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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/11/2025, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDO VANTAGGI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo difensore in Perugia, Via G. Pennetti Pennella n. 46 RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 11.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1 UE (Cuba) il 09.11.1968, hanno contratto matrimonio il 15.3.2008 a Perugia (atto di matrimonio iscritto al nr. 49, parte I, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2008). Dal matrimonio non sono nati figli. La coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 108/2024 pubblicata il 23.1.2024 (che ha pronunciato la separazione senza ulteriori condizioni accessorie). Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio. Ha riferito che la sig.ra si è trasferita definitivamente presso altra CP_1 abitazione, lui è rimasto a vivere presso la propria casa;
di percepire una pensione di circa € 1.400,00, mentre la moglie fino a poco tempo fa gestiva il bar “Charme Cafè” sito in Ponte San Giovanni, e attualmente lavorerebbe alle dipendenze di una cooperativa o di un'azienda. Ha quindi chiesto lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio la resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Si è proceduto nell'udienza di comparizione avanti al giudice delegato all'audizione del solo ricorrente che ha dichiarato di essere pensionato e non avere da anni alcun contatto con la moglie. La causa, non essendovi attività istruttorie da svolgere, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2024 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio dal ricorrente e dalla loro condotta processuale.
3.Le spese di lite, avuto riguardo all'assenza di attività difensiva della resistente e alla natura della controversia vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.3.2008 in Perugia tra Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Controparte_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al nr. 49, parte I, anno 2008;
2. Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza;
3. Dichiara le spese di lite irripetibili.
Perugia 12.11.2025
Il Presidente est. Loredana Giglio
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est. Dott.ssa Gaia Muscato Giudice Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 497/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. RICCARDO VANTAGGI, elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo difensore in Perugia, Via G. Pennetti Pennella n. 46 RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], Controparte_1 RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
Conclusioni di parte ricorrente: come da verbale di udienza del 11.11.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. nato a [...] il [...] e , nata a Parte_1 Controparte_1 UE (Cuba) il 09.11.1968, hanno contratto matrimonio il 15.3.2008 a Perugia (atto di matrimonio iscritto al nr. 49, parte I, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2008). Dal matrimonio non sono nati figli. La coppia si è separata alle condizioni di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 108/2024 pubblicata il 23.1.2024 (che ha pronunciato la separazione senza ulteriori condizioni accessorie). Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio. Ha riferito che la sig.ra si è trasferita definitivamente presso altra CP_1 abitazione, lui è rimasto a vivere presso la propria casa;
di percepire una pensione di circa € 1.400,00, mentre la moglie fino a poco tempo fa gestiva il bar “Charme Cafè” sito in Ponte San Giovanni, e attualmente lavorerebbe alle dipendenze di una cooperativa o di un'azienda. Ha quindi chiesto lo scioglimento del matrimonio senza ulteriori condizioni.
Disposta l'instaurazione del contraddittorio la resistente non si è costituita in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia. Si è proceduto nell'udienza di comparizione avanti al giudice delegato all'audizione del solo ricorrente che ha dichiarato di essere pensionato e non avere da anni alcun contatto con la moglie. La causa, non essendovi attività istruttorie da svolgere, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio va accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo
3, comma I, numero 2), lettera b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898. La separazione è risalente al 2024 e non vi è stata ripresa della convivenza e non è intervenuta alcuna riconciliazione, come si desume dalle dichiarazioni rese in giudizio dal ricorrente e dalla loro condotta processuale.
3.Le spese di lite, avuto riguardo all'assenza di attività difensiva della resistente e alla natura della controversia vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto il 15.3.2008 in Perugia tra Parte_1 nato a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Controparte_1 iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Perugia al nr. 49, parte I, anno 2008;
2. Dispone che la Cancelleria provveda alla trasmissione in copia autentica del dispositivo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Perugia perché provveda alle trascrizioni ed annotazioni di competenza;
3. Dichiara le spese di lite irripetibili.
Perugia 12.11.2025
Il Presidente est. Loredana Giglio