TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/12/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 907/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PICCI FRANCESCA
E
IA AE (C.F. , con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
GALLO ENRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come di seguito integrate nel primo enunciato del punto 2): “il padre sig.
MB frequenterà le figlie minimo 2 intere giornate a settimana, anche nel weekend, previa comunicazione alla sig.ra la settimana precedente;
tali giorni saranno Pt_1 individuati, in assenza di accordo tra le parti, nei giorni di riposo del sig. MB, secondo il calendario dei turni disposto dal suo datore di lavoro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di REGGIO CALABRIA (Parte II, atto n. 81, anno 2006), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza del 28/10/2025.
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 04/02/2011) e (il Per_1 Per_2
18/03/2012).
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come meglio precisate all'udienza del 28/10/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di REGGIO CALABRIA (Parte II, atto n. 81, anno 2006), contratto tra e IA AE, in Parte_1 data 09/09/2006;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come integrate all'udienza del 28/10/2025;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione consensuale instaurato da
(C.F. , con l'assistenza Parte_1 C.F._1 dell'Avv. PICCI FRANCESCA
E
IA AE (C.F. , con l'assistenza dell'Avv. C.F._2
GALLO ENRICO
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 28/10/2025, le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso congiunto, così come di seguito integrate nel primo enunciato del punto 2): “il padre sig.
MB frequenterà le figlie minimo 2 intere giornate a settimana, anche nel weekend, previa comunicazione alla sig.ra la settimana precedente;
tali giorni saranno Pt_1 individuati, in assenza di accordo tra le parti, nei giorni di riposo del sig. MB, secondo il calendario dei turni disposto dal suo datore di lavoro”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Le parti hanno contratto matrimonio in data 09/09/2006, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di REGGIO CALABRIA (Parte II, atto n. 81, anno 2006), ed hanno chiesto la pronuncia di separazione personale alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come meglio precisate all'udienza del 28/10/2025.
Dall'unione della coppia sono nate le figlie (il 04/02/2011) e (il Per_1 Per_2
18/03/2012).
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Deve riscontrarsi la sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di omologa delle condizioni della separazione personale, così come meglio precisate all'udienza del 28/10/2025.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici dei coniugi.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto - stante il contenuto dell'accordo
– appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
OMOLOGA
la separazione personale dei coniugi in relazione al matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di REGGIO CALABRIA (Parte II, atto n. 81, anno 2006), contratto tra e IA AE, in Parte_1 data 09/09/2006;
PRENDENDO ATTO
delle condizioni pattuite dalle parti e indicate nel ricorso congiunto, così come integrate all'udienza del 28/10/2025;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti