TRIB
Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3134/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3134 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, assegnato al Giudice relatore in data 6 ottobre 2023, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 26.05.2023, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Lanuvio (RM) il 6.08.2009; Controparte_1
- che dall'unione coniugale era nato il figlio (5.06.2011); Per_1
- che con sentenza n. 1895/2013 del 30.09.2013 il Tribunale di Velletri pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dalle stesse concordate;
- che dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa;
- che il resistente non si era mai occupato del figlio, disinteressandosi completamente dello stesso sia da un punto di vista affettivo sia da un punto di vista economico;
- che il padre non aveva partecipato a nessun compleanno del figlio, né lo aveva mai contattato telefonicamente, neppure con un messaggio;
- che ad oggi né la ricorrente né il figlio sono a conoscenza di dove si trovi il resistente.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Pronuciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi IG.ra e IG. Parte_1
CP_1
2) Revocare l'affido condiviso e disporre l'affidamento super esclusivo di in favore Per_1 della IG.ra in subordine disporre l'affidamento esclusivo sempre in favore della Parte_1
madre;
3) Aumentare l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere documentate da specifici giustificativi di spesa;
4) Disporre che l'assegno unico venga incassato al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
5) Emettere tutti i provvedimenti necessari affinché sia attuata una reale tutela del minore.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 27.03.2024, compariva la sola ricorrente;
sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e il Giudice Controparte_1
delegato ne dichiarava la contumacia.
All'esito della predetta udienza, il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
All'udienza del 4.12.2024 si procedeva all'audizione del minore e, all'esito, la causa Per_1
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Lanuvio (RM) il 6.08.2009, atteso che è decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2.2 Sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole
In ordine al regime di affidamento del figlio minore, osserva il Tribunale che nel quadro delle norme dettate dagli artt. 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. I, n. 16593 del 18/06/2008; Cass. civ., sez. I, n. 26587 del 17/12/2009; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24526 del 02/12/2010; Cass. civ., sez. I, n. 1777 del 08/02/2012).
In tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura, morale e materiale, del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento super- esclusivo del minore alla madre, presso la quale il figlio verrà collocato e alla quale Per_1
spetteranno da sé sola anche tutte le decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ciò in ragione del contegno di sostanziale e protratto disinteresse serbato dal padre, che continua a non prendersi cura moralmente e materialmente del figlio, omettendo del tutto di contribuire al suo mantenimento, e considerato, peraltro, che il resistente non ha fornito alla madre alcun recapito o indirizzo presso cui poter essere contattato e rintracciato, di talché l'eventuale affidamento condiviso si risolverebbe in un grave pregiudizio per il figlio, conducendo al rischio concreto di una paralisi decisionale. Per completezza giova altresì evidenziare che, non essendosi costituito in giudizio, il resistente non ha fornito alcuna prova di segno contrario, palesando ancora l'impossibilità per la madre di condividere con lo stesso qualsivoglia scelta o decisione afferente il figlio minore. Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole del soggetto evocato in giudizio, nondimeno non può non evidenziarsi che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori tale scelta sia espressione di un sostanziale disinteresse genitoriale.
Con riguardo al regime di frequentazione, il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare il figlio solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel Per_1
rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata, con esclusione del pernottamento, e, in ogni caso, per i primi tre mesi, in luogo neutro alla presenza di operatori specializzati dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Quanto all'assegno che il padre dovrà corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ritiene il Collegio di dover confermare quanto statuito in sede di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione depositata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita.
Ne consegue, pertanto, che il contributo da porre in capo al padre per il mantenimento del figlio debba essere determinato in € 300,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dal Per_1
mese di aprile 2024, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Quanto alla percezione dell'assegno unico si precisa che lo stesso seguirà la regolamentazione prevista per legge ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 3134/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lanuvio (RM) il 6.08.2009 da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Lanuvio al n. 18, parte I, anno 2009;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanuvio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) affida il figlio in via esclusiva alla madre, alla quale spetteranno anche tutte le Per_1 decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
d) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Lanuvio, Via Sandro Pertini n. 6;
e) dispone che il padre potrà vedere ed incontrare solo previo accordo con la madre in Per_1
ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata, con esclusione del pernottamento, e, in ogni caso, per i primi tre mesi, in luogo neutro alla presenza di operatori specializzati dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
f) determina in complessivi € 300,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di aprile 2024, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
g) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
Per_1
h) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano nel complessivo importo di € 2.638,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3134 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023, assegnato al Giudice relatore in data 6 ottobre 2023, pendente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e
nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 26.05.2023, Parte_1
adiva l'intestato Tribunale, rappresentando:
- di aver contratto matrimonio con in Lanuvio (RM) il 6.08.2009; Controparte_1
- che dall'unione coniugale era nato il figlio (5.06.2011); Per_1
- che con sentenza n. 1895/2013 del 30.09.2013 il Tribunale di Velletri pronunciava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dalle stesse concordate;
- che dal momento della separazione la convivenza non era più ripresa;
- che il resistente non si era mai occupato del figlio, disinteressandosi completamente dello stesso sia da un punto di vista affettivo sia da un punto di vista economico;
- che il padre non aveva partecipato a nessun compleanno del figlio, né lo aveva mai contattato telefonicamente, neppure con un messaggio;
- che ad oggi né la ricorrente né il figlio sono a conoscenza di dove si trovi il resistente.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“1) Pronuciare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi IG.ra e IG. Parte_1
CP_1
2) Revocare l'affido condiviso e disporre l'affidamento super esclusivo di in favore Per_1 della IG.ra in subordine disporre l'affidamento esclusivo sempre in favore della Parte_1
madre;
3) Aumentare l'assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie che dovranno essere documentate da specifici giustificativi di spesa;
4) Disporre che l'assegno unico venga incassato al 100% dalla IG.ra ; Parte_1
5) Emettere tutti i provvedimenti necessari affinché sia attuata una reale tutela del minore.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”.
All'udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c., celebrata in data 27.03.2024, compariva la sola ricorrente;
sebbene ritualmente evocato, non si costituiva in giudizio e il Giudice Controparte_1
delegato ne dichiarava la contumacia.
All'esito della predetta udienza, il Giudice delegato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra le parti, emetteva i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473 bis.22 c.p.c.
All'udienza del 4.12.2024 si procedeva all'audizione del minore e, all'esito, la causa Per_1
veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 473 bis.22, comma 4,
c.p.c.
All'udienza del 23.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
2. Tanto premesso, si osserva quanto segue.
2.1 Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Lanuvio (RM) il 6.08.2009, atteso che è decorso, alla data del deposito della domanda di divorzio, il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b della legge n. 898/1970; da allora i coniugi hanno vissuto ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2.2 Sulle domande di affidamento, collocamento e frequentazione della prole
In ordine al regime di affidamento del figlio minore, osserva il Tribunale che nel quadro delle norme dettate dagli artt. 337 ter e 337 quater c.c. (ispirate al principio della c.d. bigenitorialità, quale diritto dei figli ad avere un rapporto equilibrato con il padre e con la madre, cui corrisponde un dovere di pari responsabilità genitoriale) l'affidamento condiviso si pone quale regola generale, rispetto alla quale costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo (cfr., ex multis,
Cass. civ., sez. I, n. 16593 del 18/06/2008; Cass. civ., sez. I, n. 26587 del 17/12/2009; Cass. civ., sez. VI, ord. n. 24526 del 02/12/2010; Cass. civ., sez. I, n. 1777 del 08/02/2012).
In tale contesto, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore”, sicché una tale pronuncia presuppone una motivazione non solo sull'idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore. Sotto tale profilo, è l'interesse morale e materiale della prole l'unico criterio che può orientare la scelta di derogare alla regola generale dell'affidamento condiviso, in quanto l'affidamento esclusivo, nel caso concreto e valutati tutti gli aspetti del rapporto tra genitori e figli, non può che ritenersi l'unico regime idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di cura, morale e materiale, del minore, e ciò in ragione della circostanza che l'altro genitore versi in una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, ovvero comunque in condizione tale da rendere quell'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole per il figlio.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio che debba essere disposto l'affidamento super- esclusivo del minore alla madre, presso la quale il figlio verrà collocato e alla quale Per_1
spetteranno da sé sola anche tutte le decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ciò in ragione del contegno di sostanziale e protratto disinteresse serbato dal padre, che continua a non prendersi cura moralmente e materialmente del figlio, omettendo del tutto di contribuire al suo mantenimento, e considerato, peraltro, che il resistente non ha fornito alla madre alcun recapito o indirizzo presso cui poter essere contattato e rintracciato, di talché l'eventuale affidamento condiviso si risolverebbe in un grave pregiudizio per il figlio, conducendo al rischio concreto di una paralisi decisionale. Per completezza giova altresì evidenziare che, non essendosi costituito in giudizio, il resistente non ha fornito alcuna prova di segno contrario, palesando ancora l'impossibilità per la madre di condividere con lo stesso qualsivoglia scelta o decisione afferente il figlio minore. Invero, sebbene la contumacia sia una scelta libera e consapevole del soggetto evocato in giudizio, nondimeno non può non evidenziarsi che nei procedimenti aventi ad oggetto l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori tale scelta sia espressione di un sostanziale disinteresse genitoriale.
Con riguardo al regime di frequentazione, il padre potrà, se vorrà, vedere ed incontrare il figlio solo previo accordo con la madre in ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel Per_1
rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata, con esclusione del pernottamento, e, in ogni caso, per i primi tre mesi, in luogo neutro alla presenza di operatori specializzati dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
2.3 Sulla contribuzione al mantenimento della prole
Quanto all'assegno che il padre dovrà corrispondere alla madre a titolo di contributo al mantenimento del figlio, ritiene il Collegio di dover confermare quanto statuito in sede di ordinanza emessa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., tenuto conto delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, della documentazione depositata, del reddito percepito dalla ricorrente, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita.
Ne consegue, pertanto, che il contributo da porre in capo al padre per il mantenimento del figlio debba essere determinato in € 300,00 mensili, somma da corrispondersi, a decorrere dal Per_1
mese di aprile 2024, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
Devono, inoltre, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie per il figlio, secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri, qui da intendersi integralmente richiamato.
Quanto alla percezione dell'assegno unico si precisa che lo stesso seguirà la regolamentazione prevista per legge ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 230/2021.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in conformità dei criteri di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 (così come modificato dal D.M. 13.8.2022, n. 147), tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000) e dei valori tariffari minimi
(fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), stante la non particolare complessità dell'attività svolta e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G.V.G. n. 3134/2023, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lanuvio (RM) il 6.08.2009 da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...]
Comune di Lanuvio al n. 18, parte I, anno 2009;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lanuvio di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
c) affida il figlio in via esclusiva alla madre, alla quale spetteranno anche tutte le Per_1 decisioni di maggior importanza per il minore afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
d) dispone che il figlio sia collocato in via prevalente presso la madre, con la quale continuerà a vivere presso l'abitazione sita in Lanuvio, Via Sandro Pertini n. 6;
e) dispone che il padre potrà vedere ed incontrare solo previo accordo con la madre in Per_1
ordine ai tempi e alle modalità di frequentazione, nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio e alla presenza della madre o di persona di fiducia dalla stessa delegata, con esclusione del pernottamento, e, in ogni caso, per i primi tre mesi, in luogo neutro alla presenza di operatori specializzati dei Servizi Sociali territorialmente competenti;
f) determina in complessivi € 300,00 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio, somma da corrispondersi, a decorrere dal mese di aprile 2024, presso il domicilio materno, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat;
g) dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per il figlio secondo il Protocollo predisposto dal Tribunale di Velletri;
Per_1
h) condanna a rifondere, in favore di le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
che si liquidano nel complessivo importo di € 2.638,00, di cui € 98,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 27 dicembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi