CASS
Sentenza 16 dicembre 2022
Sentenza 16 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2022, n. 47673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47673 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova;
nei confronti di: GL ZI, nato a [...] il [...]; NI CA, nato a [...] il [...]; PO AU, nato a [...] il [...]; DA ND, nato a [...] il [...]; AL EL, nato in [...] il [...]; OT NO, nato a [...] il [...]; IES Italiana Energia e Servizi Spa, in persona del suo legale rappresentante;
avverso le ordinanze del Gup del Tribunale di Mantova rese nel procedimento n. 3584/2020 RegGip del 16 giugno 2021; letti gli atti di causa, le ordinanze impugnate e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ND GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 47673 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 08/07/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 16 giugno 2021 il Gup del Tribunale di Mantova, contestualmente alla dichiarazione di nullità per omessa traduzione dell'avviso di conclusione dele indagini preliminari e degli atti a questo successivi in un idioma comprensibile ad alcuni degli imputati, essendo costoro, unitamente a quanti indicati in epigrafe, indagati in relazione a delle ipotesi di reato in materia di gestione dei rifiuti, aveva provveduto alla restituzione degli atti al Pm - non disponendo la separazione delle relative posizioni - anche per gli imputati MI, BO, ON, OL, LA e OT, nonché nei confronti della IES Spa, affinchè questi provvedesse a rinnovare, emendato il vizio, la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il locale Pubblico ministero, deducendo la abnormità del provvedimento in tal modo assunto ed articolando le sue censure sulla base di un unico motivo di impugnazione. In particolare, il ricorrente, avendo invocato la erronea applicazione della legge, ha osservato che doveva considerarsi affetto da abnormità - in quanto dava corso ad una regressione del procedimento - il provvedimento di restituzione degli atti al Pm dopo l'avvenuto esercizio della azione penale e senza l'assunzione di provvedimenti di sorta nei confronti di soggetti già rinviati a giudizio. In tal modo, ha osservato il ricorrente Pm, l'esercizio della azione penale era stato sospeso ovvero interrotto al di fuori dei casi espressamente previsti ed in contrasto col principio logico di divieto di ripetizione di atti già validamente compiuti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Giova premettere alla diretta trattazione del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova qualche breve notazione, pur consapevole questo Collegio della solidità degli orientamenti giurisprudenziali già formatisi in argomento, di carattere generale in merito al concetto di atto abnorme ed alla sua ricorribilità di fronte a questa Corte. Come è infatti noto la qualificazione di un atto processuale come abnorme è funzionale alla possibilità di procedere alla impugnazione, 2 esclusivamente di fronte a questa Corte di cassazione (cfr. infatti, ancora: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 luglio 1982, n. 1068) di taluni atti, ed in ipotesi alla rimozione degli stessi e dei loro eventuali effetti, svincolando le parti dalle strettoie imposte dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che, nella multiforme realtà dei casi pratici, potrebbero rivelarsi soffocanti laddove non contemplassero determinati atti che, proprio per la loro imprevedibile eterogeneità rispetto agli ordinari modelli provvedimentali, rischierebbero di rimanere senza uno strumento impugnatorio idoneo a contrastarne le conseguenze (sulla nozione decisamente residuale di "atto abnorme" si veda già, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 febbraio 1986, n. 3215). Come è, altresì, ben noto il concetto di atto abnorme è suscettibile di essere declinato in due principali guise;
la pratica giudiziaria ha, infatti, individuato una nozione di abnormità funzionale ed una di abnormità strutturale;
premessa la valenza meramente descrittiva e tassonomica di tale distinzione, posto che sia all'una che all'altra declinazione del comune concetto di abnormità viene, dal punto di vista pratico, applicata la medesima disciplina, si ribadisce, in ossequio appunto, al consolidato criterio distintivo, che si ha abnormità strutturale allorchè l'atto in questione si presenti, data la sua singolarità contenutistica, del tutto eterodosso rispetto all'ordinario contenuto degli atti processuali (la casistica in materia, ragionevolmente - ed auspicabilmente - non molto ricca, ha ad esempio offerto la fattispecie del Presidente della Corte di assise di appello che nell'esercizio di una funzione monocratica non prevista dall'ordinamento processuale, abbia, motu proprio, dichiarato la inammissibilità della impugnazione presentata dal locale Pm avverso una sentenza di assoluzione pronunziata dal giudice di primo grado: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 gennaio 2007, n. 113), mentre la abnormità funzionale ricorre allorchè l'atto, per le sue caratteristiche determina una incoercibile stasi del procedimento penale che, a causa degli effetti dell'atto in questione, non sarebbe in grado di essere validamente proseguito (anche in questo caso si segnala, ad esempio, l'ipotesi in cui, presentato tempestivamente per la celebrazione del processo con il "rito direttissimo" il soggetto che sia stato in precedenza sottoposto ad un arresto in flagranza regolarmente convalidato, il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al Pm sulla base dell'erroneo presupposto che non possa essere adottato il rito speciale in quanto non era stata applicata alcuna misura cautelare successivamente alla convalida dell'arresto: Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 gennaio 2017, n. 569). 3 Ribaditi i termini della descritta summa divisi°, si osserva che nella presente fattispecie - in cui, è bene chiarire, non è in discussione la legittimità o meno dei provvedimenti impugnati ma esclusivamente la loro "abnormità" (unica condizione che, in ogni caso ne consentirebbe la impugnazione, non essendo, per altra via, gli atti adottati dal Gup di Mantova suscettibili di altro mezzo di impugnazione) - non si è di fronte ad alcuna delle due possibili declinazioni della abnormità processuale. Non certamente alla ipotesi di abnormità strutturale, posto che la verifica sulla regolarità dell'avviso di chiusura delle indagini rientra nelle prerogative del Gup ed essendo correttamente attribuita alla competenza di tale organo giurisdizionale la decisione, una volta ritenuta la esistenza di una ipotesi di nullità nell'atto in questione, di dichiarane, appunto, il vizio e disporre la regressione del giudizio sino alla fase processuale immediatamente anteriore alla adozione dell'atto viziato. Ma neppure ad una ipotesi di abnormità funzionale non derivando dalla adozione del provvedimento emesso dal Gup virgiliano alcuna irredimibile stasi del procedimento in corso;
come, infatti, questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, non è abnorme l'ordinanza con la quale il Gup, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato all'imputato allogotta che abbia eletto domicilio presso il proprio difensore fiduciario, ne abbia dichiarato la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi ed abbia disposto la restituzione degli atti al Pm, trattandosi di provvedimento che, pur determinando una regressione del processo e essendo basato su di un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna irrimediabile stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 17 gennaio 2022, n. 1855; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 gennaio 2017, n. 1399). Venendo ad esaminare, a questo punto, l'aspetto caratterizzante la presente vicenda - cioè il fatto che il Gup, nell'accogliere l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti conseguenti in quanto non tradotti nella copia notificata a ciascuno di essi in un idioma conosciuto agli imputati alloglotti, ha disposto la integrale restituzione degli atti al Pm, cioè anche in relazione alla posizione riguardante gli imputati parlanti la lingua italiana, si osserva che neppure in relazione a tale profilo il ricorso è fondato. 4 Deve, in primo luogo osservarsi che, in realtà, con la ordinanza resa in risposta alle eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini il Gup, per come si legge chiaramente nella parte finale della prima, in ordine di tempo, delle due ordinanze pronunziate dal Gup di Mantova in data 16 giugno 2021, ha inteso dichiarare la nullità dei soli atti notificati agli imputati alloglotti in assenza di traduzione in un idioma a loro noto, ma non anche degli analoghi atti portati a conoscenza degli imputati per i quali non si è posto il problema della conoscenza della lingua italiana;
per costoro è stata solamente prevista la restituzione degli atti al Pm in ragione della ritenuta necessarietà del simultaneus processus ai fini dell'accertamento della verità. Fatta questa precisazione si osserva che nessun rilievo ha, infine, la circostanza che il giudice, si ribadisce, evidentemente ritenendo indispensabile la celebrazione del simultaneus processus, non abbia inteso procedere immediatamente nei confronti degli altri imputati, per i quali non vi era la esigenza di traduzione degli atti e di rinnovazione della loro notificazione, avendo espressamente il Gup, facendo uso della discrezionalità che nella materia gli è attribuita, rilevata la assoluta necessarietà di un unitario accertamento dei fatti. Nei confronti degli imputati ora in questione deve, pertanto, ritenersi che non debba essere disposta la rinnovazione in senso stretto dell'avviso di celebrazione della udienza preliminare, adempimento cui dovrà sovrintendere - una volta emendato il vizio che colpisce gli atti dichiarati nulli con la citata ordinanza del 16 giugno 2021 - come di regola, cfr. art. 419, comma 1, cod. proc. pen., il Gup dovendo provvedersi semplicemente alla rinnovazione della notificazione di tale avviso, il che si rende necessario onde consentire, appunto, la celebrazione della contestuale udienza preliminare nei confronti di tutti gli imputati funzionalmente alla eventuale successiva celebrazione di un unico processo a carico di tutti costoro. In conclusione, il ricorso del Pm deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2022 Il Consigliere estensore
nei confronti di: GL ZI, nato a [...] il [...]; NI CA, nato a [...] il [...]; PO AU, nato a [...] il [...]; DA ND, nato a [...] il [...]; AL EL, nato in [...] il [...]; OT NO, nato a [...] il [...]; IES Italiana Energia e Servizi Spa, in persona del suo legale rappresentante;
avverso le ordinanze del Gup del Tribunale di Mantova rese nel procedimento n. 3584/2020 RegGip del 16 giugno 2021; letti gli atti di causa, le ordinanze impugnate e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ND GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Domenico SECCIA, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 47673 Anno 2022 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 08/07/2022 RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 16 giugno 2021 il Gup del Tribunale di Mantova, contestualmente alla dichiarazione di nullità per omessa traduzione dell'avviso di conclusione dele indagini preliminari e degli atti a questo successivi in un idioma comprensibile ad alcuni degli imputati, essendo costoro, unitamente a quanti indicati in epigrafe, indagati in relazione a delle ipotesi di reato in materia di gestione dei rifiuti, aveva provveduto alla restituzione degli atti al Pm - non disponendo la separazione delle relative posizioni - anche per gli imputati MI, BO, ON, OL, LA e OT, nonché nei confronti della IES Spa, affinchè questi provvedesse a rinnovare, emendato il vizio, la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il locale Pubblico ministero, deducendo la abnormità del provvedimento in tal modo assunto ed articolando le sue censure sulla base di un unico motivo di impugnazione. In particolare, il ricorrente, avendo invocato la erronea applicazione della legge, ha osservato che doveva considerarsi affetto da abnormità - in quanto dava corso ad una regressione del procedimento - il provvedimento di restituzione degli atti al Pm dopo l'avvenuto esercizio della azione penale e senza l'assunzione di provvedimenti di sorta nei confronti di soggetti già rinviati a giudizio. In tal modo, ha osservato il ricorrente Pm, l'esercizio della azione penale era stato sospeso ovvero interrotto al di fuori dei casi espressamente previsti ed in contrasto col principio logico di divieto di ripetizione di atti già validamente compiuti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. Giova premettere alla diretta trattazione del ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova qualche breve notazione, pur consapevole questo Collegio della solidità degli orientamenti giurisprudenziali già formatisi in argomento, di carattere generale in merito al concetto di atto abnorme ed alla sua ricorribilità di fronte a questa Corte. Come è infatti noto la qualificazione di un atto processuale come abnorme è funzionale alla possibilità di procedere alla impugnazione, 2 esclusivamente di fronte a questa Corte di cassazione (cfr. infatti, ancora: Corte di cassazione, Sezione I penale, 5 luglio 1982, n. 1068) di taluni atti, ed in ipotesi alla rimozione degli stessi e dei loro eventuali effetti, svincolando le parti dalle strettoie imposte dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione che, nella multiforme realtà dei casi pratici, potrebbero rivelarsi soffocanti laddove non contemplassero determinati atti che, proprio per la loro imprevedibile eterogeneità rispetto agli ordinari modelli provvedimentali, rischierebbero di rimanere senza uno strumento impugnatorio idoneo a contrastarne le conseguenze (sulla nozione decisamente residuale di "atto abnorme" si veda già, fra le altre: Corte di cassazione, Sezione I penale, 4 febbraio 1986, n. 3215). Come è, altresì, ben noto il concetto di atto abnorme è suscettibile di essere declinato in due principali guise;
la pratica giudiziaria ha, infatti, individuato una nozione di abnormità funzionale ed una di abnormità strutturale;
premessa la valenza meramente descrittiva e tassonomica di tale distinzione, posto che sia all'una che all'altra declinazione del comune concetto di abnormità viene, dal punto di vista pratico, applicata la medesima disciplina, si ribadisce, in ossequio appunto, al consolidato criterio distintivo, che si ha abnormità strutturale allorchè l'atto in questione si presenti, data la sua singolarità contenutistica, del tutto eterodosso rispetto all'ordinario contenuto degli atti processuali (la casistica in materia, ragionevolmente - ed auspicabilmente - non molto ricca, ha ad esempio offerto la fattispecie del Presidente della Corte di assise di appello che nell'esercizio di una funzione monocratica non prevista dall'ordinamento processuale, abbia, motu proprio, dichiarato la inammissibilità della impugnazione presentata dal locale Pm avverso una sentenza di assoluzione pronunziata dal giudice di primo grado: Corte di cassazione, Sezione I penale, 8 gennaio 2007, n. 113), mentre la abnormità funzionale ricorre allorchè l'atto, per le sue caratteristiche determina una incoercibile stasi del procedimento penale che, a causa degli effetti dell'atto in questione, non sarebbe in grado di essere validamente proseguito (anche in questo caso si segnala, ad esempio, l'ipotesi in cui, presentato tempestivamente per la celebrazione del processo con il "rito direttissimo" il soggetto che sia stato in precedenza sottoposto ad un arresto in flagranza regolarmente convalidato, il giudice del dibattimento disponga la restituzione degli atti al Pm sulla base dell'erroneo presupposto che non possa essere adottato il rito speciale in quanto non era stata applicata alcuna misura cautelare successivamente alla convalida dell'arresto: Corte di cassazione, Sezione V penale, 5 gennaio 2017, n. 569). 3 Ribaditi i termini della descritta summa divisi°, si osserva che nella presente fattispecie - in cui, è bene chiarire, non è in discussione la legittimità o meno dei provvedimenti impugnati ma esclusivamente la loro "abnormità" (unica condizione che, in ogni caso ne consentirebbe la impugnazione, non essendo, per altra via, gli atti adottati dal Gup di Mantova suscettibili di altro mezzo di impugnazione) - non si è di fronte ad alcuna delle due possibili declinazioni della abnormità processuale. Non certamente alla ipotesi di abnormità strutturale, posto che la verifica sulla regolarità dell'avviso di chiusura delle indagini rientra nelle prerogative del Gup ed essendo correttamente attribuita alla competenza di tale organo giurisdizionale la decisione, una volta ritenuta la esistenza di una ipotesi di nullità nell'atto in questione, di dichiarane, appunto, il vizio e disporre la regressione del giudizio sino alla fase processuale immediatamente anteriore alla adozione dell'atto viziato. Ma neppure ad una ipotesi di abnormità funzionale non derivando dalla adozione del provvedimento emesso dal Gup virgiliano alcuna irredimibile stasi del procedimento in corso;
come, infatti, questa Corte ha recentemente avuto modo di affermare, in una fattispecie sostanzialmente sovrapponibile alla presente, non è abnorme l'ordinanza con la quale il Gup, rilevata la mancata traduzione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. notificato all'imputato allogotta che abbia eletto domicilio presso il proprio difensore fiduciario, ne abbia dichiarato la nullità, unitamente agli atti ad esso successivi ed abbia disposto la restituzione degli atti al Pm, trattandosi di provvedimento che, pur determinando una regressione del processo e essendo basato su di un giudizio errato, rientra nell'ambito dei poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna irrimediabile stasi processuale, essendo sempre possibile per la pubblica accusa rinnovare l'atto (Corte di cassazione, Sezione V penale, 17 gennaio 2022, n. 1855; nello stesso senso anche: Corte di cassazione, Sezione V penale, 12 gennaio 2017, n. 1399). Venendo ad esaminare, a questo punto, l'aspetto caratterizzante la presente vicenda - cioè il fatto che il Gup, nell'accogliere l'eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e degli atti conseguenti in quanto non tradotti nella copia notificata a ciascuno di essi in un idioma conosciuto agli imputati alloglotti, ha disposto la integrale restituzione degli atti al Pm, cioè anche in relazione alla posizione riguardante gli imputati parlanti la lingua italiana, si osserva che neppure in relazione a tale profilo il ricorso è fondato. 4 Deve, in primo luogo osservarsi che, in realtà, con la ordinanza resa in risposta alle eccezione di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini il Gup, per come si legge chiaramente nella parte finale della prima, in ordine di tempo, delle due ordinanze pronunziate dal Gup di Mantova in data 16 giugno 2021, ha inteso dichiarare la nullità dei soli atti notificati agli imputati alloglotti in assenza di traduzione in un idioma a loro noto, ma non anche degli analoghi atti portati a conoscenza degli imputati per i quali non si è posto il problema della conoscenza della lingua italiana;
per costoro è stata solamente prevista la restituzione degli atti al Pm in ragione della ritenuta necessarietà del simultaneus processus ai fini dell'accertamento della verità. Fatta questa precisazione si osserva che nessun rilievo ha, infine, la circostanza che il giudice, si ribadisce, evidentemente ritenendo indispensabile la celebrazione del simultaneus processus, non abbia inteso procedere immediatamente nei confronti degli altri imputati, per i quali non vi era la esigenza di traduzione degli atti e di rinnovazione della loro notificazione, avendo espressamente il Gup, facendo uso della discrezionalità che nella materia gli è attribuita, rilevata la assoluta necessarietà di un unitario accertamento dei fatti. Nei confronti degli imputati ora in questione deve, pertanto, ritenersi che non debba essere disposta la rinnovazione in senso stretto dell'avviso di celebrazione della udienza preliminare, adempimento cui dovrà sovrintendere - una volta emendato il vizio che colpisce gli atti dichiarati nulli con la citata ordinanza del 16 giugno 2021 - come di regola, cfr. art. 419, comma 1, cod. proc. pen., il Gup dovendo provvedersi semplicemente alla rinnovazione della notificazione di tale avviso, il che si rende necessario onde consentire, appunto, la celebrazione della contestuale udienza preliminare nei confronti di tutti gli imputati funzionalmente alla eventuale successiva celebrazione di un unico processo a carico di tutti costoro. In conclusione, il ricorso del Pm deve essere dichiarato inammissibile.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 8 luglio 2022 Il Consigliere estensore