Sentenza 20 maggio 2024
Decreto cautelare 25 gennaio 2025
Decreto cautelare 27 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 21 febbraio 2025
Improcedibile
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 5568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5568 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/06/2025
N. 05568/2025REG.PROV.COLL.
N. 00601/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 601 del 2025, proposto da
Comune di Domanico (Cs), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Rosselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. o, in forma abbreviata, IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori, n. 42;
nei confronti
Provincia di Cosenza, Regione Calabria, Stazione dei Carabinieri Comune di Carolei, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Cosenza Bisignano, non costituiti in giudizio;
Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 1861/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di IT s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il Cons. Giovanni Pascuzzi e uditi per le parti gli avvocati Agostino Rosselli e Edoardo Giardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Domanico chiede la riforma della sentenza del Tar per la Calabria n. 1861/2024 che ha accolto l’originario ricorso (integrato da motivi aggiunti) proposto da Infrastrutture Wireless Italiane – IT s.p.a. con il quale era stato chiesto, l’annullamento dei seguenti atti:
[ricorso principale]:
- atto del Comune di Domanico del 2.12.2023 prot. n. 3803;
- e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti laddove intesi e/o interpretati in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente:
- deliberazione del Consiglio comunale di Domanico n. 32 del 30.12.2022 di approvazione del Regolamento per la localizzazione, funzionamento e monitoraggio degli impianti radioelettrici e di telefonia mobile e, quindi, del predetto Regolamento per la localizzazione, funzionamento e monitoraggio degli impianti radioelettrici e di telefonia mobile, incluso l’art. 3 del predetto Regolamento;
- comunicazione di avvio del procedimento di diniego di autorizzazione del 25.9.2023;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
[ricorso per motivi aggiunti]:
- atto del Comune di Domanico dell’8.6.2024 prot. n. 0002077;
- e, ove occorrer possa, laddove ritenuti contrari alla pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente, dei seguenti atti:
- Ordinanza del Comune di Domanico n. 11/2024 del 7.4.2024;
- Programma di Fabbricazione del Comune di Domanico;
- Regolamento edilizio del Comune di Domanico.
2. In particolare la Società Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a. aveva impugnato il provvedimento del 02 dicembre 2023 con cui il Comune di Domanico aveva annullato in autotutela la dichiarazione del titolo unico autorizzatorio in autocertificazione comunicato il giorno precedente per la realizzazione di una nuova infrastruttura, per un impianto di telecomunicazioni multi gestore, nel Comune di Domanico (CS), Località “Burgazzo”, avente un’altezza di 18 metri su terreno distinto al N.C.T. al Foglio 3, Part.lla 204 di proprietà dell’Istituto Diocesano per il sostentamento del Clero di Cosenza-Bisignano. La stessa Società, impugnava, altresì, chiedendone l’annullamento e la disapplicazione, la deliberazione del Consiglio comunale di Domanico n. 32 del 30 dicembre 2022, di approvazione del Regolamento per la localizzazione, funzionamento e monitoraggio degli impianti radioelettrici e di telefonia mobile adottato ai sensi dell’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001.
2.1 Con ricorso per motivi aggiunti IT impugnava l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 11 del 7 aprile 2024 nonché il successivo provvedimento prot. n. 2077 del giorno 8 giugno 2024, di annullamento in autotutela, della Dichiarazione del Titolo Unico in Autocertificazione (acquisito al protocollo comunale n. 3797 del 01.12.2023), per carenza della seguente documentazione: «- titolo giuridico previsto dall'ordinamento di leggi italiano necessario per eseguire degli interventi che prevedano opere di trasformazione urbanistica ed edilizia disciplinato dal D.P.R. 380/2001 (titolo di proprietà, contratto, ecc.); - ricadendo l’area in zona R2: rilievi ed indagini geognostiche, valutazioni della stabilità globale dell’area e delle opere nelle condizioni ante operam e post operam; - documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche ai sensi dell’art. 44 comma 3 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche; - documentazione relativa alla Legge Regionale nr. 30 del 04.08.2022 inerente ai movimenti terra nelle aree soggette a Vincolo idrogeologico; - documentazione di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 142 comma g - Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.lgs. 22 gennaio 2004 nr. 42, così come l’area è individuata sul SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico del Ministero della Cultura; - planimetria generale quotata con esatta distanza dai confini del manufatto da realizzare; - documentazione corretta di nomina del collaudatore (il professionista che firma per accettazione dell’incarico non coincide con il professionista incaricato) ».
3. Con la citata sentenza n. 1861/2024 il Tar per la Calabria ha accolto il ricorso.
3.1 Il Tar ha ritenuto fondata la censura preliminare e assorbente dedotta nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti con cui era stata dedotta la violazione dell’art. 21- nonies l. 241/1990.
Dopo aver ricordato che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, « sussistendone le ragioni di interesse pubblico » e « tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati », il primo giudice ha affermato che l’esame dei due provvedimenti di autotutela oggetto di impugnativa rivelano prima facie la mancata indicazione di uno specifico interesse pubblico, diverso da quello del ripristino della legalità ritenuta violata, per l’esercizio dei poteri di secondo grado, mentre nessun riferimento vi è agli interessi della società oggi ricorrente al mantenimento del titolo autorizzatorio.
3.2 Nell’accogliere il ricorso il Tar ha annullato:
a) l’atto del Comune di Domanico del 2 dicembre 2023, prot. n. 3803 (di annullamento in autotutela dell’autorizzazione in autocertificazione);
b) l’atto del Comune di Domanico dell’8 giugno 2024, prot. n. 0002077 (di annullamento in autotutela per carenze documentali).
4. Avverso la sentenza del Tar per la Calabria n. 1861/2024 ha proposto appello il Comune di Domanico per i seguenti motivi:
I. Sulla inammissibilità del ricorso di primo grado per decorrenza dei termini ad impugnare – Natura provvedimentale dei regolamenti in materia edilizia ed urbanistica - Errores in iudicando .
II. Vizio di omessa pronuncia sulle domande e le eccezioni delle parti nel ricorso principale – Violazione art. 112 c.p.c.
III. Vizio di omessa pronuncia sul dictum di cui all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 1725 resa inter partes in data 10 maggio 2024.
IV. Vizio di Omessa pronuncia sulle questioni di merito proposte con i motivi aggiunti al ricorso di primo grado – Violazione art. 112 c.p.c. – Errores in iudicando .
V. Sull’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.
VI. Sull’abrogazione implicita e/o interpretativa di norme di legge che disciplinano l’attività della P.A.
VII. Carenze progettuali – Vizio di omessa pronuncia – Violazione art. 112 c.p.c. – Errores in iudicando .
5. Si è costituita in giudizio IT eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso in appello proposto dal Comune di Domanico.
5.1 Per resistere al ricorso si sono costituiti anche il Ministero della difesa, il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e il Ministero dell'interno.
6. Con ordinanza n. 686/2025 la Sezione: (i) ha accolto l'istanza cautelare proposta dall’appellante sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata; e (ii) ha fissato per la trattazione del merito l’udienza del 19 giugno 2025.
7. In vista dell’udienza di discussione IT ha depositato memoria avente il seguente contenuto:
« Preme osservare che IT s.p.a. è una Società volta a realizzare impianti per l’espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica.
L’impianto in esame, la cui istanza autorizzatoria fu presentata dall’odierna appellata in data 21.9.2023, era destinato ad ospitare, in specie, l’operatore Open Fiber.
Tuttavia, detto operatore, nel corso del presente giudizio, ha comunicato che non ha interesse all’utilizzo del suddetto impianto, donde, anche l’odierna appellata, a seguito della predetta sopravvenuta scelta comunicata da Open Fiber, non ha alcun interesse alla realizzazione dell’impianto in esame.
Si chiede, pertanto, a Codesto Ecc.mo Collegio di valutare e, quindi, declarare la sopravvenuta carenza di interesse del Comune di Domanico al ricorso in appello versato in atti ».
8. All’udienza di discussione del 19 giugno 2025 la difesa di IT ha chiarito di aver reso una informazione su un fatto sopravvenuto (la mancanza di interesse alla realizzazione dell’impianto) senza esplicita rinuncia. La difesa di IT ha, quindi, eccepito la tardività della memoria depositata dal Comune il 31 maggio 2025.
9. All’udienza di discussione del 19 giugno 2025 la difesa del Comune ha chiesto al Collegio, di dichiarare, in riforma della sentenza appellata, la improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio con condanna della IT s.p.a. alle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
10. Alla luce delle richiamate circostanze, il Collegio ritiene quanto segue.
IT (odierna appellata) ha dichiarato che non ha alcun interesse alla realizzazione dell’impianto in esame.
Di conseguenza: il ricorso di primo grado diventa improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, la sentenza di primo grado va annullata senza rinvio e, per l’effetto, anche il presente appello va dichiarato improcedibile essendone venuto meno l'oggetto ( ex multis , v. Cons. Stato, sez. V, n. 5356/2025).
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse e, per l'effetto, annulla l'impugnata sentenza senza rinvio e dichiara improcedibile l'appello.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Pascuzzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Pascuzzi | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO