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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 1487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1487 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2446/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2446/2025 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3 RICORRENTI e
Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 ad ore 9,34 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi: Par Per TURK l'avv. STRINATI PAOLO Parte_1 Per l'avv. STRINATI PAOLO Parte_2 Per l'avv. STRINATI PAOLO Parte_3 Per il dott. CERBAI Controparte_3 IA Il giudice dà atto che alla presente causa è stata riunita in data odierna la causa RG 2479/2025; essendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigetta le istanze istruttorie e invita le parti alla discussione. L'avv. Strinati discute la causa rilevando che i ricorsi riuniti sono stati depositati entro il termine di legge dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e che è quest'ultimo l'atto da intendersi Con impugnato, come si ricava dal tenore complessivo dei ricorsi;
quanto al merito, rileva che ha irrogato la sanzione due volte per le medesime mensilità, richiama le deduzioni in punto di proporzionalità; in denegata ipotesi, chiede che il Tribunale valuti la rilevanza e ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 910 e 911, Legge 205/2017 con riferimento all'art. 97 Cost in tema di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo, in quanto la norma non rispetta il principio di proporzionalità, non tenendo in considerazione la norma possibili circostanze del caso concreto idonee a modulare la sanzione alla gravità del fatto (es. assenza di danno erariale, sanzione esorbitante rispetto alla somma contestata). Il dott. Cerbai discute riportandosi alle memorie e conclude richiamandosi alle conclusioni relative, anche in punto istruttorio;
rileva che nei confronti degli opponenti sono state elevate condotte diverse;
contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 18,55, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2446/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 il patrocinio dell'avv. STRINATI PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA DA PALESTRINA 17
presso il difensore avv. STRINATI PAOLO CP_1 Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio del dott. e del dott. CERBAI P.IVA_2 Controparte_5 IA e della dott.ssa , elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_6 SPARTACO LAVAGNINI 9 presso il difensore dott. CP_1 Controparte_5 Parte resistente
A cui è stata riunita la causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2479/2025 promossa da
(C.F. ), (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. STRINATI PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA DA PALESTRINA 17
presso il difensore avv. STRINATI PAOLO CP_1 Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio del dott. e del dott. CERBAI P.IVA_2 Controparte_5 IA e della dott.ssa , elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_6 SPARTACO LAVAGNINI 9 presso il difensore dott. CP_1 Controparte_5 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2
(RG 2446/2025) e in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Parte_3 [...]
(RG 2479/2025) hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_7
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
RG 2446/2025
“In tesi accerti e dichiari la nullità e/o annullamento del Verbale Unico di Accertamento n. 2024 – FI - 002726 del 23/9/2024 emesso dall con conseguentemente sua Controparte_7 archiviazione. In subordine accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente
nella somma solo per 10 mensilità (escludendo quella di aprile 2024 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluto dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito
nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 10.000,00 In ipotesi gradata accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente
nella somma solo per 11 mensilità (escludendo quella di aprile 2024 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluta dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito
nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 11.000,00. in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
RG 2479/2025
“In tesi accerti e dichiari la nullità e/o annullamento del Verbale Unico di Accertamento n. 2024 – FI - 002727 del 23/9/2024 emesso dall con conseguentemente sua Controparte_7 archiviazione. In subordine accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente nella somma solo per 3 mensilità (escludendo quella di dicembre 2023 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluto dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 3.000,00 In ipotesi gradata accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente nella somma solo per 4 mensilità (escludendo quella di aprile 2024 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluta dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 4.000,00. in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Costituitosi in giudizio in entrambi i giudizi, l' ha in via Controparte_7 preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso perché promosso contro i prodromici verbali unici di accertamento e notificazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza dei rispettivi ricorsi, concludendo per il rigetto dei medesimi e per la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Infondata è la preliminare eccezione di inammissibilità dei ricorsi: sebbene le conclusioni riportino in tesi l'annullamento dei soli verbali unici di accertamento e notificazione, il contenuto complessivo degli atti introduttivi (che richiamano anche le ordinanze ingiunzioni notificate) e la richiesta di rideterminazione del quantum delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni portano a ritenere che i ricorsi siano volti all'annullamento o alla rideterminazione delle sanzioni oggetto delle ordinanze ingiunzioni.
Ciò posto, i ricorrenti e entrambi soci amministratori di Parte_2 Parte_3 Parte_1 di (società svolgente attività di ristorazione con somministrazione di alimenti),
[...] Parte_2 sono stati destinatari di distinti verbali unici di accertamento e notificazione (Verbale Unico di
Accertamento n. 2024 – FI - 002726 del 23/9/2024 per Verbale Unico di Accertamento Parte_2
n. 2024 – FI - 002726 del 23/9/2024 per e di successive distinte ordinanze ingiunzione (n. Parte_3
315 del 5.6.2014 prot. 25711 dell'11.6.2025 per n. 316 del 5.6.2024 prot. 25717 Parte_2 dell'11.6.2025 per che hanno individuato la società quale obbligata in solido. Parte_3
In particolare:
a) nei confronti di (e della coobbligata in solido è Parte_2 Controparte_8 stata contestata la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 per la somma ingiunta di €
18.333.37 (oltre spese), per aver corrisposto la retribuzione con modalità e mezzi che non consentono la tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge (dazioni di denaro contante):
• nei confronti di (assunto con contratto a tempo determinato dal 15.6.2023 al Parte_4
14.6.2024 con mansioni di banconista di cui al 6° Livello del CCNL Turismo – Pubblici
Esercizi) per i mesi di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024 € 606,00 con una periodicità di 10 dazioni mensili di denaro contante;
• nei confronti di (assunto dal 4.8.2023 al 31.7.2024 con mansioni di banconista di Parte_5 cui al 6° Livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi) per i mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023 e 13°, gennaio 2024, febbraio
2024, marzo 2024 ed aprile 2024, per un totale di n. 11 dazioni con periodicità mensili di denaro contante per le prestazioni lavorative rese nei periodi indicati dai lavoratori nella Parte_1 b) nei confronti di (e della coobbligata in solido è Parte_3 Controparte_8 stata contestata la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 per la somma ingiunta di €
7.200,00 (oltre spese), per aver corrisposto la retribuzione con modalità e mezzi che non consentono la tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge (dazioni di denaro contante) in favore di Persona_1 per i mesi di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, per una periodicità di 4 dazioni mensili di denaro contante per le prestazioni lavorative rese nei periodi indicati dal lavoratore nella Parte_1
In entrambi i giudizi riuniti i ricorrenti non hanno contestato le rispettive condotte di dazione in denaro in favore dei lavoratori indicati e con riferimento alle mensilità riportate, condotte peraltro che risultano provate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli stessi ricorrenti e Parte_2 Parte_3
(docc. 18-20 fasc. res.) e che valgono a includere, quanto a anche la mensilità di aprile Parte_2
2024 (solo parzialmente corrisposta con bonifico) e, nei confronti di anche la mensilità di Parte_3 dicembre 2023.
Le contestazioni dei ricorrenti hanno piuttosto riguardato solo la quantificazione delle somme oggetto, ma si fondano su doglianze infondate.
a) Non ha anzitutto pregio rilevare un'asserita violazione del principio del ne bis in idem, essendo i due soci stati sanzionati per distinte condotte di dazione di denaro in favore di dipendenti diversi, essendo irrilevante che le condotte abbiano potuto riguardare le medesime mensilità e non avendo rilievo – sotto questo profilo – che la società risulti obbligata in solido per tutte le condotte accertate (trattandosi di obbligazione solidale disposta ex lege).
b) Con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 315 del 5.6.2014 prot. 25711 dell'11.6.2025 per Pt_2
(RG 2446/2015), l'importo di € 18.333,37 corrisponde (se non per una piccola differenza sui
[...] decimali) a quello domandato dalla parte in sede di scritto difensivo ex art. 18 L. 689/1981 (doc. 3 fasc. ric.) ed è stato già ricalcolato (rispetto all'iniziale e maggiore somma di € 31.666,67) considerando le n.
11 dazioni di denaro e senza valutare il numero dei lavoratori interessati in ogni singola mensilità; la considerata tenuità degli importi di alcune dazioni non legittima l'applicazione delle sanzioni al minimo (o addirittura, in importi inferiori al minimo), considerata la continuativa e reiterata condotta violativa, che ha reso congrua la sanzione applicata in ragione della gravità dei fatti globalmente desunti dagli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda.
c) Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 316 del 5.6.2014 prot. 25717 dell'11.6.2025 per Pt_3
(RG 2479/2015), l'importo di € 7.200,00 già è riferito alle n. 4 dazioni di denaro mensile
[...] eseguite, senza che il ricorrente possa dolersi di una diminuzione dell'importo a seguito della presentazione del proprio scritto difensivo (doc. 4 fasc. ric.), non entrando qui in rilievo l'esecuzione delle dazioni in favore di lavoratori diversi;
può poi farsi valere anche qui quanto in precedenza motivato sul rigetto della domanda di riduzione della sanzione al minimo (o, ad importo inferiore al minimo).
d) Manifestamente infondata è questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 910 e 911,
Legge 205/2017 con riferimento all'art. 97 Cost in tema di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo, sollevata all'odierna udienza da parte ricorrente e fondata sul fatto che la norma censurata non rispetterebbe il principio di proporzionalità, non tenendo in considerazione possibili circostanze del caso concreto idonee a modulare la sanzione alla gravità del fatto (es. assenza di danno erariale, sanzione esorbitante rispetto alla somma contestata): pemessa l'irrilevanza in questa sede del parametro del danno erariale e rilevato come, in ogni caso, la norma censurata debba considerarsi l'art. 1, comma 913, L. 205/2017 (che prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a d € 5.000,00 per colui che viola l'obbligo di cui al precedente comma 910), la medesima prevede una forbice tra un minimo e un massimo che non viola il principio di proporzionalità, considerata la funzione deterrente della norma (che giustifica una quantificazione non necessariamente parametrata all'entità del denaro versato in contanti) e rilevato che vengono lasciate all'autorità chiamata ad irrogare la sanzione nel caso concreto le valutazioni in ordine alle circostanze della specifica vicenda (in termini di minore o maggiore gravità della condotta, sul piano oggettivo e soggettivo).
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), già ridotte del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti indicati in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso in opposizione RG 2446/2025 e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. 315 del 5.6.2014 prot. 25711 dell'11.6.2025;
2) rigetta il ricorso in opposizione RG 2479/2025 e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. 316 del 5.6.2014 prot. 25717 dell'11.6.2025;
3) condanna il ricorrente e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di lite del giudizio riunito RG 2446/2025, che liquida in € 1.687,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
4) condanna il ricorrente e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_3 Parte_1 spese di lite del giudizio riunito RG 2479/2025, che liquida in € 1.687,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2446/2025 tra
Parte_1
Parte_2
Parte_3 RICORRENTI e
Controparte_1 CP_2
RESISTENTE
Oggi 13 novembre 2025 ad ore 9,34 innanzi al dott. Tommaso Maria Gualano, sono comparsi: Par Per TURK l'avv. STRINATI PAOLO Parte_1 Per l'avv. STRINATI PAOLO Parte_2 Per l'avv. STRINATI PAOLO Parte_3 Per il dott. CERBAI Controparte_3 IA Il giudice dà atto che alla presente causa è stata riunita in data odierna la causa RG 2479/2025; essendo la causa matura per la decisione allo stato degli atti, rigetta le istanze istruttorie e invita le parti alla discussione. L'avv. Strinati discute la causa rilevando che i ricorsi riuniti sono stati depositati entro il termine di legge dalla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e che è quest'ultimo l'atto da intendersi Con impugnato, come si ricava dal tenore complessivo dei ricorsi;
quanto al merito, rileva che ha irrogato la sanzione due volte per le medesime mensilità, richiama le deduzioni in punto di proporzionalità; in denegata ipotesi, chiede che il Tribunale valuti la rilevanza e ammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 910 e 911, Legge 205/2017 con riferimento all'art. 97 Cost in tema di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo, in quanto la norma non rispetta il principio di proporzionalità, non tenendo in considerazione la norma possibili circostanze del caso concreto idonee a modulare la sanzione alla gravità del fatto (es. assenza di danno erariale, sanzione esorbitante rispetto alla somma contestata). Il dott. Cerbai discute riportandosi alle memorie e conclude richiamandosi alle conclusioni relative, anche in punto istruttorio;
rileva che nei confronti degli opponenti sono state elevate condotte diverse;
contesta la fondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano Il Giudice alle ore 18,55, terminata la camera di consiglio, allontanatesi le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Tommaso Maria Gualano REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2446/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 il patrocinio dell'avv. STRINATI PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA DA PALESTRINA 17
presso il difensore avv. STRINATI PAOLO CP_1 Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio del dott. e del dott. CERBAI P.IVA_2 Controparte_5 IA e della dott.ssa , elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_6 SPARTACO LAVAGNINI 9 presso il difensore dott. CP_1 Controparte_5 Parte resistente
A cui è stata riunita la causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2479/2025 promossa da
(C.F. ), (C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 Parte_3 C.F._2 patrocinio dell'avv. STRINATI PAOLO, elettivamente domiciliati in VIA DA PALESTRINA 17
presso il difensore avv. STRINATI PAOLO CP_1 Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_3
, con il patrocinio del dott. e del dott. CERBAI P.IVA_2 Controparte_5 IA e della dott.ssa , elettivamente domiciliato in VIALE Controparte_6 SPARTACO LAVAGNINI 9 presso il difensore dott. CP_1 Controparte_5 Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_2
(RG 2446/2025) e in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1 Parte_3 [...]
(RG 2479/2025) hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_7
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
RG 2446/2025
“In tesi accerti e dichiari la nullità e/o annullamento del Verbale Unico di Accertamento n. 2024 – FI - 002726 del 23/9/2024 emesso dall con conseguentemente sua Controparte_7 archiviazione. In subordine accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente
nella somma solo per 10 mensilità (escludendo quella di aprile 2024 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluto dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito
nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 10.000,00 In ipotesi gradata accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente
nella somma solo per 11 mensilità (escludendo quella di aprile 2024 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluta dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito
nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 11.000,00. in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
RG 2479/2025
“In tesi accerti e dichiari la nullità e/o annullamento del Verbale Unico di Accertamento n. 2024 – FI - 002727 del 23/9/2024 emesso dall con conseguentemente sua Controparte_7 archiviazione. In subordine accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente nella somma solo per 3 mensilità (escludendo quella di dicembre 2023 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluto dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 3.000,00 In ipotesi gradata accerti e dichiari rideterminare la sanzione amministrativa pecuniaria da comminare all'esponente nella somma solo per 4 mensilità (escludendo quella di aprile 2024 in quanto assolutamente insussistente ed incapace di configurare l'illecito così come descritto e voluta dal Legislatore) applicando, ove ritenuto, una somma anche al di sotto del minimo edittale tenuta la tenuità dell'illecito nella somma ritenuta di giustizia ovvero applicando il minimo edittale di € 1.000,00 e quindi per complessivi € 4.000,00. in ogni caso con vittoria di spese e compensi”.
Costituitosi in giudizio in entrambi i giudizi, l' ha in via Controparte_7 preliminare eccepito l'inammissibilità del ricorso perché promosso contro i prodromici verbali unici di accertamento e notificazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza dei rispettivi ricorsi, concludendo per il rigetto dei medesimi e per la conferma delle ordinanze ingiunzioni opposte. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della odierna udienza di discussione mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Infondata è la preliminare eccezione di inammissibilità dei ricorsi: sebbene le conclusioni riportino in tesi l'annullamento dei soli verbali unici di accertamento e notificazione, il contenuto complessivo degli atti introduttivi (che richiamano anche le ordinanze ingiunzioni notificate) e la richiesta di rideterminazione del quantum delle sanzioni irrogate con le ordinanze ingiunzioni portano a ritenere che i ricorsi siano volti all'annullamento o alla rideterminazione delle sanzioni oggetto delle ordinanze ingiunzioni.
Ciò posto, i ricorrenti e entrambi soci amministratori di Parte_2 Parte_3 Parte_1 di (società svolgente attività di ristorazione con somministrazione di alimenti),
[...] Parte_2 sono stati destinatari di distinti verbali unici di accertamento e notificazione (Verbale Unico di
Accertamento n. 2024 – FI - 002726 del 23/9/2024 per Verbale Unico di Accertamento Parte_2
n. 2024 – FI - 002726 del 23/9/2024 per e di successive distinte ordinanze ingiunzione (n. Parte_3
315 del 5.6.2014 prot. 25711 dell'11.6.2025 per n. 316 del 5.6.2024 prot. 25717 Parte_2 dell'11.6.2025 per che hanno individuato la società quale obbligata in solido. Parte_3
In particolare:
a) nei confronti di (e della coobbligata in solido è Parte_2 Controparte_8 stata contestata la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 per la somma ingiunta di €
18.333.37 (oltre spese), per aver corrisposto la retribuzione con modalità e mezzi che non consentono la tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge (dazioni di denaro contante):
• nei confronti di (assunto con contratto a tempo determinato dal 15.6.2023 al Parte_4
14.6.2024 con mansioni di banconista di cui al 6° Livello del CCNL Turismo – Pubblici
Esercizi) per i mesi di giugno 2023, luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024, marzo 2024 € 606,00 con una periodicità di 10 dazioni mensili di denaro contante;
• nei confronti di (assunto dal 4.8.2023 al 31.7.2024 con mansioni di banconista di Parte_5 cui al 6° Livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi) per i mesi di agosto 2023, settembre 2023, ottobre 2023, novembre 2023, dicembre 2023 e 13°, gennaio 2024, febbraio
2024, marzo 2024 ed aprile 2024, per un totale di n. 11 dazioni con periodicità mensili di denaro contante per le prestazioni lavorative rese nei periodi indicati dai lavoratori nella Parte_1 b) nei confronti di (e della coobbligata in solido è Parte_3 Controparte_8 stata contestata la violazione dell'art. 1, commi 910 e 911, L. 205/2017 per la somma ingiunta di €
7.200,00 (oltre spese), per aver corrisposto la retribuzione con modalità e mezzi che non consentono la tracciabilità dei pagamenti previsti dalla legge (dazioni di denaro contante) in favore di Persona_1 per i mesi di dicembre 2023, gennaio 2024, febbraio 2024 e marzo 2024, per una periodicità di 4 dazioni mensili di denaro contante per le prestazioni lavorative rese nei periodi indicati dal lavoratore nella Parte_1
In entrambi i giudizi riuniti i ricorrenti non hanno contestato le rispettive condotte di dazione in denaro in favore dei lavoratori indicati e con riferimento alle mensilità riportate, condotte peraltro che risultano provate dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva dagli stessi ricorrenti e Parte_2 Parte_3
(docc. 18-20 fasc. res.) e che valgono a includere, quanto a anche la mensilità di aprile Parte_2
2024 (solo parzialmente corrisposta con bonifico) e, nei confronti di anche la mensilità di Parte_3 dicembre 2023.
Le contestazioni dei ricorrenti hanno piuttosto riguardato solo la quantificazione delle somme oggetto, ma si fondano su doglianze infondate.
a) Non ha anzitutto pregio rilevare un'asserita violazione del principio del ne bis in idem, essendo i due soci stati sanzionati per distinte condotte di dazione di denaro in favore di dipendenti diversi, essendo irrilevante che le condotte abbiano potuto riguardare le medesime mensilità e non avendo rilievo – sotto questo profilo – che la società risulti obbligata in solido per tutte le condotte accertate (trattandosi di obbligazione solidale disposta ex lege).
b) Con riguardo all'ordinanza ingiunzione n. 315 del 5.6.2014 prot. 25711 dell'11.6.2025 per Pt_2
(RG 2446/2015), l'importo di € 18.333,37 corrisponde (se non per una piccola differenza sui
[...] decimali) a quello domandato dalla parte in sede di scritto difensivo ex art. 18 L. 689/1981 (doc. 3 fasc. ric.) ed è stato già ricalcolato (rispetto all'iniziale e maggiore somma di € 31.666,67) considerando le n.
11 dazioni di denaro e senza valutare il numero dei lavoratori interessati in ogni singola mensilità; la considerata tenuità degli importi di alcune dazioni non legittima l'applicazione delle sanzioni al minimo (o addirittura, in importi inferiori al minimo), considerata la continuativa e reiterata condotta violativa, che ha reso congrua la sanzione applicata in ragione della gravità dei fatti globalmente desunti dagli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda.
c) Con riferimento all'ordinanza ingiunzione n. 316 del 5.6.2014 prot. 25717 dell'11.6.2025 per Pt_3
(RG 2479/2015), l'importo di € 7.200,00 già è riferito alle n. 4 dazioni di denaro mensile
[...] eseguite, senza che il ricorrente possa dolersi di una diminuzione dell'importo a seguito della presentazione del proprio scritto difensivo (doc. 4 fasc. ric.), non entrando qui in rilievo l'esecuzione delle dazioni in favore di lavoratori diversi;
può poi farsi valere anche qui quanto in precedenza motivato sul rigetto della domanda di riduzione della sanzione al minimo (o, ad importo inferiore al minimo).
d) Manifestamente infondata è questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 910 e 911,
Legge 205/2017 con riferimento all'art. 97 Cost in tema di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo, sollevata all'odierna udienza da parte ricorrente e fondata sul fatto che la norma censurata non rispetterebbe il principio di proporzionalità, non tenendo in considerazione possibili circostanze del caso concreto idonee a modulare la sanzione alla gravità del fatto (es. assenza di danno erariale, sanzione esorbitante rispetto alla somma contestata): pemessa l'irrilevanza in questa sede del parametro del danno erariale e rilevato come, in ogni caso, la norma censurata debba considerarsi l'art. 1, comma 913, L. 205/2017 (che prevede la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a d € 5.000,00 per colui che viola l'obbligo di cui al precedente comma 910), la medesima prevede una forbice tra un minimo e un massimo che non viola il principio di proporzionalità, considerata la funzione deterrente della norma (che giustifica una quantificazione non necessariamente parametrata all'entità del denaro versato in contanti) e rilevato che vengono lasciate all'autorità chiamata ad irrogare la sanzione nel caso concreto le valutazioni in ordine alle circostanze della specifica vicenda (in termini di minore o maggiore gravità della condotta, sul piano oggettivo e soggettivo).
In conclusione, i ricorsi riuniti devono essere rigettati.
Le spese di lite di entrambi i giudizi riuniti seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (senza applicazione della fase istruttoria, non tenutasi), già ridotte del 20% ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui giudizi riuniti indicati in epigrafe, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso in opposizione RG 2446/2025 e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. 315 del 5.6.2014 prot. 25711 dell'11.6.2025;
2) rigetta il ricorso in opposizione RG 2479/2025 e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta n. 316 del 5.6.2014 prot. 25717 dell'11.6.2025;
3) condanna il ricorrente e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese di lite del giudizio riunito RG 2446/2025, che liquida in € 1.687,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
4) condanna il ricorrente e in solido tra loro, al pagamento delle Parte_3 Parte_1 spese di lite del giudizio riunito RG 2479/2025, che liquida in € 1.687,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.