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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 17037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17037 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 26406/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26406 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/04/2025, vertente tra
C.F. C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
C.F. C.F. C.F.
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
, C.F. C.F. C.F. P.IVA_5 Parte_6 P.IVA_6 Parte_7 P.IVA_7 Parte_8
, C.F. C.F. P.IVA_8 CP_1 P.IVA_9 Parte_9 P.IVA_10 Parte_9
C.F. , C.F. C.F.
[...] P.IVA_11 Parte_10 P.IVA_12 Controparte_2
, C.F. C.F. P.IVA_13 Controparte_3 P.IVA_14 Parte_11
, C.F. , C.F. P.IVA_15 Parte_12 P.IVA_16 Parte_13
, C.F. , C.F. , P.IVA_17 Parte_14 P.IVA_18 Parte_12 P.IVA_19
C.F. C.F. C.F. CP_4 P.IVA_20 Controparte_5 P.IVA_21 CP_6
, C.F. C.F. P.IVA_22 Parte_6 P.IVA_23 Controparte_7 P.IVA_24
C.F. , C.F. Controparte_8 P.IVA_25 Controparte_9
, ciascuna in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliate in P.IVA_26
Roma via Agostino Depretis n. 86, rappresentate e difese dagli avv.ti Gianfabio Florio e Alfredo
Gravagnuolo giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrici
e
Pag. 1 a 20 (C.F. ) elettivamente domiciliata in Salerno alla via CP_10 C.F._1
Bastioni n. 41 presso lo studio degli avv.ti Gianquirino Cantalupo e Veronica Pichilli che la rappresentano e difendono giusta procura versata in atti
- Convenuta
e
(n. iscrizione registro imprese FL0002.409.990-4), Controparte_11 in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma via Michele Mercanti 39 presso lo studio degli avv.ti Mattia Peretti e
CE TA ON che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta nonché
(C.F. P.I. , rappresentato e Controparte_12 C.F._2 P.IVA_27 difeso dall'Avv. Simone Mari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Augusto Di
Marziantonio in Roma, Via Monte Zebio n. 30, giusta procura versata in atti
- Convenuto
con sede in 13 avenue de la Gare L-1611 Luxemburg Controparte_13
- Convenuta non comparsa
Conclusioni delle parti: per la parte attrice: “In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del rapporto di cui è causa e dunque condannare , nonché alla luce CP_11 delle molteplici violazioni precontrattuali e contrattuali che hanno concorso a determinare tale nullità la il Sig. e la Sig.ra in solido tra loro, Controparte_13 Controparte_12 CP_10 alla restituzione alle attrici dell'importo di € 1.791.936,00, detratto l'importo di € 240.286,23
(importo risultante dal riscatto delle Polizze) e quindi dell'importo di € 1.551.649,77 oltre interessi, rivalutazioni monetarie e maggior danno.
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i fatti e i motivi esposti in narrativa, la violazione da parte delle convenute e/o e/o il Sig. CP_11 Controparte_13 Controparte_12
e/o la Sig.ra ciascuna per quanto di ragione, delle norme in materia di prestazione CP_10 di servizi di investimento e di ogni altra norma contenuta nel TUF, nel Regolamento
Intermediari, nel Regolamento Emittenti, nonché delle norme in materia assicurativa di cui al
Pag. 2 a 20 Codice delle Assicurazioni, del Regolamento Isvap n. 5/2006, del Regolamento Isvap n. 35/2010 e di ogni altra norma applicabile alla fattispecie di cui è causa, dei doveri di correttezza, trasparenza e diligenza anche ai sensi degli artt. 1176 e 1375 del codice civile nonché dell'artt.
1337 per responsabilità contrattuale e precontrattuale e per l'effetto, condannare CP_11
[...
e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, e/o la Controparte_13
Sig.ra e/o il Sig. , quest'ultimo anche in relazione al contratto di CP_10 Controparte_12 risk manager del 16 maggio 2014, in via solidale e/o alternativa fra loro e comunque nella misura delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dalle Società, che allo stato si quantificano in € 1.551.649,77 o in quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e agli ulteriori danni, anche da lucro cessante e non patrimoniali, da calcolarsi eventualmente anche in via equitativa”.
Per : “Piaccia all'on.le Tribunale: In via principale Rigettare la domanda proposta CP_10 perché infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata. In caso di accoglimento della domanda, condannare le parti pro quota in relazione al grado di responsabilità accertato.
Condannare le parti attrici al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuire ai sottoscritti avvocati antistatari. La presente comparsa di costituzione non contiene domanda riconvenzionale e non contiene alcuna richiesta di chiamata in causa del terzo e, pertanto, non modifica il valore della domanda dichiarato del giudizio”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni Controparte_11 Controparte_11 contraria eccezione e deduzione, - in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale di Vaduz e/o la carenza di interesse ad agire delle odierne attrici per le ragioni di cui in narrativa, con l'assunzione di ogni consequenziale e opportuno provvedimento, anche di estromissione di dal giudizio;
CP_11
- in subordine, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa;
- in subordine, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate nei confronti di
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa. Parte_15
- in ogni caso con vittoria delle spese e dei costi di lite”.
Per : “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_12
1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda principale svolta nei confronti del dott. tesa ad accertare e dichiarare la nullità del rapporto oggetto di causa atteso CP_12 che il medesimo non è stato parte nè formale nè sostanziale dello stesso e dunque carente, sul punto, di legittimazione passiva;
Pag. 3 a 20 2) Sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto rispetto alla domanda subordinata di parte attrice in quanto il predetto non ha svolto alcuna attività di intermediazione e/o collocamento dei prodotti oggetto di causa;
3) Sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva delle società attrici rispetto alle domande poste nei confronti del convenuto dott. non essendo, le Controparte_12 stesse, parti del relativo contratto di consulenza allegato dall'attore sub 1);
4) Nel merito, rigettare le domande svolte dalla parte attrice in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per le ragioni esposte in narrativa. 5) In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali e accessori di legge”.
Oggetto: intermediazione finanziaria.
All'udienza del 14/04/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le società di cui in epigrafe citavano in giudizio la
, e la esponendo in fatto CP_11 CP_10 Controparte_12 Controparte_13 che:
- farebbero parte del gruppo internazionale operante nel settore degli Controparte_14 impianti fotovoltaici in Italia dal 2009;
- nel 2013 il management delle stesse sarebbe stato azzerato ed al contempo sarebbe stato nominato amministratore il dott. al fine di sanare le Persona_2 problematiche giudiziarie ad esse relative, il quale avrebbe inoltre chiesto di essere manlevato da eventuali responsabilità connesse alla propria attività in relazione a vicende pregresse;
- per il suddetto motivo la avrebbe sottoscritto una fideiussione a prima CP_14 richiesta emessa da un primario istituto italiano e lussemburghese;
- l'allora Risk manager, , prospettando una qualche difficoltà al Controparte_12 reperimento di istituti disposti a rilasciare fideiussioni, avrebbe proposto la sottoscrizione di una polizza vita, dal medesimo delineata come un prodotto assicurativo a capitale garantito con pagamento di premio unico e facoltà di riscatto in qualsiasi momento;
- l'offerta di tal prodotto sarebbe stata priva di qualsivoglia documentazione idonea a fornire le caratteristiche essenziali dello stesso e, la decisione, presa da Per_2 legale rappresentante delle società, di procedere ad un tale investimento sarebbe stata
Pag. 4 a 20 assunta in base a quanto rappresentato oralmente da , consulente CP_12 assicurativo delle società;
- il prodotto offerto, emesso dalla VY Life AG, sarebbe stato in realtà un prodotto di natura prettamente finanziaria denominato “Seleet Investiment Plus”, classificato come un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked con una politica di investimento ad alto rischio e senza alcuna garanzia di rimborso dell'investimento alla scadenza;
- il sarebbe stato indotto dal a sottoscrivere il suddetto prodotto;
Per_2 CP_12
- in data 27/08/2014 TA avrebbe perfezionato con la società VY (Sikura
Laben) le polizze in commento, alla presenza dell'intermediario assicurativo
[...] per conto della broker deputato al collocamento delle polizze in CP_10 CP_13
Italia;
- il pagamento del premio unico, complessivamente pari ad €1.791.936,00, sarebbe stato effettuato da parte di ciascuna società del gruppo;
- in data 9/11/2014 il direttore finanziario della società avrebbe chiesto a di CP_12 conoscere il sottostante del prodotto nel quale il premio sarebbe stato investito, raccomandando inoltre che le somme bonificate a VY venissero investite in prodotti a basso rischio quali titoli di stato Italiani BTP, CCT e BOT;
- in data 21/11/2014 avrebbe inoltrato a ed a una mail con CP_12 Per_2 Per_3 cui direttore Commerciale di VY Life, avrebbe descritto le Controparte_15 caratteristiche principali del prodotto fornendo rassicurazioni sui rendimenti delle polizze sottoscritte;
- successivamente, e la avrebbero sottoscritto un contratto di Per_2 Pt_16 fiducia con lo scopo di garanzia dei crediti con cui avrebbero conferito al notaio l'incarico di modificare il beneficiario delle polizze al fine di garantire in ogni caso l'indennità del predetto al verificarsi di determinate condizioni;
Per_2
- sulla base dei primi rendiconti dell'investimento effettuato avrebbe constatato Per_3 una differenza in negativo tra il premio bonificato ed il valore delle polizze al
31/12/2014;
- con email del 29/10/2015 RI avrebbe quindi chiesto a di conoscere le CP_12 ragioni della differenza tra l'importo bonificato ed il valore delle polizze etc;
- a seguito di diversi solleciti, solo in data 18/04/2016, avrebbe inviato una CP_12 scheda di sintesi relativa ai costi applicati alla polizza ed in ragione dei costi ad essa applicati il direttore finanziario avrebbe chiesto al predetto di procedere al disinvestimento delle polizze;
Pag. 5 a 20 - successivamente la avrebbe comunicato il default del fondo Finex, che avrebbe CP_16 generato ingenti perdite, inoltrando al contempo documentazione dalla quale le perdite sarebbero state pari a circa €800.000,00 (secondo quanto meglio espresso nell'atto di citazione);
- in tale contesto, avvedutesi dell'inesistenza della controgaranzia, espressamente richiesta al , le attrici avrebbero chiesto il riscatto totale delle polizze, infine CP_12 avvenuto solo per l'ammontare di € 240.286,23;
- la compagnia sarebbe stata posta in amministrazione straordinaria ed avrebbe comunicato la conclusione della procedura di riscatto in favore dell'investitore;
- si sarebbe poi avveduto del fatto che e la società non CP_10 Controparte_13 sarebbero iscritti nei relativi elenchi tenuti dall'IVASS, pertanto, avrebbero richiesto alla compagnia di dare evidenza documentale della sussistenza di detti requisiti;
- ad ogni modo, la compagnia avrebbe chiarito che dalla sola sottoscrizione del prodotto la avrebbe incassato la somma di €143.354,88 recuperata Controparte_13 dall'investimento ab origine, alla quale somma andrebbe poi aggiunta una commissione dello 0,5% del valore del NAV.
A fondamento della svolta domanda, le società attrici allegavano che:
- le polizze oggetto di causa sarebbero annoverabili nel tipo Unit Linked di ramo III non aventi contenuto assicurativo, bensì natura di prodotto finanziario, mediante il quale si accederebbe ad ulteriori investimenti in strumenti finanziari di varia natura, in alcun caso anche ad alto rischio;
- il contratto in commento sarebbe nullo in quanto, a dispetto di quanto previsto in tema di assicurazione sulla vita, esso non prevederebbe alcun rischio in capo alla
Compagnia;
- sussisterebbe dunque la responsabilità del , collocatore de facto delle polizze CP_12
e consulente assicurativo del Gruppo GSF nonché persona di fiducia e di riferimento del ed altresì della la quale avrebbe agito in qualità di Per_2 CP_13 intermediario assicurativo, ed infine di nella sua qualità di collaboratrice CP_10
CP_1 della
- sarebbe inoltre emerso che, a dispetto di quanto dichiarato nell'offerta del prodotto e nell'Application Form, non figurerebbe in nessuna sezione del RUI, ciò CP_10 rappresenterebbe un ulteriore motivo di nullità del contratto;
- la predetta inoltre eserciterebbe attualmente, unitamente al il ruolo di Persona_4
CEO della SFC SA, società di gestione di uno dei fondi all'epoca fatti sottoscrivere alle
Pag. 6 a 20 società attrici, con l'evidente sussistenza di conflitto di interesse nel collocamento delle polizze;
- i soggetti convenuti avrebbero violato la disciplina dettata in materia di adeguatezza ed obblighi di informazione di cui al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) nonché la disciplina dettata dal TUF con annessi regolamenti attutivi emessi dalla
IVASS e dalla CONSOB;
- sussisterebbe dunque la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 22 del d.l. 179/2012, l. 221/2012;
- gli intermediari sarebbero altresì responsabili per le violazioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- la Compagnia avrebbe proposto e fatto sottoscrivere alla cliente prodotti finanziari non in linea con quanto da essa richiesto e dunque del tutto inadeguati al profilo e alle esigenze della stessa;
- avrebbe quindi violato gli obblighi su di essa gravanti ai sensi dell'art. 183 CAP;
- la medesima compagnia sarebbe stata in conflitto di interessi per le ragioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- in ragione dei diversi inadempimenti e responsabilità imputabili ai convenuti, le società attrici avrebbero subito un danno pari ad € 1.551.649,77 pari alla differenza tra il capitale investito e quello rimborsato a seguito del disinvestimento operato dalle società attrici.
Si costituiva in giudizio , la quale, in contestazione delle doglianze attoree, CP_10 deduceva che:
- il nella sua qualità di amministratore di tutte le società del gruppo stipulanti Per_2 le polizze oggetto di causa, avrebbe rappresentato controparte qualificata nella contrattazione, posto che lo stesso gruppo sarebbe un Fondo di Investimento, pertanto, sarebbe stato perfettamente consapevole della portata dei prodotti finanziari poi sottoscritti;
- in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, essa convenuta avrebbe fornito all'investitore la documentazione dovuta, sufficiente a metterlo nelle condizioni di conoscere la natura delle Polizze sottoscritte ed avrebbe al contempo sottoposto al predetto amministratore il questionario di profilatura dal quale emerge che l'obiettivo stesso era quello di investimento;
Pag. 7 a 20 - l'application form rappresenterebbe la fonte contrattuale debitamente sottoscritta dal nella sua qualità di legale rappresentante di tutte le società del gruppo;
Per_2
- a seguito della sottoscrizione del detto contratto la VY avrebbe rappresentato la necessità che ciascuna delle società facenti parte del gruppo formalizzasse la richiesta di polizza, in ragione dell'impossibilità giuridica di pagamento di un premio unico, benchè riferibile a più società;
- a seguito della sottoscrizione di tutta la documentazione fornita in copia al Per_2 sarebbe stata anche inoltrata una dichiarazione espressa, da parte di ciascuna società, di rinunciare al periodo di recesso di 30 giorni, proprio per rendere immediatamente efficaci le polizze;
- una responsabilità potrebbe al più essere imputata al , assunto dal gruppo CP_12 come consulente finanziario e che avrebbe intermediato la stipula delle polizze e per le ragioni meglio espresse nell'atto di comparsa e costituzione;
- sarebbe infondata la doglianza attorea in relazione all'inesistenza dell'iscrizione del di lei nominativo presso il RUI in quanto nella sua qualità di collaboratrice della CP_13
sarebbe iscritta regolarmente nella sezione E come da regolamento IVASS n.
[...]
5/2006.
Instava quindi per il rigetto della domanda anche in ragione del fatto che la parte attrice non avrebbe dimostrato alcun danno realmente patito.
Si costituiva in giudizio la , la quale, rappresentava Controparte_11
l'intervenuto fallimento, dichiarato con sentenza n. 1778/2020 del 28/02/2020 dall'autorità di Lichtestein con efficacia dal 29/02/2020 ed eccepiva:
- l'improcedibilità della domanda per incompetenza o carenza di giurisdizione del giudice adito, atteso che qualunque credito delle attrici dovrebbe essere fatto valere mediante procedimento di accertamento ed eventuale ammissione allo stato passivo;
- la carenza di interesse ad agire in capo alle stesse, posto che avrebbero già proposto la detta domanda ed ammesse al passivo per l'importo di €1.559,324,78 nella quarta classe creditizia chirografaria;
- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- l'infondatezza della domanda nei confronti della , in quanto, dalle stesse CP_11 allegazioni attoree emergerebbe la responsabilità del in veste di consulente CP_12 finanziario del gruppo.
Pag. 8 a 20 Si costituiva in giudizio , il quale, contestate tutte le doglianze attoree, Controparte_12 deduceva che:
- avrebbe concluso, in data 16/05/2014, un contratto con la società Suntech Power
Engineering Italy s.r.l., di consulenza ed assistenza relativa ai rischi operativi d'impresa ed alla gestione assicurativa, in forza del quale avrebbe iniziato a prestare attività di consulenza ed assistenza operativa su esclusivo mandato della prima;
- un rapporto analogo tra esso e le attrici sarebbe stato instaurato in data 20/10/2015 con la sottoscrizione di analogo contratto;
- tali contratti dimostrerebbero come il tipo di attività da esso prestata non sarebbe assimilabile all'intermediazione agendo egli verso l'esterno ma in qualità di consulente delle società del gruppo;
- non avrebbe mai indotto il a sottoscrivere le polizze in commento, essendosi Per_2 solo limitato a trovare una soluzione al problema di non reperimento delle fideiussioni richieste;
- il ed il avrebbero autonomamente proceduto alla sottoscrizione delle Per_2 Per_3 polizze;
- egli sarebbe rimasto estraneo all'attività di collocamento dei prodotti, come peraltro emergerebbe dal fatto che l'offerta ed il perfezionamento delle polizze sarebbero avvenuti in data 27/08/2014 nel contesto di un incontro tra il in qualità di Per_2
Part legale rappresentante della e delle società attrici e la VY Life AG per il tramite dell'intermediario assicurativo e collocati dalla CP_10 CP_13
- egli si sarebbe poi attivato per reperire, in periodo di gran lunga successivo alla sottoscrizione delle polizze, le informazioni richieste dal e dal in Per_3 Per_2 ordine all'andamento dell'investimento (secondo quanto meglio espresso nell'atto di citazione);
- sarebbe poi del tutto infondato quanto asserito dalle attrici in ordine ad un presunto compenso da esso ricevuto dalla pari ad € 143.354,88. CP_13
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda nei propri confronti per non aver esso svolto alcuna attività di intermediazione ed instava, ad ogni modo, per il rigetto della stessa.
La evocata in giudizio è risultata essere estinta e cancellata dal registro delle CP_17 imprese, pertanto, la parte attrice in data 10/02/2022 ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio nei confronti della medesima.
Pag. 9 a 20 In data 31/03/2022 parte attrice ha altresì comunicato la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della . Rinuncia debitamente accettata dal fallimento Controparte_11 costituitosi in giudizio.
Con ordinanza del 14/04/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo obbligatorio di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo.
Preso atto della rinuncia agli atti di causa in relazione alla (non costituitasi in Parte_17 giudizio in quanto già estinta al momento dell'instaurazione dello stesso) ed alla CP_11
(che ha accettato), va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di quest'ultima.
La domanda attorea, pertanto, va circoscritta alle sole doglianze concernenti la posizione di e del . CP_10 Controparte_12
In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dal
[...]
in considerazione del fatto che, a prescindere dal tipo di attività svolta nel caso in CP_12 commento, la sottoscrizione del contratto di consulenza finanziaria intervenuta con le società del gruppo – odierne attrici –, parimenti l'attività svolta in via di fatto, prima ancora della formalizzazione del citato contratto, consente di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo allo stesso.
D'altra parte, le valutazioni concernenti le modalità di espletamento dell'incarico (di intermediazione o collocamento o mera consulenza interna) attengono al merito in quanto funzionali all'accertamento della sussistenza o meno degli inadempimenti ad esso addebitati dalle società attrici.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.
Va preliminarmente evidenziato che l'insinuazione e la successiva ammissione al passivo fallimentare delle società del gruppo nella pertinente procedura che ha coinvolto la
[...] non osta alla possibilità da parte del creditore di agire nei confronti di uno dei CP_11 condebitori in solido per l'obbligazione risarcitoria, ben potendo, d'altra parte, il debitore che ha pagato l'intero agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.
Procedendo alla disamina della fattispecie concreta, si rammenta che le società attrici – facenti tutte parte del gruppo GFS – hanno concluso in data 27/08/2014, un contratto di assicurazione sulla vita del tipo polizze Unit Linked con l'attuale per il Controparte_11 tramite della e per essa, nella qualità di collaboratrice, la convenuta Al Parte_17 CP_10
Pag. 10 a 20 momento della sottoscrizione delle dette polizze (da parte di ciascuna società e per esse, dall'amministratore e rappresentante legale è stato versato il premio di Per_2
€1.791.936,00 (scaturito dalla sommatoria di ciascun versamento effettuato rispettivamente dalle dette società).
Le polizze sottoscritte presentavano un portafoglio costituito da Fondo Finex, Pilatus e World
Gold, nonché una percentuale di liquidità pari al 10%. Il detto investimento, anche in ragione del default del Fondo Finex, al momento del riscatto ha generato – secondo la prospettazione attorea – un danno pari ad €1.551.649,77. Pertanto, ad avviso delle attrici, l'investimento consigliato e fatto sottoscrivere, in luogo di quello da esse richiesto (in titoli di stato o similari), sarebbe stato inappropriato ed inadeguato rispetto al rischio assunto al momento della sottoscrizione del questionario di profilatura del cliente.
Ciò premesso occorre, come considerazione di ordine generale, inquadrare la fattispecie contrattuale posta all'esame.
A tale stregua, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito con ordinanza n. 9418/2024, le polizze unit linked possono essere classificate in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione di premi riconosciuti all'assicurato:
- le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked c.d. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.
Nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze pure il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Pag. 11 a 20 In proposito con l'art. 2 del decreto legislativo n. 2009/2005 - nel prevedere che rientrano nel ramo III le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami II e I, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento - il legislatore ha ritenuto di far rientrare nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit Linked ma solo quelle garanteed e partial garanteed, con esclusione quindi di quelle pure, essendo stato ritenuto come requisito imprescindibile il c.d. rischio demografico, elemento che ricorre solo ove il contratto assicurativo attribuisca realmente ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad incidere sulla prestazione dell'assicuratore, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Ne consegue che qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il c.d. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicurato, non garantendo all'assicurato, proprio secondo la stipula, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento,
l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore.
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “nelle polizze Unit Linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) anche ove sia prevalente la causa finanziaria la parte qualificata come assicurativa deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico”, rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale dell'investimento” (cfr. Cass. ord. n. 6319/2019).
Merita, da ultimo, attenzione, la recente pronuncia con cui la medesima Corte ha evidenziato che le polizze unit linked “pure” “conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori,
Pag. 12 a 20 quali l'andamento del mercato o dei titoli. L'elemento caratterizzante tale tipologia di polizza è dunque il rischio finanziario, che, nelle c.d. polizze pure grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale né eventuali rendimenti” (cfr.
Cass. ord. 25983/2021).
In applicazione degli enunciati principi, deve rilevarsi la natura finanziaria dei contratti oggetto di scrutinio, atteso che il prodotto - seppur definito come “finanziario assicurativo”-, presenta una componente assicurativa previdenziale del tutto residuale rispetto alla componente finanziaria. Tale connotato è desumibile dalle condizioni contrattuali, come quella contenuta “nella scheda sintetica – informazioni specifiche”- ove nella parte dedicata alle “garanzie” stabilisce che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'assicurato ottenga al momento del rimborso un ammontare inferiore all'investimento finanziario” (all. 3 mem. 183 n. 2, c.p.c. . CP_10
Dette condizioni vanno poi lette in combinato disposto con l'ulteriore condizione contrattuale che, nel delineare la componente assicurativa, prevede “in caso di decesso dell'assicurato corrisponderemo ai beneficiari designati, o agli eredi un capitale assicurato pari al 101% del valore della polizza” (all. 6 citazione). L'irrisorietà della percentuale cui si ricollega l'elemento assicurativo (pari all'1%) rispetto al completo rischio assunto dall'investitore non può essere considerata in sintonia con la funzione tipica del rapporto assicurativo.
Pertanto, benchè denominati contratti di assicurazione sulla vita (poiché il rischio assicurato è comunque rappresentato dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente/assicurato, alla scadenza di un determinato termine) con profili di specialità o atipicità rispetto al modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione del capitale o della rendita è collegata (linked) all'andamento di fondi interni assicurativi (Unit Linked) o di titoli obbligazionari, azionari ecc., il parametro della vita dell'investitore rappresenta il solo parametro temporale di durata del contratto.
Va infine osservato che la Corte di Giustizia ha recentemente affermato – con la decisione del
31/05/2018 (C 342/2016) e nella decisione del 24/02/2022 (C143/2020 e C 213/20) che
“per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione, di cui all'art. 2, punto 3, della direttiva
2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”. Dunque, anche l'interpretazione data dalla giurisprudenza unionale ha richiesto nei contratti assicurativi legati a fondi di investimento,
Pag. 13 a 20 che la prestazione dell'assicuratore, fosse legata al verificarsi di un evento attinente alla durata della vita umana, e, quindi, al c.d. rischio demografico che, tuttavia, sulla scorta di quanto innanzi, può dirsi solo apparente nel caso in commento.
È quindi chiaro che siffatta qualificazione impone l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 25 bis del D.lgs. 58/1998 TUF (nel testo vigente all'epoca) e che a detti prodotti, quanto meno dall'1/7/2007, data di entrata in vigore della modifica introdotta dal citato articolo (l'art. 25 bis è stato aggiunto al TUF dall'art. 11, comma 3, L. 262/2005, poi modificato dall'art. 3, comma 4, D.Lgs 303/2006 ed ulteriormente dal D.Lgs 164/2007), debbano applicarsi gli artt. 21 e 23 del TUF. In questi termini peraltro è lo stesso art. 1 w bis, del TUF
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 303/2006 in vigore dal 25/1/2007 ed applicabile ratione temporis) i “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni” rientrano nella disciplina prevista dallo stesso TUF.
Sicchè, in conformità con quanto disposto dal TUF va ricordato che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità dall'art. 23 del TUF, va inteso in senso funzionale, in ragione della finalità di protezione della norma e deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e una copia sia consegnata al cliente;
va ricordato altresì che una tale previsione vale a prescindere dal tipo di investitore (sia esso consumatore o qualificato).
Nel caso posto all'esame, le società attrici radicano la doglianza della nullità del contratto sul fatto che il legale rappresentante dell'intero gruppo avrebbe sottoscritto un solo contratto in favore del gruppo stesso e quindi di tutte le società che vi fanno parte.
Tuttavia, il legale rappresentante del gruppo coincide con il legale rappresentante di tutte le società ad esso appartenenti che hanno poi dovuto singolarmente sottoscrivere le polizze su espressa richiesta della . L'identità soggettiva del sottoscrittore nei termini chiariti si CP_11 pone in linea con la ratio della previsione contenuta nell'art. 23 TUF poc'anzi rammentata e non è idonea ad integrare il predicato vizio di nullità. Del resto, le condizioni contrattuali erano identiche per ciascuna società.
Può, pertanto, dirsi pacifico che nel caso in commento il contratto quadro è stato sottoscritto nella forma richiesta dalla legge non essendovi sul punto contestazioni ulteriori da parte delle attrici.
Del pari deve escludersi la nullità delle polizze, anch'essa predicata dalle attrici, per l'assenza dell'elemento del rischio demografico, da intendersi elemento tipico dei prodotti assicurativi e, la contestuale assenza di un rischio in capo alla compagnia assicurativa. Una tale nullità non può dirsi sussistente atteso che la natura finanziaria della polizza assicurativa non
Pag. 14 a 20 rappresenta in quanto tale causa di nullità del contratto, ma impone, a dispetto delle altre assicurazioni sulla vita, l'applicazione dei precetti dettati dal TUF, con la conseguenza che la sanzione della nullità sarà comminata nell'ipotesi in cui un contratto manchi del tutto o non rispetti i crismi dell'art. 23 TUF.
D'altra parte, le attrici non hanno contestato la documentazione offerta in giudizio dalla
Documentazione che esclude la sussistenza della causa di nullità delle polizze nei CP_10 termini espressi dalle predette.
In questa prospettiva occorre dunque procedere alla disamina della domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti dei convenuti ed , per l'asserita CP_12 CP_10 violazione dei doveri di informazione imposti dal TUF e dal Reg. Consob ratione temporis applicabile.
Deve ribadirsi che il tipo di investimento effettuato impone l'applicazione dell'art. 21 TUF e del Reg. Consob ratione temporis applicabile, quindi un obbligo di informazione presupponente che a monte vi sia stata una valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza del prodotto fatto sottoscrivere, parametrato al questionario di profilatura redatto e sottoscritto dall'investitore.
Orbene, analizzando la posizione del , convenuto in responsabilità, si osserva che CP_12 un siffatto obbligo gravava sullo stesso non già per applicazione della detta disciplina dettata dal TUF, bensì in forza del rapporto di fatto e contrattuale intercorso con il Gruppo. Si rammenta infatti che esso è stato assunto dapprima dalla società del gruppo Suntech
[...]
in forza del contratto di risk management, del 16/05/2014, e successivamente dal CP_18
Gruppo GSF stesso, in forza dell'ulteriore e successivo contratto, del 20/10/2015.
Infatti, dallo scambio di corrispondenza offerto in giudizio dalle attrici, in qualche modo confermato dall'ulteriore mail offerta in giudizio dalla (all. 32 comp. cost.) emerge che CP_10 anche prima della conclusione del contratto di risk management con il gruppo, il CP_12 ha fatto da tramite tra quest'ultimo (nella qualità di investitore) e la (società di CP_13 intermediazione) per la conclusione dei contratti in contestazione. Analogamente, emerge dalla corrispondenza in atti che il ruolo affidato al sia proseguito anche durante CP_12
l'esecuzione del contratto almeno sino al 2016.
In questa prospettiva il rapporto intrattenuto tra le parti può essere qualificato come mandato, tanto in relazione al momento in cui una tale funzione è stata svolta in via di fatto
(non essendo richiesta per il mandato la forma scritta a pena di nullità), quanto in relazione al momento in cui le parti ne hanno proceduto alla formalizzazione mediante la conclusione di
Pag. 15 a 20 apposito contratto, con il quale il si è obbligato, tra l'altro, all' “identificazione; CP_12 misurazione, valutazione e gestione dei rischi” (all. 1 comp. cost.).
L'espletamento di tale incarico avrebbe implicato l'impiego della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. vieppiù in ragione dell'attività di consulente assicurativo svolta dal predetto e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
Invero, anche a voler prescindere dall'attività attribuita dalle attrici al in occasione CP_12 della fase di collocamento delle polizze (della quale, invero, vi sono riscontri soltanto frammentari), ciò che assume rilevanza dirimente ai fini dell'accertamento di una responsabilità risarcitoria in capo al convenuto è la condotta da questi tenuta a partire dal mese di ottobre del 2014.
In particolare, quantomeno a partire da tale data, è documentalmente provata un'interlocuzione tra il convenuto ed il dott. (CFO del Gruppo GSF) nel corso della quale, Per_3 proprio in relazione alle polizze oggetto di causa, quest'ultimo precisava espressamente che
“l'ottimo sarebbe parcheggiare […] la liquidità su dei conti correnti, così da renderla più facilmente tracciabile e agevolare la sua sostituzione con altra liquidità così detta libera […] Se poi, allo stato, l'attuale liquidità deve essere per forza investita, ti inviterei cortesemente a rispettare le limitazioni che abbiamo sull'uso di detta liquidità (acquistando quindi solo titoli di stato del governo italiano BTP, CCT o Bot)”.
Ne discende che l'investimento sottoscritto nel mese di agosto dello stesso anno era da ritenersi non in linea con le indicazioni che, quantomeno a partire dall'ottobre del 2014, il
Gruppo GSF aveva impartito al nella posizione di risk manager, tanto per l'elevato CP_12 grado di rischiosità, quanto per l'assenza di alcuna garanzia accessoria al capitale.
La violazione dei doveri gravanti sul , nella veste di consulente della società, è tanto CP_12 più evidente alla luce del successivo scambio di email del 21/11/2014, in occasione del quale lo stesso , all'evidente fine di fugare il timore di perdita dei capitali investiti, CP_12 inoltrava a al una mail, a sua volta inviatagli da (soggetto facente Per_3 Controparte_15 capo alla VY life), nella quale si rappresentava che gli investimenti oggetto di causa
“rispondono ad una logica assicurativa, per questo vengono prelevate, dai rendimenti stessi, commissioni per “acquistare una contro assicurazione” che ha lo scopo di rendere garantito il capitale”.
A tale email rispondeva il ribadendo ancora una volta la necessità di garantire la Per_3 conservazione del capitale. Di seguito si riporta il testo della e-mail: “Grazie , CP_12
l'importante è che nelle condizioni sottoscritte assicuri il mantenimento del valore Pt_18 nominale sottoscritto”.
Pag. 16 a 20 Le rassicurazioni fuorvianti, circa l'assenza di rischi connessi all'investimento venivano poi ribadite, a distanza di circa un anno, dallo stesso con la mail del 08/11/2015, a CP_12 mezzo della quale, nel rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dal Per_3 rappresentava che “l'intero impianto di polizza (ed i relativi sottostanti) è stato architettato con lo scopo primario di preservare il capitale investito, con un profilo di rischio prossimo allo zero
(data la reale finalità dell'operazione)” (cfr. all. 14 alla citazione).
Ebbene, essendo pacifico che le polizze oggetto di causa non garantivano la conservazione del valore nominale (tanto da aver poi determinato una perdita di circa l'87% del capitale investito), era onere del , in veste di risk manager, rendere edotto il RI CP_12 dell'assenza di una simile garanzia sulla base delle condizioni generali di contratto o, quantomeno, astenersi dal rassicurare quest'ultimo in ordine alla sussistenza di un rischio
“prossimo allo zero”, specie ove si consideri che il prodotto in questione era pacificamente strutturato in modo tale da non offrire detta garanzia (si veda in particolare la Parte I del prospetto d'offerta prodotta dalla stessa attrice come all. 3, pag. 19).
Occorre, da ultimo, evidenziare che, in base ai principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova, il era onerato della prova di aver eseguito il proprio incarico CP_12 mediante l'impiego della diligenza richiesta dal peculiare tipo di attività svolta. Prova che tuttavia non è stata offerta in giudizio ed il cui difetto non può che condurre all'accertamento della sussistenza dell'inadempimento dello stesso.
Quanto alla posizione della va precisato anzitutto che, a dispetto di quanto CP_10 sostenuto dalle attrici, non può dubitarsi del fatto che il di lei nominativo sia stato iscritto alla
Sezione E del Registro RUI di cui all'art. 33 del Reg. ISVAP n. 5 del 16/10/2006 (all. 34 comp. cost.). Ciò premesso la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti non può trovare accoglimento, in quanto, per un verso la predetta ha offerto in giudizio documentazione, non oggetto di contestazione, dalla quale si evince che ha sottoposto al cliente la documentazione necessaria ed il questionario di profilatura. Per altro verso, emerge dalla corrispondenza in atti che anche per la composizione del portafoglio titolo e la scelta dei fondi di investimento essa si sia limitata a recepire la volontà espressa dagli investitori o comunque dal . CP_12
Né può dirsi sussistente una posizione di conflitto di interesse in capo alla stessa – come paventato dalle attrici – atteso che i rapporti di collaborazione con il (direttore della CP_15
) sono pacificamente sorti in epoca successiva alla sottoscrizione delle polizze CP_11
(all'incirca nell'anno 2017).
Pag. 17 a 20 Conclusivamente la domanda di risarcimento del danno va accolta limitatamente al
. CP_12
La condanna va disposta a beneficio di ognuna delle attrici limitatamente al delta tra quanto da ognuna di esse investito (doc. 5 allegato alla citazione) e quanto incassato in occasione della liquidazione del prodotto (cfr. doc. 53 allegato alla citazione).
Trattandosi di debito di valore, detto importo deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 23/07/2020 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, così provvede:
I. accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dalle società attrici limitatamente a;
Controparte_12
II. condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle Controparte_12 seguenti somme in favore delle seguenti attrici:
a. pari ad € 54.466,18 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi nei termini indicati in motivazione;
b. pari ad € 55.025,75 in favor della oltre rivalutazione ed Parte_2 interessi nei termini indicati in motivazione;
c. pari ad € 59.938,94 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_3 nei termini indicati in motivazione;
d. pari ad € 28.910,75 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_4 nei termini indicati in motivazione;
e. pari ad € 61.743,52 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_5 interessi nei termini indicati in motivazione;
f. pari ad € 77.733,65 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_6 nei termini indicati in motivazione;
Pag. 18 a 20 g. pari ad € 42.437,91 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei Parte_7 termini indicati in motivazione;
h. pari ad € 97.329,28 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei Parte_8 termini indicati in motivazione;
i. pari ad € 13.212,31 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei CP_1 termini indicati in motivazione;
j. pari ad € 70.818,72 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_9 interessi nei termini indicati in motivazione;
k. pari ad € 59.085,78 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_9 nei termini indicati in motivazione;
l. pari ad € 39.403,08 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_10 nei termini indicati in motivazione;
m. pari ad € 12.181,58 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_2 interessi nei termini indicati in motivazione;
n. pari ad € 11.064,46 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_3 interessi nei termini indicati in motivazione;
o. pari ad € 48.205,30 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_11 interessi nei termini indicati in motivazione;
p. pari ad € 11.687,96 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_12 interessi nei termini indicati in motivazione;
q. pari ad € 64.581,56 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_13 interessi nei termini indicati in motivazione;
r. pari ad € 11.716,04 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_14 interessi nei termini indicati in motivazione;
s. pari ad € 82.684,93 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_12 interessi nei termini indicati in motivazione;
t. pari ad € 67.243,79 in favore della Geos oltre rivalutazione ed interessi nei Pt_7 termini indicati in motivazione;
u. pari ad € 12.174,28 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_5 interessi nei termini indicati in motivazione;
Part Parte_ v. pari ad € 32.357,19 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in motivazione;
w. pari ad € 47.745,11 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei Parte_6 termini indicati in motivazione;
Pag. 19 a 20 x. pari ad € 65.346,35 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_7 interessi nei termini indicati in motivazione;
y. pari ad € 61.248,94 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_8 interessi nei termini indicati in motivazione;
z. pari ad € 363.306,41 in favore della oltre Controparte_9 rivalutazione ed interessi nei termini indicati in motivazione;
III. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della e Controparte_11 nei confronti della;
Controparte_13
IV. condanna il a rifondere le spese del presente giudizio in favore Controparte_12 delle attrici che si liquidano complessivamente in €18.977,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
V. condanna le società attrici a rifondere le spese del presente giudizio in favore della che si liquidano in €18.977,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. CP_10
Roma, 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
Pag. 20 a 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVI Civile
Il Tribunale di Roma, in persona del dott. Stefano Iannaccone, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26406 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2021, posta in deliberazione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 14/04/2025, vertente tra
C.F. C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 P.IVA_2 Parte_3
C.F. C.F. C.F.
[...] P.IVA_3 Parte_4 P.IVA_4 Parte_5
, C.F. C.F. C.F. P.IVA_5 Parte_6 P.IVA_6 Parte_7 P.IVA_7 Parte_8
, C.F. C.F. P.IVA_8 CP_1 P.IVA_9 Parte_9 P.IVA_10 Parte_9
C.F. , C.F. C.F.
[...] P.IVA_11 Parte_10 P.IVA_12 Controparte_2
, C.F. C.F. P.IVA_13 Controparte_3 P.IVA_14 Parte_11
, C.F. , C.F. P.IVA_15 Parte_12 P.IVA_16 Parte_13
, C.F. , C.F. , P.IVA_17 Parte_14 P.IVA_18 Parte_12 P.IVA_19
C.F. C.F. C.F. CP_4 P.IVA_20 Controparte_5 P.IVA_21 CP_6
, C.F. C.F. P.IVA_22 Parte_6 P.IVA_23 Controparte_7 P.IVA_24
C.F. , C.F. Controparte_8 P.IVA_25 Controparte_9
, ciascuna in persona del legale rappresentante pt, elettivamente domiciliate in P.IVA_26
Roma via Agostino Depretis n. 86, rappresentate e difese dagli avv.ti Gianfabio Florio e Alfredo
Gravagnuolo giusta procura in calce all'atto di citazione
- Attrici
e
Pag. 1 a 20 (C.F. ) elettivamente domiciliata in Salerno alla via CP_10 C.F._1
Bastioni n. 41 presso lo studio degli avv.ti Gianquirino Cantalupo e Veronica Pichilli che la rappresentano e difendono giusta procura versata in atti
- Convenuta
e
(n. iscrizione registro imprese FL0002.409.990-4), Controparte_11 in persona del curatore fallimentare e legale rappresentante elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma via Michele Mercanti 39 presso lo studio degli avv.ti Mattia Peretti e
CE TA ON che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta
- Convenuta nonché
(C.F. P.I. , rappresentato e Controparte_12 C.F._2 P.IVA_27 difeso dall'Avv. Simone Mari, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Augusto Di
Marziantonio in Roma, Via Monte Zebio n. 30, giusta procura versata in atti
- Convenuto
con sede in 13 avenue de la Gare L-1611 Luxemburg Controparte_13
- Convenuta non comparsa
Conclusioni delle parti: per la parte attrice: “In via principale: accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, la nullità del rapporto di cui è causa e dunque condannare , nonché alla luce CP_11 delle molteplici violazioni precontrattuali e contrattuali che hanno concorso a determinare tale nullità la il Sig. e la Sig.ra in solido tra loro, Controparte_13 Controparte_12 CP_10 alla restituzione alle attrici dell'importo di € 1.791.936,00, detratto l'importo di € 240.286,23
(importo risultante dal riscatto delle Polizze) e quindi dell'importo di € 1.551.649,77 oltre interessi, rivalutazioni monetarie e maggior danno.
In via subordinata: accertare e dichiarare, per i fatti e i motivi esposti in narrativa, la violazione da parte delle convenute e/o e/o il Sig. CP_11 Controparte_13 Controparte_12
e/o la Sig.ra ciascuna per quanto di ragione, delle norme in materia di prestazione CP_10 di servizi di investimento e di ogni altra norma contenuta nel TUF, nel Regolamento
Intermediari, nel Regolamento Emittenti, nonché delle norme in materia assicurativa di cui al
Pag. 2 a 20 Codice delle Assicurazioni, del Regolamento Isvap n. 5/2006, del Regolamento Isvap n. 35/2010 e di ogni altra norma applicabile alla fattispecie di cui è causa, dei doveri di correttezza, trasparenza e diligenza anche ai sensi degli artt. 1176 e 1375 del codice civile nonché dell'artt.
1337 per responsabilità contrattuale e precontrattuale e per l'effetto, condannare CP_11
[...
e/o in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, e/o la Controparte_13
Sig.ra e/o il Sig. , quest'ultimo anche in relazione al contratto di CP_10 Controparte_12 risk manager del 16 maggio 2014, in via solidale e/o alternativa fra loro e comunque nella misura delle rispettive responsabilità, al risarcimento di tutti i danni subiti dalle Società, che allo stato si quantificano in € 1.551.649,77 o in quella diversa somma che risulterà dovuta, oltre agli interessi, alla rivalutazione monetaria e agli ulteriori danni, anche da lucro cessante e non patrimoniali, da calcolarsi eventualmente anche in via equitativa”.
Per : “Piaccia all'on.le Tribunale: In via principale Rigettare la domanda proposta CP_10 perché infondata in fatto ed in diritto;
In via subordinata. In caso di accoglimento della domanda, condannare le parti pro quota in relazione al grado di responsabilità accertato.
Condannare le parti attrici al pagamento delle spese e competenze di giudizio da attribuire ai sottoscritti avvocati antistatari. La presente comparsa di costituzione non contiene domanda riconvenzionale e non contiene alcuna richiesta di chiamata in causa del terzo e, pertanto, non modifica il valore della domanda dichiarato del giudizio”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni Controparte_11 Controparte_11 contraria eccezione e deduzione, - in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare la carenza di giurisdizione del Giudice adito in favore del Tribunale di Vaduz e/o la carenza di interesse ad agire delle odierne attrici per le ragioni di cui in narrativa, con l'assunzione di ogni consequenziale e opportuno provvedimento, anche di estromissione di dal giudizio;
CP_11
- in subordine, in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità delle domande avversarie per le ragioni di cui in narrativa;
- in subordine, nel merito, rigettare tutte le domande avversarie formulate nei confronti di
in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni di cui in narrativa. Parte_15
- in ogni caso con vittoria delle spese e dei costi di lite”.
Per : “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, Controparte_12
1) In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda principale svolta nei confronti del dott. tesa ad accertare e dichiarare la nullità del rapporto oggetto di causa atteso CP_12 che il medesimo non è stato parte nè formale nè sostanziale dello stesso e dunque carente, sul punto, di legittimazione passiva;
Pag. 3 a 20 2) Sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione passiva dell'odierno convenuto rispetto alla domanda subordinata di parte attrice in quanto il predetto non ha svolto alcuna attività di intermediazione e/o collocamento dei prodotti oggetto di causa;
3) Sempre in via preliminare, accertare il difetto di legittimazione attiva delle società attrici rispetto alle domande poste nei confronti del convenuto dott. non essendo, le Controparte_12 stesse, parti del relativo contratto di consulenza allegato dall'attore sub 1);
4) Nel merito, rigettare le domande svolte dalla parte attrice in quanto infondate tanto in fatto quanto in diritto per le ragioni esposte in narrativa. 5) In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali e accessori di legge”.
Oggetto: intermediazione finanziaria.
All'udienza del 14/04/2025 i procuratori delle parti concludevano come in atti.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato le società di cui in epigrafe citavano in giudizio la
, e la esponendo in fatto CP_11 CP_10 Controparte_12 Controparte_13 che:
- farebbero parte del gruppo internazionale operante nel settore degli Controparte_14 impianti fotovoltaici in Italia dal 2009;
- nel 2013 il management delle stesse sarebbe stato azzerato ed al contempo sarebbe stato nominato amministratore il dott. al fine di sanare le Persona_2 problematiche giudiziarie ad esse relative, il quale avrebbe inoltre chiesto di essere manlevato da eventuali responsabilità connesse alla propria attività in relazione a vicende pregresse;
- per il suddetto motivo la avrebbe sottoscritto una fideiussione a prima CP_14 richiesta emessa da un primario istituto italiano e lussemburghese;
- l'allora Risk manager, , prospettando una qualche difficoltà al Controparte_12 reperimento di istituti disposti a rilasciare fideiussioni, avrebbe proposto la sottoscrizione di una polizza vita, dal medesimo delineata come un prodotto assicurativo a capitale garantito con pagamento di premio unico e facoltà di riscatto in qualsiasi momento;
- l'offerta di tal prodotto sarebbe stata priva di qualsivoglia documentazione idonea a fornire le caratteristiche essenziali dello stesso e, la decisione, presa da Per_2 legale rappresentante delle società, di procedere ad un tale investimento sarebbe stata
Pag. 4 a 20 assunta in base a quanto rappresentato oralmente da , consulente CP_12 assicurativo delle società;
- il prodotto offerto, emesso dalla VY Life AG, sarebbe stato in realtà un prodotto di natura prettamente finanziaria denominato “Seleet Investiment Plus”, classificato come un prodotto finanziario assicurativo di tipo unit linked con una politica di investimento ad alto rischio e senza alcuna garanzia di rimborso dell'investimento alla scadenza;
- il sarebbe stato indotto dal a sottoscrivere il suddetto prodotto;
Per_2 CP_12
- in data 27/08/2014 TA avrebbe perfezionato con la società VY (Sikura
Laben) le polizze in commento, alla presenza dell'intermediario assicurativo
[...] per conto della broker deputato al collocamento delle polizze in CP_10 CP_13
Italia;
- il pagamento del premio unico, complessivamente pari ad €1.791.936,00, sarebbe stato effettuato da parte di ciascuna società del gruppo;
- in data 9/11/2014 il direttore finanziario della società avrebbe chiesto a di CP_12 conoscere il sottostante del prodotto nel quale il premio sarebbe stato investito, raccomandando inoltre che le somme bonificate a VY venissero investite in prodotti a basso rischio quali titoli di stato Italiani BTP, CCT e BOT;
- in data 21/11/2014 avrebbe inoltrato a ed a una mail con CP_12 Per_2 Per_3 cui direttore Commerciale di VY Life, avrebbe descritto le Controparte_15 caratteristiche principali del prodotto fornendo rassicurazioni sui rendimenti delle polizze sottoscritte;
- successivamente, e la avrebbero sottoscritto un contratto di Per_2 Pt_16 fiducia con lo scopo di garanzia dei crediti con cui avrebbero conferito al notaio l'incarico di modificare il beneficiario delle polizze al fine di garantire in ogni caso l'indennità del predetto al verificarsi di determinate condizioni;
Per_2
- sulla base dei primi rendiconti dell'investimento effettuato avrebbe constatato Per_3 una differenza in negativo tra il premio bonificato ed il valore delle polizze al
31/12/2014;
- con email del 29/10/2015 RI avrebbe quindi chiesto a di conoscere le CP_12 ragioni della differenza tra l'importo bonificato ed il valore delle polizze etc;
- a seguito di diversi solleciti, solo in data 18/04/2016, avrebbe inviato una CP_12 scheda di sintesi relativa ai costi applicati alla polizza ed in ragione dei costi ad essa applicati il direttore finanziario avrebbe chiesto al predetto di procedere al disinvestimento delle polizze;
Pag. 5 a 20 - successivamente la avrebbe comunicato il default del fondo Finex, che avrebbe CP_16 generato ingenti perdite, inoltrando al contempo documentazione dalla quale le perdite sarebbero state pari a circa €800.000,00 (secondo quanto meglio espresso nell'atto di citazione);
- in tale contesto, avvedutesi dell'inesistenza della controgaranzia, espressamente richiesta al , le attrici avrebbero chiesto il riscatto totale delle polizze, infine CP_12 avvenuto solo per l'ammontare di € 240.286,23;
- la compagnia sarebbe stata posta in amministrazione straordinaria ed avrebbe comunicato la conclusione della procedura di riscatto in favore dell'investitore;
- si sarebbe poi avveduto del fatto che e la società non CP_10 Controparte_13 sarebbero iscritti nei relativi elenchi tenuti dall'IVASS, pertanto, avrebbero richiesto alla compagnia di dare evidenza documentale della sussistenza di detti requisiti;
- ad ogni modo, la compagnia avrebbe chiarito che dalla sola sottoscrizione del prodotto la avrebbe incassato la somma di €143.354,88 recuperata Controparte_13 dall'investimento ab origine, alla quale somma andrebbe poi aggiunta una commissione dello 0,5% del valore del NAV.
A fondamento della svolta domanda, le società attrici allegavano che:
- le polizze oggetto di causa sarebbero annoverabili nel tipo Unit Linked di ramo III non aventi contenuto assicurativo, bensì natura di prodotto finanziario, mediante il quale si accederebbe ad ulteriori investimenti in strumenti finanziari di varia natura, in alcun caso anche ad alto rischio;
- il contratto in commento sarebbe nullo in quanto, a dispetto di quanto previsto in tema di assicurazione sulla vita, esso non prevederebbe alcun rischio in capo alla
Compagnia;
- sussisterebbe dunque la responsabilità del , collocatore de facto delle polizze CP_12
e consulente assicurativo del Gruppo GSF nonché persona di fiducia e di riferimento del ed altresì della la quale avrebbe agito in qualità di Per_2 CP_13 intermediario assicurativo, ed infine di nella sua qualità di collaboratrice CP_10
CP_1 della
- sarebbe inoltre emerso che, a dispetto di quanto dichiarato nell'offerta del prodotto e nell'Application Form, non figurerebbe in nessuna sezione del RUI, ciò CP_10 rappresenterebbe un ulteriore motivo di nullità del contratto;
- la predetta inoltre eserciterebbe attualmente, unitamente al il ruolo di Persona_4
CEO della SFC SA, società di gestione di uno dei fondi all'epoca fatti sottoscrivere alle
Pag. 6 a 20 società attrici, con l'evidente sussistenza di conflitto di interesse nel collocamento delle polizze;
- i soggetti convenuti avrebbero violato la disciplina dettata in materia di adeguatezza ed obblighi di informazione di cui al D.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private) nonché la disciplina dettata dal TUF con annessi regolamenti attutivi emessi dalla
IVASS e dalla CONSOB;
- sussisterebbe dunque la responsabilità solidale di tutti i soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 22 del d.l. 179/2012, l. 221/2012;
- gli intermediari sarebbero altresì responsabili per le violazioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- la Compagnia avrebbe proposto e fatto sottoscrivere alla cliente prodotti finanziari non in linea con quanto da essa richiesto e dunque del tutto inadeguati al profilo e alle esigenze della stessa;
- avrebbe quindi violato gli obblighi su di essa gravanti ai sensi dell'art. 183 CAP;
- la medesima compagnia sarebbe stata in conflitto di interessi per le ragioni meglio espresse nell'atto di citazione;
- in ragione dei diversi inadempimenti e responsabilità imputabili ai convenuti, le società attrici avrebbero subito un danno pari ad € 1.551.649,77 pari alla differenza tra il capitale investito e quello rimborsato a seguito del disinvestimento operato dalle società attrici.
Si costituiva in giudizio , la quale, in contestazione delle doglianze attoree, CP_10 deduceva che:
- il nella sua qualità di amministratore di tutte le società del gruppo stipulanti Per_2 le polizze oggetto di causa, avrebbe rappresentato controparte qualificata nella contrattazione, posto che lo stesso gruppo sarebbe un Fondo di Investimento, pertanto, sarebbe stato perfettamente consapevole della portata dei prodotti finanziari poi sottoscritti;
- in linea con quanto previsto dalla normativa di settore, essa convenuta avrebbe fornito all'investitore la documentazione dovuta, sufficiente a metterlo nelle condizioni di conoscere la natura delle Polizze sottoscritte ed avrebbe al contempo sottoposto al predetto amministratore il questionario di profilatura dal quale emerge che l'obiettivo stesso era quello di investimento;
Pag. 7 a 20 - l'application form rappresenterebbe la fonte contrattuale debitamente sottoscritta dal nella sua qualità di legale rappresentante di tutte le società del gruppo;
Per_2
- a seguito della sottoscrizione del detto contratto la VY avrebbe rappresentato la necessità che ciascuna delle società facenti parte del gruppo formalizzasse la richiesta di polizza, in ragione dell'impossibilità giuridica di pagamento di un premio unico, benchè riferibile a più società;
- a seguito della sottoscrizione di tutta la documentazione fornita in copia al Per_2 sarebbe stata anche inoltrata una dichiarazione espressa, da parte di ciascuna società, di rinunciare al periodo di recesso di 30 giorni, proprio per rendere immediatamente efficaci le polizze;
- una responsabilità potrebbe al più essere imputata al , assunto dal gruppo CP_12 come consulente finanziario e che avrebbe intermediato la stipula delle polizze e per le ragioni meglio espresse nell'atto di comparsa e costituzione;
- sarebbe infondata la doglianza attorea in relazione all'inesistenza dell'iscrizione del di lei nominativo presso il RUI in quanto nella sua qualità di collaboratrice della CP_13
sarebbe iscritta regolarmente nella sezione E come da regolamento IVASS n.
[...]
5/2006.
Instava quindi per il rigetto della domanda anche in ragione del fatto che la parte attrice non avrebbe dimostrato alcun danno realmente patito.
Si costituiva in giudizio la , la quale, rappresentava Controparte_11
l'intervenuto fallimento, dichiarato con sentenza n. 1778/2020 del 28/02/2020 dall'autorità di Lichtestein con efficacia dal 29/02/2020 ed eccepiva:
- l'improcedibilità della domanda per incompetenza o carenza di giurisdizione del giudice adito, atteso che qualunque credito delle attrici dovrebbe essere fatto valere mediante procedimento di accertamento ed eventuale ammissione allo stato passivo;
- la carenza di interesse ad agire in capo alle stesse, posto che avrebbero già proposto la detta domanda ed ammesse al passivo per l'importo di €1.559,324,78 nella quarta classe creditizia chirografaria;
- l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- l'infondatezza della domanda nei confronti della , in quanto, dalle stesse CP_11 allegazioni attoree emergerebbe la responsabilità del in veste di consulente CP_12 finanziario del gruppo.
Pag. 8 a 20 Si costituiva in giudizio , il quale, contestate tutte le doglianze attoree, Controparte_12 deduceva che:
- avrebbe concluso, in data 16/05/2014, un contratto con la società Suntech Power
Engineering Italy s.r.l., di consulenza ed assistenza relativa ai rischi operativi d'impresa ed alla gestione assicurativa, in forza del quale avrebbe iniziato a prestare attività di consulenza ed assistenza operativa su esclusivo mandato della prima;
- un rapporto analogo tra esso e le attrici sarebbe stato instaurato in data 20/10/2015 con la sottoscrizione di analogo contratto;
- tali contratti dimostrerebbero come il tipo di attività da esso prestata non sarebbe assimilabile all'intermediazione agendo egli verso l'esterno ma in qualità di consulente delle società del gruppo;
- non avrebbe mai indotto il a sottoscrivere le polizze in commento, essendosi Per_2 solo limitato a trovare una soluzione al problema di non reperimento delle fideiussioni richieste;
- il ed il avrebbero autonomamente proceduto alla sottoscrizione delle Per_2 Per_3 polizze;
- egli sarebbe rimasto estraneo all'attività di collocamento dei prodotti, come peraltro emergerebbe dal fatto che l'offerta ed il perfezionamento delle polizze sarebbero avvenuti in data 27/08/2014 nel contesto di un incontro tra il in qualità di Per_2
Part legale rappresentante della e delle società attrici e la VY Life AG per il tramite dell'intermediario assicurativo e collocati dalla CP_10 CP_13
- egli si sarebbe poi attivato per reperire, in periodo di gran lunga successivo alla sottoscrizione delle polizze, le informazioni richieste dal e dal in Per_3 Per_2 ordine all'andamento dell'investimento (secondo quanto meglio espresso nell'atto di citazione);
- sarebbe poi del tutto infondato quanto asserito dalle attrici in ordine ad un presunto compenso da esso ricevuto dalla pari ad € 143.354,88. CP_13
Eccepiva inoltre il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità della domanda nei propri confronti per non aver esso svolto alcuna attività di intermediazione ed instava, ad ogni modo, per il rigetto della stessa.
La evocata in giudizio è risultata essere estinta e cancellata dal registro delle CP_17 imprese, pertanto, la parte attrice in data 10/02/2022 ha espressamente rinunciato agli atti del giudizio nei confronti della medesima.
Pag. 9 a 20 In data 31/03/2022 parte attrice ha altresì comunicato la rinuncia agli atti del giudizio nei confronti della . Rinuncia debitamente accettata dal fallimento Controparte_11 costituitosi in giudizio.
Con ordinanza del 14/04/2025 la causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
In rito deve prendersi atto che il tentativo obbligatorio di mediazione esperito tra le parti ha avuto esito negativo.
Preso atto della rinuncia agli atti di causa in relazione alla (non costituitasi in Parte_17 giudizio in quanto già estinta al momento dell'instaurazione dello stesso) ed alla CP_11
(che ha accettato), va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di quest'ultima.
La domanda attorea, pertanto, va circoscritta alle sole doglianze concernenti la posizione di e del . CP_10 Controparte_12
In via preliminare va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione proposta dal
[...]
in considerazione del fatto che, a prescindere dal tipo di attività svolta nel caso in CP_12 commento, la sottoscrizione del contratto di consulenza finanziaria intervenuta con le società del gruppo – odierne attrici –, parimenti l'attività svolta in via di fatto, prima ancora della formalizzazione del citato contratto, consente di ritenere sussistente la legittimazione passiva in capo allo stesso.
D'altra parte, le valutazioni concernenti le modalità di espletamento dell'incarico (di intermediazione o collocamento o mera consulenza interna) attengono al merito in quanto funzionali all'accertamento della sussistenza o meno degli inadempimenti ad esso addebitati dalle società attrici.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti che seguono.
Va preliminarmente evidenziato che l'insinuazione e la successiva ammissione al passivo fallimentare delle società del gruppo nella pertinente procedura che ha coinvolto la
[...] non osta alla possibilità da parte del creditore di agire nei confronti di uno dei CP_11 condebitori in solido per l'obbligazione risarcitoria, ben potendo, d'altra parte, il debitore che ha pagato l'intero agire in regresso nei confronti degli altri condebitori.
Procedendo alla disamina della fattispecie concreta, si rammenta che le società attrici – facenti tutte parte del gruppo GFS – hanno concluso in data 27/08/2014, un contratto di assicurazione sulla vita del tipo polizze Unit Linked con l'attuale per il Controparte_11 tramite della e per essa, nella qualità di collaboratrice, la convenuta Al Parte_17 CP_10
Pag. 10 a 20 momento della sottoscrizione delle dette polizze (da parte di ciascuna società e per esse, dall'amministratore e rappresentante legale è stato versato il premio di Per_2
€1.791.936,00 (scaturito dalla sommatoria di ciascun versamento effettuato rispettivamente dalle dette società).
Le polizze sottoscritte presentavano un portafoglio costituito da Fondo Finex, Pilatus e World
Gold, nonché una percentuale di liquidità pari al 10%. Il detto investimento, anche in ragione del default del Fondo Finex, al momento del riscatto ha generato – secondo la prospettazione attorea – un danno pari ad €1.551.649,77. Pertanto, ad avviso delle attrici, l'investimento consigliato e fatto sottoscrivere, in luogo di quello da esse richiesto (in titoli di stato o similari), sarebbe stato inappropriato ed inadeguato rispetto al rischio assunto al momento della sottoscrizione del questionario di profilatura del cliente.
Ciò premesso occorre, come considerazione di ordine generale, inquadrare la fattispecie contrattuale posta all'esame.
A tale stregua, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da ultimo ribadito con ordinanza n. 9418/2024, le polizze unit linked possono essere classificate in più categorie a seconda delle loro caratteristiche, che riguardano per lo più le garanzie di restituzione di premi riconosciuti all'assicurato:
- le polizze guaranteed unit linked garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima;
- le polizze partial guaranteed unit linked che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione solo parziale dei premi versati;
- nelle polizze unit linked c.d. pure la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, realizzandosi un collegamento “integrale” al valore sottostante delle quote di investimento.
Nelle polizze guaranteed o partial garanteed l'assicuratore assume su di sé, con diverse gradualità, un rischio demografico, nel senso che al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato. Soltanto nelle polizze pure il rischio di investimento è totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
Pag. 11 a 20 In proposito con l'art. 2 del decreto legislativo n. 2009/2005 - nel prevedere che rientrano nel ramo III le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami II e I, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento - il legislatore ha ritenuto di far rientrare nella categoria delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit Linked ma solo quelle garanteed e partial garanteed, con esclusione quindi di quelle pure, essendo stato ritenuto come requisito imprescindibile il c.d. rischio demografico, elemento che ricorre solo ove il contratto assicurativo attribuisca realmente ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad incidere sulla prestazione dell'assicuratore, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Ne consegue che qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il c.d. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicurato, non garantendo all'assicurato, proprio secondo la stipula, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento,
l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore.
La Suprema Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “nelle polizze Unit Linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) anche ove sia prevalente la causa finanziaria la parte qualificata come assicurativa deve comunque rispondere ai principi dettati dal codice civile, dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico”, rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale dell'investimento” (cfr. Cass. ord. n. 6319/2019).
Merita, da ultimo, attenzione, la recente pronuncia con cui la medesima Corte ha evidenziato che le polizze unit linked “pure” “conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori,
Pag. 12 a 20 quali l'andamento del mercato o dei titoli. L'elemento caratterizzante tale tipologia di polizza è dunque il rischio finanziario, che, nelle c.d. polizze pure grava interamente sull'assicurato, poiché la compagnia non garantisce né la restituzione del capitale né eventuali rendimenti” (cfr.
Cass. ord. 25983/2021).
In applicazione degli enunciati principi, deve rilevarsi la natura finanziaria dei contratti oggetto di scrutinio, atteso che il prodotto - seppur definito come “finanziario assicurativo”-, presenta una componente assicurativa previdenziale del tutto residuale rispetto alla componente finanziaria. Tale connotato è desumibile dalle condizioni contrattuali, come quella contenuta “nella scheda sintetica – informazioni specifiche”- ove nella parte dedicata alle “garanzie” stabilisce che “l'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell'investimento. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell'investimento vi è la possibilità che l'assicurato ottenga al momento del rimborso un ammontare inferiore all'investimento finanziario” (all. 3 mem. 183 n. 2, c.p.c. . CP_10
Dette condizioni vanno poi lette in combinato disposto con l'ulteriore condizione contrattuale che, nel delineare la componente assicurativa, prevede “in caso di decesso dell'assicurato corrisponderemo ai beneficiari designati, o agli eredi un capitale assicurato pari al 101% del valore della polizza” (all. 6 citazione). L'irrisorietà della percentuale cui si ricollega l'elemento assicurativo (pari all'1%) rispetto al completo rischio assunto dall'investitore non può essere considerata in sintonia con la funzione tipica del rapporto assicurativo.
Pertanto, benchè denominati contratti di assicurazione sulla vita (poiché il rischio assicurato è comunque rappresentato dalla morte ovvero dalla sopravvivenza del contraente/assicurato, alla scadenza di un determinato termine) con profili di specialità o atipicità rispetto al modello di contratto di assicurazione delineato dal codice, in quanto l'erogazione del capitale o della rendita è collegata (linked) all'andamento di fondi interni assicurativi (Unit Linked) o di titoli obbligazionari, azionari ecc., il parametro della vita dell'investitore rappresenta il solo parametro temporale di durata del contratto.
Va infine osservato che la Corte di Giustizia ha recentemente affermato – con la decisione del
31/05/2018 (C 342/2016) e nella decisione del 24/02/2022 (C143/2020 e C 213/20) che
“per rientrare nella nozione di contratto di assicurazione, di cui all'art. 2, punto 3, della direttiva
2002/92, un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione, deve prevedere il pagamento di un premio da parte dell'assicurato e, in cambio di tale pagamento, la fornitura di una prestazione da parte dell'assicuratore in caso di decesso dell'assicurato o del verificarsi di un altro evento di cui al contratto in discorso”. Dunque, anche l'interpretazione data dalla giurisprudenza unionale ha richiesto nei contratti assicurativi legati a fondi di investimento,
Pag. 13 a 20 che la prestazione dell'assicuratore, fosse legata al verificarsi di un evento attinente alla durata della vita umana, e, quindi, al c.d. rischio demografico che, tuttavia, sulla scorta di quanto innanzi, può dirsi solo apparente nel caso in commento.
È quindi chiaro che siffatta qualificazione impone l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 25 bis del D.lgs. 58/1998 TUF (nel testo vigente all'epoca) e che a detti prodotti, quanto meno dall'1/7/2007, data di entrata in vigore della modifica introdotta dal citato articolo (l'art. 25 bis è stato aggiunto al TUF dall'art. 11, comma 3, L. 262/2005, poi modificato dall'art. 3, comma 4, D.Lgs 303/2006 ed ulteriormente dal D.Lgs 164/2007), debbano applicarsi gli artt. 21 e 23 del TUF. In questi termini peraltro è lo stesso art. 1 w bis, del TUF
(introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 303/2006 in vigore dal 25/1/2007 ed applicabile ratione temporis) i “prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni” rientrano nella disciplina prevista dallo stesso TUF.
Sicchè, in conformità con quanto disposto dal TUF va ricordato che il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità dall'art. 23 del TUF, va inteso in senso funzionale, in ragione della finalità di protezione della norma e deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e una copia sia consegnata al cliente;
va ricordato altresì che una tale previsione vale a prescindere dal tipo di investitore (sia esso consumatore o qualificato).
Nel caso posto all'esame, le società attrici radicano la doglianza della nullità del contratto sul fatto che il legale rappresentante dell'intero gruppo avrebbe sottoscritto un solo contratto in favore del gruppo stesso e quindi di tutte le società che vi fanno parte.
Tuttavia, il legale rappresentante del gruppo coincide con il legale rappresentante di tutte le società ad esso appartenenti che hanno poi dovuto singolarmente sottoscrivere le polizze su espressa richiesta della . L'identità soggettiva del sottoscrittore nei termini chiariti si CP_11 pone in linea con la ratio della previsione contenuta nell'art. 23 TUF poc'anzi rammentata e non è idonea ad integrare il predicato vizio di nullità. Del resto, le condizioni contrattuali erano identiche per ciascuna società.
Può, pertanto, dirsi pacifico che nel caso in commento il contratto quadro è stato sottoscritto nella forma richiesta dalla legge non essendovi sul punto contestazioni ulteriori da parte delle attrici.
Del pari deve escludersi la nullità delle polizze, anch'essa predicata dalle attrici, per l'assenza dell'elemento del rischio demografico, da intendersi elemento tipico dei prodotti assicurativi e, la contestuale assenza di un rischio in capo alla compagnia assicurativa. Una tale nullità non può dirsi sussistente atteso che la natura finanziaria della polizza assicurativa non
Pag. 14 a 20 rappresenta in quanto tale causa di nullità del contratto, ma impone, a dispetto delle altre assicurazioni sulla vita, l'applicazione dei precetti dettati dal TUF, con la conseguenza che la sanzione della nullità sarà comminata nell'ipotesi in cui un contratto manchi del tutto o non rispetti i crismi dell'art. 23 TUF.
D'altra parte, le attrici non hanno contestato la documentazione offerta in giudizio dalla
Documentazione che esclude la sussistenza della causa di nullità delle polizze nei CP_10 termini espressi dalle predette.
In questa prospettiva occorre dunque procedere alla disamina della domanda risarcitoria proposta dalle attrici nei confronti dei convenuti ed , per l'asserita CP_12 CP_10 violazione dei doveri di informazione imposti dal TUF e dal Reg. Consob ratione temporis applicabile.
Deve ribadirsi che il tipo di investimento effettuato impone l'applicazione dell'art. 21 TUF e del Reg. Consob ratione temporis applicabile, quindi un obbligo di informazione presupponente che a monte vi sia stata una valutazione dell'adeguatezza ed appropriatezza del prodotto fatto sottoscrivere, parametrato al questionario di profilatura redatto e sottoscritto dall'investitore.
Orbene, analizzando la posizione del , convenuto in responsabilità, si osserva che CP_12 un siffatto obbligo gravava sullo stesso non già per applicazione della detta disciplina dettata dal TUF, bensì in forza del rapporto di fatto e contrattuale intercorso con il Gruppo. Si rammenta infatti che esso è stato assunto dapprima dalla società del gruppo Suntech
[...]
in forza del contratto di risk management, del 16/05/2014, e successivamente dal CP_18
Gruppo GSF stesso, in forza dell'ulteriore e successivo contratto, del 20/10/2015.
Infatti, dallo scambio di corrispondenza offerto in giudizio dalle attrici, in qualche modo confermato dall'ulteriore mail offerta in giudizio dalla (all. 32 comp. cost.) emerge che CP_10 anche prima della conclusione del contratto di risk management con il gruppo, il CP_12 ha fatto da tramite tra quest'ultimo (nella qualità di investitore) e la (società di CP_13 intermediazione) per la conclusione dei contratti in contestazione. Analogamente, emerge dalla corrispondenza in atti che il ruolo affidato al sia proseguito anche durante CP_12
l'esecuzione del contratto almeno sino al 2016.
In questa prospettiva il rapporto intrattenuto tra le parti può essere qualificato come mandato, tanto in relazione al momento in cui una tale funzione è stata svolta in via di fatto
(non essendo richiesta per il mandato la forma scritta a pena di nullità), quanto in relazione al momento in cui le parti ne hanno proceduto alla formalizzazione mediante la conclusione di
Pag. 15 a 20 apposito contratto, con il quale il si è obbligato, tra l'altro, all' “identificazione; CP_12 misurazione, valutazione e gestione dei rischi” (all. 1 comp. cost.).
L'espletamento di tale incarico avrebbe implicato l'impiego della diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. vieppiù in ragione dell'attività di consulente assicurativo svolta dal predetto e nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..
Invero, anche a voler prescindere dall'attività attribuita dalle attrici al in occasione CP_12 della fase di collocamento delle polizze (della quale, invero, vi sono riscontri soltanto frammentari), ciò che assume rilevanza dirimente ai fini dell'accertamento di una responsabilità risarcitoria in capo al convenuto è la condotta da questi tenuta a partire dal mese di ottobre del 2014.
In particolare, quantomeno a partire da tale data, è documentalmente provata un'interlocuzione tra il convenuto ed il dott. (CFO del Gruppo GSF) nel corso della quale, Per_3 proprio in relazione alle polizze oggetto di causa, quest'ultimo precisava espressamente che
“l'ottimo sarebbe parcheggiare […] la liquidità su dei conti correnti, così da renderla più facilmente tracciabile e agevolare la sua sostituzione con altra liquidità così detta libera […] Se poi, allo stato, l'attuale liquidità deve essere per forza investita, ti inviterei cortesemente a rispettare le limitazioni che abbiamo sull'uso di detta liquidità (acquistando quindi solo titoli di stato del governo italiano BTP, CCT o Bot)”.
Ne discende che l'investimento sottoscritto nel mese di agosto dello stesso anno era da ritenersi non in linea con le indicazioni che, quantomeno a partire dall'ottobre del 2014, il
Gruppo GSF aveva impartito al nella posizione di risk manager, tanto per l'elevato CP_12 grado di rischiosità, quanto per l'assenza di alcuna garanzia accessoria al capitale.
La violazione dei doveri gravanti sul , nella veste di consulente della società, è tanto CP_12 più evidente alla luce del successivo scambio di email del 21/11/2014, in occasione del quale lo stesso , all'evidente fine di fugare il timore di perdita dei capitali investiti, CP_12 inoltrava a al una mail, a sua volta inviatagli da (soggetto facente Per_3 Controparte_15 capo alla VY life), nella quale si rappresentava che gli investimenti oggetto di causa
“rispondono ad una logica assicurativa, per questo vengono prelevate, dai rendimenti stessi, commissioni per “acquistare una contro assicurazione” che ha lo scopo di rendere garantito il capitale”.
A tale email rispondeva il ribadendo ancora una volta la necessità di garantire la Per_3 conservazione del capitale. Di seguito si riporta il testo della e-mail: “Grazie , CP_12
l'importante è che nelle condizioni sottoscritte assicuri il mantenimento del valore Pt_18 nominale sottoscritto”.
Pag. 16 a 20 Le rassicurazioni fuorvianti, circa l'assenza di rischi connessi all'investimento venivano poi ribadite, a distanza di circa un anno, dallo stesso con la mail del 08/11/2015, a CP_12 mezzo della quale, nel rispondere ad alcune richieste di chiarimento formulate dal Per_3 rappresentava che “l'intero impianto di polizza (ed i relativi sottostanti) è stato architettato con lo scopo primario di preservare il capitale investito, con un profilo di rischio prossimo allo zero
(data la reale finalità dell'operazione)” (cfr. all. 14 alla citazione).
Ebbene, essendo pacifico che le polizze oggetto di causa non garantivano la conservazione del valore nominale (tanto da aver poi determinato una perdita di circa l'87% del capitale investito), era onere del , in veste di risk manager, rendere edotto il RI CP_12 dell'assenza di una simile garanzia sulla base delle condizioni generali di contratto o, quantomeno, astenersi dal rassicurare quest'ultimo in ordine alla sussistenza di un rischio
“prossimo allo zero”, specie ove si consideri che il prodotto in questione era pacificamente strutturato in modo tale da non offrire detta garanzia (si veda in particolare la Parte I del prospetto d'offerta prodotta dalla stessa attrice come all. 3, pag. 19).
Occorre, da ultimo, evidenziare che, in base ai principi generali dettati in tema di riparto dell'onere della prova, il era onerato della prova di aver eseguito il proprio incarico CP_12 mediante l'impiego della diligenza richiesta dal peculiare tipo di attività svolta. Prova che tuttavia non è stata offerta in giudizio ed il cui difetto non può che condurre all'accertamento della sussistenza dell'inadempimento dello stesso.
Quanto alla posizione della va precisato anzitutto che, a dispetto di quanto CP_10 sostenuto dalle attrici, non può dubitarsi del fatto che il di lei nominativo sia stato iscritto alla
Sezione E del Registro RUI di cui all'art. 33 del Reg. ISVAP n. 5 del 16/10/2006 (all. 34 comp. cost.). Ciò premesso la domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti non può trovare accoglimento, in quanto, per un verso la predetta ha offerto in giudizio documentazione, non oggetto di contestazione, dalla quale si evince che ha sottoposto al cliente la documentazione necessaria ed il questionario di profilatura. Per altro verso, emerge dalla corrispondenza in atti che anche per la composizione del portafoglio titolo e la scelta dei fondi di investimento essa si sia limitata a recepire la volontà espressa dagli investitori o comunque dal . CP_12
Né può dirsi sussistente una posizione di conflitto di interesse in capo alla stessa – come paventato dalle attrici – atteso che i rapporti di collaborazione con il (direttore della CP_15
) sono pacificamente sorti in epoca successiva alla sottoscrizione delle polizze CP_11
(all'incirca nell'anno 2017).
Pag. 17 a 20 Conclusivamente la domanda di risarcimento del danno va accolta limitatamente al
. CP_12
La condanna va disposta a beneficio di ognuna delle attrici limitatamente al delta tra quanto da ognuna di esse investito (doc. 5 allegato alla citazione) e quanto incassato in occasione della liquidazione del prodotto (cfr. doc. 53 allegato alla citazione).
Trattandosi di debito di valore, detto importo deve essere calcolata la rivalutazione monetaria, sulla base degli indici Istat, con decorrenza dalla data del 23/07/2020 che costituisce il momento in cui viene a cristallizzarsi l'ammontare del danno subito. Non spettano, al contrario, all'attrice gli ulteriori interessi sulla somma rivalutata non essendovi alcuna prova di un impiego produttivo della medesima.
Dal momento del deposito della sentenza, con la conversione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti, ex art. 1282 c.c., sulla somma complessivamente liquidata, gli ulteriori interessi al saggio legale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando in persona del dott. Stefano Iannaccone, così provvede:
I. accoglie la domanda di risarcimento del danno proposta dalle società attrici limitatamente a;
Controparte_12
II. condanna al pagamento a titolo di risarcimento del danno delle Controparte_12 seguenti somme in favore delle seguenti attrici:
a. pari ad € 54.466,18 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_1 interessi nei termini indicati in motivazione;
b. pari ad € 55.025,75 in favor della oltre rivalutazione ed Parte_2 interessi nei termini indicati in motivazione;
c. pari ad € 59.938,94 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_3 nei termini indicati in motivazione;
d. pari ad € 28.910,75 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_4 nei termini indicati in motivazione;
e. pari ad € 61.743,52 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_5 interessi nei termini indicati in motivazione;
f. pari ad € 77.733,65 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_6 nei termini indicati in motivazione;
Pag. 18 a 20 g. pari ad € 42.437,91 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei Parte_7 termini indicati in motivazione;
h. pari ad € 97.329,28 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei Parte_8 termini indicati in motivazione;
i. pari ad € 13.212,31 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei CP_1 termini indicati in motivazione;
j. pari ad € 70.818,72 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_9 interessi nei termini indicati in motivazione;
k. pari ad € 59.085,78 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_9 nei termini indicati in motivazione;
l. pari ad € 39.403,08 in favore della oltre rivalutazione ed interessi Parte_10 nei termini indicati in motivazione;
m. pari ad € 12.181,58 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_2 interessi nei termini indicati in motivazione;
n. pari ad € 11.064,46 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_3 interessi nei termini indicati in motivazione;
o. pari ad € 48.205,30 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_11 interessi nei termini indicati in motivazione;
p. pari ad € 11.687,96 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_12 interessi nei termini indicati in motivazione;
q. pari ad € 64.581,56 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_13 interessi nei termini indicati in motivazione;
r. pari ad € 11.716,04 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_14 interessi nei termini indicati in motivazione;
s. pari ad € 82.684,93 in favore della oltre rivalutazione ed Parte_12 interessi nei termini indicati in motivazione;
t. pari ad € 67.243,79 in favore della Geos oltre rivalutazione ed interessi nei Pt_7 termini indicati in motivazione;
u. pari ad € 12.174,28 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_5 interessi nei termini indicati in motivazione;
Part Parte_ v. pari ad € 32.357,19 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei termini indicati in motivazione;
w. pari ad € 47.745,11 in favore della oltre rivalutazione ed interessi nei Parte_6 termini indicati in motivazione;
Pag. 19 a 20 x. pari ad € 65.346,35 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_7 interessi nei termini indicati in motivazione;
y. pari ad € 61.248,94 in favore della oltre rivalutazione ed Controparte_8 interessi nei termini indicati in motivazione;
z. pari ad € 363.306,41 in favore della oltre Controparte_9 rivalutazione ed interessi nei termini indicati in motivazione;
III. dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti della e Controparte_11 nei confronti della;
Controparte_13
IV. condanna il a rifondere le spese del presente giudizio in favore Controparte_12 delle attrici che si liquidano complessivamente in €18.977,00 oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
V. condanna le società attrici a rifondere le spese del presente giudizio in favore della che si liquidano in €18.977,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali. CP_10
Roma, 04/12/2025
Il Giudice
Dott. Stefano Iannaccone
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