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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 25/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 524/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
30.11.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Valcanover pec e dall'avv. Marco Garofalo pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 38 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cannarsa
pec Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
In via principale:
A1) accertare e dichiarare che la convenuta si è resa inadempiente con riferimento alla
clausola di cui all'allegato 18.1 del mandato d'agenzia dd. 02.01.2018, in particolare per non avere la stessa computato all'interno della base di calcolo delle provvigioni
dovute al ricorrente i maggiori ricavi derivanti dai finanziamenti di Banca PSA Italia
Spa e, per l'effetto, condannare (ex , P.I. Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a ZA P.IVA_1
(BZ) in Via Luigi Galvani n. 1/B, al pagamento in favore del ricorrente delle relative
differenze a titolo di provvigioni da quantificarsi, anche previa CTU contabile, nel 18%
dei ricavi percepiti dalla convenuta derivanti dai 212 (duecentododici) finanziamenti
Banca PSA Italia di cui ai docc. 7 e 8 del presente atto, che ne formano parte
integrante e sostanziale, o nella diversa, maggiore o minore, percentuale che risulterà
di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al saldo
effettivo;
A2) accertare e dichiarare che la convenuta ha omesso di liquidare e corrispondere le
provvigioni maturate dal ricorrente per effetto delle 16 (sedici) vendite e permute di cui
ai docc. 12 e 13 del presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale e, per
l'effetto, condannare ex , P.I. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a ZA (BZ) in Via Luigi pagina 2 di 38 Galvani n. 1/B, al pagamento in favore del ricorrente delle relative provvigioni da
quantificarsi, anche previa CTU contabile, nel 18% del margine operativo di cui all'allegato 18.1 del mandato d'agenzia dd. 02.01.2018, o nella diversa, maggiore o
minore, percentuale che risulterà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal
giorno del dovuto sino al saldo effettivo;
A3) in caso di accoglimento delle suddette domande A1) e/o A2), condannare
(ex , P.I. , in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a ZA (BZ) in Via Luigi Galvani n. 1/B,
anche previa CTU contabile, al pagamento in favore del ricorrente delle relative somme che conseguentemente risulteranno dovute a titolo di incidenza sul FIRR.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutte le ragioni sopra esposte:
Nel merito:
rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di lite.”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
pagina 3 di 38 ✓ che ha lavorato, in favore della società convenuta (già Controparte_1 CP_2
, dall'1.10.2010 al 3.9.2021, quale agente di commercio con zona costituita da
[...]
tutti i Comuni della Provincia di Trento e di ZA;
✓ che, da ultimo, detto rapporto de quo è stato disciplinato dal mandato d'agenzia,
sottoscritto dalle parti in data 2.1.2018 (doc. 2 fasc. ric.), il quale: all'art. 18 (“Provvigioni”).1 disponeva: “Quale compenso per la propria attività
prestata in esecuzione del Contratto, l'Agente ha diritto ad una provvigione nella
misura indicata nell'Allegato 18.1 su tutte le vendite di Prodotti ai Clienti direttamente e personalmente promosse dall'Agente nel periodo contrattuale”; all'allegato 18.1 (“Provvigioni”) al predetto mandato prevedeva: “Quale compenso
per la propria attività l'Agente ha diritto ad una provvigione su tutte le vendite
direttamente promosse a partire dal 02.01.2018 calcolate secondo il sotto indicato
prospetto:
a) Provvigioni sul margine operativo delle vendite dirette di vetture e veicoli nuovi
Peugeot:
Sulle vendite di vetture e veicoli nuovi Peugeot segnalate dall'Agente, concluse ed
eseguite direttamente dalla Società con clienti finali, saranno riconosciute le
provvigioni pari alla percentuale del margine operativo indicata nella tabella n. 1
derivante dalla vendita del veicolo nuovo, comprensivo del margine operativo
derivante dalla vendita della eventuale permuta relativa al veicolo nuovo venduto. Si
precisa che il margine operativo è determinato dalla differenza della fattura di
vendita e di acquisto, aggiungendo eventuali contributi all'acquisto o
all'immatricolazione, aggiungendo eventuali ricavi derivanti da finanziamenti e
detraendo eventuali provvigioni da riconoscere a terzi, eventuali costi derivanti da
finanziamenti, omaggi, la messa su strada, oneri finanziari diretti. Il conteggio si pagina 4 di 38 intende inoltre al netto dell'IVA e al netto del ricavo e costo dell'immatricolazione. Al
margine di cui sopra si aggiunge l'eventuale margine operativo positivo o negativo
derivante dalla vendita della permuta ritirata sul veicolo nuovo venduto determinato
dalla differenza del prezzo di vendita e del prezzo di acquisto, ripristini e provvigioni
passivi.
L'elenco che segue riassume a titolo esemplificativo in modo più dettagliato le voci di ricavo e di costo che determinano il margine operativo…
Il margine operativo è determinato dalle seguenti voci di ricavo e di costo:
voci di ricavo:
- fattura di vendita del veicoli nuovo immatricolato imponibile
- ricavo del contratto di prolungamento di garanzia o contratti equivalenti
- provvigioni attive di finanziamenti
- provvigioni attive di assicurazioni
- ricavo derivanti da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda
- contributi della Casa Madre all'acquisto
- contributi della Casa Madre all'immatricolazione
- prezzo di vendita del veicolo dato in permuta voci di costo:
- fattura di acquisto della vettura nuova immatricolata imponibile
- costo del contratto di prolungamento garanzia o contratti equivalenti (come da tabella fornita)
- provvigioni passive di finanziamenti (per esempio costo del tasso zero)
- provvigioni passive di assicurazioni
- costo derivante da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda
pagina 5 di 38 - provvigioni passive di vendita da riconoscere a terzi (sia per la vettura nuova che per quella usata)
- preconsegna della vettura (definita in modo forfettario)
- omaggi e/o cessioni gratuite contrattuali concessi al cliente
- sconti e/o sopravvalutazioni concessi al cliente
- prezzo di acquisto di un veicolo usato dato in permuta
- costi di ricondizionamento/ripristino interni ed esterni per il veicolo usato dato in permuta
- costi di garanzia per- e post-vendita
- spese di trasporto
- spese di messa in strada
- spese notarili e di agenzia
Dal conteggio sono esclusi:
ricavi e costi di immatricolazione, passaggio e minipassaggio (gestione usato), ecc.
IVA”
✓ che, a partire dal mese di gennaio 2018, la società preponente Controparte_1
ha liquidato le provvigioni a lui corrisposte, determinando la base di computo senza considerare i ricavi che essa aveva percepito, quale concessionaria, dalla società
Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, nel numero di 212 (doc. 7 e 8 fasc. ric.), dai clienti di con detta Banca per i correlativi acquisti dei veicoli conclusi Controparte_1
da grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente (il Controparte_1
quale, nell'occasione, aveva eseguito tutti gli incombenti formali connessi alla conclusione di quei contratti quali: raccogliere la documentazione necessaria al fine di verificare i requisiti di finanziamento del cliente (dalle buste paga e/o Modello pagina 6 di 38 Redditi PF – ex Modello Unico PF - in caso di cliente privato, alle visure camerali in caso di cliente persona giuridica); caricare tutti i dati ed i documenti all'interno del portale telematico della banca di riferimento;
predisporre la richiesta di finanziamento affinché questa potesse essere sottoscritta dal cliente e dal ricorrente medesimo;
trasmettere infine il contratto e la documentazione alla finanziaria affinché la richiesta potesse essere valutata dalla finanziaria stessa e poi approvata),
✓ che la società ha percepito, quale concessionaria, da Banca Controparte_1
PSA Italia s.p.a., per ogni contratto di finanziamento concluso dai clienti una provvigione pari a un importo variante tra € 500.000 ed € 2.500,00,
✓ che la stessa ha chiesto a Banca PSA Italia s.p.a. di oscurare Controparte_1
dal software di simulazione, utilizzato dagli agenti per inserire le pratiche di finanziamento, la parte del margine relativa alle provvigioni riconosciute dalla Banca
a quale concessionaria, per la stipulazione dei corrispondenti Controparte_1
contratti di finanziamento;
✓ che i premi a lui corrisposti da Banca PSA Italia s.p.a., mediante accreditamento di punti su una tessera personale, di cui ogni agente della preponente era titolare, erano del tutto insufficienti “a coprire l'effettiva provvigione” dovuta dalla preponente,
✓ che la società convenuta ha omesso di corrispondergli le Controparte_1
provvigioni maturate in virtù dell'attività di promozione da lui esercitata in funzione della conclusione da parte della preponente di 16 contratti di vendita a propri clienti indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.) –
propone:
pagina 7 di 38 1)
domanda volta ad accertare il suo diritto a vedersi liquidare dalla società preponente qui convenuta le maturate provvigioni maturate secondo una base di Controparte_1
computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei ricavi che CP_1
ha percepito, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212
[...]
contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca in funzione dei correlativi acquisti di veicoli Controparte_1
conclusi da con i propri clienti grazie all'attività di promozione Controparte_1
svolta dal ricorrente, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione al ricorrente delle differenze tra le provvigioni così effettivamente spettanti e quelle già corrisposte;
2)
domanda volta ad accertare il suo diritto alla corresponsione delle provvigioni assertamente maturate per aver promosso la conclusione, da parte di CP_1
di sedici contratti di vendita con propri clienti, indicati nell'estratto del sistema
[...]
informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.), con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle relative somme, da determinarsi, secondo le previsioni del mandato di agenzia del 2.1.2018 (all. 18.1, tabella n. 1), nella misura del 18% del “margine operativo”;
3) nell'ipotesi di accoglimento delle domande sub 1) e 2), domanda di condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze dovute a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). pagina 8 di 38 §2 le difese della società convenuta
1)
La società convenuta contesta la fondatezza della pretesa, azionata Controparte_1
dal ricorrente, a vedersi liquidare le provvigioni secondo una base di computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei ricavi che la preponente ha percepito,
quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di Controparte_1
con detta Banca in funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da CP_1
con i propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente.
[...]
A tal fine svolge le deduzioni che seguono.
a)
Nega che dal testo dell'allegato 18.1 al mandato di agenzia stipulato in data 2.1.2018 emerga la volontà delle parti di far rientrare nel “margine operativo” (costituente la base di computo delle provvigioni di agenzia spettanti al ricorrente agente Parte_1
le provvigioni che ha ricevuto annualmente, quale
[...] Controparte_1
concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a..
A sostegno adduce che assumono rilievo ermeneutico, ai sensi dell'art. 1362 co. 2
cod.civ., i comportamenti reiteratamente tenuti, quale agente, da Parte_1
successivamente alla stipulazione dell'appena citato mandato di agenzia, consistiti nelle costanti approvazioni, mediante emissione di fatture dal contenuto conforme, degli estratti conto provvigionali che la società preponente gli inviava Controparte_1
mensilmente e nei quali il “margine operativo” comprendeva le provvigioni percepite da pagina 9 di 38 solo nei casi in cui il finanziamento era stato accordato da soggetti Controparte_1
diversi da Banca PSA Italia s.p.a. (quali FI, AG e TS AN).
b)
Le eventuali provvigioni corrisposte annualmente da Banca PSA Italia s.p.a. a quale concessionaria, non rientravano nella base di computo delle Controparte_1
provvigioni spettanti agli agenti atteso che costoro ricevevano direttamente da Banca PSA
Italia s.p.a. incentivi economici mediante l'accreditamento di punti su una tessera personale intesta a ciascun agente.
c)
Tutti i 212 contratti elencati dal ricorrente sono associati a finanziamenti cosiddetti
“PROMO”, in ordine ai quali Banca PSA Italia s.p.a., riconoscendo ai clienti non solo un tasso di interesse vantaggioso, ma anche uno sconto extra sul prezzo di acquisto, attribuisce al concessionario una provvigione (c.d. “rappel commerciale”) dell'1,50% sul capitale finanziato, ma solo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi finanziari fissati di anno in anno dalla stessa Banca PSA Italia s.p.a., il che, a detta della società
convenuta, non è mai accaduto negli anni dal 2018 al 2021.
Inoltre secondo parte convenuta l'attribuzione della provvigione “rappel commerciale” genera indirettamente una componente positiva per l'agente in quanto aumenta per la concessionaria il proprio margine lordo su quella determinata vendita, margine che rappresenta la base di computo delle provvigioni (spettanti nella misura del 18% di quel margine).
2)
La società convenuta ammette di non aver ancora corrisposto al Controparte_1
ricorrente le provvigioni maturate per aver egli promosso la Parte_1
conclusione, da parte di di quindici dei sedici contratti di vendita a Controparte_1
pagina 10 di 38 propri clienti, indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.);
di conseguenza offre il pagamento della somma lorda di € 4.901,52, risultante da un
“prospetto calcolo provvigioni da liquidare” che produce sub doc. 8.
Fa eccezione la vendita a tale , di cui parte convenuta afferma di non aver Persona_1
rinvenuto alcun riscontro contabile.
§3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda di parte ricorrente afferente alla Parte_1
liquidazione delle maturate provvigioni secondo una base di computo comprensiva delle “provvigioni attive di finanziamenti” che la convenuta ha Controparte_1
percepito, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti
di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di CP_1
con detta Banca in funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da
[...]
con i propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal Controparte_1
ricorrente
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare il suo diritto a Parte_1
vedersi liquidare dalla convenuta le maturate provvigioni secondo Controparte_1
una base di computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato
18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, delle “provvigioni attive di finanziamenti” che ha percepito, quale concessionaria, da Controparte_1
Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca in funzione Controparte_1
dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i propri clienti Controparte_1
pagina 11 di 38 grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione al ricorrente delle differenze tra le provvigioni così effettivamente spettanti e quelle già corrisposte.
a)
L'art. 18.1 (“Provvigioni”) del mandato d'agenzia, sottoscritto dalle parti in data 2.1.2018
(doc. 2 fasc. ric.) disponeva:
“Quale compenso per la propria attività prestata in esecuzione del Contratto, l'Agente ha
diritto ad una provvigione nella misura indicata nell'Allegato 18.1 su tutte le vendite di
Prodotti ai Clienti direttamente e personalmente promosse dall'Agente nel periodo contrattuale”;
l'allegato 18.1 (“Provvigioni”) allo stesso mandato d'agenzia prevedeva (evidenziazioni dello scrivente):
“Quale compenso per la propria attività l'Agente ha diritto ad una provvigione su tutte le
vendite direttamente promosse a partire dal 02.01.2018 calcolate secondo il sotto
indicato prospetto:
a) Provvigioni sul margine operativo delle vendite dirette di vetture e veicoli nuovi
Peugeot:
Sulle vendite di vetture e veicoli nuovi Peugeot segnalate dall'Agente, concluse ed
eseguite direttamente dalla Società con clienti finali, saranno riconosciute le provvigioni
pari alla percentuale del margine operativo indicata nella tabella n. 1 derivante dalla
vendita del veicolo nuovo, comprensivo del margine operativo derivante dalla vendita
della eventuale permuta relativa al veicolo nuovo venduto. Si precisa che il margine
operativo è determinato dalla differenza della fattura di vendita e di acquisto,
aggiungendo eventuali contributi all'acquisto o all'immatricolazione, aggiungendo
eventuali ricavi derivanti da finanziamenti e detraendo eventuali provvigioni da pagina 12 di 38 riconoscere a terzi, eventuali costi derivanti da finanziamenti, omaggi, la messa su
strada, oneri finanziari diretti. Il conteggio si intende inoltre al netto dell'IVA e al netto
del ricavo e costo dell'immatricolazione. Al margine di cui sopra si aggiunge l'eventuale
margine operativo positivo o negativo derivante dalla vendita della permuta ritirata sul
veicolo nuovo venduto determinato dalla differenza del prezzo di vendita e del prezzo di
acquisto, ripristini e provvigioni passivi.
L'elenco che segue riassume a titolo esemplificativo in modo più dettagliato le voci di ricavo e di costo che determinano il margine operativo…
Il margine operativo è determinato dalle seguenti voci di ricavo e di costo:
voci di ricavo:
- fattura di vendita del veicoli nuovo immatricolato imponibile
- ricavo del contratto di prolungamento di garanzia o contratti equivalenti
- provvigioni attive di finanziamenti
- provvigioni attivi di assicurazioni
- ricavo derivanti da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda
- contributi della Casa Madre all'acquisto
- contributi della Casa Madre all'immatricolazione
- prezzo di vendita del veicolo dato in permuta voci di costo:
- fattura di acquisto della vettura nuova immatricolata imponibile
- costo del contratto di prolungamento garanzia o contratti equivalenti (come da tabella fornita)
- provvigioni passive di finanziamenti (per esempio costo del tasso zero)
- provvigioni passive di assicurazioni
- costo derivante da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda pagina 13 di 38 - provvigioni passive di vendita da riconoscere a terzi (sia per la vettura nuova che per quella usata)
- preconsegna della vettura (definita in modo forfettario)
- omaggi e/o cessioni gratuite contrattuali concessi al cliente
- sconti e/o sopravvalutazioni concessi al cliente
- prezzo di acquisto di un veicolo usato dato in permuta
- costi di ricondizionamento/ripristino interni ed esterni per il veicolo usato dato in permuta
- costi di garanzia per- e post-vendita
- spese di trasporto
- spese di messa in strada
- spese notarili e di agenzia
Dal conteggio sono esclusi:
ricavi e costi di immatricolazione, passaggio e minipassaggio (gestione usato), ecc.
IVA”.
b)
Come autorevolmente osservato in dottrina, le regole in tema di interpretazione del contratto contenute nel titolo del codice civile attinente ai “contratti in generale” (artt.
1362-1371) – le quali costituiscono vere e proprie norme di legge la cui violazione è
censurabile in Cassazione (ex multis Cass. 6.3.2018, n. 5288; Cass. 28.10.2016, n.
21888;) – hanno oggetto e scopo comune:
si applicano ai segni con cui le parti hanno manifestato la volontà contrattuale (più
frequentemente alle parole del testo dichiarato) per ricavarne un significato (in termini prima di risultato materiale, poi di effetti giuridici).
Tuttavia non operano allo stesso modo nella ricerca del significato di quei segni. pagina 14 di 38 Un primo gruppo di regole (cd. di interpretazione soggettiva) cerca il significato corrispondente alla “comune intenzione delle parti”, ossia a ciò che le parti hanno effettivamente voluto nel determinare il contenuto del contratto.
Può, però, accadere che, nonostante il corretto utilizzo delle regole di interpretazione soggettiva, non si riesca ad accertare la comune intenzione delle parti o perché risulta oscura o ambigua oppure emerge che su quell'aspetto non esiste alcuna comune intenzione delle parti. E' in presenza di questi presupposti che trova applicazione un secondo gruppo di regole (cd. di interpretazione oggettiva), il quale attribuisce alla volontà manifestata dalle parti contrattuali un significato che la legge reputa obiettivamente congruo.
Dottrina e giurisprudenza (ex multis Cass. 15.5.2016, n. 14432; Cass. 24.1.2012, n. 925;)
sono concordi nel ritenere che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri cd. di interpretazione soggettiva prevalgono su quelli cd. di interpretazione oggettiva, atteso che la determinazione oggettiva del significato da attribuire ai segni (solitamente parole) con cui le parti hanno manifestato (dichiarato) la volontà contrattuale non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva consenta di individuare chiaramente la comune intenzione espressa dalle parti.
Occorre, quindi, soffermarsi in primis sui criteri cd. di interpretazione soggettiva.
La norma cardine è rappresentata dall'art. 1362 co. 1, il quale dispone: “Nell'interpretare
il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.
Come osservato in dottrina, questa disposizione presuppone che le parti abbiano espresso la loro volontà contrattuale mediante parole (ossia dichiarazioni e non già comportamenti concludenti), il che comporta l'esistenza di un testo costituito da parole.
pagina 15 di 38 La norma in esame contrappone i significati suggeriti dalla lettera del testo contrattuale
(interpretazione testuale o letterale) a significati diversi estratti dalla ricerca dell'effettiva volontà delle parti (interpretazione psicologica, basata anche su criteri extratestuali),
dando prevalenza a questi significati diversi.
Così viene descritta dalla stessa dottrina l'attività che l'interprete è tenuto a compiere:
i) il punto di partenza obbligato è costituito dall'interpretazione letterale ossia basata sul significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche secondo la lingua condivisa dalla comunità cui appartengono i contraenti;
ii)- a)
qualora il testo risulti oscuro o ambiguo, è inevitabile procedere all'interpretazione extratestuale ossia a individuare l' effettiva “comune intenzione delle parti” attraverso dati esterni al testo.
ii) – b)
Anche nell'ipotesi contraria, ossia in presenza di un testo chiaro e univoco, l'interprete è
tenuto a verificare se sussistano o meno elementi extratestuali capaci di mettere in discussione il significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche e di suggerire un diverso significato più aderente alla “comune intenzione delle parti”.
In caso negativo l'interprete deve appagarsi del significato espresso dalla lettera del testo dichiarato.
Se, invece, l'interprete registra elementi extratestuali portatori di un possibile significato diverso, deve verificare se essi hanno il vigore semantico sufficiente a sovvertire il significato letterale e a individuare una “comune intenzione delle parti”. In caso affermativo darà prevalenza al significato extratestuale, ma ciò esige che l'interprete pagina 16 di 38 motivi il sovvertimento con particolare forza e precisione perché la chiarezza letterale del testo fa presumere che il suo significato corrisponda alla volontà delle parti: il significato letterale è la regola e lo scostamento da esso, pur possibile, è l'eccezione che per accreditarsi richiede sostegni robusti.
Assai simile appare il più recente orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
15.7.2016, n. 14432; Cass. 1.12.2015, n. 24421; Cass. 1.12.2014, n. 25480;), secondo cui la necessità di ricostruire la “comune intenzione delle parti” senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo,
giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.
La ricerca degli elementi extratestuali, da cui eventualmente desumere una comune intenzione delle parti diversa da quella emergente dalle parole del testo, deve avvenire ricorrendo agli altri criteri di interpretazione soggettiva diversi da quella letterale, vale a dire:
✓ l'interpretazione globale (o comportamentale) che deduce la comune intenzione delle parti dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 co. 2 cod.civ.), in base alla considerazione che le dichiarazioni negoziali conclusive non sono un fatto isolato;
✓ l'interpretazione sistematica, secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le
une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuno il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 cod.civ.), in base alla considerazione che le clausole concorrono a formare un tutto unitario e trovano quindi spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare; pagina 17 di 38 ✓ l'interpretazione presuntiva delle espressioni generali, le quali, se usate nel contratto,
“non comprendono che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”
(art. 1364 cod.civ.), vale dire riguardano solo gli interessi pratici che il contratto diretto a realizzare;
✓ l'interpretazione presuntiva delle indicazioni esemplificativi, le quali, se espresse al fine di spiegare un patto, non presumono l'esclusione dei casi non espressi cui,
secondo ragione, può estendersi lo stesso patto (art. 1365 cod.civ.).
Autorevole dottrina fa rientrare tra i criteri cd. di interpretazione soggettiva anche:
✓ l'interpretazione secondo buona fede (in senso obiettivo) (art. 1366 cod.civ.), che, imponendo alle parti l'obbligo di lealtà, esige che sia preservato il ragionevole affidamento sorto in ciascuna parte sul significato dell'accordo in relazione a quanto l'altra parte abbia lasciato intendere mediante le proprie dichiarazioni e il proprio comportamento valutati secondo la normale diligenza;
in applicazione di questo criterio l'interprete è tenuto ad adeguare l'interpretazione del contratto al significato sul quale le parti, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento;
di contro deve scartare interpretazioni basate su espressioni letterali facenti parte del testo concordato, ma non rispondenti all'intesa raggiunta;
✓ l'interpretazione funzionale (art. 1369 cod.civ.), che prescrive di ricercare la “comune intenzione delle parti” in coerenza con la causa concreta di esso ossia alla luce della sintesi degli interessi perseguiti dalle parti mediante la stipulazione del contratto.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte sembra aderire a questo orientamento.
Infatti:
secondo Cass. 28.3.2017, n. 7927 (conf. Cass. 21.5.2019, n. 13603;), in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto pagina 18 di 38 negoziale ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., nonché ai criteri d' interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod.civ., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale;
secondo Cass. 22.11.2016, n. 23701 (conf. Cass. 6.7.2018, n. 17718;), l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.
c)
Il testo letterale dell'allegato 18.1., lett. a) (“Provvigioni sul margine operativo delle vendite dirette di vetture e veicoli nuovi Peugeot”) al mandato d'agenzia, sottoscritto dalle parti in data 2.1.2018, esprime, in modo chiaro e inequivocabile, la comune volontà negoziale di ricomprendere nel “margine operativo” – che rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente, tanto da essere determinate applicando sull'importo del “margine operativo” la percentuale indicata nella tabella n. 1) – le “provvigioni attive di finanziamenti”.
Infatti nella prima parte prevede che “il margine operativo è determinato dalla differenza
della fattura di vendita e di acquisto… aggiungendo eventuali ricavi derivanti da finanziamenti e detraendo … eventuali costi derivanti da finanziamenti”; nella seconda parte dispone che: “L'elenco che segue riassume a titolo esemplificativo in modo più dettagliato le voci di ricavo e di costo che determinano il margine operativo” e pagina 19 di 38 ricomprende tra le voci di ricavo le “provvigioni attive di finanziamenti” e tra le voci di costo le “provvigioni passive di finanziamenti (per esempio costo del tasso zero)”.
Seguendo gli insegnamenti sub b), occorre ora verificare se sussistano o meno elementi extratestuali capaci di mettere in discussione il significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche e di suggerire un diverso significato più aderente alla
“comune intenzione delle parti” (nella cui indagine consiste, ai sensi dell'art. 1362 co. 1 cod.civ., l'interpretazione contrattuale).
In proposito parte convenuta – ricorrendo, in astratto legittimamente, a un criterio di interpretazione soggettiva diverso da quello dell'interpretazione letterale, qual è il criterio dell'interpretazione globale (o comportamentale) che deduce la comune intenzione delle parti dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto
(art. 1362 co. 2 cod.civ.), in base alla considerazione che le dichiarazioni negoziali conclusive non sono un fatto isolato – attribuisce rilievo ermeneutico a condotte che, a suo dire, avrebbe reiteratamente tenuto l'agente successivamente alla Parte_1
stipulazione del mandato d'agenzia del 2.1.2018, vale a dire le ripetute approvazioni,
mediante emissione di fatture dal contenuto conforme, degli estratti conto provvigionali che la società preponente gli inviava mensilmente e nei quali il Controparte_1
“margine operativo” comprendeva le provvigioni percepite da solo Controparte_1
nei casi in cui il finanziamento era stato accordato da soggetti diversi da Banca PSA Italia
s.p.a. (quali FI, AG e TS AN).
E' evidente come parte convenuta ne inferisca che l'agente – nel momento Parte_1
in cui non pretendeva che le sue provvigioni venissero determinate secondo una base di computo ricomprendente le provvigioni pagate a quale Controparte_1
concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a., pur essendo egli al corrente, per aver curato l'espletamento dei relativi incombenti formali, dell'avvenuta di stipulazione di contratti di pagina 20 di 38 finanziamento con Banca PSA Italia s.p.a., da parte di clienti di in Controparte_1
funzione degli acquisti di veicoli promossi dal ricorrente – concordava che tra le
“provvigioni attive di finanziamenti” (le quali, ai sensi dell'allegato 18.1. al predetto mandato di agenzia del 2.1.2018, costituivano un elemento integrante il “margine operativo”, considerato dai contraenti la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente) non rientravano le provvigioni pagate da Banca PSA Italia s.p.a. a in ragione dei contratti di finanziamento conclusi dai clienti di Controparte_1
quest'ultima in funzione degli acquisti di veicoli promossi dal ricorrente.
Tuttavia siffatte condotte non possono assumere la portata interpretativa indicata dalla parte convenuta atteso che l'agente era convinto che la preponente Parte_1
non percepisse provvigioni da Banca PSA Italia s.p.a.. Controparte_1
In proposito, nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 16.5.2023 si è affermata l'irrilevanza dei capitoli di prova n. 10 (“Vero che il ricorrente, come tutti gli altri agenti, emetteva le fatture per provvigioni sulla base di quanto esposto nei singoli estratti conto provvigionali elaborati (anche sulla scorta delle informazioni trasmesse dall'agente) e consegnatigli dalla concessionaria;
”), 12 (“Vero il ricorrente, come del resto tutti gli altri agenti, ha sempre ricevuto ogni informazione utile relativa al meccanismo di remunerazione applicato alla vendita dei prodotti di Banca PSA potendo sempre constatare che dal “paniere” del margine operativo su cui calcolare il trattamento provvigionale fosse esclusa qualsiasi eventuale provvigione
(eventualmente) riconosciuta alla concessionaria da Banca PSA”) e 13 (“Vero che il ricorrente, come qualsiasi altro agente, poteva sempre verificare l'annotazione o meno nel singolo estratto conto provvigionale del numero e tipologia dei servizi finanziari ed assicurativi che egli stesso aveva abbinato alle vendite del mese di riferimento e la loro inclusione tra gli elementi utili per il calcolo delle provvigioni”) “atteso che il ricorrente allega di non essere stato a conoscenza pagina 21 di 38 che la società convenuta percepiva da Banca PSA una somma a titoli di provvigioni per ogni finanziamento acceso per l'acquisto del singolo veicolo”.
Questa circostanza ha trovato riscontro nell'istruttoria testimoniale svolta, in particolare nella deposizione dell'ex agente della società convenuta , il quale ha Testimone_1
dichiarato (evidenziazioni dello scrivente):
“Ho lavorato in favore della società convenuta dal maggio 2002 all'ottobre 2019
svolgendo prestazioni di agente di commercio, avevo stipulato con la convenuta un relativo contratto di agenzia… Anche nel mio caso ho stipulato un nuovo contratto di agenzia con la società convenuta con decorrenza gennaio 2018” –
Viene esibito al teste la clausola 18.1 del contratto sub documento 5 di parte ricorrente. Il
teste dichiara:
“Anche il mio contratto conteneva la clausola di cui all'allegato 18.1 che mi viene esibita.
L'azienda, in ordine ai ricavi derivanti dai finanziamenti, all'epoca ci diceva che maturava provvigioni da finanziamenti solo nell'ipotesi di raggiungimento degli
obiettivi trimestrali di penetrazione finanziaria.
Ci precisò anche che non le veniva riconosciuto un compenso afferente alla singola
pratica.
Ci precisò che nel caso di raggiungimento dell'obiettivo avrebbe inserito nella base di
computo delle provvigioni degli agenti il ricavo derivante da finanziamento ossia la
provvigione alla stessa riconosciuto da PSA Banca. Ciò in concreto non è mai avvenuto dato che l'azienda diceva che non riusciva a raggiungere gli obiettivi trimestrali”.
Ancora più significative, anche in ragione del ruolo ricoperto dal teste, sono le dichiarazioni rese da (evidenziazioni dello scrivente): Testimone_2
pagina 22 di 38 “Lavoro alle dipendenze della società Stellantis Financial Service già Banca PSA, dal
gennaio 2003, con mansioni di business manager;
in concreto mi occupo per conto della
società per cui lavoro dei rapporti con i concessionari di una determinata zona.
All'epoca, in cui il ricorrente svolgeva attività di agente per conto della società
convenuta, quest'ultima era una dei concessionari che riguardavano la mia attività che
svolgevo per conto di Banca PSA….
All'epoca effettivamente era utilizzato un software al fine di formulare al cliente un
preventivo concernente le condizioni del finanziamento con i relativi costi nonché con
eventuali servizi, quali quelli di estensione della garanzia con tagliandi inclusi, quelli
assicurativi concernenti polizze ulteriori rispetto a quella obbligatoria della responsabilità civile e quelli assicurativi concernenti il credito nell'ipotesi di morte o
invalidità permanente o inabilità temporanea del soggetto finanziato.
Solo di recente viene utilizzato un software che, oltre alla redazione del preventivo per
il cliente, consente, se il concessionario lo ritiene, di indicare la provvigione che la
società Stellantis riconosce al concessionario in relazione a quel specifico
finanziamento.
La stragrande maggioranza dei concessionari non consente agli agenti di vedere questa
provvigione.
Il software consente di conoscere anche la provvigione spettante all'agente.
All'epoca, ogni mese, Banca PSA pubblicava in un portale il piano di azione per quel mese, nel quale erano indicate, tra l'altro, le provvigioni che l'agente maturava in
termini di punti da caricare sulla card;
ogni punto equivaleva a 1 euro.
Preciso che nel piano comunicato agli agenti non veniva indicata la percentuale di provvigione riconosciuta al concessionario”.
pagina 23 di 38 Appare evidente che – essendo il ricorrente indotto, dalle informazioni che le forniva la preponente ed anche dei silenzi dalla stessa serbati, a ritenere che la preponente non ricevesse da Banca PSA Italia s.p.a. “provvigioni attive di finanziamenti” – la sua acquiescenza alla liquidazione delle provvigioni a lui spettanti, effettuata dalla preponente secondo una base di computo in cui erano assenti le provvigioni corrisposte da quella
Banca a non costituisce un comportamento posteriore alla Controparte_1
conclusione del mandato di agenzia, da cui sia possibile, ai sensi dell'art. 1362 co. 2 cod.civ., inferire la volontà dell'agente di escludere dalla base di computo delle provvigioni a lui spettanti le “provvigioni attive di finanziamenti” corrisposte a da Banca PSA Italia s.p.a.. Controparte_1
In definitiva non sussistono nel caso in esame elementi extratestuali capaci di mettere in discussione il significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche e di suggerire un diverso significato più aderente alla “comune intenzione delle parti”.
Conseguentemente occorre ritenersi appagati del significato emergente dalla lettera del testo dichiarato, il quale, come si è già evidenziato, esprime, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà negoziale di ricomprendere nel “margine operativo” – che rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente, tanto da essere determinate applicando sull'importo del “margine operativo” la percentuale indicata nella tabella n. 1) – le “provvigioni attive di finanziamenti”, senza limitazioni di sorta, in particolare neppure quelle pervenute a da Banca PSA Italia s.p.a.. Controparte_1
d)
La società convenuta sostiene che le eventuali provvigioni – che Controparte_1
annualmente riceveva, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. grazie ai contratti di finanziamento stipulati dai propri clienti in funzione degli acquisti di veicoli dalla pagina 24 di 38 stessa – non rientravano nella base di computo delle provvigioni Controparte_1
spettanti agli agenti atteso che costoro ricevevano direttamente da Banca PSA Italia s.p.a. incentivi economici mediante l'accreditamento di punti su una tessera personale, di cui ogni agente della preponente era titolare.
La circostanza che gli agenti di percepivano direttamente da Banca Controparte_1
PSA Italia s.p.a. incentivi economici mediante l'accreditamento di punti su una tessera personale, di cui ogni agente della preponente era titolare, è ammessa dal ricorrente (pag.
13-14, cap. 22, 23 e 24 del suo atto introduttivo) ed è stata confermata sia dal teste
(“E' vero che PSA Banca versava mediante il sistema della card dei compensi Tes_1
agli agenti. I punti che venivano attributi mediante il sistema della card agli agenti non
erano collegati al raggiungimento degli obiettivi trimestrali posti alla società convenuta;
infatti ogni mese PSA comunicava delle promozioni relative ai vari servizi cui erano collegata la maturazione di uno specifico numero di punti”), sia dal teste Tes_2
(“All'epoca, ogni mese, Banca PSA pubblicava in un portale il piano di azione per quel mese, nel quale erano indicate, tra l'altro, le provvigioni che l'agente maturava in termini di punti da caricare sulla card;
ogni punto equivaleva a 1 euro”).
Tuttavia non appare persuasivo l'assunto di parte convenuta secondo cui la diretta corresponsione, da parte di Banca PSA Italia s.p.a., agli agenti (e in particolare al ricorrente) di incentivi economici, mediante accreditamento di punti su una tessera personale intestata a ciascun agente, rappresenterebbe un fatto idoneo a escludere l'applicazione, per quanto concerne le “provvigioni attive di finanziamenti” corrisposte da
Banca PSA Italia s.p.a. a della previsione, espressamente Controparte_1
contenuta nell'allegato 18.1 al mandato d'agenzia del 2.1.2018, la quale dispone, in modo chiaro e inequivocabile, che le “provvigioni attive di finanziamenti” costituiscono una pagina 25 di 38 delle “voci di ricavo”, che “determinano il margine operativo”, il quale rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti.
Infatti, come ha riferito il teste (che, in ragione del suo ruolo, è persona Tes_2
certamente informata e non ostile alla società convenuta), il “sistema di incentivazione degli agenti di direttamente da parte della società finanziaria, all'epoca Banca CP_1
PSA, risale a molti anni fa, almeno 10 anni, certamente prima del 2018”.
Quindi, all'epoca della stipulazione del mandato d'agenzia del 2.1.2018 – se le parti avessero inteso escludere dalle “provvigioni attive di finanziamenti”, costituenti una delle “voci di ricavo” determinanti il “margine operativo” rappresentante la base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti, le provvigioni che Controparte_1
riceveva, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei contratti di finanziamento stipulati dai propri clienti in funzione degli acquisti di veicoli dalla stessa
– avrebbero introdotto nel regolamento contrattuale una Controparte_1
disposizione specifica in tal senso, il che non è accaduto.
Ciò rileva soprattutto per la società preponente la quale ha – in Controparte_1
tutta evidenza, avendo stipulato con tutti gli agenti mandati di agenzia aventi identico contenuto, quanto meno in ordine alle determinazione della base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti, come riferito dal teste – curato la Tes_1
predisposizione del testo di quel mandato, trovando così applicazione nei suoi confronti il disposto ex art. 1370 cod.civ., secondo cui: “Le clausole inserite… in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Nelle note finali autorizzate (pag. 4) parte convenuta sostiene (per la prima volta):
“Significativa… anche ai fini dell'interpretazione della reale volontà delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., è l'inclusione della PSA AN (n.b. non delle altre società finanziarie!) tra i Clienti Direzionali (v. allegato 2.4 di entrambi i contratti di agenzia)”. pagina 26 di 38 L'assunto non può essere condiviso.
L'allegato 2.4. si ricollega alla clausola 2. (“Ambito di attività”), punto 2.4., che prevede:
“Il diritto alla provvigione non competerà all'Agente con riguardo alle vendite in favore
dei soggetti indicati nell'Allegato 2.4 con i quali la Società si riserva di intrattenere rapporti diretti nel Territorio (di seguito, i "Clienti Direzionali")”.
Appare così evidente l'estraneità della portata precettiva di questa clausola rispetto alla controversia in esame.
Infatti la clausola esclude il diritto dell' agente a ricevere provvigioni in relazione ad affari che la preponente ha concluso direttamente nel “Territorio”, convenuto quale
“ambito di attività” dell'agente, con i soggetti che rientrano nei “clienti direzionali”, tra cui effettivamente rientra anche “PSA AN”.
Di contro nella controversia in esame si discute se le “provvigioni attive di finanziamenti”
– che ha ricevuto, quale concessionaria, da Banca PSA Italia Controparte_1
s.p.a., grazie ai contratti di finanziamento stipulati dai propri clienti in funzione degli acquisti di veicoli dalla stessa – rientrino nel “margine operativo”, Controparte_1
il quale rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti.
Quindi nella vicenda in esame non si controverte se il ricorrente abbia diritto di ricevere provvigioni per “vendite” effettuate da a Banca PSA Italia s.p.a.; Controparte_1
correlativamente l'attività di Banca PSA Italia s.p.a., che assume qui rilievo, non è quella di acquirente da Controparte_1
Infatti si discute in ordine non già in relazione a quali affari spettano al ricorrente le provvigioni, ma quale sia la base di computo con cui devono essere determinate quelle provvigioni e, a tal fine, entrano in gioco le “provvigioni attive di finanziamenti”
pervenute (non già al ricorrente agente, ma) alla convenuta preponente da Banca PSA
pagina 27 di 38 Italia s.p.a., di cui assume rilievo il ruolo (non già di acquirente da Controparte_1
ma) di soggetto finanziatore dei clienti di Controparte_1
e)
Al fine di negare la fondatezza della domanda di parte ricorrente in esame (volta ad accertare il suo diritto a vedersi liquidare dalla convenuta le Controparte_1
maturate provvigioni secondo una base di computo comprensiva delle “provvigioni attive di finanziamenti” assertamente pervenute a quale concessionaria, Controparte_1
da Banca PSA Italia s.p.a. grazie ai 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca in funzione Controparte_1
dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i propri clienti Controparte_1
grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente), la società convenuta allega che tutti i 212 contratti elencati dal ricorrente sono associati a finanziamenti cosiddetti
“PROMO”, in ordine ai quali Banca PSA Italia s.p.a., riconoscendo ai clienti non solo un tasso di interesse vantaggioso, ma anche uno sconto extra sul prezzo di acquisto, attribuisce al concessionario una provvigione (c.d. “rappel commerciale”) dell'1,50% sul capitale finanziato, ma solo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi finanziari fissati di anno in anno dalla stessa Banca PSA Italia s.p.a., il che, a detta della società
convenuta, non è mai accaduto negli anni dal 2018 al 2021.
Queste circostanze sono state in parte smentite dal teste (il quale, come si è già Tes_2
più volte evidenziato, in ragione del suo ruolo di “business manager”, alle dipendenze di
Banca PSA Italia s.p.a. ora Stellantis Financial Service, con mansioni di addetto ai rapporti con alcuni concessionari, tra cui è persona certamente Controparte_1
informata e non ostile alla società convenuta), avendo egli dichiarato nel corso della sua deposizione, una volta presa visione del documento prodotto dalla convenuta sub 1) quale pagina 28 di 38 “accordo commerciale Banca PSA 2020”, stipulato tra Banca PSA Italia s.p.a. e la qui convenuta Controparte_1
“Riconosco il documento;
si tratta dell'accordo relativo al 2020 stipulato tra PSA e la
società convenuta.
Contratti di questo genere sono stati stipulati anche negli anni precedenti, sicuramente
nel 2018 e 2019, e nel 2021.
In detto periodo gli accordi tra PSA e riguardavano le seguenti provvigioni;
CP_1
provvigioni sul capitale finanziato, la cui percentuale variava a seconda del programma
di finanziamento utilizzato nel singolo affare;
provvigioni sul corrispettivo dei servizi (assicurativi, estensione garanzia e assicurazione
credito), la cui percentuale variava a seconda del servizio;
provvigione cosiddetta rappel, pari all' 1,50% del capitale finanziato, che veniva corrisposta a condizione che venisse superato l'obiettivo del 30% degli autoveicoli nuovi
venduti con finanziamento rispetto al complessivo numero degli autoveicoli nuovi
venduti; entrambi i dati venivano determinati considerando sia quelli relativi alla sede di
ZA che a quelli concernenti la sede di Trento.
Preciso che nel documento, che mi viene esibito, non ritrovo le pattuizioni relative alle
provvigioni sul capitale finanziato e alle provvigioni sul corrispettivo dei servizi.
Probabilmente il documento non è stato prodotto integralmente”.
Infatti emerge che, in relazione a ciascuno dei contratti di finanziamento che Banca PSA
Italia s.p.a. stipulava con i clienti della qui convenuta quest'ultima Controparte_1
riceveva:
1) provvigioni sul capitale finanziato, la cui percentuale variava a seconda del programma di finanziamento utilizzato nel singolo affare;
pagina 29 di 38 2) provvigione cosiddetta rappel, pari all' 1,50% del capitale finanziato, che veniva corrisposta a condizione che venisse superato l'obiettivo del 30% degli autoveicoli nuovi venduti con finanziamento rispetto al complessivo numero degli autoveicoli nuovi venduti;
3) provvigioni sul corrispettivo dei servizi (assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito), la cui percentuale variava a seconda del servizio.
Le provvigioni sub 1) e 2) sono agevolmente riconducibili alle “provvigioni attive di finanziamenti”, che la seconda parte dell'Allegato 18.1 al mandato di agenzia del
2.1.2018 annovera tra le “voci di ricavo” che determinano il “margine operativo”, il quale rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente.
Quindi di certo rientrano nei “ricavi dai finanziamenti di Banca PSA Italia s.p.a.”, che il ricorrente, nel proporre la domanda in esame, afferma rientrare nella base di computo delle provvigioni da lui maturate in ragione dell'attività di agente svolta in favore della convenuta.
Qualche dubbio può sorgere per quanto concerne le provvigioni sub 3) e, infatti, nelle note finali autorizzate (pag. 8), parte convenuta chiede, in via subordinata rispetto al rigetto della domanda, che “l'oggetto dell'accertamento da demandare al nominando CTU sia in ogni caso circoscritto al calcolo dei soli ricavi eventualmente percepiti dalla società convenuta in relazione alle sole vendite dedotte in giudizio effettuate mediante il ricorso a contratti di finanziamento con Banca PSA, con esclusione quindi dal calcolo degli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di prodotti assicurativi e/o di contratti di servizio in relazione ai quali il ricorrente non mai svolto alcuna domanda e che quindi sono del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio”.
L'assunto non convince.
E' vero che nella seconda parte dell'Allegato 18.1 cit. le parti hanno distinto tra
“provvigioni attive di finanziamenti” e “provvigioni attive di assicurazioni”. pagina 30 di 38 Tuttavia nella prima parte i contraenti hanno in proposito utilizzato la locuzione
“eventuali ricavi derivanti da finanziamenti”, mentre non si rinviene alcun riferimento ai servizi assicurativi.
Si ritiene, anche in proposito alla luce della regola ermeneutica ex art. 1370 cod.civ., che il dubbio se la locuzione “eventuali ricavi derivanti da finanziamenti” ricomprenda anche gli altri servizi, che il soggetto finanziatore offre in connessione al vero e proprio prestito di capitali, debba essere risolto a favore del ricorrente (che non ha predisposto il mandato di agenzia) e, quindi, in senso positivo.
f)
In definitiva, deve considerarsi compiutamente accertato, in capo al ricorrente il diritto a vedersi liquidare dalla convenuta Parte_1 CP_1
le maturate provvigioni secondo una base di computo comprensiva, in conformità
[...]
alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei “ricavi derivanti da finanziamenti”, che ha Controparte_1
percepito, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di Controparte_1
con detta Banca, in funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da CP_1
con i propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente, con la
[...]
precisazione che quei “ricavi derivanti da finanziamenti” ricomprendono tutti i compensi pervenuti a quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in Controparte_1
relazione ai servizi di finanziamento e a quelli connessi al vero e proprio prestito di capitali prestati dalla Banca, tra cui, con elencazione non tassativa, le provvigioni sul capitale finanziato, la provvigione cosiddetta rappel e le provvigioni sul corrispettivo dei servizi assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito erogati contestualmente al finanziamento, come emerso in sede istruttoria. pagina 31 di 38 g)
In ordine alla determinazione quantitativa dei crediti eventualmente scaturenti dalle odierne statuizioni in punto an, è opportuno ricordare i seguenti insegnamenti della
Suprema Corte:
✓ “in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre che della distinzione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. 18.7.2022, n.
22536; Cass. 14.1.2016, n. 486;); quindi, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, qualora il preponente non abbia trasmesso all'agente – in violazione del diritto ex art. 1749 co. 3 cod.civ. (nel testo sostituito dall'art. 4 d.lgs. 15.2.1999, n. 65)
di esigere dal preponente tutti i dati e le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per esercitare i suoi diritti di credito e in particolare per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, il giudice non può imputare all'agente la carenza di indicazione dei dati relativi alla quantificazione del proprio credito
(essendo tale carenza la conseguenza dell'inadempimento, da parte del preponente, dell'obbligo correlato al diritto ex art. 1749 co. 3 cod.civ.), ma deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell'art. 210 c.p.c.” (Cass. 10.7.2024, n. 18942; Cass. 12.12.2023,
n. 34690; Cass. 31.3.2023, n. 9064: Cass. 31.5.2022, n. 17575;) o, avvalendosi, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass.
20.10.2015, n. 21219);
pagina 32 di 38 ✓ “il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice
[che così operando gli ha affidato una consulenza tecnica percipiente] quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare” (Cass. 16.2.2025, n.
3947);
✓ “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. S.U. 1.9.2022, n. 3086;
Cass. 7.9.2023, n. 26144);
✓ “Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, laddove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre l'ammissione di consulenza tecnica, qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra agente e preponente, sulla base dei fatti addotti dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico - contabile” (Cass. 22.11.2003, n. 17762; Cass. 7.6.2002,
n. 8310; Cass. 26.1.1977, n. 392;). pagina 33 di 38 Venendo al caso in esame – al fine di pervenire alla liquidazione delle provvigioni spettanti al ricorrente secondo una base di computo comprensiva Parte_1
di tutti i compensi pervenuti alla convenuta quale concessionaria, Controparte_1
da Banca PSA Italia s.p.a. in relazione ai servizi di finanziamento e a quelli connessi al vero e proprio prestito di capitali (tra cui, con elencazione non tassativa, le provvigioni sul capitale finanziato, la provvigione cosiddetta rappel e le provvigioni sul corrispettivo dei servizi assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito prestati contestualmente al finanziamento, come emerso in sede istruttoria) erogati dalla Banca
PSA Italia s.p.a. in esecuzione dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018
e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca, in funzione dei Controparte_1
correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i propri clienti grazie Controparte_1
all'attività di promozione svolta dal ricorrente, e, quindi, al fine di accertare se sussista in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione di differenze tra le Parte_1
provvigioni spettanti e quelle già pagate – appare doveroso e consentito, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali appena ricordati, disporre consulenza tecnica d'ufficio percipiente, con autorizzazione al consulente tecnico d'ufficio di acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dal ricorrente a pag. 29 dell'atto introduttivo.
A tal fine viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
2. in ordine alla domanda di parte ricorrente afferente alle Parte_1
provvigioni assertamente da lui maturate per aver promosso la conclusione, da
parte di di sedici contratti di vendita con propri clienti Controparte_1
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare il suo diritto alla Parte_1
corresponsione delle provvigioni assertamente maturate per aver promosso la pagina 34 di 38 conclusione, da parte di di sedici contratti di vendita con propri Controparte_1
clienti, indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.), con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle relative somme, da determinarsi, secondo le previsioni del mandato di agenzia del 2.1.2018 (all. 18.1, tabella n. 1) , nella misura del 18% del “margine operativo”.
La società convenuta ammette di non aver ancora corrisposto al Controparte_1
ricorrente le provvigioni maturate per aver egli promosso la Parte_1
conclusione, da parte di di quindici dei sedici contratti di vendita a Controparte_1
propri clienti, indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.); di conseguenza offre il pagamento della somma lorda di € 4.901,52, risultante da un
“prospetto calcolo provvigioni da liquidare” che produce sub doc. 8.
Fa eccezione la vendita a tale , di cui la società convenuta afferma di non Persona_1
aver rinvenuto alcun riscontro contabile.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente eccepisce l'omessa produzione, da parte della convenuta, della “documentazione necessaria a comprendere la correttezza delle proprie deduzioni (come appunto la mancanza del contratto “ ”) e dei propri criteri Persona_1
di calcolo, limitandosi ad indicare quale margine operativo un semplice numero senza la benché indicazione di supporto”.
Quindi in questa fase è possibile soltanto ritenere compiutamente accertato, in favore del ricorrente, il diritto alla corresponsione delle provvigioni maturate per aver egli promosso la conclusione, da parte di dei contratti di vendita a propri clienti, Controparte_1
indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della pagina 35 di 38 concessionaria da parte della preponente sub doc. 12 fasc. ric., ad eccezione di quello stipulato da . Persona_1
Invece – al fine di accertare se in relazione all'affare Lotti il ricorrente abbia maturato la prescritta provvigione e se sia corretta la liquidazione che la società convenuta ha effettuato in ordine agli altri quindici affari, e, quindi, al fine di accertare se sussista in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione di differenze tra le Parte_1
provvigioni spettanti e quelle già pagate – è necessario (e consentito) procedere, con la medesima ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ., a consulenza tecnica d'ufficio percipiente nei termini già indicati in riferimento alla domanda sub 1., con autorizzazione al consulente tecnico d'ufficio ad acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dal ricorrente a pag. 30 dell'atto introduttivo.
3. in ordine alla domanda di parte ricorrente afferente alle Parte_1
provvigioni assertamente da lui maturate per aver promosso la conclusione, da
parte di di sedici contratti di vendita con propri clienti Controparte_1
Nel caso di accoglimento delle prime due domande il ricorrente propone domanda di condanna della convenuta al pagamento della conseguente differenza dovuta a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR).
In difetto di deduzioni specifiche in ordine a questa domanda da parte della società
convenuta, occorre anche in proposito assegnare al c.t.u., che sarà nominato con la ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ., quesito consistente nell'accertare se sussista, in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione di una Parte_1
differenza tra l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) spettante e quella già pagata.
pagina 36 di 38
4. in ordine alle spese
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta, in capo al ricorrente il diritto a vedersi liquidare Parte_1
dalla convenuta le maturate provvigioni secondo una base di Controparte_1
computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei “ricavi derivanti da finanziamenti”, che ha percepito, quale concessionaria, da Controparte_1
Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca, in Controparte_1
funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i Controparte_1
propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente, con la precisazione che quei “ricavi derivanti da finanziamenti” ricomprendono tutti i compensi pervenuti a quale concessionaria, da Banca PSA Controparte_1
Italia s.p.a. in relazione ai servizi di finanziamento e a quelli connessi al vero e proprio prestito di capitali erogati dalla Banca, tra cui, con elencazione non tassativa,
le provvigioni sul capitale finanziato, la provvigione cosiddetta rappel e le provvigioni sul corrispettivo dei servizi assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito erogati contestualmente al finanziamento, come emerso in sede istruttoria.
2. Accerta, in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione Parte_1
delle provvigioni maturate per aver egli promosso la conclusione, da parte di pagina 37 di 38 dei contratti di vendita a propri clienti, indicati nell'estratto del Controparte_1
sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente sub doc. 12 fasc. ric., ad eccezione di quello stipulato da
[...]
Per_1
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 25 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 38 di 38
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
30.11.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Valcanover pec e dall'avv. Marco Garofalo pec Email_1
Email_2
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 38 Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Cannarsa
pec Email_3
convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
In via principale:
A1) accertare e dichiarare che la convenuta si è resa inadempiente con riferimento alla
clausola di cui all'allegato 18.1 del mandato d'agenzia dd. 02.01.2018, in particolare per non avere la stessa computato all'interno della base di calcolo delle provvigioni
dovute al ricorrente i maggiori ricavi derivanti dai finanziamenti di Banca PSA Italia
Spa e, per l'effetto, condannare (ex , P.I. Controparte_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a ZA P.IVA_1
(BZ) in Via Luigi Galvani n. 1/B, al pagamento in favore del ricorrente delle relative
differenze a titolo di provvigioni da quantificarsi, anche previa CTU contabile, nel 18%
dei ricavi percepiti dalla convenuta derivanti dai 212 (duecentododici) finanziamenti
Banca PSA Italia di cui ai docc. 7 e 8 del presente atto, che ne formano parte
integrante e sostanziale, o nella diversa, maggiore o minore, percentuale che risulterà
di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto sino al saldo
effettivo;
A2) accertare e dichiarare che la convenuta ha omesso di liquidare e corrispondere le
provvigioni maturate dal ricorrente per effetto delle 16 (sedici) vendite e permute di cui
ai docc. 12 e 13 del presente atto, che ne formano parte integrante e sostanziale e, per
l'effetto, condannare ex , P.I. , Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede a ZA (BZ) in Via Luigi pagina 2 di 38 Galvani n. 1/B, al pagamento in favore del ricorrente delle relative provvigioni da
quantificarsi, anche previa CTU contabile, nel 18% del margine operativo di cui all'allegato 18.1 del mandato d'agenzia dd. 02.01.2018, o nella diversa, maggiore o
minore, percentuale che risulterà di giustizia;
il tutto oltre interessi e rivalutazione dal
giorno del dovuto sino al saldo effettivo;
A3) in caso di accoglimento delle suddette domande A1) e/o A2), condannare
(ex , P.I. , in persona del legale Controparte_1 CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con sede a ZA (BZ) in Via Luigi Galvani n. 1/B,
anche previa CTU contabile, al pagamento in favore del ricorrente delle relative somme che conseguentemente risulteranno dovute a titolo di incidenza sul FIRR.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Voglia l'On.le Tribunale adito, per tutte le ragioni sopra esposte:
Nel merito:
rigettare tutte le domande attoree siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese di lite.”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
pagina 3 di 38 ✓ che ha lavorato, in favore della società convenuta (già Controparte_1 CP_2
, dall'1.10.2010 al 3.9.2021, quale agente di commercio con zona costituita da
[...]
tutti i Comuni della Provincia di Trento e di ZA;
✓ che, da ultimo, detto rapporto de quo è stato disciplinato dal mandato d'agenzia,
sottoscritto dalle parti in data 2.1.2018 (doc. 2 fasc. ric.), il quale: all'art. 18 (“Provvigioni”).1 disponeva: “Quale compenso per la propria attività
prestata in esecuzione del Contratto, l'Agente ha diritto ad una provvigione nella
misura indicata nell'Allegato 18.1 su tutte le vendite di Prodotti ai Clienti direttamente e personalmente promosse dall'Agente nel periodo contrattuale”; all'allegato 18.1 (“Provvigioni”) al predetto mandato prevedeva: “Quale compenso
per la propria attività l'Agente ha diritto ad una provvigione su tutte le vendite
direttamente promosse a partire dal 02.01.2018 calcolate secondo il sotto indicato
prospetto:
a) Provvigioni sul margine operativo delle vendite dirette di vetture e veicoli nuovi
Peugeot:
Sulle vendite di vetture e veicoli nuovi Peugeot segnalate dall'Agente, concluse ed
eseguite direttamente dalla Società con clienti finali, saranno riconosciute le
provvigioni pari alla percentuale del margine operativo indicata nella tabella n. 1
derivante dalla vendita del veicolo nuovo, comprensivo del margine operativo
derivante dalla vendita della eventuale permuta relativa al veicolo nuovo venduto. Si
precisa che il margine operativo è determinato dalla differenza della fattura di
vendita e di acquisto, aggiungendo eventuali contributi all'acquisto o
all'immatricolazione, aggiungendo eventuali ricavi derivanti da finanziamenti e
detraendo eventuali provvigioni da riconoscere a terzi, eventuali costi derivanti da
finanziamenti, omaggi, la messa su strada, oneri finanziari diretti. Il conteggio si pagina 4 di 38 intende inoltre al netto dell'IVA e al netto del ricavo e costo dell'immatricolazione. Al
margine di cui sopra si aggiunge l'eventuale margine operativo positivo o negativo
derivante dalla vendita della permuta ritirata sul veicolo nuovo venduto determinato
dalla differenza del prezzo di vendita e del prezzo di acquisto, ripristini e provvigioni
passivi.
L'elenco che segue riassume a titolo esemplificativo in modo più dettagliato le voci di ricavo e di costo che determinano il margine operativo…
Il margine operativo è determinato dalle seguenti voci di ricavo e di costo:
voci di ricavo:
- fattura di vendita del veicoli nuovo immatricolato imponibile
- ricavo del contratto di prolungamento di garanzia o contratti equivalenti
- provvigioni attive di finanziamenti
- provvigioni attive di assicurazioni
- ricavo derivanti da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda
- contributi della Casa Madre all'acquisto
- contributi della Casa Madre all'immatricolazione
- prezzo di vendita del veicolo dato in permuta voci di costo:
- fattura di acquisto della vettura nuova immatricolata imponibile
- costo del contratto di prolungamento garanzia o contratti equivalenti (come da tabella fornita)
- provvigioni passive di finanziamenti (per esempio costo del tasso zero)
- provvigioni passive di assicurazioni
- costo derivante da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda
pagina 5 di 38 - provvigioni passive di vendita da riconoscere a terzi (sia per la vettura nuova che per quella usata)
- preconsegna della vettura (definita in modo forfettario)
- omaggi e/o cessioni gratuite contrattuali concessi al cliente
- sconti e/o sopravvalutazioni concessi al cliente
- prezzo di acquisto di un veicolo usato dato in permuta
- costi di ricondizionamento/ripristino interni ed esterni per il veicolo usato dato in permuta
- costi di garanzia per- e post-vendita
- spese di trasporto
- spese di messa in strada
- spese notarili e di agenzia
Dal conteggio sono esclusi:
ricavi e costi di immatricolazione, passaggio e minipassaggio (gestione usato), ecc.
IVA”
✓ che, a partire dal mese di gennaio 2018, la società preponente Controparte_1
ha liquidato le provvigioni a lui corrisposte, determinando la base di computo senza considerare i ricavi che essa aveva percepito, quale concessionaria, dalla società
Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, nel numero di 212 (doc. 7 e 8 fasc. ric.), dai clienti di con detta Banca per i correlativi acquisti dei veicoli conclusi Controparte_1
da grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente (il Controparte_1
quale, nell'occasione, aveva eseguito tutti gli incombenti formali connessi alla conclusione di quei contratti quali: raccogliere la documentazione necessaria al fine di verificare i requisiti di finanziamento del cliente (dalle buste paga e/o Modello pagina 6 di 38 Redditi PF – ex Modello Unico PF - in caso di cliente privato, alle visure camerali in caso di cliente persona giuridica); caricare tutti i dati ed i documenti all'interno del portale telematico della banca di riferimento;
predisporre la richiesta di finanziamento affinché questa potesse essere sottoscritta dal cliente e dal ricorrente medesimo;
trasmettere infine il contratto e la documentazione alla finanziaria affinché la richiesta potesse essere valutata dalla finanziaria stessa e poi approvata),
✓ che la società ha percepito, quale concessionaria, da Banca Controparte_1
PSA Italia s.p.a., per ogni contratto di finanziamento concluso dai clienti una provvigione pari a un importo variante tra € 500.000 ed € 2.500,00,
✓ che la stessa ha chiesto a Banca PSA Italia s.p.a. di oscurare Controparte_1
dal software di simulazione, utilizzato dagli agenti per inserire le pratiche di finanziamento, la parte del margine relativa alle provvigioni riconosciute dalla Banca
a quale concessionaria, per la stipulazione dei corrispondenti Controparte_1
contratti di finanziamento;
✓ che i premi a lui corrisposti da Banca PSA Italia s.p.a., mediante accreditamento di punti su una tessera personale, di cui ogni agente della preponente era titolare, erano del tutto insufficienti “a coprire l'effettiva provvigione” dovuta dalla preponente,
✓ che la società convenuta ha omesso di corrispondergli le Controparte_1
provvigioni maturate in virtù dell'attività di promozione da lui esercitata in funzione della conclusione da parte della preponente di 16 contratti di vendita a propri clienti indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.) –
propone:
pagina 7 di 38 1)
domanda volta ad accertare il suo diritto a vedersi liquidare dalla società preponente qui convenuta le maturate provvigioni maturate secondo una base di Controparte_1
computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei ricavi che CP_1
ha percepito, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212
[...]
contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca in funzione dei correlativi acquisti di veicoli Controparte_1
conclusi da con i propri clienti grazie all'attività di promozione Controparte_1
svolta dal ricorrente, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione al ricorrente delle differenze tra le provvigioni così effettivamente spettanti e quelle già corrisposte;
2)
domanda volta ad accertare il suo diritto alla corresponsione delle provvigioni assertamente maturate per aver promosso la conclusione, da parte di CP_1
di sedici contratti di vendita con propri clienti, indicati nell'estratto del sistema
[...]
informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.), con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle relative somme, da determinarsi, secondo le previsioni del mandato di agenzia del 2.1.2018 (all. 18.1, tabella n. 1), nella misura del 18% del “margine operativo”;
3) nell'ipotesi di accoglimento delle domande sub 1) e 2), domanda di condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze dovute a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR). pagina 8 di 38 §2 le difese della società convenuta
1)
La società convenuta contesta la fondatezza della pretesa, azionata Controparte_1
dal ricorrente, a vedersi liquidare le provvigioni secondo una base di computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei ricavi che la preponente ha percepito,
quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di Controparte_1
con detta Banca in funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da CP_1
con i propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente.
[...]
A tal fine svolge le deduzioni che seguono.
a)
Nega che dal testo dell'allegato 18.1 al mandato di agenzia stipulato in data 2.1.2018 emerga la volontà delle parti di far rientrare nel “margine operativo” (costituente la base di computo delle provvigioni di agenzia spettanti al ricorrente agente Parte_1
le provvigioni che ha ricevuto annualmente, quale
[...] Controparte_1
concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a..
A sostegno adduce che assumono rilievo ermeneutico, ai sensi dell'art. 1362 co. 2
cod.civ., i comportamenti reiteratamente tenuti, quale agente, da Parte_1
successivamente alla stipulazione dell'appena citato mandato di agenzia, consistiti nelle costanti approvazioni, mediante emissione di fatture dal contenuto conforme, degli estratti conto provvigionali che la società preponente gli inviava Controparte_1
mensilmente e nei quali il “margine operativo” comprendeva le provvigioni percepite da pagina 9 di 38 solo nei casi in cui il finanziamento era stato accordato da soggetti Controparte_1
diversi da Banca PSA Italia s.p.a. (quali FI, AG e TS AN).
b)
Le eventuali provvigioni corrisposte annualmente da Banca PSA Italia s.p.a. a quale concessionaria, non rientravano nella base di computo delle Controparte_1
provvigioni spettanti agli agenti atteso che costoro ricevevano direttamente da Banca PSA
Italia s.p.a. incentivi economici mediante l'accreditamento di punti su una tessera personale intesta a ciascun agente.
c)
Tutti i 212 contratti elencati dal ricorrente sono associati a finanziamenti cosiddetti
“PROMO”, in ordine ai quali Banca PSA Italia s.p.a., riconoscendo ai clienti non solo un tasso di interesse vantaggioso, ma anche uno sconto extra sul prezzo di acquisto, attribuisce al concessionario una provvigione (c.d. “rappel commerciale”) dell'1,50% sul capitale finanziato, ma solo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi finanziari fissati di anno in anno dalla stessa Banca PSA Italia s.p.a., il che, a detta della società
convenuta, non è mai accaduto negli anni dal 2018 al 2021.
Inoltre secondo parte convenuta l'attribuzione della provvigione “rappel commerciale” genera indirettamente una componente positiva per l'agente in quanto aumenta per la concessionaria il proprio margine lordo su quella determinata vendita, margine che rappresenta la base di computo delle provvigioni (spettanti nella misura del 18% di quel margine).
2)
La società convenuta ammette di non aver ancora corrisposto al Controparte_1
ricorrente le provvigioni maturate per aver egli promosso la Parte_1
conclusione, da parte di di quindici dei sedici contratti di vendita a Controparte_1
pagina 10 di 38 propri clienti, indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.);
di conseguenza offre il pagamento della somma lorda di € 4.901,52, risultante da un
“prospetto calcolo provvigioni da liquidare” che produce sub doc. 8.
Fa eccezione la vendita a tale , di cui parte convenuta afferma di non aver Persona_1
rinvenuto alcun riscontro contabile.
§3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda di parte ricorrente afferente alla Parte_1
liquidazione delle maturate provvigioni secondo una base di computo comprensiva delle “provvigioni attive di finanziamenti” che la convenuta ha Controparte_1
percepito, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti
di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di CP_1
con detta Banca in funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da
[...]
con i propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal Controparte_1
ricorrente
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare il suo diritto a Parte_1
vedersi liquidare dalla convenuta le maturate provvigioni secondo Controparte_1
una base di computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato
18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, delle “provvigioni attive di finanziamenti” che ha percepito, quale concessionaria, da Controparte_1
Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca in funzione Controparte_1
dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i propri clienti Controparte_1
pagina 11 di 38 grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione al ricorrente delle differenze tra le provvigioni così effettivamente spettanti e quelle già corrisposte.
a)
L'art. 18.1 (“Provvigioni”) del mandato d'agenzia, sottoscritto dalle parti in data 2.1.2018
(doc. 2 fasc. ric.) disponeva:
“Quale compenso per la propria attività prestata in esecuzione del Contratto, l'Agente ha
diritto ad una provvigione nella misura indicata nell'Allegato 18.1 su tutte le vendite di
Prodotti ai Clienti direttamente e personalmente promosse dall'Agente nel periodo contrattuale”;
l'allegato 18.1 (“Provvigioni”) allo stesso mandato d'agenzia prevedeva (evidenziazioni dello scrivente):
“Quale compenso per la propria attività l'Agente ha diritto ad una provvigione su tutte le
vendite direttamente promosse a partire dal 02.01.2018 calcolate secondo il sotto
indicato prospetto:
a) Provvigioni sul margine operativo delle vendite dirette di vetture e veicoli nuovi
Peugeot:
Sulle vendite di vetture e veicoli nuovi Peugeot segnalate dall'Agente, concluse ed
eseguite direttamente dalla Società con clienti finali, saranno riconosciute le provvigioni
pari alla percentuale del margine operativo indicata nella tabella n. 1 derivante dalla
vendita del veicolo nuovo, comprensivo del margine operativo derivante dalla vendita
della eventuale permuta relativa al veicolo nuovo venduto. Si precisa che il margine
operativo è determinato dalla differenza della fattura di vendita e di acquisto,
aggiungendo eventuali contributi all'acquisto o all'immatricolazione, aggiungendo
eventuali ricavi derivanti da finanziamenti e detraendo eventuali provvigioni da pagina 12 di 38 riconoscere a terzi, eventuali costi derivanti da finanziamenti, omaggi, la messa su
strada, oneri finanziari diretti. Il conteggio si intende inoltre al netto dell'IVA e al netto
del ricavo e costo dell'immatricolazione. Al margine di cui sopra si aggiunge l'eventuale
margine operativo positivo o negativo derivante dalla vendita della permuta ritirata sul
veicolo nuovo venduto determinato dalla differenza del prezzo di vendita e del prezzo di
acquisto, ripristini e provvigioni passivi.
L'elenco che segue riassume a titolo esemplificativo in modo più dettagliato le voci di ricavo e di costo che determinano il margine operativo…
Il margine operativo è determinato dalle seguenti voci di ricavo e di costo:
voci di ricavo:
- fattura di vendita del veicoli nuovo immatricolato imponibile
- ricavo del contratto di prolungamento di garanzia o contratti equivalenti
- provvigioni attive di finanziamenti
- provvigioni attivi di assicurazioni
- ricavo derivanti da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda
- contributi della Casa Madre all'acquisto
- contributi della Casa Madre all'immatricolazione
- prezzo di vendita del veicolo dato in permuta voci di costo:
- fattura di acquisto della vettura nuova immatricolata imponibile
- costo del contratto di prolungamento garanzia o contratti equivalenti (come da tabella fornita)
- provvigioni passive di finanziamenti (per esempio costo del tasso zero)
- provvigioni passive di assicurazioni
- costo derivante da vendite di accessori e/o servizi erogati dall'azienda pagina 13 di 38 - provvigioni passive di vendita da riconoscere a terzi (sia per la vettura nuova che per quella usata)
- preconsegna della vettura (definita in modo forfettario)
- omaggi e/o cessioni gratuite contrattuali concessi al cliente
- sconti e/o sopravvalutazioni concessi al cliente
- prezzo di acquisto di un veicolo usato dato in permuta
- costi di ricondizionamento/ripristino interni ed esterni per il veicolo usato dato in permuta
- costi di garanzia per- e post-vendita
- spese di trasporto
- spese di messa in strada
- spese notarili e di agenzia
Dal conteggio sono esclusi:
ricavi e costi di immatricolazione, passaggio e minipassaggio (gestione usato), ecc.
IVA”.
b)
Come autorevolmente osservato in dottrina, le regole in tema di interpretazione del contratto contenute nel titolo del codice civile attinente ai “contratti in generale” (artt.
1362-1371) – le quali costituiscono vere e proprie norme di legge la cui violazione è
censurabile in Cassazione (ex multis Cass. 6.3.2018, n. 5288; Cass. 28.10.2016, n.
21888;) – hanno oggetto e scopo comune:
si applicano ai segni con cui le parti hanno manifestato la volontà contrattuale (più
frequentemente alle parole del testo dichiarato) per ricavarne un significato (in termini prima di risultato materiale, poi di effetti giuridici).
Tuttavia non operano allo stesso modo nella ricerca del significato di quei segni. pagina 14 di 38 Un primo gruppo di regole (cd. di interpretazione soggettiva) cerca il significato corrispondente alla “comune intenzione delle parti”, ossia a ciò che le parti hanno effettivamente voluto nel determinare il contenuto del contratto.
Può, però, accadere che, nonostante il corretto utilizzo delle regole di interpretazione soggettiva, non si riesca ad accertare la comune intenzione delle parti o perché risulta oscura o ambigua oppure emerge che su quell'aspetto non esiste alcuna comune intenzione delle parti. E' in presenza di questi presupposti che trova applicazione un secondo gruppo di regole (cd. di interpretazione oggettiva), il quale attribuisce alla volontà manifestata dalle parti contrattuali un significato che la legge reputa obiettivamente congruo.
Dottrina e giurisprudenza (ex multis Cass. 15.5.2016, n. 14432; Cass. 24.1.2012, n. 925;)
sono concordi nel ritenere che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri cd. di interpretazione soggettiva prevalgono su quelli cd. di interpretazione oggettiva, atteso che la determinazione oggettiva del significato da attribuire ai segni (solitamente parole) con cui le parti hanno manifestato (dichiarato) la volontà contrattuale non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva consenta di individuare chiaramente la comune intenzione espressa dalle parti.
Occorre, quindi, soffermarsi in primis sui criteri cd. di interpretazione soggettiva.
La norma cardine è rappresentata dall'art. 1362 co. 1, il quale dispone: “Nell'interpretare
il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”.
Come osservato in dottrina, questa disposizione presuppone che le parti abbiano espresso la loro volontà contrattuale mediante parole (ossia dichiarazioni e non già comportamenti concludenti), il che comporta l'esistenza di un testo costituito da parole.
pagina 15 di 38 La norma in esame contrappone i significati suggeriti dalla lettera del testo contrattuale
(interpretazione testuale o letterale) a significati diversi estratti dalla ricerca dell'effettiva volontà delle parti (interpretazione psicologica, basata anche su criteri extratestuali),
dando prevalenza a questi significati diversi.
Così viene descritta dalla stessa dottrina l'attività che l'interprete è tenuto a compiere:
i) il punto di partenza obbligato è costituito dall'interpretazione letterale ossia basata sul significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche secondo la lingua condivisa dalla comunità cui appartengono i contraenti;
ii)- a)
qualora il testo risulti oscuro o ambiguo, è inevitabile procedere all'interpretazione extratestuale ossia a individuare l' effettiva “comune intenzione delle parti” attraverso dati esterni al testo.
ii) – b)
Anche nell'ipotesi contraria, ossia in presenza di un testo chiaro e univoco, l'interprete è
tenuto a verificare se sussistano o meno elementi extratestuali capaci di mettere in discussione il significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche e di suggerire un diverso significato più aderente alla “comune intenzione delle parti”.
In caso negativo l'interprete deve appagarsi del significato espresso dalla lettera del testo dichiarato.
Se, invece, l'interprete registra elementi extratestuali portatori di un possibile significato diverso, deve verificare se essi hanno il vigore semantico sufficiente a sovvertire il significato letterale e a individuare una “comune intenzione delle parti”. In caso affermativo darà prevalenza al significato extratestuale, ma ciò esige che l'interprete pagina 16 di 38 motivi il sovvertimento con particolare forza e precisione perché la chiarezza letterale del testo fa presumere che il suo significato corrisponda alla volontà delle parti: il significato letterale è la regola e lo scostamento da esso, pur possibile, è l'eccezione che per accreditarsi richiede sostegni robusti.
Assai simile appare il più recente orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
15.7.2016, n. 14432; Cass. 1.12.2015, n. 24421; Cass. 1.12.2014, n. 25480;), secondo cui la necessità di ricostruire la “comune intenzione delle parti” senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, comporta che il dato testuale del contratto, pur rivestendo un rilievo centrale, non sia necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo,
giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore.
La ricerca degli elementi extratestuali, da cui eventualmente desumere una comune intenzione delle parti diversa da quella emergente dalle parole del testo, deve avvenire ricorrendo agli altri criteri di interpretazione soggettiva diversi da quella letterale, vale a dire:
✓ l'interpretazione globale (o comportamentale) che deduce la comune intenzione delle parti dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 co. 2 cod.civ.), in base alla considerazione che le dichiarazioni negoziali conclusive non sono un fatto isolato;
✓ l'interpretazione sistematica, secondo cui “le clausole del contratto si interpretano le
une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuno il senso che risulta dal complesso dell'atto” (art. 1363 cod.civ.), in base alla considerazione che le clausole concorrono a formare un tutto unitario e trovano quindi spiegazione nella coerente regolamentazione dell'affare; pagina 17 di 38 ✓ l'interpretazione presuntiva delle espressioni generali, le quali, se usate nel contratto,
“non comprendono che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare”
(art. 1364 cod.civ.), vale dire riguardano solo gli interessi pratici che il contratto diretto a realizzare;
✓ l'interpretazione presuntiva delle indicazioni esemplificativi, le quali, se espresse al fine di spiegare un patto, non presumono l'esclusione dei casi non espressi cui,
secondo ragione, può estendersi lo stesso patto (art. 1365 cod.civ.).
Autorevole dottrina fa rientrare tra i criteri cd. di interpretazione soggettiva anche:
✓ l'interpretazione secondo buona fede (in senso obiettivo) (art. 1366 cod.civ.), che, imponendo alle parti l'obbligo di lealtà, esige che sia preservato il ragionevole affidamento sorto in ciascuna parte sul significato dell'accordo in relazione a quanto l'altra parte abbia lasciato intendere mediante le proprie dichiarazioni e il proprio comportamento valutati secondo la normale diligenza;
in applicazione di questo criterio l'interprete è tenuto ad adeguare l'interpretazione del contratto al significato sul quale le parti, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento;
di contro deve scartare interpretazioni basate su espressioni letterali facenti parte del testo concordato, ma non rispondenti all'intesa raggiunta;
✓ l'interpretazione funzionale (art. 1369 cod.civ.), che prescrive di ricercare la “comune intenzione delle parti” in coerenza con la causa concreta di esso ossia alla luce della sintesi degli interessi perseguiti dalle parti mediante la stipulazione del contratto.
La più recente giurisprudenza della Suprema Corte sembra aderire a questo orientamento.
Infatti:
secondo Cass. 28.3.2017, n. 7927 (conf. Cass. 21.5.2019, n. 13603;), in tema di interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole da verificare alla luce dell'intero contesto pagina 18 di 38 negoziale ai sensi dell'art. 1363 cod.civ., nonché ai criteri d' interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 cod.civ., e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere - mediante comportamento improntato a lealtà ed a salvaguardia dell'altrui interesse - interpretazioni cavillose deponenti per un significato in contrasto con gli interessi che le parti hanno voluto tutelare mediante la stipulazione negoziale;
secondo Cass. 22.11.2016, n. 23701 (conf. Cass. 6.7.2018, n. 17718;), l'elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale.
c)
Il testo letterale dell'allegato 18.1., lett. a) (“Provvigioni sul margine operativo delle vendite dirette di vetture e veicoli nuovi Peugeot”) al mandato d'agenzia, sottoscritto dalle parti in data 2.1.2018, esprime, in modo chiaro e inequivocabile, la comune volontà negoziale di ricomprendere nel “margine operativo” – che rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente, tanto da essere determinate applicando sull'importo del “margine operativo” la percentuale indicata nella tabella n. 1) – le “provvigioni attive di finanziamenti”.
Infatti nella prima parte prevede che “il margine operativo è determinato dalla differenza
della fattura di vendita e di acquisto… aggiungendo eventuali ricavi derivanti da finanziamenti e detraendo … eventuali costi derivanti da finanziamenti”; nella seconda parte dispone che: “L'elenco che segue riassume a titolo esemplificativo in modo più dettagliato le voci di ricavo e di costo che determinano il margine operativo” e pagina 19 di 38 ricomprende tra le voci di ricavo le “provvigioni attive di finanziamenti” e tra le voci di costo le “provvigioni passive di finanziamenti (per esempio costo del tasso zero)”.
Seguendo gli insegnamenti sub b), occorre ora verificare se sussistano o meno elementi extratestuali capaci di mettere in discussione il significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche e di suggerire un diverso significato più aderente alla
“comune intenzione delle parti” (nella cui indagine consiste, ai sensi dell'art. 1362 co. 1 cod.civ., l'interpretazione contrattuale).
In proposito parte convenuta – ricorrendo, in astratto legittimamente, a un criterio di interpretazione soggettiva diverso da quello dell'interpretazione letterale, qual è il criterio dell'interpretazione globale (o comportamentale) che deduce la comune intenzione delle parti dal loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto
(art. 1362 co. 2 cod.civ.), in base alla considerazione che le dichiarazioni negoziali conclusive non sono un fatto isolato – attribuisce rilievo ermeneutico a condotte che, a suo dire, avrebbe reiteratamente tenuto l'agente successivamente alla Parte_1
stipulazione del mandato d'agenzia del 2.1.2018, vale a dire le ripetute approvazioni,
mediante emissione di fatture dal contenuto conforme, degli estratti conto provvigionali che la società preponente gli inviava mensilmente e nei quali il Controparte_1
“margine operativo” comprendeva le provvigioni percepite da solo Controparte_1
nei casi in cui il finanziamento era stato accordato da soggetti diversi da Banca PSA Italia
s.p.a. (quali FI, AG e TS AN).
E' evidente come parte convenuta ne inferisca che l'agente – nel momento Parte_1
in cui non pretendeva che le sue provvigioni venissero determinate secondo una base di computo ricomprendente le provvigioni pagate a quale Controparte_1
concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a., pur essendo egli al corrente, per aver curato l'espletamento dei relativi incombenti formali, dell'avvenuta di stipulazione di contratti di pagina 20 di 38 finanziamento con Banca PSA Italia s.p.a., da parte di clienti di in Controparte_1
funzione degli acquisti di veicoli promossi dal ricorrente – concordava che tra le
“provvigioni attive di finanziamenti” (le quali, ai sensi dell'allegato 18.1. al predetto mandato di agenzia del 2.1.2018, costituivano un elemento integrante il “margine operativo”, considerato dai contraenti la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente) non rientravano le provvigioni pagate da Banca PSA Italia s.p.a. a in ragione dei contratti di finanziamento conclusi dai clienti di Controparte_1
quest'ultima in funzione degli acquisti di veicoli promossi dal ricorrente.
Tuttavia siffatte condotte non possono assumere la portata interpretativa indicata dalla parte convenuta atteso che l'agente era convinto che la preponente Parte_1
non percepisse provvigioni da Banca PSA Italia s.p.a.. Controparte_1
In proposito, nell'ordinanza istruttoria pronunciata all'udienza del 16.5.2023 si è affermata l'irrilevanza dei capitoli di prova n. 10 (“Vero che il ricorrente, come tutti gli altri agenti, emetteva le fatture per provvigioni sulla base di quanto esposto nei singoli estratti conto provvigionali elaborati (anche sulla scorta delle informazioni trasmesse dall'agente) e consegnatigli dalla concessionaria;
”), 12 (“Vero il ricorrente, come del resto tutti gli altri agenti, ha sempre ricevuto ogni informazione utile relativa al meccanismo di remunerazione applicato alla vendita dei prodotti di Banca PSA potendo sempre constatare che dal “paniere” del margine operativo su cui calcolare il trattamento provvigionale fosse esclusa qualsiasi eventuale provvigione
(eventualmente) riconosciuta alla concessionaria da Banca PSA”) e 13 (“Vero che il ricorrente, come qualsiasi altro agente, poteva sempre verificare l'annotazione o meno nel singolo estratto conto provvigionale del numero e tipologia dei servizi finanziari ed assicurativi che egli stesso aveva abbinato alle vendite del mese di riferimento e la loro inclusione tra gli elementi utili per il calcolo delle provvigioni”) “atteso che il ricorrente allega di non essere stato a conoscenza pagina 21 di 38 che la società convenuta percepiva da Banca PSA una somma a titoli di provvigioni per ogni finanziamento acceso per l'acquisto del singolo veicolo”.
Questa circostanza ha trovato riscontro nell'istruttoria testimoniale svolta, in particolare nella deposizione dell'ex agente della società convenuta , il quale ha Testimone_1
dichiarato (evidenziazioni dello scrivente):
“Ho lavorato in favore della società convenuta dal maggio 2002 all'ottobre 2019
svolgendo prestazioni di agente di commercio, avevo stipulato con la convenuta un relativo contratto di agenzia… Anche nel mio caso ho stipulato un nuovo contratto di agenzia con la società convenuta con decorrenza gennaio 2018” –
Viene esibito al teste la clausola 18.1 del contratto sub documento 5 di parte ricorrente. Il
teste dichiara:
“Anche il mio contratto conteneva la clausola di cui all'allegato 18.1 che mi viene esibita.
L'azienda, in ordine ai ricavi derivanti dai finanziamenti, all'epoca ci diceva che maturava provvigioni da finanziamenti solo nell'ipotesi di raggiungimento degli
obiettivi trimestrali di penetrazione finanziaria.
Ci precisò anche che non le veniva riconosciuto un compenso afferente alla singola
pratica.
Ci precisò che nel caso di raggiungimento dell'obiettivo avrebbe inserito nella base di
computo delle provvigioni degli agenti il ricavo derivante da finanziamento ossia la
provvigione alla stessa riconosciuto da PSA Banca. Ciò in concreto non è mai avvenuto dato che l'azienda diceva che non riusciva a raggiungere gli obiettivi trimestrali”.
Ancora più significative, anche in ragione del ruolo ricoperto dal teste, sono le dichiarazioni rese da (evidenziazioni dello scrivente): Testimone_2
pagina 22 di 38 “Lavoro alle dipendenze della società Stellantis Financial Service già Banca PSA, dal
gennaio 2003, con mansioni di business manager;
in concreto mi occupo per conto della
società per cui lavoro dei rapporti con i concessionari di una determinata zona.
All'epoca, in cui il ricorrente svolgeva attività di agente per conto della società
convenuta, quest'ultima era una dei concessionari che riguardavano la mia attività che
svolgevo per conto di Banca PSA….
All'epoca effettivamente era utilizzato un software al fine di formulare al cliente un
preventivo concernente le condizioni del finanziamento con i relativi costi nonché con
eventuali servizi, quali quelli di estensione della garanzia con tagliandi inclusi, quelli
assicurativi concernenti polizze ulteriori rispetto a quella obbligatoria della responsabilità civile e quelli assicurativi concernenti il credito nell'ipotesi di morte o
invalidità permanente o inabilità temporanea del soggetto finanziato.
Solo di recente viene utilizzato un software che, oltre alla redazione del preventivo per
il cliente, consente, se il concessionario lo ritiene, di indicare la provvigione che la
società Stellantis riconosce al concessionario in relazione a quel specifico
finanziamento.
La stragrande maggioranza dei concessionari non consente agli agenti di vedere questa
provvigione.
Il software consente di conoscere anche la provvigione spettante all'agente.
All'epoca, ogni mese, Banca PSA pubblicava in un portale il piano di azione per quel mese, nel quale erano indicate, tra l'altro, le provvigioni che l'agente maturava in
termini di punti da caricare sulla card;
ogni punto equivaleva a 1 euro.
Preciso che nel piano comunicato agli agenti non veniva indicata la percentuale di provvigione riconosciuta al concessionario”.
pagina 23 di 38 Appare evidente che – essendo il ricorrente indotto, dalle informazioni che le forniva la preponente ed anche dei silenzi dalla stessa serbati, a ritenere che la preponente non ricevesse da Banca PSA Italia s.p.a. “provvigioni attive di finanziamenti” – la sua acquiescenza alla liquidazione delle provvigioni a lui spettanti, effettuata dalla preponente secondo una base di computo in cui erano assenti le provvigioni corrisposte da quella
Banca a non costituisce un comportamento posteriore alla Controparte_1
conclusione del mandato di agenzia, da cui sia possibile, ai sensi dell'art. 1362 co. 2 cod.civ., inferire la volontà dell'agente di escludere dalla base di computo delle provvigioni a lui spettanti le “provvigioni attive di finanziamenti” corrisposte a da Banca PSA Italia s.p.a.. Controparte_1
In definitiva non sussistono nel caso in esame elementi extratestuali capaci di mettere in discussione il significato espresso dalle parole del testo e dalle loro connessioni sintattiche e di suggerire un diverso significato più aderente alla “comune intenzione delle parti”.
Conseguentemente occorre ritenersi appagati del significato emergente dalla lettera del testo dichiarato, il quale, come si è già evidenziato, esprime, in modo chiaro e inequivocabile, la volontà negoziale di ricomprendere nel “margine operativo” – che rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente, tanto da essere determinate applicando sull'importo del “margine operativo” la percentuale indicata nella tabella n. 1) – le “provvigioni attive di finanziamenti”, senza limitazioni di sorta, in particolare neppure quelle pervenute a da Banca PSA Italia s.p.a.. Controparte_1
d)
La società convenuta sostiene che le eventuali provvigioni – che Controparte_1
annualmente riceveva, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. grazie ai contratti di finanziamento stipulati dai propri clienti in funzione degli acquisti di veicoli dalla pagina 24 di 38 stessa – non rientravano nella base di computo delle provvigioni Controparte_1
spettanti agli agenti atteso che costoro ricevevano direttamente da Banca PSA Italia s.p.a. incentivi economici mediante l'accreditamento di punti su una tessera personale, di cui ogni agente della preponente era titolare.
La circostanza che gli agenti di percepivano direttamente da Banca Controparte_1
PSA Italia s.p.a. incentivi economici mediante l'accreditamento di punti su una tessera personale, di cui ogni agente della preponente era titolare, è ammessa dal ricorrente (pag.
13-14, cap. 22, 23 e 24 del suo atto introduttivo) ed è stata confermata sia dal teste
(“E' vero che PSA Banca versava mediante il sistema della card dei compensi Tes_1
agli agenti. I punti che venivano attributi mediante il sistema della card agli agenti non
erano collegati al raggiungimento degli obiettivi trimestrali posti alla società convenuta;
infatti ogni mese PSA comunicava delle promozioni relative ai vari servizi cui erano collegata la maturazione di uno specifico numero di punti”), sia dal teste Tes_2
(“All'epoca, ogni mese, Banca PSA pubblicava in un portale il piano di azione per quel mese, nel quale erano indicate, tra l'altro, le provvigioni che l'agente maturava in termini di punti da caricare sulla card;
ogni punto equivaleva a 1 euro”).
Tuttavia non appare persuasivo l'assunto di parte convenuta secondo cui la diretta corresponsione, da parte di Banca PSA Italia s.p.a., agli agenti (e in particolare al ricorrente) di incentivi economici, mediante accreditamento di punti su una tessera personale intestata a ciascun agente, rappresenterebbe un fatto idoneo a escludere l'applicazione, per quanto concerne le “provvigioni attive di finanziamenti” corrisposte da
Banca PSA Italia s.p.a. a della previsione, espressamente Controparte_1
contenuta nell'allegato 18.1 al mandato d'agenzia del 2.1.2018, la quale dispone, in modo chiaro e inequivocabile, che le “provvigioni attive di finanziamenti” costituiscono una pagina 25 di 38 delle “voci di ricavo”, che “determinano il margine operativo”, il quale rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti.
Infatti, come ha riferito il teste (che, in ragione del suo ruolo, è persona Tes_2
certamente informata e non ostile alla società convenuta), il “sistema di incentivazione degli agenti di direttamente da parte della società finanziaria, all'epoca Banca CP_1
PSA, risale a molti anni fa, almeno 10 anni, certamente prima del 2018”.
Quindi, all'epoca della stipulazione del mandato d'agenzia del 2.1.2018 – se le parti avessero inteso escludere dalle “provvigioni attive di finanziamenti”, costituenti una delle “voci di ricavo” determinanti il “margine operativo” rappresentante la base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti, le provvigioni che Controparte_1
riceveva, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei contratti di finanziamento stipulati dai propri clienti in funzione degli acquisti di veicoli dalla stessa
– avrebbero introdotto nel regolamento contrattuale una Controparte_1
disposizione specifica in tal senso, il che non è accaduto.
Ciò rileva soprattutto per la società preponente la quale ha – in Controparte_1
tutta evidenza, avendo stipulato con tutti gli agenti mandati di agenzia aventi identico contenuto, quanto meno in ordine alle determinazione della base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti, come riferito dal teste – curato la Tes_1
predisposizione del testo di quel mandato, trovando così applicazione nei suoi confronti il disposto ex art. 1370 cod.civ., secondo cui: “Le clausole inserite… in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro”.
Nelle note finali autorizzate (pag. 4) parte convenuta sostiene (per la prima volta):
“Significativa… anche ai fini dell'interpretazione della reale volontà delle parti ai sensi dell'art. 1362 c.c., è l'inclusione della PSA AN (n.b. non delle altre società finanziarie!) tra i Clienti Direzionali (v. allegato 2.4 di entrambi i contratti di agenzia)”. pagina 26 di 38 L'assunto non può essere condiviso.
L'allegato 2.4. si ricollega alla clausola 2. (“Ambito di attività”), punto 2.4., che prevede:
“Il diritto alla provvigione non competerà all'Agente con riguardo alle vendite in favore
dei soggetti indicati nell'Allegato 2.4 con i quali la Società si riserva di intrattenere rapporti diretti nel Territorio (di seguito, i "Clienti Direzionali")”.
Appare così evidente l'estraneità della portata precettiva di questa clausola rispetto alla controversia in esame.
Infatti la clausola esclude il diritto dell' agente a ricevere provvigioni in relazione ad affari che la preponente ha concluso direttamente nel “Territorio”, convenuto quale
“ambito di attività” dell'agente, con i soggetti che rientrano nei “clienti direzionali”, tra cui effettivamente rientra anche “PSA AN”.
Di contro nella controversia in esame si discute se le “provvigioni attive di finanziamenti”
– che ha ricevuto, quale concessionaria, da Banca PSA Italia Controparte_1
s.p.a., grazie ai contratti di finanziamento stipulati dai propri clienti in funzione degli acquisti di veicoli dalla stessa – rientrino nel “margine operativo”, Controparte_1
il quale rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti agli agenti.
Quindi nella vicenda in esame non si controverte se il ricorrente abbia diritto di ricevere provvigioni per “vendite” effettuate da a Banca PSA Italia s.p.a.; Controparte_1
correlativamente l'attività di Banca PSA Italia s.p.a., che assume qui rilievo, non è quella di acquirente da Controparte_1
Infatti si discute in ordine non già in relazione a quali affari spettano al ricorrente le provvigioni, ma quale sia la base di computo con cui devono essere determinate quelle provvigioni e, a tal fine, entrano in gioco le “provvigioni attive di finanziamenti”
pervenute (non già al ricorrente agente, ma) alla convenuta preponente da Banca PSA
pagina 27 di 38 Italia s.p.a., di cui assume rilievo il ruolo (non già di acquirente da Controparte_1
ma) di soggetto finanziatore dei clienti di Controparte_1
e)
Al fine di negare la fondatezza della domanda di parte ricorrente in esame (volta ad accertare il suo diritto a vedersi liquidare dalla convenuta le Controparte_1
maturate provvigioni secondo una base di computo comprensiva delle “provvigioni attive di finanziamenti” assertamente pervenute a quale concessionaria, Controparte_1
da Banca PSA Italia s.p.a. grazie ai 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca in funzione Controparte_1
dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i propri clienti Controparte_1
grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente), la società convenuta allega che tutti i 212 contratti elencati dal ricorrente sono associati a finanziamenti cosiddetti
“PROMO”, in ordine ai quali Banca PSA Italia s.p.a., riconoscendo ai clienti non solo un tasso di interesse vantaggioso, ma anche uno sconto extra sul prezzo di acquisto, attribuisce al concessionario una provvigione (c.d. “rappel commerciale”) dell'1,50% sul capitale finanziato, ma solo a condizione che vengano raggiunti gli obiettivi finanziari fissati di anno in anno dalla stessa Banca PSA Italia s.p.a., il che, a detta della società
convenuta, non è mai accaduto negli anni dal 2018 al 2021.
Queste circostanze sono state in parte smentite dal teste (il quale, come si è già Tes_2
più volte evidenziato, in ragione del suo ruolo di “business manager”, alle dipendenze di
Banca PSA Italia s.p.a. ora Stellantis Financial Service, con mansioni di addetto ai rapporti con alcuni concessionari, tra cui è persona certamente Controparte_1
informata e non ostile alla società convenuta), avendo egli dichiarato nel corso della sua deposizione, una volta presa visione del documento prodotto dalla convenuta sub 1) quale pagina 28 di 38 “accordo commerciale Banca PSA 2020”, stipulato tra Banca PSA Italia s.p.a. e la qui convenuta Controparte_1
“Riconosco il documento;
si tratta dell'accordo relativo al 2020 stipulato tra PSA e la
società convenuta.
Contratti di questo genere sono stati stipulati anche negli anni precedenti, sicuramente
nel 2018 e 2019, e nel 2021.
In detto periodo gli accordi tra PSA e riguardavano le seguenti provvigioni;
CP_1
provvigioni sul capitale finanziato, la cui percentuale variava a seconda del programma
di finanziamento utilizzato nel singolo affare;
provvigioni sul corrispettivo dei servizi (assicurativi, estensione garanzia e assicurazione
credito), la cui percentuale variava a seconda del servizio;
provvigione cosiddetta rappel, pari all' 1,50% del capitale finanziato, che veniva corrisposta a condizione che venisse superato l'obiettivo del 30% degli autoveicoli nuovi
venduti con finanziamento rispetto al complessivo numero degli autoveicoli nuovi
venduti; entrambi i dati venivano determinati considerando sia quelli relativi alla sede di
ZA che a quelli concernenti la sede di Trento.
Preciso che nel documento, che mi viene esibito, non ritrovo le pattuizioni relative alle
provvigioni sul capitale finanziato e alle provvigioni sul corrispettivo dei servizi.
Probabilmente il documento non è stato prodotto integralmente”.
Infatti emerge che, in relazione a ciascuno dei contratti di finanziamento che Banca PSA
Italia s.p.a. stipulava con i clienti della qui convenuta quest'ultima Controparte_1
riceveva:
1) provvigioni sul capitale finanziato, la cui percentuale variava a seconda del programma di finanziamento utilizzato nel singolo affare;
pagina 29 di 38 2) provvigione cosiddetta rappel, pari all' 1,50% del capitale finanziato, che veniva corrisposta a condizione che venisse superato l'obiettivo del 30% degli autoveicoli nuovi venduti con finanziamento rispetto al complessivo numero degli autoveicoli nuovi venduti;
3) provvigioni sul corrispettivo dei servizi (assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito), la cui percentuale variava a seconda del servizio.
Le provvigioni sub 1) e 2) sono agevolmente riconducibili alle “provvigioni attive di finanziamenti”, che la seconda parte dell'Allegato 18.1 al mandato di agenzia del
2.1.2018 annovera tra le “voci di ricavo” che determinano il “margine operativo”, il quale rappresenta la base di computo delle provvigioni spettanti all'agente.
Quindi di certo rientrano nei “ricavi dai finanziamenti di Banca PSA Italia s.p.a.”, che il ricorrente, nel proporre la domanda in esame, afferma rientrare nella base di computo delle provvigioni da lui maturate in ragione dell'attività di agente svolta in favore della convenuta.
Qualche dubbio può sorgere per quanto concerne le provvigioni sub 3) e, infatti, nelle note finali autorizzate (pag. 8), parte convenuta chiede, in via subordinata rispetto al rigetto della domanda, che “l'oggetto dell'accertamento da demandare al nominando CTU sia in ogni caso circoscritto al calcolo dei soli ricavi eventualmente percepiti dalla società convenuta in relazione alle sole vendite dedotte in giudizio effettuate mediante il ricorso a contratti di finanziamento con Banca PSA, con esclusione quindi dal calcolo degli eventuali ricavi derivanti dalla vendita di prodotti assicurativi e/o di contratti di servizio in relazione ai quali il ricorrente non mai svolto alcuna domanda e che quindi sono del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio”.
L'assunto non convince.
E' vero che nella seconda parte dell'Allegato 18.1 cit. le parti hanno distinto tra
“provvigioni attive di finanziamenti” e “provvigioni attive di assicurazioni”. pagina 30 di 38 Tuttavia nella prima parte i contraenti hanno in proposito utilizzato la locuzione
“eventuali ricavi derivanti da finanziamenti”, mentre non si rinviene alcun riferimento ai servizi assicurativi.
Si ritiene, anche in proposito alla luce della regola ermeneutica ex art. 1370 cod.civ., che il dubbio se la locuzione “eventuali ricavi derivanti da finanziamenti” ricomprenda anche gli altri servizi, che il soggetto finanziatore offre in connessione al vero e proprio prestito di capitali, debba essere risolto a favore del ricorrente (che non ha predisposto il mandato di agenzia) e, quindi, in senso positivo.
f)
In definitiva, deve considerarsi compiutamente accertato, in capo al ricorrente il diritto a vedersi liquidare dalla convenuta Parte_1 CP_1
le maturate provvigioni secondo una base di computo comprensiva, in conformità
[...]
alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei “ricavi derivanti da finanziamenti”, che ha Controparte_1
percepito, quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di Controparte_1
con detta Banca, in funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da CP_1
con i propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente, con la
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precisazione che quei “ricavi derivanti da finanziamenti” ricomprendono tutti i compensi pervenuti a quale concessionaria, da Banca PSA Italia s.p.a. in Controparte_1
relazione ai servizi di finanziamento e a quelli connessi al vero e proprio prestito di capitali prestati dalla Banca, tra cui, con elencazione non tassativa, le provvigioni sul capitale finanziato, la provvigione cosiddetta rappel e le provvigioni sul corrispettivo dei servizi assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito erogati contestualmente al finanziamento, come emerso in sede istruttoria. pagina 31 di 38 g)
In ordine alla determinazione quantitativa dei crediti eventualmente scaturenti dalle odierne statuizioni in punto an, è opportuno ricordare i seguenti insegnamenti della
Suprema Corte:
✓ “in tema di contratto di agenzia, la ripartizione dell'onere della prova tra agente e preponente deve tenere conto, oltre che della distinzione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio – riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio – della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova” (Cass. 18.7.2022, n.
22536; Cass. 14.1.2016, n. 486;); quindi, nel giudizio di accertamento del diritto alla provvigione, qualora il preponente non abbia trasmesso all'agente – in violazione del diritto ex art. 1749 co. 3 cod.civ. (nel testo sostituito dall'art. 4 d.lgs. 15.2.1999, n. 65)
di esigere dal preponente tutti i dati e le informazioni, in particolare un estratto dei libri contabili, necessarie per esercitare i suoi diritti di credito e in particolare per verificare l'importo delle provvigioni liquidate, il giudice non può imputare all'agente la carenza di indicazione dei dati relativi alla quantificazione del proprio credito
(essendo tale carenza la conseguenza dell'inadempimento, da parte del preponente, dell'obbligo correlato al diritto ex art. 1749 co. 3 cod.civ.), ma deve, su istanza di parte, emanare nei confronti del preponente l'ordine di esibizione delle scritture contabili, a norma dell'art. 210 c.p.c.” (Cass. 10.7.2024, n. 18942; Cass. 12.12.2023,
n. 34690; Cass. 31.3.2023, n. 9064: Cass. 31.5.2022, n. 17575;) o, avvalendosi, nell'ambito dei propri poteri discrezionali, di una consulenza tecnica d'ufficio (Cass.
20.10.2015, n. 21219);
pagina 32 di 38 ✓ “il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini che gli sono affidate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice
[che così operando gli ha affidato una consulenza tecnica percipiente] quei documenti - necessari al fine di dare risposta ai quesiti - per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., pur se relativi ai fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare” (Cass. 16.2.2025, n.
3947);
✓ “il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio” (Cass. S.U. 1.9.2022, n. 3086;
Cass. 7.9.2023, n. 26144);
✓ “Nel giudizio promosso dall'agente contro la ditta preponente per l'accertamento del suo diritto al pagamento delle provvigioni, egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa, ovvero gli affari da lui promossi e la loro esecuzione, laddove rientra nel potere discrezionale del giudice di merito disporre l'ammissione di consulenza tecnica, qualora la ricostruzione dei reciproci rapporti di dare ed avere tra agente e preponente, sulla base dei fatti addotti dalle parti, necessiti di una ricostruzione tecnico - contabile” (Cass. 22.11.2003, n. 17762; Cass. 7.6.2002,
n. 8310; Cass. 26.1.1977, n. 392;). pagina 33 di 38 Venendo al caso in esame – al fine di pervenire alla liquidazione delle provvigioni spettanti al ricorrente secondo una base di computo comprensiva Parte_1
di tutti i compensi pervenuti alla convenuta quale concessionaria, Controparte_1
da Banca PSA Italia s.p.a. in relazione ai servizi di finanziamento e a quelli connessi al vero e proprio prestito di capitali (tra cui, con elencazione non tassativa, le provvigioni sul capitale finanziato, la provvigione cosiddetta rappel e le provvigioni sul corrispettivo dei servizi assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito prestati contestualmente al finanziamento, come emerso in sede istruttoria) erogati dalla Banca
PSA Italia s.p.a. in esecuzione dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il 16.1.2018
e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca, in funzione dei Controparte_1
correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i propri clienti grazie Controparte_1
all'attività di promozione svolta dal ricorrente, e, quindi, al fine di accertare se sussista in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione di differenze tra le Parte_1
provvigioni spettanti e quelle già pagate – appare doveroso e consentito, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali appena ricordati, disporre consulenza tecnica d'ufficio percipiente, con autorizzazione al consulente tecnico d'ufficio di acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dal ricorrente a pag. 29 dell'atto introduttivo.
A tal fine viene pronunciata ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ.
2. in ordine alla domanda di parte ricorrente afferente alle Parte_1
provvigioni assertamente da lui maturate per aver promosso la conclusione, da
parte di di sedici contratti di vendita con propri clienti Controparte_1
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare il suo diritto alla Parte_1
corresponsione delle provvigioni assertamente maturate per aver promosso la pagina 34 di 38 conclusione, da parte di di sedici contratti di vendita con propri Controparte_1
clienti, indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.), con conseguente condanna della società convenuta al pagamento delle relative somme, da determinarsi, secondo le previsioni del mandato di agenzia del 2.1.2018 (all. 18.1, tabella n. 1) , nella misura del 18% del “margine operativo”.
La società convenuta ammette di non aver ancora corrisposto al Controparte_1
ricorrente le provvigioni maturate per aver egli promosso la Parte_1
conclusione, da parte di di quindici dei sedici contratti di vendita a Controparte_1
propri clienti, indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente (doc. 12 fasc. ric.); di conseguenza offre il pagamento della somma lorda di € 4.901,52, risultante da un
“prospetto calcolo provvigioni da liquidare” che produce sub doc. 8.
Fa eccezione la vendita a tale , di cui la società convenuta afferma di non Persona_1
aver rinvenuto alcun riscontro contabile.
Nelle note finali autorizzate parte ricorrente eccepisce l'omessa produzione, da parte della convenuta, della “documentazione necessaria a comprendere la correttezza delle proprie deduzioni (come appunto la mancanza del contratto “ ”) e dei propri criteri Persona_1
di calcolo, limitandosi ad indicare quale margine operativo un semplice numero senza la benché indicazione di supporto”.
Quindi in questa fase è possibile soltanto ritenere compiutamente accertato, in favore del ricorrente, il diritto alla corresponsione delle provvigioni maturate per aver egli promosso la conclusione, da parte di dei contratti di vendita a propri clienti, Controparte_1
indicati nell'estratto del sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della pagina 35 di 38 concessionaria da parte della preponente sub doc. 12 fasc. ric., ad eccezione di quello stipulato da . Persona_1
Invece – al fine di accertare se in relazione all'affare Lotti il ricorrente abbia maturato la prescritta provvigione e se sia corretta la liquidazione che la società convenuta ha effettuato in ordine agli altri quindici affari, e, quindi, al fine di accertare se sussista in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione di differenze tra le Parte_1
provvigioni spettanti e quelle già pagate – è necessario (e consentito) procedere, con la medesima ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ., a consulenza tecnica d'ufficio percipiente nei termini già indicati in riferimento alla domanda sub 1., con autorizzazione al consulente tecnico d'ufficio ad acquisire dalle parti e da terzi i documenti necessari, ivi compresi, in primo luogo, quelli oggetto dell'istanza di esibizione formulata dal ricorrente a pag. 30 dell'atto introduttivo.
3. in ordine alla domanda di parte ricorrente afferente alle Parte_1
provvigioni assertamente da lui maturate per aver promosso la conclusione, da
parte di di sedici contratti di vendita con propri clienti Controparte_1
Nel caso di accoglimento delle prime due domande il ricorrente propone domanda di condanna della convenuta al pagamento della conseguente differenza dovuta a titolo di indennità di risoluzione del rapporto (FIRR).
In difetto di deduzioni specifiche in ordine a questa domanda da parte della società
convenuta, occorre anche in proposito assegnare al c.t.u., che sarà nominato con la ordinanza ex art. 279 co. 1 n. 4 cod.proc.civ., quesito consistente nell'accertare se sussista, in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione di una Parte_1
differenza tra l'indennità di risoluzione del rapporto (FIRR) spettante e quella già pagata.
pagina 36 di 38
4. in ordine alle spese
La pronuncia sulle spese viene differita alla decisione definitiva.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, NON definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Accerta, in capo al ricorrente il diritto a vedersi liquidare Parte_1
dalla convenuta le maturate provvigioni secondo una base di Controparte_1
computo comprensiva, in conformità alla previsione contenuta nell'allegato 18.1. al mandato di agenzia stipulato dalle parti in data 2.1.2018, dei “ricavi derivanti da finanziamenti”, che ha percepito, quale concessionaria, da Controparte_1
Banca PSA Italia s.p.a. in virtù dei 212 contratti di finanziamento stipulati, tra il
16.1.2018 e il 29.7.2021, dai clienti di con detta Banca, in Controparte_1
funzione dei correlativi acquisti di veicoli conclusi da con i Controparte_1
propri clienti grazie all'attività di promozione svolta dal ricorrente, con la precisazione che quei “ricavi derivanti da finanziamenti” ricomprendono tutti i compensi pervenuti a quale concessionaria, da Banca PSA Controparte_1
Italia s.p.a. in relazione ai servizi di finanziamento e a quelli connessi al vero e proprio prestito di capitali erogati dalla Banca, tra cui, con elencazione non tassativa,
le provvigioni sul capitale finanziato, la provvigione cosiddetta rappel e le provvigioni sul corrispettivo dei servizi assicurativi, estensione garanzia e assicurazione credito erogati contestualmente al finanziamento, come emerso in sede istruttoria.
2. Accerta, in capo al ricorrente il diritto alla corresponsione Parte_1
delle provvigioni maturate per aver egli promosso la conclusione, da parte di pagina 37 di 38 dei contratti di vendita a propri clienti, indicati nell'estratto del Controparte_1
sistema informatico “Automaster” utilizzato per la gestione della concessionaria da parte della preponente sub doc. 12 fasc. ric., ad eccezione di quello stipulato da
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Per_1
3. Riserva alla definizione del giudizio la pronuncia sulla liquidazione delle spese processuali.
4. Dispone con separata ordinanza per il proseguimento della trattazione.
Trento, 25 marzo 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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