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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1981 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1981 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1
DE MO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] ( ) Parte_2 C.F._3
MA MO ( CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 10.10.1992, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 18.03.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con una precisazione relativa al mantenimento del minore da parte della madre, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
• Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, manterrà la residenza Per_1
anagrafica presso la casa del padre, in Riccione (RN), via Vado Ligure n°18 e la madre avrà facoltà di frequentare il figlio liberamente, nell'osservanza degli impegni scolastici dello stesso.
In particolare la madre terrà con sé almeno un pomeriggio a settimana e due week -end Per_1
alternati al mese dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
• La madre ed il padre potranno vedere e tenere con sé il figlio minore alternativamente - ogni anno- per le vacanze natalizie e/o pasquali, per un tempo considerato equo e corrispondente alle esigenze proprie ed alle incombenze scolastiche;
• Entrambi i genitori, durante il periodo di vacanze estive, potranno tenere con sé il figlio, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, impegnandosi reciprocamente a comunicare quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno.
• In riferimento al mantenimento del minore il padre vi provvederà direttamente in qualità di genitore collocatario;
• il contributo della madre al mantenimento del minore è erogato attraverso il mantenimento diretto stimabile in Euro 100,00 mensili;
• Le spese straordinarie (mediche, anche odontoiatriche e/o specialistiche e farmaceutiche, scolastiche quali rette, tasse, libri, viaggi di istruzione e soggiorni studio, corsi extrascolastici, trasporti, ricreative e sportive) verranno imputate al 100% al padre;
• Tenuto conto della capacità lavorativa della Sig.ra ma anche della precarietà del contratto a Pt_2
tempo determinato di prossima scadenza, il Sig. verserà alla moglie la somma di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento fino a che la stessa non sarà assunta a tempo indeterminato, consegnerà inoltre alla stessa la tessera elettronica dei buoni pasto che verrà ricaricata mensilmente con buoni del valore di € 7,50 (sette/50) cadauno per un valore medio mensile di € 150 e che la Sig.ra avrà facoltà di utilizzare in via esclusiva fino al mese Pt_2
di dicembre 2025.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 23 Parte I Anno 1992 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1981 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ( con il Parte_1 CodiceFiscale_1
DE MO ( CodiceFiscale_2
e nata a [...] ( ) Parte_2 C.F._3
MA MO ( CodiceFiscale_2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 28/11/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...]
celebrato in data 10.10.1992, a Riccione (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- considerato che i coniugi all'udienza tenutasi in data 18.03.2025 hanno confermato le richieste di cui al ricorso, hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute, con una precisazione relativa al mantenimento del minore da parte della madre, e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate in udienza, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
• Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, manterrà la residenza Per_1
anagrafica presso la casa del padre, in Riccione (RN), via Vado Ligure n°18 e la madre avrà facoltà di frequentare il figlio liberamente, nell'osservanza degli impegni scolastici dello stesso.
In particolare la madre terrà con sé almeno un pomeriggio a settimana e due week -end Per_1
alternati al mese dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
• La madre ed il padre potranno vedere e tenere con sé il figlio minore alternativamente - ogni anno- per le vacanze natalizie e/o pasquali, per un tempo considerato equo e corrispondente alle esigenze proprie ed alle incombenze scolastiche;
• Entrambi i genitori, durante il periodo di vacanze estive, potranno tenere con sé il figlio, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, impegnandosi reciprocamente a comunicare quale sarà il periodo prescelto ed il luogo di vacanza entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno.
• In riferimento al mantenimento del minore il padre vi provvederà direttamente in qualità di genitore collocatario;
• il contributo della madre al mantenimento del minore è erogato attraverso il mantenimento diretto stimabile in Euro 100,00 mensili;
• Le spese straordinarie (mediche, anche odontoiatriche e/o specialistiche e farmaceutiche, scolastiche quali rette, tasse, libri, viaggi di istruzione e soggiorni studio, corsi extrascolastici, trasporti, ricreative e sportive) verranno imputate al 100% al padre;
• Tenuto conto della capacità lavorativa della Sig.ra ma anche della precarietà del contratto a Pt_2
tempo determinato di prossima scadenza, il Sig. verserà alla moglie la somma di € 250,00 Pt_1
(duecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento fino a che la stessa non sarà assunta a tempo indeterminato, consegnerà inoltre alla stessa la tessera elettronica dei buoni pasto che verrà ricaricata mensilmente con buoni del valore di € 7,50 (sette/50) cadauno per un valore medio mensile di € 150 e che la Sig.ra avrà facoltà di utilizzare in via esclusiva fino al mese Pt_2
di dicembre 2025.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Riccione (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 23 Parte I Anno 1992 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi