Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 11/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00453/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1525 del 2024, proposto dalle signore NE BA, EN SC, RA BR, RY De IS, SA AI, EL GH, CA IN, AR ET LE, RI OM e AR MI, rappresentate e difese dall’avvocato Matteo Lazzerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, n. 672 del 19 luglio 2023
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 il dott. Davide De Grazia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, è stato accertato e dichiarato il diritto delle ricorrenti al beneficio di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107 del 2015 (quanto alla sig.ra RY De IS per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; quanto alla sig.ra EL GH per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; quanto alla sig.ra AR ET LE per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; quanto alla sig.ra RI OM per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; quanto alla sig.ra NE BA per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023; quanto alla sig.ra EN SC per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; quanto alla sig.ra RA BR per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; quanto alla sig.ra SA AI per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; quanto alla sig.ra CA IN per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021; quanto alla sig.ra AR MI per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023) e il Ministero dell’istruzione e del merito è stato conseguentemente condannato all’attribuzione alle stesse della Carta elettronica dell’importo nominale di € 500 per ciascuno degli anni scolastici suindicati, oltre che al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 950,00, oltre rimborso contributo unificato, 15% per spese generali e accessori di legge.
La sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 3.05.2024.
Dalla sua notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 4.09.2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, come successivamente modificato e integrato.
Con ricorso ritualmente proposto, le creditrici hanno convenuto il Ministero debitore dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale per ottenere l’ottemperanza del giudicato formatosi sul suddetto titolo giudiziale e per la nomina, in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione debitrice, di un commissario ad acta che provveda in sua sostituzione.
Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio, nonostante il ricorso sia stato ad esso notificato in data 28.09.2024 a mezzo PEC presso la competente Avvocatura distrettuale dello Stato all’indirizzo estratto dal Registro PP.AA.
Alla camera di consiglio del 20 febbraio 2025, come da relativo verbale, il difensore delle ricorrenti ha informato il collegio che la sentenza della cui ottemperanza si tratta è stata infine integralmente eseguita dall’Amministrazione convenuta, con esclusione del pagamento di € 500,00 in favore della sig.ra EN SC.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
Tutto quanto sopra premesso, al collegio non rimane che dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione a tutte le posizioni azionate, salvo che per la sig.ra EN SC in relazione alla somma di € 500,00.
Con riguardo a tale ultimo residuo, il ricorso deve essere accolto.
Infatti, non risulta dagli atti di causa che, riguardo ad esso, la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. Deve pertanto essere ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato in riferimento al credito ancora vantato dalla sig.ra EN SC, provvedendo entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza a mettere a disposizione di detta parte ricorrente la carta del docente e il relativo importo per l’anno scolastico per il quale il titolo giudiziale della cui ottemperanza si tratta ancora risulti ineseguito.
Per il caso di ulteriore inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio.
Il commissario così designato provvederà, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero, a tutti gli adempimenti necessari per l’esecuzione della sentenza e al pagamento delle somme ancora dovute.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa anche in relazione ai numerosi, analoghi, precedenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- accoglie il ricorso con riguardo al credito ancora vantato dalla sig.ra EN SC e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, nei termini precisati in motivazione, nominando per il caso di eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta , il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio, affinché provveda nei sessanta giorni successivi, su richiesta della parte interessata, ai necessari adempimenti;
- dichiara la cessazione della materia del contendere per le restanti posizioni;
- condanna il Ministero resistente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 800,00 (euro ottocento/00), oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
Davide De Grazia, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide De Grazia | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO