 21092).
36. Nel caso che occupa, con ricorso per decreto ingiuntivo, parte opposta chiedeva al Tribunale di ingiungere alla e al proprio fideiussore, nei limiti della fideiussione Controparte_5 prestata, la somma complessiva di euro 150.231,80, oltre interessi e spese, come da estratto conto ex art. 50 T.U.B. e dagli estratti conto analitici del rapporto.
37. Tuttavia, esaminata la documentazione depositata in atti, stante l'assenza di documentazione contrattuale indicativa delle specifiche condizioni economiche pattuite, veniva disposta consulenza tecnica contabile, al fine di ricostruire i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti.
38. Invero, dalla Consulenza tecnica redatta dalla Dott.ssa emerge l'assenza degli estratti Per_3 conto dal 1.4.2009 al 30.6.2009, nonché dal 1.4.2012 al 30.6.2012 riferiti al contratto di conto corrente per cui è causa (n. 10842.70, poi n. 631252.58).
39. Alla luce di tali accertamenti, il CTU ha calcolato un saldo rettificato di -31.070,12 euro, in luogo della diversa somma originariamente ingiunta.
40. Parte opponente ha eccepito con la prima memoria ex art. 183 6° comma c.p.c. la nullità della fideiussione del 6.2.2004 per contrarietà alla normativa c.d. Antitrust, chiedendo, quindi, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Parte opposta, invece, contesta la natura di contratto di fideiussione del rapporto negoziale dedotto, sostenendo si tratti di un contratto autonomo di garanzia.
41. Ritiene il Tribunale che la garanzia in esame non possa essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, avendo natura di contratto di fideiussione.
42. Il contratto autonomo di garanzia presenta quale connotato fondamentale che lo distingue dalla fideiussione ordinaria l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella del debitore principale, essendo la prima del tutto autonoma rispetto al rapporto principale garantito e talvolta qualitativamente diversa dalla seconda.
43. Difatti, il contratto autonomo di garanzia non ha la funzione di garantire l'adempimento altrui, ma piuttosto quella di far conseguire senza indugio al creditore l'oggetto della prestazione garantita, la quale non è rivolta al pagamento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
44. In ragione di ciò, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che un negozio è qualificabile come contratto autonomo di garanzia, qualora le parti pattuiscano la duplice condizione che il pagamento avvenga “a prima richiesta” e senza la possibilità di porre alcuna eccezione, in quanto tale previsione risulta incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo nei casi in cui vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass. SS.UU. n. 3947/2010).
45. Nel caso di specie, dall'analisi dei contratti di garanzia emerge che le parti hanno convenuto che il pagamento dovesse avvenire immediatamente e a semplice richiesta scritta, ovvero “a prima richiesta” (cfr. art. 7 del contratto di fideiussione all. 003 del fasc. monitorio). Non risulta, invece, che il garante abbia espressamente rinunciato alla facoltà, di cui all'art. 1945
c.c., di opporre al beneficiario tutte le eccezioni relative al rapporto principale. Non sussistono, quindi, entrambe le condizioni necessarie a qualificare come “autonoma” la garanzia concessa dagli opponenti.
46. Pertanto, stante l'assenza di una espressa rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c., la garanzia prestata dall'opponente deve essere qualificata come fideiussione, con la conseguenza che il fideiussore è legittimato a sollevare nei confronti del creditore beneficiario tutte le eccezioni spettanti al debitore principale, non essendo venuto meno il rapporto di accessorietà con l'obbligazione principale. 47. Ciò posto, va esaminata l'eccezione di merito relativa alla nullità integrale o, in subordine, parziale della fideiussione in contestazione per violazione della normativa antitrust, tenendo fin da ora presente che la fideiussione sottoscritta in data 6.2.2004 va qualificata come fideiussione omnibus.
48. La questione trae origine dal provvedimento n. 55 emesso il 02/05/2005 dalla Banca d'Italia in funzione di Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi, la quale ha dichiarato che gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002 contenesse disposizioni che, ove applicate in modo uniforme, risultavano in contrasto con l'art. 2, co. II, lettera a) della legge n. 287/1990 (“Legge Antitrust”).
49. In particolare, l'art. 2 prevedeva la cosiddetta “clausola di reviviscenza”, ovvero la clausola che imponeva al fideiussore di tenere indenne la banca da vicende successive all'avvenuto adempimento in virtù delle quali la banca si sia trovata a dover restituire il pagamento ricevuto
(la più ricorrente, la dichiarazione di inefficacia del pagamento ex art. 67 L.F.); l'art. 6 prevedeva la deroga all'art. 1957 c.c.; l'art. 8 estendeva la garanzia anche agli obblighi di restituzione del debitore derivanti dall'invalidità del rapporto principale. 50. L'anticoncorrenzialità di dette clausole è stata ravvisata nell'attitudine delle stesse non tanto nell'ostacolare l'accesso al credito (funzionalità riconosciuta e ritenuta congruamente perseguita anche dalla clausola di pagamento “a prima richiesta”), quanto nell'addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa.
51. Difatti, le argomentazioni della Banca d'Italia hanno tratto le mosse dal presupposto che la standardizzazione contrattuale frutto di un'attività associativa non fosse di per sé lesiva della concorrenza, ben potendo incentivare la stessa. Per cui, al fine di determinare le ipotesi di contrasto di tale standardizzazione con le regole della concorrenza, ha evidenziato alcune tipologie di schemi, precisamente “gli schemi contrattuali atti a: - fissare condizioni aventi, direttamente o indirettamente, incidenza economica, in particolare quando potenzialmente funzionali a un assetto significativamente non equilibrato degli interessi delle parti contraenti;
- precludere o limitare in modo significativo la possibilità per le aziende associate di differenziare, anche sull'insieme degli elementi contrattuali, il prodotto offerto. Ciò che rileva, quindi, è la capacità dello schema di determinare – attraverso la standardizzazione contrattuale
– una situazione di uniformità idonea a incidere su aspetti rilevanti per i profili di tutela della concorrenza”. L'Autorità di Vigilanza ha quindi ritenuto che lo schema predisposto dall'ABI potesse essere idoneo a determinare una situazione di standardizzazione considerato che, già all'epoca dell'istruttoria, i testi di fideiussione omnibus in uso nella prassi bancaria disciplinavano in modo sostanzialmente uniforme le clausole oggetto dell'istruttoria, differenziandosi rispetto allo schema in esame per un aggravamento della posizione contrattuale del garante.
52. La Banca d'Italia, nella veste (che all'epoca rivestiva) di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ha pertanto concluso che le intese vietate sono quelle che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza e che la standardizzazione contrattuale è anticoncorrenziale nel caso in cui gli schemi contrattuali prevedano clausole, incidenti su aspetti importanti del negozio, che impediscano “un equilibrato contemperamento degli interessi delle parti”. 53. Da detto provvedimento – che secondo il costante orientamento della S.C. costituisce prova privilegiata, in relazione alla sussistenza del comportamento accertato e del suo eventuale abuso (Cass., n. 3640/2009; Cass. ord. n. 18176/2019; Cass., n. 13846/2019; n. 7039/2012;
Cass., n. 13486/2011) – discende allora che la deliberazione dell'ABI di approvazione delle
Norme Bancarie Uniformi ABI relative allo schema negoziale standard di fideiussione omnibus integra gli estremi dell'intesa illecita ex art. 2 L. 287/1990, in quanto contenente clausole contrarie a norme imperative e che le clausole ritenute non direttamente funzionali ad assicurare l'accesso al credito e l'effettività delle garanzie personali costituiscono un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
54. Di conseguenza, si è posto il problema degli effetti prodotti sulle fideiussioni stipulate a valle dall'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca d'Italia; ovvero se, nel caso di fideiussioni omnibus rilasciate dai clienti alle banche in cui siano inserite le predette clausole di natura anticoncorrenziale, al garante spetti soltanto una tutela di tipo risarcitorio, oppure anche una tutela reale che colpisca la validità stessa del contratto di garanzia.
55. Riguardo a tale problematica, dottrina e giurisprudenza hanno elaborato tre diverse soluzioni interpretative: 1) nullità assoluta della fideiussione a valle dell'intesa vietata a monte;
2) nullità parziale delle sole clausole della fideiussione a valle riproduttive di quelle dello schema
ABI di cui l'Autorità Garante ha accertato la natura anticoncorrenziale;
3) tutela meramente risarcitoria per il cliente che ha rilasciato alla banca la fideiussione riproduttiva delle medesime clausole anticoncorrenziali.
56. Nel solco della terza impostazione si era collocata la precedente giurisprudenza di questa
Sezione Specializzata. Tuttavia, nelle more della presente decisione sulla questione in esame
è stato pronunciato l'importante arresto delle Sezioni Unite civili n. 41994 del 30.12.2021 che, dopo aver tracciato il quadro normativo di riferimento e ripercorso le diverse opzioni interpretative, ha ritenuto, con approfondita e condivisibile motivazione, che tra le diverse forme di tutela riconoscibili al cliente-fideiussore, “quella che perviene a risultati più in linea con le finalità e gli obiettivi della normativa antitrust sia la tesi che ravvisa nella fattispecie in esame un'ipotesi di <>”.
57. Nel pervenire a tale conclusione, i Giudici di legittimità richiamano la precedente pronuncia delle medesime SS.UU. n. 2207/2005 laddove precisava che la legge antitrust “<
a tutela della libertà di concorrenza aventi come destinatari, non soltanto gli imprenditori, ma anche gli altri soggetti del mercato>>, in particolare i consumatori, tenuto conto che il
< attuarne gli effetti>>” e sottolinea che, in tale prospettiva “la pronuncia legittima il destinatario ad esperire sia la tutela reale che quella risarcitoria”. 58. Infatti, secondo il recente arresto delle SS.UU., “è evidente che il riconoscimento, alla vittima dell'illecito anticoncorrenziale, oltre alla tutela risarcitoria, del diritto a far valere la nullità del contratto si rivela un adeguato completamento del sistema delle tutele, non nell'interesse esclusivo del singolo, bensì in quello della trasparenza e della correttezza del mercato, posto a fondamento della normativa antitrust”. 59. La tutela reale riconosciuta dall'ordinamento interno in caso di illecito antitrust non trova ostacoli nemmeno nel diritto unionale e nelle pronunce della Corte di Giustizia, atteso che, sempre secondo le SS.UU., “il diritto al risarcimento del danno derivante dalla contrattazione a valle dell'intesa vietata a monte, costituisce il comune denominatore – per l'intero spazio europeo – e la forma di tutela di base da assicurare ai consumatori, ferma restando la competenza interna degli Stati nell'assicurare le misure per la più completa tutela delle situazioni soggettive garantite dal diritto comunitario”.
60. Si tratta – proseguono le SS.UU. - di una “speciale” ipotesi di nullità funzionale prevista dalla normativa antitrust – l'art- 2, comma 3, della legge n. 287/1990 stabilisce che “le intese vietate sono nulle ad ogni effetto” – che prescinde da un vero e proprio collegamento negoziale tra l'intesa illecita a monte e la fideiussione stipulata a valle.
61. Siffatta forma di nullità ha una portata più ampia della nullità codicistica e delle altre nullità conosciute dall'ordinamento, “in quanto colpisce anche atti, o combinazione di atti avvinti da un <>, non tutti riconducibili alle suindicate fattispecie di natura contrattuale”. La ratio di tale speciale regime va individuata “nell'esigenza si salvaguardia dell'<>, a presidio del quale sono state dettate le norme imperative nazionali ed europee antitrust”.
62. Pertanto, “i contratti a valle di accordi contrari alla normativa antitrust – in quanto costituenti
<> (Cass. Sez.
U. n. 2207/2005) – partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto a monte, e vengono ad essere inficiati della medesima forma di invalidità che colpisce i primi”.
63. Secondo le SS.UU., con tale forma di nullità, tanto il legislatore europeo, quanto quello nazionale, “intendendo sanzionare un <>, ossia il fatto stesso della distorsione della concorrenza” hanno dato rilievo “anche a comportamenti < contrattuali>> o <>”.
64. In tale prospettiva, richiamano il risalente orientamento – ribadito anche dalla più recente ordinanza n. 29810 del 12/12/2017 – secondo il quale sotto il profilo della distorsione della concorrenza si rende rilevante “qualsiasi condotta di mercato (anche realizzante in forme che escludono una caratterizzazione negoziale), purché con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, nonché anche le fattispecie in cui il meccanismo di <> rappresenti il risultato del ricorso a schemi giuridici [n.d.r. come nel caso oggetto del presente giudizio] meramente unilaterali (Cass., 01/02/1999, n. 827)”.
65. Da ciò consegue “che, allorché l'articolo 2 della legge n. 287 del 1990 stabilisce la nullità delle <>, non ha inteso dar rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione – anche successiva al negozio originario – la quale – in quanto tale – realizzi un ostacolo alla concorrenza>> (Cass., n. 827/1999)”.
66. La recente pronuncia delle SS.UU. ribadisce quindi che la violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust “è riscontrabile in ogni caso in cui tra atto a monte e contratto a valle sussista un nesso che faccia apparire la connessione tra i due atti
<> a produrre un effetto anticoncorrenziale”. 67. Il predetto “nesso funzionale” tra l'intesa a monte e il contratto a valle si riscontra proprio quando quest'ultimo (nella fattispecie, la fideiussione omnibus) “è interamente o parzialmente riproduttivo dell'<> a monte, dichiarata nulla dall'autorità amministrativa di vigilanza, da quando l'atto negoziale sia di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust, ovvero quando riproduca interamente o parzialmente il contenuto dell'atto anticoncorrenziale che lo precede, in tal modo venendo a costituire lo strumento di attuazione dell'intesa anticoncorrenziale”.
68. Ciò è evidente quando le menzionate deroghe all'archetipo codicistico vengano reiteratamente proposte in più contratti, così determinando un potenziale abbassamento del livello qualitativo delle offerte rinvenibili sul mercato. La serialità della riproduzione dello schema ABI adottato a monte viene, difatti, a connotare negativamente la condotta degli Istituti di credito, erodendo la libera scelta dei clienti-contraenti e incidendo negativamente sul mercato.
69. In tale prospettiva, le SS.UU. tengono a precisare che la deroga isolata all'archetipo codicistico della fideiussione nei singoli contratti tra banca e cliente, in particolare, agli artt.
1939, 1941 e 1957 c.c., non determina alcun effetto anticoncorrenziale.
70. Una volta riconosciuto che a garanzia della realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust soccorrono tanto la tutela risarcitoria, quanto la tutela reale della nullità di tutta la complessiva situazione, anche a valle dell'intesa, che ostacola il libero gioco della concorrenza, le SS.UU. hanno ritenuto “che la forma di tutela più adeguata allo scopo, ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, sia la nullità parziale, limitata – appunto - a tali clausole”, posto che “alla nullità parziale dell'accordo o della deliberazione a monte corrisponde – per le ragioni suesposte – la nullità parziale del contratto di fideiussione a valle che ne riproduca le previsioni colpite da tale forma di invalidità, e limitatamente alle clausole riproduttive di dette previsioni, salvo che la parte affetta da nullità risulti essenziale per i contraenti”.
71. A tale riguardo i Giudici di legittimità richiamano la regola – ribadita in diverse pronunce della S.C. – della nullità parziale sancita dall'art. 1419, co. I, c.c., espressione del generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, per quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difforme dallo schema legale, dal quale discende il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce una parte dell'intero contratto, con la conseguenza che rimane a carico della parte interessata ad estendere la nullità all'intero negozio fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola nulla, restando precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
72. Peraltro, le SS.UU. ribadiscono il principio secondo il quale, nel caso in esame, ben difficilmente potrebbero trovare riscontro i presupposti dell'estensione all'intero contratto di fideiussione della nullità delle singole clausole, dal momento che, “avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicché la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore
(nel caso di specie socio della società debitrice principale) - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. […] Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, attesa che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti”. 73. Quanto poi all'accertamento dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2 della l. n. 287 del 1990, con particolare riguardo alle clausole relative ai contratti di fideiussione omnibus utilizzati dalle banche, le SS.UU. hanno richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale “la produzione del provvedimento dell'Autorità Garante costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione”. 74. Segnatamente, hanno richiamato la recente pronuncia secondo la quale “il provvedimento della Banca d'Italia di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dall'art. 19, comma 11, della l. n. 262 del 2005, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità
Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano in esso pronunciate, e il giudice del merito è tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva, non potendo attribuire rilievo decisivo all'attuazione o meno della prescrizione contenuta nel menzionato provvedimento con cui è stato imposto all'ABI di estromettere le clausole vietate dallo schema contrattuale diffuso presso il sistema bancario”
(Cass., 22/05/2019, n. 13846).
75. Ne consegue che il giudice, lungi dal dover accertare se successivamente le banche hanno dato concreta attuazione all'intesa restrittiva della concorrenza attraverso l'uniforme applicazione delle clausole (nn. 2, 6 e 8) dello schema ABI ritenute illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, deve limitarsi a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente (anche a distanza di anni dal citato provvedimento) coincidono o meno con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza.
76. A meno che nei singoli contratti tra banca e cliente non si rinvenga una deroga isolata all'archetipo codicistico della fideiussione, in particolare, agli artt. 1939, 1941 e 1957 c.c., il quale – come innanzi detto – non determina alcun effetto anticoncorrenziale.
77. Applicati i principi sanciti da SS.UU. n. 41994 del 30.12.2021 alla fattispecie concreta, occorre sottolineare che essi trovano applicazione non soltanto con riferimento alla fideiussione omnibus del 26.04.2013, ma anche alla fideiussione specifica del 9.9.2013 rilasciata a garanzia della restituzione del mutuo chirografario, atteso che l'aspetto anticoncorrenziale rilevato dalla Banca d'Italia e confermato dalle SS.UU. cit., non è il fatto che la garanzia sia riferita ad obbligazioni future, piuttosto che ad obbligazioni specifiche, bensì l'uniforme applicazione di uno schema negoziale che presenta alcune clausole illecite in quanto in grado di alterare il gioco della libera concorrenza. Sicché l'uniforme applicazione di tali clausole risulta illecita anche se riferita a fideiussioni specifiche comunque redatte sulla base del medesimo modello ABI.
78. Ciò posto, esaminati i documenti a confronto, emerge che le clausole contenute nel modello contrattuale predisposti dalla Banca per una serie indeterminata di rapporti, con i quali CP_9 si è costituita fideiussore della in favore della
[...] Controparte_5 Controparte_10
(cfr. all.003 fasc. monitorio), costituiscono pedissequa o sostanziale
[...] applicazione delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenute concorrenzialmente illecite dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 in quanto in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
79. Sicché, rigettata la domanda principale di nullità del contratto di fideiussione, in accoglimento della subordinata, va accertata e dichiarata la nullità (derivata), per violazione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della Legge n. 287 del 1990 degli articoli 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione per cui è causa, lasciando in vita tutte le altre clausole negoziali. 80. La dichiarazione della nullità parziale dell'art. 6 del contratto di fideiussione che deroga al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., determina l'applicazione, al caso di specie, della predetta disposizione codicistica.
81. Altresì, avendo la garanzia de quo natura di contratto di fideiussione e non di garanzia autonoma, neppure trova applicazione il principio secondo il quale sarebbe sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, essendo al contrario necessaria la proposizione di una domanda giudiziale entro i termini dell'art. 1957 c.c. (Cass. n. 22346/2017; conf. Cass., n. 13078/2008).
82. Pertanto, non avendo la Banca opposta provato, né tantomeno dedotto, di avere con diligenza proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore principale o dei fideiussori nel termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., risulta fondata l'eccezione di decadenza del creditore, con conseguente liberazione del fideiussore.
83. Ciò comporta, l'accoglimento dell'opposizione avanzata e la revoca nei suoi confronti del decreto ingiuntivo opposto.
84. Le spese per lo svolgimento della Consulenza tecnica contabile sono poste integralmente a carico di parte opposta mentre quelle per la consulenza grafologica restano a carico di parte opponente.
85. Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e vanno poste a carico di parte opposta, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014, per lo scaglione di valore di riferimento e compensate pe un terzo stante il rigetto delle plurime eccezioni anche formulate nel corso del giudizio.
P. Q. M.
il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione specializzata in materia di Imprese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione nei termini in cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in euro 1694,00 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario per spese generali nella misura del
15%, CPA e IVA come per legge nonché al pagamento delle spese della CTU contabile esperita;
- le spese per la consulenza tecnica in materia grafologica restano a carico di parte opponente.
Così deciso in Roma, 15.5.2025
IL PRESIDENTE
CL ED
Il Giudice relatore
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo