Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con uno o piu' decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 83/643 del 1 dicembre 1983.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, con uno o piu' decreti aventi forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a dare attuazione nell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 83/643 del 1 dicembre 1983.