Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/03/2025, n. 2407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2407 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
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N. 5023/2021 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel.-
Dott. Ivana Sassi - Giudice -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
BONETTA ANGELA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, residente in [...] Controparte_1
alla Rua Alexander Benois n. 50, apt. 81 05729-090
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.1.25.
Il Pubblico Ministero ha chiesto pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 1.3.21, premettendo il Parte_1
matrimonio contratto con la resistente in Castel Maggiore (BO) il 23.8.2008, che dalla loro unione erano nati il 5.8.2009, a Bentivoglio (BO), e il Per_1 Per_2
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17.4.15, in Brasile, residenti con la madre in Brasile, nonché premettendo che era intervenuta separazione personale tra i coniugi, chiedeva a questo Tribunale:
“a)previa dichiarazione della giurisdizione e dell'applicazione della legge italiana, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 agosto 2008 e trascritto agli atti del Comune di Castel Maggiore con n 22 parte 1, senza nessun provvedimento riguardante la prole ed ordinare la trascrizione della relativa sentenza con conferma dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli nella sentenza n. 6468/2018 che ha pronunciato la separazione dei coniugi e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di affidamento e mantenimento della prole.”
La resistente non si costituiva.
All'esito dell'udienza presidenziale del 20.9.22, come rinviata in seguito a richieste del procuratore di parte ricorrente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per l'assenza della resistente, il
Presidente confermava le condizioni della separazione personale tra le parti.
All'udienza del 14.1.25, a richiesta del procuratore di parte ricorrente, sola costituita, e vista la documentazione in ordine alla notifica, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione senza termini ex art. 190 c.p.c., alla luce della rinuncia.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente non costituita benchè ritualmente evocata in giudizio.
Sempre in via preliminare, occorre rilevare che l'art. 31 della legge sul diritto internazionale privato prevede che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati, in via principale, dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio;
in mancanza si applica la legge dello stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata. Tale ultimo principio richiamato anche dal Reg. (CE) n. 2201/2003- vigente alla domanda-, essendo incontestato che la vita matrimoniale delle parti si sia svolta prevalentemente in Italia rende chiaramente applicabile la giurisdizione e la legge italiana sulla domanda di divorzio, non essendo stato sul punto nulla osservato dalla resistente, non costituitasi, ed essendo tale circostanza pacifica sin dal giudizio di separazione definito con sentenza irrevocabile.
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Deve, quindi, in ordine logico delibarsi la questione relativa alla corretta instaurazione del giudizio dinnanzi al Tribunale di Napoli, posto che nel ricorso introduttivo veniva dedotto che “I coniugi stabilivano la residenza stabile in
Napoli ed in particolare in San Giorgio a Cremano Piazza S. Agnello n. 4, ultimo domicilio comune dei coniugi e del figlio e loro residenza abituale.” (cfr. pag. 1 del ricorso introduttivo)
Sul punto, già in sede di separazione, era stato evidenziato: “In definitiva, quindi, può dirsi pacifico che l'ultimo domicilio comune delle parti, al di là delle risultanze anagrafiche, sia stato nel comune di San Giorgio a Cremano, sicché correttamente è stata proposta la domanda di separazione dinnanzi al Tribunale di
Napoli.” (cfr. pag. 3 della sentenza n. 6468/2018 pubbl. il 29/06/2018, RG n.
31175/2015).
Ciò premesso, nel merito la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza n.
6468/2018, pubbl. il 29/06/2018, emessa nel procedimento RG n. 31175/2015, previa comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Nel proprio ricorso, il sig. ha chiesto: “a)previa dichiarazione della Pt_1 giurisdizione e dell'applicazione della legge italiana, Voglia dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23 agosto 2008 e trascritto agli atti del Comune di Castel Maggiore con n 22 parte 1, senza nessun provvedimento riguardante la prole ed ordinare la trascrizione della relativa sentenza con conferma dei provvedimenti emessi dal Tribunale di Napoli nella sentenza n.
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6468/2018 che ha pronunciato la separazione dei coniugi e dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di affidamento e mantenimento della prole.”
In ordine a eventuali statuizioni da adottare sui minori, in relazione ai quali questo Tribunale ha poteri d'ufficio, al di là delle domande delle parti, va evidenziato che, già in sede di separazione, era stato rilevato “…che entrambi i bambini si trovano in Brasile il figlio da novembre 2013 e l'altro minore Per_1
dalla nascita.” (cfr. pag. 4 della sentenza n. 6468/2018 pubbl. il 29/06/2018, RG n.
31175/2015) Al riguardo, parte ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha dedotto che i minori risiedono in Brasile dalla madre, né dagli atti emergono diverse risultanze, nè la resistente rimesta contumace ha dedotto alcunchè.
Così non risulta sussistere la giurisdizione del giudice italiano in ordine ai provvedimenti sui minori.
Sul punto, invero, trova applicazione, secondo un principio più volte richiamato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 42 della legge 218/1995, il quale, per la regolamentazione del riparto della competenza, giurisdizionale e amministrativa, e per l'individuazione della legge applicabile in tema di protezione dei minori, rinvia alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 24 ottobre 1980, n. 742. E' noto sul punto che ai fini del riparto della giurisdizione e della individuazione della legge applicabile i provvedimenti in materia di minori devono essere valutati in relazione alle funzioni svolte;
pertanto, quelli che incidono sulle responsabilità dei genitori e perseguono una finalità di tutela del minore rientrano nel campo di applicazione dell'art 42 cit. (cfr. Cass. S.U. sent. 9.1.
2001 n. 1; Cass. S.U. ord. 13192/2017). L'art 1 della succitata Convenzione prevede la competenza dell'autorità giudiziarie o amministrativa dello Stato di residenza abituale di un minore ad adottare misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni. Mette conto sottolineare che l'ampiezza dell'ambito di applicazione, sotto il profilo oggettivo, del richiamo dell'art 42 legge 218/1995 all'art 1 della richiamata Convenzione anche con riferimento alle misure relativa ai figli minori che vengano adottate in sede di separazione personale o di divorzio trova giustificazione nella circostanza che l'Italia non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art 15 della
Convenzione medesima di creare una competenza speciale per le misure attinenti ai minori. Il riferimento alla residenza abituale del minore anche con riferimento all'ipotesi in cui si verifichi in uno stato terzo, del resto, è stato di recente ribadito
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proprio in materia di affidamento di figlio minore dalla Suprema Corte (Cass. S U
19.1.2017 n. 1310) che ha affermato che il parametro della residenza abituale del minore non è in contrasto, ma al contrario valorizza la preminenza del minore (Cass.
22.7.2014 n. 16648). Pertanto, considerato il radicamento dei minori in Brasile, ritiene il Collegio che non vi sia spazio alcuno per una pronuncia del giudice italiano sulle questioni relative al loro affidamento.
Chiaramente va altresì dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle domande relative al mantenimento dei figli in quanto accessorie alle decisioni in tema di affidamento.
Ciò posto, questo Collegio ritiene di confermare quanto già statuito in sede di separazione, nel cui procedimento, con sentenza n. 6468/2018 pubbl. il
29/06/2018, RG n. 31175/2015, è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alla domanda di affidamento e mantenimento della prole.
Pertanto, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Stante la contumacia della resistente e la natura necessaria del giudizio, ricorrono eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a Castel
Maggiore (BO) il 23/08/2008 (atto n. 22, parte I, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
2008);
b) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ordine alle statuizioni riguardo i minori;
c) dichiara non ripetibili le spese di lite;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castel Maggiore
(BO) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10
L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 17/01/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott. Carla Hubler
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