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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14121/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Eric ZAGHINI e Luca SCAGLIANTI ed elettivamente domiciliati presso studio degli stessi, sito a Ferrara, Via Argine Ducale, n. 12 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 18 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Palermo il 6 giugno 2006. Dall'unione sono nati , il 20 marzo 2007, e , il 6 agosto 2010. Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 10 giugno 2019 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 25 giugno 2019. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il 18 maggio CP_1
1977, unitisi in matrimonio in data 6 giugno 2006 a Palermo, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 95 P. II S. A Vol. 2406 anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
3) dispone che, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del loro preminente interesse, anche in relazione all'evoluzione - in ragione dell'età - delle rispettive esigenze, il padre possa vedere e tenere con sé i minori:
- a weekend alternati con pernottamento dal venerdì all'uscita da scuola (indicativamente alle ore 18.00) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.00);
- un giorno infrasettimanale per cena, indicativamente il lunedì dalle ore 19.00 fino alle ore 21.30;
- per metà delle festività natalizie, in giorni da stabilirsi tra i coniugi entro il 30 novembre di ogni anno;
- per metà delle vacanze pasquali, in giorni da concordarsi preventivamente tra i genitori;
pagina 2 di 4 - per metà delle vacanze estive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- nei ponti festivi metà periodo alternandosi con la madre di anno in anno;
4) a partire dal deposito della domanda, pone a carico del SI l'obbligo di Pt_3 contribuire al mantenimento ordinario dei minori versando alla RA , entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di 500,00 euro (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) sancisce che il SI si faccia carico del 100% delle spese straordinarie Pt_3 che si renderanno necessarie per i figli;
le spese straordinarie verranno determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la RA continuerà ad Pt_1 accollarsi integralmente il pagamento delle rate del mutuo alle singole scadenze, sino ad estinzione, rinunciando a qualsiasi pretesa ripetitoria nei confronti del SI;
Pt_3
8) prende atto che il SI : Pt_3
- presta, sin d'ora, assenso alla cessione a terzi a titolo oneroso della casa familiare, impegnandosi a manifestare medesimo assenso anche in sede di stipula dell'atto di compravendita, nell'eventualità che la RA giudichi tale operazione Pt_1 economica confacente alle esigenze familiari ed economiche;
- rinuncia, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ancora pendenti, quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, espressamente a qualsiasi pretesa patrimoniale in ordine al ricavato della futura vendita che rimarrà, pertanto, detratto quanto da versarsi all'istituto di credito mutuante a titolo di estinzione del mutuo fondiario, in esclusivo godimento di quest'ultima;
- rinuncia a qualsiasi pretesa ripetitoria nei confronti della RA per Pt_1 quanto da egli versato, dall'anno 2009 all'anno 2019 a titolo di concorso nel pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare;
9) prende atto che la RA rinuncia a qualsiasi somma per il proprio Pt_1 mantenimento e/o a titolo di assegno divorzile;
10) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei passaporti, consentendo l'inserimento dei minori negli stessi e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025
La Giudice Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Eric ZAGHINI e Luca SCAGLIANTI ed elettivamente domiciliati presso studio degli stessi, sito a Ferrara, Via Argine Ducale, n. 12 RICORRENTI con l'intervento del P.M.
***** Oggetto del processo: << cessazione degli effetti civili del matrimonio>>.
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 gennaio 2025. Il P.M. ha concluso “visto”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con ricorso depositato il 18 novembre 2024. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 23 gennaio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Palermo il 6 giugno 2006. Dall'unione sono nati , il 20 marzo 2007, e , il 6 agosto 2010. Per_1 Per_2 pagina 1 di 4 Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 10 giugno 2019 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate con decreto del 25 giugno 2019. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Il P.M. è intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1 nata a [...] il [...] e , nato a [...] il 18 maggio CP_1
1977, unitisi in matrimonio in data 6 giugno 2006 a Palermo, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 95 P. II S. A Vol. 2406 anno 2006; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo Per_1 Per_2 le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca i minori presso la madre alla quale, per l'effetto, assegna la casa coniugale con tutti gli arredi e corredi ivi presenti;
3) dispone che, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del loro preminente interesse, anche in relazione all'evoluzione - in ragione dell'età - delle rispettive esigenze, il padre possa vedere e tenere con sé i minori:
- a weekend alternati con pernottamento dal venerdì all'uscita da scuola (indicativamente alle ore 18.00) sino alla domenica sera (indicativamente alle ore 21.00);
- un giorno infrasettimanale per cena, indicativamente il lunedì dalle ore 19.00 fino alle ore 21.30;
- per metà delle festività natalizie, in giorni da stabilirsi tra i coniugi entro il 30 novembre di ogni anno;
- per metà delle vacanze pasquali, in giorni da concordarsi preventivamente tra i genitori;
pagina 2 di 4 - per metà delle vacanze estive in periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- nei ponti festivi metà periodo alternandosi con la madre di anno in anno;
4) a partire dal deposito della domanda, pone a carico del SI l'obbligo di Pt_3 contribuire al mantenimento ordinario dei minori versando alla RA , entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di 500,00 euro (250,00 euro per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) sancisce che il SI si faccia carico del 100% delle spese straordinarie Pt_3 che si renderanno necessarie per i figli;
le spese straordinarie verranno determinate sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) (OMISSIS); c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie:
pagina 3 di 4 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico sarà percepito integralmente dalla madre;
7) prende atto che le parti hanno concordato che la RA continuerà ad Pt_1 accollarsi integralmente il pagamento delle rate del mutuo alle singole scadenze, sino ad estinzione, rinunciando a qualsiasi pretesa ripetitoria nei confronti del SI;
Pt_3
8) prende atto che il SI : Pt_3
- presta, sin d'ora, assenso alla cessione a terzi a titolo oneroso della casa familiare, impegnandosi a manifestare medesimo assenso anche in sede di stipula dell'atto di compravendita, nell'eventualità che la RA giudichi tale operazione Pt_1 economica confacente alle esigenze familiari ed economiche;
- rinuncia, al fine di regolare i rapporti patrimoniali ancora pendenti, quale elemento funzionale e indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, espressamente a qualsiasi pretesa patrimoniale in ordine al ricavato della futura vendita che rimarrà, pertanto, detratto quanto da versarsi all'istituto di credito mutuante a titolo di estinzione del mutuo fondiario, in esclusivo godimento di quest'ultima;
- rinuncia a qualsiasi pretesa ripetitoria nei confronti della RA per Pt_1 quanto da egli versato, dall'anno 2009 all'anno 2019 a titolo di concorso nel pagamento delle rate del mutuo fondiario contratto per l'acquisto dell'abitazione familiare;
9) prende atto che la RA rinuncia a qualsiasi somma per il proprio Pt_1 mantenimento e/o a titolo di assegno divorzile;
10) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco assenso al rilascio dei passaporti, consentendo l'inserimento dei minori negli stessi e della carta d'identità valida anche per l'espatrio; D) nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 31 gennaio 2025
La Giudice Il Presidente dott.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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