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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 26/06/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 11 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Marziali
Parte attrice
E
C.F.: , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Lorenzo Battisti
Parte convenuta
E
, P.IVA: Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 1. Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto del fatto illecito del convenuto, rilevante ex art. 2051 o 2043 c.c. e consistito nell'omessa manutenzione e nel difetto di messa in sicurezza della strada statale 685, che conduce al borgo di Biselli ove sono ubicati gli immobili di proprietà dell'attore.
A fondamento della domanda l'attore allega che l'ente convenuto si sarebbe nell'ultimo decennio disinteressato del borgo e della strada di accesso al medesimo, nonostante le plurime richieste di intervento da parte dell'attore; che il borgo sarebbe diventato un paese fantasma;
che la suddetta strada di accesso sarebbe stata, da ultimo, interdetta nel 2021 per il crollo di costoni di roccia privi di cordoni metallici di sicurezza;
che, a causa dell'omessa manutenzione della strada in questione, si sarebbe verificata per l'attore l'impossibilità di accedere ai propri immobili e il medesimo avrebbe patito, quale pregiudizio patrimoniale, la perdita del guadagno che gli sarebbe derivato dalla locazione dei propri immobili, stimato in
€ 60.000,00, e dalla vendita dei medesimi, stimato in € 200.000,00.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di accertare che la responsabilità del convenuto e di condannarlo al risarcimento, in suo favore, del danno subito, quantificato nell'indicata misura o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
2. Il contesta l'avversa domanda tramite le seguenti difese: il convenuto si CP_1
sarebbe prontamente attivato per manutenere la strada e ripristinare la funzionalità della medesima tramite il vano coinvolgimento della Protezione Civile Regionale;
a causa dell'intensa fratturazione e sconnessione delle pile litoidi in sequenza stratigrafica, l'ammasso roccioso sarebbe soggetto in fase di scuotimento sismico a fenomeni di distacco in parete,
accompagnati da localizzati dissesti per ribaltamento;
questa condizione avrebbe costretto l'ente convenuto ad interdire l'accesso alla strada in attesa dell'intervento di ripristino da parte della Regione Umbria;
il borgo in questione sarebbe disabitato da oltre 40 anni, sicché la mancata locazione e la mancata vendita degli immobili dell'attore -indimostrati- non potrebbero, in ogni caso, imputarsi alla condotta dell'ente convenuto.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di autorizzare, in rito, la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione;
di respingere, nel merito, l'avversa domanda;
di pagina 2 di 8 condannare, in via gradata all'accoglimento dell'avversa domanda, la parte chiamata a tenerla indenne di quanto risarcito in favore dell'attrice.
3. L'assicurazione chiamata in giudizio eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
l'inoperatività della polizza, in quanto la prima richiesta risarcitoria sarebbe pervenuta all'ente assicurato dopo lo scadere del termine di validità della polizza;
la prescrizione del diritto all'indennizzo, non avendo l'ente assicurato denunciato all'assicurazione la richiesta risarcitoria dell'attore entro il termine di due anni dal suo ricevimento;
l'esistenza della franchigia;
l'infondatezza della domanda attorea in punto di an e di quantum per le ragioni esposte dal convenuto.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di respingere, in via preliminare, la domanda di garanzia;
di respingere, nel merito, la domanda attorea, ovvero, in via subordinata alla ritenuta operatività della garanzia assicurativa, di accogliere la domanda attorea entro i limiti del danno subito e provato e di contenere la domanda di garanzia entro i limiti di polizza.
4. La causa viene istruita con i documenti e la prova per testi.
5. Non coglie nel segno l'eccezione di nullità, sollevata dalla terza chiamata, dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Non è, infatti, ravvisabile la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda e della causa petendi, che postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento,
nonché della causa petendi, inteso quale fatto costitutivo della domanda.
Si deve precisare che detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione di questi elementi sia, come nel caso di specie, comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, nel quale l'attore ha specificato l'oggetto della domanda, tendente al risarcimento del danno patito, puntualizzando la causa petendi da individuarsi nel fatto illecito imputato al convenuto.
pagina 3 di 8 6. La fattispecie prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è
da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Sul punto giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Come noto, il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di lungo dibattito in dottrina e giurisprudenza, anche in riferimento all'applicabilità della norma alla Pubblica
Amministrazione per i danni conseguenti all'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Quanto alla responsabilità degli Enti proprietari delle strade, l'art. 14 del D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 stabilisce che questi devono provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattandosi di un obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, si ritiene possa concorrere con ulteriori obblighi del medesimo Ente o di altri, derivanti da diverse normative quali, segnatamente, la disciplina dettata dall'art. 2051 cc
(In questo senso, Cass., 22 aprile 2010, n. 9527).
Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508/2011, Cass. n. 16542/2012,
Cass. n. 8935/2013).
In punto di onere della prova, l'inquadramento della responsabilità della Pubblica
Amministrazione nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. ha condotto poi ad una sorta di inversione dell'onere probatorio.
pagina 4 di 8 Avendo la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ne deriva infatti che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: sul piano processuale, ciò
comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo. (In questo senso, si fa riferimento a tutto il filone interpretativo a partire da Cass. n. 5031/1998 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; e ancora “la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”).
Ne consegue che l'Amministrazione per esimersi dalla responsabilità dovrà invece provare che l'evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito, o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.
CP_
7. Tanto premesso in diritto, risulta nella specie provato il fatto illecito dell'
convenuto, atteso che è pacifico, oltreché documentalmente dimostrato, che la strada che conduce al borgo di Biselli è interdetta all'accesso dall'anno 2021 (doc. n. 15, all. atto di citazione) e che l'ente convenuto, che della strada è custode nel senso previsto dall'art. 2051
c.c., non ha provveduto al rispristino e alla manutenzione della medesima.
Dal proprio canto il convenuto non offre alcuna dimostrazione circa l'esistenza del caso fortuito, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. per escludere la responsabilità del custode.
pagina 5 di 8 Deve, poi, pure ritenersi esistente il nesso causale tra il suddetto fatto illecito del convenuto e l'impossibilità per l'attore di accedere ai propri immobili.
8. Nondimeno, a carico dell'attore era gravante l'onere di allegare e provare il c.d. danno conseguenza, quale mancato guadagno nei termini sopra esposti: in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere, infatti, provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (Cass., ss.uu., n. 26972/2008); quest'onere comporta, innanzitutto, l'allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, da compiersi in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche;
non può invocarsi, in senso contrario, la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno, essendo tale modalità di liquidazione sempre subordinata all'impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare,
un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell'an.
Tale onere non risulta assolto dall'attore.
Sul versante assertivo va, infatti, osservata la estrema genericità che caratterizza la descrizione del danno patrimoniale da mancato guadagno, posto che l'attore si limita, a pagina 4 dell'atto di citazione, ad affermare che da dieci anni nessuno intenderebbe affittare o acquistare un appartamento in Biselli, ma non elenca in alcun modo gli specifici rapporti negoziali, di locazione o di compravendita, con i terzi, da cui egli avrebbe – in difetto del fatto illecito del convenuto e, quindi, in caso di possibilità di accesso ai propri immobili- realizzato i guadagni che sarebbero, invece, mancati.
Sul piano probatorio la possibile realizzazione di un guadagno tramite la locazione o la vendita degli immobili dell'attore è, per un verso, efficacemente confutata dal convenuto, il quale dimostra in giudizio, tramite la prova per testi, che il borgo in questione è
sostanzialmente disabitato da prima che il medesimo divenisse inaccessibile per la pericolosità della strada comunale sopra menzionato (cfr. testimonianze rese da Tes_1
pagina 6 di 8 e all'udienza del 23.4.2024); per altro verso, non è provata Tes_2 Testimone_3
dall'attore.
A tale ultimo proposito si osserva che la documentazione prodotta dall'attore, lungi dal comprovare l'idoneità alla locazione e alla vendita dei suoi beni, risulta, da un lato,
dimostrativa del contrario (cfr. doc. n. 27, all. seconda memoria istruttoria dell'attore, verbale di intervento vv.ff. del 1.6.2016, da cui risulta che l'immobile dell'attore era, in quel momento,
disabitato, privo di mobilio e presentava acqua sul pavimento e umidità alle pareti); non consente, dall'altro, di ricollegare la mancata concessione in locazione del bene all'omessa manutenzione della strada da parte del convenuto (cfr. mail di un potenziale conduttore del
2013, doc. n. 25, all. seconda memoria istruttoria dell'attore).
Neanche la prova per testi svolta in giudizio assolve all'onere probatorio attoreo in punto di danno conseguenza: i relativi capitoli di prova (cap. n. 7 –“ Vero che nel corso degli anni il ha avuto diversi contatti sia per lo affitto che per la vendita degli appartamenti con Pt_1
potenziali acquirenti\affittuari”- e 8 –“ Vero che gli interessi all'acquisto e\o alla locazione di potenziali interessati sono svaniti con la constatazione della caduta massi dal costone sovrastante alla strada di accesso e pericolosità in genere prima e dalla chiusura della strada di accesso al paese poi”- della seconda memoria istruttoria), sebbene ammessi, sono genericamente formulati e la risposta data agli stessi dai testimoni dell'attore risulta, pertanto,
inidonea a circostanziare in maniera specifica le utilità patrimoniali (cfr. anche la testimonianza resa da in risposta alla domanda integrativa) che l'attore Testimone_4
avrebbe tratto da non meglio individuate trattative.
9. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il difetto di puntuale allegazione e di prova dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità l'attore avrebbe conseguito tramite la locazione e la vendita dei propri immobili conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché dell'attività svolta con riguardo a ciascuna fase del giudizio.
pagina 7 di 8 Quanto alle spese sostenute dalla parte chiamata in garanzia dal convenuto, considerata la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle stesse deve essere posto a carico dell'attore: le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere, infatti, sopportate dalla parte che ha dato causa alla chiamata in causa, che si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore, risultate infondate, salvo il caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n.
12301/2005, n. 13556/2014).
Non può, infatti, ritenersi che la chiamata in causa dell'assicurazione da parte del convenuto sia stata arbitraria, atteso che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte chiamata, la prima richiesta risarcitoria è pervenuta al convenuto in pendenza del termine di efficacia della polizza (doc. n. 9, all. prima memoria istruttoria del convenuto;
doc. n. 2, all.
comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato); che il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, nella specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità
civile, dal giorno in cui il danneggiato ha promosso l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato (art. 2952, c. 3, c.c.; Cass., n. 11581/2020; 2971/2019).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto e del terzo chiamato, delle spese di lite, liquidate in
-€ 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al convenuto,
-€ 5.600,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al terzo chiamato.
Così deciso in Spoleto, il 25.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 11 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 e vertente
T R A
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Parte_1 C.F._1
Marziali
Parte attrice
E
C.F.: , in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
dall'avv. Lorenzo Battisti
Parte convenuta
E
, P.IVA: Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo
Terza chiamata
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.5.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
pagina 1 di 8 1. Parte attrice agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per effetto del fatto illecito del convenuto, rilevante ex art. 2051 o 2043 c.c. e consistito nell'omessa manutenzione e nel difetto di messa in sicurezza della strada statale 685, che conduce al borgo di Biselli ove sono ubicati gli immobili di proprietà dell'attore.
A fondamento della domanda l'attore allega che l'ente convenuto si sarebbe nell'ultimo decennio disinteressato del borgo e della strada di accesso al medesimo, nonostante le plurime richieste di intervento da parte dell'attore; che il borgo sarebbe diventato un paese fantasma;
che la suddetta strada di accesso sarebbe stata, da ultimo, interdetta nel 2021 per il crollo di costoni di roccia privi di cordoni metallici di sicurezza;
che, a causa dell'omessa manutenzione della strada in questione, si sarebbe verificata per l'attore l'impossibilità di accedere ai propri immobili e il medesimo avrebbe patito, quale pregiudizio patrimoniale, la perdita del guadagno che gli sarebbe derivato dalla locazione dei propri immobili, stimato in
€ 60.000,00, e dalla vendita dei medesimi, stimato in € 200.000,00.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di accertare che la responsabilità del convenuto e di condannarlo al risarcimento, in suo favore, del danno subito, quantificato nell'indicata misura o nella diversa somma da determinarsi in corso di causa.
2. Il contesta l'avversa domanda tramite le seguenti difese: il convenuto si CP_1
sarebbe prontamente attivato per manutenere la strada e ripristinare la funzionalità della medesima tramite il vano coinvolgimento della Protezione Civile Regionale;
a causa dell'intensa fratturazione e sconnessione delle pile litoidi in sequenza stratigrafica, l'ammasso roccioso sarebbe soggetto in fase di scuotimento sismico a fenomeni di distacco in parete,
accompagnati da localizzati dissesti per ribaltamento;
questa condizione avrebbe costretto l'ente convenuto ad interdire l'accesso alla strada in attesa dell'intervento di ripristino da parte della Regione Umbria;
il borgo in questione sarebbe disabitato da oltre 40 anni, sicché la mancata locazione e la mancata vendita degli immobili dell'attore -indimostrati- non potrebbero, in ogni caso, imputarsi alla condotta dell'ente convenuto.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di autorizzare, in rito, la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazione;
di respingere, nel merito, l'avversa domanda;
di pagina 2 di 8 condannare, in via gradata all'accoglimento dell'avversa domanda, la parte chiamata a tenerla indenne di quanto risarcito in favore dell'attrice.
3. L'assicurazione chiamata in giudizio eccepisce la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
l'inoperatività della polizza, in quanto la prima richiesta risarcitoria sarebbe pervenuta all'ente assicurato dopo lo scadere del termine di validità della polizza;
la prescrizione del diritto all'indennizzo, non avendo l'ente assicurato denunciato all'assicurazione la richiesta risarcitoria dell'attore entro il termine di due anni dal suo ricevimento;
l'esistenza della franchigia;
l'infondatezza della domanda attorea in punto di an e di quantum per le ragioni esposte dal convenuto.
La parte conclude chiedendo al Tribunale di respingere, in via preliminare, la domanda di garanzia;
di respingere, nel merito, la domanda attorea, ovvero, in via subordinata alla ritenuta operatività della garanzia assicurativa, di accogliere la domanda attorea entro i limiti del danno subito e provato e di contenere la domanda di garanzia entro i limiti di polizza.
4. La causa viene istruita con i documenti e la prova per testi.
5. Non coglie nel segno l'eccezione di nullità, sollevata dalla terza chiamata, dell'atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi.
Non è, infatti, ravvisabile la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda e della causa petendi, che postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto e, sotto quello sostanziale, di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento,
nonché della causa petendi, inteso quale fatto costitutivo della domanda.
Si deve precisare che detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione di questi elementi sia, come nel caso di specie, comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo, nel quale l'attore ha specificato l'oggetto della domanda, tendente al risarcimento del danno patito, puntualizzando la causa petendi da individuarsi nel fatto illecito imputato al convenuto.
pagina 3 di 8 6. La fattispecie prospettata da parte attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è
da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia.
Sul punto giova premettere che, per consolidato orientamento della Corte di Cassazione,
l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva che prescinde da qualunque connotato di colpa.
Come noto, il tema della responsabilità ex art. 2051 c.c. è stato oggetto di lungo dibattito in dottrina e giurisprudenza, anche in riferimento all'applicabilità della norma alla Pubblica
Amministrazione per i danni conseguenti all'omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche.
Quanto alla responsabilità degli Enti proprietari delle strade, l'art. 14 del D.lgs. 30 aprile
1992, n. 285 stabilisce che questi devono provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Trattandosi di un obbligo derivante dal mero fatto di essere proprietari, si ritiene possa concorrere con ulteriori obblighi del medesimo Ente o di altri, derivanti da diverse normative quali, segnatamente, la disciplina dettata dall'art. 2051 cc
(In questo senso, Cass., 22 aprile 2010, n. 9527).
Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, la Suprema Corte ha enunciato il principio secondo cui l'Ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione (tra le altre, Cass. n. 21508/2011, Cass. n. 16542/2012,
Cass. n. 8935/2013).
In punto di onere della prova, l'inquadramento della responsabilità della Pubblica
Amministrazione nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. ha condotto poi ad una sorta di inversione dell'onere probatorio.
pagina 4 di 8 Avendo la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia carattere oggettivo, ne deriva infatti che, affinché la stessa possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato: sul piano processuale, ciò
comporta che graverà sul danneggiato l'onere di fornire la prova dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra la res e il danno subito, ovvero che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa" (Cass. n. 7963/2012), senza dover dimostrare l'elemento soggettivo. (In questo senso, si fa riferimento a tutto il filone interpretativo a partire da Cass. n. 5031/1998 secondo cui “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; e ancora “la deduzione di omissioni,
violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”).
Ne consegue che l'Amministrazione per esimersi dalla responsabilità dovrà invece provare che l'evento lesivo sia stato prodotto a seguito del verificarsi del caso fortuito, o che il comportamento del danneggiato abbia determinato l'effettiva possibilità del verificarsi del danno.
CP_
7. Tanto premesso in diritto, risulta nella specie provato il fatto illecito dell'
convenuto, atteso che è pacifico, oltreché documentalmente dimostrato, che la strada che conduce al borgo di Biselli è interdetta all'accesso dall'anno 2021 (doc. n. 15, all. atto di citazione) e che l'ente convenuto, che della strada è custode nel senso previsto dall'art. 2051
c.c., non ha provveduto al rispristino e alla manutenzione della medesima.
Dal proprio canto il convenuto non offre alcuna dimostrazione circa l'esistenza del caso fortuito, rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c. per escludere la responsabilità del custode.
pagina 5 di 8 Deve, poi, pure ritenersi esistente il nesso causale tra il suddetto fatto illecito del convenuto e l'impossibilità per l'attore di accedere ai propri immobili.
8. Nondimeno, a carico dell'attore era gravante l'onere di allegare e provare il c.d. danno conseguenza, quale mancato guadagno nei termini sopra esposti: in adesione al principio ermeneutico basato sul concetto di danno-conseguenza in contrapposizione a quello di danno-evento ed escludendo l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa, la domanda risarcitoria deve essere, infatti, provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione (Cass., ss.uu., n. 26972/2008); quest'onere comporta, innanzitutto, l'allegazione degli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio subito, da compiersi in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte o ipotetiche;
non può invocarsi, in senso contrario, la possibilità di procedere alla liquidazione in via equitativa del danno, essendo tale modalità di liquidazione sempre subordinata all'impossibilità di determinare, nel suo preciso ammontare,
un danno-conseguenza incerto nel quantum ma certo nell'an.
Tale onere non risulta assolto dall'attore.
Sul versante assertivo va, infatti, osservata la estrema genericità che caratterizza la descrizione del danno patrimoniale da mancato guadagno, posto che l'attore si limita, a pagina 4 dell'atto di citazione, ad affermare che da dieci anni nessuno intenderebbe affittare o acquistare un appartamento in Biselli, ma non elenca in alcun modo gli specifici rapporti negoziali, di locazione o di compravendita, con i terzi, da cui egli avrebbe – in difetto del fatto illecito del convenuto e, quindi, in caso di possibilità di accesso ai propri immobili- realizzato i guadagni che sarebbero, invece, mancati.
Sul piano probatorio la possibile realizzazione di un guadagno tramite la locazione o la vendita degli immobili dell'attore è, per un verso, efficacemente confutata dal convenuto, il quale dimostra in giudizio, tramite la prova per testi, che il borgo in questione è
sostanzialmente disabitato da prima che il medesimo divenisse inaccessibile per la pericolosità della strada comunale sopra menzionato (cfr. testimonianze rese da Tes_1
pagina 6 di 8 e all'udienza del 23.4.2024); per altro verso, non è provata Tes_2 Testimone_3
dall'attore.
A tale ultimo proposito si osserva che la documentazione prodotta dall'attore, lungi dal comprovare l'idoneità alla locazione e alla vendita dei suoi beni, risulta, da un lato,
dimostrativa del contrario (cfr. doc. n. 27, all. seconda memoria istruttoria dell'attore, verbale di intervento vv.ff. del 1.6.2016, da cui risulta che l'immobile dell'attore era, in quel momento,
disabitato, privo di mobilio e presentava acqua sul pavimento e umidità alle pareti); non consente, dall'altro, di ricollegare la mancata concessione in locazione del bene all'omessa manutenzione della strada da parte del convenuto (cfr. mail di un potenziale conduttore del
2013, doc. n. 25, all. seconda memoria istruttoria dell'attore).
Neanche la prova per testi svolta in giudizio assolve all'onere probatorio attoreo in punto di danno conseguenza: i relativi capitoli di prova (cap. n. 7 –“ Vero che nel corso degli anni il ha avuto diversi contatti sia per lo affitto che per la vendita degli appartamenti con Pt_1
potenziali acquirenti\affittuari”- e 8 –“ Vero che gli interessi all'acquisto e\o alla locazione di potenziali interessati sono svaniti con la constatazione della caduta massi dal costone sovrastante alla strada di accesso e pericolosità in genere prima e dalla chiusura della strada di accesso al paese poi”- della seconda memoria istruttoria), sebbene ammessi, sono genericamente formulati e la risposta data agli stessi dai testimoni dell'attore risulta, pertanto,
inidonea a circostanziare in maniera specifica le utilità patrimoniali (cfr. anche la testimonianza resa da in risposta alla domanda integrativa) che l'attore Testimone_4
avrebbe tratto da non meglio individuate trattative.
9. Tirando le fila dell'esposto ragionamento, il difetto di puntuale allegazione e di prova dell'utilità patrimoniale che secondo un giudizio di probabilità l'attore avrebbe conseguito tramite la locazione e la vendita dei propri immobili conduce al rigetto della domanda risarcitoria.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché dell'attività svolta con riguardo a ciascuna fase del giudizio.
pagina 7 di 8 Quanto alle spese sostenute dalla parte chiamata in garanzia dal convenuto, considerata la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell'art. 91 c.p.c., il rimborso delle stesse deve essere posto a carico dell'attore: le spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere, infatti, sopportate dalla parte che ha dato causa alla chiamata in causa, che si è resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore, risultate infondate, salvo il caso in cui l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (cfr. Cass. n.
12301/2005, n. 13556/2014).
Non può, infatti, ritenersi che la chiamata in causa dell'assicurazione da parte del convenuto sia stata arbitraria, atteso che, contrariamente a quanto eccepito dalla parte chiamata, la prima richiesta risarcitoria è pervenuta al convenuto in pendenza del termine di efficacia della polizza (doc. n. 9, all. prima memoria istruttoria del convenuto;
doc. n. 2, all.
comparsa di costituzione e risposta del terzo chiamato); che il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre, nella specifica ipotesi dell'assicurazione della responsabilità
civile, dal giorno in cui il danneggiato ha promosso l'azione di risarcimento del danno nei confronti dell'assicurato (art. 2952, c. 3, c.c.; Cass., n. 11581/2020; 2971/2019).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge la domanda dell'attore;
2) condanna l'attore al pagamento, in favore del convenuto e del terzo chiamato, delle spese di lite, liquidate in
-€ 7.052,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al convenuto,
-€ 5.600,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al terzo chiamato.
Così deciso in Spoleto, il 25.6.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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