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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 12843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12843 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41932/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.11.2025, depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 41932/2024 promossa da
(Avv. Stefano Tacchino) Parte_1
ATTORE contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Michel
[...]
AR e CA LU)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati FATTO E DIRITTO Il ricorrente, , deduce di essere titolare, dal 1 luglio 2018, di prestazione di Parte_1 vecchiaia anticipata erogatagli dalla Controparte_2
In virtù di due delibere della (la n. 3/2013 e
[...] CP_1 la n. 10/2017) e in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento della stessa, il CP_1 ricorrente si è visto trattenere, sui ratei della prestazione pensionistica ricevuti dal luglio 2018 a dicembre 2023, la somma complessiva di € 605,93 a titolo di contributo di solidarietà. Il ricorrente ha variamente sostenuto ed argomentato l'infondatezza e l'illegittimità di detto prelievo, chiedendo – previo accertamento dell'eccepito illegittimità del prelievo- pagina 1 di 3 la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente CP_1 percepito. La si è costituita sollevando alcune preliminari eccezioni e contestando comunque CP_1 la fondatezza della pretesa restitutoria di . Pt_1
Alla scadenza del termine di cui all'articolo 127 ter c.p.c. e previa lettura delle note scritte sostitutive depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza. All'esito del giudizio, la domanda di parte ricorrente risulta fondata. Innanzi tutto vanno disattese le preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta. CP_1
Trattandosi di domanda di un pensionato volta alla restituzione di un prelievo sulla pensione, ritenuto illegittimo, non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c, perché in tal caso non è in contestazione la prestazione (già in godimento) ma vi è solo la pretesa di accertare che essa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà. Quanto alla prescrizione, nella specifica materia la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, con orientamento costante, che in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. sez. un.
8.9.2015 n. 17742, nonché da ultimo Cass. 25.11.2021, n. 36618 e Cass. 23.12.2021, n. 41320). Nel merito, la questione oggetto del giudizio è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente e con un orientamento più che consolidato (e proprio come detto in tema di contributo di solidarietà imposto dalla
, ha statuito che in materia di trattamento previdenziale gli enti previdenziali CP_2 privatizzati (e quindi anche la non possono adottare - sia pure in funzione CP_2 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Esula pertanto dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore (così, da ultimo, Cass. 24651/2024). Poiché non vi è ragione alcuna di disattendere detto consolidato orientamento, che ha preso in esame i mutamenti normativi succedutisi nel tempo, la domanda del ricorrente pagina 2 di 3 deve essere accolta, dovendosi ritenere illegittime le trattenute operate dalla a CP_1 titolo di contributo di solidarietà. Il ricorso va conseguentemente accolto, con la condanna della convenuta alla CP_1 restituzione in favore del della complessiva somma di € 605,93, oltre interessi Pt_2 legali dalla data di ciascun prelievo e fino al saldo (sulla decorrenza degli interessi legali dalla data di ciascun prelievo, cfr. Cass. 24.6.2019, n. 16813). La peculiarità della vicenda sottesa e l'esiguità della somma impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: dichiara illegittime le trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate dalla Controparte_1 sulla prestazione di vecchiaia anticipata di cui è titolare
[...] Per_1
e condanna la stessa a restituire ad ,
[...] CP_1 Persona_1 relativamente al periodo da luglio 2018 a dicembre 2023, la somma di € 605,93, oltre interessi legali da ogni prelievo al saldo;
compensa le spese. Roma, 11.12.2025.
Il giudice P. Farina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice, Paola Farina, all'esito della lettura delle note scritte sostitutive dell'udienza del 12.11.2025, depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 41932/2024 promossa da
(Avv. Stefano Tacchino) Parte_1
ATTORE contro Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore (Avv.ti Michel
[...]
AR e CA LU)
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come dai rispettivi atti introduttivi, da intendersi per quella parte qui integralmente richiamati FATTO E DIRITTO Il ricorrente, , deduce di essere titolare, dal 1 luglio 2018, di prestazione di Parte_1 vecchiaia anticipata erogatagli dalla Controparte_2
In virtù di due delibere della (la n. 3/2013 e
[...] CP_1 la n. 10/2017) e in esecuzione dell'art. 22 del Regolamento della stessa, il CP_1 ricorrente si è visto trattenere, sui ratei della prestazione pensionistica ricevuti dal luglio 2018 a dicembre 2023, la somma complessiva di € 605,93 a titolo di contributo di solidarietà. Il ricorrente ha variamente sostenuto ed argomentato l'infondatezza e l'illegittimità di detto prelievo, chiedendo – previo accertamento dell'eccepito illegittimità del prelievo- pagina 1 di 3 la condanna della convenuta alla restituzione dell'importo indebitamente CP_1 percepito. La si è costituita sollevando alcune preliminari eccezioni e contestando comunque CP_1 la fondatezza della pretesa restitutoria di . Pt_1
Alla scadenza del termine di cui all'articolo 127 ter c.p.c. e previa lettura delle note scritte sostitutive depositate in sostituzione dell'udienza del 12.11.2025, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza. All'esito del giudizio, la domanda di parte ricorrente risulta fondata. Innanzi tutto vanno disattese le preliminari eccezioni sollevate dalla convenuta. CP_1
Trattandosi di domanda di un pensionato volta alla restituzione di un prelievo sulla pensione, ritenuto illegittimo, non vi è obbligo di far precedere il ricorso giudiziale dalla proposizione di una domanda amministrativa ex art. 443 c.p.c, perché in tal caso non è in contestazione la prestazione (già in godimento) ma vi è solo la pretesa di accertare che essa non debba subire decurtazioni a titolo di contributo di solidarietà. Quanto alla prescrizione, nella specifica materia la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto, con orientamento costante, che in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509/1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827/1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove vi sia contestazione sull'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (cfr. Cass. sez. un.
8.9.2015 n. 17742, nonché da ultimo Cass. 25.11.2021, n. 36618 e Cass. 23.12.2021, n. 41320). Nel merito, la questione oggetto del giudizio è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente e con un orientamento più che consolidato (e proprio come detto in tema di contributo di solidarietà imposto dalla
, ha statuito che in materia di trattamento previdenziale gli enti previdenziali CP_2 privatizzati (e quindi anche la non possono adottare - sia pure in funzione CP_2 dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione - atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del “pro rata” e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore. Esula pertanto dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore (così, da ultimo, Cass. 24651/2024). Poiché non vi è ragione alcuna di disattendere detto consolidato orientamento, che ha preso in esame i mutamenti normativi succedutisi nel tempo, la domanda del ricorrente pagina 2 di 3 deve essere accolta, dovendosi ritenere illegittime le trattenute operate dalla a CP_1 titolo di contributo di solidarietà. Il ricorso va conseguentemente accolto, con la condanna della convenuta alla CP_1 restituzione in favore del della complessiva somma di € 605,93, oltre interessi Pt_2 legali dalla data di ciascun prelievo e fino al saldo (sulla decorrenza degli interessi legali dalla data di ciascun prelievo, cfr. Cass. 24.6.2019, n. 16813). La peculiarità della vicenda sottesa e l'esiguità della somma impongono la compensazione integrale delle spese di lite.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, e ogni altra domanda, difesa ed eccezione rigettando, così provvede: dichiara illegittime le trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate dalla Controparte_1 sulla prestazione di vecchiaia anticipata di cui è titolare
[...] Per_1
e condanna la stessa a restituire ad ,
[...] CP_1 Persona_1 relativamente al periodo da luglio 2018 a dicembre 2023, la somma di € 605,93, oltre interessi legali da ogni prelievo al saldo;
compensa le spese. Roma, 11.12.2025.
Il giudice P. Farina
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