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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 735/2023 V.G., vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Leo Clemente Parte_1
– ricorrente –
e rappresentato e difeso dall'Avv. Caforio Viviana e Controparte_1 dall'avv. Argese Angelo
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2023 Parte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, per Controparte_1 sentire disporre l'aumento dell'assegno di € 250,00 quale contributo al mantenimento delle figlie e (€ 125,00 cadauno), come stabilito Per_1 Per_2 dal Tribunale di Brindisi con sentenza di divorzio n. 972/2020 pubblicata in data
13.08.2020, deducendo il miglioramento delle condizioni economiche del resistente e le accresciute esigenze delle figlie. Chiedeva, inoltre, l'attribuzione degli assegni unici universali previsti per le figlie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 13.07.2023 si costituiva il quale si Controparte_1 opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente. Chiedeva, altresì, di assumere le opportune determinazioni in merito alla collocazione delle figlie e di attribuire ai genitori il diritto a percepire gli assegni unici universali in egual misura, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con la memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata il 28.07.2023, la ricorrente formulava l'ulteriore domanda di rimodulazione dei tempi di frequentazioni delle figlie con il padre e chiedeva di condannare il resistente a versare in suo favore il 50% degli assegni familiari e degli assegni unici universali percepiti da dicembre 2016 a ottobre 2022.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 25.6.2024 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Con decreto del 16.9.2024, ritenuto necessario effettuare indagini sui redditi rinvenienti al dall'attività di commercio auto e moto svolta sotta la CP_1 ditta di impresa individuale MMAuto, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di avere contezza della reale situazione economica del resistente.
All'udienza del 06.02.2025 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., quindi, all'udienza del 23.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
***
Ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici purché sopravvengano giustificati motivi.
I giustificati motivi, la cui sopravvenienza giustifica la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 14093/2009;
Cass. N. 28436/2017).
In particolare, rispetto agli aspetti economici, secondo l'orientamento della
Suprema Corte formatasi sull'art. 9 l. n. 898/1970 e sull'art.710 c.p.c, ma applicabile alla nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, nel procedimento di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto, nonché ad adeguare l'importo dell'assegno alla nuova situazione patrimoniale” (Cass., sez. VI, n. 14142/2014). Venendo al caso concreto, la ricorrente, a sostegno della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie e , ha esposto Per_1 Per_2 che l'importo di complessivi € 250,00 al mese per il mantenimento delle due figlie (€ 125,00 ciascuna) era stato stabilito in sede di separazione tenuto conto dello stato di disoccupazione del resistente e che era stato poi confermato in sede di divorzio stante la condizione lavorativa ancora precaria del La CP_1 ricorrente ha allegato, quali motivi sopravvenuti a giustificazione del chiesto aumento, la riconsegna al resistente della casa coniugale assegnatale in sede di divorzio, nonché il miglioramento della complessiva condizione economica del il quale, già dipendente presso la Gea Power s.r.l., nell'anno 2021 CP_1 aveva avviato l'impresa individuale MMAuto avente ad oggetto il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, in particolare auto, moto, ecc.
Quanto alla prima circostanza, si osserva che il rilascio della ex casa coniugale in favore del era stato già previsto in sede di divorzio senza che ad CP_1 esso si accompagnasse la contestuale previsione di un aumento dell'assegno di mantenimento per effetto della sua restituzione.
Quanto alla complessiva condizione economica del resistente, invece, va rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti emerge come lo stesso abbia dichiarato nel 2020 (relativa all'anno 2019) redditi complessivi di € 16.688 e nel
2021 (relativa al 2020) redditi pari ad € 16.471,00.
Negli anni seguenti, e quindi in epoca successiva alla sentenza di divorzio, i redditi hanno registrato un costante aumento: nel 2022 (relativa all'anno 2021) il resistente ha dichiarato redditi pari ad € 19.957,00 e nel 2023 (relativa all'anno
2022) € 23.163,00.
Sulla scorta della documentazione contabile in atti, è evidente che, successivamente al divorzio, vi è stato un graduale incremento delle entrate reddituali, nonché la stabilizzazione del rapporto di lavoro, dal momento che, successivamente alla sottoscrizione delle condizioni di divorzio, il è CP_1 stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
Non sono invece emersi guadagni significativi, ma neppure perdite in bilancio, derivanti dall'attività svolta sotto la ditta individuale MMAuto che produce ricavi che si equivalgono ai costi.
Deve poi evidenziarsi l'incremento patrimoniale che il resistente ha ricevuto per effetto dell'acquisto, per successione ereditaria di di diritti di Persona_3 comproprietà sull'immobile di via De Virgilis, di via Roma e di quello in c.da
Fieu. Presso quest'ultimo cespite, peraltro, il ha previsto la sede legale CP_1 della MMAuto ed ha stabilito la propria dimora abituale, cosicchè può fondatamente ritenersi che ne abbia il godimento.
Tenuto conto del sensibile miglioramento della situazione economico- patrimoniale del nonché delle accresciute esigenze delle figlie CP_1 ed (rispettivamente, di anni 19 e di anni 16) appare congruo Per_1 Per_2 aumentare l'assegno di mantenimento dallo stesso dovuto in complessivi €
400,00 (€ 200,00 ciascuno), con decorrenza dalla domanda (aprile 2023) e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla domanda attrice di rimodulazione dei tempi di frequentazione delle figlie con il padre, in disparte la valutazione in ordine all'ammissibilità della stessa (trattandosi di domanda avanzata per la prima volta con la memoria depositata il 28.7.2023), va preso atto della rinuncia da parte della ricorrente.
Quanto all'assegno unico universale per le figlie va ricordato che, in accordo con quanto previsto dall'art. 1, lett. f), della legge delega n. 46/2021, nonché dagli artt. l'art. 2, comma 2, e ss. del d.lgs. n. 230/2021, il principio regolatore generale è che l'assegno unico universale spetti in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Non si ravvisano, nel caso di specie, ragioni peculiari che giustificano una deroga al principio suesposto e, pertanto, va disposto che il predetto assegno venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Infine, con riguardo alla richiesta formulata da parte ricorrente di riconoscimento del 50% degli assegni familiari percepiti dal resistente a far data dal dicembre
2016 e sino ad ottobre 2022, la domanda è tardiva ed anche inammissibile in questa sede, dovendo essere proposta secondo le norme che disciplinano il rito ordinario di cognizione.
Spese di lite interamente compensate in considerazione della soccombenza reciproca e in ragione della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27.03.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
- a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili n. 972/2020, pubblicata in data 13.08.2020, pone a carico di un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € Controparte_1
400,00 (€ 200,00 ciascuno), con decorrenza da aprile 2023 e con rivalutazione annua secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico universale per le figlie venga percepito dai genitori nella misura del 50%;
- dichiara inammissibile la domanda della di riconoscimento del Parte_1
50% degli assegni familiari percepiti dal resistente a far data dal dicembre 2016
e sino ad ottobre 2022.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Brindisi il 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro
SEZIONE UNICA CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Del Mastro – Presidente est.
Dott. Vladimiro Gloria – Giudice
Dott.ssa Roberta Marra – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 735/2023 V.G., vertente tra:
rappresentata e difesa dall'Avv. Leo Clemente Parte_1
– ricorrente –
e rappresentato e difeso dall'Avv. Caforio Viviana e Controparte_1 dall'avv. Argese Angelo
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
Con l'intervento del PM mediante apposizione del visto
All'udienza del 23.09.2025 la causa è stata riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2023 Parte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, per Controparte_1 sentire disporre l'aumento dell'assegno di € 250,00 quale contributo al mantenimento delle figlie e (€ 125,00 cadauno), come stabilito Per_1 Per_2 dal Tribunale di Brindisi con sentenza di divorzio n. 972/2020 pubblicata in data
13.08.2020, deducendo il miglioramento delle condizioni economiche del resistente e le accresciute esigenze delle figlie. Chiedeva, inoltre, l'attribuzione degli assegni unici universali previsti per le figlie, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa del 13.07.2023 si costituiva il quale si Controparte_1 opponeva alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento previsto in favore delle figlie e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata dalla ricorrente. Chiedeva, altresì, di assumere le opportune determinazioni in merito alla collocazione delle figlie e di attribuire ai genitori il diritto a percepire gli assegni unici universali in egual misura, con vittoria di spese e competenze di lite.
Con la memoria integrativa ex art. 473 bis.17 c.p.c., depositata il 28.07.2023, la ricorrente formulava l'ulteriore domanda di rimodulazione dei tempi di frequentazioni delle figlie con il padre e chiedeva di condannare il resistente a versare in suo favore il 50% degli assegni familiari e degli assegni unici universali percepiti da dicembre 2016 a ottobre 2022.
Espletata l'istruttoria orale, all'udienza del 25.6.2024 la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Con decreto del 16.9.2024, ritenuto necessario effettuare indagini sui redditi rinvenienti al dall'attività di commercio auto e moto svolta sotta la CP_1 ditta di impresa individuale MMAuto, la causa veniva rimessa sul ruolo al fine di avere contezza della reale situazione economica del resistente.
All'udienza del 06.02.2025 venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c., quindi, all'udienza del 23.09.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
***
Ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c. le parti possono chiedere in ogni tempo la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici purché sopravvengano giustificati motivi.
I giustificati motivi, la cui sopravvenienza giustifica la modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati (cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, n. 14093/2009;
Cass. N. 28436/2017).
In particolare, rispetto agli aspetti economici, secondo l'orientamento della
Suprema Corte formatasi sull'art. 9 l. n. 898/1970 e sull'art.710 c.p.c, ma applicabile alla nuova disciplina introdotta dalla riforma Cartabia, nel procedimento di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell'entità dell'assegno, ma deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto, nonché ad adeguare l'importo dell'assegno alla nuova situazione patrimoniale” (Cass., sez. VI, n. 14142/2014). Venendo al caso concreto, la ricorrente, a sostegno della domanda di aumento dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie e , ha esposto Per_1 Per_2 che l'importo di complessivi € 250,00 al mese per il mantenimento delle due figlie (€ 125,00 ciascuna) era stato stabilito in sede di separazione tenuto conto dello stato di disoccupazione del resistente e che era stato poi confermato in sede di divorzio stante la condizione lavorativa ancora precaria del La CP_1 ricorrente ha allegato, quali motivi sopravvenuti a giustificazione del chiesto aumento, la riconsegna al resistente della casa coniugale assegnatale in sede di divorzio, nonché il miglioramento della complessiva condizione economica del il quale, già dipendente presso la Gea Power s.r.l., nell'anno 2021 CP_1 aveva avviato l'impresa individuale MMAuto avente ad oggetto il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, in particolare auto, moto, ecc.
Quanto alla prima circostanza, si osserva che il rilascio della ex casa coniugale in favore del era stato già previsto in sede di divorzio senza che ad CP_1 esso si accompagnasse la contestuale previsione di un aumento dell'assegno di mantenimento per effetto della sua restituzione.
Quanto alla complessiva condizione economica del resistente, invece, va rilevato che dalle dichiarazioni dei redditi depositate in atti emerge come lo stesso abbia dichiarato nel 2020 (relativa all'anno 2019) redditi complessivi di € 16.688 e nel
2021 (relativa al 2020) redditi pari ad € 16.471,00.
Negli anni seguenti, e quindi in epoca successiva alla sentenza di divorzio, i redditi hanno registrato un costante aumento: nel 2022 (relativa all'anno 2021) il resistente ha dichiarato redditi pari ad € 19.957,00 e nel 2023 (relativa all'anno
2022) € 23.163,00.
Sulla scorta della documentazione contabile in atti, è evidente che, successivamente al divorzio, vi è stato un graduale incremento delle entrate reddituali, nonché la stabilizzazione del rapporto di lavoro, dal momento che, successivamente alla sottoscrizione delle condizioni di divorzio, il è CP_1 stato assunto con contratto a tempo indeterminato.
Non sono invece emersi guadagni significativi, ma neppure perdite in bilancio, derivanti dall'attività svolta sotto la ditta individuale MMAuto che produce ricavi che si equivalgono ai costi.
Deve poi evidenziarsi l'incremento patrimoniale che il resistente ha ricevuto per effetto dell'acquisto, per successione ereditaria di di diritti di Persona_3 comproprietà sull'immobile di via De Virgilis, di via Roma e di quello in c.da
Fieu. Presso quest'ultimo cespite, peraltro, il ha previsto la sede legale CP_1 della MMAuto ed ha stabilito la propria dimora abituale, cosicchè può fondatamente ritenersi che ne abbia il godimento.
Tenuto conto del sensibile miglioramento della situazione economico- patrimoniale del nonché delle accresciute esigenze delle figlie CP_1 ed (rispettivamente, di anni 19 e di anni 16) appare congruo Per_1 Per_2 aumentare l'assegno di mantenimento dallo stesso dovuto in complessivi €
400,00 (€ 200,00 ciascuno), con decorrenza dalla domanda (aprile 2023) e con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto alla domanda attrice di rimodulazione dei tempi di frequentazione delle figlie con il padre, in disparte la valutazione in ordine all'ammissibilità della stessa (trattandosi di domanda avanzata per la prima volta con la memoria depositata il 28.7.2023), va preso atto della rinuncia da parte della ricorrente.
Quanto all'assegno unico universale per le figlie va ricordato che, in accordo con quanto previsto dall'art. 1, lett. f), della legge delega n. 46/2021, nonché dagli artt. l'art. 2, comma 2, e ss. del d.lgs. n. 230/2021, il principio regolatore generale è che l'assegno unico universale spetti in pari misura a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Non si ravvisano, nel caso di specie, ragioni peculiari che giustificano una deroga al principio suesposto e, pertanto, va disposto che il predetto assegno venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Infine, con riguardo alla richiesta formulata da parte ricorrente di riconoscimento del 50% degli assegni familiari percepiti dal resistente a far data dal dicembre
2016 e sino ad ottobre 2022, la domanda è tardiva ed anche inammissibile in questa sede, dovendo essere proposta secondo le norme che disciplinano il rito ordinario di cognizione.
Spese di lite interamente compensate in considerazione della soccombenza reciproca e in ragione della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
27.03.2023 da nei confronti di Parte_1 CP_1 così provvede:
[...]
- a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili n. 972/2020, pubblicata in data 13.08.2020, pone a carico di un assegno di mantenimento per le figlie di complessivi € Controparte_1
400,00 (€ 200,00 ciascuno), con decorrenza da aprile 2023 e con rivalutazione annua secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- dispone che l'assegno unico universale per le figlie venga percepito dai genitori nella misura del 50%;
- dichiara inammissibile la domanda della di riconoscimento del Parte_1
50% degli assegni familiari percepiti dal resistente a far data dal dicembre 2016
e sino ad ottobre 2022.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Brindisi il 13.11.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Gabriella Del Mastro